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1 A TUTTI I GENTILI CLIENTI SETTORE ALIMENTARE 09 Febbraio 2016 accordo di rinnovo ccnl industria alimentare Il 5 febbraio 2016 è stato sottoscritto tra Aidepi, Aipa, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unionzuccher, con la partecipazione e il coordinamento di Fereralimentare e Fai-Cisl, FaiCgil e Uila-Uil, il verbale di accordo di rinnovo del CCNL per l industria alimentare, con decorrenza valida dal 1 dicembre 2015 e fino al 30 novembre 2019, salvo le particolari decorrenze stabilite per i singoli istituti regolamentati. L intesa sottoscritta ha stabilito che a contrattazione di secondo livello deve essere posta a miglioramento della competitività aziendale d impresa tesa a favorire la condizione di sviluppo e stabilità, nonché la protezione dei livelli occupazionali e la creazione di nuove opportunità di lavoro, oltre all adeguamento dei trattamenti economico-normativi e al miglioramento delle condizioni di lavoro. INCREMENTI RETRIBUTIVI Viene riconosciuto un incremento complessivo riferito al parametro medio 137 pari ad euro 105,00 mensili lordi, con il raffrontato tra i diversi livelli e con le seguenti modalità: - 20 euro a far data dal euro a far data dal euro a far data dal euro a far data dal euro a far data dal In tabella gli importi mensili degli aumenti: Livello Par 01/1/2016 Minimi Minimi 01/01/ /1/ /01/2016 Minimi 01/1/ /01/ /1/2016 Minimi 01/01/ /1/201 6 Minimi 01/01/2016 1S , ,33 33, ,90 33, ,48 33, ,06 33, , , ,23 29, ,42 29, ,62 29, ,82 29, , , ,49 24, ,58 24, ,66 24, ,75 24, ,84 3A , ,76 21, ,93 21, ,09 21, ,26 21, , , ,73 18, ,71 18, ,68 18, ,66 18, , , ,35 17, ,87 17, ,38 17, ,90 17, , , ,00 16, ,06 16, ,12 16, ,18 16, , ,60 953,65 14,60 968,25 14,60 982,85 14,60 997,44 14, ,04 1

2 Viaggiatori e piazzisti: Livello Par 01/1/2016 Minimi Minimi 01/01/ /1/ /01/2016 Minimi 01/1/ /01/ /1/2016 Minimi 01/01/ /1/201 6 Minimi 01/01/2016 I , ,49 24, ,58 24, ,66 24, ,75 24, ,84 II , ,73 18, ,71 18, ,68 18, ,66 18, ,64 ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA A far data dal 1 Gennaio 2016, le aziende che non abbiano in passato realizzato la contrattazione del premio per obiettivi, erogheranno a titolo di elemento di garanzia retributiva a favore dei lavoratori dipendenti, gli importi in tabella: Livello Par Premi dal 01/01/2016 1S , , ,91 3A , , , , ,52 Gli importi sono erogati per 12 mensilità e assorbono fino a concorrenza, le eventuali erogazioni con analoga funzione; inoltre non hanno riflesso aluno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere; sono esclusi dal computo del TFR. INDENNITA SPECIALE DI CAMPAGNA Fatte salve diverse disposizioni da parte della contrattazione aziendale di 2 livello o di specifici accordi di settore stipulati dalle parti interessate (ANICAV, AIIPA e OO.SS.), è prevista la corresponsione di un indennità speciale di campagna per i soli lavoratori stagionali addetti ai processi di lavorazione e trasformazione del pomodoro e pisello freschi, come da tabella: Livello Valore indennità 1S 142, , ,28 3A 89, , , , ,99 2

3 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA La ricontrattazione degli accordi conclusi in attuazione dell Accordo di settore 13 gennaio 1994 non potrà avvenire prima del 30 novembre In merito alla contrattazione integrativa è previsto che gli accordi di 2 livello con scadenza tra il 1 dicembre 2015 ed il 31 dicembre 2017 avranno un ultrattività di 12 mesi rispetto alla loro originaria scadenza. Gli accordi di secondo livello con scadenza tra il e il , avranno una ultrattività di 12 mesi rispetto alla loro originaria scadenza. Il valore dei premi per il raggiungimento degli obiettivi, nel periodo di ultrattività, sarà concordato e previsto per l ultimo anno di vigenza contrattuale. Nel caso di accordi di secondo livello con scadenza al o successiva, è previsto che per il primo anno di validità del rinnovo, sia mantenuto lo stesso valore dei premi per obiettivi già definito per l ultimo anno di vigenza del precedente contratto. A riguardo, si conviene sul principio di non sovrapponibilità tra gli istituti ed i relativi costi della contrattazione nazionale e quelli propri della contrattazione aziendale. RISCHIO MACCHINA Il Protocollo aggiuntivo per i viaggiatori o piazzisti, sancisce che le spese di riparazione automezzo per danni provocati, senza dolo, durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative saranno sostenute dalle aziende nella misura dell 80% e comunque con un massimale di euro 5.600,00, per sinistro, anche con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite tra le parti interessate, fermo il diritto di controllo sull effettività del danno e della rispondenza della fattura. Il massimale è attestato al suddetto importo a partire dal 1 gennaio 2017, con raccomandazione che la copertura del rischio possa avvenire con la formula assicurativa Kasco. TELELAVORO Allo scopo di favorire e promuovere un maggior equilibrio tra l attività lavorativa e la vita privata, è stata definita la disciplina del telelavoro, considerata una forma di organizzazione del lavoro capace di migliorare la qualità dello stesso e una modalità di svolgimento della prestazione che permette di conciliare i tempi di vita e di lavoro. Lo svolgimento dell attività lavorativa con telelavoro è su base volontaria. La valutazione circa la sussitenza delle condizioni del telelavoro è competenza esclusiva del datore di lavoro, così come la concessione che la potrà accordare a tempo determinato e/o parziale. La prestazione dell attività lavorativa in telelavoro non incide sull inerimento del lavoratore nell organizzazione aziendale, sulla giuridicità del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica della sede di lavoro ai fini legali, né ha effetto sull inquadramento, sul livello retributivo e sulla possibilità di crescita professionale. LAVORO AGILE L accordo ha stabilito anche la regolamentazione del lavoro agile, chè è attuato su base volontaria e consistente in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici, senza l'obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il periodo di lavoro svolto fuori dall'azienda, pur nel rispetto tassativo della idoneità del luogo, quanto agli aspetti riguardanti la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. 3

4 A livello aziendale potranno essere stabiliti eventuali criteri di priorità di accesso al lavoro agile. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la sua concessione è di esclusiva competenza del datore di lavoro, che la potrà accordare anche a tempo determinato e/o parziale. L'esecuzione dell'attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali avrà una durata convenuta tra le Parti e la prestazione dell'attività lavorativa in "lavoro agile" non incide sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica della sede di lavoro ai fini legali, né ha alcun effetto sull'inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di 2 livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo LAVORO PART-TIME In attuazione alle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 81/2015, la disciplina è stata rivista. L instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale, tra l altro, va indicata la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all anno (divisore 173). In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. L azienda, ove proceda ad assunzione di personale part-time, darà comunque priorità, fino al limite del 7%, (prima 5%) del personale in forza a tempo pieno alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate dalle necessità già stabilite dal CCNL. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. All'atto della stipula del contratto o successivamente nel corso del suo svolgimento le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l'inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (ex clausole flessibili), ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata (ex clausole elastiche). In attuazione del rinvio disposto dall art. 6, comma 7 del D.Lgs n. 81/2015, il lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all art. 8, commi da 3 a 5 (patologie oncologiche, gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, figlio convivente di età non superiore a 13 anni o figlio portatore di handicap) ovvero in quelle di cui all art. 10, primo comma della Legge n. 300 /1970 (lavoratori studenti), ha la facoltà di revoca del consenso prestato alla clausola elastica, mediante comunicazione scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50%. Il datore deve dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta. 4

5 Nel rapporto a tempo parziale la cui collocazione temporale dell'orario normale sia concentrata in determinati periodi, e cioè giorni, settimane o mesi (ex part-time verticale) le prestazioni di lavoro sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni del presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Le Parti confermano la necessità di utilizzare strumenti di flessibilità del mercato del lavoro finalizzati a sostenere processi di sviluppo aziendale ed occupazionale. A tale proposito saranno ricercati eventuali percorsi di stabilizzazione occupazionale attraverso il consolidamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ivi inclusi i rapporti di lavoro a carattere stagionale consolidati e ricorrenti nel tempo, verso il tempo indeterminato a partire dall'utilizzo del part-time verticale MANSIONI L accordo prevede l adibizione del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello d inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi sottoscritti tra Direzione aziendale ed RSU. Riguardo a tale mutamento di mansioni va effettuata una comunicazione scritta a pena di nullità ed al lavoratore va conservato il livello d inquadramento ed il trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retribuivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione. È ammessa, nelle sedi di cui all art. 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione, la stipula di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello d inquadramento e della relativa retribuzione, nell interesse del lavoratore alla conservazione dell occupazione, all acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Al lavoratore, che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto un compenso di importo pari alla differenza fra la retribuzione di fatto percepita e quella minima del predetto livello superiore. Trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno di mansioni di 1 livello super non quadro e di 1 livello; 2 mesi nel disimpegno di quelle di 2 livello e 1 mese e mezzo nel disimpegno di quelle degli altri livelli, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di altri lavoratori assenti per motivi che diano diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, richiamo alle armi, ecc.), nel qual caso il suddetto compenso spetterà dopo 20 giorni e per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di livello. Agli effetti del passaggio di livello di cui sopra, il disimpegno delle mansioni di livelli superiori può essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini 5

6 predetti sia compresa in un massimo di 9 mesi per il passaggio al 1 livello super non quadro; 6 mesi per il passaggio al 1 livello; 4 mesi per il passaggio al 2 livello; 3 mesi per gli altri livelli. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le suddette condizioni e fermi eventuali accordi individuali, ogni patto contrario è nullo. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Le Parti confermano la necessità di utilizzare strumenti di flessibilità del mercato del lavoro finalizzati a sostenere processi di sviluppo aziendale ed occupazionale. A tale proposito saranno ricercati eventuali percorsi di stabilizzazione occupazionale attraverso il consolidamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ivi inclusi i rapporti di lavoro a carattere stagionale consolidati e ricorrenti nel tempo, verso il tempo indeterminato a partire dall'utilizzo del parttime verticale. PERMESSI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a 4 giorni complessivi di permesso retribuito in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il 2 grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Tali permessi sono computabili ad evento nel caso di decesso e su base annua le caso di documentata grave infermità. CONGEDI PARENTALI Ciascun genitore, per ogni bambino nei primi otto anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo complessivo non eccedente dodici mesi. Nel caso in cui il congedo venga chiesto in modalità di fruizione oraria, lo stesso sarà riconosciuto in gruppi minimi di 4 ore giornaliere, fermi restando i termini di preavviso previsti dal D. Lgs. 80/2015. L azienda valuterà la possibilità di accogliere richieste di fruizione inferiore alle 4 ore giornaliere, in funzione delle esigenze produttive e organizzative. CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 10 giorni (in precedenza 9 giorni) lavorativi all'anno, non retribuiti e fruibili anche in modo frazionato in gruppi di 4 ore giornaliere, compatibilmente con le esigenze organizzative, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 9 anni. Per la fruizione di tali congedi il genitore deve comunicare l'assenza e la prosecuzione dell'assenza e presentare al datore di lavoro idoneo certificato rilasciato da un medico specialista del servizio nazionale o con esso convenzionato. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l altro genitore non ne abbia diritto e sono computati nell anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13.ma mensilità o gratifica natalizia 6

7 FLESSIBILITA DELL ORARIO DI LAVORO In ragione di obiettivi di produttività complessiva, anche mediante il miglior utilizzo degli impianti e per corrispondere positivamente alle esigenze legate alla produzione, allo stoccaggio, alla vendita, anche riguardo ad esempio ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazione di mercato, a caratteristiche si stagionalità e/o alla disponibilità della materia prima, l orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino ad un massimo (per il superamento dell orario settimanale medesimo) di 88 ore (in precedenza 72 ore) per anno solare o per esercizio calcolate a livello individuale. Fermo restando in ogni caso tale nuovo limite, sono fatte salve le intese già esistenti a livello aziendale sulla stessa materia. Si conferma che per le ore effettivamente prestate oltre l orario di 40 ore è prevista la corresponsione della maggiorazione del 20%, da liquidarsi nei periodi di superamento, con maturazione del corrispondente diritto al recupero. Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, va calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi (prima 4 mesi). CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE In applicazione dell art.24 del D. Lgs. 80/2015, la lavoratrice, avendone i requisiti previsti dalla Legge, ha diritto ad un prolugamento, fino a un massimo di ulteriori 3 mesi di permessi retribuiti a carico dell azienda, da utilizzare secondo le modalità e tempistiche disposte dal decreto. LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI Le Parti, anche alla luce del recente Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del , sottoscritto tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil, si danno reciprocamente atto e riconoscono l importanza che nei luoghi di lavoro i rapporti tra Azienda e dipendenti e tra i dipendenti medesimi siano ispirati principi di comune convinvenza civile e rispetto reciproco, nonché al rispetto della professionalità e dei diritti della persona. BILATERALITA DI SETTORE Gli Organi statutari del Fondo FASA sono chiamati a creare le condizioni, nel rispetto delle norme di legge, finalizzate a garantire la destinazione delle sopravvenienze di gestione ad altre attività di Welfare convenute dalle Parti stipulanti, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo: lavoratori con contratto a tempo indeterminato involontariamente disoccupati, e ai quali mancano non più di 24 mesi al godimento della pensione; trasformazioni volontarie part-time finalizzate alla conservazione del posto e/o ponte generazionale. Ciò premesso, vista la situazione patrimoniale e gestionale del Fondo sanitario di categoria (FASA), si stabilisce il rinvio della compartecipazione contributiva dei lavoratori iscritti al Fondo (pari a 2,00 euro/mese), dal 1 giugno 2016 al 1 giugno Destinatari delle nuove attività di welfare sono i lavoratori iscritti al Fondo FASA. 7

8 A tal fine, per realizzare il nuovo intervento di responsabilità sociale, è prevista la costituzione di una Commissione paritetica, che definisca entro il 30 settembre 2016, criteri, condizioni e modalità di gestione che consentano di ottimizzare le risorse presenti. Viene stabilita l estensione della copertura sanitaria prevista dal FASA al convivente more uxorio. Il versamento al Fondo a carico delle imprese, è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2019 nella misura di 1,00 euro/mese, con riferimento a ciascun lavoratore a tempo indeterminato Consulente del Lavoro Tiziana Mombrini P.& S. Srl - Payroll Services 8

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