FAUNISTICO - AMBIENTALE

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1 PROVINCIA DI BERGAMO Settore Agricoltura Caccia e Pesca SERVIZIO FAUNISTICO - AMBIENTALE Via San Giorgio 5/a BERGAMO Tel Fax segreteria.faunistico@provincia.bergamo.it sito internet: Allegato n. alla D.C.P. n.44 del Oggetto: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. DICHIARAZIONE DI SINTESI AI SENSI DELL ART. 9, DIRETTIVA 2001/42/CE E DEL PUNTO 5.16 DCR 0351/13 MARZO 2007 FASE O - PREPARAZIONE La proposta di Piano Faunistico Venatorio (PFV) scaturisce dalla necessità di valutare una possibile revisione del Piano Faunistico, in alternativa all opzione di mantenere lo stato di pianificazione attuale, al fine di individuare ed inserire i Valichi montani del Passo del Vivione e del Giogo della Presolana, nonché un eventuale modifica nella perimetrazione del CAC Val Borlezza e definire una serie di misure al fine di mitigare la possibile interferenza dell attività venatoria nei confronti del psic ValPredina, così come prescritto dal Decreto regionale che approvava la variante al Piano Faunistico del Soggetti coinvolti Settore Agricoltura Caccia e Pesca (autorità procedente) Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica e Grandi Infrastrutture (autorità competente) che si avvale della collaborazione della Direzione Generale, del Settore Agricoltura Caccia e Pesca e dei Settori Ambiente e Tutela Risorse Naturali, nonché del professionista appositamente incaricati della predisposizione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale Attività Avvio del procedimento di modifica e adeguamento del PFV e del procedimento di VAS - DGP n. 17 del Convocazione prima Conferenza di Verifica e di Valutazione per la VAS del PFV - - prot Approvazione del percorso metodologico procedurale per la redazione della VAS del PFV - DGP n. 41 del Delle predette attività è stata data informazione e divulgazione: mediante pubblicazione sul BURL (Serie Inserzioni e Concorsi n. 7 del Avvio del procedimento di modifica del PFV e di VAS - Serie Inserzioni e Concorsi n. 10 del Avviso di deposito della proposta di PFV ) mediante pubblicazione sul quotidiano Eco di Bergamo del Avvio del procedimento di modifica del PFV e di VAS mediante Newsletter periodicamente inviate a tutti coloro che aderiscono al programma Cacciainforma, tutte presenti agli atti di ufficio. mediante l invio di mail e l istituzione di specifica sezione del sito web della Provincia, nella quale sono sempre state pubblicati: notizie e aggiornamenti del percorso di VAS, tutte le osservazioni e pareri pervenuti, per i quali era stata creata anche una specifica modalità on line di trasmissione degli stessi 1

2 tutti i documenti in progress del Piano e del Rapporto Ambientale. FASE 1 - ORIENTAMENTO Soggetti coinvolti (Enti competenti e Settori del Pubblico) Associazioni Venatorie provinciali ANLC ANUU ARCI CPA Enalcaccia FIDC Italcaccia Confavi EPS Caccia e Cinofilia Associazioni Cinofile Gruppo Cinofilo Bergamasco SIPS - Società Italiana Pro Segugio Ass.ne Segugi e Segugisti Associazioni di Pescatori dilettanti FIPSAS UNPEM Arci Pesca Associazioni di protezione ambientale WWF Legambiente CAI Italia Nostra ENDAS Rangers d Italia Lega Abolizione Caccia Lega Anti Vivisezione Organizzazioni professionali agricole Confederazione Italiana Coltivatori Unione Provinciale Agricoltori Federazione Provinciale Coldiretti CO.P.AGRI ABIA APA Conf. Cooperative Consorzio di Bonifica ed Irrigazione Media Pianura Bergamasca Consorzio dell Oglio Consorzio dell Adda Ambiti e Comprensori Alpini di Caccia ATC Prealpino ATC Pianura Bergamasca CA Valle Brembana CA Valle Seriana CA Valle Borlezza CA Valle di Scalve Regione Lombardia DG Territorio e Urbanistica DG Qualità dell Ambiente DG Reti e Servizi di Pubblica Utilità DG Agricoltura DG Beni Culturali e Paesaggistica STER - Sede Territoriale di Bergamo ERSAF ARPA Dipartimento di Bergamo ASL Autorità di Bacino del fiume Po Comuni della provincia di Bergamo Comunità Montane della provincia di Bergamo Uffici Caccia delle Province confinanti Brescia Cremona Lecco Milano Sondrio Parchi regionali Parco Adda Nord Parco Regionale del Serio Parco Regionale dei Colli di Bergamo Parco dell Oglio Parco delle Orobie Bergamasche Enti Gestori dei Siti di Rete Natura 2000 in provincia di Bergamo Parchi Locali di Interesse Sovracomunale della provincia di Bergamo Corpo Forestale dello Stato 2

3 Provincia di Bergamo Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica e Grandi Infrastrutture Settore Ambiente Settore Tutela Risorse Naturali INFS Materiali per la consultazione Pubblicazione sul sito del Documento di scoping Attività In data si è svolta la Prima Conferenza di Verifica e di Valutazione per la VAS del PFV della quale è stato redatto apposito verbale pubblicato poi sul sito. FASE 2 - ELABORAZIONE E REDAZIONE Attività Redazione della proposta del Piano FV, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica Divulgazione Pubblicazione sul sito della Provincia e deposito presso gli Uffici del Servizio Faunistico Ambientale della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni Professionali Agricole dal al Indizione 2 Conferenza di verifica e valutazione del Piano di Miglioramento Ambientale e di raccordo con il PFV in data Una costante informazione è stata tenuta tramite l invio di mail e l istituzione di una pagina web, nella quale sono sempre state pubblicate notizie e aggiornamenti del percorso di VAS, e tramite Newsletter Raccolta informazioni Da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e da parte degli Enti territorialmente interessati, nonché da parte dei Settori del pubblico interessato all iter decisionale, successivamente alla 1 Conferenza e alla pubblicazione sul sito degli elaborati nel periodo dal al , sono pervenute le seguenti 31 osservazioni puntualmente pubblicizzate attraverso le pagine web della VAS 1. WWF Italia - Prot del Comune di Mornico al Serio - Prot del Comune di Tavernola Bergamasca - Prot del Comune di Palosco - Prot del INFS - Prot del Associazione Caccia e Cinofilia - Prot del Legambiente - Prot del FIDC Bergamo - Prot del ANUU Bergamo - Prot del CM Valle Imagna - Prot del Sezioni Cacciatori di Romano Lombardo - Prot del FIDC Sez.ne di Bergamo - Prot del Società Italiana Pro Segugio - Sez.ne prov.le di Bergamo - Prot del e Prot del CA Valle di Scalve - Prot del Lega Anti Vivisezione - LAV - Prot del CM Valle di Scalve - Prot del Caccia e Cinofilia - Prot del WWF Italia - Prot del Museo Scienze Naturali di Bergamo - Prot del Italia Nostra - Sez.ne di Bergamo - Prot del

4 21. Unione Provinciale Cacciatori Cinghialai - Prot del Confederazione Italiana Agricoltori - Prot del Caccia e Cinofilia - Prot del Società Italiana Pro Segugio - Sez.ne Prov.le di Bergamo - Prot del Unione Nazionale Cacciatori Cinghialai (Deleg. di Bergamo) - Prot del FIDC Sezione Provinciale di Bergamo - Prot del Sez. Federcaccia ed Enalcaccia di Cologno al Serio - Prot del Parco Regionale dei Colli di Bergamo - Prot del FIDC - Sezione Comunale di Zogno - Prot del ATC Pianura Bergamasca - Prot del FIDC - Sezione Provinciale di Bergamo - Prot del Tutte le osservazioni pervenute sono poi state puntualmente valutate e contro-dedotte, secondo lo schema allegato (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Da parte della Regione Lombardia - DG Qualità dell Ambiente, a cui in data è stato inviato lo Studio di Incidenza del Piano sui siti di Rete Natura 2000 presenti in ambito provinciale, in data è pervenuto il Decreto n Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bergamo sui Siti Natura 2000 della DG Qualità dell Ambiente che ha espresso, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull integrità dei siti (SIC e ZPS) riguardo al Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bergamo, a condizione che siano rispettate determinate prescrizioni. In ragione delle prescrizioni imposte dalla Regione Lombardia nel Decreto sullo Studio di Incidenza e accogliendo parte delle osservazioni pervenute, la Proposta di Piano è stata pertanto conformemente adeguata. In data con nota prot è stata convocata per il giorno la Conferenza di valutazione finale della VAS, alla quale sino stati invitati tutti gli Enti e i Settori del pubblico interessati, per l esame delle osservazioni pervenute e della proposta finale del Piano. In data si è svolta la Conferenza di Valutazione Finale della VAS del PFV della quale è stato redatto apposito verbale pubblicato poi sul sito internet. Nel corso della conferenza il WWF deposita una nota contenente alcune osservazioni. Illustrazione delle alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni per le quali è stata scelta la proposta di piano. Il Piano ha previsto l inserimento dei due nuovi valichi montani, la creazione di una nuova area di salvaguardia del psic Valpredina e una riperimetrazione della zona di maggior tutela nel Comprensorio Valle di Scalve, che prevede l ampliamento della superficie territoriale di quest ultima. Non si è invece ritenuto opportuno procedere alla riperimetrazione del Comprensorio Alpino di caccia Valle Borlezza, in quanto le caratteristiche orografiche e faunistico vegetazionali, oltre che omogenee ai fini della gestione faunistico venatoria, possiedono caratteristiche tipiche della zona faunistica delle Alpi. Modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, di come si è tenuto conto del rapporto ambientale, degli obiettivi ambientali e gli effetti attesi. Il Piano Faunistico Provinciale, coerentemente con le disposizioni della normativa nazionale (art. 10 c. 1 L. 157/92) è finalizzato a: 1) per quanto attiene le specie carnivore: 4

5 la conservazione delle effettive capacità riproduttive per le specie presenti in densità sostenibili; il contenimento naturale per le specie presenti in sovrannumero 2) per quanto riguarda le altre specie, il conseguimento della densità ottimale e alla loro conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Tali finalità principali hanno consentito di identificare e stabilire gli ambiti d influenza e gli obiettivi ambientali del Piano Faunistico, i quali sono stati individuati e riportati all interno del Rapporto Ambientale. Gli obiettivi ambientali del Piano, tenuto conto degli ambiti d influenza, sono tesi ad assicurare una corretta gestione faunistica delle specie o gruppi di specie, una migliore conoscenza delle stesse, un monitoraggio degli impatti della fauna sul territorio e le misure di mitigazione degli stessi e un esercizio venatorio compatibile con le consistenze faunistiche. In specifico gli obiettivi ambientali sono stati individuati e classificati in due ripartizioni: Obiettivi per la gestione delle specie e Obiettivi generali per la gestione faunistica e venatoria. Quindi l elaborazione della proposta di Piano Faunistico è stata effettuata congiuntamente e coerentemente con quanto previsto dal relativo rapporto ambientale. Gli obiettivi definiti ed individuati saranno realizzati attraverso: la ripartizione del territorio provinciale in comprensori omogenei per caratteristiche ambientali e faunistiche; l individuazione, definizione e perimetrazione degli istituti di protezione e produzione faunistica e altri istituti speciali di conservazione; l individuazione, descrizione e perimetrazione delle aziende faunistico venatorie e delle agri turistico venatorie; l individuazione e definizione delle zone di protezione istituite lungo le rotte di migrazione dell avifauna; l individuazione dei valichi montani; l individuazione delle zone speciali ungulati; l individuazione dei comparti di maggiore o minore tutela (zone a e b); l individuazione delle zone e definizione periodi per l addestramento e l allenamento dei cani e per le gare cinofile; gli indirizzi tecnici per gli interventi di ripopolamento faunistico al fine del ripristino di un equilibrata densità faunistica; la prevenzione dei rischi di introduzione di specie allogene e misure di contenimento; l individuazione delle misure di mitigazione degli impatti prodotti dalle infrastrutture lineari di trasporto alla fauna selvatica; la definizione dei criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi rustici vincolati come oasi di protezione o zone di ripopolamento e cattura; la definizione dei criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli singoli o associati che si impegnano alla tutela e ripristino degli habitat naturali e all incremento della fauna selvatica nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle oasi di protezione. Al fine della valutazione degli effetti attesi è stata elaborata una apposita matrice, con la quale si sono correlati gli obiettivi ambientali del Piano e gli ambiti d influenza del Piano stesso, ovvero: biodiversità, attività agricola e forestale e sicurezza pubblica. Tale rappresentazione matriciale ha permesso di definire effetti ambientali che potenzialmente scaturiranno dall applicazione delle norme pianificatorie, quindi di individuare i possibili impatti negativi e stabilire delle misure per la loro riduzione. 5

6 Gli effetti negativi e le misure di mitigazione che potrebbero generarsi dall applicazione delle misure pianificatorie, possono essere così esemplificati: Effetto negativo Misure di mitigazione impatti negativi diretti e/o indiretti provocati da elevate densità faunistiche dovute all istituzione delle zone di protezione faunistica (oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura) monitoraggio costante delle densità faunistiche gestione faunistica di dette zone finalizzata al perseguimento di densità faunistiche compatibili, utilizzando metodi di controllo definiti secondo le diverse realtà, ad esempio catture come per la lepre o prelievi controllati per il cinghiale. implementazioni di sistemi di protezione delle colture su piccole aree. attività di divulgazione sull uso dei sistemi di protezione delle colture presso gli agricoltori. implementazione di sistemi di sicurezza quali: cartelli di segnalazione, riflettori, sovrapassi, recinzioni e sottopassi. FASE 3 - APPROVAZIONE In data il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica e Grandi Infrastrutture Autorità competente per la VAS, d intesa con l Autorità procedente, con provvedimento del Dirigente n. interno 75, ha espresso parere positivo circa la compatibilità ambientale del Piano faunistico venatorio in considerazione del fatto che sono state ottemperate le prescrizioni previste nel citato Decreto della Regione Lombardia - DG Qualità dell Ambiente n del Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bergamo, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, sui Siti Natura FASE 4 - MONITORAGGIO Gli effetti ambientali del Piano faunistico venatorio e le azioni di monitoraggio sono così schematizzati Sistema di monitoraggio Effetti sull ambiente Descrizione Ungulati Perseguimento delle densità ottimali Popolazioni equilibrate Lagomorfi Incremento delle popolazioni naturali di lepre europea Galliformi Razionalizzazione e potenziamento delle conoscenze galliformi alpini Costituzione o incremento delle popolazioni naturali di fagiano e starna Istituzione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura Istituzione dell Area Interurbana di Tutela Faunistica Colli di Bergamo (AITF) e area di salvaguardia della Riserva Naturale Regionale Val Predina e dell omonimo sito della Rete Natura 2000 Istituzione della Zone Speciali Ungulati (ZSU) Istituzione delle zone di protezione lungo le rotte migratorie Istituzione dei valichi montani Individuazione delle zone di maggior o minor tutela nei comprensori alpini di caccia Individuazione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini di Cacci (CAC) Contenimento dei danni alle coltivazioni agricole ed ai popolamenti forestali Rapporti periodici 6

7 Indicatori Valutazione degli effetti sull ambiente delle azioni del Piano Contenimento degli incidenti stradali Ungulati Consistenza e trend delle popolazioni d interesse gestionale, con rilevamento delle densità per aree gestionali Danni alle colture ed ai popolamenti forestali Numero degli incidenti stradali per specie, per anno, e loro georeferenziazione Numero dei capi di cinghiali abbattuti (prelievo venatorio e di controllo) per anno Consistenza ed andamento delle popolazioni di specie d interesse conservazionistico (es. stambecco) Sex ratio e struttura delle popolazioni rilevata con i censimenti Sex ratio e struttura delle popolazioni rilevata dai dati di prelievo venatorio Distribuzione dei prelievi per ciascun ambito di gestione (n abbattimenti per comune) Lagomorfi Monitoraggio delle consistenze attraverso censimenti da effettuarsi almeno due volte all anno, su tutto l areale ove le due specie sono presenti; Analisi della distribuzione dei prelievi sul territorio al fine di valutarne l omogeneità della distribuzione delle specie Galliformi alpini Monitoraggio della densità, andamento delle popolazioni e successo riproduttivo; Analisi della struttura di popolazione desunta dai dati degli abbattimenti (giovani/adulti); Analisi della distribuzione dei prelievi sul territorio al fine di valutarne la distribuzione della specie Numero ed estensione delle aree campione sottoposte a censimento Razionalizzazione e miglioramento della raccolta dei dati faunistici Elaborare degli specifici protocolli di monitoraggio per ogni specie d interesse gestionale; Istituire dei centri di controllo per l esame e la raccolta dei dati biometrici dei capi abbattuti; Implementare un sistema omogeneo di raccolta dati per poter realizzare cartografie sulla distribuzione delle specie, al fine di monitorarne gli areali presso ogni ambito di gestione (A.T.C. e C.A.C.) Contenimento dei danni agricoli e forestali Monitoraggio del numero dei danni; Monitoraggio del valore del danno periziato; Numero dei sistemi di prevenzione implementati a difesa delle colture agricole o dei popolamenti forestali Contenimento degli incidenti stradali Rilevamento e la georeferenziazione degli incidenti Prevenzioni dei rischi di introduzione di specie allogene Monitoraggio e/o rilevamento dei capi abbattuti per le specie: pernice rossa, coniglio selvatico, silvilago, nutria, muflone e daino Ungulati Raggiungimento della densità ottimale Popolazioni equilibrate (ungulati) Incremento delle popolazioni Lagomorfi Raggiungimento della densità ottimale Incremento delle popolazioni Galliformi Raggiungimento della densità ottimale Incremento delle popolazioni Contenimento dei danni agricoli e forestali 7

8 Contenimento degli incidenti stradali Prevenzioni dei rischi di introduzione di specie allogene Misure correttive Implementazione di sistemi di protezione delle colture su piccole aree; Attività di divulgazione sull uso di sistemi di protezione delle colture presso gli agricoltori; Perseguimento di una densità faunistica compatibile, utilizzando metodi di controllo definiti secondo le diverse realtà; Implementazione di sistemi di sicurezza (sovrapassi, recinzioni ecc ) Report periodici Rapporto annuale riportante i dati dei monitoraggi, analisi e commenti. Rapporto quinquennale 8

9 allegato 1 PROVINCIA DI BERGAMO V.A.S. Piano Faunistico Venatorio DECISIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE SULLA PROPOSTE DI PIANO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE 2008 Bergamo, 23 giugno

10 DECISIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE SULLA PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE Soggetto proponente: ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA prot del 13 marzo 2008 Pervenire ad un analisi approfondita delle possibili interferenze del Piano con i singoli Siti della Rete Natura Attraverso lo Studio per la Valutazione di incidenza ambientale sono state analizzate le eventuali possibili interferenze della pianificazione con i singoli Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) individuati sul territorio provinciale. Nei Siti ove è ammesso dal Piano il prelievo venatorio, in particolare considerazione sono state tenute le specie di interesse comunitario al fine di assicurare il pieno rispetto delle misure di conservazione e salvaguardia delle specie e dei rispettivi habitat naturali. Particolare attenzione è stata accordata alle immissioni faunistiche, prevedendo che nei Siti Natura 2000, fatto salvo il divieto di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da zone di ripopolamento e cattura insistenti sul territorio medesimo, previsti al D.M. n.184 del 17 ottobre 2007, ogni intervento di reintroduzione di fauna selvatica all interno dei Siti e nella aree limitrofe, definite tali sulla base delle mobilità delle specie oggetto di reintroduzione, è sottoposto a specifica valutazione di incidenza. L osservazione è pertanto accolta, anche in considerazione del fatto che il Piano contiene le prescrizioni dei decreti regionali sullo studio di gestione dei precedenti piani faunistici, nonché quelle del recente Decreto n.6485 del 18 giugno 2008 sulla proposta di piano. 2. Soggetto proponente: PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO prot.n del 19 maggio 2008 Esclusione dei territori dei comuni di Villa d Almé Ponteranica Sorisole Ranica Torre Boldone dalla caccia di selezione agli ungulati La materia della richiesta riguarda più propriamente la regolamentazione della caccia di selezione agli ungulati già disciplinata da apposito regolamento provinciale, e il calendario venatorio integrativo provinciale predisposto annualmente con deliberazione giuntale. Si ritiene pertanto che la richiesta debba essere istruita in quei contesti amministrativi e non nel Piano faunistico-venatorio provinciale. Confermare la proposta espressa dal Consiglio d Amministrazione con delibera n.65 del Aree in colore verde chiaro a Parco naturale ai sensi della L.394/91 e della L.R. 86/83 divieto assoluto. La richiesta è superata dall approvazione della Legge regionale 27 marzo 2007 n.7 con la quale la Regione Lombardia ha provveduto ad istituire il parco naturale dei Colli di Bergamo all interno del quale è vietata ogni forma dia attività venatoria. 10

11 Introdurre il divieto di impiantare nuovi appostamenti fissi in tutto il territorio del Parco. Il Piano faunistico-venatorio al fine di armonizzare l esercizio venatorio con altre forme di fruizione del territorio del Parco circostante l area metropolitana, ha istituito un apposita area interurbana di tutela faunistica. All interno di essa è vietata la caccia vagante e le autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso sono limitate a 35 unità. Inoltre il Piano subordina il rilascio di nuove autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso all interno dei Siti Natura 2000 alla valutazione di incidenza. Le sopraccitate prescrizioni rendono sostenibile la caccia da appostamento fisso nell area del Parco regionale dei Colli di Bergamo, risulta pertanto eccessiva la moratoria totale di eventuali nuovi appostamenti fissi, la cui autorizzazione compete esclusivamente alla Provincia. Delimitare la zona cinofila Permanente denominata Fontana all interno dell Area Interurbana di Tutela Faunistica non in adiacenza con il Parco naturale dei Colli di Bergamo. Nella ZCP Fontana è vietata ogni forma di esercizio venatorio, con la sola esclusione degli appostamenti fissi già esistenti, inoltre l indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalle specie di fauna selvatica e dall attività cinofila è a carico dei titolari delle eventuali concessioni rilasciate nella ZCP, la quale può essere concessa anche per limitate aree all interno della stessa. Nel provvedimento di rilascio dell affidamento in gestione alle associazioni aventi titolo o agli imprenditori agricoli, potrà essere previsto una fascia cuscinetto che distanzi i terreni utilizzati dall attività cinofila dalle aree a parco naturale. Sospensione dell attività di allenamento e addestramento dei cani e le gare cinofile nella ZCP Fontana dal 15 aprile al 15 luglio al fine di salvaguardare la riproduzione della fauna. La ZCP Fontana è stata istituita in alternativa all esercizio venatorio in forma vagante nell area interurbana di tutela faunistica. Ciò al fine di armonizzare la fruizione cinegetica del territorio con altre forme utilizzo della cintura verde periurbana. Scopo della ZCP è quello di dare un opportunità alla richiesta di spazi per l educazione e il fitness degli ausiliari canini, nel rispetto di altre attività all aria aperta. Inoltre le attività connesse alla cinofilia venatoria sono definite sia dalla legislazione nazionale che da quella regionale in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma, permettendo anche l attività cinofila per tutto l anno. La Legge regionale peraltro prevede che il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia è destinato fino al 3% per le zone di allenamento e addestramento dei cani e per le prove cinofile. La richiesta di sospendere dal 15 aprile al 15 luglio ogni attività cinofila rischierebbe di vanificare ogni utilità della ZCP appositamente prevista. L eliminazione degli appostamenti fissi indicando il divieto di caccia assoluta nell area della pista ciclabile e nell area adiacente gli impianti sportivi. 11

12 Il Piano prevede il divieto di ogni forma di caccia vagante nell area interurbana di protezione faunistica che include al suo interno sia la pista ciclabile che gli impianti sportivi in questione. Il Piano inoltre limita a sole 35 le autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso, che peraltro soggiacciono ai divieti di cui all art. 43 c.1 lettere a), e) e f). Nonostante il dettato normativo regionale e nazionale non preveda alcuna distanza di sicurezza dalle piste ciclabili e dagli impianti sportivi, gli appostamenti fissi in prossimità di queste infrastrutture, indicati dall ente gestore del Parco, sono stati sottoposti a verifiche da parte del Corpo di Polizia provinciale e laddove costituiscono un potenziale pericolo per l incolumità pubblica è stata revocata l autorizzazione, come richiesto dall ente Parco. La proposta è accolta limitatamente alla tutela della pubblica incolumità che sarà verificata per ogni singolo appostamento fisso dal Corpo di Polizia provinciale congiuntamente al Servizio di vigilanza ecologica del Parco. 3. Soggetto proponente: COMUNE DI PALOSCO prot.n del 11 marzo 2008 Il Comune di Palosco si limita a delle considerazioni generali sulla gestione faunistica nel proprio territorio, ma non effettua alcuna osservazione, proposta o richiesta specifica. 4. Soggetto proponente: COMUNITA MONTANA VALLE DI SCALVE prot.n del 29 aprile 2008 Riconsiderazione del Valico montano del Giovo e non istituzione del Valico montano del Vivione ai fini dell applicazione dell art. 43 c. 3 della L.R. 26/93 L INFS interpellato nella fase di predisposizione del Piano in merito all individuazione dei valichi montani, in provincia di Bergamo, con nota del , ha definito di grande importanza ornitologica ai fini migratori, tra gli altri, il Passo del Vivione e Valico Giogo della Presolana, nessuna menzione invece del Passo del Giovo. Non solo, altri dati relativi a passi importanti per la migrazione in Lombardia sono contenuti nel lavoro di Renato Massa e altri, 2000 Empirical procedures to indentify migratory bird bottlenecks in alpine area, che nella lista delle significative bottlenecks sulle vie di migrazione, tra gli altri, individuano il Passo del Vivione e il Giogo della Presolana, mentre non vi è menzione del Passo del Giovo. Pertanto l osservazione non può essere accolta. 5. Soggetto proponente: COMUNITA MONTANA VALLE IMAGNA prot.n del 22 aprile 2008 Eliminare la possibilità di introduzione e ripopolamento di muflone e pernice rossa sul territorio della Valle Imagna e attivare azione di ripopolamento della coturnice. 12

13 Le introduzioni debbono essere intese come immissione di specie o razze geografiche estranee alla fauna originaria di una determinata nazione. Particolare attenzione deve essere posta anche all introduzione di specie autoctone per il Paese ma non per determinate regioni. Da evitare è l espansione artificiale delle specie esotiche, anche se già naturalizzate in alcune parti del paese, come ad esempio la nutria e il silvilago. La genesi delle popolazioni di muflone e pernice rossa, nel nostro paese e in Europa, è materia di studio per storici e zoologi, è innegabile tuttavia che le due specie siano presenti e diffuse in Gran Bretagna, Francia, Spagna e Germania, oltre ad altri paesi del bacino mediterraneo. Il protocollo di attività per gli interventi di reintroduzione di specie faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia approvato con D.G.R. 7/4345 del 20 aprile 2001, include nell elenco delle specie alloctone il muflone, tace invece sulla pernice rossa, in quanto specie autoctona della nostra regione. Per quanto attiene il muflone, il protocollo regionale, indica quali strategie di intervento, il monitoraggio e la gestione controllata escludendo l eradicazione dichiarata invece esplicitamente per altre specie di mammiferi. Naturalmente una particolare attenzione andrà posta nella diffusione di queste due specie attraverso nuovi interventi di introduzione o di ripopolamento, valutando opportunamente che l area prescelta non le metta in competizione alimentare e spaziale con altre specie selvatiche di maggior pregio naturalistico. Giova ricordare che le due specie considerate, se correttamente utilizzate nei presupposti sopra indicati, possono occupare nicchie ecologiche non utilizzate da altre specie, costituendo un anello della biocenosi utile all avvento o all incremento dei predatori carnivori. Tuttavia la parte settentrionale della CM Valle Imagna è da ritenersi contigua all areale di presenza della coturnice, pertanto il rischio di inquinamento genetico di quest ultima derivante dall immissione di pernice rosse è realistica. Per contro, nella Zona faunistica della Alpi la condizione delle popolazioni di coturnice è tale che una ripresa naturale della specie può essere ricercata soprattutto avvalendosi di strumenti di tipo gestionale, prescindendo di immissioni di soggetti da allevamento. Pertanto è condivisibile la richiesta di evitare immissioni di pernice rossa a ridosso dell areale di presenza della coturnice, mentre le attività di ripopolamento con coturnice si ritiene debbano essere interdette, per evitare rischi di tipo genetico e sanitario alle popolazioni indigene di questo galliforme alpino. Per quanto sopra l osservazione è accolta limitatamente al divieto di ripopolamento della pernice rossa sul territorio della Comunità montana. Ricomprendere il territorio della Valle Imagna, o quanto meno la parte sommitale, coincidente con i comuni di Fuipiano Valle Imagna e di Brumano in Comprensorio alpino anziché in ATC Prealpino o istituire un nuovo CAC Valle Imagna Valle Taleggio Nel tracciare il limite inferiore della zona faunistica della Alpi nel Piano faunistico venatorio provinciale è stata rispettata la normativa in ragione delle considerazioni sottoesposte. La possibilità di riconoscere con approccio scientifico unanimemente condiviso la zona faunistica della Alpi attraverso l individuazione della consistente presenza della tipica flora e fauna alpina non è un fatto del tutto scontato. La letteratura scientifica ha tentato un interpretazione del concetto tipica flora alpina, in assenza di una definizione concorde, si veda ad esempio Schmid (in Archivio Botanico Italiano, 39, 1963) che considera flora (tipica) alpina quella (tipica) dei quattro orizzonti più elevati (subalpino, alpino, alto alpino e nivale) del 13

14 piano culminale. Secondo tale impostazione la zona Alpi inizierebbe solamente dove termina la vegetazione arborea. Di contro, Fenaroli e Giacomini (in La Flora Conosci l Italia, 1, T.C.I., Milano, 1958) propongono la suddivisione in diversi piani altitudinali della vegetazione alpina a partire dal piano basale fino al piano culminale. Con tale approccio anche una parte della pianura farebbe parte della zona Alpi. Quindi né l una né l altra di tali letture scientifiche appaga correttamente lo spirito della legge. Con riferimento alla zona delle Alpi della Regione Lombardia Pirola (1985) sostiene Come approssimazione realistica si può allora stabilire il limite inferiore della zona Alpi sul contatto della fascia collinare (orizzonte submontano della roverella) con la pianura, assumendo nella prassi la differenza del rilievo orografico come punto di riferimento. Da un punto di vista botanico, se questo fosse l unico parametro di riferimento della legge 157/1992, il criterio proposto potrebbe apparire funzionale per individuare il limite inferiore della zona Alpi. Non si può comunque sottacere che lo stesso Autore rileva che non è possibile su un piano pratico individuare una linea di demarcazione interna al distretto alpino che separi sistemi ecologici ben diversificati. Si tratta di una serie di biomi i cui contatti sono sfumati per cause orografiche e per modificazioni antropiche. E ancora C e quindi da presumere fino a prova contraria che anche la macrofauna risenta di tale situazione e che pertanto sia da riferire più alle situazioni reali che alle astrazioni teoriche. Per la tipica fauna alpina il considerare tale quella presente in maniera tipica negli orizzonti alpini escluderebbe specie (ad es. il Gallo cedrone, il Francolino di monte) che abitano gli orizzonti montani delle Alpi. Passando quindi da un criterio strettamente ecologico di alpino in senso stretto ad un parametro più propriamente geografico, che consenta di considerare fauna alpina (tipica) quella presente, nei suoi limiti geografici, sulle Alpi. Su quest ultimo aspetto vi è comunque unanime condivisione da parte del mondo accademico zoologico, almeno per quanto riguarda la fauna di Uccelli e Mammiferi. L espressione consistente presenza può dare luogo a varie interpretazioni, tanto che alcuni, ritengono possa riferirsi anche alla presenza in un determinato territorio di un unica specie allorché non si tratti di una presenza occasionale e temporanea. Tuttavia il concetto di consistente presenza va ricondotto ad un complesso più generale: la fauna. Non può dunque essere questa o quella singola specie a qualificare una zona come appartenete alla zona faunistica delle Alpi, ma occorre l esistenza di un quadro faunistico (tipicamente) alpino. Quindi non esiste un opinione condivisa sulla materia. E di aiuto nell individuazione della zona faunistica della Alpi la legge n. 157/1992, allorché impone alle Regioni di emanare norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali. Quindi le PA, il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte sull arco alpino, hanno dovuto valutare le specifiche peculiarità ambientali e l insieme dei diversi parametri (biogeografici, culturali, di gestione faunistica e di disciplina venatoria) utili a individuare la zona faunistica delle Alpi non solo come area geografica, bensì come comprensorio ove l attività venatoria deve essere svolta in maniera compatibile con la risorsa faunistica oggetto del prelievo e quindi secondo le buone consuetudini venatorie locali. Alcune osservazioni ulteriori. Nel territorio compreso dell A.T.C. Prealpino non è segnalato un consistente insediamento di fauna alpina, in quanto non può essere ritenuto tale la temporanea presenza di due o tre camosci, nella ZRC Monte Linzone, frutto di 14

15 episodi di erratismo di sub-adulti della specie; tre/cinque camosci nell OP Monte Zucco, anche qui frutto di episodi di erratismo stagionale della specie. Analogamente non può essere ritenuta consistente una popolazione di 10/15 camosci e di alcune unità di gallo forcello e di coturnice svernanti sul versante meridionale del Monte Alben nella ZRC Valle Vertova. Qui la presenza della coturnice è probabile conseguenza di liberazioni non autorizzate di esemplari allevati di questo galliforme. La stessa considerazione vale per l OP Corna del Val dove è segnalata la presenza di 8/10 camosci e lo svernamento di 3/5 unità di gallo forcello, per l OP Val Piana d Agro dove saltuariamente nel tardo autunno è segnalata la presenza di 3/5 galli forcelli, dell OP Pizzo Frol dove è segnalata la presenza di tre/cinque galli e un paio di coppie di coturnici, nell op Corna Camozzera dove è presente un nucleo di camosci sub-adulti di 8/10 unità e una covata annuale di galli forcelli. Nell OP Zuc di Valm è segnalata la presenza solo occasionale di tre/cinque camosci che sconfinano si spostano tra la zona faunistica delle Alpi e la contigua Foresta demaniale Costa del Pallio, nonché occasionalmente di una coppia di coturnici o la presenza stagionale di due esemplari di gallo forcello. 2) Nel territorio dell A.T.C. Prealpino le consuetudini e le tradizioni venatorie locali non corrispondono a quelle consolidatesi nel tempo nella zone alpine della provincia. 3) Nella individuazione del limite inferiore della zona Alpi si è coniugato l approccio biogeografico a quello gestionale, al fine di ottenere un più efficace livello di protezione della fauna nel suo complesso nella fascia pedemontana (A.T.C. Prealpino ) in quanto: a. La percentuale di territorio agro-silvo-pastorale interdetto alla caccia con fini di protezione della fauna è fissato tra il 10 e il 20% nella zona faunistica delle Alpi, mentre nel restante territorio (quindi anche nell A.T.C. Prealpino ) tale quota è compresa tra il 20 e il 30%. Un ampliamento verso valle della zona faunistica della Alpi sulla base di valutazioni esclusivamente biogeografiche vedrebbe percentualmente contratto il territorio protetto in favore della fauna (oasi, zone di ripopolamento e cattura, ecc.). b. Le aree dell A.T.C. Prealpino contigue alla zona faunistica della Alpi: l alta Valle Imagna, la bassa Valle Brembana, la Val Vertova, la media Valle Seriana ove è segnalato un tentativo di colonizzazione da parte di piccoli nuclei di specie appartenenti alla tipica fauna alpina sono state opportunamente sottoposte ad un vincolo di protezione, cosicché tale fauna non può essere oggetto di prelievo ancorché effettuato sulla base di principi conservativi della popolazione. Se le condizioni ambientali delle aree suddette risulteranno favorevoli è possibile uno stabile insediamento dei nuclei colonizzatori e il successivo ampliamento dell areale distributivo. Nel qual caso potranno esisteranno i presupposti per valutare una diversa allocazione dei confini inferiori della zona faunistica delle Alpi. c. Nelle aree del comprensorio dell A.T.C. Prealpino ove è consentito l esercizio venatorio resta il divieto di abbattere i Tetraonidi e la Coturnice delle Alpi (L. R. 26/93, art. 40, c. 3, lett. b). Il livello di protezione assoluta accordato a queste specie, peraltro cacciabili nella zona faunistica delle Alpi, può permettere agli individui che eventualmente vi si insediano di costituire popolamenti stabili. d. Individuando la zona Alpi sulla base di un criterio esclusivamente geografico, e quindi comprendendo l A.T.C. Prealpino, si determinerebbe una condizione non favorevole ad una corretta gestione faunistica a seguito dell elevato numero di cacciatori ivi residenti, che acquisirebbero il diritto di caccia nel costituendo Comprensorio Alpino. 15

16 e. L approccio con cui è stato definito il limite inferiore della zona faunistica delle Alpi è corrispondente a quanto prefigurato dal Legislatore nazionale per consentire una tutela della fauna tipica alpina, nel senso non di una protezione assoluta, ma di una gestione attiva delle sue popolazioni. Infatti, uno spostamento del limite inferiore di tale zona faunistica che comprendesse il territorio dell A.T.C. Prealpino risulterebbe meno incisivo nel senso auspicato di offrire una maggiore protezione alla tipica fauna alpina. Delimitare i confini delle oasi e degli altri istituti di tutela utilizzando confini naturali o tracciati di infrastrutture artificiali quali strade, sentieri mulattiere, linee elettriche, ecc. Per quanto attiene gli istituti di protezione faunistica, previsti dalla L.R. 16 agosto 1993 n.26 e conseguentemente individuati nella proposta di piano, la norma definisce le diverse finalità e obiettivi degli stessi (Oasi di protezione, ZRC, zone di protezione lungo le rotte di migrazione) e i possibili gestori delle medesimi (associazioni di protezione ambientale, comitati di gestione degli ATC e CA). Il legislatore nulla dice in merito alla loro perimetrazione, lasciando alla Provincia discrezionalità nell individuare i confini di ogni singolo istituto di protezione. E tautologico che i confini seguano preferibilmente elementi lineari antropici o naturali al fine della loro immediata comprensione, tuttavia la norma non esclude che l Ente pianificatore adotti, quando ritiene necessario, una configurazione dei confini plasmata secondo esigenze territoriali, naturalistiche, ecc. Delimitare un Oasi di protezione Passo del Palio di collegamento tra la ZPS Resegone e la ZPS Costa del Palio. Le due Foreste demaniali denominate Resegone e Costa del Palio, dove l esercizio venatorio è vietato in ogni forma, sono altresì classificate ZPS nelle tipologie ambienti forestali alpini e ambienti aperti alpini. Il duplice livello di protezione accordato a questi territori dalla Regione Lombardia, che sono anche Foreste demaniali, consente loro di svolgere una adeguata funzione di protezione di tutte le specie selvatiche omeoterme presenti e degli habitat interessati. La richiesta di collegare tra loro le due ZPS potrà essere ricercata attraverso strumenti non di competenza della Provincia che, individuando eventuali nuovi territori all interno delle IBA (Important Bird Areas), delimitino in un unica ZPS le due aree protette individuate e classificate dalla Regione Lombardia. Ridelimitare l Oasi di protezione Strozza comprendendo anche il tratto finale della pista ciclopedonale in corso di completamento lungo il sedime dell ex canale industriale fino alla località Clanezzo Il dettato normativo nazionale regionale in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e disciplina dell esercizio venatorio non prevede alcuna incompatibilità tra quest ultimo e le piste ciclopedonali. L art. 43 della L.R. 26/93 nel definire le distanze di sicurezza tra esercizio venatorio e infrastrutture abitative, produttive e viarie non tiene in considerazione questa tipologia viaria. Naturalmente eventuali criticità in ordine alla pubblica incolumità potranno essere indicate dalla Comunità Montana e sottoposte a specifiche verifiche, anche attraverso specifichi sopralluoghi congiunti con il Corpo di Polizia Provinciale. 16

17 Non appare pertanto necessaria la modifica dei confini dell Oasi di protezione per la carenza di motivazioni carattere faunistico. Abbassare il confine della ZRC Monte Linzone rispetto alla cresta del Monte Linzone. Per quanto attiene gli istituti di protezione faunistica, previsti dalla L.R. 16 agosto 1993 n.26 e conseguentemente individuati nella proposta di piano, la norma definisce le diverse finalità e obiettivi degli stessi (Oasi di protezione, ZRC, zone di protezione lungo le rotte di migrazione) e i possibili gestori delle medesimi (associazioni di protezione ambientale, comitati di gestione degli ATC e CA). Il legislatore nulla dice in merito alla loro perimetrazione, lasciando alla Provincia discrezionalità nell individuare i confini di ogni singolo istituto di protezione. E tautologico che i confini seguano preferibilmente elementi lineari antropici o naturali al fine della loro immediata comprensione, tuttavia la norma non esclude che l Ente pianificatore adotti, quando ritiene necessario, una configurazione dei confini plasmata secondo esigenze territoriali naturalistiche, ecc. Non appare pertanto necessaria la modifica dei confini della ZRC per la carenza di motivazioni carattere faunistico. 6. Soggetto proponente: COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA prot.n del 20 febbraio 2008 Eliminazione degli istituti di protezione faunistica posti lungo la Strada Provinciale 469 e la Strada Comunale di collegamento tra l abitato di Tavernola e quello di Parzanica, in quanti gli ungulati presenti causano la caduta di massi con pericolo per mezzi e persone L Oasi di protezione Punta Alta risponde efficacemente alle finalità previste dall art. 17 c.1 della L.R. 26/93. La caduta di massi sulla strada provinciale 469 può avere origini molteplici che devono essere meglio indagate, certamente non imputabili esclusivamente alla fauna selvatica. Non si rileva alcun nesso logico tra l abrogazione dell Oasi di protezione e la risoluzione del problema paventato dal Comune. 7. Soggetto proponente: COMUNE DI MORNICO AL SERIO prot.n del 19 febbraio 2008 Ampliare verso sud la zona rossa ovvero la zona di rifugio ed ambientamento in località fornace. L istituzione di zone di rifugio ed ambientamento non rientrano tra gli obiettivi del Piano Faunistico venatorio provinciale, in quanto di competenza degli ATC e dei CA ai quali compete la loro approvazione con apposita deliberazione. 8. Soggetto proponente: WWF ITALIA prot.n del 20 febbraio

18 Articolare il percorso metodologico del Piano faunistico-venatorio in modo similare a quello del Piano ittico provinciale. La D.G.R. n.8/6420 del Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di piani e programmi VAS stabilisce al punto 2) che i procedimenti di formazione e di approvazione di piani/programmi già avviati alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, della presente deliberazione si concludono in conformità alle disposizioni in vigore al momento dell avvio del procedimento stesso, ovvero secondo le disposizioni di cui all art. 4 comma 4 della L.R. 12/05. La DGR n. 8/71110 del è una mera modifica della precedente, infatti sostituisce l allegato 1f, quindi si ritiene applicabile la disposizione di cui al punto 2) della D.G.R. n.8/6420 del L avvio del procedimento VAS ed il Percorso metodologico VAS del Piano Faunistico sono stati rispettivamente approvati con D.G.P. n.17 del 24 gennaio 2008 e con la DGP 41 del 7 febbraio 2008, in conformità al modello generale previsto dalla DGR 6420/2007, inoltre il percorso è sostanzialmente conforme, in ogni sua parte, alle indicazioni contenute nella D.G.R. n.8/71110 del 18 aprile Estendere la prima conferenza VAS ad altra seduta con termine per presentare osservazioni od osservazioni integrative. Il percorso metodologico, come sopra spiegato, è conforme agli indirizzi indicati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n.6420 del e D.G.R. VIII/7110 del Disgiungere dal procedimento VAS l adempimento di cui all art. 20 della L.R. 26/93 e art.. 10 c. 13 della L.157/92 L osservazione è accolta. Il Piano Faunistico Venatorio, che determina nuovi perimetri delle zone da vincolare di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 26/93, sarà notificata ai proprietari e conduttori dei fondi esclusivamente mediante: pubblicazione all Albo Pretorio della Provincia e dei Comuni interessati, e sarà notificata alle organizzazioni professionali agricole, verrà altresì dato avviso di pubblicazione su un quotidiano locale e sul sito internet della Provincia. Coinvolgere l INFS nella partecipazione al procedimento di VAS. L osservazione è stata accolta. L INFS è stato coinvolto con nota del 26 febbraio 2008 prot Modifica e adeguamento del Piano faunistico-venatorio provinciale e procedimento VAS, riscontrato dall Istituto in data 12 marzo 2008 prot.n. 1720/T-A66. Con nota del 14 marzo 2008 prot sono stati trasmesso lo studio valutazione incidenza ambientale e il rapporto ambientale. L INFS è stato inoltre coinvolto con nota del 12 marzo 2008 prot Richiesta parere in merito all individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell avifauna ai fini dell art. 21 c.3 della L.157/92, riscontrato dall Istituto in data 16 aprile 2008 prot.n. 2616/T-A6. 18

19 Attuare il coordinamento in ambito VAS tra la pianificazione del miglioramento ambientale e la pianificazione faunistico venatoria. L osservazione è stata accolta. In data 23 aprile 2008 nell ambito della 2 Conferenza di verifica della VAS del Piano di Miglioramento Ambientale è stato dato un aggiornamento sullo stato di avanzamento del percorso VAS del Piano Faunistico Venatorio e del raccordo tra le due pianificazioni provinciali. Inserire nell elenco delle fonti normative la Direttiva 2003/35/CE, la Direttiva 2003/4/CE, la convenzione Aarhus, la Convenzione di Parigi, la Convenzione di Washington, il Regolamento UE 338/97, l intero articolato della L.157/92, il DM 184 del 17 ottobre 2007e la L.353/00. Nell ottica della semplificazione e della comprensione delle fonti normative si è ritenuto ridondante, oltre che non obbligatoria, la citazione delle Convenzioni e delle direttive comunitarie non strettamente pertinenti la pianificazione faunisticovenatoria. Il DM 184/2007 è stato, non solo citato, ma integralmente recepito nelle previsioni del piano. Per quanto attiene la L.353/00, sebbene non di competenza della Provincia e non prevista dalle vigenti disposizioni come materia obbligatoria nelle previsioni del piano faunistico-venatorio, è stato dedicato un apposito capitolo nell elaborato di Piano. 9. Soggetto proponente: WWF ITALIA prot.n del 6 maggio Soggetto proponente: ITALIA NOSTRA prot.n del 6 maggio Soggetto proponente: MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI prot.n del 6 maggio che il temine per la consegna delle osservazioni venga unificato con il termine per la consegna delle osservazioni al Piano di Miglioramento Ambientale mediante una proroga del primo termine I piani faunistico-venatori provinciali e i piani di miglioramento ambientale, sono due strumenti di programmazione distinti, predisposti dalle Province, disciplinati da due diversi articoli di legge: l art.14 della L.R. 16 agosto 1993 n.26 per i primi e l art. 15 della medesima legge per i secondi. Il percorso metodologico per la Valutazione Ambientale Strategica per la redazione del Piano faunistico-venatorio è stato approvato con D.G.P. n. 41 del 7 febbraio 2008, mentre lo stesso procedimento per il Piano di miglioramento ambientale è stato approvato con deliberazione giuntale n.533 del 18 ottobre Stante la diversità dei contenuti non vi è la necessità di unificare i termini per la consegna delle osservazioni ai due distinti Piani, la coerenza è garantita anche attraverso la VAS del Piano di Miglioramento Ambientale (vedi conferenza del 23 aprile in subordine, che il termine per la consegna delle osservazioni venga posticipato alla scadenza del termine per la consegna della CTU in corso nell ambito del procedimento R.G. 37/07 avanti al TAR di Brescia Il Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia ha disposto procedersi alla CTU con ordinanza RG 37/07 in merito al ricorso principale promosso da codesta Associazione avverso il Piano 19

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