Circolare N. 10/2007 LE LIMITAZIONI ALL USO DEI CONTANTI - DISPOSIZIONI IN VIGORE PER I LIBERI PROFESSIONISTI
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- Giacinta Stella
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1 Via G. Bovini, Ravenna (RA) Tel Fax Altra sede: Dott. Franco Foschini Bagnacavallo (RA) Dott. Paolo Mazza Via Brandolini, 11 Dott. Vincenzo Morelli Tel Fax Dott. Gianluca Giardini Dott.ssa Maria Rosaria Izzo A tutti i clienti Loro sede Ravenna, 21 Novembre 2007 Circolare N. 10/2007 LE LIMITAZIONI ALL USO DEI CONTANTI - DISPOSIZIONI IN VIGORE PER I LIBERI PROFESSIONISTI Nell intento di intensificare e rafforzare l attività di accertamento e di limitazione dell evasione e dell elusione fiscale, a decorrere dal 2006 è stato limitato l uso del contante ed in generale delle transazioni prive di tracciabilità. Queste limitazioni sono particolarmente accentuate nei confronti dei liberi professionisti. La recente emanazione di un decreto in materia di pagamenti in contanti a favore dei liberi professionisti può essere l occasione per fornire un quadro d insieme delle normative vigenti in materia. INCASSO DEI COMPENSI Il DL n. 223/2006 ha introdotto un generalizzato obbligo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti da parte dei professionisti limitando l uso del contante a operazioni di importo entro limiti predefiniti. La normativa prevede che possano essere eseguiti pagamenti in contanti fino ad un massimo di: 1.000,00 fino al ; 500,00 dall al ; 100,00 dall Con riferimento ai compensi, quindi, è necessario l utilizzo di sistemi di pagamento che ne garantiscano la precisa tracciabilità: da ciò deriva che i professionisti dovranno provvedere agli incassi attraverso uno dei seguenti strumenti: - assegni bancari o circolari, NON TRASFERIBILI; - bonifici bancari o postali; - pos o carte di credito; - RID o altre modalità bancarie; - in contanti o con assegni liberi o girati da terzi per importi rientranti nei limiti e con la tempistica sopra indicate. Codice Fiscale e Partita IVA info@consulentiassociati.ra.it
2 Ora con il Decreto , pubblicato sulla GU , n. 260, sono stati specificatamente individuati i soggetti per i quali viene meno l obbligo di utilizzare i predetti sistemi di pagamento tracciabili per la corresponsione del compenso spettante ad un lavoratore autonomo. CASI DI ESONERO DALL UTILIZZO DI SISTEMI DI PAGAMENTO TRACCIABILI Con il Decreto , considerate le difficoltà che avrebbero alcuni soggetti per ragioni economiche, sociali e legali nell adempiere all obbligo di pagare i compensi degli esercenti arti e professioni mediante assegni bancari non trasferibili o bonifici, ovvero con altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico possono eseguire i pagamenti in contanti, senza sottostare alle limitazioni previste dalla Legge i seguenti soggetti: le persone fisiche con reddito complessivo non superiore all importo annuo dell assegno sociale di cui all art. 3, commi 6 e 7, Legge n. 335/95; le persone fisiche non residenti risultanti tali in base a quanto previsto dall art. 2, TUIR. In base al citato art. 2, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile nonché, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, ; i diversamente abili che presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, stabilizzate o progressive, che causano difficoltà di apprendimento, di relazione e di interazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione così come previsto dall art. 3, Legge n. 104/92. Al fine di poter eseguire il pagamento della prestazione resa dal professionista utilizzando denaro contante, ancorché per importi superiori ai predetti limiti, il soggetto interessato, ossia colui che deve pagare, deve produrre un apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza di una delle condizioni che consentono l esonero dagli obblighi relativi alle modalità di pagamento in esame, di cui si fornisce una traccia di seguito. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (ex artt. 2 e 47, DPR n. 445/2000) Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente a Via n. Codice fiscale a conoscenza della responsabilità in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità D I C H I A R A : o di avere un reddito complessivo non superiore all importo annuo dell assegno sociale di cui all art. 3, commi 6 e 7, Legge n. 335/95 ovvero o di essere persona fisica non residente ai sensi dell art. 2, TUIR ovvero o di essere diversamente abile ai sensi dell art. 3, Legge n. 104/92 e di essere quindi esonerato/a, ai sensi del DM , dall obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. 2
3 Data Firma Come espressamente previsto dall art. 3 del Decreto in esame l esonero a favore dei soggetti sopra citati decorre dall CONTO CORRENTE DEL LIBERO PROFESSIONISTA Per i compensi di importo inferiore ai limiti sopra indicati è possibile per il libero professionista ricevere denaro contante, ma, con le finalità della tracciabilità dei pagamenti è previsto dal comma 12 dell art. 35 del DL 223/2006, che i liberi professionisti debbano:...tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell esercizio dell attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. Ciò significa, ed è importante precisarlo con chiarezza, che TUTTI gli incassi ricevuti (in contanti o con assegni liberi, oltre a quelli già indirizzati in banca), devono essere accreditati sul conto corrente. La norma impone che quanto riscosso affluisca sul conto corrente, perciò il lavoratore autonomo che incassa il proprio compenso in contanti, NON PUO utilizzare tali somme per eventuali pagamenti in contanti relativi all attività o per prelievi di utile, ma deve provvedere al versamento di tutta la somma incassata su un c/c bancario o postale. Per provvedere ai necessari pagamenti, il professionista potrà procedere al prelievo della somma dal conto corrente, eventualmente anche tenendosi una disponibilità in contanti. Come immediata, ed evidente conseguenza, deriva che il lavoratore autonomo è obbligato a tenere un c/c (postale o bancario) a lui intestato, dal quale, in pratica, sia possibile risalire alle transazioni (incassi e prelievi) effettuate nell esercizio dell attività. Va evidenziato che: la norma non impone che il c/c sia dedicato esclusivamente all esercizio dell attività. Ciò significa che lo stesso può essere utilizzato anche per effettuare operazioni a titolo personale; devono transitare per il c/c i prelevamenti per il pagamento delle spese. Il materiale pagamento delle stesse potrà essere eseguito anche in contanti. Si pensi, ad esempio, all acquisto della cancelleria, del carburante, di valori bollati, delle visure catastali, ecc. Se anche è consentito l utilizzo di un conto corrente non dedicato all attività, è bene che il professionista tenga opportuna memoria delle operazioni di accredito ed addebito che non trovano riscontro nella contabilità. Ciò deriva principalmente da quanto previsto dalla Legge Finanziaria per il 2005 (L. 311/2004) che, modificando l articolo 32 del DPR 600/73, ha stabilito che i verificatori hanno la possibilità di considerare compensi o ricavi anche i prelevamenti dai conti bancari o postali, di cui il contribuente non indichi il beneficiario, o che non risultino dalle scritture contabili. L Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28/E, ha affermato che i professionisti possono ritenersi sollevati dall onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono ragionevolmente essere ricondotte nella gestione extra-professionale. 3
4 Questa precisazione trova la propria utilità nelle disposizioni in tema di accertamento bancario (art. 32, comma 1, n. 2, DPR n. 600/73) secondo la quale, come già indicato sopra i prelevamenti dai c/c non annotati nelle scritture contabili sono considerati ricavi o compensi qualora il contribuente non dimostri che gli stessi non hanno rilevanza ai fini del reddito di lavoro autonomo. Da quanto sopra deriva la conseguenza che l eventuale utilizzo del c/c per l attività e per la sfera personale necessita l impegno del professionista a tenere memoria di tutte le operazioni che non rientrano tra quelle inerenti l attività, così da poterle giustificare in occasione di un eventuale verifica fiscale. L alternativa potrà essere quella di attivare un conto corrente dedicato esclusivamente all attività o di adottare la contabilità ordinaria, così da poter annotare nelle scritture contabili tutte le operazioni che transitano sul conto corrente del professionista. E bene precisare che, anche in presenza di un conto corrente dedicato, i verificatori dell Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza non vedranno in alcun modo limitata la loro possibilità di acquisire i dati relativi alle movimentazioni degli altri conti (anche meramente personali) tenuti dal professionista. RIEPILOGO OPERATIVITA SUI CONTI CORRENTI C/C BANCARIO O POSTALE Somme riscosse nell esercizio dell attività esercitata Somme prelevate per il sostenimento delle spese relative all attività esercitata Eventuale presenza di operazioni (versamenti e prelievi) effettuate in ambito privato Se importi (fino al ) esclusivamente con bonifico, assegno non trasferibile, sistemi di pagamento elettronico, altre modalità di pagamento postali o bancarie Il limite è pari a: 500 dall al ; 100 dall Versamento sul c/c bancario o postale di tutte le somme incassate dal libero professionista. SANZIONI PER IRREGOLARITA NELLA GESTIONE FINANZIARIA E DEGLI INCASSI La norma che ha introdotto gli obblighi relativi agli incassi esclusivamente con strumenti bancari ed il relativo versamento sul c/c del professionista, non prevede alcuna sanzione specifica. Nonostante ciò è bene evidenziare che i nuovi obblighi derivano dalla modifica dell art. 19 del DPR 600/73 (Scritture contabili degli esercenti arti e professioni), perciò la violazione delle nuove norme introdotte potrà essere considerata come irregolarità nella tenuta delle scritture contabili. I verificatori, rilevando irregolarità nella tenuta delle scritture contabili potrebbero procedere 4
5 all accertamento induttivo che, prescindendo in tutto o in parte dalla contabilità, consente di accertare redditi sulla base di dati e notizie comunque raccolti (art. 39 comma 2 DPR 600/73). In seguito alle possibili conseguenze sopra indicate, si suggerisce la massima prudenza nella gestione finanziaria dell attività libero professionale e nell applicazione puntuale delle nuove norme introdotte. Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito. Cordiali saluti. Studio Consulenti Associati. La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare. 5
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