Le donazioni e gli istituti giuridici a tutela dell eredità

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1 Le donazioni e gli istituti giuridici a tutela dell eredità Guida alla pianificazione successoria VISION

2 OBIETTIVO Guida alla pianificazione successoria: di cosa parliamo Questo documento ti consentirà di comprendere il ruolo delle donazioni nell ambito della pianificazione successoria, evidenziando il loro impatto civilistico e fiscale nella misurazione dell asse ereditario. Il documento ti illustrerà: 1. cosa si intende per donazione a livello civilistico 2. che cos è la collazione e come funziona 3. che cos è la riduzione e come funziona In più per te, una appendice con ulteriori dettagli sulla materia. 2

3 1. DONAZIONE La donazione La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione (art. 769 c.c.). DONANTE DONATARIO È colui che compie l atto di liberalità. La capacità di donare è regolata dai principi generali: non possono donare i minori, gli interdetti, gli inabilitati, gli incapaci naturali. Le persone giuridiche possono invece donare, purché tale capacità sia ammessa dal loro statuto o dall atto costitutivo e sia compatibile con gli scopi per i quali sono state costituite. È colui che riceve l attribuzione patrimoniale; anche le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti hanno la capacità di ricevere (senza che sia più necessaria l autorizzazione amministrativa). 3

4 1. DONAZIONE Tipologie di donazione e requisiti formali La donazione richiede, a pena di nullità, la forma dell atto pubblico notarile. Se i beni donati sono mobili, richiede la menzione del loro valore nel corpo dell atto o in atto a parte. Il donatario deve esprimere la propria accettazione per iscritto nell atto notarile oppure può esprimerla successivamente in un atto scritto separato e successivo alla donazione. Esempi di figure di donazione sono: 1. DONAZIONE MANUALE 2. DONAZIONE INDIRETTA Si intende donazione di bene mobile di modico valore. In tal caso la forma pubblica è sostituita dalla consegna del bene. Si realizza con un mezzo diverso da quello abituale. In altri termini il donante realizza l effetto della donazione attraverso un negozio giuridico (o una combinazione di negozi) diversi da quello tipico (donazione diretta). 4

5 1. DONAZIONE Donazione indiretta e donazione simulata Occorre distinguere tra la donazione indiretta e quella simulata. Per quest ultima si intende un negozio in cui si maschera la donazione. Un esempio è la compravendita in assenza di controprestazione. Di seguito alcuni esempi di donazioni indirette: DONAZIONI INDIRETTE IL VERSAMENTO DI SOMME SU CONTI CORRENTI COINTESTATI LA RINUNCIA A DIRITTI REALI O DI CREDITO LA REMISSIONE DI UN DEBITO IL PAGAMENTO DI UN DEBITO ALTRUI L ACQUISTO DI BENI FATTO CON DENARO PROPRIO A NOME DI ALTRI I PREMI DELLE POLIZZE * N.B. La vendita a prezzo di favore rappresenta un negozio misto con donazione dove, tramite il compimento di un unico negozio, si realizzano gli effetti di due o più negozi di cui almeno un effetto è quello tipico della donazione (indiretta). * Secondo l interpretazione civilistica. 5

6 2. COLLAZIONE Le donazioni e la collazione L art. 737 c.c. dispone che le donazioni (anche quelle indirette) siano soggette a collazione. Ma cosa si intende per collazione? È necessaria una premessa La divisione ereditaria ha per oggetto, normalmente, i beni relitti (c.d. relictum). Nel caso in cui esistano eredi legittimari, che siano discendenti o coniuge del de cuius, nel patrimonio da dividere rientrano anche i beni donati ad alcuni di tali coeredi, detti collatizi *. La collazione impone infatti al coniuge e ai discendenti, che rivestano la qualità di eredi, di conferire tutto ciò che hanno ricevuto in donazione dal de cuius. La collazione è quindi un istituto giuridico attraverso il quale tutti i beni donati agli eredi collatizi vanno ricondotti nella massa dei beni comuni per poi procedersi alla divisione in proporzione delle rispettive quote legittime o testamentarie. * Con la sola eccezione di quelle donazioni escluse dalla legge o dalla espressa dispensa del donante. 6

7 2. COLLAZIONE Presupposti per la collazione È confermato dalla Corte di Cassazione che l istituto della collazione trova il suo fondamento nella presunzione che il de cuius consideri le donazioni fatte a ognuno dei discendenti o al coniuge come una semplice anticipazione (in acconto o a saldo) dell eredità, e non come una attribuzione preferenziale. Presupposti della collazione sono: che vi siano più eredi che almeno uno di loro sia stato beneficiato dal de cuius con una donazione che non vi sia nella legge, o non sia stata fatta dal de cuius, dispensa della donazione dalla collazione 7

8 2. COLLAZIONE Soggetti tenuti alla collazione Solo con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ne ha radicalmente rafforzato la posizione successoria, il coniuge è divenuto soggetto della collazione ereditaria. I soggetti tenuti alla collazione sono coloro che: rivestono la qualità di figlio, di discendente, o di coniuge abbiano ricevuto donazioni o assegnazioni soggette a collazione assumano la qualità di erede N.B. La rinuncia alla qualità di erede costituisce l unica maniera di sottrarsi alla collazione. Eliminata la collazione con la rinuncia all eredità, la donazione resta pienamente valida ed efficace, con il solo limite della intangibilità delle quote di riserva degli altri legittimari. Sarebbe quindi logico (anche se non frequente come ci si attenderebbe) che il donatario rinunci all eredità, ogniqualvolta la donazione ricevuta ecceda il valore della quota che gli spetterebbe come erede. 8

9 2. COLLAZIONE Oggetto della collazione Oggetto della collazione è tutto ciò che i collatizi abbiano ricevuto, sia direttamente che indirettamente, per donazione, dal de cuius. Il bene donato potrebbe però essere deteriorato o addirittura perito o, per converso, aver subito dei miglioramenti. Occorre quindi distinguere tali casistiche: Beni periti o consumati Bene che ha avuto miglioramenti Bene che ha subito deterioramenti La cosa perita è soggetta a collazione soltanto nell ipotesi di perimento per causa imputabile al donatario. Diversa è la consumazione dei beni dei quali si può fare uso solo consumandoli: si effettua, in tal caso, la collazione del valore che tali beni avrebbero avuto al momento dell apertura della successione Le migliorie apportate dal donatario (o anche dal suo acquirente) vanno detratte, nei limiti del loro valore al tempo dell apertura della successione, così come le spese straordinarie non dovute a colpa del donatario I deterioramenti successivi alla donazione non vanno considerati, qualora siano imputabili a colpa del donatario. Resta invece irrilevante il normale deterioramento delle cose che con l uso si deteriorano, il cui valore è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano N.B. Con riguardo ai frutti e agli interessi dei beni donati essi sono dovuti dal giorno dell apertura della successione. 9

10 2. COLLAZIONE Spese rientranti nella collazione Sono soggette a collazione le spese fatte dal de cuius: PER ASSEGNAZIONI A CAUSA DI MATRIMONIO * PER AVVIARE GLI EREDI ALL ESERCIZIO DI UN ATTIVITÀ PRODUTTIVA O PROFESSIONALE ** PER PREMI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA IN LORO FAVORE PER PAGARE I DEBITI DEGLI EREDI, SEMPRE CHE IL DEBITO SIA EFFETTIVAMENTE DELL EREDE * Escluse però le spese nuziali che non eccedano la misura ordinaria. ** Escluse le spese per il mantenimento e l educazione e le spese ordinarie per l istruzione artistica e professionale. 10

11 3. RIDUZIONE L azione di riduzione La riduzione è un azione personale che rende inefficaci le donazioni o le disposizioni testamentarie compiute dal de cuius in pregiudizio delle ragioni del legittimario, quindi in violazione della quota di riserva a lui spettante ex lege. L azione di riduzione si caratterizza per una triplice impugnativa, a seconda della fase e dei soggetti nei confronti dei quali viene esperita: azione di riduzione in senso stretto azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte azione di restituzione promossa contro gli eventuali terzi subacquirenti 11

12 3. RIDUZIONE L azione di riduzione in senso stretto L azione di riduzione, che può essere promossa solo dagli eredi legittimari, ha a oggetto la disposizione liberale, ovvero: 1. La donazione 2. L istituzione d erede 3. Il legato * Ciò avviene in base a principi civilistici (artt. 558 e 559 c.c.), in base ai quali: IN PRIMO LUOGO SI RIDUCONO LE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE SUCCESSIVAMENTE L ULTIMA DONAZIONE EFFETTUATA POI SI RISALE VIA, VIA ALLE DONAZIONI ANTERIORI...fino alla ricostruzione della quota di riserva L AZIONE DI RIDUZIONE È VOLTA A FAR DICHIARARE L INEFFICACIA, TOTALE O PARZIALE, A SECONDA DELL ENTITÀ DELLA LESIONE, DELLE DISPOSIZIONI CITATE, IN QUANTO ECCEDENTI LA QUOTA DISPONIBILE * Legato: disposizione mortis causa con cui l autore di un testamento attribuisce ad un soggetto (c.d. legatario) singoli beni. 12

13 3. RIDUZIONE Le azioni di restituzione L azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte, in caso di esito positivo dell esperimento dell azione di riduzione, consente di far effettivamente recuperare al legittimario le attività che si trovassero ancora nel patrimonio dei soggetti beneficiati L azione di restituzione promossa contro gli eventuali terzi subacquirenti può essere avanzata nel caso di eventuale alienazione dei cespiti oggetto delle disposizioni lesive a terzi. Tale azione ha finalità di recupero, ma si rivolge a terzi subacquirenti aventi causa dal soggetto beneficiato. Ciò fa emergere la peculiare forza dell azione di riduzione, valevole cioè anche al di fuori dell ambito dei soggetti direttamente interessati dal fenomeno successorio e da un diretto legame con il de cuius. N.B. L azione recuperatoria nei confronti del terzo è subordinata alla situazione di incapienza del donatario, come confermato nella Sentenza 5042 del 2011 dalla Sezione II della Corte di Cassazione. 13

14 3. RIDUZIONE I tempi di prescrizione dell azione di riduzione L azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria di dieci anni. Tale termine di prescrizione decorre dalla data di apertura della successione. L azione di riduzione può estinguersi, oltre che per prescrizione, anche per rinuncia del legittimario. L avente diritto alla quota di legittima, infatti, una volta intervenuta la morte del donante, può rinunciare a intraprendere l eventuale azione di riduzione. 14

15 3. RIDUZIONE I tempi di prescrizione dell azione di restituzione L azione di restituzione conseguente all azione di riduzione può essere esperita dal legittimario leso o escluso solo se non sono decorsi 20 anni dalla donazione. Qualora i 20 anni siano invece trascorsi, non vi è alcun rimedio per il legittimario vittorioso nell azione di riduzione, se il patrimonio del donatario è incapiente per soddisfare i crediti del legittimario stesso Nel caso in cui l azione di riduzione è esperita dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione e il bene viene recuperato, le ipoteche e i pesi (es. l usufrutto) restano efficaci, fermo però restando l obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni Se, invece, l azione di riduzione viene esperita entro 20 anni dalla donazione e risulta vittoriosa, il bene recuperato dal legittimario rimane libero da pesi e ipoteche. N.B. Il termine ventennale è stato introdotto con la L. 80/2005 in vigore dal 15 maggio

16 3. RIDUZIONE Esempio L avvocato Mario Codicillo è sposato con Luisa e ha un figlio di 19 anni di nome Lucio. Egli è cointestatario con la moglie della casa in cui abitano del valore complessivo di e sui cui grava un mutuo residuo di Mario e Luisa hanno anche attività finanziarie (posizioni cointestate) per complessivi Mario nel 2008 aveva prestato alla sorella Luigia e un anno più tardi fece remissione del debito (ovvero rinunciò formalmente ad ogni pretesa di restituzione del denaro). Nel lontano 2005 aveva anche stipulato una polizza Unit Linked a premio unico a vita intera di (oggi ha un controvalore di ), indicando come beneficiario caso morte suo nipote Federico (il figlio di sua sorella Luigia). Se Mario dovesse venire a mancare senza lasciare testamento si aprirebbe la successione: ASSE EREDITARIO = RELICTUM - DEBITUM + DONATUM RELICTUM DEBITUM = ½ Casa (½ di ) + ½ delle Attività Finanziarie (½ di ) ½ Mutuo residuo (½ di ) = DONATUM = * = ASSE EREDITARIO = QUOTA DISPONIBILE = 33,33% = QUOTE DI RISERVA: 33,33% ALLA MOGLIE: ,33% AL FIGLIO: Non essendoci testamento si apre la successione legittima, pertanto il patrimonio disponibile (Relictum Debitum) verrà ripartito in parti uguali tra moglie e figlio ( cadauno). La loro quota di riserva sarebbe dovuta però essere di cadauno e per ottenere i mancanti potranno agire con azione di riduzione nei confronti dell ultimo donatario, Luigia. Quest ultima dovrà pertanto restituire alla cognata Luisa e al nipote Lucio per il reintegro delle quote di riserva. * Secondo l interpretazione civilistica. 16

17 4. APPENDICE Differenze tra imputazione, collazione e riduzione Mentre la dispensa dalla collazione agisce nei rapporti tra coeredi, la dispensa dalla imputazione ex se sposta il limite che la legittima rappresenta per il potere di disposizione del de cuius La collazione è nettamente distinta dall azione di riduzione. Infatti la collazione mira ad assicurare tra i discendenti e il coniuge del de cuius la parità di trattamento, mentre la riduzione ha lo scopo di rendere inefficaci le liberalità del de cuius che abbiano leso il diritto del legittimario in modo da reintegrare la quota di riserva Conseguentemente, mentre la collazione sacrifica solo i donatari che siano anche coeredi discendenti o coniuge, senza proteggere il legittimario come tale, l azione di riduzione tende a reintegrare la quota di legittima anche con il sacrificio del donatario non erede e non discendente (o coniuge). 17

18 4. APPENDICE Sospensione della prescrizione dell azione di restituzione Per evitare che il termine di 20 anni dalla donazione non pregiudichi i diritti degli eredi legittimari del donante e la prescrizione sia quindi sospesa, è consentita al coniuge e ai parenti in linea retta * la c.d. opposizione stragiudiziale alla donazione: essi possono infatti notificare al donatario e ai suoi aventi causa e trascrivere nei pubblici registri un atto stragiudiziale** di opposizione alla donazione. In tale modo è sospeso il termine ventennale previsto per la donazione l opposizione perde effetto se non viene rinnovata prima che siano trascorsi 20 anni. * Art. 563 c.c., come modificato dalla L. 80/2005 ** Cioè non proposto davanti al giudice 18

19 Questa presentazione è stata redatta da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. a solo scopo informativo: essa non costituisce parte e non può in alcun modo essere considerata come offerta di vendita o di sottoscrizione o allo scambio di strumenti finanziari o in genere all investimento, né costituisce consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Le informazioni rese disponibili attraverso la presentazione non devono essere infatti intese come una raccomandazione o un invito di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. a compiere una particolare transazione o come suggerimento a porre in essere una determinata operazione. Ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito all opportunità di effettuare investimenti e a tale scopo non dovrà basarsi su detta presentazione/documento. E vietata la rielaborazione e/o la riproduzione e/o la diffusione, anche parziale e su qualsiasi supporto della presentazione. Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. non sarà responsabile per gli effetti derivanti da un utilizzo diverso da quello consentito, né per danni diretti o indiretti che possano risultare dall utilizzo dei dati e delle informazioni ivi rappresentati. Edizione - Luglio

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