Corso di specializzazione per amministratori giudiziari
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1 Corso di specializzazione per amministratori giudiziari Prima giornata Roma, 11 marzo 2019 Il ruolo del Dottore Commercialista Gabriele Felici Dottore Commercialista - Revisore Legale
2 Agenda 1. DIMENSIONI E ASPETTI DEL FENOMENO, FUNZIONI DEL DOTTORE COMMERCIALISTA 2. L AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO (UN CEO DAL MUNUS PUBLICUM) 3. LE ATTIVITÀ DELL AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO (CENNI) 4. GESTIONE DELLE AZIENDE SEQUESTRATE (CENNI) 5. LE ALTRE FUNZIONI DEL DOTTORE COMMERCIALISTA
3 Dimensioni e aspetti del fenomeno, funzioni del dottore commercialista DIMENSIONI E ASPETTI DEL FENOMENO*: i beni e le aziende sottratte alla criminalità costituiscono un vero e proprio comparto dell economia del paese e lo Stato deve farsi carico della loro gestione (tutela proprietà, valori aziendali, asset produttivi e lavoratori): decine di migliaia di immobili; quattro miliardi di strumenti finanziari (fonte Equitalia Giustizia 2018); oltre diecimila aziende, più di centomila addetti e oltre 21 miliardi di valore della produzione cumulato (fonte Infocamere 2017); in questa materia le giurisdizioni interessate (penalistica, commerciale, fallimentare, tributaria, lavoristica, amministrativa, ecc.) si intersecano tra loro, creando sistemi e sottosistemi che spesso costringono gli operatori in primis gli amministratori giudiziari a improvvisare soluzioni contingenti, finalizzate all efficienza gestionale, pur sempre nel rispetto dei precetti legislativi; sotto il profilo gestionale, anche nonostante le recenti riforme, sono tanti gli aspetti problematici che si presentano nelle diverse fasi della procedura e altrettanto variegate le prassi tribunalizie rispetto alle soluzioni delle questioni concrete che gli organi della procedura sono chiamati ad affrontare. 3
4 Dimensioni e aspetti del fenomeno, funzioni del dottore commercialista FUNZIONI DEL DOTTORE COMMERCIALISTA* Amministratore giudiziario (artt. 35 e 33 D.Lgs. 159/2011) A.G. (Tutor - Controller) (artt. 34 e 34-bis) Coadiutore dell A.G. nella fase di esecuzione del sequestro e/o a regime (in sede pen. o di prev.) Coadiutore dell A.N.B.S.C. Attestatore programma (art. 41, c. 1, lett. c)) Perito stimatore beni e aziende su incarico del Tribunale (artt. 36, c. 4, 41, c. 1, lett. d)) Amministratore, membro C.d.A. o C.d.S., liquidatore, su nomina A.G. o A.N.B.S.C. Membro del collegio sindacale, membro O.d.V., revisore, perito, su nomina A.G. o A.N.B.S.C. C.T. del P.M. (in sede pen. o di prev.) C.T.P. della difesa (in sede pen. o di prev.) Perito del Tribunale o C.d App. (in sede pen. o di prev.) 4
5 L amministratore giudiziario (UN CEO DAL MUNUS PUBLICUM) L AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO E UN SOGGETTO CHE OPERA (PER CONTO DI CHI SPETTA) SU INCARICO (E SOTTO LA DIREZIONE) DELL AUTORITA GIUDIZIARIA, RIVESTENDO LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE. L AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO HA IL COMPITO DI GESTIRE, CUSTODIRE E CONSERVARE I BENI (MOBILI, IMMOBILI E AZIENDE) SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E CONFISCA, AUMENTANDONE LADDOVE POSSIBILE, LA REDDITIVITA. 5
6 L amministratore giudiziario LE COMPETENZE AZIENDALI MANAGERIALI E DI ORGANIZZAZIONE DI REVISIONE E CONTROLLO INTERRELAZIONALI CONTABILI STRATEGICHE E COMMERCIALI GIURIDICHE GIURIDICHE DEONTOLOGICHE FINANZIARIE FISCALI 6
7 L amministratore giudiziario IL CONTESTO* Stakeholders esterni Stakeholders interni Tribunale Procura P.G. A.N.B.S.C. AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO Clienti Terzi in genere Creditori Attestatore Proposto e legali Terzi intestatari 7
8 L amministratore giudiziario (NEL PENALE) Art. 104 bis disp. att. c.p.p. Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio (inserito dalla L. 94/2009 e successivamente modificato, fino dal D.Lgs. 14/2019) Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l amministrazione, l autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell Albo di cui all art. 35 del codice di cui al D.Lgs. 159/2011 e succ. modd. (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, in breve, anche, CAM). Per la disciplina della nomina e revoca dell amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni, nonché, per i sequestri finalizzati alla confisca, della tutela dei terzi e dei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria (già fallimento), si applicano le disposizioni del codice di cui al D.Lgs. 159/2011 e succ. modd.. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto. 8
9 L amministratore giudiziario (NELLA PREVENZIONE) Art. 35 CAM Nomina e revoca dell amministratore giudiziario Con il provvedimento che dispone il sequestro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un (o più) amministratore giudiziario. L amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell albo nazionale degli amministratori giudiziari (per le aziende, nell apposita sezione esperti) secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, la loro limitazione in capo allo stesso professionista (3 incarichi aziendali), nonché specifiche e stringenti cause di incompatibilità. Alla nomina, l amministratore deve comunicare gli incarichi analoghi in corso, anche per i coadiutori di cui faccia in caso richiesta (ufficio di coadiuzione). Art. 33 CAM Amministrazione giudiziaria dei beni personali Nei confronti di determinati soggetti (ritenuti socialmente pericolosi), il tribunale può aggiungere ad una delle misure di prevenzione personali, quella dell amministrazione giudiziaria dei beni personali, quando ritiene che la libera disponibilità degli stessi agevoli la relativa condotta. Sono esclusi i beni personali destinati all attività professionale o produttiva. Con il provvedimento con cui applica la misura il tribunale nomina l amministratore giudiziario di cui all art
10 L amministratore giudiziario (NELLA PREVENZIONE) Misure patrimoniali gradate, non ablatorie, finalizzate alla bonifica o alla cura delle imprese sospettate di infiltrazione o agevolazione di attività criminale (c.d. sistema progressivo delle misure di prevenzione o, anche, antimafia 4.0 ) Art. 34 CAM L amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende Se l imprenditore con la sua azienda, pure di origine lecita, agevola con stabilità soggetti sottoposti a misure di prevenzione o a processi per criminalità organizzata, quando non ricorrono i presupposti per l applicazione delle altre misure patrimoniali, l impresa potrà essere assoggettata all amministrazione giudiziaria e verrà gestita da un amministratore giudiziario (c.d. tutor ), sotto il controllo del tribunale. Art. 34-bis CAM Controllo giudiziario delle aziende Quando l agevolazione risulta occasionale ed il comportamento dell imprenditore faccia desumere il concreto pericolo di infiltrazioni mafiose, potrà essere disposto il controllo giudiziario, con la nomina di un amministratore giudiziario (c.d. controller ). La misura può essere richiesta volontariamente anche dalle imprese in dissenso, che abbiano impugnato l informativa antimafia interdittiva di cui sono oggetto. 10
11 Attività dell amministratore giudiziario (cenni) RELAZIONE EX ART. 36 CAM Entro 30 giorni dalla nomina l amministratore giudiziario presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata sui beni sequestrati, contenente (in seguito, aggiornamenti): l indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati; il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall amministratore stesso (parte soggetta a disclousure => eventuali contestazioni => nomina perito stimatore); gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati; in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell inventario e quelli delle scritture contabili; l indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell articolo
12 Attività dell amministratore giudiziario (cenni) REGISTRO DELLA PROCEDURA EX ART. 37 CAM ED ALTRI STRUMENTI L amministratore giudiziario tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione; inoltre, è opportuno che istituisca nello svolgimento delle stesse un sistema dei verbali ed uno delle istanze-note informative al giudice delegato. L amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli immobili e beni mobili gravati da diritti di prelazione. Annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene secondo un criterio proporzionale. Istituisce un sistema dei verbali che redige nel compimento delle operazioni di gestione aventi rilevanza esterna ed uno delle istanze-note informative che produce periodicamente al giudice delegato per aggiornarlo sull attività svolta ed ottenere le necessarie autorizzazioni. 12
13 Gestione delle aziende sequestrate (cenni) RELAZIONE EX ART. 41 CAM Entro 3 mesi dalla nomina l amministratore giudiziario presenta una relazione, che trasmette anche all ANBSC, contenente (in seguito, eventuali aggiornamenti): gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione ex art. 36; l esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività; una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell attività, tenuto conto di tutte le variabili incidenti sulla stessa, nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione dell attività, è allegato il relativo programma che deve essere corredato, previa autorizzazione del g.d., della relazione di un professionista in possesso dei previsti requisiti, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma (attestatore programma); la stima del valore di mercato dell azienda, tenuto conto dei costi della legalità (parte soggetta a disclousure => eventuali contestazioni => nomina perito stimatore); indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi. 13
14 Gestione delle aziende sequestrate (cenni) PERCORSO DECISIONALE A.G.* Assunzione dell incarico di amministrazione giudiziaria Comprensione dell azienda e dell ambiente Azienda non operativa «per natura» Azienda operativa in perdita Azienda operativa in equilibrio Dissequestro Fallimento o altra procedura Dissequestro Fallimento o altra procedura Liquidazione Liquidazione Ripristino equilibrio Mantenimento Implementazione 14
15 Le altre funzioni del Dottore Commercialista COADIUTORE DELL ANBSC Art. 38 CAM Compiti dell Agenzia Una volta emesso il decreto di confisca (ora di secondo grado) l amministrazione dei beni viene conferita all Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati che ne cura la gestione fino all emissione del provvedimento di destinazione. Per la gestione, l Agenzia si avvale di un COADIUTORE individuato di norma nell amministratore giudiziario, in precedenza, nominato dal Tribunale. L agenzia comunica al Tribunale il provvedimento di conferimento dell incarico. L incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa. 15
16 Le altre funzioni del Dottore Commercialista PERITO DEL TRIBUNALE E DELLA CORTE D APPELLO Art. 221 comma 1 c.p.p. Nomina del perito Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie. L'albo dei periti è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.. 16
17 Le altre funzioni del Dottore Commercialista CONSULENTE TECNICO Art. 225 c.p.p. Nomina del consulente tecnico Art. 359 comma 1 c.p.p. Consulenti tecnici del pubblico ministero Il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito. 17
18 Le altre funzioni del Dottore Commercialista CONSULENTE TECNICO DI PARTE Art. 233 c.p.p. Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia Ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone. 18
19 Le altre funzioni del Dottore Commercialista CONSULENTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA Art. 348, comma 4 c.p.p. Assicurazione delle fonti di prova La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera. 19
20 Principali fonti normative, riferimenti bibliografici e di prassi professionale D.Lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) Legge n. 161 del 2017 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ) D.L. n. 113 del 2018 (Disposizioni urgenti in materia di ) D.Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d impresa e dell insolvenza) Amministratore Giudiziario (Florio P., Bosco G., D Amore L. - Wolters Kluwer Italia, 2014) Criticità gestionali di beni e azienda sequestrate (AA.VV. - Editrice Admaiora 2018) Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati (CNDCEC 2015) Speciale - La Riforma del d.lgs. n. 159/2011 (CNDCEC 2015) La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista (CNDCEC 2018) Linee guida in materia di attestazione antimafia (CNDCEC 2018)
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