LA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

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1 LA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA INTRODUZIONE 1) Generalità Limitazione della responsabilità dei soci; Cenni storici: codice del 1942 (piccola s.p.a., rinvio alle norme); riforma 2003 (soc. di persone, norme autonome es. conferimenti, distribuzione delle decisioni tra soci ed amministratori, amministrazione pluripersonale disgiuntiva, particolari diritti); a) Tutte le nuove norme pongono al centro del sistema della s.r.l. la persona del socio e le sue esigenze (es. mancanza diritto di recesso prima riforma 2003). b) Il sistema delle disposizioni per la s.r.l. è caratterizzato da una notevole derogabilità per consentire ai soci di piegare il modello sociale alle loro esigenze concrete. c) Ampia autonomia concessa ai soci i quali possano colmare le lacune facendo riferimento alle norme in materia di s.p.a.. d) Le partecipazioni sociali non possono essere rappresentate da azioni. e) Non possono costituire oggetto di sollecitazione all investimento. Il capitale sociale è diviso in base al numero dei soci: il numero iniziale delle quote è diviso in tante parti quanti sono i soci che partecipano alla costituzione della s.r.l. e ciascun socio diventa titolare di un unica quota di partecipazione corrispondente alla frazione di capitale dallo stesso sottoscritta LA COSTITUZIONE DELLA S.R.L. La forma: atto pubblico a pena di nullità (idem procura e preliminare). Il contenuto: art comma 2 cod. civ. 1. generalità dei soci; 2. denominazione e sede; 3. attività che costituisce l oggetto sociale; 4. capitale sociale; 5. conferimenti; 6. quota di partecipazione di ciascun socio; 7. le norme relative al funzionamento della società; 8. le persone cui è affidata l amministrazione; 9. durata (non prevista); 10. le spese. LO STATUTO E LE CLAUSOLE STATUTARIE

2 Differenza tra: atto costitutivo (documento contenente la volontà dei soci di costituire la società) e statuto (documento che detta le regole di funzionamento della società). Art comma 3 cod. civ. per le sp.a.: nella s.r.l. non compare il termine statuto. Clausole particolari: a) ammissibilità della clausola di intrasferibilità delle quote sociali; b) inammissibilità di una clausola che (contenga) imponga l eguaglianza delle quote sociali; c) ammissibilità di una clausola che escluda il diritto di opzione (art bis); d) art l atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale determinandone i limiti e le modalità. CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE - ART COD. CIV.- Richiama: 1) art è necessario che a) sia sottoscritto per intero il capitale sociale; b) siano rispettate le previsioni relative ai conferimenti (artt e 2343 cod.civ. es. conferimenti di opere e servizi); c) sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto. 2) art Deposito dell atto costitutivo (diminuzione del termine per il deposito dell atto nel Registro delle Imprese da 30 a 20 gg); Controllo del Notaio; Iscrizione della società (con l iscrizione, la società acquista la personalità giuridica. La mancata iscrizione entro 90 gg. comporta la risoluzione dell atto costitutivo con effetto retroattivo art. 2331). EFFETTI DELL ISCRIZIONE L art cod. civ. non contiene più un divieto di alienazione, pena la nullità, delle azioni nel periodo che intercorre tra la costituzione e l iscrizione nel Registro delle Imprese. L art cod. civ. si limita a stabilire che prima dell iscrizione nel R.I. è vietata l emissione delle azioni. Non è pertanto possibile individuare per le s.r.l. un divieto di alienazione delle quote nel periodo che intercorre tra la costituzione della società e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese.

3 LA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA UNIPERSONALE Art comma 1: La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L unico socio può essere: - persona fisica; - soggetto diverso dalla persona fisica. Requisiti: versamento dell intero ammontare dei conferimenti a pena di nullità. LE PRESCRIZIONI IN TEMA DI PUBBLICITA Art comma 4 Gli amministratori, entro 30 gg., devono depositare presso il Registro delle Imprese una dichiarazione contenente le generalità dell unico socio. LE CONDIZIONI PER LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA a) che la società sia insolvente; b) che il capitale sociale sia stato interamente versato; c) che sia stata attuata la pubblicità. Tali condizioni sono fissate a tutela dei terzi. La responsabilità del socio unico: - è diretta verso i terzi; - è autonoma e non surrogatoria, non vi è diritto della società verso il socio unico; - è sussidiaria in quanto opera in caso d insolvenza. L EMISSIONE DEI TITOLI DI DEBITO Art cod. civ. Anche le s.r.l. possono utilizzare strumenti di finanziamento ulteriori rispetto a quelli costituiti dall apporto personale dei soci (conferimenti) o dall apporto bancario purché in presenza di una puntuale previsione dell atto costitutivo. Competenza all emissione: soci o amministratori. Regolamentazione: eventuali limiti, modalità e maggioranze sono rimesse alla volontà dei soci (a differenza delle obbligazioni).

4 Caratteristiche: unico limite di carattere strutturale (devono incorporare un diritto del sottoscrittore o del possessore alla restituzione della somma capitale prestata alla società). Tipologia: sia strumenti tipizzati dall ordinamento (obbligazioni, cambiali finanziarie) che strumenti atipici. Si possono emettere: Titoli di debito postergati; Titoli di debito indicizzati; Titoli di debito variabili nella remunerazione in relazione all andamento della società. Soggetti legittimati alla sottoscrizione: i titoli di debito non possono essere collocati direttamente presso il pubblico dei risparmiatori, possono essere sottoscritti solo da investitori professionali (intermediari bancari, finanziari o assicurativi). Circolazione dei titoli di debito: qualora il titolo sottoscritto dall investitore professionale venga messo in circolazione, e venga acquistato da soggetti diversi dagli investitori professionali, il primo sottoscrittore deve rispondere verso l acquirente del titolo se la società emittente i titoli di debito, alla scadenza del prestito, si renda inadempiente rispetto all obbligo di restituzione del prestito. Differenze dalle obbligazioni della S.p.a.: 1) l emissione dei titoli di debito è subordinata alla previsione statutaria mentre nelle s.p.a. l emissione di obbligazioni è prevista dalla legge; 2) i titoli di debito possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, mentre le obbligazioni possono essere collocate direttamente sul mercato; 3) non vi sono limiti legali di carattere quantitativo all emissione, a differenza di quanto previsto per le obbligazioni nella s.p.a., essendo la tutela dei risparmiatori, che successivamente dovessero acquistare i titoli, garantita dalla responsabilità sussidiaria degli investitori. LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE Nozione - Mentre nelle s.p.a. il capitale sociale è diviso in azioni che prescindono dalle persone dei soci e dal loro numero (c.d. criterio astratto matematico);

5 - Nella S.r.l. il capitale sociale è diviso in base al numero di soci. Si avranno tante quote quanti sono i soci della società, di valore diverso se i soci hanno sottoscritto una quota di capitale sociale diversa. Mentre nelle S.p.a. un socio ha più azioni, nella S.r.l. il numero delle quote e il numero dei soci coincidono; - La quota di S.r.l. ha un valore corrispondente alla quota di capitale sottoscritto; - Si possono avere quote con valore nominale espresso in cifre, anche in decimali, oppure senza valore nominale, con indicazione frazionaria (es. ½ o 1/3) oppure con indicazione percentuale (50% o 40 % ). Natura giuridica 1. Diritto di credito verso la società (tesi non ammissibile: la quota contiene anche diritti diversi). 2. Cessione del contratto (tesi non ammissibile: il contratto di società non è un contratto a prestazioni corrispettive e non occorre il consenso della società). 3. La quota è assimilabile ad un bene immateriale (privo di consistenza fisica) equiparato ai beni mobili il cui trasferimento è attuato attraverso il consenso, a mezzo del quale sono parte il socio alienante e il terzo, mentre la società è terza rispetto al contratto di cessione di quota. Differenze tra azioni e quote 1. Mentre le azioni sono di uguale valore nominale le quote possono essere di diverso ammontare; 2. Le quote non possono essere oggetto di sollecitazione all investimento; 3. La quota non è suscettibile di essere rappresentata da un titolo soggetto alla legge di circolazione dei titoli di credito; 4. Caratteristica della quota è la sua unitarietà (sono inammissibili ipotesi di voto parziale, di voto divergente, di recesso parziale); 5. In caso di decesso del socio, la quota si devolve pro indiviso ai suoi eredi; 6. E divisibile in più parti; 7. E liberamente trasferibile salvo diversa previsione dell atto costitutivo. IL CONTENUTO E LA TITOLARITA DELLE QUOTE SOCIALI Generalità: la titolarità della quota sociale comporta l attribuzione di diritti sia di natura patrimoniale che di natura amministrativa. I diritti di natura patrimoniale consistono: a. nel diritto agli utili;

6 b. nel diritto alla quota di liquidazione; I diritti di natura amministrativa consistono: a. nel diritto di voto b. nel diritto d intervento in assemblea c. nel diritto d impugnativa delle deliberazioni assembleari. Diritti di natura mista: a. nel diritto alla sottoscrizione del capitale sociale in caso di aumento a pagamento, perché contiene sia profili di carattere patrimoniale che di natura amministrativa; b. diritto di recesso, anche questo diritto contiene sia profili di carattere patrimoniale che di natura amministrativa. Art comma 2 cod. civ. La regola della proporzionalità delle quote e dei diritti spettanti al socio rispetto ai conferimenti effettuati Sono derogabili dall autonomia statutaria, essendo possibile prevedere nell atto costitutivo: 1) attribuzione di diritti sociali non proporzionali alle quote; 2) attribuzione di quote in misura non proporzionale ai conferimenti. L attribuzione di quote in misura non proporzionale ai conferimenti L autonomia dei soci può rompere la proporzionalità che esiste tra conferimenti e quote sociali assegnate (ad es. per compensare la maggiore abilità e conoscenza che ha un socio rispetto ad un altro). La deroga può essere prevista nell atto costitutivo o con successiva modifica. La non proporzionalità tra quote e diritti sociali. L attribuzione di particolari diritti ad personam - Art comma 3 cod. civ. Nel novero dei particolari diritti amministrativi rientrano: - il diritto di nomina dell organo amministrativo o di una parte di esso; - il diritto di porre il veto su determinate nomine o su determinate materie di gestione dell attività sociale (es. su operazioni sociali che abbiano ad oggetto immobili o operazioni sociali superiori ad un determinato valore); - il diritto di avere particolari informazioni o di svolgere particolari forme di controllo;

7 - il diritto di convocare organi societari. Non si possono creare quote a voto plurimo o limitato. Nel novero dei diritti inerenti alla distribuzione degli utili rientrano: - il diritto a riscuotere utili in misura diversa ovvero più elevata rispetto all entità della propria partecipazione; - diritto di partecipare al ripianamento delle perdite in via postergata; - diritto a particolari privilegi nella distribuzione a seguito di riduzione del capitale sociale; - diritto alla sottoscrizione di futuri aumenti di capitale in misura eccedente; - diritto a ricevere una quota maggiore rispetto alla propria partecipazione nella ripartizione dell attivo residuo di liquidazione. La circolazione e la modificazione dei particolari diritti Se vengono trasferiti unitamente al trasferimento della quota oppure si estinguono con la cessazione della qualità di socio. 1. teoria negatrice 2. teoria positiva E preferibile che sia lo statuto a prevedere se determinati diritti si trasmettano oppure cessino al mutare della persona del socio.

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