Cambiali e assegni nei principali mercati del mondo: regolamentazione e consigli operativi

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1 Cambiali e assegni nei principali mercati del mondo: regolamentazione e consigli operativi DFA Studio Legale Associato

2 In materia di «titoli di credito» possiamo considerare due macro aree: Paesi di Common law Paesi di Civil law aderenti alle Convenzioni di Ginevra

3 Paesi di Civil law I «titoli cambiari» sono caratterizzati da astrattezza, autonomia, formalismo. In materia di cambiali, vaglia cambiari e assegni si dovrà far riferimento in ciascun paese alle norme di diritto interno e/o alle Convenzioni di Ginevra del 1930 / 1931 recanti norme di conflitto uniformi e disciplina sostanziale. In ITALIA i titoli cambiari sono regolati da R.D. 1669/1933 e R.D.L. 1130/1932 (cambiali e vaglia cambiari), da R.D. 1736/1933 e R.D.L. 1007/1933 (assegni). L art. 59 comma 1 della L. 218/1995 (legge di riforma del sistema italiano di d.i.p.) richiama le Convenzioni di Ginevra del

4 Paesi di Common law Nel paesi di Common law assegni e cambiali sono «negotiable instruments» che incorporano il diritto di credito nel documento. Pur mantenendo la caratteristica dell astrattezza nella generalità dei casi, i «negotiable instruments» sono soggetti ad una serie di eccezioni regolate dal diritto interno a ciascun paese.

5 AUSTRIA La legge austriaca prevede specifici requisiti di forma (denominazione, luogo di presentazione, beneficiario, data di emissione) pena la nullità del titolo. Il protesto per mancato pagamento, per mancata accettazione o per mancanza di garanzie comporta la responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti (traente, giranti, avallanti). Possono essere proposte eccezioni dirette inerenti ai rapporti tra avente causa e portatore della cambiale, eccezioni documentali, eccezioni di natura personale fra il singolo debitore e creditore. La legge austriaca prevede specifici requisiti di forma (denominazione, ordine incondizionato di pagamento, indicazione del soggetto che deve effettuare il pagamento, sottoscrizione, luogo di pagamento, luogo e data di emissione) pena la nullità del titolo. Termini per presentazione all incasso: 8 giorni per assegni domestici / 70 giorni per titoli emessi all estero.

6 BELGIO La cambiale deve contenere denominazione, ordine/promessa incondizionato/a di pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione, beneficiario, data e luogo di emissione, firma. La girata può essere vietata con clausola «non all ordine». Il portatore può essere esonerato dal protesto con clausola «senza spese». La cambiale non è titolo immediatamente esecutivo. L assegno deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, indicazione del soggetto che deve effettuare il pagamento, sottoscrizione, luogo e data di emissione. Termini per presentazione all incasso: 8 gg. per assegni domestici / 20 gg. per titolo in circolazione nella UE / 120 gg. per titolo in circolazione fuori da UE. Il portatore può essere esonerato dal protesto con clausola «senza spese». L assegno non pagato non è titolo immediatamente esecutivo.

7 BRASILE La cambiale deve contenere denominazione, ordine/promessa incondizionato/a di pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione, beneficiario, data e luogo di emissione, firma. Il portatore può essere esonerato dal protesto con clausola «senza spese». La cambiale non pagata e protestata è titolo immediatamente esecutivo. L assegno deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, indicazione del soggetto che deve effettuare il pagamento, sottoscrizione, luogo di pagamento, luogo e data di emissione. Termini per presentazione all incasso: 30 gg. per assegni pagabili nel paese di emissione / 60 gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro paese / 70 gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro continente. L assegno non pagato è titolo immediatamente esecutivo.

8 CINA La cambiale deve contenere denominazione, importo in numeri romani e caratteri cinesi, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario, beneficiario, data di emissione, firma. La girata può essere vietata con clausola «non all ordine». La cambiale non è titolo immediatamente esecutivo. L assegno deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, importo, indicazione del soggetto che deve effettuare il pagamento, sottoscrizione, data di emissione. Termini per presentazione all incasso: 10 giorni. L assegno non pagato non è titolo immediatamente esecutivo.

9 FRANCIA La cambiale deve contenere a pena d invalidità denominazione, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione, beneficiario, data e luogo di emissione, firma. La girata può essere vietata con clausola «non all ordine». Non sono opponibili al portatore di buona fede eccezioni basate sui rapporti fra traente e trattario (tranne casi di negligenza, clausole di «non garanzia»). La cambiale non è titolo immediatamente esecutivo. L assegno può essere trasferibile solo ad una banca o ente equiparato. Termini per presentazione all incasso: 8 giorni. Il trattario è comunque obbligato a pagare entro un anno dall emissione. Per l azione esecutiva è necessario un certificato di mancato pagamento emesso dal trattario.

10 GERMANIA La cambiale deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione, scadenza, beneficiario, data e luogo di emissione, firma. Non sono disciplinate dalla legge cambiali al portatore. La girata della cambiale può essere vietata, pur rimanendo la cambiale trasferibile. La cambiale non presentata alla scadenza/entro 1 anno dalla data di emissione se a vista non è più protestabile. La cambiale non è titolo immediatamente esecutivo. Il debitore può proporre eccezioni derivanti dal titolo, dal rapporto giuridico o inerenti alla validità giuridica della firma. L assegno può essere retrodatato o postdatato. Termini per presentazione all incasso: 8 gg. per assegni domestici / 20 gg. per titolo in circolazione in Europa / 60 gg. per titolo in circolazione in altri continenti. L assegno non pagato e protestato non è titolo immediatamente esecutivo.

11 OLANDA La cambiale deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione, beneficiario, data e luogo di emissione, firma. La mancata accettazione / il mancato pagamento deve risultare da atto autentico (protesto). La cambiale non è titolo immediatamente esecutivo. L assegno deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione, data e luogo di emissione, firma. Termini per presentazione all incasso: 8 gg. per assegni emessi e pagabili in Olanda / 20 gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro paese / 70 gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro continente. Il protesto deve essere chiesto prima della scadenza. L assegno non pagato non è titolo immediatamente esecutivo.

12 RUSSIA La cambiale deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario, scadenza, luogo di presentazione, beneficiario, data e luogo di emissione, firma. La girata della cambiale può essere vietata, pur rimanendo la cambiale trasferibile nelle forme della cessione del credito. Il portatore può agire contro traente/girante/avallante senza vincoli specifici. L assegno deve contenere denominazione, ordine di pagamento, nome del traente e indicazione del conto, ammontare, data e luogo di emissione, firma. Termini per presentazione all incasso: 10 gg. per assegni pagabili nel paese / 20 gg. per assegni emessi in altro stato della CSI / 70 gg. per assegni emessi fuori dalla CSI. L assegno deve essere incassato presso la banca ove è aperto il conto del traente, salvo diversi accordi fra istituti di credito.

13 SVIZZERA La cambiale deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario, scadenza, luogo di presentazione, beneficiario, data e luogo di emissione, firma. La girata della cambiale può essere vietata, pur rimanendo la cambiale trasferibile nelle forme della cessione del credito. La mancata accettazione / il mancato pagamento devono essere fatti valere con il protesto, salvo clausole di esonero. L esecuzione forzata è regolata dalla legge federale. L assegno deve contenere denominazione, ordine di pagamento, nome del trattario, luogo di pagamento, data e luogo di emissione, firma. E ammesso l assegno postdatato. L assegno pagabile in Svizzera deve essere tratto su una banca. Termini per presentazione all incasso: 8 gg. per assegni emessi e pagabili in Svizzera / 20 gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro paese / 70 gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro continente.

14 EMIRATI ARABI UNITI La cambiale deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, data e luogo di emissione, sottoscrizione, trattario, beneficiario, scadenza, luogo di pagamento. La forma della cambiale è regolata dalla legge del luogo di emissione, la capacità del soggetto dalla legge nazionale del medesimo. L avvallo può essere apposto per l intero valore o parte di esso. La mancata accettazione / il mancato pagamento deve essere accertato tramite protesto. Gli assegni pagabili nel paese devono essere presentati all incasso entro 6 mesi. E ammessa azione di regresso contro il traente anche nel caso in cui il portatore non abbia presentato l assegno al trattario o levato il protesto.

15 GRAN BRETAGNA La cambiale non viene considerata nulla nel caso in cui manchino data, valore, luogo di emissione o di pagamento. La legge inglese non disciplina l avvallo, ma nella prassi viene riconosciuta la responsabilità come giratario di chi sottoscrive la cambiale. L accettazione della cambiale deve essere effettuata entro un tempo ragionevole stabilito dal titolo, dagli usi commerciali o dal caso specifico. Possono essere proposte al portatore della cambiale eccezioni riguardanti firma falsificata/non autorizzata, frode, costrizioni, violenza. La cambiale non è titolo esecutivo. Si applicano le norme riguardanti la cambiale pagabile a vista, salvo diversamente stabilito. E ammesso l assegno postdatato. L assegno deve essere presentato entro un tempo ragionevole stabilito dal titolo, dagli usi commerciali o dal caso specifico. Le banche in genere rifiutano il pagamento di assegni in circolazione da più di 6 mesi. L assegno non è titolo esecutivo né titolo autonomo rispetto al rapporto sottostante.

16 HONG KONG La legge richiede l indicazione dell ordine incondizionato di pagamento, del traente trattario beneficiario, la sottoscrizione, la scadenza, la determinazione della somma. La cambiale è valida anche se priva di data, postdatata o retrodatata. L accettazione può essere parziale, sottoposta a condizione o a limiti di durata, fornita solo in relazione ad alcuni trattari. Per le cambiali emesse all estero è richiesto il protesto nel caso in cui si voglia agire per il mancato pagamento. La cambiale non è titolo esecutivo. E definito dalla legge come una cambiale tratta su una banca e pagabile a vista. Nei titoli emessi per conto delle società deve essere indicato in maniera chiara e leggibile il nome della società. La presentazione deve avvenire entro un termine ragionevole (nella prassi le banche rifiutano il pagamento decorsi 6 mesi dall emissione). Il protesto è necessario per agire in giudizio contro il traente. L assegno non è titolo esecutivo.

17 INDIA La cambiale deve contenere ordine incondizionato di pagamento, nome del beneficiario, firma del traente o emittente, importo dovuto. Per la cambiale tratta la legge prevede un forma particolare di protesto («protest better security») che il portatore del titolo piò richiedere in caso di diminuzione delle garanzie. Nel caso di mancato pagamento di cambiale straniera il protesto è obbligatorio solo se previsto dalla legge del luogo di emissione. La cambiale non è titolo esecutivo. Gli assegni devono essere presentati all incasso entro 3 mesi. Il protesto non è previsto dalla legge. In caso di mancato incasso il beneficiario può inviare una comunicazione al traente intimando il pagamento, in mancanza del quale viene instaurato un procedimento giudiziario. L assegno non è titolo esecutivo.

18 STATI UNITI La cambiale non ha il requisito dell astrattezza. Nella prassi è uno strumento poco utilizzato; non è possibile ottenere l avvallo bancario. Per la «promissory note» non è necessario elevare il protesto. E considerato come una cambiale tratta a vista spiccata su una banca. Sono richiesti i medesimi requisiti della cambiale (firma del traente, ordine incondizionato di pagare una somma determinata, indicazione se è pagabile a vista, a data fissa o a data determinabile in un tempo futuro, indicazione se è pagabile all ordine o al portatore). All emissione dell assegno deve corrispondere una idonea controprestazione (causa del contratto fra le parti). Non è titolo esecutivo.

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20 Vi ringrazio per l attenzione Studio Legale Associato Avv. Silvia Dalle Nogare viale Riviera Berica 105, Vicenza Tel silvia.dallenogare@portule.com Member of

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