Anno 2014 N.RF066. La Nuova Redazione Fiscale IMPIANTI FOTOVOLTAICI I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE (1 PARTE)

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1 Anno 2014 N.RF066 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 10 OGGETTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE (1 PARTE) RIFERIMENTI CIRCOLARE AG. ENTRATE N. 36 DEL 19/12/2013 CIRCOLARE DEL 3/03/2014 Sintesi: con la CM 36/2013, l Agenzia, ha fornito alcune precisazioni riguardo alle problematiche del fotovoltaico, partendo dalla questione dell accatastamento degli impianti che negli ultimi anni ha suscitato non poche incertezze. Con l intervento di prassi, è chiarito il trattamento ai fini delle imposte dirette e Iva degli impianti fotovoltaici, ora qualificati sulla base della loro rilevanza catastale. Con l apposita CM 36/2013, l Agenzia, ha di recente fatto chiarezza sui profili fiscali e catastali degli impianti fotovoltaici; in particolare la stessa, ha deciso di cambiare rotta ancorando la qualificazione fiscale dell impianto alla sua rilevanza catastale; in pratica, ora, gli impianti fotovoltaici sono considerati immobili quando devono essere dichiarati in Catasto, a prescindere dalla categoria attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte. Excursus: in passato, l Agenzia riteneva che gli impianti fotovoltaici (CM 46/2007): in generale: erano qualificabili come beni mobili, in quanto caratterizzati dal requisito dell amovibilità in deroga: si potevano considerare beni immobili solo quando non era possibile separare il bene mobile dall immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità dello stesso o quando, per riutilizzare il bene in un altro contesto, con le medesime finalità si sarebbero dovuti effettuare antieconomici interventi di adattamento (CM 38/2010). Tale approccio aveva suscitato numerose incertezze, che hanno condotto l Agenzia a mutare posizione. PROFILI CATASTALI RELATIVI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI In linea generale, coerentemente con la risoluzione 3/T/2008, l Agenzia precisa che: a) gli immobili ospitanti centrali elettriche a pannelli fotovoltaici vanno accatastati nella categoria "D/1 - opifici" (D/10 se tali immobili hanno i requisiti di ruralità) Nota: nella determinazione della relativa rendita catastale vanno inclusi i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e, quindi, di opificio. b) per le installazioni fotovoltaiche: poste su edifici realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano non sussiste l obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto assimilabili agli impianti di pertinenza degli immobili. Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE: il soggetto interessato procede, mediante dichiarazione di variazione, alla rideterminazione della rendita dell immobile a cui l impianto risulta integrato, qualora lo stesso impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale > 15% in accordo alla prassi estimativa adottata dall amministrazione catastale.

2 Redazione Fiscale Info Fisco 066/2014 Pag. 2 / 10 c) le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità (es: quelli destinati ai consumi domestici) non hanno autonoma rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari. In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto qualora sia soddisfatto almeno 1 dei seguenti requisiti: 1) 2) 3) la potenza nominale dell impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall impianto stesso la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore an tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall intera area destinata all intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall altezza relativa all asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall art. 3, co. 3, lett. e) del DM 28/98. PROFILI FISCALI RELATIVI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Ai fini fiscali, l Agenzia, qualifica gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale; in particolare, vale la seguente distinzione: FOTOVOLTAICO È UN BENE IMMOBILE E UN BENE MOBILE CONDIZIONI se i pannelli costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10 se le istallazioni fotovoltaiche risultano: posizionate sulle pareti o su un tetto realizzate su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato sussiste l obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto. Inoltre, l obbligo della dichiarazione di variazione catastale sussiste quando l impianto integrato a un immobile ne incrementa il valore capitale di una percentuale > 15 % Se risulta soddisfatto almeno 1 dei requisiti in termini di potenza e dimensioni di cui alla precedente lett. c) Esempio Se l impianto fotovoltaico è installato su un immobile ad uso laboratori per arti e mestieri, (cat.c/3) si determinerà un incremento della rendita dell unità immobiliare (con il sovrastante impianto fotovoltaico), che rimarrà classificata nella medesima categoria C/3. IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPOSTE DIRETTE BENE MOBILE Come stabilito dalla CM 46/2007 il costo sostenuto per la realizzazione dell impianto fotovoltaico è deducibile:

3 Redazione Fiscale Info Fisco 066/2014 Pag. 3 / 10 art. 102 del TUIR: a titolo di ammortamento, dai titolari di reddito d impresa (persone fisiche/ giuridiche) che impiegano tale bene nell ambito dell attività, nei limiti della prevista imputazione a conto economico (art.109, TUIR) art. 54 del TUIR: dai lavoratori autonomi e le associazioni professionali che utilizzano tale bene nella propria attività. In tal caso, il coefficiente di ammortamento applicabile è pari al 9 % così come previsto per le centrali termoelettriche secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre BENE IMMOBILE In presenza di un impianto fotovoltaico che si configura come un bene immobile, il costo dell investimento è deducibile: art. 102 del TUIR: a titolo di ammortamento, per le persone fisiche e giuridiche titolari di reddito d impresa; art. 54 del TUIR: per i lavoratori autonomi e le associazioni professionali che abbiano acquistato l impianto nel periodo 01/01/ /12/2009 e lo impieghino nell ambito della loro attività; al riguardo, l Agenzia rammenta che il costo di acquisto di un immobile strumentale sostenuto da un professionista non è più fiscalmente deducibile, secondo la procedura dell ammortamento, se l atto di acquisto ha avuto luogo successivamente al 31/12/2009 (art. 1, co. 335, L. 296/06). Per quanto concerne l aliquota applicabile è necessario far riferimento al coefficiente di ammortamento previsto per i fabbricati destinati all industria pari al 4%. Inoltre, l Agenzia, precisa che: se l impianto fotovoltaico è stato qualificato dal contribuente come bene mobile applicando l aliquota del 9%, i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d imposta precedenti alla circolare in esame non vanno rettificati. se i pannelli fotovoltaici non risultino accatastati autonomamente in quanto totalmente o parzialmente integrati all unità immobiliare, i relativi costi, se capitalizzati, sono ammortizzati ai fini delle imposte dirette seguendo la procedura di ammortamento del bene di cui sono diventate parte integrante; l aliquota di ammortamento applicabile sarà quella dell immobile cui l impianto risulta integrato. Anche per la deduzione della quota d ammortamento dei beni immobili, resta fermo il rispetto del criterio di previa imputazione. IVA TRATTAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Ai fini IVA, la qualificazione mobiliare o immobiliare dell impianto fotovoltaico comporta l applicazione di disposizioni diverse per la determinazione: del regime d imposizione del momento di effettuazione dell operazione del luogo di effettuazione dell operazione. In particolare, nel caso di:

4 Redazione Fiscale Info Fisco 066/2014 Pag. 4 / 10 impianto fotovoltaico qualificabile come bene mobile: CESSIONE IMPIANTO EFFETTUATA NELL ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI REGIME IMPOSIZIONE MOMENTO EFFETTUAZIONE OPERAZIONE PROFILO TERRITORIALE Iva ordinaria consegna o spedizione ovvero, se antecedente, nel momento in cui è emessa fattura o è pagato (in tutto o parte) il corrispettivo, limitatamente all importo fatturato o pagato rilevano le cessioni di impianti esistenti nel territorio dello Stato ovvero spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto (art. 7-bis, DPR 633/72) PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALL IMPIANTO (compresa la costruzione dello stesso) REGIME IMPOSIZIONE MOMENTO EFFETTUAZIONE OPERAZIONE PROFILO TERRITORIALE Iva ordinaria all atto del pagamento del corrispettivo ovvero, se antecedente, nel momento in cui è emessa fattura Le prestazioni di servizi transfrontaliere si considerano effettuate in linea generale al momento in cui sono ultimate. rilevano le prestazioni rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ovvero rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (CM 37/2011) impianto fotovoltaico qualificabile come bene immobile: CESSIONE IMPIANTO EFFETTUATA NELL ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI REGIME IMPOSIZIONE MOMENTO OPERAZIONE MOMENTO EFFETTUAZIONE OPERAZIONE PROFILO TERRITORIALE ASPETTI PROCEDURALI esente Iva art. 10, primo comma, nn. 8-bis) e 8-ter) DPR 633/72; è tuttavia possibile per il cedente nel relativo atto optare per l'imposizione Iva. In tal caso, torna applicabile l art. 17, co. 6, lett.a-bis) del DPR 633/72 che prevede l obbligo dell inversione contabile (reverse charge) per le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali. stipulazione del relativo atto di trasferimento PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALL IMPIANTO FOTOVOLTAICO atto del pagamento del corrispettivo ovvero, se antecedente, al momento in cui è emessa fattura, limitatamente all importo fatturato. si considerano effettuate nel territorio dello stato (art. 7-quater DPR 633/72) se l immobile è situato nel territorio dello Stato è applicabile l obbligo di inversione contabile (art. 17, c.6, lett. a) del DPR 633/72) Al riguardo RM 474/2008 ha chiarito che opera l applicazione dell inversione contabile a condizione che: esistano un appaltatore e un subappaltatore entrambi svolgano un attività edile riconducibile ad una delle attività elencate nella sez. Costruzioni della tab. ATECO 2007 oggetto del contratto sia una prestazione di servizi, ossia l installazione presso il cliente dell impianto fotovoltaico

5 Redazione Fiscale Info Fisco 066/2014 Pag. 5 / 10 IMPIANTO REALIZZATO SU LASTRICO SOLARE Per quanto riguarda il lastrico solare, l Agenzia, precisa che lo stesso: se accatastato (categoria F/5 ): è un immobile diverso da quelli oggettivamente strumentali, al quale è applicabile il regime Iva previsto dall'art. 10, co.1, nn. 8 e 8-bis) del DPR 633/72, rispettivamente per le locazioni/cessioni di porzioni di fabbricato diverse da strumentali. se privo di autonomia catastale: va considerato come parte del fabbricato al quale appartiene e alla relativa cessione/locazione è applicabile il regime proprio di tale fabbricato. Nota: una volta realizzata la centrale fotovoltaica, se censibile in categoria D/1 ovvero D/10, dovrà essere predisposta apposita dichiarazione con le modalità richiamate dal DM 701/94, sopprimendo l identificativo del lastrico solare per consentire l iscrizione in catasto dell unità immobiliare costituita. Qualora, invece, l impianto fotovoltaico realizzato su lastrico solare abbia natura mobiliare, alle cessioni dell impianto tornerà applicabile il relativo regime Iva per i beni mobili. IMPIANTO DI PERTINENZA DI IMMOBILE ABITATIVO Ai fini della determinazione del regime Iva applicabile agli impianti fotovoltaici che costituiscono pertinenza di unità immobiliari (art. 817 c.c.), occorre tener conto che il vincolo pertinenziale consente di attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale. La sussistenza di tale nesso consente di estendere alla pertinenza l'applicazione della medesima disciplina dettata per il fabbricato principale: sia se questo e la pertinenza siano oggetto del medesimo atto di cessione sia se i due beni siano ceduti con atti separati (CM 12/2007). Pertanto, alla cessione degli impianti fotovoltaici, qualificati come immobili, è applicabile, ai fini Iva, la disciplina dettata per le cessioni dei fabbricati cui accedono. ALIQUOTA IVA Fermo restando quanto precisato in merito al regime di esenzione applicabile alle cessioni di impianti fotovoltaici qualificabili come beni immobili, occorre individuare l aliquota applicabile alle cessioni dei predetti impianti nell ipotesi in cui si configurino le fattispecie di esclusione dell esenzione disciplinate dall articolo 10, n. 8-bis) e n. 8-ter) del DPR 633/72. Bene immobile Nell ambito della CM 46/2007, l Agenzia, ha chiarito che: All acquisto o alla realizzazione dell impianto è applicabile l aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte Terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l applicazione di detta aliquota, fra l altro, per impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica. Sul punto, il MISE ha precisato, in sintesi, che l aliquota agevolata del 10% è applicabile: agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica (indicati nel n quinquies) ovvero quegli impianti che siano in grado di produrre e fornire elettricità di potenza tale da poter essere utilizzata o immessa nella rete di distribuzione e che, a tal fine, siano composti da tutti quei componenti necessari allo scopo individuati nella norma CEI

6 Redazione Fiscale Info Fisco 066/2014 Pag. 6 / 10 alle cessioni delle singole parti componenti i citati impianti, purché si tratti di beni finiti destinati alla costruzione dell impianto. Nota: nella RM 469/2008 è ritenuta applicabile l aliquota agevolata del 10% alla cessione delle singole parti componenti di impianti ad energia solare quali moduli fotovoltaici, inverters, strutture metalliche di supporto; tali beni, infatti, sono considerati finiti in quanto, pur incorporandosi strutturalmente e funzionalmente nella costruzione, non perdono la loro specifica individualità. Nello steso documento viene ribadito che l agevolazione è rivolta unicamente ai cessionari che si configurino come soggetti dediti all installazione o costruzione di impianti fotovoltaici nonché degli utilizzatori finali che rilascino, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione circa l utilizzazione dei beni per la costruzione degli impianti di cui al n. 127-quinquies (RM 22/98). Circostanze, queste, che devono sussistere al momento cui l acquisto dei componenti è effettuato. alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per la costruzione degli impianti fotovoltaici (n. 127-septies), della Tabella A, Parte III). BENE MOBILE Le considerazioni svolte in merito all aliquota applicabile devono ritenersi valide anche per le cessioni e per le prestazioni di realizzazione di impianti fotovoltaici qualificabili come beni mobili, nonché per le cessioni delle loro componenti. IMPOSTE DI REGISTRO E IPOCATASTALI CESSIONE IMPIANTI - BENI MOBILI In base al principio di alternatività IVA-registro (art. 40, TUR): per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all imposta sul valore aggiunto, l imposta si applica in misura fissa. In generale, quindi, la cessione dell impianto fotovoltaico soggetta ad IVA sconta l imposta di registro in misura fissa; tuttavia, in caso di cessione a titolo oneroso di impianti - beni mobili: soggetti ad IVA Non soggetti ad IVA la registrazione va effettuata solo in caso d uso se la cessione viene effettuata tramite contratto verbale o per scrittura privata non autenticata la registrazione va effettuata in termine fisso se il contratto viene concluso per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. il contratto di cessione va assoggettato a registrazione in termine fisso, a prescindere dalla forma utilizzata, con applicazione dell imposta di registro in misura pari al 3%, prevista, per i trasferimenti di beni mobili. CESSIONE IMPIANTI - BENI IMMOBILI Nel caso di cessione a titolo oneroso di impianti fotovoltaici qualificati come immobili, la disciplina applicabile ai fini dell imposta di registro, ipotecaria e catastale risulta diversificata in ragione del trattamento applicabile, ai fini dell IVA, alle disposizioni contenute nell atto.

7 Redazione Fiscale Info Fisco 066/2014 Pag. 7 / 10 ATTO DI CESSIONE IMPOSTA REGISTRO IMP. IPOTECARIA IMP. CATASTALE SOGGETTO AD IVA (tanto in regime di imponibilità quanto in regime di esenzione) NON SOGGETTO AD IVA misura fissa (.200) 3% 1% in misura proporzionale pari al 9% con un importo minimo di (dal 01/01/2014).50 dal 2014 (2% fino al 2013).50 dal 2014 (1% fino al 2013) IMPIANTO REALIZZATO SU LASTRICO SOLARE Ai fini dell imposta di registro, la disciplina applicabile alla cessione/locazione del lastrico solare va definita in considerazione del principio di alternatività IVA Registro, secondo cui gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad Iva, scontano l imposta di registro in misura fissa. Costituiscono eccezione a tale principio, le operazioni esenti art. 10, nn. 8 e 8-bis del DPR 633/72, per le quali l imposta di registro trova applicazione nella misura proporzionale. CESSIONE LASTRICO SOLARE IMPONIBILITÀ IVA IMPOSTA REGISTRO IMP.IPOTECARIA IMP.CATASTALE esente Iva - art. 10, n. 8-bis del DPR 633/72 IMPONIBILITÀ IVA misura proporzionale del 9% con un importo minimo di (dal 01/01/2014) LOCAZIONE LASTRICO SOLARE.50 dal 2014 (2% fino al 2013) IMPOSTA REGISTRO esente Iva - art. 10, n. 8 del DPR 633/72 misura proporzionale pari al 2%.50 dal 2014 (1% fino al 2013) Nota: gli atti di trasferimento degli impianti fotovoltaici realizzati sul lastrico solare vanno assoggettati a tassazione in relazione della natura mobiliare o immobiliare degli stessi. IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI SU BENI DI TERZI Qualora l immobile sul quale vengono integrati i pannelli fotovoltaici, totalmente o parzialmente, è di proprietà di terzi, il relativo costo configura una spesa di manutenzione straordinaria non capitalizzabile in quanto relativo ad un bene non di proprietà. Lo stesso, in base al principio contabile n. 24, può essere contabilizzato in 2 diversi modi a seconda che il bene cui si riferisce il costo abbia una propria autonomia o meno; in particolare: TIPOLOGIA ISCRIZIONE SP REDDITO IMPIANTO NON SEPARABILE DAGLI IMMOBILI CUI SI RIFERISCE IMPIANTO SEPARABILE DAGLI IMMOBILI CUI SI RIFERISCE il costo va iscritto tra le immobilizzazioni immateriali nella voce Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi il costo va iscritto tra le immobilizzazioni materiali nella specifica categoria di appartenenza il costo concorre al reddito di impresa, come spesa relativa a più esercizi, nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (art. 108, c. 3 TUIR) il costo concorre al reddito d impresa, rispettivamente, attraverso la procedura di ammortamento (art. 102 del TUIR)

8 Redazione Fiscale Info Fisco 066/2014 Pag. 8 / 10 Nota: non spetta il rimborso dell IVA assolta sull acquisto o realizzazione di impianto fotovoltaico collocato su beni di terzi quando l impianto non è separabile dal bene immobile cui si riferisce, non potendo essere rimosso al termine del periodo di utilizzo. In tal caso, l opera eseguita non è di proprietà del soggetto che l ha realizzata e pertanto non può essere iscritta nel bilancio come bene ammortizzabile proprio del soggetto che l ha effettuata. Tali beni, in quanto non ammortizzabili, non rientrano, nella previsione normativa di cui alla lettera c) del comma 3 del citato art. 30. SCORPORO DEL VALORE DEL TERRENO AI FINI DELL AMMORTAMENTO Nel caso in cui gli impianti fotovoltaici costituiscono beni immobili autonomamente accatastabili, ai fini dell ammortamento degli stessi si deve applicare la disciplina dello scorporo del valore del terreno (art.36,dl 223/2006) recante disposizioni volte a rendere indeducibile l ammortamento delle aree sulle quali insistono gli impianti fotovoltaici. Pertanto, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento dell impianto deducibili, occorre far riferimento al costo complessivo al netto del costo delle aree occupate dall impianto. Il costo da attribuire alle predette aree, nell eventualità che non siano già state acquistate autonomamente in precedenza, sarà pari al maggiore tra: il valore separatamente esposto in bilancio nell anno di acquisto il valore ottenuto applicando il 20% o per i fabbricati industriali il 30% al costo di acquisto complessivo dell immobile, comprensivo del valore dell area. Nota: l Agenzia ritiene che gli impianti fotovoltaici costituiscono fabbricati industriali, e pertanto, il costo da attribuire all area sulla quale insistono detti impianti sarà pari al maggiore tra il valore separatamente esposto in bilancio e quello ottenuto applicando il 30% al costo di acquisto complessivo dell immobile comprensivo del valore dell area. Diritto di superficie: in caso di acquisizione del solo diritto di superficie sul terreno sottostante l impianto, ai fini dell applicazione della disciplina dello scorporo è necessario verificare se il diritto è acquistato a tempo determinato o indeterminato. In particolare la disciplina dello scorporo: non è applicabile: se il diritto di superficie è acquistato a tempo determinato, perché in tal caso il superficiario non acquista la proprietà del terreno ma solo un diritto è applicabile: se il diritto di superficie è costituito a tempo indeterminato, in quanto assimilabile all acquisto in proprietà del terreno (in tal senso RM 157/07 e n. 192/07). IMPIANTI FOTOVOLTAICI ACQUISTATI IN LEASING IMPOSTE DIRETTE Il diverso inquadramento degli impianti fotovoltaici come beni mobili o immobili, nel caso siano oggetto di leasing, implica, ai fini delle imposte dirette, le seguenti conseguenze fiscali. BENE MOBILE Impresa: se l impianto è qualificabile bene mobile e costituisce bene strumentale nell esercizio dell attività d impresa, il canone di leasing bene è deducibile ai sensi dell art. 102, co. 7, del TUIR secondo cui per l impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a

9 Redazione Fiscale Info Fisco 066/2014 Pag. 9 / 10 BENE IMMOBILE prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2 in relazione all attività esercitata dall impresa stessa. professionisti: se l impianto è realizzato da lavoratori autonomi e associazioni professionali che lo utilizzano nella propria attività il canone di leasing è deducibile ai sensi dell art. 54 del TUIR. Impresa: se l impianto è qualificabile bene immobile l art. 102, co. 7, del TUIR dispone che qualora l applicazione della regola determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. professionisti: per i lavoratori autonomi e le associazioni professionali che abbiano acquisito l impianto nel periodo 01/01/ /12/2009 e lo impieghino nell ambito della loro attività, il canone di leasing è deducibile ai sensi dell art. 54 del TUIR. IVA Ai fini Iva, in relazione ai contratti di leasing, il concedente è tenuto ad applicare l imposta provvedendo all emissione della fattura, in corrispondenza di ogni pagamento del canone. In particolare, per gli impianti fotovoltaici qualificabili come beni immobili, sono applicabili le disposizioni previste per le locazioni di immobili strumentali dall art. 10, n. 8), del DPR 633/72. Nota: dette locazioni sono esenti da IVA tranne che nelle ipotesi in cui nel relativo atto il locatore abbia manifestato l opzione per l imposizione. Se il regime di esenzione non trova applicazione, l art. 16, del DPR 633/72, dispone che: per le prestazioni di servizi dipendenti da leasing, noleggio e simili l Iva si applica con l aliquota prevista per la cessione dei beni in leasing, noleggio e simili. Pertanto, l aliquota agevolata del 10% (beni di cui al n. 127-quinquies) della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72) risulta applicabile: nei casi di cessione del bene alla società di leasing al riscatto del bene da parte dell utilizzatore alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di leasing aventi ad oggetto impianti fotovoltaici a fronte delle quali vengono pagati i canoni durante il periodo contrattuale. I criteri dettati dall art. 16, del DPR 633/72 si applicano anche nelle ipotesi in cui il contratto di locazione finanziaria abbia ad oggetto un bene mobile. Si applica, infine, l aliquota IVA ordinaria ai contratti di locazione diversa da quella finanziaria (sia che gli impianti fotovoltaici siano qualificabili come beni immobili che come beni mobili);

10 Redazione Fiscale Info Fisco 066/2014 Pag. 10 / 10 IMPOSTE DI REGISTRO E IPOCATASTALI LEASING DI IMPIANTI - BENI MOBILI Al fine di stabilire la corretta disciplina applicabile per l imposta di registro ai contratti di leasing di impianti fotovoltaici l Agenzia precisa quanto segue: contratto di locazione, anche finanziaria, di bene mobile soggetto ad IVA: non formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata È registrato solo in caso d uso, con applicazione dell imposta di registro in misura fissa la registrazione deve essere comunque effettuata in termine fisso, con applicazione dell imposta nella misura fissa. contratto di locazione, anche finanziaria, di bene mobile non soggetto ad IVA: va assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell imposta di registro in misura pari al 3%, applicabile sui corrispettivi pattuiti (art. 9, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR) LEASING DI IMPIANTI - BENI IMMOBILI Nel caso di locazione finanziaria di impianti fotovoltaici censiti o da censire al catasto come opifici industriali (cat. D/1) ovvero come immobili rurali (cat. D/10) trovano applicazione le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2011 (art 1, co. 15 e 16, L.220/2010) In particolare, se il contratto di leasing immobiliare è formato: per scrittura privata non autenticata: va assoggettato a registrazione solo in caso d uso (l imposta va, quindi, corrisposta in misura fissa) per atto pubblico/scrittura privata autenticata: va assoggettato a tassazione in termine fisso secondo le regole ordinarie. Inoltre, si fa presente che detta Legge di stabilità ha previsto che: l acquisto di un bene immobile strumentale da parte di una società di leasing è soggetto alle aliquote ordinarie previste dal TUIC, in base alle quali: TIPOLOGIA Imposta ipotecaria Imposta catastale Cessione soggetta ad IVA 3% 1% Cessione non soggetta ad IVA 2% 1% in caso di esercizio dell opzione di acquisto da parte dell utilizzatore, ovvero in caso di cessioni di immobili strumentali rivenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell utilizzatore le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

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