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1 1/9 Unità proponente: SLOS - Direzione Sviluppo Locale Sostenibile Direzione: SLOS - Direzione Sviluppo Locale Sostenibile Oggetto: Autorizzazione per il mercato di imprenditori agricoli Campagna Amica Coldiretti D.M. 20 novembre 2007 Il Responsabile del Procedimento: Ivo Palmieri. ESERCIZIO 2013 Vedi allegato impegni Parere contabile: Positivo Motivazione parere contabile: REGOLARE.

2 2/9 Oggetto: Autorizzazione per il mercato di imprenditori agricoli Campagna Amica Coldiretti D.M. 20 novembre 2007 In data 12/12/2013 alle ore 13:00 nella sala Comunale si è riunita la Giunta. Risultano: Nominativo Carica presente assente Daniele Benedetti Presidente della Giunta x Stefano Lisci Componente della Giunta x Battistina Vargiu Componente della Giunta x Carlo Alberto Zualdi Componente della Giunta x Maria Margherita Lezi Componente della Giunta x Juri Cerasini Componente della Giunta x Assiste il Segretario Ruggieri Mario Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Benedetti Daniele nella qualità di Presidente della Giunta ed espone gli oggetti inscritti all ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

3 3/9 Autorizzazione per il mercato di imprenditori agricoli Campagna Amica Coldiretti D.M. 20 novembre 2007 LA GIUNTA COMUNALE RICHIAMATO: a) le LINEE PROGRAMMATICHE PER IL MANDATO : CONTINUITÀ NEL CAMBIAMENTO adottate con deliberazione di consiglio comunale n 62 del 14 luglio 2009; b) il PIANO GENERALE DI SVILUPPO PER IL MANDATO POLITICO adottato con Deliberazione di consiglio comunale n 31 del 10 maggio 2010; c) il decreto sindacale n 107 del 17 giugno 2011, con il quale è stato nominato il responsabile e conferito l incarico dirigenziale per la Direzione SLOS del Comune di Spoleto per il periodo ; d) il decreto sindacale n 148 del 31 agosto 2011 con il quale è stata approvata la disciplina di supplenza dei responsabili delle direzioni; ATTESO che: a) l articolo 163, comma 2, del TUEL dispone che quando il bilancio di previsione non è stato deliberato è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente; b) l articolo 141, comma 2, del TUEL dispone che quando il consiglio comunale non approva nei termini lo schema di bilancio di previsione predisposto dalla giunta comunale si deve comunque provvedere entro il nuovo termine comunicato dalla Prefettura UTG in un tempo non superiore ai 20 giorni della lettera notificata ai consiglieri comunali; c) il combinato disposto dell articolo 191, comma 5, del TUEL e dell articolo 61, comma 4, del Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n 6 del 08 gennaio 2003 disciplina la gestione finanziaria in caso di accertamento di un disavanzo di amministrazione vietando l assunzione di impegni e pagamento di spese per servizi non espressamente previsti per legge facendo salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti negli esercizi precedenti; RILEVATO che: a) il 28 novembre 2013 il consiglio comunale, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, con la delibera n 33 ha approvato il nuovo RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2012 che presenta un disavanzo di ,89; b) il termine per l approvazione del Bilancio di Previsione 2013 è stato prorogato al 30 novembre 2013 e che entro tale data l Amministrazione comunale ha adottato con deliberazione di giunta comunale n 288 del 29/11/2013 gli schemi di bilancio 2013, il bilancio pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica ; c) il 2 dicembre 2013 la Prefettura UTG di Perugia ha invitato il Consiglio Comunale ad approvare il Bilancio di Previsione entro 20 giorni dalla data di pervenimento della nota medesima 22 dicembre 2013; d) gli stanziamenti dell ultimo bilancio deliberato per l esercizio provvisorio sono costituiti da quelli relativi al Bilancio di previsione 2012 approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/6/2012 e del P.E.G. approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 25/7/2012; PREMESSA: La Federazione provinciale Coldiretti di Perugia, sezione di Spoleto con propria nota del 16 ottobre 2013 ns. prot. n del 17 ottobre 2013 ha chiesto di organizzare a cadenza settimanale un mercato a Km 0 denominato mercato campagna amica ai sensi del comma 1, dell art. 1 del D.M. 20 novembre 2007 che regolamenta i mercati riservati all esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Il luogo di svolgimento proposto è l area di Piazza D armi - parcheggio prospiciente il Palazzetto dello sport e tale mercato si effettuerà in contemporanea con il mercato settimanale del martedì (commercio su aree pubbliche) che si svolge nelle vicinanze; Tale richiesta è giustificata dal fatto che gli operatori agricoli per ora sono solo sei e quindi è necessario avere un ambiente favorevole a far conoscere le offerte proposte dal mercato stesso, e il vicino mercato ambulante è oramai consolidato nel tempo e ha una sua clientela abituale. I n. 6 posteggi occupano ognuno mq e sono soggetti al pagamento della Tosap che annualmente è pari a 60,00 per ogni postazione mentre la tariffa Tares ammonta sempre per un anno a 13,00 a postazione; quindi per un anno le sei postazioni tra Tosap e Tares devono corrispondere una cifra pari a 438,00 salvo modifiche. L associazione di categoria dichiara che una volta consolidato il mercato sono disponibili a ripensare alla sua collocazione geografica per determinare gli obiettivi di rivitalizzazione del centro storico cittadino come previsti dall amministrazione comunale.

4 4/9 Tale mercato si colloca all interno del progetto integrato ad alta utilità sociale proposto dal Consorzio ABN per quanto riguarda la sezione delle mense scolastiche, giudicato favorevolmente dall Amministrazione Comunale. Il comma 2 dell art. 1 del D.M. 20 novembre 2007 prevede che i mercati per la vendita diretta degli imprenditori agricoli possono essere istituiti dai Comuni o autorizzati dagli stessi su richiesta di imprenditori agricoli o di loro associazioni. Quindi l associazione Coldiretti è titolata a richiedere l autorizzazione ad organizzare il mercato di cui sopra; a tale scopo allega il disciplinare di mercato che presenta le condizioni per poter regolamentare il mercato in questione ma sempre in subordino al decreto ministeriale sopra richiamato e alle seguenti disposizioni: 1) Gli organizzatori sono responsabili della pulizia del sito al termine del mercato; 2) La Polizia Municipale ha diritto di accesso, controllo e verifica del mercato; 3) Il mercato segue l orario e i giorni di svolgimento del mercato ambulante settimanale del martedì di Piazza D Armi di cui agli art. 3 e 15 del vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche; 4) Per la trasparenza è obbligo degli organizzatori comunicare al Comune eventuali esborsi di denaro dei partecipanti al mercato per la partecipazione allo stesso; 5) Gli operatori del mercato sono obbligati a diffondere eventuale materiale promozionale del Comune e a consentire allo stesso di effettuare attività didattiche, dimostrative come visite di scuole e simili; 6) E riservato al Comune di selezionare secondo le norme di legge gli operatori previsti dal comma 4 dell art. 4 del DM 20 dicembre 2007 (altri operatori commerciali fornitori di servizi destinati ai clienti dei mercati); 7) Ad un anno dalla sua attivazione il Comune e gli organizzatori effettueranno una valutazione oggettiva sull andamento del mercato stesso e proporre, eventualmente, modifiche, adattamenti ecc., 8) Come specificato di seguito essendo tale area vicina allo stabilimento Italmatch si potrebbero avere interferenze con il piano di emergenza esterno e quindi è opportuno predisporre una comunicazione adeguata in merito ai comportamenti da tenere in caso di incidente. La polizia Municipale, per le materie di sua competenza (traffico, viabilità) ha dato il suo parere favorevole alla istituzione del mercato nell area richiesta con la prescrizione che i posteggi siano contenuti all interno del parcheggio e l ultimo sia ad almeno mt. 5,00 dall intersezione del parcheggio stesso con la via di Piazza D armi. Per quanto riguarda la protezione civile ed in particolar modo l impatto del mercato con la fabbrica Italmatch, la referente comunale con nota del 24 ottobre u.s. comunica che il parcheggio in questione, sul quale si dovrà svolgere il mercato, si trova ad una distanza superiore a mq. 240 dallo stabilimento predetto e quindi il mercato ci si potrà realizzare. Comunque, essendo una zona che potrebbe avere interferenze con il piano di emergenza esterno, è opportuno predisporre una comunicazione adeguata in merito ai comportamenti da tenere in caso di incidente. MOTIVAZIONE: E necessario autorizzare il mercato degli imprenditori agricoli così come richiesto dalla Coldiretti impartendo adeguate presrizioni e condizioni, non essendoci comunque motivi ostativi e considerando che, nei termini di 60 giorni dalla richiesta, scatta il silenzio assenso. VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco; RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell articolo 53 dello Statuto Comunale e dell articolo 48 del Dlgs 18 agosto 2000, n 267; ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile rispettivamente del responsabile della direzione SLOS e del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del Dlgs 18 agosto 2000, n 267 edell articolo 7 del regolamento di contabilità con il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti relativo al progetto egovumbria denominato INTERPA; RITENUTO NECESSARIO adottare il presente atto con immediata esecutività Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; D E L I B E R A 1) DI AUTORIZZARE, per quanto espresso in premessa e motivazione che qui si intende integralmente riportato, ai sensi del D.M. 20 novembre 2007, alla Associazione di categoria degli imprenditori agricoli Coldiretti la gestione di un mercato per gli impreditori agricoli, così come richiesto dalla stessa, nel parcheggio antistante il Palazzetto dello Sport in Piazza D armi nei giorni di svolgimento del mercato settimanale per il commercio su are pubbliche di Piazza D armi (martedì e domenica antecedente il Natale); 2) DI ACCETTARE, con le prescrizioni e condizioni contenute nella premessa del presente atto che qui si intendono integralmente riportate, il disciplinare del mercato così come proposto dalla Coldiretti e allegato (allegato n. 1) al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale. 3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con distinta votazione e con la volontà favorevole unanime espressa per alzata di mano, ai sensi dell articolo 134, comma 4, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 54) DI DARE ATTO che:

5 5/9 a. il responsabile del presente procedimento amministrativo è il funzionario Ivo Palmieri, ai sensi dell articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n 241 e dell articolo 51 del Regolamento di Contabilità; b. che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale. IL SEGRETARIO GENERALE Mario Ruggieri IL PRESIDENTE Daniele Benedetti Allegato 1. Disciplinare mercato imprenditori agricoli Campagna Amica Coldiretti Piazza D Armi D.M. 20 novembre 2007 REGOLAMENTO DI MERCATO

6 6/9 Integrato con delibera assemblea del 10 gennalo 2012 Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'associazione AGRIMERCATO della Provincia di Perugia Articolo 1 (Finalità ed Impegni di carattere generale) 1. Il presente Regolamento redatto ed approvato dall'assemblea dell' "Associazione AGRIMERCATO di Perugia" (di seguito per brevità, Associazione) regola lo svolgimento dell'attivita di vendita diretta all'interno dei mercati ubicati in tutto il territorio provinciale di Perugia. 2. Ciascun imprenditore agricolo in qualsiasi forma giuridica facente parte dell'associazione è tenuto al rispetto del presente Regolamento in quanto condizione necessaria per: a) accesso e la permanenza in seno all'associazione e quindi all'interno del mercato per la vendita diretta; b) l'uso del Logo Coldiretti secondo le modalità di seguito disciplinate; c) l'uso del Logo "II Mercato di Campagna Amica" secondo le modalità di seguito disciplinate. 3. I punti a), b) e c) del comma 2 sono disciplinati da Convenzioni tra l Associazione e società o enti convenzionanti. 4. Ciascun imprenditore associato all'associazione, ammesso alla vendita diretta nel singolo Mercato, si impegna ad accettare il presente Regolamento. Articolo 2 (Soggetti ammessi al Mercato) 1. Possono essere ammessi a partecipare all 'Associazione e ad esercitare la vendita diretta i produttori agricoli singoli e associati che rientrino nella disciplina prevista dall'articolo 2135 del c.c., che siano iscritti al Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che rispettino le seguenti condizioni: i) che operino nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Umbria; ii) che vendano prodotti agricoli della propria azienda o dell'azienda dei propri soci imprenditori agricoli, prodotti agricoli altrui entro i limiti della prevalenza di cui all art c.c; iii) fatto salvo quanto previsto nel punto che precede, che la parte di prodotti, non prevalente, non ottenuta della coltivazione del proprio fondo, o non relativa al proprio allevamento o di fondi e allevamenti dei propri soci-imprenditori agricoli - sia comunque di origine e manifattura italiana di produttori accreditati della Fondazione Campagna Amica all'uso del relativo logo. 2. Per i mercati che non operano ai sensi del D.M. 20 novembre 2007 è ammessa, entro il limite di un terzo, previa delibera del Consiglio, la partecipazione di produttori agricoli, come sopra definiti, che nell'esercizio della propria attività operino anche in altre regioni purchè i prodotti commercializzati nel Mercato della vendita diretta siano ottenuti da coltivazioni o allevamenti di origine e manifattura italiana; 3. Tutti i soggetti di cui ai punti precedenti devono essere associati a Coldiretti e devono aver sottoscritto il presente Regolamento. 4. Tutti i soci per poter accedere al Mercato devono ricevere l'ammissione da parte dell'associazione pertanto la loro permanenza nel Mercato è vietata in caso di sospensione, o revoca dello stesso; l'accreditamento è rilasciato dal Presidente dell'associazione sulla base della verifica del rispetto delle norme previste nel presente Regolamento. 5. Per ogni singolo mercato organizzato dall'associazione il Consiglio delibera le categorie merceologiche ammesse ed il numero massimo di aziende ammesse alla vendita, sia a seconda delle categorie merceologiche, sia in assoluto. I criteri di preferenza per la partecipazione ai mercati di Campagna Amica sono: Aziende del territorio comunale del mercato e comuni confinanti *; Frequenza delle presenze di partecipazione ai mercati; Anzianità di iscrizione; Valutazione partecipazione del numero dei mercati di ogni singola azienda*. introdotti con delibera assemblea del 10 gennaio Articolo 3 (Prodotti offerti in vendita) 1. All'interno del mercato, gli imprenditori soci dell'associazione, possono vendere prodotti agricoli, anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, provenienti delle proprie aziende nel limiti e con le modalità di cui al precedente articolo 2 e dell'articolo 5 dello Statuto dell'associazione. 2. I prodotti offerti in vendita devono essere etichettati nel rispetto della discipline in vigore per i singoli prodotti. In ogni caso i prodotti devono riportare in etichetta o con altra modalità l'indicazione del luogo di allevamento, di coltivazione e se diverso anche della manifattura. Articolo 4 (Uso del loghi)

7 7/9 Durante le operazioni di vendita, svolte all'interno del Mercato, l'associato potrà utilizzare i loghi nel rispetto delle medesime condizioni di utilizzo a sua volta fissate con apposita convenzione dal rispettivo titolare per l'associazione e di seguito riportate: 1 a) Quanto all'uso del Logo Coldiretti: Coldiretti riconosce ii diritto di utilizzo del logo Coldiretti all'associazione esclusivamente per le iniziative di vendita diretta del prodotti agricoli degli associati e comunque in mercati istituiti. II logo può essere utilizzato e riprodotto a fini di comunicazione (depliant, bandiere, manifesti, locandine, striscioni, brochure, gadgets ecc). Il logo può essere altresì utilizzato su buste per il trasporto della merce acquistata, ma occorre che sia specificata la dicitura Impresa socia di Coldiretti". L'Associazione può impiegare esclusivamente materiale promozionale (quale, a titolo esemplificativo, gadgets, magliette, cappelli, bandiere, teloni) fornito o autorizzato da Coldiretti. Sono tassativamente vietati l'apposizione del logo sui prodotti messi in vendita e sui relativi imballaggi ed il suo utilizzo per qualsiasi forma di vendita al pubblico di beni e/o servizi o, comunque, a fini commerciali. In nessun caso il logo potrà essere utilizzato per contraddistinguere l attività produttiva nel suo complesso di una qualsiasi azienda agricola ammessa al mercato. E vietato qualsiasi utilizzo capace di generare sul consumatore acquirente confusione in ordine alla provenienza o alla qualità dei prodotti oggetto di vendita diretta, o che lasci intendere l assunzione da parte di Coldiretti di un qualsiasi garanzia nelle fasi di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti delle singole imprese. Non sono consentite modalità di utilizzo dei segni distintivi concessi in uso che possano generare negli utenti affidamento circa l assunzione da parte dell'organizzazione Coldiretti e delle sue articolazioni territoriali di una posizione di controllo o di garanzia sulla condotta delle imprese di produzione, sulle qualità e prestazioni dei prodotti messi in vendita a sulla loro conformità alla normativa vigente. La concessione del diritto di uso del logo Coldiretti non ne comprende la possibilità di impiego come componente dei marchi dei singoli prodotti e dell impresa di produzione. La concessione del diritto di uso del logo non obbliga al suo utilizzo. Il Licenziatario deve utilizzare il Logo nella forma e con le modalità, anche grafiche, previste. Il diritto d'uso del Logo è strettamente riservato all'associazione e non può essere ceduto od esteso ad altri soggetti e/o imprese, terzi rispetto all Associazione. A tal fine, l'associazione può svolgere tutte le attività atte a comprovare il corretto uso del Logo anche attraverso specifiche Convenzioni con enti e società esterne 1 b) Quanto all'uso del Logo Il Mercato di Campagna Amica: Fondazione riconosce il diritto di utilizzo del logo Il Mercato di Campagna Amica all'associazione esclusivamente per le iniziative di vendita diretta dei prodotti agricoli degli associati effettuati nei mercati istituiti. II logo può essere utilizzato e riprodotto a fini di comunicazione (depliant, mani-festi,bandiere, locandine, striscioni, brochure, gadgets ecc). L'Associazione può impiegare esclusivamente materiale promozionale (quale, a titolo esemplificativo, gadgets, magliette, cappelli, bandiere, teloni) fornito o autorizzato dalla Fondazione. Sono tassativamente vietati l'apposizione del logo sui prodotti messi in vendita e sui relativi imballaggi ed il suo utilizzo per qualsiasi forma di vendita al pubblico di beni e/o servizi o, comunque, a fini commerciali. In nessun caso il logo potrà essere utilizzato per contraddistinguere l'attivita produttiva nel suo complesso di una qualsiasi azienda agricola ammessa al mercato. E' vietato qualsiasi utilizzo capace di generare sul consumatore - acquirente confusione in ordine alla provenienza o alla qualità dei prodotti oggetto di vendita diretta, o che lasci in-tendere l'assunzione da parte di Fondazione di un qualsiasi ruolo, anche di mera garanzia, nelle fasi di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti delle singole imprese. Non sono consentite modalità di utilizzo del segno distintivo concesso in uso che possano generare negli utenti affidamento circa l'assunzione da parte di Fondazione di una posizione di controllo o di garanzia sulla condotta delle imprese di produzione, sulle qualità e prestazioni del prodotti messi in vendita e sulla loro conformità alla normativa vigente. La concessione del diritto di uso del logo Mercato di Campagna Amica non comprende la possibilità di impiego come componente dei marchi dei singoli prodotti dell'impresa di produzione. II Licenziatario deve utilizzare il Logo nella forma e con le modalità, anche grafiche previste. II diritto d'uso del Logo è strettamente riservato all'associazione e non può essere ceduto od esteso ad altri soggetti e/o imprese, terzi rispetto alla Associazione. A tal fine l'associazione può svolgere tutte le attività atte a comprovare il corretto uso del Logo anche attraverso specifiche Convenzioni con enti e società esterne. Articolo 5 (Attrezzature per la vendita e rispetto delle norme vigenti) 1. Al fine dell esercizio dell attivita di vendita all interno del mercato devono essere rispettate tutte le disposizioni relative alla disciplina in materia di vendita diretta. 2. I prodotti offerti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica. Tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l esattezza delle operazioni di pesatura. 3. Eventuali violazioni riscontrate saranno sanzionate ai sensi di Legge, dello Statuto dell'associazione e in base al presente Regolamento. Articolo 6

8 8/9 (Modalità di vendita, individuazione degli spazi e smaltimento dei rifiuti) 1. Gli imprenditori ammessi all esercizio della vendita diretta nell'ambito del mercato nella domanda di ammissione si obbligano a praticare i prezzi massimi così come determinati ai sensi del successivo articolo Gli imprenditori devono esporre, in modo da risultare agevolmente visibile, la comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del Le imprese che applicano metodi di produzione biologici conformi alla regolamentazione comunitaria devono esporre l attestazione di certificazione biologica rilasciata dall organismo preposto al controllo. 4. I prodotti offerti in vendita nel mercato devono riportare l'indicazione del prezzo del giorno, con le relative unità di misura utilizzata, in modo chiaro e ben leggibile. 5. In ogni caso dovrà essere esposta e ben leggibile la targa indicante il nome dell'azienda o delle aziende venditrici operanti nello spazio dedicato. 6. Gli imprenditori ammessi al mercato sono responsabili della conservazione e pulizia del posto o dello spazio assegnato e dell'area dedicata alla vendita. 7. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di smaltimento del rifiuti solidi urbani, gli imprenditori ammessi all'esercizio della vendita diretta nell ambito del mercato sono tenuti ad agevolare la raccolta dei medesimi rifiuti da parte dei competenti soggetti. Gli imprenditori devono, altresì, effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, utilizzare imballaggi recuperabili a sacchi biodegradabili per l asporto della merci. 8. Ciascun imprenditore ultimata l attività di vendita giornaliera provvede a depositare i rifiuti nel luogo deputato. 9. L Associazione provvederà ad installare l'insegna de Il Mercato di Campagna Amica" dovrà essere esposta all'ingresso del Mercato e dovrà definire il perimetro dello spazio di mercato dedicato alla vendita; gli imprenditori ammessi al Mercato dovranno posizionare il proprio punto vendita all interno di tale perimetro. 10. L'Associazione provvederà ad esporre i prezzi del giorno all ingresso del mercato in una specifica tabella che conterrà chiaramente il valore del risparmio rispetto ai prezzi indicati dal servizio SMS CONSUMATORI; qualora il servizio SMS CONSUMATORI non fosse disponibile dovrà essere esposto il valore del risparmio rispetto alla rilevazione del prezzo medio regionale di cui all art. 8; i prezzi del giorno dovranno essere comunque sempre quelli previsti dal precedente comma 4. Articolo 7 (Gestione del mercato) 1. La gestione del mercato, compresi i controlli di cui al successivo articolo 10, spetta al Consiglio Direttivo dell'associazione che è, altresì, competente per tutti gli adempimenti ad esso demandati dal presente Regolarnento. Articolo 8 (Rilevazioni dei prezzi) 1. Al fine di consentire l indicazione dei prezzi massimi praticabili all'interno del mercato ai sensi del precedente articolo 6, l'associato si impegna a fare in modo che i prezzi siano inferiori del 30% rispetto a quelli indicati dal servizio SMS CONSUMATORI, o, in assenza del detto servizio, inferiori del 30% rispetto ai valori medi regionali di riferimento come rilevati dal soggetto convenzionato. Articolo 9 (Spese di gestione del mercato) 1. Al fine di consentire il migliore funzionamento del mercato, anche in considerazione delle spese necessarie all'utilizzo in comune delle strutture e dei costi relativi alle utenze in esso attive, l'ammissione all'esercizio della vendita diretta all'interno del mercato è subordinata al versamento di una quota di adesione iniziale all'associazione nonchè di una quota di partecipazione. 2. La quota di adesione iniziale è stabilita in misura fissa dell'assemblea ed è indicata nel modello della domanda di ammissione predisposto dello stesso Comitato. 3. La quota di partecipazione è relativa alle spese di gestione del mercato ed è dovuta dai singoli imprenditori ammessi in relazione alle spese di cui al comma 1. II Consiglio Direttivo ripartisce le medesime spese e provvede a comunicarne l'ammontare periodicamente agli imprenditori che sono tenuti a corrispondere la propria quota entro dieci giorni, pena l'esclusione dal mercato. Articolo 10 (Rispetto delle disposizioni di legge dello Statuto e del Regolamento e responsabilità degli imprenditori associati) 1. Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta nell'ambito del mercato, sono tenuti al rispetto della relative norme di legge ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono responsabili in via esclusiva, nell'esercizio di detta attività, del rispetto della normativa igienico sanitaria, ambientale, nonchè in materia di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi di lavoro e degli adempimenti di natura fiscale a contabile.

9 9/9 2. Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta del mercato sono tenuti a fornire tutta la documentazione che l'associazione ritiene necessaria al rilascio dell'accreditamento, precisando che il controllo de parte dell'associazione per il rilascio dell'accreditamento è meramente documentale. Articolo 11 (Sanzioni) 1. Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta nell'ambito del mercato sono sanzionati secondo quanto previsto dalle norme di legge, dello Statuto dell'associazione, dal presente Regolamento. 2. Le sanzioni previste nel presente Regolamento in case di violazione regolamentare consistono, rispettivamente: a) nella diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con immediata sospensione dell'accreditamento; b) con la revoca dell'accreditamento da parte dell'associazione in caso di mancata conformità alla diffida, trascorsi i 30 giorni. 3. E' fatta salva ogni altra ipotesi di risarcimento del danno derivante all'associazione derivante dal comportamento negligente dell'associato. Articolo 12 (Norme finali) 1. Nel caso in cui il Mercato sia regolato dal D.M. 20 novembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, lo stesso opererà, oltre che ai sensi dello Statuto dell'associazione e del presente Regolamento, anche ai sensi della relativa disciplina ove più restrittiva. 2. Condizione essenziale per l'ammissione e la permanenza nell'associazione é la conoscenza, condivisione, accettazione e sottoscrizione da parte di ciascuno dei soci delle regole contenute nel presente Regolamento.

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