Osservazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE 1

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 29/10/2009 C(2009)8562 SG-Greffe (2009) D/8059 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) Via delle Muratte, 25 I Roma Italia Alla cortese attenzione del dott. Corrado Calabrò Presidente Fax: Egregio dottor Calabrò, Oggetto: Casi IT/2009/ : Rimedi relativi ai mercati dell'accesso al dettaglio, dell'accesso fisico all'ingrosso alle infrastrutture e dell'accesso a banda larga all'ingrosso in Italia. Osservazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE 1 I. PROCEDURA Il 29 settembre 2009 la Commissione ha registrato una notifica dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) concernente i rimedi relativi ai mercati dell'accesso al dettaglio, dell'accesso fisico all'ingrosso alle infrastrutture di rete in postazione fissa e dell'accesso a banda larga all'ingrosso in Italia. In conformità all'articolo 6 della direttiva quadro, la consultazione pubblica a livello nazionale è avvenuta contemporaneamente a quella condotta a livello comunitario e la scadenza per entrambe è stata fissata al 29 ottobre Lo scorso 8 ottobre è stata inviata all'agcom una richiesta di informazioni 2 e la relativa risposta è pervenuta il 14 ottobre. Ulteriori informazioni sono state trasmesse 1 2 Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108 del , pag. 33. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva quadro. Commissione europea, B-1049 Bruxelles - Belgio. Centralino: (32-2)

2 dall'agcom in data 21 ottobre A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e la Commissione possono trasmettere all'anr interessata le loro osservazioni in relazione agli schemi di provvedimento da questa notificati. II. DESCRIZIONE DELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO II.1. Contesto Nell'ambito dei casi IT/2009/ , l'agcom ha avviato la seconda fase di riesame del mercato, notificando la definizione dei mercati e la determinazione del significativo potere di mercato (SPM) nei mercati dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, dell'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (ivi compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa e dell'accesso a banda larga all'ingrosso 3. In tutti i suddetti mercati, Telecom Italia (TI) è stata designata come operatore avente SPM. La notifica recava soltanto un breve riferimento agli impegni di TI, in quanto l'agcom non ne aveva analizzato l'impatto nell'ambito della notifica relativa alla definizione del mercato o alla determinazione del SPM. Nella lettera di "osservazioni" 4, la Commissione ha, tra l'altro, invitato l'agcom a notificare senza indugio i rimedi proposti. La Commissione ha, inoltre, ritenuto che essendo gli impegni di TI intesi a facilitare l'applicazione degli obblighi di fornire l'accesso in modo trasparente e non discriminatorio almeno una parte di essi potesse essere prima facie considerata come direttamente correlata ed accessoria a tali obblighi di accesso. Come tali, gli impegni devono essere considerati alla stregua di rimedi e notificati alla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro. La Commissione ha, pertanto, esortato l'agcom ad indicare gli impegni di TI come parte dei rimedi nella futura notifica e ad analizzare in che misura gli impegni in questione potessero contribuire ad affrontare i problemi di concorrenza identificati e a facilitare l'applicazione di altri rimedi imposti, o da imporre, in capo a TI 5. II.2. Schema di provvedimento notificato II.2.1. Gli impegni di Telecom Italia rispetto agli obblighi regolamentari proposti L'11 dicembre 2008 l'agcom ha approvato una serie di impegni assunti da TI 6, che Corrispondenti rispettivamente ai mercati n. 1, n. 4 e n. 5 della raccomandazione della Commissione 2007/879/CE, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, GU L 344 del , pag. 65 (di seguito la "raccomandazione"). SG-Greffe (2009) D/2188. In proposito, l'agcom ha fornito il 26 marzo 2009 un'ulteriore conferma del fatto che nella successiva notifica concernente gli impegni sarebbero stati inclusi anche i rimedi. Delibera n. 718/08/CONS. L'AGCOM ritiene che la base giuridica degli impegni proposti sia la legislazione nazionale (articolo 14 bis della legge 4 agosto 2006, n. 248 recante "Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi"), che ha conferito all'agcom il potere di accettare gli impegni offerti dagli operatori, nei limiti dei procedimenti di competenza dell''agcom, 2

3 riguardano una riorganizzazione interna della società e introducono un particolare meccanismo inteso a garantire che gli operatori alternativi non siano discriminati nell'accesso a prodotti attualmente garantiti in base agli obblighi regolamentari imposti in capo all'operatore avente SPM. Nello schema di provvedimento attualmente notificato, l'agcom chiarisce che gli impegni assunti da TI nella misura in cui incidono sui procedimenti di natura regolamentare e, in tale ambito, facilitano l'esecuzione degli obblighi regolamentari sono da considerarsi parte dei rimedi di natura regolamentare. L'Organo di Vigilanza e l'ota Italia, fanno parte del meccanismo proposto al fine di facilitare il rispetto degli obblighi di consentire l'accesso su base non discriminatoria. Essi sono, pertanto, considerati prima facie come direttamente connessi ed accessori a tali obblighi di accesso. L'Organo di Vigilanza, che secondo l'agcom fa parte del sistema di governance di TI, è istituito per monitorare l'implementazione degli impegni e verificare se effettivamente il sistema garantisca la parità di trattamento. L'Organo è formato da 5 membri 7, di cui tre designati dall'agcom e due da TI, ed adotta le proprie decisioni a maggioranza. L'Organo è assistito da alcuni dipendenti di TI. OTA Italia è un organismo cui è affidata la risoluzione delle controversie oggetto di competenza dell'agcom. L'AGCOM sostiene che OTA Italia ha, tra l'altro, una funzione di mediazione, nel senso che deve agevolare la composizione delle divergenze di carattere tecnico ed operativo fra gli operatori. In particolare, gli operatori aderenti a tale organismo sono contrattualmente tenuti - fino all'espletamento del tentativo di mediazione da parte di OTA a non presentare istanza all'agcom per la risoluzione di controversie sulle materie che sono oggetto dell'attività di OTA Italia. L'AGCOM chiarisce che qualsiasi modifica degli impegni che incida sui procedimenti di natura regolamentare, comporterà emendamenti degli obblighi regolamentari che dovranno quindi essere oggetto di consultazione a livello nazionale e comunitario. II.2.2. Rimedi proposti L'AGCOM propone di imporre i seguenti obblighi di natura regolamentare al dettaglio e all'ingrosso nel mercato n. 1: (i) obbligo di comunicare all'agcom i prezzi e le condizioni dei servizi al dettaglio non meno di trenta giorni prima della loro commercializzazione (ii) contabilità dei costi (iii) obbligo di non presentare offerte al dettaglio e di wholesale line rental (WLR) aggregate in modo indebito. L'AGCOM propone di rimuovere la regolamentazione dei prezzi al dettaglio, come pure il divieto generale di aggregazione ("bundling") per il mercato n. 1. Per il servizio WLR, sono proposti i seguenti rimedi: obbligo di fornire il servizio di WLR (tale servizio sarà disponibile soltanto nelle zone non coperte da unbundling); trasparenza (pubblicazione di un'offerta di riferimento WLR); non discriminazione; contabilità dei costi, separazione contabile e controllo dei prezzi. L'AGCOM ritiene di poter applicare, mediante gli esistenti obblighi all'ingrosso e al dettaglio relativi alla contabilità dei costi e alla notifica dei prezzi, un test di 7 al fine di promuovere la concorrenza nella fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati. L'AGCOM può accettare tali impegni e renderli vincolanti per l'operatore mediante una decisione. Retribuiti da TI alle stesse condizioni dei revisori contabili e senza applicare alcun sistema di pagamento basato su incentivi. 3

4 compressione del margine ("margin squeeze") allo scopo di individuare eventuali comportamenti anticoncorrenziali sui prezzi da parte dell'operatore avente SPM. Per il mercato dell'accesso fisico all'ingrosso (mercato n. 4), sono proposti i seguenti rimedi: accesso all'infrastruttura di rete di accesso in rame (completamente disaggregato, condiviso e disaggregato alla sottorete locale); accesso alle infrastrutture di posa (cavidotti, condotte, ecc..) e alla fibra spenta; trasparenza; non discriminazione; contabilità dei costi, separazione contabile e controllo dei prezzi. Per quanto concerne l'accesso alle infrastrutture di posa e alla fibra spenta, l'agcom propone di imporre prezzi equi e ragionevoli 8. L'AGCOM propone di non rendere obbligatorio l'accesso disaggregato alla rete in fibra poiché in Italia lo sviluppo di infrastrutture di accesso in fibra è ancora molto limitato e non geograficamente diffuso 9. Per il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 5), sono proposti i seguenti rimedi: accesso bitstream (incluso naked bitstream) su rete in rame nonché in fibra 10 a diversi livelli (DSLAM, parent ATM switch, distant ATM switch e corrispondenti livelli Ethernet); trasparenza; non discriminazione; contabilità dei costi, separazione della contabilità e controllo dei prezzi. Non è proposto alcun controllo dei prezzi per i livelli più elevati di interconnessione. Per quanto riguarda gli obblighi di controllo dei prezzi per i mercati n. 4 e n. 5, l'agcom intende imporre un meccanismo di programmazione dei prezzi, il cosiddetto "network cap" (IPC-X) 11. I valori di X saranno indicati in seguito alla messa a punto di un modello LRIC di tipo bottom-up (da adottare alla fine di marzo 2010 e da applicare a decorrere dal mese di maggio 2010) 12. In questa fase l'agcom non prevede di imporre alcun rimedio specifico per il passaggio Secondo l'agcom, la ragionevolezza dei prezzi sarà valutata in base alle condizioni di domanda e di offerta del bene o servizio considerato ed in base ai loro costi di produzione e di fornitura. L'AGCOM, nel valutare le offerte di riferimento dei servizi di accesso alla fibra spenta ed alle infrastrutture di posa, si baserà su valutazioni relative ai summenzionati elementi strutturali del mercato, integrandole, nel caso dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, con criteri di riferimento internazionali. L'AGCOM valuta le linee di accesso in fibra a circa unità nel secondo trimestre del 2009 e indica che le linee attive in fibra costituiscono soltanto l'1,5% del totale delle linee di accesso in postazione fissa ed il 2,8% delle linee a banda larga vendute al dettaglio. Inoltre, le linee in fibra sviluppate dall'operatore incumbent sono ancora sperimentali e limitate a specifiche zone del territorio. L'AGCOM indica che rendere obbligatorio l'accesso disaggregato all'infrastruttura in fibra in questa fase potrebbe ostacolare o interferire con le scelte tecnologiche degli operatori. Tuttavia, l'agcom riesaminerà la regolamentazione dell'accesso alla luce dell'evoluzione architetturale delle reti degli operatori e del mercato dei servizi di accesso. Poiché l'accesso disaggregato alla rete in fibra non è obbligatorio, l'agcom ha ritenuto equo l'obbligo di fornire un accesso bitstream su fibre ottiche, al fine di garantire lo sviluppo di offerte concorrenziali per questo tipo di accesso. Il "network cap" è un meccanismo di programmazione dei prezzi che sarà calcolato per gli anni 2010, 2011 e 2012 per i diversi panieri di servizi di accesso all'ingrosso, come l'accesso completamente disaggregato alla rete locale o l'accesso condiviso, tenendo conto dell'indice annuo al consumo dei prezzi delle famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi). "X" rappresenta il tasso di recupero dell'efficienza realizzato da TI nella produzione dei servizi inclusi nei panieri per il periodo di durata del "network cap". Finché il modello LRIC non sarà messo a punto, i servizi a banda larga all'ingrosso saranno forniti sulla base dell'attuale metodologia per il calcolo dei prezzi (ossia la metodologia dei costi pienamente distribuiti in base ai costi storici per l'accesso disaggregato alla rete locale e dei costi correnti per l'accesso bitstream). 4

5 dall'infrastruttura in rame a quella in fibra, a parte l'obbligo di trasparenza che impone a TI di comunicare i progetti tecnici per lo sviluppo della sua rete fissa di accesso. L'AGCOM chiarisce nella risposta alla richiesta di informazioni che la definizione di una procedura per il passaggio dal rame alle linee in fibra sarà compito del Comitato NGN Italia 13. III. OSSERVAZIONI La Commissione ritiene che gli impegni offerti dall'operatore incumbent all'autorità nazionale di regolamentazione e formalmente accettati da quest'ultima nella misura in cui siano volti a facilitare l'esecuzione degli obblighi regolamentari, a modificare o a sostituire gli esistenti obblighi regolamentari-, devono essere considerati come direttamente connessi e/o accessori ai suddetti obblighi regolamentari. In quanto tali, gli impegni costituiscono degli obblighi regolamentari e devono quindi essere oggetto di consultazione, sia a livello nazionale che comunitario, prima della loro adozione, ed in forma di progetto, in maniera tale da garantire la trasparenza del procedimento ed un'adeguata partecipazione di tutti i terzi interessati, della Commissione e delle autorità nazionali di regolamentazione. La Commissione, sulla base della presente notifica e delle ulteriori informazioni fornite dall'agcom, formula le osservazioni in seguito esposte. Modifica degli impegni La Commissione rileva che l'agcom, in conformità con i requisiti in materia di notifica previsti nel quadro normativo, intende procedere a consultazioni a livello nazionale e comunitario su eventuali modifiche degli impegni assunti da Telecom Italia nella misura in cui essi incidano sui procedimenti di natura regolamentare e facilitino l'esecuzione degli obblighi regolamentari. In tale contesto la Commissione desidera sottolineare che tutte le modifiche degli impegni che costituiscano dei rimedi, o che siano direttamente connesse o accessorie ai rimedi, prima della loro adozione, devono essere oggetto di consultazione a livello comunitario, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro. La suddetta consultazione deve essere preceduta dalla consultazione a livello nazionale, in conformità dell'articolo 6 della direttiva quadro. Tale procedura consentirà alla Commissione e alle altre ANR di procedere ad una valutazione formale della compatibilità con il diritto comunitario di qualsiasi schema di provvedimento che preveda modifiche/dettagli concernenti i rimedi, in particolare riguardo alla proporzionalità ed alla giustificazione alla luce dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva accesso. In tale contesto la Commissione ricorda all'agcom che eventuali modifiche dei rimedi esistenti devono essere oggetto di una consultazione comunitaria prima della loro adozione definitiva e/o entrata in vigore, ed in forma di schema. 13 Il Comitato NGN Italia è un gruppo di lavoro multilaterale con funzioni consultive, aperto a tutti gli operatori interessati e al quale TI ha deciso di aderire al fine di valutare gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del passaggio alle reti di nuova generazione. 5

6 Attuazione e verifica degli impegni di Telecom Italia La Commissione prende atto della dichiarazione dell'agcom secondo cui gli impegni, una volta implementati, potranno risultare benefici per la concorrenza ed efficaci al fine di garantire la trasparenza e la non discriminazione. Tuttavia, la Commissione invita l'agcom ad indicare chiaramente nel provvedimento definitivo le modalità esatte secondo cui gli impegni saranno implementati e resi pienamente efficaci, tenendo conto dei risultati della consultazione pubblica attualmente in corso, in modo da garantire che le osservazioni formulate dai terzi siano tenute in debita considerazione. Inoltre, l'agcom è invitata a verificare la corretta applicazione degli impegni proposti, nonché il loro impatto e la loro efficacia. All'AGCOM si chiede inoltre di effettuare una nuova valutazione dell'opportunità di intervenire in fase di riesame dei mercati notificati, al fine garantire che l'implementazione degli impegni risulti in un miglioramento del contesto regolamentare in Italia. Ove constati l'inefficacia di alcuni impegni, l'agcom dovrebbe, in linea con il quadro regolamentare, adottare tutte le appropriate misure di applicazione, al fine di garantire che gli impegni producano gli effetti necessari. L'Organo di Vigilanza e OTA Italia La Commissione prende atto del chiarimento dato dall'agcom secondo cui l'organo di Vigilanza e OTA Italia, in quanto istituiti nell'ambito degli impegni di TI, saranno imposti anche come rimedi, dato che entrambi gli organismi sono direttamente connessi e/o sono accessori agli obblighi imposti. La Commissione prende nota del fatto che qualsiasi valutazione e determinazione adottata dall'organo di Vigilanza sulla corretta esecuzione degli impegni non interferisce in alcun modo con l'esercizio dei poteri d'ufficio conferiti all'agcom, che includono l'attività di accertamento delle violazioni degli impegni 14. Analogamente, l'attività svolta da OTA non può sostituire le competenze dell'agcom in materia di vigilanza e di risoluzione di controversie legali tra gli operatori 15. In tale contesto, la Commissione sottolinea come sia necessario evitare che l'attività di entrambi gli organismi interferisca con i poteri dell'agcom di intervenire nel mercato, d'ufficio o su richiesta di un terzo che non intenda presentare un reclamo all'organo di Vigilanza e/o a OTA Italia. L'attività di tali organismi non deve sostituire in nessun caso l'esercizio dei poteri conferiti all'agcom. Ciò riveste una particolare importanza nel contesto dell'indipendenza e dell'imparzialità delle competenti autorità nazionali (cfr. articolo 3 della direttiva quadro), che è un pilastro del quadro normativo per i servizi di comunicazione elettronica nell'ue ed è essenziale per il raggiungimento delle finalità in agenda in questo settore. È altrettanto importante che l'attività decisionale quotidiana del regolatore sia imparziale ed obiettiva, e non sia indebitamente influenzata da parte di terzi Cfr. articolo 15, paragrafo 4, del Regolamento dell'organo di Vigilanza. Cfr. articolo 2, paragrafo 4, delle norme di funzionamento di OTA-Italia. 6

7 La Commissione rammenta alle ANR, nell'attuale contesto delle notifiche dell'agcom, di verificare quando accettano gli impegni degli operatori aventi SPM, che gli operatori alternativi che chiedono l'accesso rimangano in una posizione almeno altrettanto vantaggiosa rispetto a quella di cui beneficerebbero se si applicasse un approccio puramente regolamentare. Pertanto la Commissione ricorda all'agcom la necessità di verificare che l'organo di Vigilanza e OTA Italia non ostacolino in alcun modo le competenze regolamentari ad essa conferite nell'ambito del quadro normativo e che non sia ritardato l'esercizio dei poteri dell'agcom a tal riguardo. La Commissione accoglie con favore i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie intesi a migliorare i procedimenti relativi alla fornitura di servizi regolamentati e volti a ridurre il numero di controversie tra operatori, ma sottolinea che i procedimenti attuati rispettivamente dall'organo di Vigilanza e da OTA Italia non devono creare ulteriori oneri e ritardi per gli operatori alternativi e, in ultima istanza, per gli utilizzatori finali. A tal fine, la risoluzione delle controversie deve sempre rispettare le disposizioni dell'articolo 20 della direttiva quadro e segnatamente le scadenze legali previste. Tariffe ragionevoli per l'accesso alle infrastrutture di posa e alla fibra spenta L'AGCOM intende imporre l'accesso alle infrastrutture di posa e alla fibra spenta per il mercato dell'accesso fisico all'ingrosso (mercato n. 4). La Commissione rileva che secondo l'agcom tale misura dovrebbe contribuire in modo significativo allo sviluppo della concorrenza basata sulle reti NGA in Italia. Tuttavia, la Commissione deplora che l'agcom abbia deciso di non imporre alcuna metodologia basata sui costi per regolamentare tale accesso all'infrastruttura di TI. L'AGCOM intende piuttosto imporre in capo a TI l'obbligo di applicare prezzi ragionevoli, rimedio questo che si è dimostrato inefficiente. La Commissione ha indicato in diverse occasioni 16 che se si vogliono stabilire prezzi equi e ragionevoli si corre il rischio di essere inefficiente. In particolare, i prezzi regolamentati che non riflettono esattamente i costi delle infrastrutture di ingegneria civile dell'operatore avente SPM comportano una distorsione degli indici d'investimento. Inoltre, se i prezzi regolamentati per l'accesso ai condotti non sono basati sui costi ma sono fissati ad un livello superiore, gli investimenti efficienti in fibra saranno sostituiti da altre possibilità d'accesso all'ingrosso e saranno ritardati. A questo proposito, la Commissione invita l'agcom a riesaminare la sua analisi e ad imporre un prezzo di accesso debitamente basato sui costi per l'accesso all'infrastruttura di posa ed alla fibra spenta. Assenza di un obbligo di disaggregazione per le reti in fibra nell'ambito di un'analisi di mercato in prospettiva L'AGCOM non ritiene proporzionato imporre l'obbligo di fornire un accesso disaggregato all'infrastruttura in fibra poiché (i) lo sviluppo delle infrastrutture di accesso alla rete in fibra in Italia è ancora molto limitato e poco diffuso geograficamente e (ii) l'accesso disaggregato alla struttura in fibra potrebbe essere in contrasto con il principio di neutralità tecnologica. Per l'agcom è proporzionato imporre soltanto l'obbligo di fornitura dei servizi bistream su fibra ottica al fine di garantire che possano svilupparsi offerte concorrenti per questi 16 Cfr. tra l'altro casi SI/2005/0257, ES/2009/

8 tipi di accesso. La Commissione rammenta che l'analisi di mercato e la scelta dei rimedi devono essere effettuate in prospettiva, specialmente in virtù del fatto che l'agcom riconosce l'importanza dell'impatto che avrà sui mercati il processo di transizione di Telecom Italia verso una rete NGA - che è oggi in una fase iniziale di avviamento-, durante il periodo cui si riferisce l'analisi in oggetto. La Commissione non è convinta che l'accesso all'infrastruttura di posa e l'accesso dei servizi bitstream su fibre ottiche proposti dall'agcom siano sufficienti a garantire un'effettiva concorrenza. La Commissione richiama l'attenzione dell'agcom sul fatto che i prodotti di accesso in fibra ottica sono già offerti al dettaglio e vi è pertanto la possibilità che incidano sulle condizioni di concorrenza del mercato. La Commissione rileva inoltre che l'agcom non ha ancora fissato delle norme chiare per la procedura di migrazione al fine di facilitare il passaggio degli operatori alternativi dai prodotti basati sull'accesso alla rete in rame a quelli basati sull'accesso NGA, né ha ancora attuato o proposto una regolamentazione del segmento di terminazione delle reti in fibra, che continua a costituire una restrizione all'accesso ("bottleneck"), e pertanto invita l'agcom a presentare senza indugio una regolamentazione che affronti adeguatamente tali questioni. Inoltre, la Commissione ricorda che nell'ambito dello sviluppo delle reti NGA, le ANR devono rendere obbligatorio l'accesso disaggregato alle reti in fibra, indipendentemente dall'architettura e dalla tecnologia della rete applicate dall'operatore SPM. In tale contesto, la Commissione all'agcom di riconsiderare l'imposizione di un accesso disaggregato alla rete in fibra. Qualora l'accesso disaggregato alla rete in fibra risulti in una concorrenza effettiva, l'agcom potrà riconsiderare la necessità di imporre l'accesso bistream nel mercato all'ingrosso. Procedura di migrazione nel contesto delle reti NGA Nella notifica inviata l'agcom non ha preso in esame obblighi specifici riguardo al processo di migrazione dalla rete in rame a quella in fibra. A tale riguardo, l'agcom chiarisce che è stato imposto un obbligo di trasparenza riguardo ai piani d'investimento dell'operatore incumbent e che il Comitato NGN-Italia, un gruppo di lavoro multilaterale che ha funzioni consultive ed è aperto a tutti gli operatori interessati, definirà una procedura di migrazione degli utilizzatori finali dalle linee in rame alle linee in fibra. La Commissione fa notare all'agcom che la migrazione dalla rete in rame a quella in fibra e lo smantellamento delle centrali influisce notevolmente sull'attività degli operatori alternativi. È fondamentale che le ANR ottengano tutte le informazioni rilevanti dall'operatore avente SPM in merito a eventuali progetti di modifica della rete previsti da detto operatore, al fine di sostituire parte della sua esistente rete di accesso in rame con la fibra e di dismettere punti di interconnessione attualmente utilizzati. La Commissione ricorda che gli obblighi regolamentari esistenti per l'operatore avente SPM nei mercati n. 4 e n. 5 devono continuare a rimanere in vigore e non devono essere invalidati da modifiche apportate all'architettura e alla tecnologia della rete al momento esistenti, tranne nel caso in cui l'operatore avente SPM e gli operatori che attualmente fruiscono dell'accesso alla rete di TI si accordino su opportune modalità di migrazione. A questo proposito, la Commissione chiede 8

9 all'agcom di verificare adeguatamente l'attività svolta nell'ambito del Comitato NGN-Italia e di specificare dettagliatamente la procedura di migrazione nel provvedimento definitivo o in un successivo emendamento. Rimedi imposti nell'ambito dello sviluppo di reti NGA ed importanza di un approccio europeo coerente Per concludere, la Commissione sottolinea la necessità di offrire ulteriori orientamenti nell'ambito dell'introduzione delle reti NGA per garantire la certezza del diritto agli investitori ed evitare divergenze indesiderabili negli approcci regolamentari nel mercato interno. A tal fine, la Commissione sta lavorando ad una raccomandazione sui rimedi concernenti le reti NGA, affinché un approccio regolamentare coerente sia applicato alle reti in questione nell'intera UE. Di conseguenza, la Commissione invita l'agcom a rivedere la sua analisi quando riesaminerà i mercati dell'accesso a banda larga all'ingrosso sulla base delle indicazioni che saranno contenute in detta raccomandazione, una volta adottata. Requisiti di notifica in merito agli obblighi di controllo dei prezzi La Commissione riconosce che l'agcom intende adottare nel 2010 un modello LRIC di tipo bottom-up per i prezzi di accesso all'ingrosso, in linea con le best practices delle ANR. A questo proposito, la Commissione desidera rammentare all'autorità italiana che qualsiasi provvedimento regolamentare adottato per stabilire o modificare i prezzi dell'accesso all'ingrosso deve essere oggetto di una consultazione a livello nazionale in conformità dell'articolo 6 della direttiva quadro, e di una notifica a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della stessa. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva quadro, l'agcom tiene nel massimo conto le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione e può adottare la misura regolamentare risultante e, in tal caso, comunicarla alla Commissione. La posizione espressa dalla Commissione nell ambito della presente notifica non pregiudica successive eventuali valutazioni che la Commissione potrà formulare in merito ad altri schemi di provvedimento notificati. Secondo quanto disposto dal punto 15 della raccomandazione 2008/850/CE 17, la Commissione pubblicherà il presente documento sul proprio sito web. La Commissione ritiene che le informazioni ivi contenute non abbiano carattere riservato. La invitiamo a comunicare alla Commissione 18, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della presente, se ritiene che, conformemente alle norme comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale, il presente documento contenga informazioni ritenute riservate, per le quali l Autorità desideri richiedere il trattamento confidenziale prima della pubblicazione 19. Tale richiesta deve essere motivata Raccomandazione 2008/850/CE della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui dall articolo 7 della direttiva 2002/21/CE, GU L 301 del , pag. 23. La richiesta deve essere trasmessa tramite posta elettronica: INFSO-COMP- ARTICLE7@ec.europa.eu o via fax: La Commissione ha facoltà di rendere pubblico il risultato della propria valutazione prima della scadenza del periodo di tre giorni citato. 9

10 10 Distinti saluti, Per la Commissione Fabio Colasanti Direttore generale

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