VADEMECUM DIRETTIVA NITRATI
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- Camillo Fumagalli
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1 Piazza della Serenissima Castelfranco Veneto Tel Fax Centro Autorizzato Nazionale Assistenza Produttori Agricoli S.r.l Unità locale di Castelfranco V.to 121TV3 VADEMECUM DIRETTIVA NITRATI Aggiornamento 29 gennaio 2009
2 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 91/676/CEE La pratica della fertilizzazione dei terreni agricoli, effettuata attraverso lo spandimento degli effluenti provenienti dalle aziende zootecniche e delle piccole aziende agroalimentari, è oggetto di una specifica regolamentazione volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall inquinamento causato, in primo luogo, dai nitrati presenti nei reflui. La direttiva comunitaria 91/676/CEE ha dettato i principi fondamentali a cui si è uniformata la successiva normativa nazionale, ovverosia il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e il decreto ministeriale 7 aprile La direttiva comunitaria ha previsto: una designazione di Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN), nelle quali vi è il divieto di spargimento dei reflui degli allevamenti e di quelli provenienti dalle piccole aziende agroalimentari, fino un limite massimo annuo di 170 kg di azoto per ettaro; la regolamentazione dell utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei reflui aziendali, con definizione dei Programmi d Azione, che stabiliscono le modalità con cui possono essere effettuati tali spandimenti. IL NOSTRO SERVIZIO La Verdeservizi srl a mezzo del proprio CAA oltre al servizio di consulenza sul raggiungimento della conformità alla direttiva nitrati, effettua la redazione della comunicazione semplificata/completa e del PUA semplificato/completo. All'allevatore potrà essere fornita l assistenza completa con la consulenza per l'adeguamento degli stoccaggi e la redazione della relazione tecnica da presentare al Sindaco del Comune e all'asl. Vengono poi eseguite le integrazioni alla pratica alla variazione dei capi, della superficie e dei dati del P.U.A.. Di seguito viene illustrata una sintesi estrema della normativa, al solo fine di introdurre le linee guida generiche. Un maggior approfondimento sarà effettuato in ufficio con l anali documentale dei dati.
3 Il legislatore ha definito il programma d azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto, ha regolamentato le attività di spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali, sia per le zone vulnerabili che per le rimanenti aree agricole del Veneto, ma l agricoltore deve poter comprendere tutta questa montagna di normative per tradurle in pratica. Questo opuscoletto vorrebbe illustrare la normativa in modo che tutti la possano comprendere nella sua essenza. 1) Che cosa sono i reflui agricoli? a) Si intendono reflui agricoli le deiezioni zootecniche, ovvero tutto quello che gli animali allevati producono in allevamento liquame e letame - e le acque miste a liquame che si producono con i lavaggi degli allevamenti. b) Sono reflui le acque di lavaggio delle cantine e le risulte delle lavorazioni di pigiatura, pressatura delle uve e filtrazione dei vini. c) Sono reflui le acque di lavaggio delle sale polivalenti degli agriturismi e dei locali di macellazione e lavorazione delle PPL (piccole produzioni locali) ivi comprese le risulte della lavorazione del latte. d) Sono reflui le sanse e le risulte della lavorazione delle olive e più in generale le risulte delle lavorazioni dove sono presenti sostanze organiche che non possono essere condotte negli scarichi fognari assimilati all urbano. 2) Dove vanno raccolti e per quanto tempo devono essere stoccati? I reflui agricoli vanno raccolti in apposite vasche con il fondo a tenuta stagna impermeabilizzato, coperte ed anche scoperte, in concimaie o platee con cordolo sempre a tenuta. Le dimensioni delle vasche e delle concimaie sono regolamentate da una serie di parametri rilevati per ciascun tipo di refluo. Il tempo minimo di stoccaggio è di giorni prima dello spandimento in campo, in questi tempi sono inclusi i tempi di maturazione.
4 3) Quando possono essere portati in campo i reflui agricoli? I periodi di spandimento sono regolamentati come esposto nella seguente tabella, solo per quest anno i tempi di spandimento sono unificati a decorre dal 1 febbraio in tutte le zone. PERIODO DI DIVIETO ALLO SPANDIMENTO AGRONOMICO TEMPI DI DIVIETO TIPOLOGIA DI MATERIALE PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO ZONE NON VULNERABILI ZONE VULNERABILI Liquami e assimilati Acque 15 dicembre 15 febbraio 1 novembre fine febbraio *Liquami e assimilati Acque 15 dicembre 15 febbraio 15 novembre 15 febbraio Letami e assimilati / 15 novembre 15 febbraio Pollina disidratata / 1 novembre fine febbraio Concimi azotati / 15 novembre 15 febbraio Ammendanti organici / 15 novembre 15 febbraio * >20% SUA con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini. 4) Quali sono gli adempimenti per il trasporto e la vendita? La Provincia di Treviso ha reso noto alcune procedure di comunicazione relativamente alla normativa nitrati. Per la vendita di materiale palabile (letame, separato L/S), la fattura deve essere conservata e comunicata alla provincia di Treviso entro il 31 dicembre di ogni anno al numero fax In fattura si deve specificare: -i dati dell'acquirente e del venditore (ragione sociale, C.F., P. IVA ); - la dicitura vendita di effluenti palabili - l indicazione del quantitativo in m 3 di palabile (preferibile rispetto alle Tonnellate o quintali) -si ricorda che all'imponibile va aggiunta l'iva al 4%
5 Vendita del non palabile (liquame), l'allevatore deve inviare alla Provincia di Treviso al numero fax 0422/ o tramite SMS al n , una segnalazione dello spandimento 4 ore prima dell'inizio (al fine dei controlli da parte della Provincia). In fattura si devono specificare i seguenti dati: - i dati dell'acquirente e del venditore (CF, P. IVA ragione sociale) OBBLIGO DI AVERE IL FASCICOLO AZIENDALE, P.IVA - la dicitura vendita per spandimento su terreni agricoli di effluenti non palabili, o diciture similari, che in ogni caso richiamino espressamente l impiego agronomico dell effluente non palabile; - l indicazione del quantitativo in m 3 di palabile (c.s.); - l indicazione del quantitativo di azoto zootecnico contenuto nella massa di effluente venduto; - è obbligatoria la vendita onerosa, pertanto si ricorda che all'imponibile va aggiunta l'iva al 20%. La fattura deve essere conservata e comunicata alla provincia di Treviso entro il 31 dicembre di ogni anno al numero fax ATTENZIONE: la vendita di liquame o letame è ammessa SOLO nel caso in cui tale aspetto sia preventivato nella Comunicazione Nitrati inviata preventivamente alla Provincia al "quadro H: effluenti ceduti a terzi".
6 La presentazione della Comunicazione/PUA alla Provincia da parte dell impresa acquirente, nei casi di utilizzazione agronomica di quantitativi di azoto superiori a kg. (equivalente a 5,88 ha) nelle zone vulnerabili e kg (equivalente a 8,82 ha) per le zone non vulnerabili ai nitrati. Nel caso di acquisto di effluenti non palabili da parte di imprese agricole esonerate dall obbligo di presentazione della Comunicazione/PUA, i terreni utilizzati per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento devono essere ricompresi nel fascicolo aziendale delle aziende medesime. Sulla base della documentazione fiscale e delle informazioni recate dal fascicolo aziendale, le Province sono tenute a comunicare, ai Comuni che ne facciano richiesta, i riferimenti catastali delle superfici oggetto di utilizzazione agronomica ricadenti all interno del territorio comunale. Qualora la ditta acquirente o la ditta alienante si avvalgano, per il trasporto e/o lo spandimento degli effluenti sui terreni agricoli di un impresa di servizi in conto terzi, quest ultima dovrà adottare, compilandone tutte le parti pertinenti, il modello di Documento di trasporto effluenti zootecnici acque reflue, allegato B al decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l Agricoltura del 13 febbraio 2008, n. 33. Copia del suddetto documento dovrà essere conservata da entrambe le parti per almeno 3 anni. L impresa di conto terzi che esegue l intervento di trasporto e/o spandimento degli effluenti deve essere iscritta alla Camera di Commercio per l esercizio di macchine per servizio in conto terzi codice Devono essere rispettati, per i terreni già oggetto di utilizzazione agronomica di acque reflue aziendali, fanghi di depurazione, acque di vegetazione e sanse umide provenienti dai frantoi oleari e degli ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/2006: il divieto di spandimento degli effluenti di allevamento sulle medesime superfici; oppure, qualora detto divieto non sia previsto; il rispetto dei limiti annui massimi di 170 kg di azoto organico per ettaro di superficie, nelle zone vulnerabili ai nitrati, o di 340 kg di azoto organico per ettaro di superficie, nelle zone non vulnerabili. I suddetti limiti massimi sono intesi come quantitativi medi aziendali.
7 ZONE DI MONTAGNA Sono di seguito illustrati i nuovi valori dei limiti di pendenza, oltre i quali è applicato il divieto di spandimento degli effluenti non palabili, nell ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola con preciso riguardo ad aree territoriali caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli. Nelle suddette aree si sono prescritti, altresì, tutti i necessari accorgimenti tecnico-agronomici e gli opportuni vincoli alle pratiche di fertilizzazione, chimica ed organica, per il mantenimento delle cautele destinate alla salvaguardia ambientale, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 23 del DM 7 aprile Per i territori dei Comuni designati vulnerabili ai nitrati di origine agricola ricompresi negli ambiti delle Comunità Montane del Veneto, fatte salve, in ogni caso, le norme più restrittive eventualmente previste dal Piano di Tutela delle Acque e/o dai documenti di pianificazione ambientale e montana a tutela di riserve naturali, parchi, aree protette e ambiti della Rete Natura 2000, i limiti massimi di pendenza di cui al precedente comma 4, in presenza di sistemazioni idrauliche, possono essere incrementati sulla base delle tecniche di spandimento sotto descritte fino al: 20% - per quantitativi massimi di effluente non superiori a 21 m 3, per ogni turno di distribuzione, per un massimo di 2 turni annui, oppure un pari volume di effluente distribuito in più di 2 turni annui; 30% - per quantitativi massimi di effluente non superiori a 18 m 3, per ogni turno di distribuzione, per un massimo di 2 turni annui, oppure un pari volume di effluente distribuito in più di 2 turni annui. Negli spargimenti su aree aziendali omogenee con pendenze superiori al 10%, devono in ogni caso essere rispettati le prescrizioni, i criteri generali ed i sistemi di seguito indicati: - La dose massima di effluente e i momenti di applicazione devono tenere conto dei fabbisogni delle colture praticate e del periodo stagionale; - La distribuzione deve essere effettuata in modo omogeneo su tutta la superficie interessata, regolando adeguatamente la velocità di avanzamento del mezzo, nonché con una delle seguenti tecniche: a) nel caso dei seminativi, in pre-aratura: - iniezione diretta al suolo a bassa pressione (profondità indicativa 0,10 0,20 m), ove tecnicamente possibile; spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da un interramento entro 12 ore; b) nel caso di colture cerealicole o di secondo raccolto: - spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione; c) nel caso di colture foraggere e/o di superfici a pascolo o prato-pascolo: - spandimento a raso in copertura.
8 PICCOLI ALLEVAMENTI DI TIPO FAMILIARE PADDOKS E PASCOLO SEMIBRADO 1) Si precisa la definizione piccoli allevamenti di tipo familiare : insediamenti aventi come scopo il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 t di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, ovicaprini, ecc.), con un massimo di 5 t di peso vivo complessivo; 2) Si chiarisce che, relativamente agli stoccaggi degli effluenti zootecnici, i piccoli allevamenti di tipo familiare, così come definiti al precedente punto 1, devono rispettare almeno: a. le disposizioni sanitarie previste dal Regio Decreto , n Testo unico delle leggi sanitarie, articolo 233: le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile ; b. le disposizioni igienico-sanitarie previste a livello locale dal Comune o dalla Provincia relativamente ai requisiti strutturali e ai criteri gestionali delle strutture di stoccaggio aziendali, nonché le ulteriori disposizioni di seguito riportate: gli effluenti prodotti dagli animali allevati devono essere stoccati in strutture o apprestamenti stabili o temporanei la cui collocazione garantisca la netta ed adeguata separazione degli effluenti stessi da siti ove si svolgono fasi di produzione, manipolazione, confezionamento e conservazione di materie prime alimentari o di prodotti alimentari trasformati, nonché dai siti residenziali; le strutture destinate allo stoccaggio non devono costituire fonte di pericolo per la salute umana e animale e devono garantire l assenza di possibili fenomeni di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee; l esonero dei ricoveri dall obbligo della concimaia nel caso di allevamento di bestiame allo stato brado o semibrado (art. 235 del Regio Decreto n. 1265/1934); 3) Si precisare che, per allevamento allo stato semibrado, deve essere intesa una modalità di allevamento che preveda: a. la permanenza all aperto degli animali per l intera fase di allevamento, su superfici appositamente adibite a pascolo, normalmente delimitate da recinzioni permanenti o temporanee;
9 b. l assenza di stabulazione degli animali in strutture confinate permanenti, delle quali è possibile la fruizione limitatamente alla sola fase di prelevamento delle produzioni (latte, lana, uova, ecc.); c. la somministrazione di alimenti, nella misura del soddisfacimento completo o parziale dei fabbisogni, essendo le condizioni di permanenza dell animale sempre insufficienti ad un approvvigionamento autonomo; d. la selezione delle razze, la sorveglianza e vaccinazione dei capi e la loro cura in caso di necessità. Quanto sopra specificato vale anche ai fini dell interpretazione delle indicazioni recate dal capitolo Paddock e superfici scoperte per il pascolo degli animali allo stato semibrado, allegato A alla DGR n. 2439/2007. A tal fine si precisa che le superfici scoperte destinate al pascolo degli animali allo stato semibrado, qualora non si ricada nella fattispecie di piccolo allevamento di tipo familiare, devono essere gestite nel rispetto dei limiti massimi del quantitativo di azoto da effluente apportato dagli animali, stabiliti dal decreto ministeriale 7 aprile 2006 (quantitativi intesi come media aziendale: 170 kg di azoto/ha/anno per le zone vulnerabili ai nitrati; 340 kg di azoto/ha/anno per le zone non vulnerabili ai nitrati). La prescrizione ove si prevede che Sono assimilabili ai paddock, e pertanto sono soggette ai medesimi vincoli anche le eventuali superfici scoperte per il pascolo degli animali allo stato semibrado, nonché gli eventuali spazi all aperto racchiusi completamente da recinzioni e/o reti ed utilizzati per gli allevamenti avicoli, va riferita ai limiti del quantitativo massimo di azoto apportato ai suoli interessati, e non alla necessità di impermeabilizzare tutte le superfici sulle quali sono presenti gli animali allo stato semibrado o all obbligo della rimozione periodica delle deiezioni palabili e del convogliamento della frazione liquida. 4) Si precisa che gli assetti colturali che prevedono, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio di cui al comma 3 dell articolo 24 della DGR n. 2495/2006, la presenza di pascoli, prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini, non richiedono la presenza concomitante di tutte le suddette tipologie di colture. È sufficiente che sia assicurata, per una superficie minima del 20% della SAU aziendale così come previsto dall allegato A alla DGR n. 2439/2007, capitolo Precisazioni all articolo 24, paragrafo 1 la presenza di
10 una sola di tali tipologie di colture, in considerazione della copertura del suolo che queste assicurano nel periodo invernale, durante il quale è applicato il divieto di spargimento degli effluenti di allevamento. Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 120 giorni. 5) Per vasche o concimaie coperte o chiuse devono intendersi tutte le strutture agricole produttive destinate al deposito temporaneo degli effluenti zootecnici o dei materiali ad essi assimilati, comprese quelle finalizzate al trattamento termico e/o meccanico dei liquami, che risultano caratterizzate in forma stabile da manufatti e/o apprestamenti di copertura o chiusura di qualsiasi genere o tecnologia in grado di assicurare efficacemente, per tutta la durata del periodo di stoccaggio, l assenza di infiltrazione e/o di contatto delle acque meteoriche con gli effluenti zootecnici. Tali strutture, devono altresì concorrere alla limitazione della diffusione di odori.
11 ESEMPIO DI CALCOLO DEL QUANTITATIVO DI AZOTO ZOOTECNICO CONTENUTO NELLA MASSA DI EFFLUENTE VENDUTO; ESEMPIO PER LIQUAME SUINO 1m 3 = 10 q.li scrofe+lattoni fino a 30 kg 1 q.le = 0,300 kg n (valore medio per le diverse tipologie stabulative) scrofe+lattoni fino a 7 kg 1 q.le = 0,223 kg n (valore medio per le diverse tipologie stabulative) ingrasso q.le = 0,197 kg n (valore medio per le diverse tipologie stabulative) ingrasso q.le = 0,284 kg n (valore medio per le diverse tipologie stabulative) es.: 1 m 3 = 2,5 kg azoto (valore medio per le diverse catagorie) una botte da 10 m 3 = 100 q.li = 25 kg azoto concludendo se 170 kg azoto org /ha in ZV, allora 170/25 = 6,8 botti/ ha
12 E in corso di approvazione un programma straordinario di intervento per l attuazione della direttiva nitrati nel Veneto. Legge regionale 27 febbraio 2008, n.1, articolo 108 Fase seconda: raccolta delle manifestazioni di interesse e finanziamento degli impianti che valorizzano le biomasse di origine zootecnica mediante un approccio integrato di sistema. Con deliberazione n del 26 maggio u.s., la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il Programma straordinario di intervento per l attuazione della direttiva nitrati in Veneto, in applicazione dell articolo 108 della legge regionale 27/2/2008, n. 1. Con tale importante strumento di programmazione, la Giunta Regionale ha in primo luogo provveduto a determinare, in relazione ai principali comparti e filiere della zootecnia veneta, i costi complessivi che le imprese dovranno sostenere per adeguarsi ai pesanti vincoli introdotti dall applicazione della direttiva 91/676/CE nella nostra Regione. Nel contempo, tenuto conto della presenza di consolidati distretti produttivi (latte, carne bovina e suina, avicoltura, altre specie) nelle diverse province della Regione, il Programma ha individuato gli ambiti comunali contraddistinti dalla presenza di una maggior quantità di azoto zootecnico, rispetto alle necessità aziendali. Contestualmente, in relazione al vigente quadro pianificatorio e finanziario regionale, il Programma straordinario ha mobilitato ogni risorsa disponibile per sostenere gli investimenti strutturali e le attività di supporto ed immateriali necessarie alle imprese ed al settore zootecnico nel suo complesso per adeguarsi alla normativa comunitaria. Merita al riguardo precisare che la Regione Veneto ha stanziato per tutti gli interventi previsti dal Programma straordinario, circa un centinaio di milioni di euro, per promuovere ed incentivare l utilizzo e la valorizzazione delle biomasse zootecniche prodotte nel Veneto da parte di impianti di trasformazione pubblici e/o privati. Tale attività, al quale sono chiamati a concorrere in prima persona il Partenariato agricolo regionale e gli Enti locali, deve essere in grado di mobilitare altresì il sistema delle imprese, degli enti, dei consorzi e delle aziende che operano nel settore dell energia, dell acqua, del credito nonché i soggetti pubblici e privati che effettuano il compostaggio, la produzione di fertilizzanti e la depurazione dei reflui. In questo modo pertanto, senza escludere a priori alcuna possibile valorizzazione tecnica, economica ed ambientale dell azoto zootecnico disponibile in ambito regionale, sarà possibile garantire a tutte le imprese agricole venete la concreta possibilità di rispettare i limiti posti dalla direttiva 91/676/CEE: una soluzione esclusivamente agronomica del problema nitrati, con la sola distribuzione in campo dell azoto, non è infatti assolutamente percorribile, stante gli insostenibili costi sia pratici che burocratici. A giorni saranno pubblicate le DGR attuative del programma straordinario sopra citato, successivamente alla loro pubblicazione sarà possibile procedere alla sottoscrizione dei contratti tra le ditte proponenti l attività di raccolta e le aziende zootecniche alle quali mancano superfici agrarie al fine di poter effettuare lo spandimento dei liquami. Il contratto potrà essere inserito nel PUAA in sostituzione degli atti di assenso. Il Presidente della Giunta regionale del Veneto, on. dott. Giancarlo Galan, ha firmato il decreto 13 febbraio 2009, n. 34, con oggetto: DGR 10 febbraio 2009, n. 223: scadenza per la presentazione alle Province della documentazione integrativa alle Comunicazioni e ai Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA), di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, per i soggetti che stipulano contratti di filiera per il trattamento degli effluenti di allevamento. Per questi soggetti si proroga al 28 febbraio 09 la Comunicazione.
13 PIANTINA DELLA PROVINCIA DI TREVISO ZONE VULNERABILI Bianco: Zona Non Vulnerabile; Giallo: Zona Vulnerabile; Verde: ZV (perché bacino scolante); Azzurro: superficie comunale parz ZV o ZNV causa parz bacino scolante
14 MODULISTICA REGIONALE APPROVATA 1) - atto di assenso allo spargimento 2) - documento di trasporto
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