[Preambolo] Livellamento remunerativo Italia-Europa

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "[Preambolo] Livellamento remunerativo Italia-Europa"

Transcript

1 Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 Gzzett Ufficile 6 luglio 2011, n. 155 Disposizioni urgenti per l stbilizzzione finnziri. Convertito in legge, con modificzioni, dll'rt.1 L , n.111 con decorrenz dl Prembolo [Prembolo] IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli rticoli 77 e 87 dell Costituzione; Ritenut l strordinri necessità ed urgenz di emnre disposizioni per l stbilizzzione finnziri e per il contenimento dell spes pubblic, l fine di ottemperre qunto previsto dgli impegni presi in sede comunitri, nonché di emnre misure di stimolo fiscle per fvorire il rilncio dell competitività economic; Vist l deliberzione del Consiglio dei Ministri, dottt nell riunione del 30 giugno 2011; Sull propost del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economi e delle finnze; EMANA il seguente decreto-legge: TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo I riduzione dei costi dell politic e degli pprti Articolo 1 Livellmento remunertivo Itli-Europ 1. Il trttmento economico omnicomprensivo nnulmente corrisposto, in funzione dell cric ricopert o dell'incrico svolto, i titolri di criche elettive ed incrichi di vertice o quli componenti, comunque denominti, degli orgnismi, enti e istituzioni, nche collegili, di cui ll'llegto A, non può superre l medi pondert rispetto l PIL degli nloghi trttmenti economici percepiti nnulmente di titolri di omologhe criche e incrichi negli ltri sei principli Stti dell'are Euro. Fermo il principio costituzionle di utonomi, per i componenti del Sento dell Repubblic e dell Cmer dei deputti il costo reltivo l trttmento economico omnicomprensivo nnulmente corrisposto in funzione dell cric ricopert non può superre l medi pondert rispetto l PIL del costo reltivo i componenti dei Prlmenti nzionli. (1) 2. L disposizione di cui l comm 1 si pplic, oltre che lle criche e gli incrichi negli orgnismi, enti e istituzioni, nche collegili, di cui ll'llegto A del medesimo comm, nche i segretri generli, i cpi dei diprtimenti, i dirigenti di prim fsci, i direttori generli degli enti e i titolri degli uffici questi equiprti delle mministrzioni centrli dello Stto. Ai fini del presente comm per trttmento economico omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni e delle indennità crico delle pubbliche finnze percepiti dl titolre delle predette criche, ivi compresi quelli erogti dlle mministrzioni di pprtenenz. (2) 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituit un Commissione, presiedut dl Presidente dell'istat e compost d quttro esperti di chir fm, tr cui un rppresentnte di Eurostt, che durno in cric quttro nni, l qule entro il 1 luglio di ogni nno e con provvedimento pubblicto nell Gzzett Ufficile dell Repubblic itlin, provvede ll ricognizione e ll'individuzione dell medi dei trttmenti economici di cui l comm 1 riferiti ll'nno precedente ed ggiornti ll'nno in corso sull bse delle previsioni dell'indice rmonizzto dei prezzi l consumo contenute nel Documento di economi e finnz. L prtecipzione ll commissione è titolo grtuito. In sede di prim ppliczione, il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui l primo periodo è dottto entro trent giorni dll dt di entrt in vigore del presente decreto; tenuto conto dei tempi necessri stbilire l metodologi di clcolo e rccogliere le informzioni rilevnti, l ricognizione e l individuzione riferite ll'nno 2010 sono provvisorimente effettute entro il 31 dicembre 2011 ed eventulmente riviste entro il 31 mrzo Le disposizioni di cui i commi 1, 2 e 3 costituiscono, i sensi dell'rticolo 117, terzo comm, dell Costituzione, norme di principio in mteri di coordinmento dell finnz pubblic. Le regioni deguno, entro il termine di sessnt giorni dll dt di entrt in vigore del presente decreto, l

2 propri legislzione lle previsioni di cui i medesimi commi. Le regioni sttuto specile e le province utonome di Trento e di Bolzno deguno l propri legislzione lle disposizioni stesse, secondo i rispettivi sttuti e reltive norme di ttuzione. 5. I componenti degli orgni di cui ll'llegto B, che sino dipendenti pubblici, sono collocti in spetttiv non retribuit, slvo che optino per il mntenimento, in vi esclusiv, del trttmento economico dell'mministrzione di pprtenenz. 6. Le norme di cui i commi 1, 2, 4 e 5 si pplicno decorrere dlle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non sino stti ncor determinti ll dt di entrt in vigore del presente decreto (1) Il presente comm è stto così modificto dll'llegto ll legge di conversione, L , n. 111 (G.U , n.164), con decorrenz del Si riport di seguito il testo previgente: "1. Il trttmento economico omnicomprensivo nnulmente corrisposto, in funzione dell cric ricopert o dell'incrico svolto, i titolri di criche elettive ed incrichi di vertice o quli componenti, comunque denominti, degli orgnismi, enti e istituzioni, nche collegili, di cui ll'llegto A, non può superre l medi degli nloghi trttmenti economici percepiti nnulmente di titolri di omologhe criche e incrichi negli ltri Stti dell'are Euro. Fermo il principio costituzionle di utonomi, per i componenti del Sento dell Repubblic e dell Cmer dei deputti il costo reltivo l trttmento economico omnicomprensivo nnulmente corrisposto in funzione dell cric ricopert non può superre l medi del costo reltivo i componenti dei Prlmenti nzionli." (2) Il primo periodo del presente comm è stto così sostituito dll'rt. 1, comm 33, D.L , n. 138, con decorrenz dl Si riport di seguito il testo previgente: "L disposizione di cui l comm 1 si pplic nche i segretri generli, i cpi dei diprtimenti, i dirigenti generli e i titolri degli uffici questi equiprti.". TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo I riduzione dei costi dell politic e degli pprti Articolo 2 Auto blu 1. L cilindrt delle uto di servizio non può superre i 1600 cc. 2. Fnno eccezione le uto in dotzione l Cpo dello Stto, i Presidenti del Sento e dell Cmer, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente dell Corte costituzionle e le uto blindte dibite i servizi istituzionli di pubblic sicurezz. 3. Le uto d oggi in servizio possono essere utilizzte solo fino ll loro dismissione o rottmzione e non possono essere sostituite. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su propost del Ministro per l pubblic mministrzione e l'innovzione, sono disposti modlità e limiti di utilizzo delle utovetture di servizio l fine di ridurne numero e costo. TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo I riduzione dei costi dell politic e degli pprti Articolo 3 Aerei blu 1. I voli di Stto devono essere limitti l Presidente dell Repubblic, i Presidenti di Cmer e Sento, l Presidente del Consiglio dei Ministri, l Presidente dell Corte costituzionle. 2. Eccezioni rispetto quest regol devono essere specificmente utorizzte, soprttutto con riferimento gli impegni internzionli, e rese pubbliche sul sito dell Presidenz del Consiglio dei Ministri, slvi i csi di segreto per rgioni di Stto. TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo I riduzione dei costi dell politic e degli pprti Articolo 4

3 Benefits 1. Ftt eccezione per il Presidente dell Repubblic, dopo l cesszione dll'ufficio, fvore dei titolri di qulsisi incrico o cric pubblic, elettiv o conseguit per nomin, nche negli orgni costituzionli e di rilevnz costituzionle, ivi compresi quelli indicti nell'rticolo 121 dell Costituzione, non possono essere utilizzti immobili pubblici, nche d uso bittivo, né destinto personle pubblico, né messi disposizione mezzi di trsporto o pprti di comuniczione e di informzione pprtenenti d orgni o enti pubblici o d questi comunque finnziti. Restno ferme le norme previste dll'ordinmento in mteri di sicurezz nzionle o di protezione personle. 2. L Cmer dei deputti, il Sento dell Repubblic, l Corte costituzionle, nell'mbito dell propri utonomi, ssumono le opportune deliberzioni per limitre nel tempo i benefici di cui l comm 1 che vengono riconosciuti i rispettivi Presidenti dopo l cesszione dll cric. (1) 3. L disposizione di cui l comm 1 è principio di coordinmento dell finnz pubblic i sensi dell'rticolo 117, terzo comm, dell Costituzione (1) L'originri prol "riconosciuti" è stt sostituit dlle seguenti "che vengono riconosciuti" dll'llegto ll legge di conversione, L , n.111 (G.U , n.164), con decorrenz TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo I riduzione dei costi dell politic e degli pprti Articolo 5 Riduzione dotzioni Orgnismi politico-mministrtivi e orgni collegili 1. Nel rispetto del principio costituzionle di utonomi, decorrere dll'nno 2012 gli importi corrispondenti lle riduzioni di spes che, nche con riferimento lle spese di ntur mministrtiv e per il personle, srnno utonommente deliberte entro il 31 dicembre 2013, con le modlità previste di rispettivi ordinmenti dl Sento dell Repubblic, dll Cmer dei deputti e dll Corte costituzionle sono versti l bilncio dello Stto e sono utilizzti dllo Stto per gli interventi strordinri per fme nel mondo, clmità nturli, ssistenz i rifugiti, conservzione di beni culturli previsti dll'rticolo 48 dell legge 20 mggio 1985, n A decorrere dll'nno 2012 gli stnzimenti del Consiglio nzionle dell'economi e del lvoro (CNEL), degli orgni di utogoverno dell mgistrtur ordinri, mministrtiv, contbile, tributri, militre, nonché delle utorità indipendenti, compres l Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto ll'nno Ai fini dell riduzione previst dl presente comm gli stnzimenti si considerno l netto degli oneri reltivi l personle dipendente, nonché, per gli orgni di utogoverno, degli oneri per l formzione e l'ggiornmento del personle. 2-bis. L disposizione di cui ll'rticolo 6, comm 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 mggio 2010, n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 30 luglio 2010, n. 122, nell prte concernente gli orgni previsti per legge che operno presso il Ministero per l'mbiente, e limittmente ll Commissione tecnic di verific dell'imptto mbientle - VIA e VAS e ll Commissione istruttori per l'utorizzzione integrt mbientle - IPPC, si interpret nel senso che lle stesse comunque non si pplic qunto previsto dgli rticoli 68 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificzioni, dll legge 6 gosto 2008, n. 133, e 29, comm 2, letter e -bis), e comm 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificzioni, dll legge 4 gosto 2006, n (1) (1) Il presente comm è stto ggiunto dll'llegto ll legge di conversione, L , n.111 (G.U , n.164), con decorrenz TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo I riduzione dei costi dell politic e degli pprti Articolo 6 Finnzimento dei prtiti politici 1. Ferme restndo le riduzioni di spes già previste dll'rticolo 2, comm 275, dell legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dll'rticolo 5, comm 4, del decreto legge 31 mggio 2010, n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto dll'rticolo 1, comm 5, primo periodo, dell legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulndo un riduzione complessiv del 30 per cento. 2. All'rticolo 1 dell legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e qurto periodo del comm 6 sono sostituiti di seguenti: "In cso di scioglimento nticipto del Sento dell Repubblic o dell Cmer dei deputti il versmento delle quote nnuli dei reltivi rimborsi è interrotto. In tle cso i movimenti o

4 prtiti politici hnno diritto esclusivmente l versmento delle quote dei rimborsi per un numero di nni pri ll durt dell legisltur dei rispettivi orgni. [Il versmento dell quot nnu di rimborso, spettnte sull bse del presente comm, è effettuto nche nel cso in cui si trscors un frzione di nno.]". (1) 3. Il comm 1 si pplic decorrere del primo rinnovo del Sento dell Repubblic, dell Cmer dei deputti, del Prlmento europeo e dei Consigli regionli successivo ll dt di entrt in vigore del presente decreto (1) Le prole comprese tr prentesi qudre sono stte soppresse dll'llegto ll legge di conversione, L , n.111 (G.U , n.164), con decorrenz dl TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo I riduzione dei costi dell politic e degli pprti Articolo 7 Election dy 1. A decorrere dl 2012 le consultzioni elettorli per le elezioni dei sindci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunli, provincili e regionli, del Sento dell Repubblic e dell Cmer dei deputti, si svolgono, comptibilmente con qunto previsto di rispettivi ordinmenti, in un'unic dt nell'rco dell'nno. 2. Qulor nel medesimo nno si svolgno le elezioni dei membri del Prlmento europeo spettnti ll'itli le consultzioni di cui l comm 1 si effettuno nell dt stbilit per le elezioni del Prlmento europeo. 2 -bis. Nel cso in cui, nel medesimo nno, debb tenersi più di un referendum brogtivo, l convoczione degli elettori i sensi dell'rticolo 34 dell legge 25 mggio 1970, n. 352, vviene per tutti i referendum brogtivi nell medesim dt. (1) (1) Il presente comm è stto ggiunto dll'rt. 13, D.L , n. 138, con decorrenz dl TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo I riduzione dei costi dell politic e degli pprti Articolo 8 Obblighi di trsprenz per le società prtecipzione pubblic 1. Entro tre mesi dll'entrt in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli orgnismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionle curndone ltresì il periodico ggiornmento, l'elenco delle società di cui detengono, direttmente o indirettmente, quote di prtecipzione nche minoritri indicndone l'entità, nonché un rppresentzione grfic che evidenzi i collegmenti tr l'ente o l'orgnismo e le società ovvero tr le società controllte e indicno se, nell'ultimo triennio dll pubbliczione, le singole società hnno rggiunto il preggio di bilncio. TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo II Rzionlizzzione e monitorggio dell spes delle mministrzioni pubbliche Articolo 9 Fbbisogni stndrd, spending review e supermento dell spes storic delle Amministrzioni dello Stto 1. Dto l'obiettivo di rzionlizzzione dell spes e di supermento del criterio dell spes storic, il Ministero dell'economi e delle finnze - Diprtimento dell Rgioneri generle dello Stto, sull bse di un tto di indirizzo del Ministro dell'economi e delle finnze, prtire dll'nno 2012, d'intes con i Ministeri interessti, dà inizio d un ciclo di "spending review" mirt ll definizione dei fbbisogni stndrd propri dei progrmmi di spes delle mministrzioni centrli dello Stto. Le nlisi individuno, tr l'ltro, eventuli criticità nell produzione ed erogzione dei servizi pubblici, nche inerenti le possibili dupliczioni di strutture e le possibili strtegie di migliormento dei risultti ottenibili con le risorse stnzite. In prticolre,

5 per le mministrzioni periferiche dello Stto sono proposte specifiche metodologie per quntificre i reltivi fbbisogni, nche i fini dell lloczione delle risorse nell'mbito dell loro complessiv dotzione. 2. Il Ministero dell'economi e delle finnze - Diprtimento dell Rgioneri generle dello Stto, richiede lle mministrzioni centrli dello Stto i dti e le informzioni provenienti dlle bnche dti, indgini e sistemi informtivi dell'mministrzione necessri per l relizzzione delle ttività di cui l comm 1. Le mministrzioni centrli dello Stto trsmettono tli dti per vi telemtic e fcilitno l'ccesso d ltri dti provenienti dl SISTAN, nche nell form di dti elementri, nel rispetto dell normtiv vigente, senz oneri crico del bilncio dello Stto. 3. In cso di omess trsmissione dei dti senz motivt giustificzione entro il termine previsto nell richiest di cui l comm 2, su comuniczione del Ministero dell'economi e delle finnze, l'mministrzione competente riduce l retribuzione di risultto dei dirigenti responsbili nell misur del 2 per cento. 4. A decorrere dl 2013, i risultti delle ttività di cui l comm 1, sono comunicti dl Ministero dell'economi e delle finnze lle Amministrzioni centrli dello Stto. 5. Sull bse delle comuniczioni fornite lle mministrzioni centrli dello Stto i sensi del comm 4, e in coerenz con gli obiettivi e gli interventi indicti nel Documento di economi e finnz, le Amministrzioni centrli dello Stto propongono nell'mbito di ccordi triennli con il Ministero dell'economi e delle finnze norme volte relizzre il supermento dell spes storic e l grdule convergenz verso gli obiettivi identificti con le procedure di cui i commi precedenti d inserire nell legge di stbilità, ovvero con pposito disegno di legge collegto ll mnovr di finnz pubblic. 6. I Nuclei di nlisi e vlutzione dell spes di cui ll'rticolo 39 dell legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono l monitorggio dell'ttuzione e dei risultti ttesi dei provvedimenti di cui l comm 5 e segnlno eventuli scostmenti l Ministro dell'economi e delle finnze e l Ministro competente. 7. Il Rpporto sull spes delle mministrzioni centrli dello Stto di cui ll'rticolo 41 dell legge 31 dicembre 2009, n. 196, illustr gli esiti delle ttività di cui i commi precedenti. TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo II Rzionlizzzione e monitorggio dell spes delle mministrzioni pubbliche Articolo 10 Riduzione delle spese dei Ministeri e monitorggio dell spes pubblic 1. Sono preselettivmente esclusi dll'ppliczione delle disposizioni di cui i commi d 2 5 del presente rticolo il Fondo per il finnzimento ordinrio delle università, nonché le risorse destinte ll ricerc, ll'istruzione scolstic e l finnzimento del cinque per mille dell'impost sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo unico per lo spettcolo di cui ll legge 30 prile 1985, n. 163, le risorse destinte ll mnutenzione ed ll conservzione dei beni culturli [e, limittmente ll'nno 2012, il fondo per le ree sottoutilizzte]. (4) 2. Ai fini del concorso l rggiungimento degli obiettivi progrmmti di finnz pubblic, le mministrzioni centrli dello Stto ssicurno, decorrere dll'nno 2012, un riduzione dell spes in termini di sldo netto d finnzire ed indebitmento netto corrispondente gli importi indicti nell'llegto C. 3. Nelle more dell definizione degli interventi correttivi di cui l comm 4, il Ministro dell'economi e delle finnze è utorizzto d ccntonre e rendere indisponibile, nell'mbito delle spese rimodulbili di cui ll'rticolo 21, comm 5, letter b), dell legge n. 196 del 2009, delle missioni di spes di ciscun Ministero interessto, un mmontre di spes pri qunto indicto nell tbell di cui l comm I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stbilità per il triennio , gli interventi correttivi necessri per l relizzzione degli obiettivi di cui l comm 2. Le proposte di riduzione non possono comunque rigurdre le risorse destinte ll progrmmzione regionle nell'mbito del Fondo per le ree sottoutilizzte; rest in ogni cso fermo l'obbligo di cui ll'rticolo 21, comm 13, dell legge 31 dicembre 2009, n Il Ministro dell'economi e delle finnze verific gli effetti finnziri sui sldi di finnz pubblic derivnti di suddetti interventi, i fini del rispetto degli obiettivi di cui l medesimo comm. (6) 5. Qulor, seguito dell verific, le proposte di cui l comm 4 non risultino degute conseguire gli obiettivi in termini di indebitmento netto ssegnti i sensi del comm 2, il Ministro dell'economi e delle finnze riferisce l Consiglio dei Ministri e, eventulmente, con l medesim legge di stbilità è dispost l corrispondente riduzione delle dotzioni finnzirie, iscritte legislzione vigente nell'mbito delle spese rimodulbili di cui ll'rticolo 21, comm 5, letter b), dell citt legge n. 196 del 2009, delle missioni di spes di ciscun Ministero interessto, vlere sulle risorse ccntonte di cui l citto comm Il comm 5 dell'rticolo 8 del decreto-legge 31 mggio 2010, n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 30 luglio 2010, n. 122, è brogto. 7. Le utorizzzioni di spes i cui stnzimenti nnuli non risultno impegnti sull bse delle risultnze del Rendiconto generle dello Stto reltivo gli nni 2008, 2009 e 2010 sono definnzite. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su propost del Ministro dell'economi e delle finnze, d dottre entro il 30 settembre 2011 sono individute per ciscun Ministero le utorizzzioni di spes d definnzire e le reltive

6 disponibilità esistenti ll dt di entrt in vigore del presente decreto. Le disponibilità individute sono verste ll'entrt del bilncio dello Stto per essere rissegnte l fondo mmortmento dei titoli di Stto. 8. All'rticolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i commi dl primo l terzo sono sostituiti di seguenti: "I residui delle spese correnti e delle spese in conto cpitle, non pgti entro il secondo esercizio successivo quello in cui è stto iscritto il reltivo stnzimento, si intendono perenti gli effetti mministrtivi. Le somme eliminte possono riprodursi in bilncio con rissegnzione i pertinenti cpitoli degli esercizi successivi. Le somme stnzite per spese in conto cpitle non impegnte ll chiusur dell'esercizio costituiscono economie di bilncio d esclusione degli stnzimenti iscritti in forz di disposizioni legisltive entrte in vigore nell'ultimo qudrimestre dell'esercizio precedente che possono essere mntenuti in bilncio, quli residui, non oltre l'esercizio successivo quello cui si riferiscono. Le somme che hnno costituito economie, reltive ll prim nnulità di un utorizzzione di spes pluriennle, con l'esclusione delle utorizzzioni di spes permnenti e dei fondi del personle, del fondo occupzione, del fondo opere strtegiche e del fondo per le ree sottoutilizzte, possono essere reiscritte con l legge di bilncio, per un solo esercizio finnzirio, nell competenz dell'esercizio successivo quello terminle dell'utorizzzione medesim.". 9. Il comm 39 dell'rticolo 3 dell legge 24 dicembre 2007 n. 244, è sostituito dl seguente: "39. Con decreto del Ministro dell'economi e delle finnze, di concerto con i Ministri interessti, è quntificto l'mmontre delle somme iscritte nel conto dei residui d eliminre i sensi del comm 38, che sono conseguentemente verste dlle mministrzioni interesste ll'entrt del bilncio dello Stto, nonché l'mmontre degli stnzimenti d iscrivere, nel limite mssimo del 50 per cento dei versmenti, comptibilmente con gli obiettivi progrmmti di finnz pubblic e comunque nei limiti degli effetti positivi stimti in ciscun nno in termini di indebitmento netto conseguenti ll eliminzione dei residui, in pposito fondo d istituire nello stto di previsione del Ministero dell'economi e delle finnze per il finnzimento di nuovi progrmmi di spes o di quelli già esistenti. L'utilizzzione del fondo è dispost con decreti del Ministro dell'economi e delle finnze, su propost del Ministro interessto, previo prere delle competenti Commissioni prlmentri.". 10. Sono brogte, decorrere dl 1 gennio 2012, tutte le norme che dispongono l conservzione nel conto dei residui, per essere utilizzte nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stti di previsione dei Ministeri, non impegnte i sensi dell'rticolo 34 dell legge 31 dicembre 2009, n. 196, l termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme reltive i fondi del personle, l fondo occupzione, l fondo opere strtegiche e l fondo per le ree sottoutilizzte. 11. Ai fini dell'ttuzione dell'rticolo 34, comm 2, dell legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli uffici centrli del bilncio e le rgionerie territorili dello Stto per le spese decentrte verificno, i fini dell registrzione dell'impegno, l'effettiv sussistenz dell'obbligzione giuridicmente perfeziont, identificndo lo specifico tto o contrtto cui conseguono l'obbligo dello Stto ed il correltivo diritto di terzi. 12. In presenz di uno scostmento rilevnte dgli obiettivi indicti per l'nno considerto dl Documento di economi e finnz e d eventuli ggiornmenti, come pprovti dlle reltive risoluzioni prlmentri, il Ministro dell'economi e delle finnze, previ deliberzione del Consiglio dei Ministri, può disporre con proprio decreto, d pubblicre nell Gzzett Ufficile, l limitzione ll'ssunzione di impegni di spes o ll'emissione di titoli di pgmento crico del bilncio dello Stto, entro limiti percentuli determinti in misur uniforme rispetto tutte le dotzioni di bilncio, con esclusione delle cosiddette spese obbligtorie i sensi dell'rticolo 21, comm 6, dell legge 31 dicembre 2009, n Nell ipotesi previst dl primo periodo del presente comm ovvero nel cso in cui non sino ssicurti gli obiettivi di risprmio stbiliti i sensi del comm 2, con le modlità previste dl citto primo periodo l'mministrzione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilncio pluriennle, su comuniczione del Ministero dell'economi e delle finnze, l riduzione dell retribuzione di risultto dei dirigenti responsbili nell misur del 30 per cento. Con decreto di ntur non regolmentre del Ministro dell'economi e delle finnze sono stbilite le disposizioni tecniche per l'ttuzione del presente comm. Contestulmente ll loro dozione, i decreti di cui l comm 39 dell'rticolo 3 dell legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredti d pposite relzioni, sono trsmessi lle Cmere. (5) 13. Per le medesime finlità di cui l comm 12, il Ministro dell'economi e delle finnze, sentito il Ministro vigilnte, può disporre, con uno o più decreti, l riduzione delle spese di funzionmento degli enti e orgnismi pubblici, nche con personlità giuridic di diritto privto, inclusi nell'elenco Istt i sensi del comm 3 dell'rticolo 1 dell legge 31 dicembre 2009, n Sono esclusi gli enti territorili, gli enti d questi vigilti e gli orgni costituzionli. Gli orgni interni di revisione e di controllo vigilno sull'ppliczione di tle decreto, ssicurndo l congruità delle conseguenti vrizioni di bilncio. Il mggiore vnzo derivnte d tli riduzioni è indisponibile; con successivo decreto può essere reso disponibile. [14. In vi sperimentle e nel rispetto dell'invrinz dei sldi di finnz pubblic, per gli nni 2012, 2013 e 2014 è consentit l possibilità di dottre vrizioni compenstive tr le dotzioni finnzirie reltive lle spese di cui ll'rticolo 21, comm 5, letter b), dell legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'mbito di ciscun Ministero, nche tr progrmmi diversi; l misur dell vrizione, qulor sino interesste utorizzzioni di spes di fttore legisltivo, comunque, deve essere tle d non pregiudicre il conseguimento delle finlità definite dlle reltive norme sostnzili e comunque non può essere superiore l 20 per cento delle risorse finnzirie complessivmente stnzite. L vrizione è dispost con decreto del Ministro dell'economi e delle finnze su propost del Ministro competente, previo prere fvorevole delle competenti commissioni prlmentri, nel cso sino interesste utorizzzioni di spes di fttore legisltivo. Rest precluso l'utilizzo degli stnzimenti di spes in conto cpitle per finnzire spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui l precedente periodo sono trsmessi l Prlmento per l'espressione del prere delle Commissioni competenti per mteri e per i profili di crttere finnzirio. I preri devono essere espressi entro quindici giorni dll dt di trsmissione. Decorso inutilmente il termine

7 senz che le Commissioni bbino espresso i preri di rispettiv competenz, i decreti possono essere dottti. I decreti perdono efficci fin dll'inizio qulor il Prlmento non pprovi l corrispondente vrizione in sede di esme del disegno di legge di ssestmento. Le vrizioni disposte con i decreti di cui l presente comm hnno effetto esclusivmente per l'esercizio in corso.] (1) 15. Il secondo e terzo periodo dell'rticolo 21, comm 6, dell legge 31 dicembre 2009, n. 196, si interpretno nel senso che nell'mbito degli oneri inderogbili rientrno esclusivmente le spese cosiddette obbligtorie, ossi le spese reltive l pgmento di stipendi, ssegni, pensioni e ltre spese fisse, le spese per interessi pssivi, le spese derivnti d obblighi comunitri e internzionli, le spese per mmortmento di mutui, nonché quelle vincolte prticolri meccnismi o prmetri, determinti d leggi che regolno l loro evoluzione. 16. All'rticolo 1, comm 3, dell legge 31 dicembre 2009, n. 196, le prole: "entro il 31 luglio" sono sostituite dlle seguenti: "entro il 30 settembre". (3) 17. Per provvedere ll'estinzione dei crediti, mturti nei confronti dei Ministeri ll dt del 31 dicembre 2010, il cui pgmento rientri, secondo i criteri di contbilità nzionle, tr le regolzioni debitorie pregresse e il cui mmontre è ccertto con decreto del Ministro dell'economi e delle finnze, nche sull bse delle risultnze emerse seguito dell emnzione dell propri circolre n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblict nell Gzzett Ufficile n. 5 dell'8 gennio 2011, il fondo di cui ll'rticolo 1, comm 50, dell legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere incrementto, per l'nno 2011, rispettivmente: ) medinte utilizzo delle disponibilità, per l'nno 2011, del fondo di cui ll'ultimo periodo del comm 250 dell'rticolo 2 dell legge 23 dicembre 2009, n. 191; [b) fino d euro milioni di euro medinte versmento l bilncio dello Stto di un corrispondente quot delle risorse complessivmente disponibili reltive rimborsi e compenszioni di crediti di impost, esistenti presso l contbilità specile 1778 "Agenzi delle entrte - Fondi di bilncio".] (2) 18. I crediti, mturti nei confronti dei Ministeri ll dt del 31 dicembre 2010, possono essere estinti, richiest del creditore e su conforme prere dell'agenzi del demnio, nche i sensi dell'rticolo 1197 del codice civile. 19. Al fine di potenzire l'ttività di controllo e monitorggio degli ndmenti di finnz pubblic, i rppresentnti del Ministero dell'economi e delle finnze nei collegi di revisione o sindcli delle pubbliche mministrzioni di cui ll'rticolo 1, comm 2, del decreto legisltivo 30 mrzo 2001, n. 165, e delle utorità indipendenti, sono scelti tr gli iscritti in un elenco, tenuto dl predetto Ministero, in possesso di requisiti professionli stbiliti con decreto di ntur non regolmentre deguti per l'espletmento dell'incrico. In sede di prim ppliczione, sono iscritti nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenzili, o di pri livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiprti, nonché i dipendenti del Ministero che, ll dt di entrt in vigore del presente decreto, ricoprono incrichi di componente presso collegi di cui l presente comm; i soggetti nzidetti ed i mgistrti dell Corte dei conti possono, comunque, fr prte dei collegi di revisione o sindcli delle pubbliche mministrzioni, nche se non iscritti nel registro di cui ll'rticolo 6 del decreto legisltivo 27 gennio 2010, n All'rticolo 6, comm 8, del decreto-legge 31 mggio 2010, n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dl seguente: "Le disposizioni del presente comm non si pplicno i convegni orgnizzti dlle università e dgli enti di ricerc ed gli incontri istituzionli connessi ll'ttività di orgnismi internzionli o comunitri, lle feste nzionli previste d disposizioni di legge e quelle istituzionli delle Forze rmte e delle Forze di polizi, nonché, per il 2012, lle mostre utorizzte, nel limite di spes complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivnti dll legislzione vigente nonché dl ptto di stbilità interno, dl Ministero per i beni e le ttività culturli, di concerto, i soli fini finnziri, con il Ministero dell'economi e delle finnze". 21. I titoli sequestrti di cui ll'rticolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificzioni, dll legge 13 novembre 2008, n. 181, sono venduti nel rispetto dei principi indicti dll'rticolo 6, comm 21-quinquies, del decreto-legge 31 mggio 2010, n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 30 luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e le modlità individuti con il decreto di ntur non regolmentre ivi previsto e nei limiti richimti l citto rticolo 6 entro i quli è possibile l'utilizzo di beni e vlori sequestrti (1) Il presente comm così modificto dll'llegto ll legge di conversione, L , n.111 (G.U , n.164) con decorrenz dl , è stto brogto dll'rt. 1, comm 02, D.L , n. 138 così come modificto dll legge di conversione L , n. 148 (G.U , n. 216) con decorrenz dl (2) L presente letter così modifict dll'llegto ll legge di conversione L , n.111 con decorrenz dl è stt soppress dll'rt. 35 D.L , n. 1 con decorrenz dl (3) Il presente comm è stto così modificto dll'llegto ll legge di conversione, L , n.111 (G.U , n.164), con decorrenz dl , così come rettificto con errt-corrige pubblict nell G.U , n (4) Le prole tr prentesi qudre contenute nel presente comm sono stte soppresse dll'rt. 1, comm 2, D.L , n. 138, con decorrenz dl

8 (5) Il secondo periodo del presente comm è stto inserito dll'rt. 1, comm 7, D.L , n. 138, con decorrenz dl così come modificto dll legge di conversione L , n. 148 (G.U , n. 216) con decorrenz dl (6) Il presente comm è stto così modificto dll'rt. 1, comm 2, D.L , n. 138 così come modificto dll legge di conversione L , n. 148 (G.U , n. 216) con decorrenz dl Si riport di seguito il testo previgente: "4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stbilità per il triennio , gli interventi correttivi necessri per l relizzzione degli obiettivi di cui l comm 2. Il Ministro dell'economi e delle finnze verific gli effetti finnziri sui sldi di finnz pubblic derivnti di suddetti interventi, i fini del rispetto degli obiettivi di cui l medesimo comm. ". TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo II Rzionlizzzione e monitorggio dell spes delle mministrzioni pubbliche Articolo 11 Interventi per l rzionlizzzione dei processi di pprovvigionmento di beni e servizi dell Pubblic Amministrzione 1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finnz pubblic, nche ttrverso l rzionlizzzione dell spes per l'cquisto di beni e servizi, nel contesto del sistem rete di cui ll'rticolo 1, comm 457, dell legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono individute misure dirette d incrementre i processi di centrlizzzione degli cquisti rigurdnti beni e servizi. A tle fine il Ministero dell'economi e delle finnze - nell'mbito del Progrmm di rzionlizzzione degli cquisti - decorrere dl 30 settembre 2011 vvi un pino volto ll'mplimento dell quot di spes per gli cquisti di beni e servizi gestit ttrverso gli strumenti di centrlizzzione e pubblic sul sito con cdenz trimestrle le merceologie per le quli viene ttuto il pino. 2. Per l relizzzione delle finlità di cui l comm 1 e i fini dell'umento dell percentule di cquisti effettuti in vi telemtic, il Ministero dell'economi e delle finnze, nche vvlendosi di Consip S.p.A., mette disposizione nel contesto del sistem rete il proprio sistem informtico di negozizione in riuso, nche i sensi del decreto legisltivo 7 mrzo 2005, n. 82, secondo qunto definito con pposito decreto del Ministero dell'economi e delle finnze, d'intes con l Conferenz permnente per i rpporto tr lo Stto, le regioni e le province utonome di Trento e di Bolzno. 3. Le mministrzioni pubbliche possono ltresì richiedere l Ministero dell'economi e delle finnze l'utilizzo del sistem informtico di negozizione in modlità ASP (Appliction Service Provider). Con decreto del Ministero dell'economi e delle finnze sono previste le reltive modlità e tempi di ttuzione, nonché i meccnismi di copertur dei costi reltivi ll'utilizzo, e degli eventuli servizi correlti,del sistem informtico di negozizione, nche ttrverso forme di remunerzione sugli cquisti crico degli ggiudictri delle procedure relizzte. 4. Per le merceologie di cui l comm 1, nell'mbito del Progrmm di rzionlizzzione degli cquisti di beni e servizi del Ministero dell'economi e delle finnze, Consip S.p.A. predispone e mette disposizione delle mministrzioni pubbliche strumenti di supporto ll rzionlizzzione dei processi di pprovvigionmento di beni e servizi. A tle fine, Consip: ) elbor ppositi indictori e prmetri per supportre l'ttività delle mministrzioni di misurzione dell'efficienz dei processi di pprovvigionmento con riferimento, tr l'ltro, ll'osservnz delle disposizioni e dei principi in tem di rzionlizzzione e ggregzione degli cquisti di beni e servizi, ll percentule di cquisti effettuti in vi telemtic, ll durt medi dei processi di cquisto; b) relizz strumenti di supporto per le ttività di progrmmzione, controllo e monitorggio svolte dlle mministrzioni pubbliche; c) relizz strumenti di supporto llo svolgimento delle ttività di controllo d prte dei soggetti competenti sull bse dell normtiv vigente. 5. Dlle ttività di cui i commi d 1 4 non devono derivre nuovi o mggiori oneri crico dell finnz pubblic. 6. Ove non si ricorr lle convenzioni di cui ll'rticolo 1, comm 449, dell legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli tti e i contrtti posti in essere in violzione delle disposizioni sui prmetri contenute nell'rticolo 26, comm 3, dell legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinre e determinno responsbilità errile. Restno escluse dll'ppliczione del presente comm le procedure di pprovvigionmento già ttivte ll dt di entrt in vigore del presente provvedimento. 7. Le comuniczioni di cui ll'rticolo 7, comm 8, del decreto legisltivo 12 prile 2006, n. 163, sono rese disponibili, nche ttrverso ccesso l csellrio informtico di contrtti pubblici di lvori servizi e forniture, gli orgni di controllo per l verific di qunto disposto l precedente comm, nell'mbito delle ttività di controllo previste dll normtiv vigente. 8. Con riferimento gli enti del Servizio snitrio nzionle si pplicno le disposizioni di cui i commi 1, 2 e 3 e restno ferme le disposizioni di governnce di settore in mteri di verific degli dempimenti di cui ll'rticolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificzioni, dll legge 16 novembre 2001, n. 405, e ll'rticolo 22, comm 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificzioni,

9 dll legge 3 gosto 2009, n. 102, i fini dell'ppliczione del sistem premile e snziontorio previsto dll legislzione vigente. 9. Al fine di rzionlizzre i servizi di pgmento delle retribuzioni di cui ll'rticolo 1, comm 447, dell legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ll'rticolo 2, comm 197, dell legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinre conseguenti risprmi di spes, il Ministero dell'economi e delle finnze - Diprtimento dell'mministrzione generle, del personle e dei servizi, stipul su richiest delle mministrzioni pubbliche di cui ll'rticolo 1 del decreto legisltivo 30 mrzo 2001, n. 165, convenzioni per l'erogzione dei servizi di cui l presente comm, che devono essere efficci decorrere dl 1 gennio Con decreto del Ministro dell'economi e delle finnze di ntur non regolmentre viene fissto l'elenco dei servizi connessi i pgmenti di cui l periodo precedente ed il reltivo contributo d versre su pposito cpitolo di entrt del bilncio dello Stto, per essere rissegnto i pertinenti cpitoli dello stto di previsione del Ministero dell'economi e delle finnze. Restno escluse dl contributo le Amministrzioni di cui ll'rticolo 1, comm 446, dell legge 27 dicembre 2006, n Fermo restndo qunto previsto dll'rticolo 1, commi 449 e 450, dell legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restndo i compiti ttribuiti Consip S.p.A. dll'rticolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificzioni dll legge 22 febbrio 2010, n. 24, con decreto del Ministero dell giustizi, di concerto con il Ministero dell'economi e delle finnze, reltivmente lle voci di spes venti mggiore imptto sul bilncio del Ministero dell giustizi ed l fine del contenimento dell spes medesim, sono individuti periodicmente i beni e i servizi strumentli ll'esercizio delle competenze istituzionli del Ministero dell giustizi, per l'cquisizione dei quli il Ministero medesimo si vvle di Consip S.p.A., in qulità di centrle di committenz i sensi dell'rticolo 3, comm 34, del decreto legisltivo 12 prile 2006, n Il decreto di cui l presente comm definisce ltresì i termini principli dell convenzione tr il Ministero dell giustizi e Consip S.p.A. e può prevedere, previ verific dell insussistenz di effetti finnziri negtivi, nche indiretti, sui sldi di finnz pubblic, meccnismi di remunerzione sugli cquisti d porre crico dell'ggiudictrio delle procedure di gr svolte d Consip S.p.A All'rticolo 1 dell legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comm 453 è sostituito dl seguente: "453. Con successivo decreto del Ministero dell'economi e delle finnze possono essere previsti, previ verific dell insussistenz di effetti finnziri negtivi, nche indiretti, sui sldi di finnz pubblic, meccnismi di remunerzione sugli cquisti d imporre crico dell'ggiudictrio delle convenzioni di cui ll'rticolo 26, comm 1, dell legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'ggiudictrio di gre su deleg bndite d Consip S.p.A. nche i sensi dell'rticolo 2, comm 574, dell legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'ggiudictrio degli pplti bsti su ccordi qudro conclusi d Consip S.p.A. nche i sensi dell'rticolo 2, comm 574, dell legge 24 dicembre 2007, n L relzione di cui ll'rticolo 26, comm 4, dell legge 23 dicembre 1999, n. 488, illustr inoltre i risultti, in termini di riduzione di spes, conseguiti ttrverso l'ttuzione di qunto previsto dl presente rticolo per ciscun ctegori merceologic. Tle relzione è invit entro il mese di giugno di ciscun nno l Ministero dell'economi e delle finnze - Diprtimento dell Rgioneri generle dello Stto. TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo II Rzionlizzzione e monitorggio dell spes delle mministrzioni pubbliche Articolo 12 Acquisto, vendit, mnutenzione e censimento di immobili pubblici 1. A decorrere dl 1 gennio 2012 le operzioni di cquisto e vendit di immobili, effettute si in form dirett si indirett, d prte delle mministrzioni inserite nel conto economico consolidto dell pubblic mministrzione, come individute dll'istituto nzionle di sttistic (ISTAT) i sensi del comm 3 dell'rticolo 1 dell legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territorili, degli enti previdenzili e degli enti del servizio snitrio nzionle, nonché del Ministero degli ffri esteri con riferimento i beni immobili ubicti ll'estero, sono subordinte ll verific del rispetto dei sldi strutturli di finnz pubblic d ttursi con decreto di ntur non regolmentre del Ministro dell'economi e delle finnze. Per gli enti previdenzili pubblici e privti restno ferme le disposizioni di cui l comm 15 dell'rticolo 8 del decreto-legge 31 mggio 2010, n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 30 luglio 2010, n A decorrere dl 1 gennio 2013: (4) ) sono ttribuite ll'agenzi del demnio le decisioni di spes, sentito il Ministero delle infrstrutture e dei trsporti, reltive gli interventi mnutentivi, crttere ordinrio e strordinrio, effettuti sugli immobili di proprietà dello Stto, in uso per finlità istituzionli lle Amministrzioni dello Stto di cui ll'rticolo 1, comm 2, del decreto legisltivo 30 mrzo 2001, n. 165, e successive modificzioni, incluse l Presidenz del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, nche fiscli, ftte slve le specifiche previsioni di legge rigurdnti il Ministero dell difes, il Ministero degli ffri esteri e il Ministero per i beni e le ttività culturli, nonché il Ministero delle infrstrutture e dei trsporti con riferimento qunto previsto dgli rticoli 41 e 42 del decreto legisltivo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificzioni, e dgli rticoli 127 e 128 del decreto legisltivo 12 prile 2006, n. 163, e successive modificzioni. Conseguentemente sono ftte slve le risorse ttribuite l Ministero delle infrstrutture e dei trsporti per gli interventi reltivi gli edifici pubblici sttli e gli immobili demnili, le cui decisioni di spes sono ssunte, nei limiti delle predette risorse, dl Ministero delle infrstrutture e dei trsporti, sentit l'agenzi del demnio; b) sono ltresì ttribuite ll'agenzi del demnio le decisioni di spes, sentito il Ministero delle infrstrutture e dei trsporti, per gli interventi mnutentivi posti crico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzti qulsisi titolo dlle Amministrzioni di cui ll letter );

10 c) restno ferme le decisioni di spes del Ministero delle infrstrutture e dei trsporti reltive gli interventi mnutentivi effettuti su beni immobili ovvero infrstrutture diversi d quelli di cui lle lettere ) e b). Tli interventi sono comunicti ll'agenzi del demnio preventivmente, l fine del necessrio coordinmento con le ttività poste in essere i sensi delle lettere ) e b); d) gli interventi di piccol mnutenzione sono curti direttmente dlle Amministrzioni utilizztrici degli immobili, nche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicti ll'agenzi del demnio preventivmente, l fine del necessrio coordinmento con le ttività poste in essere i sensi delle lettere ), b) e c) e, nel cso di immobili in loczione pssiv, l fine di verificre le previsioni contrttuli in mteri. 3. Le Amministrzioni di cui l comm 2 comunicno, entro il 31 gennio di ogni nno, decorrere dl 2012, l previsione triennle dei lvori di mnutenzione ordinri e strordinri che prevedono di effetture sugli immobili di proprietà dello Stto lle stesse in uso, e dei lvori di mnutenzione ordinri che prevedono di effetture sugli immobili condotti in loczione pssiv ovvero utilizzti qulsisi titolo. 4. Anche sull bse delle previsioni triennli presentte e delle verifiche effettute, sentiti i Provveditorti per le opere pubbliche del Ministero delle infrstrutture e dei trsporti, l'agenzi del demnio ssume le decisioni di spes sull bse di un pino generle di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, l recupero degli spzi interni degli immobili di proprietà dello Stto l fine di ridurre le loczioni pssive. Per le medesime finlità, l'agenzi del demnio può stipulre ccordi qudro con società specilizzte nell riorgnizzzione dei processi di funzionmento che, in collborzione con le Amministrzioni di cui l comm 2, relizzno i progetti di recupero, vlere sulle risorse di cui l comm L'Agenzi del demnio, l fine di relizzre gli interventi mnutentivi di cui l comm 2, lettere ) e b), stipul convenzioni qudro con le strutture del Ministero delle infrstrutture e dei trsporti senz nuovi o mggiori oneri ovvero, in funzione dell cpcità opertiv di tli strutture, stipul ccordi qudro, riferiti d mbiti territorili predefiniti, con società specilizzte nel settore individute medinte procedure d evidenz pubblic o con ltri soggetti pubblici per l gestione degli pplti; gli pplti sono sottoposti l controllo preventivo degli uffici centrli del bilncio. Dell'vvenut stipul delle convenzioni o degli ccordi qudro è dt immedit notizi sul sito internet dell'agenzi del demnio. 6. Gli stnzimenti per gli interventi mnutentivi disposizione delle Amministrzioni di cui l comm 2, lettere ) e b), confluiscono, decorrere dl 1 gennio 2013, in due ppositi fondi, rispettivmente per le spese di prte corrente e di conto cpitle per le mnutenzioni ordinri e strordinri, istituiti nello stto di previsione dell spes del Ministero dell'economi e delle finnze, impiegti dll'agenzi del demnio. Le risorse necessrie ll costituzione dei predetti fondi derivno d corrispondenti riduzioni degli stnzimenti di ciscun Amministrzione, sull bse delle comuniczioni dì cui ll'rticolo 2, comm 222, decimo periodo, dell legge 23 dicembre 2009, n Restno fermi i limiti stbiliti dll'rticolo 2, comm 618, dell legge 24 dicembre 2007, n. 244; dll'rticolo 2, comm 222, dell legge 23 dicembre 2009, n. 191; dll'rticolo 8 del decreto-legge 31 mggio 2010, n. 78 convertito, con modificzioni, dll legge 30 luglio 2010, n Le risorse di cui l periodo precedente sono inizilmente determinte l netto di quelle che possono essere ssegnte in corso d'nno i sensi dell'rticolo 28 dell legge 31 dicembre 2009, n Fino ll stipul degli ccordi o delle convenzioni qudro di cui l comm 5 e, comunque, per i lvori già ppltti ll dt dell stipul degli ccordi o delle convenzioni qudro, gli interventi mnutentivi continuno d essere gestiti dlle Amministrzioni interesste fermi restndo i limiti stbiliti dll normtiv vigente dndone comuniczione, limittmente i nuovi interventi, ll'agenzi del demnio che ne ssicurerà l copertur finnziri vlere sui fondi di cui l comm 6 condizione che gli stessi sino ricompresi nel pino generle degli interventi. Successivmente ll stipul dell'ccordo o dell convenzione qudro, è nullo ogni nuovo contrtto di mnutenzione ordinri e strordinri non ffidto dll'agenzi del demnio, ftt eccezione per quelli stipulti dll Presidenz del Consiglio dei Ministri e dichirti indispensbili per l protezione degli interessi dell sicurezz dello Stto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Restno esclusi dll disciplin del presente comm i beni immobili rigurdnti il Ministero dell difes ed il Ministero per i beni e le ttività culturli, il Ministero delle infrstrutture e dei trsporti con riferimento qunto previsti dl comm 2, nonché i beni immobili ll'estero rigurdnti il Ministero degli ffri esteri, slv l preventiv comuniczione dei pini di interventi ll'agenzi del demnio, l fine del necessrio coordinmento con le ttività poste in essere i sensi comm 1 e con i pini di rzionlizzzione degli spzi elborti dll'agenzi stess previsto ll'rticolo 2, comm 222, dell legge 23 dicembre 2009, n (1) 8. L'Agenzi del demnio, l fine di verificre e monitorre gli interventi necessri di mnutenzione ordinri e strordinri, può dotrsi di proprie professionlità e di strutture interne ppositmente dedicte, sostenendo i reltivi oneri vlere sulle risorse di cui l comm 6 nell misur mssim dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'agenzi del demnio può vvlersi delle strutture del Ministero delle infrstrutture e dei trsporti senz nuovi o mggiori oneri ovvero, in funzione dell cpcità opertiv di tli strutture, può, con procedure d evidenz pubblic e vlere sulle risorse di cui l comm 6, selezionre società specilizzte ed indipendenti. (5) 9. Per un compiut ttuzione delle disposizioni di cui ll'rticolo 2, comm 222, dell legge 23 dicembre 2009, n. 191, volte ll rzionlizzzione degli spzi ed l contenimento dell spes pubblic, e fermo restndo qunto ivi previsto l nono periodo, le Amministrzioni di cui l comm 2 del presente rticolo, decorrere dl 1 gennio 2013, comunicno nnulmente ll'agenzi del demnio, scopo conoscitivo, le previsioni reltive lle nuove costruzioni, di progrmmt relizzzione nel successivo triennio. Le comuniczioni devono indicre, oltre l'estt descrizione dell'immobile e l su destinzione presente e futur, l'mmontre dei reltivi oneri e le connesse risorse finnzirie, nonché i tempi previsti per l relizzzione delle opere. 10. Con uno o più decreti di ntur non regolmentre del Ministero dell'economi e delle finnze, di concerto con il Ministero delle infrstrutture e dei trsporti, d dottrsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dll dt di entrt in vigore delle presenti disposizioni, sono definite, per l'ttuzione dell presente norm senz nuovi o mggiori oneri, le ttività dei Provveditorti per le opere pubbliche e le modlità, termini, criteri e risorse disponibili. 11. Al comm 3 dell'rticolo 8 del decreto-legge 31 mggio 2010, n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 30 luglio 2010, n. 122, le prole: "di cui

11 l comm 222, periodo nono", sono sostituite dlle seguenti: "di cui ll'rticolo 2, comm 222". 12. All'rticolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificzioni, dll legge 6 gosto 2008, n. 133, sono pportte le seguenti modificzioni: ) l rubric è sostituit dll seguente: "Misure per rzionlizzre l gestione e l dismissione del ptrimonio residenzile pubblico"; b) il comm 1 è sostituito dl seguente: "1. In ttuzione degli rticoli 47 e 117, commi secondo, letter m), e terzo dell Costituzione, l fine di ssicurre il coordinmento dell finnz pubblic, i livelli essenzili delle prestzioni e fvorire l'ccesso ll proprietà dell'bitzione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro delle infrstrutture e dei trsporti ed il Ministro per i rpporti con le regioni e per l coesione territorile promuovono, in sede di Conferenz unifict, di cui ll'rticolo 8 del decreto legisltivo 28 gosto 1997, n. 281, l conclusione di ccordi con regioni ed enti locli venti d oggetto l semplificzione delle procedure di lienzione degli immobili di proprietà degli Istituti utonomi per le cse popolri, comunque denominti, nonché l dismissione e l rzionlizzzione del ptrimonio dei predetti Istituti nche ttrverso l promozione di fondi immobiliri nell'mbito degli interventi previsti dll'rticolo 11, comm 3 letter ). In sede di Conferenz Unifict si procede nnulmente l monitorggio dello stto di ttuzione dei predetti ccordi.". 13. L violzione degli obblighi di comuniczione stbiliti dll'rticolo 2, comm 222, dell legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificzioni, e di decreti di cui l medesimo comm, quindicesimo periodo, è cus di responsbilità mministrtiv. Le mministrzioni soggette i suddetti obblighi individuno, secondo le rispettive strutture orgnizztive e i reltivi profili di competenz, i responsbili dell comuniczione stess, trsmettendoli l Ministero dell'economi e delle finnze - Diprtimento del tesoro, trmite registrzione sul portle. Per l comuniczione delle unità immobiliri e dei terreni, delle concessioni e delle prtecipzioni, previst dl decreto del Ministro dell'economi e delle finnze del 30 luglio 2010, il termine per l'dempimento è il 31 luglio I termini e gli mbiti soggettivi per l comuniczione dei dti reltivi gli ltri ttivi dello Stto sono previsti di successivi decreti emnti i sensi dell'rticolo 2, comm 222, quindicesimo periodo che li individuno. (2) (6) 14. All'rticolo 2, comm 222, dodicesimo periodo, dell legge 23 dicembre 2009, n. 191, le prole: "rendiconto ptrimonile dello Stto prezzi di mercto previsto dll'rticolo 6, comm 8, letter e), del regolmento di cui l decreto del Presidente dell Repubblic del 30 gennio 2008, n. 43 e del conto generle del ptrimonio dello Stto di cui ll'rticolo 14 del decreto legisltivo 7 gosto 1997, n. 279" sono sostituite dlle seguenti: "rendiconto ptrimonile delle Amministrzioni pubbliche vlori di mercto". (3) 15. All'rticolo 2, comm 222, sedicesimo periodo, dell legge 23 dicembre 2009, n. 191, le prole: "l'agenzi del demnio ne effettu l segnlzione ll Corte dei conti" sono sostituite dlle seguenti: "l'agenzi del demnio e il Ministero dell'economi e delle finnze - Diprtimento del tesoro ne effettuno l segnlzione ll Corte dei conti per gli tti di rispettiv competenz" (1) Il presente comm è stto così modificto prim dll'llegto ll legge di conversione, L , n.111 con decorrenz dl e poi dll'rt. 27, comm 5, D.L , n. 201 con decorrenz dl Si riport di seguito il testo previgente: "7. Fino ll stipul degli ccordi o delle convenzioni qudro di cui l comm 5 e, comunque, per i lvori già ppltti ll dt dell stipul degli ccordi o delle convenzioni qudro, gli interventi mnutentivi continuno d essere gestiti dlle Amministrzioni interesste fermi restndo i limiti stbiliti dll normtiv vigente. Successivmente ll stipul dell'ccordo o dell convenzione qudro, è nullo ogni nuovo contrtto di mnutenzione ordinri e strordinri non ffidto dll'agenzi del demnio, ftt eccezione per quelli stipulti dll Presidenz del Consiglio dei Ministri e dichirti indispensbili per l protezione degli interessi dell sicurezz dello Stto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Restno esclusi dll disciplin del presente comm i beni immobili rigurdnti il Ministero dell difes ed il Ministero per i beni e le ttività culturli, il Ministero delle infrstrutture e dei trsporti con riferimento qunto previsti dl comm 2, nonché i beni immobili ll'estero rigurdnti il Ministero degli ffri esteri, slv l preventiv comuniczione dei pini di interventi ll'agenzi del demnio, l fine del necessrio coordinmento con le ttività poste in essere i sensi comm 1 e con i pini di rzionlizzzione degli spzi elborti dll'agenzi stess previsto ll'rticolo 2, comm 222, dell legge 23 dicembre 2009, n ". (2) L'originri prol "sedicesimo" è stt sostituit dll'ttule "quindicesimo" dll'llegto ll legge di conversione, L , n.111 (G.U , n.164), con decorrenz dl (3) L'originri prol "contro" è stt sostituit dll'ttule "conto" dll'llegto ll legge di conversione, L , n.111 (G.U , n.164), con decorrenz dl (4) Le prole "A decorrere dl 1 gennio 2012" di cui l presente line sono stte così sostituite dll'rt. 27, comm 5, D.L , n. 201 con decorrenz dl (5) Il presente comm è stto così modificto dll'rt. 27, comm 5, D.L , n. 201 con decorrenz dl Si riport di seguito il testo previgente: "8. L'Agenzi del demnio, l fine di verificre e monitorre gli interventi necessri di mnutenzione ordinri e strordinri, si vvle delle strutture del Ministero delle infrstrutture e dei trsporti senz nuovi o mggiori oneri ovvero, in funzione dell cpcità opertiv di tli strutture, può, con procedure d evidenz pubblic e vlere sulle risorse di cui l comm 6, selezionre società specilizzte ed indipendenti. ".

12 (6) Le prole "31 gennio 2012" di cui l presente comm sono stte così sostituite dll'rt. 24 D.L , n. 216 con decorrenz dl TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo II Rzionlizzzione e monitorggio dell spes delle mministrzioni pubbliche Articolo 13 Rimodulzione di fondi 1. Tenuto conto delle effettive esigenze di css, l dotzione del fondo di cui ll'rticolo 1, comm 343, dell legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rimodult come segue. L dotzione del predetto fondo è ridott dell'importo di 100 milioni per l'nno 2011; l medesim dotzione è incrementt di 100 milioni di euro nell'nno L dotzione del fondo di cui ll'rticolo 7-quinquies, comm 1, del decreto-legge 10 febbrio 2009, n. 5, convertito, con modificzioni, dll legge 9 prile 2009, n. 33, come integrto dll'rticolo 3, comm 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificzioni, dll legge 26 febbrio 2011, n. 10, è ridott di 49,5 milioni di euro per l'nno L dotzione del Fondo strtegico per il Pese sostegno dell'economi rele, istituito presso l Presidenz del Consiglio dei Ministri, di cui ll'rticolo 18, comm 1, letter b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificzioni, dll legge 28 gennio 2009, n. 2, e successive modificzioni, come integrto i sensi dell'rticolo 22-ter del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 3 gosto 2009, n. 102, e successive modificzioni, è ridott di 252 milioni di euro per l'nno 2012, di 392 milioni di euro per l'nno 2013, di 492 milioni di euro per l'nno 2014, di 592 milioni di euro per l'nno 2015, di 542 milioni di euro per l'nno 2016, di 442 milioni di euro per l'nno 2017, di 342 milioni di euro per l'nno 2018, di 292 milioni di euro per l'nno 2019 e di 242 milioni di euro nnui decorrere dll'nno TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo II Rzionlizzzione e monitorggio dell spes delle mministrzioni pubbliche Articolo 14 Soppressione, incorporzione e riordino di enti ed orgnismi pubblici 1. A decorrere dll dt di entrt in vigore del presente decreto, nel rispetto di qunto previsto dll'rticolo 8, comm 15, del decreto-legge 31 mggio 2010, n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 30 luglio 2010, n. 122 ll Commissione di vigilnz sui fondi pensione (COVIP) è ttribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finnzirie e sull composizione del ptrimonio degli enti di diritto privto di cui l decreto legisltivo 30 giugno 1994, n. 509, e l decreto legisltivo 10 febbrio 1996, n. 103, che viene esercitto nche medinte ispezione presso gli stessi, richiedendo l produzione degli tti e documenti che riteng necessri. 2. Con decreto del Ministro del lvoro e delle politiche socili, di concerto con il Ministro dell'economi e delle finnze, sentit l COVIP, sono stbilite le modlità con cui l COVIP riferisce i Ministeri vigilnti delle risultnze del controllo di cui l comm 1 i fini dell'esercizio delle ttività di cui ll'rticolo 3, comm 3, del decreto legisltivo n. 509 del 1994 ed i fini dell'ssunzione dei provvedimenti di cui ll'rticolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legisltivo. 3. Entro sei mesi dll dt di entrt in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economi e delle finnze, di concerto con il Ministero del lvoro e delle politiche socili e sentit l COVIP, dett disposizioni in mteri di investimento delle risorse finnzirie degli enti previdenzili, dei conflitti di interessi e di bnc depositri, tenendo nche conto dei principi di cui gli rticoli 6 e 7 del decreto legisltivo 5 dicembre 2005, n. 252, e reltiv normtiv di ttuzione e di qunto previsto dll'rticolo 2, comm 2, del decreto legisltivo 30 giugno 1994, n (1) 4. I compiti di vigilnz ttribuiti ll COVIP con il presente decreto sono esercitti con le risorse umne, finnzirie e strumentli disponibili legislzione vigente. Ai fini dell'ssolvimento dei propri compiti istituzionli, l COVIP può vvlersi di un contingente di personle, stbilito con decreto del Ministro del lvoro e delle politiche socili, di concerto con il Ministro dell'economi e delle finnze, cquisito d ltre pubbliche mministrzioni medinte collocmento in posizione di comndo fuori ruolo, secondo qunto previsto di rispettivi ordinmenti, con contestule indisponibilità dei posti nell'mministrzione di provenienz. 5. All'rticolo 3, comm 12, dell legge 8 gosto 1995, n. 335, come modificto dll'rticolo 1, comm 763, dell legge 27 dicembre 2006, n. 296, le prole: "Nucleo di vlutzione dell spes previdenzile" sono sostituite dlle seguenti: "Commissione di vigilnz sui fondi pensione (COVIP)", con contestule trsferimento ll COVIP delle competenze di cui l citto rticolo 1, comm 763, dell legge n. 296 del 2006, già esercitte dl Nucleo di vlutzione dell spes previdenzile. In relzione gli enti di diritto privto di cui l decreto legisltivo 30 giugno 1994, n. 509 e l decreto legisltivo 10 febbrio 1996, n.103, il predetto Nucleo svolge esclusivmente compiti di osservzione, monitorggio e nlisi dell spes previdenzile, vvlendosi dei

13 dti messi disposizione dlle mministrzioni vigilnti e dgli orgni di controllo. 6. Nell'mbito di qunto previsto dll'rticolo 3, commi 27, 28 e 29, dell legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed l fine dell slvgurdi delle ttività e delle funzioni ttulmente svolte dll società di cui ll'rticolo 5-bis del decreto-legge 23 prile 1993, n. 118, convertito, con modificzioni, dll legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generle, ll dt di entrt in vigore dell legge di conversione del presente decreto è costituit l società responsbilità limitt "Istituto Luce-Cinecittà", con sede in Rom. Il cpitle socile dell società di cui l presente comm è stbilito in sede di costituzione in euro Il Ministero dell'economi e delle finnze ssume l titolrità delle reltiv prtecipzione, che non può formre oggetto di diritti fvore di terzi, e il Ministero per i beni e le ttività culturli esercit i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economi e delle finnze, per qunto rigurd i profili ptrimonili, finnziri e sttutri. (2) 7. All'onere derivnte dll sottoscrizione delle quote di cpitle per l costituzione dell Società di cui l comm 6, pri euro per l'nno 2011, si provvede medinte corrispondente riduzione dell'utorizzzione di spes di cui ll legge 30 prile 1985, n. 163, come determint dll tbell C dell legge 13 dicembre 2010, n Con decreto non vente ntur regolmentre del Ministro per i beni e le ttività culturli, di concerto con il Ministro dell'economi e delle finnze, d dottre entro i trent giorni successivi ll costituzione dell società di cui l comm 6, sono individute le risorse umne, strumentli e ptrimonili pprtenenti ll società di cui ll'rticolo 5-bis del decreto-legge 23 prile 1993, n. 118, convertito, con modificzioni, dll legge 23 giugno 1993, n. 202, d trsferire titolo grtuito ll società "Istituto Luce-Cinecittà". 9. Il Ministro per i beni e le ttività culturli emn, nnulmente, un tto di indirizzo contenente, con riferimento tre esercizi socili, gli obiettivi strtegici dell società di cui l comm 6. L'tto d'indirizzo rigurd ttività e servizi di interesse generle, fr le quli sono ricomprese: ) le ttività di conservzione, resturo e vlorizzzione del ptrimonio filmico, fotogrfico e documentristico trsferito ll società i sensi del comm 8; b) l distribuzione di opere prime e seconde e cortometrggi sostenute dl Ministero per i beni e le ttività culturli i sensi del decreto legisltivo 22 gennio 2004, n. 28, e successive modificzioni, nonché l produzione documentristic bst prevlentemente sul ptrimonio di cui ll letter ). Nell'tto di indirizzo non possono essere ricomprese ttività di produzione cinemtogrfic ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse d quelle indicte nel punto b) e possono essere ricomprese ttività strumentli, di supporto, e complementri i compiti espletti nel settore cinemtogrfico dlle competenti strutture del Ministero per i beni e le ttività culturli, con prticolre riferimento ll promozione del cinem itlino ll'estero, ll gestione, per conto dello Stto, dei diritti filmici d quest'ultimo detenuti qulunque titolo, nonché l'eventule gestione, per conto del Ministero, del fondo e dell nness contbilità specile di cui ll'rticolo 12, comm 7, del decreto legisltivo 22 gennio 2004, n. 28, e successive modificzioni. 10. L società di cui l comm 6 present l Ministro per i beni e le ttività culturli un propost di progrmm coerente con gli obiettivi strtegici individuti nell'tto di indirizzo. Il progrmm nnule delle ttività è pprovto dl Ministro, che ssegn le risorse finnzirie necessrie per il suo svolgimento e per il funzionmento dell società, inclus l copertur dei costi per il personle. 11. Dll dt di dozione del decreto di cui l comm 8, l società di cui ll'rticolo 5-bis del decreto-legge 23 prile 1993, n. 118, convertito, con modificzioni, dll legge 23 giugno 1993, n. 202, è post in liquidzione ed è trsferit ll Società Fintecn s.p.. o Società d ess intermente controllt, sull bse del rendiconto finle delle ttività e dell situzione economico-ptrimonile ggiornt ll medesim dt, d redigere, entro 30 giorni dll mess in liquidzione, d prte degli mministrtori e del collegio sindcle già in cric presso l società post in liquidzione. 12. Entro i successivi trent giorni si provvede ll nomin di un collegio di tre periti designti, uno dll società trsferitri, uno dl Ministero per il beni e le ttività culturli e uno dl Ministero dell'economi e delle finnze con funzioni di presidente l fine di effetture, entro 90 giorni dll dt di consegn dell predett situzione economico-ptrimonile, un verific di tle situzione e sull bse dell stess, un vlutzione estimtiv dell'esito finle dell liquidzione dell società trsferit. L'mmontre del compenso del collegio di periti è determinto con decreto dl Ministro dell'economi e delle Finnze. L vlutzione deve, fr l'ltro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessri per l liquidzione dell società trsferit, ivi compresi quelli di funzionmento, nonché dell'mmontre del compenso dei periti, individundo ltresì il fbbisogno finnzirio stimto per l liquidzione stess. Il vlore stimto dell'esito finle dell liquidzione costituisce il corrispettivo per il trsferimento dell società, che è corrisposto dll società trsferitri l Ministero per i beni e le ttività culturli. Al termine dell liquidzione dell società trsferit, il collegio dei periti determin l'eventule mggiore importo risultnte dll differenz fr l'esito economico effettivo consuntivto ll chiusur dell liquidzione ed il corrispettivo pgto. Tle eventule mggiore importo è ttribuito ll società trsferitri in rgione del migliore risultto conseguito nell liquidzione. Qulor il vlore stimto dell'esito finle dell liquidzione si negtivo, il collegio dei periti determin nnulmente l'entità dei rimborsi dovuti dl Ministero per il beni e le ttività culturli ll società trsferitri per grntire l'inter copertur dei costi di gestione dell società in liquidzione. A tli oneri il Ministero per i beni e le ttività culturli frà fronte con le risorse destinte l settore cinemtogrfico nell'mbito del riprto del fondo unico per lo spettcolo di cui ll legge 30 prile 1985, n. 163 e successive modificzioni. 13. Nel decreto di cui l comm 8 può essere previsto il trsferimento l Ministero per i beni e le ttività culturli di funzioni ttulmente svolte dll società di cui ll'rticolo 5-bis del decreto legge 23 prile 1993, n. 118, convertito, con modificzioni, dll legge 23 giugno 1993, n Con lo stesso decreto sono stbilite le dte di effettivo esercizio delle funzioni trsferite e sono individute le risorse umne e strumentli, nonché quelle finnzirie legislzione vigente d ttribuire l Ministero per i beni e le ttività culturli medinte corrispondente riduzione del trsferimento fvore di Cinecittà Luce s.p... Per il trsferimento delle funzioni previsto dl secondo periodo, i dipendenti tempo indeterminto, non venti qulific dirigenzile, ttulmente in servizio presso l società di cui l terzo periodo del presente comm, che non sino trsferiti ll società di cui l comm 6, i sensi del

14 comm 8, sono inqudrti nei ruoli del Ministero per i beni e le ttività culturli sull bse di pposit tbell di corrispondenz pprovt nel medesimo decreto di cui l presente comm e previo espletmento di pposit procedur selettiv di verific dell'idoneità; il Ministero per i beni e le ttività culturli provvede conseguentemente rideterminre le proprie dotzioni orgniche in misur corrispondente l personle effettivmente trsferito; i dipendenti inqudrti mntengono il trttmento economico fondmentle e ccessorio, limittmente lle voci fisse e continutive, corrisposto l momento dell'inqudrmento; nel cso in cui tle trttmento risulti più elevto rispetto quello previsto per il personle del Ministero, è ttribuito per l differenz un ssegno d personm rissorbibile con i successivi migliormenti economici qulsisi titolo conseguiti. 14. Tutte le operzioni compiute in ttuzione dei commi dl 6 l 13 del presente rticolo sono esenti d qulunque impost dirett o indirett, tss, obbligo e onere tributrio comunque inteso o denominto. 15. L'rticolo 7, comm 20, del decreto-legge 31 mggio 2010, n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpret nel senso che le mministrzioni di destinzione subentrno direttmente nell titolrità di tutti i rpporti giuridici ttivi e pssivi degli enti soppressi, senz che tli enti sino previmente ssoggettti un procedur di liquidzione. 16. Il corrispettivo previsto dll'rticolo 6, comm 16, del decreto-legge 31 mggio 2010, n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 30 luglio 2010, n. 122, è versto entro il 15 dicembre 2011; l citto comm 16, settimo periodo, le prole d: "d'intes tr il Ministero dell'economi e delle finnze" fino ll fine del periodo, sono sostituite dlle seguenti: "dl Ministero dell'economi e delle finnze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intes dll società trsferitri ed il predetto Ministero dell'economi e delle finnze". (3) 17. L'Istituto nzionle per il commercio estero (ICE) è soppresso decorrere dll dt di entrt in vigore del presente decreto. 18. E' istituit l'agenzi per l promozione ll'estero e l'internzionlizzzione delle imprese itline, denomint "ICE - Agenzi per l promozione ll'estero e l'internzionlizzzione delle imprese itline", ente dotto di personlità giuridic di diritto pubblico, sottopost i poteri di indirizzo e vigilnz del Ministero dello sviluppo economico, che li esercit, per le mterie di rispettiv competenz, d'intes con il Ministero degli ffri esteri e sentito il Ministero dell'economi e delle finnze. (4) 18-bis. I poteri di indirizzo in mteri di promozione e internzionlizzzione delle imprese itline sono esercitti dl Ministro dello sviluppo economico e dl Ministro degli ffri esteri. Le linee guid e di indirizzo strtegico in mteri di promozione e internzionlizzzione delle imprese, nche per qunto rigurd l progrmmzione delle risorse, comprese quelle di cui l comm 19, sono ssunte d un cbin di regi, costituit senz nuovi o mggiori oneri crico dell finnz pubblic, copresiedut di Ministri degli ffri esteri e dello sviluppo economico e compost dl Ministro dell'economi e delle finnze, o d person dllo stesso designt, dl presidente dell Conferenz permnente per i rpporti tr lo Stto, le regioni e le province utonome di Trento e di Bolzno e di presidenti, rispettivmente, dell'unione itlin delle cmere di commercio, industri, rtiginto e gricoltur, dell Confederzione generle dell'industri itlin, di R.E.TE. Imprese Itli e dell'associzione bncri itlin. (14) 19. Le funzioni ttribuite ll'ice dll normtiv vigente e le inerenti risorse di personle, finnzirie e strumentli, compresi i reltivi rpporti giuridici ttivi e pssivi, sono trsferiti, senz che si esperit lcun procedur di liquidzione, nche giudizile, l Ministero dello sviluppo economico, il qule entro sei mesi dll dt di entrt in vigore dell presente disposizione è conseguentemente riorgnizzto i sensi dell'rticolo 4 del decreto legisltivo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificzioni, e ll'agenzi di cui l comm precedente. Le risorse già destinte ll'ice per il finnzimento dell'ttività di promozione e di sviluppo degli scmbi commercili con l'estero, come determinte nell Tbell C dell legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trsferite in un pposito Fondo per l promozione degli scmbi e l'internzionlizzzione delle imprese, d istituire nello stto di previsione del Ministero dello sviluppo economico. (5) 20. L'Agenzi oper l fine di sviluppre l'internzionlizzzione delle imprese itline, nonché l commercilizzzione dei beni e dei servizi itlini nei mercti internzionli, e di promuovere l'immgine del prodotto itlino nel mondo. L'Agenzi svolge le ttività utili l perseguimento dei compiti d ess ffidti e, in prticolre, offre servizi di informzione, ssistenz e consulenz lle imprese itline che operno nel commercio internzionle e promuove l cooperzione nei settori industrile, gricolo e gro-limentre, dell distribuzione e del terzirio, l fine di incrementre l presenz delle imprese itline sui mercti internzionli. Nello svolgimento delle proprie ttività, l'agenzi oper in stretto rccordo con le regioni, le cmere di commercio, industri, rtiginto e gricoltur, le orgnizzzioni imprenditorili e gli ltri soggetti pubblici e privti interessti. (6) 21. Sono orgni dell'agenzi il presidente, nominto, l proprio interno, dl consiglio di mministrzione, il consiglio di mministrzione, costituito d cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di mministrzione sono nominti con decreto del Presidente dell Repubblic, previ deliberzione del Consiglio dei ministri, su propost del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designto dl Ministro degli ffri esteri. I membri del consiglio di mministrzione sono scelti tr persone dotte di indiscusse morlità e indipendenz, lt e riconosciut professionlità e competenz nel settore. L cric di componente del consiglio di mministrzione è incomptibile con incrichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolrità mministrtivo- contbile e di verific sull regolrità dell gestione dell'agenzi sono ffidte l collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designti di Ministeri dello sviluppo economico, degli ffri esteri e dell'economi e delle finnze, che nomin nche il supplente. L presidenz del collegio spett l rppresentnte del Ministero dell'economi e delle finnze. I membri del consiglio di mministrzione dell'agenzi durno in cric quttro nni e possono essere confermti un sol volt. All'Agenzi si pplic il decreto legisltivo 30 giugno 2011, n E' esclus l'pplicbilità dell disciplin dell revisione legle di cui l decreto legisltivo 27 gennio 2010, n. 39. (7) 22. Il direttore generle svolge funzioni di direzione, coordinmento e controllo dell struttur dell'agenzi. Formul proposte l consiglio di mministrzione, dà ttuzione i progrmmi e lle deliberzioni d questo pprovti e ssicur gli dempimenti di crttere tecnicomministrtivo, reltivi lle ttività dell'agenzi ed l perseguimento delle sue finlità istituzionli. Il direttore generle è nominto per un periodo di quttro nni,

15 rinnovbili per un sol volt. Al direttore generle non si pplic il comm 8 dell'rticolo 19 del decreto legisltivo 30 mrzo 2001, n (8) 23. I compensi spettnti i membri del consiglio di mministrzione sono determinti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economi e delle finnze, in conformità lle norme di contenimento dell spes pubblic e, comunque, entro i limiti di qunto previsto per enti di similri dimensioni. Gli oneri derivnti dll'ttuzione del presente comm sono coperti nell'mbito delle risorse di cui i commi 26- bis, primo periodo, 26-ter e 26-quter. Se dipendenti di mministrzioni pubbliche, i membri del consiglio di mministrzione si pplic il comm 5 dell'rticolo 1 del presente decreto. (9) 24. Il consiglio di mministrzione dell'agenzi deliber lo sttuto, il regolmento di orgnizzzione, di contbilità, l dotzione orgnic del personle, nel limite mssimo di 300 unità, ed i bilnci. Detti tti sono trsmessi ed pprovti di Ministeri vigilnti, di concerto con il Ministero dell'economi e delle finnze, che possono formulre i propri rilievi entro novnt giorni per lo sttuto ed entro sessnt giorni dll ricezione per i restnti tti. Il pino nnule di ttività è definito tenuto conto delle proposte provenienti, ttrverso il Ministero degli ffri esteri, dlle rppresentnze diplomtiche e consolri. (10) 25. L'Agenzi oper ll'estero nell'mbito delle Rppresentnze diplomtiche e consolri con modlità stbilite con pposit convenzione stipult tr l'agenzi, il Ministero degli ffri esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personle dell'agenzi ll'estero - è individuto, sentito il Ministero degli Affri Esteri, nel limite di un contingente mssimo definito nell'mbito dell dotzione orgnic di cui l comm 24 - e può essere ccreditto, previo null ost del Ministero degli ffri esteri, secondo le procedure previste dll'rticolo 31 del decreto del Presidente dell Repubblic 5 gennio 1967, n. 18, in conformità lle convenzioni di Vienn sulle relzioni diplomtiche e consolri e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Pesi di ccreditmento. Il funzionrio responsbile dell'ufficio è ccreditto presso le utorità locli in list diplomtic. Il restnte personle è notificto nell list del personle tecnico-mministrtivo. Il personle dell'agenzi ll'estero oper nel qudro delle funzioni di direzione, vigilnz e coordinmento dei Cpi missione, in line con le strtegie di internzionlizzzione delle imprese definite dl Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli ffri esteri. (11) 26. In sede di prim ppliczione, con i decreti di cui l comm 26 -bis, è trsferito ll'agenzi un contingente mssimo di 300 unità, provenienti dl personle dipendente tempo indeterminto del soppresso istituto, d individursi sull bse di un vlutzione comprtiv per titoli. Il personle locle, impiegto presso gli uffici ll'estero del soppresso istituto con rpporti di lvoro, nche tempo indeterminto, disciplinti secondo l'ordinmento dello Stto estero, è ttribuito ll'agenzi. I contrtti di lvoro del personle locle sono controfirmti dl titolre dell Rppresentnz diplomtic, nel qudro delle sue funzioni di vigilnz e direzione, l fine dell'impiego del personle in questione nell'mbito dell Rppresentnz stess. (12) 26-bis. Con uno o più decreti di ntur non regolmentre del Presidente del Consiglio dei Ministri, su propost del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economi e delle finnze, sentito il Ministro degli ffri esteri per le mterie di su competenz, si provvede, nel rispetto di qunto previsto dl comm 26 e dll letter b) del comm 26-sexies, ll'individuzione delle risorse umne, strumentli, finnzirie, nonché dei rpporti giuridici ttivi e pssivi fcenti cpo l soppresso istituto, d trsferire ll'agenzi e l Ministero dello sviluppo economico. (15) 26-ter. A decorrere dll'nno 2012, l dotzione del Fondo di cui l comm 19 è determint i sensi dell'rticolo 11, comm 3, letter d), dell legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destint ll'erogzione ll'agenzi di un contributo nnule per il finnzimento delle ttività di promozione ll'estero e di internzionlizzzione delle imprese itline. A decorrere dll'nno 2012 è ltresì iscritto nello stto di previsione del Ministero dello sviluppo economico un pposito cpitolo destinto l finnzimento delle spese di funzionmento, l cui dotzione è determint i sensi dell'rticolo 11, comm 3, letter d), dell legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un pposito cpitolo per il finnzimento delle spese di ntur obbligtori dell medesim Agenzi. Il contributo erogto per il finnzimento delle ttività di promozione ll'estero e di internzionlizzzione delle imprese itline non può essere utilizzto copertur delle spese fisse per il personle dipendente. [Ai predetti oneri si provvede nell'mbito delle risorse individute l comm 4.] (15) 26-quter. Le entrte dell'agenzi sono costituite, oltre che di contributi di cui l comm 26 -ter, d: ) eventuli ssegnzioni per l relizzzione di progetti finnziti przilmente o integrlmente dll'unione europe; b) corrispettivi per servizi prestti gli opertori pubblici o privti e comprtecipzioni di terzi lle inizitive promozionli; c) utili delle società eventulmente costituite o prtecipte; d) ltri proventi ptrimonili e di gestione. (13) 26-quinquies. L'Agenzi provvede lle proprie spese di funzionmento e lle spese reltive lle ttività di promozione ll'estero e internzionlizzzione delle imprese itline nei limiti delle risorse finnzirie di cui i commi 26 -bis, [primo periodo,] 26-ter e 26-quter. (15) 26-sexies. Sull bse delle linee guid e di indirizzo strtegico determinte dll cbin di regi di cui l comm 18 -bis, dottte dl Ministero dello sviluppo economico d'intes con il Ministero degli ffri esteri per qunto di competenz, sentito il Ministero dell'economi e delle finnze, l'agenzi provvede entro sei mesi dll costituzione : ) un riorgnizzzione degli uffici di cui l comm 25 mntenendo in Itli soltnto gli uffici di Rom e Milno. Il Ministero dello sviluppo economico, l'agenzi, le regioni e le Cmere di commercio, industri, rtiginto e gricoltur possono definire opportune intese per individure l destinzione delle risorse umne, strumentli e finnzirie ssegnte lle sedi periferiche soppresse;

16 b) un rideterminzione delle modlità di svolgimento delle ttività di promozione fi eristic, l fine di conseguire risprmi nell misur di lmeno il 20 per cento dell spes medi nnu per tli ttività registrt nell'ultimo triennio; c) un concentrzione delle ttività di promozione sui settori strtegici e sull'ssistenz lle piccole e medie imprese. (15) 26-septies. I dipendenti tempo indeterminto del soppresso istituto, ftto slvo qunto previsto per il personle di cui l comm 26 e dll letter ) del comm 26-sexies, sono inqudrti nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sull bse di pposite tbelle di corrispondenz pprovte con uno o più decreti del Ministro per l pubblic mministrzione e l semplificzione, su propost del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economi e delle finnze, ssicurndo l'invrinz dell spes complessiv. L'eventule trsferimento di dipendenti lle Regioni o lle Cmere di commercio, industri, rtiginto e gricoltur h luogo in conformità con le intese di cui l comm 26-sexies, letter ) senz nuovi o mggiori oneri per l finnz pubblic. (15) 26-octies. I dipendenti trsferiti l Ministero dello sviluppo economico e ll'agenzi di cui l comm 18 mntengono l'inqudrmento previdenzile di provenienz nonché il trttmento economico fondmentle e ccessorio limittmente lle voci fisse e continutive, corrisposto l momento dell'inqudrmento. Nel cso in cui tle trttmento risulti più elevto rispetto quello previsto per il personle del Ministero e dell'agenzi, disciplinto di contrtti collettivi nzionli di lvoro del personle dei ministeri, i dipendenti trsferiti è ttribuito per l differenz un ssegno d personm rissorbibile con i successivi migliormenti economici qulsisi titolo conseguiti. Dll'ttuzione del presente comm non devono derivre nuovi o mggiori oneri crico dell finnz pubblic. (13) 26-novies. L'Agenzi si vvle del ptrocinio dell'avvoctur dello Stto, i sensi dell'rticolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n (13) 26-decies. Il controllo sull gestione finnziri dell'agenzi è esercitto dll Corte dei conti, i sensi dell legge 21 mrzo 1958, n. 259, con le modlità di cui ll'rticolo 12 dell legge stess. (13) 27. L legge 25 mrzo 1997, n. 68, è brogt. 28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescit del settore ippico, di riduzione dell spes di funzionmento, di incremento dell'efficienz e di migliormento dell qulità dei servizi, nonché di ssicurre l trsprenz e l'imprzilità nello svolgimento delle ttività di gr del settore, i sensi e con le modlità di cui ll'rticolo 8 del decreto legisltivo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di qunto previsto dl decreto legge 31 mggio 2010, n. 78, convertito, con modificzioni dll legge 30 luglio 2010, n. 122, l'unire è trsformto in Agenzi per lo sviluppo del settore ippico - ASSI con il compito di promuovere l'incremento e il migliormento qulittivo e quntittivo delle rzze equine, gestire i libri genelogici, revisionre i meccnismi di progrmmzione delle corse, delle mnifestzioni e dei pini e progrmmi llevtorili, ffidre, i sensi del decreto legisltivo 12 prile 2006, n. 163, il servizio di diffusione ttrverso le reti nzionli ed interregionli delle riprese televisive delle corse, vlutre le strutture degli ippodromi e degli impinti di llevmento, di llenmento e di ddestrmento, secondo prmetri internzionlmente riconosciuti. L'ASSI subentr nell titolrità dei rpporti giuridici ttivi e pssivi dell'unire. Il potere di indirizzo e vigilnz sull'agenzi è esercitto dl Ministro delle politiche gricole, limentri e forestli. L'incrico di direttore generle, nonché quello di componente del comitto direttivo e del collegio dei revisori dell'agenzi h l durt di tre nni. 29. Il personle dell'unire con rpporto di lvoro subordinto tempo indeterminto, in servizio ll dt di entrt in vigore del presente decreto, prosegue il proprio rpporto con l'agenzi. L consistenz numeric complessiv di tle personle costituisce il limite mssimo dell dotzione orgnic dell'agenzi. Nei confronti del personle dell'agenzi continu d pplicrsi l disciplin previst di contrtti collettivi nzionli del comprto degli enti pubblici non economici e dell'are VI dell dirigenz. All'Agenzi sono ltresì trsferite le risorse finnzirie previste crico del bilncio dello Stto per l'unire (1) Le originrie prole "giugno 199" sono stte sostituite dlle seguenti "giugno 1994" dll'llegto ll legge di conversione, L , n.111 (G.U , n.164), con decorrenz dl (2) Le originrie prole "le ttivit' e le" sono stte sostituite dlle seguenti "delle ttivit' e delle" dll'llegto ll legge di conversione, L , n.111 (G.U , n.164), con decorrenz dl (3) Le originrie prole "e delle finnze." sono stte sostituite dlle seguenti "e delle finnze" " dll'llegto ll legge di conversione, L , n.111 (G.U , n.164), con decorrenz dl (4) Il presente comm prim modificto dll'llegto ll legge di conversione, L , n.111 (G.U , n.164), con decorrenz dl , è stto poi così sostituito dll'rt. 22, comm 6, D.L , n. 201 così come modificto dll'llegto ll legge di conversione L , n. 214 con decorrenz dl Si riport di seguito il testo previgente: "18. Slvo qunto previsto nei commi d 21 24, le funzioni ttribuite ll'ice dll normtiv vigente e le inerenti risorse di personle, finnzirie e strumentli, compresi i reltivi rpporti giuridici ttivi e pssivi, sono trsferiti, senz che si esperit lcun procedur di liquidzione, nche giudizile, l Ministero dello sviluppo economico, il qule entro il 31 dicembre 2011 è conseguentemente riorgnizzto i sensi dell'rticolo 4 del decreto legisltivo 27 luglio 1999, n. 300, e successive modificzioni. Ai sensi delle medesime disposizioni ed entro l stess dt è ltresì riorgnizzto il Ministero degli ffri esteri per effetto delle disposizioni di cui i predetti commi. Le risorse già destinte ll'ice per il finnzimento dell'ttività di

17 promozione e di sviluppo degli scmbi commercili con l'estero, come determinte nell Tbell C dell legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trsferite in un pposito Fondo per l promozione degli scmbi e l'internzionlizzzione delle imprese d istituire nello stto di previsione del Ministero dello sviluppo economico. L dotzione del Fondo è determint i sensi dell'rticolo 11, comm 3, letter d), dell legge 31 dicembre 2009, n. 196." (5) Il presente comm prim modificto dll'llegto ll legge di conversione, L , n.111 (G.U , n.164) con decorrenz dl e dll'rt. 1, comm 28-bis, D.L , n. 138 così come modificto dll legge di conversione L , n. 148 (G.U , n. 216) con decorrenz dl , è stto d ultimo così sostituito dll'rt. 22, comm 6, D.L , n. 201 così come modificto dll'llegto ll legge di conversione L , n. 214 con decorrenz dl Si riport di seguito il testo previgente: "19. I poteri di indirizzo e vigilnz in mteri di promozione e internzionlizzzione delle imprese sono esercitti dl Ministero dello sviluppo economico e dl Ministero degli ffri esteri. Le linee guid e di indirizzo strtegico per l'utilizzo delle reltive risorse in mteri di promozione ed internzionlizzzione delle imprese sono ssunte d un cbin di regi, costituit senz nuovi o mggiori oneri, copresiedut di Ministri degli ffri esteri e dello sviluppo economico e compost, oltre che dl Ministro dell'economi e delle finnze o d person dllo stesso designt, d un rppresentnte, rispettivmente, di Unioncmere, dell Confederzione generle dell'industri itlin, di R.ETE. Imprese Itli e dell Associzione bncri itlin." (6) Il presente comm è stto così sostituito dll'rt. 22, comm 6, D.L , n. 201 con decorrenz dl Si riport di seguito il testo previgente: "20. Con uno o più decreti di ntur non regolmentre del Presidente del Consiglio dei Ministri, su propost dei Ministri degli ffri esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economi e delle finnze, dottti entro trent giorni dll dt di entrt in vigore del presente decreto, si provvede ll individuzione delle risorse umne, strumentli, finnzirie, nonché dei rpporti giuridici ttivi e pssivi trsferiti, rispettivmente, l Ministero degli ffri esteri e l Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti il Ministro dello sviluppo economico provvede rideterminre le dotzioni orgniche in misur corrispondente lle unità di personle in servizio tempo indeterminto trsferito. Al fine dell dozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ufficio per gli ffri generli e le risorse del Ministero dello sviluppo economico cur, nche con l collborzione dei competenti dirigenti del soppresso ICE, l necessri ricognizione delle risorse e dei rpporti ttivi e pssivi d trsferire e provvede ll gestione delle ttività strumentli tle trsferimento. Nelle more dell'dozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono ftti slvi gli tti e le inizitive reltivi i rpporti giuridici già fcenti cpi ll'ice, per i quli devono intendersi utorizzti i pgmenti fronte di obbligzioni già ssunte. Fino ll'dozione dei regolmenti di cui l comm 18, con i quli sono in prticolre individute le rticolzioni, rispettivmente, del Ministero degli ffri esteri e del Ministero dello sviluppo economico necessrie ll'esercizio delle funzioni e ll'ssolvimento dei compiti trsferiti, le ttività reltive ll'ordinri mministrzione già fcenti cpo ll'ice continuno d essere svolte presso le sedi e con gli uffici già tl fine utilizzti. Per grntire l continuità dei rpporti che fcevno cpo ll'ice e l correntezz dei pgmenti, il predetto ufficio per gli ffri generli del Ministero dello sviluppo economico può delegre un dirigente per lo svolgimento delle ttività di ordinri mministrzione." (7) Il presente comm è stto così sostituito dll'rt. 22, comm 6, D.L , n. 201 così come modificto dll'llegto ll legge di conversione L , n. 214 con decorrenz dl Si riport di seguito il testo previgente: "21. Il personle in servizio presso i soppressi uffici dell'ice ll'estero oper fino ll scdenz dell'incrico, nelle Rppresentnze diplomtiche e consolri, ll'interno di Sezioni per l promozione degli scmbi ppositmente istituite nell'mbito delle risorse trsferite l Ministero degli ffri esteri i sensi del comm 20. Il personle locle, impiegto con rpporti di lvoro, nche tempo indeterminto, disciplinti secondo l'ordinmento dello Stto estero, è ttribuito l Ministero degli ffri esteri." (8) Il presente comm è stto così sostituito dll'rt. 22, comm 6, D.L , n. 201 con decorrenz dl Si riport di seguito il testo previgente: "22. Ciscun Sezione per l promozione degli scmbi è coordint dl Cpo Missione, nel qudro delle sue funzioni di vigilnz e di direzione e oper in line con le strtegie di internzionlizzzione delle imprese definite dl Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli ffri esteri." (9) Il presente comm è stto così sostituito dll'rt. 22, comm 6, D.L , n. 201 con decorrenz dl Si riport di seguito il testo previgente: "23. Il Ministero per lo sviluppo economico può destinre prestre servizio presso le Sezioni ll'estero un contingente mssimo di 100 unità, previo null ost del Ministero degli ffri esteri ccreditto secondo le procedure previste dll'rticolo 31 del DPR 5 gennio 1967, n. 18, in conformità lle convenzioni di Vienn sulle relzioni diplomtiche e consolri e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Pesi di ccreditmento. Il funzionrio responsbile dell Sezione è ccreditto presso le utorità locli in list diplomtic. Il restnte personle è notificto nell list del personle tecnicomministrtivo." (10) Il presente comm è stto così sostituito dll'rt. 22, comm 6, D.L , n. 201 così come modificto dll'llegto ll legge di conversione L , n. 214 con decorrenz dl Si riport di seguito il testo previgente: "24. L'pertur e l chiusur delle Sezioni presso gli uffici diplomtico-consolri, il numero degli ddetti, l'uso e l destinzione dei loro locli sono deliberte dl Consiglio di mministrzione del Ministero degli ffri esteri, tenuto conto delle linee guid e di indirizzo strtegico di cui l comm 19, nonché delle priorità di politic ester itlin e delle politiche di internzionlizzzione delle imprese, nche in bse lle esigenze di flessibilità opertive delle stesse Sezioni. Con decreto di ntur non regolmentre del Presidente del Consiglio dei Ministri, su propost del Ministro degli ffri

18 esteri, di concerto con il Ministro dell'economi e delle finnze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per l pubblic mministrzione e l'innovzione, sono disciplinte le modlità di impiego delle risorse finnzirie, strumentli e di personle delle Sezioni, ferm restndo l necessri flessibilità opertiv delle stesse." (11) Il presente comm è stto così sostituito dll'rt. 22, comm 6, D.L , n. 201 così come modificto dll'llegto ll legge di conversione L , n. 214 con decorrenz dl Si riport di seguito il testo previgente: "25. I dipendenti tempo indeterminto del soppresso ICE, ftto slvo qunto previsto per il personle locle di cui l comm 21, sono inqudrti nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico sull bse di pposite tbelle di corrispondenz pprovte con uno o più dei decreti del Ministro per l pubblic mministrzione e per l'innovzione, su propost del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economi e delle finnze, ssicurndo l'invrinz dell spes complessiv." (12) Il presente comm è stto così sostituito dll'rt. 22, comm 6, D.L , n. 201 con decorrenz dl Si riport di seguito il testo previgente: "26. I dipendenti trsferiti mntengono il trttmento economico fondmentle e ccessorio limittmente lle voci fisse e continutive, corrisposto l momento dell'inqudrmento. Nel cso in cui tle trttmento risulti più elevto rispetto quello previsto per il personle del Ministero o dell regione, è ttribuito per l differenz un ssegno d personm rissorbibile con i successivi migliormenti economici qulsisi titolo conseguiti. Per i restnti rpporti di lvoro le mministrzioni di destinzione subentrno nell titolrità dei rispettivi rpporti. Dll'ttuzione del presente comm non devono derivre nuovi o mggiori oneri crico dell finnz pubblic." (13) Il presente comm è stto inserito dll'rt. 22, comm 6, D.L , n. 201 con decorrenz dl (14) Il presente comm è stto inserito dll'rt. 22, comm 6, D.L , n. 201 così come modificto dll'llegto ll legge di conversione L , n. 214 con decorrenz dl (15) Il presente comm è stto inserito dll'rt. 22, comm 6, D.L , n. 201 così come modificto dll'llegto ll legge di conversione L , n. 214 con decorrenz dl TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo II Rzionlizzzione e monitorggio dell spes delle mministrzioni pubbliche Articolo 15 Liquidzione degli enti dissestti e misure di rzionlizzzione dell'ttivit' dei commissri strordinri 1. Ftt slv l disciplin specile vigente per determinte ctegorie di enti pubblici, qundo l situzione economic, finnziri e ptrimonile di un ente sottoposto ll vigilnz dello Stto rggiung un livello di criticità tle d non potere ssicurre l sostenibilità e l'ssolvimento delle funzioni indispensbili, ovvero l'ente stesso non poss fre fronte i debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilnte, di concerto con il Ministro dell'economi e delle finnze, l'ente è posto in liquidzione cott mministrtiv; i reltivi orgni decdono ed è nominto un commissrio. Il commissrio provvede ll liquidzione dell'ente, non procede nuove ssunzioni, nenche per l sostituzione di personle in posti che si rendono vcnti e provvede ll'estinzione dei debiti esclusivmente nei limiti delle risorse disponibili ll dt dell liquidzione ovvero di quelle che si ricvno dll liquidzione del ptrimonio dell'ente; ogni tto dottto o contrtto sottoscritto in derog qunto previsto nel presente periodo è nullo. Le funzioni, i compiti ed il personle tempo indeterminto dell'ente sono llocti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su propost del Ministro vigilnte, di concerto con il Ministro dell'economi e delle finnze, nel Ministero vigilnte, in ltr pubblic mministrzione, ovvero in un genzi costituit i sensi dell'rticolo 8 del decreto legisltivo n. 300 del 1999, con l conseguente ttribuzione di risorse finnzirie comunque non superiori ll misur del contributo sttle già erogto in fvore dell'ente. Il personle trsferito mntiene il trttmento economico fondmentle ed ccessorio, limittmente lle voci fisse e continutive, corrisposto l momento del trsferimento nonché l'inqudrmento previdenzile. Nel cso in cui il predetto trttmento economico risulti più elevto rispetto quello previsto è ttribuito per l differenz un ssegno d personm rissorbibile con i successivi migliormenti economici qulsisi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stbilit un'pposit tbell di corrispondenz tr le qulifiche e le posizioni economiche del personle ssegnto. Le disposizioni del presente comm non si pplicno gli enti territorili ed gli enti del servizio snitrio nzionle. 1 -bis. Fermo qunto previsto dl comm 1, nei csi in cui il bilncio di un ente sottoposto ll vigilnz dello Stto non si deliberto nel termine stbilito dll normtiv vigente, ovvero presenti un situzione di disvnzo di competenz per due esercizi consecutivi, i reltivi orgni, d eccezione del collegio dei revisori o sindcle, decdono ed è nominto un commissrio con le modlità previste dl citto comm 1; se l'ente è già commissrito, si procede ll nomin di un nuovo commissrio. Il commissrio pprov il bilncio, ove necessrio, e dott le misure necessrie per ristbilire l'equilibrio finnzirio dell'ente; qundo ciò non si possibile, il commissrio chiede che l'ente si posto in liquidzione cott mministrtiv i sensi del comm 1. Nell'mbito delle misure di cui l precedente periodo il commissrio può esercitre l fcoltà di cui ll'rticolo 72, comm 11, del decretolegge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 gosto 2008, n. 133, nche nei confronti del personle che non bbi rggiunto l'nzinità mssim contributiv di qurnt nni. (1)

19 2. Al fine di grntire il rggiungimento degli specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con l nomin e di rfforzre i poteri di vigilnz e controllo stbiliti dll legislzione di settore, i commissri strordinri nominti i sensi degli rticoli 11 dell legge 23 gosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificzioni, dll legge 28 gennio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificzioni, dll legge 13 gosto 2010, n. 129, e i commissri e sub commissri d ct nominti i sensi dell'rticolo 4 del decretolegge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificzioni, dll legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni tempo revocti con le medesime modlità previste per l nomin. Al commissrio o sub commissrio revocto spett soltnto il compenso previsto con riferimento ll'ttività effettivmente svolt. 3. A decorrere dl 1 gennio 2012, il compenso dei commissri o sub commissri di cui l comm 2 è composto d un prte fiss e d un prte vribile. L prte fiss non può superre 50 mil euro, nnui; l prte vribile, strettmente correlt l rggiungimento degli obiettivi ed l rispetto dei tempi di relizzzione degli interventi ricdenti nell'oggetto dell'incrico commissrile, non può superre 50 mil euro nnui. Con l medesim decorrenz si procede ll rideterminzione nei termini stbiliti di periodi precedenti dei compensi previsti per gli incrichi di commissrio e sub commissrio conferiti prim di tle dt. L violzione delle disposizioni del presente comm costituisce responsbilità per dnno errile. 4. Sono esclusi dll'ppliczione del comm 3 i Commissri nominti i sensi dell'rticolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificzioni dll legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui compensi restno determinti secondo l metodologi di clcolo e negli importi indicti nei reltivi decreti del Ministro dell'economi e Finnze di concerto col Ministro dell slute. 5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di mministrzione strordinri delle imprese di cui ll'rticolo 2, comm 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dll legge 18 febbrio 2004, n. 39 e successive modificzioni, nelle quli si vvenut l dismissione dei compendi ziendli e che si trovino nell fse di liquidzione, l'orgno commissrile monocrtico è integrto d due ulteriori commissri, d nominrsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modlità di cui ll'rticolo 38 del decreto legisltivo 8 luglio 1999, n A ciscun commissrio il collegio può delegre incombenze specifiche. L'ppliczione delle norme di cui i commi d 2 5 del presente rticolo non può comportre ggrvio di costi crico dell procedur per i compensi che sono liquidti riprtendo per tre le somme già riconoscibili l commissrio unico (1) Il presente comm è stto inserito dll'rt. 1, comm 14, D.L , n. 138, con decorrenz dl TITOLO I Disposizioni per il controllo e l riduzione dell spes pubblic, nonché in mteri di entrte - Cpo III Contenimento e rzionlizzzione delle spese in mteri di impiego pubblico, snità, ssistenz, previdenz, orgnizzzione scolstic. concorso degli enti territorili ll stbilizzzione finnziri Articolo 16 Contenimento delle spese in mteri di impiego pubblico 1. Al fine di ssicurre il consolidmento delle misure di rzionlizzzione e contenimento dell spes in mteri di pubblico impiego dottte nell'mbito dell mnovr di finnz pubblic per gli nni , nonché ulteriori risprmi in termini di indebitmento netto, non inferiori 30 milioni di euro per l'nno 2013 e d euro 740 milioni di euro per l'nno 2014, d euro 340 milioni di euro per l'nno 2015 ed 370 milioni di euro nnui decorrere dll'nno 2016 con uno o più regolmenti d emnre i sensi dell'rticolo 17, comm 2, dell legge 23 gosto 1988, n. 400, su propost dei Ministri per l pubblic mministrzione e l'innovzione e dell'economi e delle finnze, può essere dispost: ) l prorog di un nno dell'efficci delle vigenti disposizioni in mteri di limitzione delle fcoltà ssunzionli per le mministrzioni dello Stto, d esclusione dei Corpi di polizi, del Corpo nzionle dei vigili del fuoco, per le genzie fiscli, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell'rticolo 70, comm 4, del decreto legisltivo 30 mrzo 2001, n. 165; b) l prorog fino l 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitno l crescit dei trttmenti economici nche ccessori del personle delle pubbliche mministrzioni previste dlle disposizioni medesime; c) l fisszione delle modlità di clcolo reltive ll'erogzione dell'indennità di vcnz contrttule per gli nni ; d) l semplificzione, il rfforzmento e l'obbligtorietà delle procedure di mobilità del personle tr le pubbliche mministrzioni; e) l possibilità che l'mbito pplictivo delle disposizioni di cui ll letter ) nonché, ll'esito di pposite consultzioni con le confederzioni sindcli mggiormente rppresenttive del pubblico impiego, ll letter b) si differenzito, in rgione dell'esigenz di vlorizzre ed incentivre l'efficienz di determinti settori; f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province utonome, nonché degli enti del servizio snitrio nzionle, nell'mbito degli enti destintri in vi dirett delle misure di rzionlizzzione dell spes, con prticolre riferimento quelle previste dll'rticolo 6 del decreto-legge 31 mggio 2010 n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 30 luglio 2010, n. 122;

20 g) ulteriori misure di risprmio, rzionlizzzione e qulificzione dell spes delle mministrzioni centrli nche ttrverso l digitlizzzione e l semplificzione delle procedure, l riduzione dell'uso delle utovetture di servizio, l lott ll'ssenteismo nche medinte estensione delle disposizioni di cui ll'rticolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificzioni, dll legge 6 gosto 2008, n. 133, l personle del comprto sicurezz e difes, con eccezione di quello impegnto in ttività opertive o missioni, ftti slvi i contenuti del comm 1 -bis del medesimo rticolo, come modificto dll'rticolo 17, comm 23, letter ), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 3 gosto 2009, n (1) 2. Le disposizioni recte dl comm 1, letter b), con riferimento l personle dipendente del Servizio snitrio nzionle si pplicno nche l personle convenzionto con il Servizio snitrio nzionle. 3. Nel cso in cui, in sede di ttuzione del comm 1, non vengno dottti i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino risprmi di spes inferiori, i sensi dell'rticolo 17, comm 12, dell legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economi e delle finnze provvede, con proprio decreto, ll riduzione fino ll concorrenz dello scostmento finnzirio riscontrto, delle dotzioni finnzirie, iscritte legislzione vigente, nell'mbito delle spese rimodulbili di cui ll'rticolo 21, comm 5, letter b), dell citt legge n. 196 del 2009, delle missioni di spes di ciscun Ministero. Dlle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finnzimento ordinrio delle università, nonché le risorse destinte ll ricerc e l finnzimento del cinque per mille dell'impost sul reddito delle persone fisiche, ll'istruzione scolstic, nonché il fondo unico per lo spettcolo di cui ll legge 30 prile 1985, n. 163, e le risorse destinte ll mnutenzione ed ll conservzione dei beni culturli. 4. Fermo restndo qunto previsto dll'rticolo 11, le mministrzioni di cui ll'rticolo 1, comm 2, del decreto legisltivo 30 mrzo 2001, n. 165, possono dottre entro il 31 mrzo di ogni nno pini triennli di rzionlizzzione e riqulificzione dell spes, di riordino e ristrutturzione mministrtiv, di semplificzione e digitlizzzione, di riduzione dei costi dell politic e di funzionmento, ivi compresi gli pplti di servizio, gli ffidmenti lle prtecipte e il ricorso lle consulenze ttrverso persone giuridiche. Detti pini indicno l spes sostenut legislzione vigente per ciscun delle voci di spes interesste e i correlti obiettivi in termini fisici e finnziri. 5. In relzione i processi di cui l comm 4, le eventuli economie ggiuntive effettivmente relizzte rispetto quelle già previste dll normtiv vigente, dll'rticolo 12 e dl presente rticolo i fini del migliormento dei sldi di finnz pubblic, possono essere utilizzte nnulmente, nell'importo mssimo del 50 per cento, per l contrttzione integrtiv, di cui il 50 per cento destinto ll erogzione dei premi previsti dll'rticolo 19 del decreto legisltivo 27 ottobre 2009, n L restnte quot è verst nnulmente dgli enti e dlle mministrzioni dotti di utonomi finnziri d pposito cpitolo dell'entrt del bilncio dello Stto. L disposizione di cui l precedente periodo non si pplic gli enti territorili e gli enti, di competenz regionle o delle provincie utonome di Trento e di Bolzno, del SSN. Le risorse di cui l primo periodo sono utilizzbili solo se consuntivo è ccertto, con riferimento ciscun esercizio, dlle mministrzioni interesste, il rggiungimento degli obiettivi fissti per ciscun delle singole voci di spes previste nei pini di cui l comm 4 e i conseguenti risprmi. I risprmi sono certificti, i sensi dell normtiv vigente, di competenti orgni di controllo. Per l Presidenz del Consiglio dei Ministri e i Ministeri l verific viene effettut dl Ministero dell'economi e delle finnze - Diprtimento dell Rgioneri generle dello Stto per il trmite, rispettivmente, dell'ubrrac e degli uffici centrli di bilncio e dll Presidenz del Consiglio - Diprtimento dell funzione pubblic. 6. I pini dottti dlle mministrzioni sono oggetto di informzione lle orgnizzzioni sindcli rppresenttive. 7. In rgione dell'esigenz di un effettivo perseguimento degli obiettivi di finnz pubblic concordti in sede europe reltivmente ll mnovr finnziri per gli nni , qulor, per qulsisi rgione, inclus l'emnzione di provvedimenti giurisdizionli diversi dlle decisioni dell Corte costituzionle, non sino conseguiti gli effetti finnziri utili conseguenti, per ciscuno degli stessi nni , lle disposizioni di cui i commi 2 e 22 dell'rticolo 9 del decreto-legge 31 mggio 2010, n. 78, convertito, con modificzioni, dll legge 30 luglio 2010, n. 122, i medesimi effetti finnziri sono recuperti, con misure di crttere generle, nell'nno immeditmente successivo nei rigurdi delle stesse ctegorie di personle cui si pplicno le predette disposizioni. 8. I provvedimenti in mteri di personle dottti dlle pubbliche mministrzioni di cui ll'rticolo 1, comm 2, del decreto legisltivo 30 mrzo 2001, n. 165, ed in prticolre le ssunzioni tempo indeterminto, incluse quelle derivnti dll stbilizzzione o trsformzione di rpporti tempo determinto, nonché gli inqudrmenti e le promozioni posti in essere in bse disposizioni delle quli veng successivmente dichirt l'illegittimità costituzionle sono nulle di diritto e viene ripristint l situzione preesistente fr dt dll pubbliczione dell reltiv sentenz dell Corte Costituzionle. Ferm l'eventule ppliczione dell'rticolo 2126 del codice civile in relzione lle prestzioni eseguite, il dirigente competente procede obbligtorimente e senz indugio comunicre gli interessti gli effetti dell predett sentenz sul reltivo rpporto di lvoro e sul correlto trttmento economico e l ritiro degli tti nulli. 9. Il comm 5 dell'rticolo 55-septies del decreto legisltivo 30 mrzo 2001, n. 165, è sostituito di seguenti: (2) "5. Le pubbliche mministrzioni dispongono per il controllo sulle ssenze per mltti dei dipendenti vlutndo l condott complessiv del dipendente e gli oneri connessi ll'effettuzione dell visit, tenendo conto dell'esigenz di contrstre e prevenire l'ssenteismo. Il controllo è in ogni cso richiesto sin dl primo giorno qundo l'ssenz si verific nelle giornte precedenti o successive quelle non lvortive. 5-bis. Le fsce orrie di reperibilità entro le quli devono essere effettute le visite di controllo e il delle esenzioni dll reperibilità sono stbiliti con decreto del Ministro per l pubblic mministrzione e l'innovzione. Qulor il dipendente debb llontnrsi dll'indirizzo comunicto durnte le fsce di reperibilità per effetture visite mediche, prestzioni o ccertmenti specilistici o per ltri giustificti motivi, che devono essere, richiest, documentti, è tenuto drne preventiv comuniczione ll'mministrzione.

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 6 luglio 2011, n. 155. [Preambolo]

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 6 luglio 2011, n. 155. [Preambolo] www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 Gzzett Ufficile Repubblic Itlin 6 luglio 2011, n. 155 Disposizioni urgenti per l stbilizzzione finnziri. [Mnovr d'estte 2011] Convertito

Dettagli

Transazioni al di fuori della normale gestione. Emissione del Prestito Obbligazionario 02/11/2010. Analisi della trasparenza Giovanni Andrea Toselli

Transazioni al di fuori della normale gestione. Emissione del Prestito Obbligazionario 02/11/2010. Analisi della trasparenza Giovanni Andrea Toselli Università degli studi di Pvi Fcoltà di Economi.. 2010-20112011 Sezione 26 Anlisi dell trsprenz Giovnni Andre Toselli 1 Sezione 26 Trnszioni l di fuori dell normle gestione Operzioni sull struttur finnziri

Dettagli

Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n [Preambolo]

Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n [Preambolo] www.unicolvoro.ilsole24ore.com Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 Gzzett Ufficile 6 luglio 2011, n. 155 Disposizioni urgenti per l stbilizzzione finnziri. Convertito in legge, con modificzioni, dll'rt.1

Dettagli

1. Indicare se le seguenti affermazioni sono VERE o FALSE VERO FALSO

1. Indicare se le seguenti affermazioni sono VERE o FALSE VERO FALSO 1. Indicre se le seguenti ffermzioni sono VERE o FALSE VERO FALSO Nel codice civile non sono presenti principi contbili. Per correttezz tecnic come clusol generle di formzione del bilncio si intende conoscenz

Dettagli

o d M k m J B \< 2 i 0

o d M k m J B \< 2 i 0 Dt P ro i n, j G e g m o o d M k m J B \< 2 i 0 Lo scostm ento tr li preventivo sse st to e 1! consuntivo pri 73,0 min di minori u scite è dovuto : 1. m ggiori uscite per sp e se di funzionm ento reltive

Dettagli

Temi speciali di bilancio

Temi speciali di bilancio Università degli Studi di Prm Temi specili di bilncio Le imposte (3) Il consolidto fiscle nzionle RIFERIMENTI Normtiv Artt. 117 129 del TUIR Art. 96 del TUIR Prssi contbile Documento OIC n. 25 Documento

Dettagli

CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"

CENTRO DI RESPONSABILITA' A PREENTIO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE ES. 2015 2016 2017 CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA Residui ttivi presunti ll fine dell'nno in dell'nno in per l'nno 2015 Previsioni di css per l'nno 2015

Dettagli

COMUNICAZIONE PER VARIAZIONE BIVACCHI FISSI (Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8)

COMUNICAZIONE PER VARIAZIONE BIVACCHI FISSI (Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8) COMUNICAZIONE PER VARIAZIONE BIVACCHI FISSI (Legge regionle 18 febbrio 2010, n. 8) N Prot. VARIAZIONE...del (d compilrsi cur dell ufficio competente) Al Comune di.. Il/L sottoscritto/: Cognome Nome Dt

Dettagli

Regolarizzazioni contributive entro il 16 luglio 2008 per la mancata applicazione delle retribuzioni convenzionali lavoratori all'estero

Regolarizzazioni contributive entro il 16 luglio 2008 per la mancata applicazione delle retribuzioni convenzionali lavoratori all'estero Inps, Circolre n. 44 del 4 Aprile 2008 Regolrizzzioni contributive entro il 16 luglio 2008 per l mnct ppliczione delle retribuzioni convenzionli lvortori ll'estero Lvortori in Pesi extrue non legti ll'itli

Dettagli

STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@mt-partners.

STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@mt-partners. CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 14 del 30/11/2012 ARGOMENTO: IMPOSTA SOSTITUIVA TFR 2013 Scde il prossimo 16 dicembre il termine per pgre l impost sostitutiv sul TFR. Tle impost rppresent l nticipo di tsse dovute

Dettagli

Domanda n. del Pensione n. cat. abitante a Prov. CAP. via n. DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che per gli anni:

Domanda n. del Pensione n. cat. abitante a Prov. CAP. via n. DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che per gli anni: Mod. RED Sede di Domnd n. del Pensione n. ct. nto il stto civile bitnte Prov. CAP vi n. DICHIARA, sotto l propri responsbilità, che per gli nni: A B (brrre l csell reltiv ll propri situzione) NON POSSIEDE

Dettagli

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 17 dicembre 2010, n. 217. Conversione in legge, con modificzioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recnte misure urgenti in mteri di sicurezz. L Cmer dei

Dettagli

Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2010, n. 300

Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2010, n. 300 Ministero del Lvoro e delle Politiche Socili Decreto ministerile 3 dicembre 2010 Gzzett Ufficile 24 dicembre 2010, n. 300 Determinzione, per l'nno 2011, delle retribuzioni convenzionli di cui ll'rticolo

Dettagli

L accertamento di un entrata corrente di natura patrimoniale

L accertamento di un entrata corrente di natura patrimoniale ........ Rilevzioni contbili: vecchi e nuov contbilità confronto. L ccertmento di un entrt corrente di ntur ptrimonile curdimurobellesi Dirigente Comune di Vicenz - Publicist... Premess Il cso L rubric

Dettagli

Oggetto: SOGGETTI IRES - LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE DI ESERCIZIO

Oggetto: SOGGETTI IRES - LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE DI ESERCIZIO Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: SOGGETTI IRES - LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE DI ESERCIZIO Al termine di ciscun periodo d impost, dopo ver effettuto le scritture di ssestmento e rettific,

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA ANNO ACCADEMICO 2014/2015 CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AZIENDALI PROF.SSA DANIELA COLUCCIA CANALE E-M

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA ANNO ACCADEMICO 2014/2015 CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AZIENDALI PROF.SSA DANIELA COLUCCIA CANALE E-M LE FONTI DI FINANZIAMENTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA ANNO ACCADEMICO 2014/2015 Le fonti di finnzimento in un società comprendono: ) il cpitle socile b) il cpitle di credito c) l utofinnzimento

Dettagli

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17-05-2016 (punto N 24 ) Deliber N 454 del 17-05-2016 Proponente STEFANO CIUOFFO DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE Pubblicit /Pubbliczione

Dettagli

Allegato alla D.G. n. 20 del 20 febbraio 2012 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA C.C.I.A.A. DI ASCOLI PICENO TRIENNIO 2012-2014

Allegato alla D.G. n. 20 del 20 febbraio 2012 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA C.C.I.A.A. DI ASCOLI PICENO TRIENNIO 2012-2014 Allegto ll D.G. n. 20 del 20 febbrio 2012 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA C.C.I.A.A. DI ASCOLI PICENO TRIENNIO 2012-2014 1 Sommrio 1. Dti d pubblicre... 3 2. Modlità di pubbliczione

Dettagli

Il sistema italiano dei confidi: tra storia ed evoluzione

Il sistema italiano dei confidi: tra storia ed evoluzione Il sistem itlino dei confidi: tr stori ed evoluzione Corso di investment bnking nd rel estte finnce Università degli Studi di Prm Prm, lì 25 febbrio 2014 I punti di nlisi L stori dei confidi: gli interventi

Dettagli

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti N. 2010/10635 Direzione Centrle Servizi i Contribuenti Modific delle specifiche tecniche per l trsmissione telemtic dei ti reltivi lle operzioni di verificzione periodic degli pprecchi misurtori fiscli,

Dettagli

Il TFR nel Bilancio 2007 * Piero Pisoni, Fabrizio Bava, Donatella Busso e Alain Devalle **

Il TFR nel Bilancio 2007 * Piero Pisoni, Fabrizio Bava, Donatella Busso e Alain Devalle ** I temi MAP (Liber consultzione) Il TFR nel Bilncio 2007 * Piero Pisoni, Fbrizio Bv, Dontell Busso e Alin Devlle ** 1. Premess Il TFR è stto riformto con il D.Lgs. 05/12/2005, n. 252, concernente l disciplin

Dettagli

ALLEGATO A) Disciplinare del Fondo per la Progettazione degli Interventi Strategici

ALLEGATO A) Disciplinare del Fondo per la Progettazione degli Interventi Strategici ALLEGATO A) Disciplinre del Fondo per l Progettzione degli Interventi Strtegici 1. Finlità del fondo Al fine di rzionlizzre e ccelerre l spes per investimenti pubblici, con prticolre rigurdo ll relizzzione

Dettagli

-37 t+ -6MA62015 DELIBERAZIONE N. del Atti n. -/-

-37 t+ -6MA62015 DELIBERAZIONE N. del Atti n. -/- VIosPEoALE S^n.(GBr\R,,r,,1,,:r, ;,;;,; rr, r'-'-rr, "r,-^no -37 t+ -6MA62015 DELIBERAZIONE N. del Atti n. -/- KR/p Foglio n. 1 di 4 OGGETTO: decreto 19 mrzo 2015 - ggiornmento dell regol tecnic di prevenzione

Dettagli

CORSO DI RAGIONERIA A.A. 2013/2014

CORSO DI RAGIONERIA A.A. 2013/2014 CORSO DI RAGIONERIA A.A. 2013/2014 MODULO A LEZIONE N. 10 LE SCRITTURE CONTABILI Il lesing IL CONTRATTO DI LEASING Il lesing è un contrtto tipico (non previsto dl Codice Civile) per mezzo del qule l ziend

Dettagli

All'Inpdap - sede di. Prov.

All'Inpdap - sede di. Prov. io chiedo PROTOCOLLO INPDAP All'Inpdp - sede di Cod. 02010101 Io sottoscritto/ Acquisizione di ftti o stti del richiedente ttrverso l esibizione del suo documento di riconoscimento. (Art.45 del Testo Unico

Dettagli

Borse di studio per i figli studenti e provvidenze a favore dei Dipendenti studenti. Ambito: Tutti

Borse di studio per i figli studenti e provvidenze a favore dei Dipendenti studenti. Ambito: Tutti Circolre n. 36 del 16 settembre 2014 Oggetto: Borse di studio per i figli studenti e provvidenze fvore dei Dipendenti studenti Serie: PERSONALE Argomento: Società interesste: Ambito: CONDIZIONI CONTRATTUALI

Dettagli

PROVVEDIMENTO del Funzionario delegato DAL DIRETTORE

PROVVEDIMENTO del Funzionario delegato DAL DIRETTORE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI CULTURALI E SPORTIVI DEL COMUNE DI CORREGGIO Vile dell Repubblic, 8 - Correggio (RE) 42015 tel. 0522/73.20.64-fx 0522/63.14.06 P.I. / C.F. n. 00341180354 PROVVEDIMENTO

Dettagli

io chiedo All'Inpdap - sede di Prov.

io chiedo All'Inpdap - sede di Prov. io chiedo PROTOCOLLO INPDAP All'Inpdp - sede di Cod. 02010101 Io sottoscritto/ Acquisizione di ftti o stti del richiedente ttrverso l esibizione del suo documento di riconoscimento. (Art.45 del Testo Unico

Dettagli

RIChIestA di BORsA di studio UNIVeRsItà O IstItUtI equipollenti

RIChIestA di BORsA di studio UNIVeRsItà O IstItUtI equipollenti prot. Istituto di Previdenz e Assistenz RIChIestA di BORsA di studio UNIVeRsItà O IstItUtI equipollenti SpzIo RISeRVTo ll Ip Cndidto punteggio esito Il sottoscritto (iscritto ll Ip) residente in vi /pizz

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO DI ACQUISIZIONE PAGAMENTI CON CARTA INFORMAZIONI SULL ACQUIRER

FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO DI ACQUISIZIONE PAGAMENTI CON CARTA INFORMAZIONI SULL ACQUIRER FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO DI ACQUISIZIONE PAGAMENTI CON CARTA INFORMAZIONI SULL ACQUIRER Foglio Informtivo n. 3_18/12/2013 ICCREA BANCA S.p.A. - Istituto Centrle del Credito Coopertivo Sede legle e mministrtiv:

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO DI ACQUISIZIONE PAGAMENTI CON CARTA INFORMAZIONI SULL ACQUIRER

FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO DI ACQUISIZIONE PAGAMENTI CON CARTA INFORMAZIONI SULL ACQUIRER FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO DI ACQUISIZIONE PAGAMENTI CON CARTA INFORMAZIONI SULL ACQUIRER Foglio Informtivo n. 4_01/08/2014 ICCREA BANCA S.p.A. - Istituto Centrle del Credito Coopertivo Sede legle e mministrtiv:

Dettagli

DICHIARO: Di voler riscuotere il prestito: in contanti presso l Istituto di Credito che effettua il servizio di Cassa per conto dell INPDAP

DICHIARO: Di voler riscuotere il prestito: in contanti presso l Istituto di Credito che effettua il servizio di Cassa per conto dell INPDAP io chiedo PROTOCOLLO INPDAP All'Inpdp - sede di Cod. 02010101 Io sottoscritto/ Acquisizione di ftti o stti del richiedente ttrverso l esibizione del suo documento di riconoscimento. (Art.45 del Testo Unico

Dettagli

DEBITI VERSO BANCHE 1 PREMESSA 2 CONTENUTO DELLA VOCE. Passivo SP D.4. Prassi Documento OIC n. 12; Documento OIC n. 19 2.

DEBITI VERSO BANCHE 1 PREMESSA 2 CONTENUTO DELLA VOCE. Passivo SP D.4. Prassi Documento OIC n. 12; Documento OIC n. 19 2. Cp. 49 - Debiti verso bnche 49 DEBITI VERSO BANCHE Pssivo SP D.4 Prssi Documento OIC n. 12; Documento OIC n. 19 1 PREMESSA I debiti verso bnche ricomprendono tutti quei debiti in cui l controprte è un

Dettagli

Decreto Dirigenziale n. 475 del 31/12/2013

Decreto Dirigenziale n. 475 del 31/12/2013 Decreto Dirigenzile n. 475 del 31/12/2013 Diprtimento 54 - Diprtimento Istr., Ric., Lv., Politiche Cult. e Soc. Direzione Generle 12 - Direzione Generle politiche socili,culturli,pri opportunità,tempo

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO DI ACQUISIZIONE PAGAMENTI CON CARTA INFORMAZIONI SULL ACQUIRER

FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO DI ACQUISIZIONE PAGAMENTI CON CARTA INFORMAZIONI SULL ACQUIRER FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO DI ACQUISIZIONE PAGAMENTI CON CARTA INFORMAZIONI SULL ACQUIRER Foglio Informtivo 2_27/06/2013 ICCREA BANCA S.p.A. - Istituto Centrle del Credito Coopertivo Sede legle e mministrtiv:

Dettagli

LEASING FINANZIARIO 27/10/2013

LEASING FINANZIARIO 27/10/2013 LEASING FINANZIARIO LEASING Con il contrtto di un ziend concede d un ltr un bene strumentle verso il corrispettivo di un certo numero di cnoni periodici. Corso di rgioneri generle ed pplict Prof. Polo

Dettagli

www.forzearmate.org PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

www.forzearmate.org PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE www.forzearmte.org SIDEWEB è un società di servizi nt dll entusismo e dll esperienz pluriennle di coloro che hnno operto per nni nelle orgnizzzioni di tutel individule e collettiv, contribuendo con l propri

Dettagli

BANDO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO PER PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CRISI PER LA PERDITA DEL LAVORO - 2015

BANDO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO PER PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CRISI PER LA PERDITA DEL LAVORO - 2015 BANDO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO PER PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CRISI PER LA PERDITA DEL LAVORO - 2015 Art. 1 - FINALITA E OGGETTO Il presente ndo disciplin le modlità per l'ssegnzione

Dettagli

AMMORTAMENTO PERDITE ESERCIZIO

AMMORTAMENTO PERDITE ESERCIZIO AMMORTAMENTO PERDITE ESERCIZIO PERDITA D ESERCIZIO OLTRE 1/3 C.S. L società Alf sp C.S. 500.000,00 nell nno 200x rilev un perdit di 410.000,00. L ssemble dei soci deliber l riduzione del cpitle socile

Dettagli

io chiedo All'Inpdap - sede di Prov.

io chiedo All'Inpdap - sede di Prov. io chiedo PROTOCOLLO INPDAP All'Inpdp - sede di Cod. 02010101 Io sottoscritto/ Acquisizione di ftti o stti del richiedente ttrverso l esibizione del suo documento di riconoscimento. (Art.45 del Testo Unico

Dettagli

io chiedo All'Inpdap - sede di Prov.

io chiedo All'Inpdap - sede di Prov. io chiedo PROTOCOLLO INPDAP All'Inpdp - sede di Cod. 02010101 Io sottoscritto/ Acquisizione di ftti o stti del richiedente ttrverso l esibizione del suo documento di riconoscimento. (Art.45 del Testo Unico

Dettagli

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo Ordinnz concernente l legge sul credito l consumo (OLCC) 221.214.11 del 6 novemre 2002 (Stto 1 mrzo 2006) Il Consiglio federle svizzero, visti gli rticoli 14, 23 cpoverso 3 e 40 cpoverso 3 dell legge federle

Dettagli

Nuovi criteri di deducibilità per le auto aziendali e professionali

Nuovi criteri di deducibilità per le auto aziendali e professionali ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 21 13 NOVEMBRE 2007 Nuovi criteri di deducibilità per le uto ziendli e professionli Copyright

Dettagli

DESCRIZIONE PROGETTO. Free Software e Didattica

DESCRIZIONE PROGETTO. Free Software e Didattica Vi Lmrmor, 35 00010 Villnov di, Rom, 1. Tipologi progetto : Didttic curriculre Didttic extr-curriculre Accoglienz, orientmento, stge Formzione del personle Altro.. 2. Denominzione progetto Indicre Codice

Dettagli

INCENTIVI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO AGEVOLAZIONI FISCALI IN TERMINI DI DETRAZIONI IRPEF / IRES DEL 65%

INCENTIVI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO AGEVOLAZIONI FISCALI IN TERMINI DI DETRAZIONI IRPEF / IRES DEL 65% INCENTIVI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO AGEVOLAZIONI FISCALI IN TERMINI DI DETRAZIONI IRPEF / IRES DEL 65% IN COSA CONSISTE? L gevolzione consiste nel riconoscimento di detrzioni dll impost IRPEF / IRES,

Dettagli

Corso di Laurea in Chimica Regolamento Didattico

Corso di Laurea in Chimica Regolamento Didattico Corso di Lure in Chimic Regolmento Didttico Art.. Il Corso di Lure in Chimic h come finlità l formzione di lureti con competenze nei diversi settori dell chimic per qunto rigurd si gli spetti teorici che

Dettagli

io chiedo la pensione di vecchiaia

io chiedo la pensione di vecchiaia io chiedo l pensione di vecchii PROTOCOLLO INPDAP All'Inpdp sede di 01010101 Acquisizione di ftti o stti del richiedente ttrverso l esibizione del suo documento di riconoscimento. (Art.45 del Testo Unico

Dettagli

All'Inpdap - sede di. Prov. UN PRESTITO PLURIENNALE GARANTITO. Importo richiesto:

All'Inpdap - sede di. Prov. UN PRESTITO PLURIENNALE GARANTITO. Importo richiesto: io chiedo PROTOCOLLO INPDAP All'Inpdp - sede di Io sottoscritto/ Cod. 02020101 Acquisizione di ftti o stti del richiedente ttrverso l esibizione del suo documento di riconoscimento. (Art.45 del Testo Unico

Dettagli

All'Inpdap sede di. Prov. CHIEDO LA PENSIONE DI VECCHIAIA DA COMPILARE SE IL RICHIEDENTE OPTA PER LA LIQUIDAZIONE IN FORMA CONTRIBUTIVA

All'Inpdap sede di. Prov. CHIEDO LA PENSIONE DI VECCHIAIA DA COMPILARE SE IL RICHIEDENTE OPTA PER LA LIQUIDAZIONE IN FORMA CONTRIBUTIVA io chiedo l pensione di vecchii P R O T O C O L L O I N P D A P All'Inpdp sede di 0 1 0 1 0 1 0 1 Acquisizione di ftti o stti del richiedente ttrverso l esibizione del suo documento di riconoscimento.

Dettagli

LE RETTIFICHE DI STORNO

LE RETTIFICHE DI STORNO Cpitolo 11 LE RETTIFICHE DI STORNO cur di Alfredo Vignò Le scritture di rettific di fine esercizio Sono composte l termine del periodo mministrtivo per inserire nel sistem vlori stimti e congetturti di

Dettagli

Domanda di ratei di pensione maturati e non riscossi dal pensionato deceduto

Domanda di ratei di pensione maturati e non riscossi dal pensionato deceduto All Associzione Css Nzionle di Previdenz ed Assistenz fvore dei Rgionieri e Periti commercili Vi Pincin, 35-00198 Rom DIREZIONE PREVIDENZA - AREA PRESTAZIONI Modello PR9029 Dt Domnd di rtei di pensione

Dettagli

Ministero dello sviluppo economico. Decreto ministeriale 11 marzo Preambolo

Ministero dello sviluppo economico. Decreto ministeriale 11 marzo Preambolo 1 di 11 23/02/2012 10.27 Ministero dello sviluppo economico Decreto ministerile 11 mrzo 2008 Gzzett Ufficile 18 mrzo 2008, n. 66 Attuzione dell'rticolo 1, comm 24, letter ), dell legge 24 dicembre 2007,

Dettagli

Esercitazione Operazioni di acquisto e vendita con IVA

Esercitazione Operazioni di acquisto e vendita con IVA Esercitzione Operzioni di cquisto e vendit con IVA Esercizio 1 In dt 1 febbrio X l società Bic S.p.A. stipul un contrtto nnuo di ssicurzione su un utoveicolo che prevede il pgmento nticipto di un premio

Dettagli

Modulo 6. La raccolta bancaria e il rapporto di conto corrente. Unità didattiche che compongono il modulo. Tempo necessario

Modulo 6. La raccolta bancaria e il rapporto di conto corrente. Unità didattiche che compongono il modulo. Tempo necessario 58 Modulo 6 L rccolt bncri e il rpporto di conto corrente I destintri del Modulo sono gli studenti del quinto nno che, dopo ver nlizzto e ppreso le crtteristiche fondmentli dell ttività delle ziende di

Dettagli

Testo coordinato del D.Lgs. n. 192/05. con tutte le modifiche legislative fino al Decreto rinnovabili (decreto 3.3.2011, n. 28)

Testo coordinato del D.Lgs. n. 192/05. con tutte le modifiche legislative fino al Decreto rinnovabili (decreto 3.3.2011, n. 28) Testo coordinto del D.Lgs. n. 192/05 con tutte le modifiche legisltive fino l Decreto rinnovbili (decreto 3.3.2011, n. 28) Copyright EDILCLIMA S.r.l. 2012 Vi Vivldi 7 28021 Borgomnero (NO) Tel. 0322.835816

Dettagli

Quadro di sintesi dei principali obblighi di pubblicità, trasparenza e comunicazione connessi all affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi

Quadro di sintesi dei principali obblighi di pubblicità, trasparenza e comunicazione connessi all affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi Qudro di sintesi dei principli obblighi di pubblicità, trsprenz e comuniczione connessi ll ffidmento di pplti pubblici di lvori, servizi e forniture per le Istituzioni Scolstiche Febbrio 2014 prot. AOODGAI

Dettagli

TABELLA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2012

TABELLA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2012 TABELLA DEGLI ANNO 0 criteri di ppliczione. Ai fini del clcolo degli oneri di urbnizzzione primri e secondri, i volumi sono clcolti secondo le norme degli strumenti urbnistici vigenti (rt. 7 c. 0 L.R./05).

Dettagli

io chiedo All'Inpdap - sede di Prov.

io chiedo All'Inpdap - sede di Prov. io chiedo PROTOCOLLO INPDAP All'Inpdp - sede di Cod. 02042601 Io sottoscritto/ Acquisizione di ftti o stti del richiedente ttrverso l esibizione del suo documento di riconoscimento. (Art.45 del Testo Unico

Dettagli

INAF. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive

INAF. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive Anno 2079 INAF o OSSERVATORIO OI ASTROFISICA E SCIENZA DELLO SPAZIO DI BOLOGTIA Determinzione n. 6i,6 Bndo Ricerctore TD /2O18 /OAS/GmmRyCTA Procedur concorsule pubblic, per titoli e colloquio, d un posto

Dettagli

REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE DELLA PROTEZIONE GIURIDICA

REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE DELLA PROTEZIONE GIURIDICA REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE DELLA PROTEZIONE GIURIDICA Il Comitto centrle decret il regolmento seguente conformemente ll rt. 57 e ll rt. 9, cpv. 4 lett. i degli sttuti dell ASI del 5 novemre 00 Tutte

Dettagli

Titolo I Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate

Titolo I Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria Titolo I Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate Capo I Riduzione dei costi della politica

Dettagli

Esercitazioni del corso di Ragioneria generale ed applicata Corso 50-99

Esercitazioni del corso di Ragioneria generale ed applicata Corso 50-99 Esercitzioni del corso di Rgioneri generle ed pplict Corso 50-99 SOLUZIONE N 1 ESERCITAZIONE N 2 (SOLUZIONI) Si registri nel Libro Giornle il seguente ftto di gestione: il signor Rossi costituisce un Ditt

Dettagli

E-LEARNING SU MOODLE PIATTAFORMA

E-LEARNING SU MOODLE PIATTAFORMA P 6 FORMAZIONE N 74 Denominzione progetto E-LEARNING SU MOODLE PIATTAFORMA Responsbile progetto e-mil rmndo.ruggeri@lcero.it PROF. RUGGERI ARMANDO Formzione di bse per l'uso l pittform moodle per l relizzzione

Dettagli

TABELLA DELLE INDENNITA

TABELLA DELLE INDENNITA Istituto Superiore di Concilizione www.istitutosuperiorediconcilizione.it TABELLA DELLE INDENNITA (ggiornt l 27 settembre 2016) Ciscun Prte che interviene nell procedur è tenut versre ll Istituto qunto

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Testo coordinto D.Lgs. 192/2005 DECRETO LEGISLATIVO 19 gosto 2005, n. 192: "Attuzione dell direttiv 2002/91/CE reltiv l rendimento energetico nell edilizi" Coordinto con il Decreto Legisltivo 29 dicembre

Dettagli

Guida alle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica. - Luglio 2009 -

Guida alle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica. - Luglio 2009 - Guid lle gevolzioni fiscli per gli interventi di riqulificzione energetic - Appendice Guid lle gevolzioni fiscli per gli interventi di riqulificzione energetic - Luglio 2009 - APPENDICE Normtiv di legge,

Dettagli

FOGLIO COMPARATIVO SULLE TIPOLOGIE DI MUTUO IPOTECARIO / FONDIARIO PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE

FOGLIO COMPARATIVO SULLE TIPOLOGIE DI MUTUO IPOTECARIO / FONDIARIO PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE FOGLIO COMPARATIVO SULLE TIPOLOGIE DI MUTUO IPOTECARIO / FONDIARIO PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE (disposizioni di trsprenz i sensi dell rt. 2 comm 5 D.L. 29.11.2008 n. 185) Per tutte le condizioni

Dettagli

Da 9.500,01 a 15.000,00 > 15.000,01 9.500,00 COSTO PASTO 1,15 2,30 3,45 4,60

Da 9.500,01 a 15.000,00 > 15.000,01 9.500,00 COSTO PASTO 1,15 2,30 3,45 4,60 Per l Anno Scolstico 2015/2016 l Deliber di Giunt Comunle n.25 del 16.04.2015 d oggetto: Determinzione dei criteri e ppliczione delle triffe dei servizi comunli introitti dl Comune nno 2015. Ricognizione

Dettagli

C O M U N E di M O Z Z O Provincia di Bergamo

C O M U N E di M O Z Z O Provincia di Bergamo C O M U N E di M O Z Z O Provinci di Bergmo ORIGIN DELIBERAZIONE N. 76 VERB DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUN OGGETTO: Impost comunle pubblicit' e pubbliche ffissioni - Anno 2015- Approvzione triffe.

Dettagli

Prefettura di A/essan dria Ilfficio Territoriale del Governo

Prefettura di A/essan dria Ilfficio Territoriale del Governo Prefettur di A/essn dri Ilfficio Territorile del Governo PROTOCOLLO DI INTESA PER LA îorì ;TTTRA DI DATI E L'INTERSCAIUIBIO DI INîORMAZIONI stii RAPP}RTI DI I.AvoRo DEI CITTADINI S?RANrERI TRA LA PREFETTURA

Dettagli

RIChIestA di BORsA di studio UNIVeRsItà O IstItUtI equipollenti

RIChIestA di BORsA di studio UNIVeRsItà O IstItUtI equipollenti prot. Istituto di Previdenz e Assistenz RIChIestA di BORsA di studio UNIVeRsItà O IstItUtI equipollenti SpzIo RISeRVTo ll Ip Cndidto punteggio esito Il sottoscritto (iscritto ll Ip) nto/ il residente in

Dettagli

io chiedo All'Inpdap - sede di Prov. CHIEDO UN PRESTITO PER TRASLOCO (restituibile in 5 anni)

io chiedo All'Inpdap - sede di Prov. CHIEDO UN PRESTITO PER TRASLOCO (restituibile in 5 anni) io chiedo PROTOCOLLO INPDAP All'Inpdp - sede di Cod. 02041801 Io sottoscritto/ Acquisizione di ftti o stti del richiedente ttrverso l esibizione del suo documento di riconoscimento. (Art.45 del Testo Unico

Dettagli

LE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E DI DISINVESTIMENTO IN TITOLI E PARTECIPAZIONI

LE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E DI DISINVESTIMENTO IN TITOLI E PARTECIPAZIONI Cpitolo 8 LE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E DI DISINVESTIMENTO IN TITOLI E PARTECIPAZIONI cur di Alfredo Vignò Titoli e Prtecipzioni Sono strumenti finnziri che rppresentno impieghi rispettivmente in quote

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Cm er dei D eputti 81 Sen to dell R epubblic XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PAGINA BIANCA Cm er dei D eputti - 83 - S en to dell R epubblic

Dettagli

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO AVVISO LEGALE Il presente testo non h crttere di ufficilità. L unico testo ufficile definitivo che prevle in cso di discordnz è quello pubblicto sull Gzzett Ufficile dell Repubblic Itlin mezzo stmp. Testo

Dettagli

RIMBORSO VIAGGI DI CONGEDO. La documentazione da allegare alla richiesta di rimborso è la seguente:

RIMBORSO VIAGGI DI CONGEDO. La documentazione da allegare alla richiesta di rimborso è la seguente: RIMBORSO VIAGGI DI CONGEDO Le spese di viggio di ndt e ritorno dll Itli, in occsione delle ferie, sono rimborste dll Amministrzione ogni 18 mesi nell misur del 90%, indipendentemente dll qulific dell sede

Dettagli

La costituzione d azienda

La costituzione d azienda L costituzione d ziend Esercizio1 In dt 15/01/X si costituisce, per volontà dei soci Alf e Bet, l Eridice S.p.A. Il cpitle socile, costituito d 40.000 zioni ordinrie d 10 euro nominli ciscun, viene sottoscritto

Dettagli

Data. Da inviare tramite raccomandata a/r o via pec a: Io sottoscritto / a

Data. Da inviare tramite raccomandata a/r o via  pec a: Io sottoscritto / a D invire trmite rccomndt /r o vi e-mil pec : prestzioni@pec.cssrgionieri.it Io sottoscritto / All Associzione Css Nzionle di Previdenz ed Assistenz fvore dei Rgionieri e Periti commercili Vi Pincin, 35-00198

Dettagli

a a a a a a a-- REGOLAMENTO D GRADUAZONE DEGU NCARKH DllRftGENZAU Aree veterinaria sanitaria, profession&e, tecnica ed amministrathia

a a a a a a a-- REGOLAMENTO D GRADUAZONE DEGU NCARKH DllRftGENZAU Aree veterinaria sanitaria, profession&e, tecnica ed amministrathia ZSAM CCAPORME TERAMO REGOLAMENTO D GRADUAZONE DEGU NCARKH DllRftGENZAU Aree veterinri snitri, profession&e, tecnic ed mministrthi Term o, 4 prile 2017 E E -- ndice PREMESSA.3 ARTICOLO i Criteri generli

Dettagli

1. Evoluzione del quadro normativo dei servizi pubblici e attività svolta dall'agenzia: un quadro d'insieme

1. Evoluzione del quadro normativo dei servizi pubblici e attività svolta dall'agenzia: un quadro d'insieme 1. Evoluzione del qudro normtivo dei servizi pubblici e ttività svolt dll'agenzi: un qudro d'insieme 1.1 Principli novità del contesto normtivo e istituzionle reltivo i servizi pubblici locli L disciplin

Dettagli

Applicazione n. 1 Scritture di assestamento, di epilogo, di determinazione del risultato economico, di chiusura e di riapertura

Applicazione n. 1 Scritture di assestamento, di epilogo, di determinazione del risultato economico, di chiusura e di riapertura Università degli Studi di Bri Aldo Moro Diprtimento di Scienze Economiche e Metodi Mtemtici Insegnmento di Rgioneri Applict (.. 2014-2015) Corso di Lure in Economi e Commercio Appliczione n. 1 Scritture

Dettagli

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 mrzo 2008 Attuzione dell'rt. 1, comm 24, letter ), dell Legge 24/12/2007, n 244, per l definizione dei vlori limite di fbbisogno di energi primri nnuo

Dettagli

INFORMATIVA ex art. 13 Regolamento europeo n. 679 del 2016

INFORMATIVA ex art. 13 Regolamento europeo n. 679 del 2016 INFORMATIVA ex rt. 13 Regolmento europeo n. 679 del 2016 A norm dell'rticolo 13 del Regolmento 679/2016 in mteri di protezione dei dti personli è nostr cur fornirle lcune informzioni reltive l dei Suoi

Dettagli

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NELL' ANNO SCOLASTICO 2015-2016. Il sottoscritto/a.

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NELL' ANNO SCOLASTICO 2015-2016. Il sottoscritto/a. Al Comune di Cursi Pizz Pio XII, snc 73020 CURSI (LE) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA D'APPALTO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NELL' ANNO SCOLASTICO 2015-2016. Il sottoscritto/ nto/ il residente

Dettagli

http://www.regione.umbria.it/tributi-tasse/in-evidenza

http://www.regione.umbria.it/tributi-tasse/in-evidenza AUTO E MOTO STORICHE Sono esenti dll tss utomobilistic i veicoli (utovetture, motoveicoli, ecceter) costruiti d lmeno trent'nni, senz che si necessrio il possesso di prticolri requisiti (per l Lombrdi

Dettagli

COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 514 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 268 NUMERAZIONE GENERALE N. 10/07/2015.

COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 514 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 268 NUMERAZIONE GENERALE N. 10/07/2015. COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsbile: Settore Tecnico NUMERAZIONE GENERALE N. 514 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 68 in dt 10/07/015 OGGETTO: CIG: ZD514AB0B - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA

Dettagli

SPESE LEGALI A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE

SPESE LEGALI A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI A CURA DELLA PARTE VINCITRICE E SUCCESSIVO RIMBORSO DAL SOCCOMBENTE DISTRAZIONE DELLE SPESE DIRET- TAMENTE ALLA PARTE SOCCOM- BENTE SPESE LEGALI

Dettagli

LICEO STATALE "G. MAZZINI" 19122 LA SPEZIA (SP)

LICEO STATALE G. MAZZINI 19122 LA SPEZIA (SP) Esercizio finnzirio 22 Mod. N (rt. 19) RIEPILOGO ENTRATE Aggr. Voce Progrm mzione definitiv ccertte riscosse riscuotere Inizili (*) Riscossi riscuotere Sottovoce Avnzo di mministrzione utilizzto 104.893,29

Dettagli

io chiedo All'Inpdap - sede di Prov. CHIEDO UN PRESTITO PER MALATTIA GRAVE DI rimborsabile in 5 o 10 anni

io chiedo All'Inpdap - sede di Prov. CHIEDO UN PRESTITO PER MALATTIA GRAVE DI rimborsabile in 5 o 10 anni io chiedo PROTOCOLLO INPDAP All'Inpdp - sede di Cod. 02042701 Io sottoscritto/ Acquisizione di ftti o stti del richiedente ttrverso l esibizione del suo documento di riconoscimento. (Art.45 del Testo Unico

Dettagli

Desk CSS-KPMG Innovare la PA. Presentazione del progetto di ricerca Organization Review. Luciano Hinna

Desk CSS-KPMG Innovare la PA. Presentazione del progetto di ricerca Organization Review. Luciano Hinna Desk CSS-KPMG Innovre l PA Presentzione del progetto di ricerc Orgniztion Review Lucino Hinn Obiettivo del progetto Mettere punto un nuov metodologi, intes come strumento d consegnre lle pubbliche mministrzioni

Dettagli

(segue): Le scritture di assestamento

(segue): Le scritture di assestamento Esercitzione Le scritture di ssestmento 1 Testo esercizio: In sede di ssestmento l 31/12/t si rilevno (sul libro giornle e libro mstro) le seguenti operzioni: 1. Accntont indennità di fine rpporto per

Dettagli

. Elementicostitutividell,azienda o Classificazione delle aziende o I rapporti con l'ambiente r Globalizzazione dei mercati.

. Elementicostitutividell,azienda o Classificazione delle aziende o I rapporti con l'ambiente r Globalizzazione dei mercati. progrmm di Economi Aziendle Svolto nell clsse 3.M dell,l.l.s.s. Rmcc_plgoni Dl prof. Crmelo Origlio nell,/s 2OLS 16 L'ziend come sistem di trsformzione finlizzto:. Elementicostitutividell,ziend o Clssificzione

Dettagli

io chiedo All'Inpdap - sede di Prov.

io chiedo All'Inpdap - sede di Prov. io chiedo PROTOCOLLO INPDAP All'Inpdp - sede di Cod. 02041401 Io sottoscritto/ Acquisizione di ftti o stti del richiedente ttrverso l esibizione del suo documento di riconoscimento. (Art.45 del Testo Unico

Dettagli

ENAS PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PLURIENNALE PER IL PERIODO 2015/2017 E DOCUMENTI ALLEGATI

ENAS PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PLURIENNALE PER IL PERIODO 2015/2017 E DOCUMENTI ALLEGATI ENAS PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PLURIENNALE PER IL PERIODO 2015/2017 E DOCUMENTI ALLEGATI L'ORGANO DI REVISIONE Rg. Angelo Cnnes Rg. Mnuel Alivesi Dott.

Dettagli

ALLEGATO A CANONI, TARIFFE E PENALITA

ALLEGATO A CANONI, TARIFFE E PENALITA CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRALE DEL CIMITERO COMUNALE E LAVORI ACCESSORI 2014/2043 ALLEGATO A CANONI, TARIFFE E PENALITA 1. CANONI CONCESSIONE SEPOLTURE... 2 2. TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI...

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE AI DIRIGENTI DELLE INDENNITA DI POSIZIONE E DI RISULTATO

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE AI DIRIGENTI DELLE INDENNITA DI POSIZIONE E DI RISULTATO COMUNE DI LUGO (Provinci di Rvenn) REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE AI DIRIGENTI DELLE INDENNITA DI POSIZIONE E DI RISULTATO (Delier dell Giunt n. 251 del 25/10/2006) Lugo ottore 2006 I N D I C E Art. 1 -

Dettagli

In particolare, i quesiti riguardano le ipotesi di contribuzione versata in epoca successiva al pensionamento.

In particolare, i quesiti riguardano le ipotesi di contribuzione versata in epoca successiva al pensionamento. Direzione Centrle Pensioni Rom, 02-11-2018 Messggio n. 4075 OGGETTO: Supplementi di pensione e pensioni supplementri nei csi di prestzioni liquidte in regime di convenzione tr l gestione previdenze ex,

Dettagli

TABELLA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2014

TABELLA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2014 TABELLA DEGLI ANNO 04 criteri di ppliczione (estrtto rt. 5ter, lett. "" del Regolmento Edilizio vigente) Ai fini del clcolo degli oneri di urbnizzzione primri e secondri, i volumi sono clcolti secondo

Dettagli

Catalogo dettagliato delle prestazioni 2015 (cfr. art. 14 del regolamento del fondo)

Catalogo dettagliato delle prestazioni 2015 (cfr. art. 14 del regolamento del fondo) Ctlogo ettglito elle prestzioni 2015 (cfr. rt. 14 el regolmento el fono) Prestzioni e gli OML reg. e cnt. (Slute e) Socile : Sviluppo e mntenimento i un sistem completo i formzione professionle i bse e

Dettagli