PROVINCIA DI BERGAMO Settore Agricoltura Caccia e Pesca

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1 PROVINCIA DI BERGAMO Settore Agricoltura Caccia e Pesca Conferenza Valutazione Finale V.A.S. Piano Faunistico Venatorio 23 giugno 2008 Verbale in forma riassuntiva Spazio Viterbi del Palazzo della Provincia Inizio dei lavori : ore 9:45 Partecipano gli enti e le associazioni di cui all elenco in calce al presente verbale. Giacomo Moroni Responsabile Servizio Faunistico Ambientale apre la Conferenza sul Piano Faunistico Venatorio. Alberto Cigliano Dirigente Settore Agricoltura Caccia e Pesca introduce i lavori della Conferenza porgendo i saluti dell Assessore Luigi Pisoni, assente per sopraggiunti impegni istituzionali. Illustra lo stato di avanzamento del Piano dando notizia che il Piano è stato adeguato alle prescrizioni indicate dalla Regione Lombardia nel decreto sullo Studio di incidenza, e rivisto sulla base delle osservazioni che sono pervenute e valutate positivamente. Richiamando il percorso metodologico della VAS illustra i prossimi passaggi: parere motivato dell Autorità competente, passaggio in Giunta e poi presentazione al Consiglio Provinciale. Precisa altresì che è stata inserito un rinvio dinamico per cui ogni evoluzione normativa in materia di SIC e ZPS verrà automaticamente recepita nel Piano, nonché rinvia al sito internet della Provincia all interno del quale sono presenti tutti i documenti. Giovambattista Vitali - Consulente incaricato illustra la metodologia descrittiva dello studio di incidenza degli habitat dei Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), la loro importanza e vulnerabilità. Descrive poi i contenuti Decreto della Regione Lombardia DG Qualità dell Ambiente n del Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bergamo, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, sui Siti Natura con il quale è stata espressa valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull integrità dei siti (SIC e ZPS) riguardo al Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bergamo, a condizione che siano rispettate determinate prescrizioni. Alberto Cigliano dettaglia le prescrizioni imposte dalla Regione Lombardia DG Ambiente nel sopra citato Decreto n del : obbligo di recepimento nel calendario venatorio dei divieti contenuti all art. 5 comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, j del D.M. 17 ottobre 2007 n. 184; 1

2 obbligo di recepimento delle eventuali regolamentazioni riguardanti l attività venatoria, previste agli art. 5 e 6 del D.M. 17 ottobre 2007 n. 184, che verranno adottate da Regione Lombardia in accordo con l Art. 7 del suddetto Decreto Ministeriale; obbligo estensione della zona di maggior tutela A al SIC/ZPS IT Boschi del Giovetto di Paline e alla porzione della ZPS IT Orobie Bergamasche inclusa nel SIC IT Alta Val di Scalve, localizzata a nord del confine del SIC/ZPS IT Boschi del Giovetto di Paline, sulla sinistra idrografica del torrente Giogna, al fine di meglio tutelare le specie tipiche di fauna alpina presenti nel SIC/ZPS ; divieto di esercizio dell attività venatoria nella ZPS IT Parco Regionale Orobie Bergamasche, in data antecedente al 1 ottobre, con l eccezione della caccia agli ungulati, così come previsto dall art. 6, c. 13 del D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 per le ZPS classificate nella tipologia Valichi montani ; divieto di autorizzazione di nuovi appostamenti fissi, compresi quelli di cui all art. 25, comma 14 della L.R. 16 agosto 1993 n. 26 e succ. mod., nel raggio di 400 metri dal confine del SIC IT Valpredina ; obbligo di esecuzione della caccia al cinghiale nell Area di salvaguardia della Riserva Naturale Regionale di Valpredina e dell omonimo Sito della Rete Natura 2000 esclusivamente con il sistema della girata e con l uso di un solo cane con funzione di limiere; obbligo di preavviso all Ente gestore del SIC IT Valpredina dell esecuzione di eventuali censimenti di cinghiali all interno del Sito e/o nell Area di salvaguardia; in tale preavviso dovranno venire specificate tempistiche e modalità di realizzazione del censimento; obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza il rilascio di concessioni per Aziende Faunistico Venatorie ed Aziende Agrituristico venatorie localizzate nei siti della Rete Natura 2000 e/o nelle loro vicinanze; si ricorda, a questo proposito, che l Azienda Agrituristico venatoria S.Germinano confina con il SIC IT20A0018 Cave Danesi, gestito dalla Provincia di Cremona e che pertanto dovrà essere sottoposta a Valutazione di Incidenza al momento del rinnovo di concessione; obbligo di inclusione, nelle aree individuate nel Piano Faunistico Venatorio come Foreste Demaniali, della Foresta Demaniale di Foppabona, delle aree di recente acquisizione da parte di Regione Lombardia sul Pizzo Arera e delle aree di recente acquisizione sul Monte Canto; poiché le aree sul Monte Canto sono costituite da più appezzamenti non necessariamente adiacenti fra di loro, si identificherà, entro il limite massimo di un anno, di comune accordo con ERSAF, un area unitaria che includa tutti i terreni in gestione ad ARSAF, in cui non è consentita alcuna attività venatoria; obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza l autorizzazione di nuovi appostamenti fissi, compresi quelli di cui all art. 25, comma 14 della L.R. 16 agosto 1993 n. 26 e succ. mod., localizzati all interno dei Siti della Rete Natura 2000 e/o nei territori ad essi limitrofi (aree comprese in una fascia di dal confine di ciascun sito); 2

3 divieto di autorizzazione di un numero superiore a 35 appostamenti fissi nell Area interurbana di tutela faunistica dei Colli di Bergamo; obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza l autorizzazione di appostamenti fissi di cui all art. 14, comma 14 della L.R. 16 agosto 1993 n. 26 e succ. mod., localizzati all interno dell intera Area interurbana di tutela faunistica dei Colli di Bergamo; obbligo di realizzazione, entro due anni dall adozione del Piano, di una cartografia puntuale degli appostamenti fissi localizzati all interno dei Siti della Rete Natura 2000 e/o nella fascia di metri dal confine; tale cartografia dovrà essere inviata per conoscenza a ciascun Ente gestore di competenza; obbligo di comunicare i Piani di ripopolamento agli eventuali Enti gestori interessati; divieto di ripopolamento di Fagiano in prossimità delle aree umide dei Siti della Rete Natura 2000 interessati dalla presenza di Rana di Lataste (IT Boschi dell Astino e dell Allegrezza; IT Fontanile Brancaleone; IT Bosco de l Isola; IT Valpredina); divieto di introduzione di specie alloctone nei Siti delle Rete Natura 2000, compresi Pernice rossa e Muflone; obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza eventuali ripopolamenti e introduzioni, all esterno di Aree della Rete Natura 2000, che riguardino la Pernice rossa e il Muflone; tale valutazione dovrà considerare tutti i Siti della Rete Natura 2000 presenti nel ATC o CAC in cui si applicheranno le misure ed eventuali Siti presenti in altri ATC o CAC, ma localizzati nelle vicinanze; obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza qualsiasi intervento di reintroduzione effettuato all interno o prossimità di Siti della Rete Natura 2000; obbligo di inviare i risultati dei monitoraggi delle popolazioni faunistiche anche al fine della programmazione dei prelievi venatori, eseguiti all interno o in prossimità dei Siti della Rete Natura 2000 agli Enti gestori di competenza; adozione da parte della Provincia di adeguate misure di monitoraggio, tramite il proprio personale di sorveglianza, sul lato settentrionale del psic Val Predina per valutare l effettiva sussistenza di eventuali fenomeni di interferenza dell attività venatoria sulla Riserva Naturale Valpredina e sul sito della Rete Natura 2000; coinvolgimento da parte della Provincia degli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 nelle future analisi e scelte gestionali adatte a prevenire gli impatti della rete viaria nei confronti della fauna selvatica. Giovambattista Vitali mostra come il Piano - sia nella parte testuale che in quella cartografica - sia stato adeguato alle prescrizioni imposte dalla Regione. 3

4 Giacomo Moroni illustra i contenuti e le richieste delle 31 osservazioni presentate e dettaglia, motivandole, le decisioni assunte in merito ed illustrate nelle schede allegate: Enti e Istituzioni INFS (allegato 1) Parco dei Colli (allegato 2) Comune di Palosco (allegato 3) CM Valle di Scalve (allegato 4) CM Valle Imagna (allegato 5) Comune di Tavernola B.sca (allegato 6) Comune di Mornico al Serio (allegato 7) Associazioni di Protezione Ambientale WWF (osservazione al documento di scoping) (allegato 8) WWF - osservazione condivisa da Italia Nostra e dal Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo (allegato 9) Legambiente (allegato 10) LAV (allegato 11) Associazioni Venatorie Sez. cacciatori FIDC Rovetta, Fino del Monte, Castione della Presolana (allegato 12) Ass.ne Caccia e Cinofilia (allegato 13) Ass.ne Caccia e Cinofilia - condivisa da Pro Segugio (allegato 14) ANUU (allegato 15) FIDC Provinciale (allegato 16) Unione Nazionale Cinghialai (allegato 17) FIDC Zogno (allegato 18) Enalcaccia - Sez.ne Comunale di Cologno al Serio (allegato 19) CA Valle di Scalve (allegato 20) Ass.ni Venatorie di Romano di Lombardia (ANUU, FIDC, Enalcaccia) e Conf. Italiana Agricoltori (allegato 21) Pro segugio - Sez.ne prov.le di Bergamo (allegato 22) ATC Pianura Bergamasca (allegato 23) Alberto Cigliano illustra quanto prevede il Piano Faunistico in merito al regime della Legge 353/2000 sulle aree percorse dal fuoco, normativa che attribuisce ai Comuni la competenza per la loro individuazione e per la tenuta del catasto e che, tra l altro, vieta la caccia nei soprasuoli boscati percorsi dal fuoco. Al riguardo la Provincia ha svolto un ruolo di impulso nei confronti delle amministrazioni comunali nell intento, da un lato, di garantire la protezione della fauna selvatica e, dall altro, di predisporre uno strumento per agevolare l individuazione della collocazione sul territorio delle zone boscate sottoposte al particolare regime venatorio imposto dalla legge 353/2000. In assenza del catasto e delle perimetrazioni di competenza dei Comuni si sono utilizzati i dati del Corpo Forestale dello Stato il quale ha fornito le informazioni cartacee relative alle zone boscate percorse dal fuoco sino al 2005, successivamente in forma digitalizzata attraverso i tematismi contenuti nel Sistema Informativo della Montagna (SIM). 4

5 Le informazioni a disposizione della Provincia sono: - nell assenza del catasto degli incendi redatto e tenuto dai Comuni ai sensi dell art. 10 L. 353/2000, i dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato: b1) anni 1998/2005: schede di rilevamento (contenenti informazioni tra cui località, superficie boscata e non, coordinate, ecc.) e, in alcuni casi, cartografia. A questo riguardo (cartografia) si osserva che, spesso, si tratta di un solo punto indicante la località ed in altri casi di un poligono. Nel poligono è riportata l intera superficie senza alcuna distinzione tra boscata e non. b2) anni 2006/2007: i poligoni, delle sole superfici boscate e non, rilevati con il sistema GPS. Al fine quindi di informare gli operatori del settore dell esistenza di tali aree, pur nella consapevolezza che la perimetrazione non fornita dai Comuni non costituisce i vincoli di cui alla legge 353/2000, la cartografia dei luoghi in commento sarà disponibile sul sito della Provincia di Bergamo ( nella sezione SITER@). La cartografia verrà aggiornata annualmente con Delibera di Giunta Provinciale in occasione dell approvazione del calendario venatorio. La cartografia pubblicata contiene le seguenti informazioni: catasto degli incendi perimetrati dai Comuni ai sensi dell art. 10 L. 353/2000, laddove esistenti dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato: b1) anni 1998/2005: sono stati riportati i poligoni degli incendi di maggiore dimensione ove esistenti agli atti, negli altri casi è stato cartografato il punto di sviluppo dell incendio ed indicata la superficie interessata dall incendio). In entrambi i casi si è riportata l intera superficie (boscata e non), non disponendo di informazioni di maggiore dettaglio. b2) anni 2006/2007: i poligoni, delle sole superfici boscate, rilevati con il sistema GPS. Finita l illustrazione da parte dei Relatori, si svolgono i seguenti interventi: Fortunato Busana - CONFAVI ringrazia la Provincia per il lavoro svolto e apprezza il grado di dettaglio delle informazioni date. Rimarca l interesse del mondo venatorio per l ambiente e ribadisce la disponibilità delle Associazioni per il dialogo con le Ass.ni Ambientaliste, auspicando che le stesse non presentino un nuovo ricorso al TAR. Ricorda altresì che le norme, statali e regionali, possono essere modificate auspicando quindi le modifiche attese dal mondo venatorio, per le quali vi deve essere l impegno condiviso di tutte le Associazioni. Mario Grassi - CM Valle di Scalve si rammarica che non sia stata accolta la richiesta avanzata dalla Comunità Montana e dal Comprensorio Alpino Valle di Scalve di mantenere come Valico interessato dalle rotte di migrazioni il Passo del Giovetto, mentre è stato individuato in sua vece il Passo del Vivione. Questa scelta, a detta di Grassi, condizionata dalla Provincia di Brescia, penalizza il CA Valle di Scalve essendo ricompreso per la quasi totalità sul territorio bergamasco. Giacomo Moroni in merito all individuazione del Passo del Vivione in sostituzione del Passo del Giovetto, richiamando le puntuali contro deduzioni alle osservazioni 5

6 presentate, segnala come anche l INFS, oltre ad altri studi in ambito regionale, individuino il Passo del Vivione come importante valico per la migrazione degli uccelli, mentre nulla dicono in merito al Passo del Giovetto. Roberto Rota - CM Valle Imagna illustra le motivazioni che hanno portato alla richiesta di ricomprendere in Zona Alpi la parte sommitale della Valle Imagna, citando a supporto anche il parere di ERSAF in merito alle Foreste Demaniali Costa del Pallio e Resegone. Alberto Cigliano sul mancato inserimento delle ZPS presenti nella parte alta della Valle Imagna nella zona faunistica delle Alpi, richiamando anche il parere espresso da ERSAF e non recepito dalla Regione nel decreto sullo Studio di Incidenza, evidenzia come il divieto di caccia esistente nelle Foreste Demaniali Costa del Pallio e Resegone in virtù della legislazione in vigore offra già garanzie di tutela per la fauna. Giacomo Moroni illustra il ruolo di ERSAF nell ambito della valutazione dei pareri sullo Studio di Incidenza espresso dai Singoli Enti gestori dei SIC e ZPS e il minuzioso esame della proposta di Piano. Luigi Fossati - Comune di Mozzanica chiede se resta confermata la Zona Cinofila prevista a Mozzanica Giacomo Moroni conferma Fortunato Busana chiede una previsione dei tempi per l approvazione del Piano Alberto Cigliano ricorda il percorso illustrato in precedenza. Si da atto che il rappresentante del WWF deposita una nota contenente alcune osservazioni. Termine dei lavori: ore 13:00 6

7 Conferenza Valutazione Finale V.A.S. Piano Faunistico Venatorio 23 giugno 2008 Elenco partecipanti 1. Germana Trussardi della PROVINCIA DI BERGAMO - SETTORE PIANIFICAZIONE (Autorità competente per la VAS) 2. in rappresentanza degli Enti convocati i Sigg. Mario Grassi CM VALLE DI SCALVE Roberto Rota CM VALLE IMAGNA Morlotti Giovanni COMUNE DI ALBINO Dante Todeschini COMUNE DI BLELLO Michele Cortinovis COMUNE DI COSTA SERINA Bortolo Morstabilini COMUNE DI MOZZO Davide Calvi COMUNE DI MOIO DE CALVI Giovanni Rossi COMUNE DI BRUSAPORTO Luigi Fossati COMUNE DI MOZZANICA Leonardo Mazzoleni Bonardi COMUNE DI VERDELLO 3. in rappresentanza delle Associazioni Venatorie invitate i Sigg. Ermenegildo Fiordalisi ENALCACCIA Alessandro Ferrari FEDERCACCIA Mario Furia ANUU Stefano Gelmini ANUU Enrico Bonzi CPA Fortunato Busana CONFAVI 4. in rappresentanza delle Associazioni di Protezione Ambientale invitate i Sigg. Enzo Mauri del WWF ITALIA e ITALIA NOSTRA Giuseppe Mangoni LEGA ABOLIZIONE CACCIA 5. in rappresentanza degli Ambiti e Comprensori Alpini di Caccia invitati i Sigg. Umberto Mazzoleni ATC PIANURA BERGAMASCA Alessandro Ferrari ATC PREALPINO Carlo Cadei CA VALLE BORLEZZA Enrico Bonzi CA VALLE BREMBANA Giovanni Lubrini CA VALLE SERIANA 6. in rappresentanza degli Enti gestori dei SIC e delle ZPS invitati i Sigg. Enzo Mauri del WWF RISERVA NATURALE VAL PREDINA Luca Pelliccioli PARCO OROBIE BERGAMASCHE 7. in rappresentanza dei Parchi Regionali invitati i Sigg. Stefano Milesi PARCO DEI COLLI DI BERGAMO Elisabetta Rossi PARCO ADDA NORD Stefano Agliardi PARCO DEL SERIO 7

8 Allegato 1 DECISIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE SULLA PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE 2008 Soggetto proponente: ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA Data presentazione: 12 MARZO 2008, agli atti provinciali prot.n del 13 marzo 2008 CONTENUTO E DECISIONE IN MERITO AL RECEPIMENTO E MOTIVAZIONI Pervenire ad un analisi approfondita delle possibili interferenze del Piano con i singoli Siti della Rete Natura Attraverso lo Studio per la Valutazione di incidenza ambientale sono state analizzate le eventuali possibili interferenze della pianificazione con i singoli Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) individuati sul territorio provinciale. Nei Siti ove è ammesso dal Piano il prelievo venatorio, in particolare considerazione sono state tenute le specie di interesse comunitario al fine di assicurare il pieno rispetto delle misure di conservazione e salvaguardia delle specie e dei rispettivi habitat naturali. Particolare attenzione è stata accordata alle immissioni faunistiche, prevedendo che nei Siti Natura 2000, fatto salvo il divieto di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da zone di ripopolamento e cattura insistenti sul territorio medesimo, previsti al D.M. n.184 del 17 ottobre 2007, ogni intervento di reintroduzione di fauna selvatica all interno dei Siti e nella aree limitrofe, definite tali sulla base delle mobilità delle specie oggetto di reintroduzione, è sottoposto a specifica valutazione di incidenza. L osservazione è pertanto accolta, anche in considerazione del fatto che il Piano contiene le prescrizioni dei decreti regionali sullo studio di gestione dei precedenti piani faunistici, nonché quelle del recente Decreto n.6485 del 18 giugno 2008 sulla proposta di piano. 8

9 Allegato 2 DECISIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE SULLA PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE 2008 Soggetto proponente: PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO Data presentazione: 19 MAGGIO 2008, agli atti provinciali prot.n del 19 maggio 2008 CONTENUTO E DECISIONE IN MERITO AL RECEPIMENTO E MOTIVAZIONI Esclusione dei territori dei comuni di Villa d Almé Ponteranica Sorisole Ranica Torre Boldone dalla caccia di selezione agli ungulati La materia della richiesta riguarda più propriamente la regolamentazione della caccia di selezione agli ungulati già disciplinata da apposito regolamento provinciale, e il calendario venatorio integrativo provinciale predisposto annualmente con deliberazione giuntale. Si ritiene pertanto che la richiesta debba essere istruita in quei contesti amministrativi e non nel Piano faunistico-venatorio provinciale. Confermare la proposta espressa dal Consiglio d Amministrazione con delibera n.65 del Aree in colore verde chiaro a Parco naturale ai sensi della L.394/91 e della L.R. 86/83 divieto assoluto. La richiesta è superata dall approvazione della Legge regionale 27 marzo 2007 n.7 con la quale la Regione Lombardia ha provveduto ad istituire il parco naturale dei Colli di Bergamo all interno del quale è vietata ogni forma dia attività venatoria. Introdurre il divieto di impiantare nuovi appostamenti fissi in tutto il territorio del Parco. Il Piano faunistico-venatorio al fine di armonizzare l esercizio venatorio con altre forme di fruizione del territorio del Parco circostante l area metropolitana, ha istituito un apposita area interurbana di tutela faunistica. All interno di essa è vietata la caccia vagante e le autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso sono limitate a 35 unità. Inoltre il Piano subordina il rilascio di nuove autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso all interno dei Siti Natura 2000 alla valutazione di incidenza. Le sopraccitate prescrizioni rendono sostenibile la caccia da appostamento fisso nell area del Parco regionale dei Colli di Bergamo, risulta pertanto eccessiva la moratoria totale di eventuali nuovi appostamenti fissi, la cui autorizzazione compete esclusivamente alla Provincia. Delimitare la zona cinofila Permanente denominata Fontana all interno dell Area Interurbana di Tutela Faunistica non in adiacenza con il Parco naturale dei Colli di Bergamo. 9

10 Nella ZCP Fontana è vietata ogni forma di esercizio venatorio, con la sola esclusione degli appostamenti fissi già esistenti, inoltre l indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalle specie di fauna selvatica e dall attività cinofila è a carico dei titolari delle eventuali concessioni rilasciate nella ZCP, la quale può essere concessa anche per limitate aree all interno della stessa. Nel provvedimento di rilascio dell affidamento in gestione alle associazioni aventi titolo o agli imprenditori agricoli, potrà essere previsto una fascia cuscinetto che distanzi i terreni utilizzati dall attività cinofila dalle aree a parco naturale. Sospensione dell attività di allenamento e addestramento dei cani e le gare cinofile nella ZCP Fontana dal 15 aprile al 15 luglio al fine di salvaguardare la riproduzione della fauna. La ZCP Fontana è stata istituita in alternativa all esercizio venatorio in forma vagante nell area interurbana di tutela faunistica. Ciò al fine di armonizzare la fruizione cinegetica del territorio con altre forme utilizzo della cintura verde periurbana. Scopo della ZCP è quello di dare un opportunità alla richiesta di spazi per l educazione e il fitness degli ausiliari canini, nel rispetto di altre attività all aria aperta. Inoltre le attività connesse alla cinofilia venatoria sono definite sia dalla legislazione nazionale che da quella regionale in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma, permettendo anche l attività cinofila per tutto l anno. La Legge regionale peraltro prevede che il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia è destinato fino al 3% per le zone di allenamento e addestramento dei cani e per le prove cinofile. La richiesta di sospendere dal 15 aprile al 15 luglio ogni attività cinofila rischierebbe di vanificare ogni utilità della ZCP appositamente prevista. L eliminazione degli appostamenti fissi indicando il divieto di caccia assoluta nell area della pista ciclabile e nell area adiacente gli impianti sportivi. Il Piano prevede il divieto di ogni forma di caccia vagante nell area interurbana di protezione faunistica che include al suo interno sia la pista ciclabile che gli impianti sportivi in questione. Il Piano inoltre limita a sole 35 le autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso, che peraltro soggiacciono ai divieti di cui all art. 43 c.1 lettere a), e) e f). Nonostante il dettato normativo regionale e nazionale non preveda alcuna distanza di sicurezza dalle piste ciclabili e dagli impianti sportivi, gli appostamenti fissi in prossimità di queste infrastrutture, indicati dall ente gestore del Parco, sono stati sottoposti a verifiche da parte del Corpo di Polizia provinciale e laddove costituiscono un potenziale pericolo per l incolumità pubblica è stata revocata l autorizzazione, come richiesto dall ente Parco. La proposta è accolta limitatamente alla tutela della pubblica incolumità che sarà verificata per ogni singolo appostamento fisso dal Corpo di Polizia provinciale congiuntamente al Servizio di vigilanza ecologica del Parco. 10

11 Allegato 3 DECISIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE SULLA PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE 2008 Soggetto proponente: COMUNE DI PALOSCO Data presentazione: 7 MARZO 2008, agli atti provinciali prot.n del 11 marzo 2008 CONTENUTO E DECISIONE IN MERITO AL RECEPIMENTO E MOTIVAZIONI Il Comune di Palosco si limita a delle considerazioni generali sulla gestione faunistica nel proprio territorio, ma non effettua alcuna osservazione, proposta o richiesta specifica. 11

12 Allegato 4 DECISIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE SULLA PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE 2008 Soggetto proponente: COMUNITA MONTANA VALLE DI SCALVE Data presentazione: 29 APRILE 2008, agli atti provinciali prot.n del 29 aprile 2008 CONTENUTO E DECISIONE IN MERITO AL RECEPIMENTO E MOTIVAZIONI Riconsiderazione del Valico montano del Giovo e non istituzione del Valico montano del Vivione ai fini dell applicazione dell art. 43 c. 3 della L.R. 26/93 L INFS interpellato nella fase di predisposizione del Piano in merito all individuazione dei valichi montani, in provincia di Bergamo, con nota del , ha definito di grande importanza ornitologica ai fini migratori, tra gli altri, il Passo del Vivione e Valico Giogo della Presolana, nessuna menzione invece del Passo del Giovo. Non solo, altri dati relativi a passi importanti per la migrazione in Lombardia sono contenuti nel lavoro di Renato Massa e altri, 2000 Empirical procedures to indentify migratory bird bottlenecks in alpine area, che nella lista delle significative bottlenecks sulle vie di migrazione, tra gli altri, individuano il Passo del Vivione e il Giogo della Presolana, mentre non vi è menzione del Passo del Giovo. Pertanto l osservazione non può essere accolta. 12

13 Allegato 5 DECISIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE SULLA PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE 2008 Soggetto proponente: COMUNITA MONTANA VALLE IMAGNA Data presentazione: 22 APRILE 2008, agli atti provinciali prot.n del 22 aprile 2008 CONTENUTO E DECISIONE IN MERITO AL RECEPIMENTO E MOTIVAZIONI Eliminare la possibilità di introduzione e ripopolamento di muflone e pernice rossa sul territorio della Valle Imagna e attivare azione di ripopolamento della coturnice. Le introduzioni debbono essere intese come immissione di specie o razze geografiche estranee alla fauna originaria di una determinata nazione. Particolare attenzione deve essere posta anche all introduzione di specie autoctone per il Paese ma non per determinate regioni. Da evitare è l espansione artificiale delle specie esotiche, anche se già naturalizzate in alcune parti del paese, come ad esempio la nutria e il silvilago. La genesi delle popolazioni di muflone e pernice rossa, nel nostro paese e in Europa, è materia di studio per storici e zoologi, è innegabile tuttavia che le due specie siano presenti e diffuse in Gran Bretagna, Francia, Spagna e Germania, oltre ad altri paesi del bacino mediterraneo. Il protocollo di attività per gli interventi di reintroduzione di specie faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia approvato con D.G.R. 7/4345 del 20 aprile 2001, include nell elenco delle specie alloctone il muflone, tace invece sulla pernice rossa, in quanto specie autoctona della nostra regione. Per quanto attiene il muflone, il protocollo regionale, indica quali strategie di intervento, il monitoraggio e la gestione controllata escludendo l eradicazione dichiarata invece esplicitamente per altre specie di mammiferi. Naturalmente una particolare attenzione andrà posta nella diffusione di queste due specie attraverso nuovi interventi di introduzione o di ripopolamento, valutando opportunamente che l area prescelta non le metta in competizione alimentare e spaziale con altre specie selvatiche di maggior pregio naturalistico. Giova ricordare che le due specie considerate, se correttamente utilizzate nei presupposti sopra indicati, possono occupare nicchie ecologiche non utilizzate da altre specie, costituendo un anello della biocenosi utile all avvento o all incremento dei predatori carnivori. Tuttavia la parte settentrionale della CM Valle Imagna è da ritenersi contigua all areale di presenza della coturnice, pertanto il rischio di inquinamento genetico di quest ultima derivante dall immissione di pernice rosse è realistica. 13

14 Per contro, nella Zona faunistica della Alpi la condizione delle popolazioni di coturnice è tale che una ripresa naturale della specie può essere ricercata soprattutto avvalendosi di strumenti di tipo gestionale, prescindendo di immissioni di soggetti da allevamento. Pertanto è condivisibile la richiesta di evitare immissioni di pernice rossa a ridosso dell areale di presenza della coturnice, mentre le attività di ripopolamento con coturnice si ritiene debbano essere interdette, per evitare rischi di tipo genetico e sanitario alle popolazioni indigene di questo galliforme alpino. Per quanto sopra l osservazione è accolta limitatamente al divieto di ripopolamento della pernice rossa sul territorio della Comunità montana. Ricomprendere il territorio della Valle Imagna, o quanto meno la parte sommitale, coincidente con i comuni di Fuipiano Valle Imagna e di Brumano in Comprensorio alpino anziché in ATC Prealpino o istituire un nuovo CAC Valle Imagna Valle Taleggio Nel tracciare il limite inferiore della zona faunistica della Alpi nel Piano faunistico venatorio provinciale è stata rispettata la normativa in ragione delle considerazioni sottoesposte. La possibilità di riconoscere con approccio scientifico unanimemente condiviso la zona faunistica della Alpi attraverso l individuazione della consistente presenza della tipica flora e fauna alpina non è un fatto del tutto scontato. La letteratura scientifica ha tentato un interpretazione del concetto tipica flora alpina, in assenza di una definizione concorde, si veda ad esempio Schmid (in Archivio Botanico Italiano, 39, 1963) che considera flora (tipica) alpina quella (tipica) dei quattro orizzonti più elevati (subalpino, alpino, alto alpino e nivale) del piano culminale. Secondo tale impostazione la zona Alpi inizierebbe solamente dove termina la vegetazione arborea. Di contro, Fenaroli e Giacomini (in La Flora Conosci l Italia, 1, T.C.I., Milano, 1958) propongono la suddivisione in diversi piani altitudinali della vegetazione alpina a partire dal piano basale fino al piano culminale. Con tale approccio anche una parte della pianura farebbe parte della zona Alpi. Quindi né l una né l altra di tali letture scientifiche appaga correttamente lo spirito della legge. Con riferimento alla zona delle Alpi della Regione Lombardia Pirola (1985) sostiene Come approssimazione realistica si può allora stabilire il limite inferiore della zona Alpi sul contatto della fascia collinare (orizzonte submontano della roverella) con la pianura, assumendo nella prassi la differenza del rilievo orografico come punto di riferimento. Da un punto di vista botanico, se questo fosse l unico parametro di riferimento della legge 157/1992, il criterio proposto potrebbe apparire funzionale per individuare il limite inferiore della zona Alpi. Non si può comunque sottacere che lo stesso Autore rileva che non è possibile su un piano pratico individuare una linea di demarcazione interna al distretto alpino che separi sistemi ecologici ben diversificati. Si tratta di una serie di biomi i cui contatti sono sfumati per cause orografiche e per modificazioni antropiche. E ancora C e quindi da presumere fino a prova contraria che anche la macrofauna risenta di tale situazione e che pertanto sia da riferire più alle situazioni reali che alle astrazioni teoriche. 14

15 Per la tipica fauna alpina il considerare tale quella presente in maniera tipica negli orizzonti alpini escluderebbe specie (ad es. il Gallo cedrone, il Francolino di monte) che abitano gli orizzonti montani delle Alpi. Passando quindi da un criterio strettamente ecologico di alpino in senso stretto ad un parametro più propriamente geografico, che consenta di considerare fauna alpina (tipica) quella presente, nei suoi limiti geografici, sulle Alpi. Su quest ultimo aspetto vi è comunque unanime condivisione da parte del mondo accademico zoologico, almeno per quanto riguarda la fauna di Uccelli e Mammiferi. L espressione consistente presenza può dare luogo a varie interpretazioni, tanto che alcuni, ritengono possa riferirsi anche alla presenza in un determinato territorio di un unica specie allorché non si tratti di una presenza occasionale e temporanea. Tuttavia il concetto di consistente presenza va ricondotto ad un complesso più generale: la fauna. Non può dunque essere questa o quella singola specie a qualificare una zona come appartenete alla zona faunistica delle Alpi, ma occorre l esistenza di un quadro faunistico (tipicamente) alpino. Quindi non esiste un opinione condivisa sulla materia. E di aiuto nell individuazione della zona faunistica della Alpi la legge n. 157/1992, allorché impone alle Regioni di emanare norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali. Quindi le PA, il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte sull arco alpino, hanno dovuto valutare le specifiche peculiarità ambientali e l insieme dei diversi parametri (biogeografici, culturali, di gestione faunistica e di disciplina venatoria) utili a individuare la zona faunistica delle Alpi non solo come area geografica, bensì come comprensorio ove l attività venatoria deve essere svolta in maniera compatibile con la risorsa faunistica oggetto del prelievo e quindi secondo le buone consuetudini venatorie locali. Alcune osservazioni ulteriori. Nel territorio compreso dell A.T.C. Prealpino non è segnalato un consistente insediamento di fauna alpina, in quanto non può essere ritenuto tale la temporanea presenza di due o tre camosci, nella ZRC Monte Linzone, frutto di episodi di erratismo di sub-adulti della specie; tre/cinque camosci nell OP Monte Zucco, anche qui frutto di episodi di erratismo stagionale della specie. Analogamente non può essere ritenuta consistente una popolazione di 10/15 camosci e di alcune unità di gallo forcello e di coturnice svernanti sul versante meridionale del Monte Alben nella ZRC Valle Vertova. Qui la presenza della coturnice è probabile conseguenza di liberazioni non autorizzate di esemplari allevati di questo galliforme. La stessa considerazione vale per l OP Corna del Val dove è segnalata la presenza di 8/10 camosci e lo svernamento di 3/5 unità di gallo forcello, per l OP Val Piana d Agro dove saltuariamente nel tardo autunno è segnalata la presenza di 3/5 galli forcelli, dell OP Pizzo Frol dove è segnalata la presenza di tre/cinque galli e un paio di coppie di coturnici, nell op Corna Camozzera dove è presente un nucleo di camosci sub-adulti di 8/10 unità e una covata annuale di galli forcelli. Nell OP Zuc di Valm è segnalata la presenza solo occasionale di tre/cinque camosci che sconfinano si spostano tra la zona faunistica delle Alpi e la 15

16 contigua Foresta demaniale Costa del Pallio, nonché occasionalmente di una coppia di coturnici o la presenza stagionale di due esemplari di gallo forcello. 2) Nel territorio dell A.T.C. Prealpino le consuetudini e le tradizioni venatorie locali non corrispondono a quelle consolidatesi nel tempo nella zone alpine della provincia. 3) Nella individuazione del limite inferiore della zona Alpi si è coniugato l approccio biogeografico a quello gestionale, al fine di ottenere un più efficace livello di protezione della fauna nel suo complesso nella fascia pedemontana (A.T.C. Prealpino ) in quanto: a. La percentuale di territorio agro-silvo-pastorale interdetto alla caccia con fini di protezione della fauna è fissato tra il 10 e il 20% nella zona faunistica delle Alpi, mentre nel restante territorio (quindi anche nell A.T.C. Prealpino ) tale quota è compresa tra il 20 e il 30%. Un ampliamento verso valle della zona faunistica della Alpi sulla base di valutazioni esclusivamente biogeografiche vedrebbe percentualmente contratto il territorio protetto in favore della fauna (oasi, zone di ripopolamento e cattura, ecc.). b. Le aree dell A.T.C. Prealpino contigue alla zona faunistica della Alpi: l alta Valle Imagna, la bassa Valle Brembana, la Val Vertova, la media Valle Seriana ove è segnalato un tentativo di colonizzazione da parte di piccoli nuclei di specie appartenenti alla tipica fauna alpina sono state opportunamente sottoposte ad un vincolo di protezione, cosicché tale fauna non può essere oggetto di prelievo ancorché effettuato sulla base di principi conservativi della popolazione. Se le condizioni ambientali delle aree suddette risulteranno favorevoli è possibile uno stabile insediamento dei nuclei colonizzatori e il successivo ampliamento dell areale distributivo. Nel qual caso potranno esisteranno i presupposti per valutare una diversa allocazione dei confini inferiori della zona faunistica delle Alpi. c. Nelle aree del comprensorio dell A.T.C. Prealpino ove è consentito l esercizio venatorio resta il divieto di abbattere i Tetraonidi e la Coturnice delle Alpi (L. R. 26/93, art. 40, c. 3, lett. b). Il livello di protezione assoluta accordato a queste specie, peraltro cacciabili nella zona faunistica delle Alpi, può permettere agli individui che eventualmente vi si insediano di costituire popolamenti stabili. d. Individuando la zona Alpi sulla base di un criterio esclusivamente geografico, e quindi comprendendo l A.T.C. Prealpino, si determinerebbe una condizione non favorevole ad una corretta gestione faunistica a seguito dell elevato numero di cacciatori ivi residenti, che acquisirebbero il diritto di caccia nel costituendo Comprensorio Alpino. e. L approccio con cui è stato definito il limite inferiore della zona faunistica delle Alpi è corrispondente a quanto prefigurato dal Legislatore nazionale per consentire una tutela della fauna tipica alpina, nel senso non di una protezione assoluta, ma di una gestione attiva delle sue popolazioni. Infatti, uno spostamento del limite inferiore di tale zona faunistica che comprendesse il territorio dell A.T.C. Prealpino risulterebbe meno incisivo nel senso auspicato di offrire una maggiore protezione alla tipica fauna alpina. 16

17 Delimitare i confini delle oasi e degli altri istituti di tutela utilizzando confini naturali o tracciati di infrastrutture artificiali quali strade, sentieri mulattiere, linee elettriche, ecc. Per quanto attiene gli istituti di protezione faunistica, previsti dalla L.R. 16 agosto 1993 n.26 e conseguentemente individuati nella proposta di piano, la norma definisce le diverse finalità e obiettivi degli stessi (Oasi di protezione, ZRC, zone di protezione lungo le rotte di migrazione) e i possibili gestori delle medesimi (associazioni di protezione ambientale, comitati di gestione degli ATC e CA). Il legislatore nulla dice in merito alla loro perimetrazione, lasciando alla Provincia discrezionalità nell individuare i confini di ogni singolo istituto di protezione. E tautologico che i confini seguano preferibilmente elementi lineari antropici o naturali al fine della loro immediata comprensione, tuttavia la norma non esclude che l Ente pianificatore adotti, quando ritiene necessario, una configurazione dei confini plasmata secondo esigenze territoriali, naturalistiche, ecc. Delimitare un Oasi di protezione Passo del Palio di collegamento tra la ZPS Resegone e la ZPS Costa del Palio. Le due Foreste demaniali denominate Resegone e Costa del Palio, dove l esercizio venatorio è vietato in ogni forma, sono altresì classificate ZPS nelle tipologie ambienti forestali alpini e ambienti aperti alpini. Il duplice livello di protezione accordato a questi territori dalla Regione Lombardia, che sono anche Foreste demaniali, consente loro di svolgere una adeguata funzione di protezione di tutte le specie selvatiche omeoterme presenti e degli habitat interessati. La richiesta di collegare tra loro le due ZPS potrà essere ricercata attraverso strumenti non di competenza della Provincia che, individuando eventuali nuovi territori all interno delle IBA (Important Bird Areas), delimitino in un unica ZPS le due aree protette individuate e classificate dalla Regione Lombardia. Ridelimitare l Oasi di protezione Strozza comprendendo anche il tratto finale della pista ciclopedonale in corso di completamento lungo il sedime dell ex canale industriale fino alla località Clanezzo Il dettato normativo nazionale regionale in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e disciplina dell esercizio venatorio non prevede alcuna incompatibilità tra quest ultimo e le piste ciclopedonali. L art. 43 della L.R. 26/93 nel definire le distanze di sicurezza tra esercizio venatorio e infrastrutture abitative, produttive e viarie non tiene in considerazione questa tipologia viaria. Naturalmente eventuali criticità in ordine alla pubblica incolumità potranno essere indicate dalla Comunità Montana e sottoposte a specifiche verifiche, anche attraverso specifichi sopralluoghi congiunti con il Corpo di Polizia Provinciale. Non appare pertanto necessaria la modifica dei confini dell Oasi di protezione per la carenza di motivazioni carattere faunistico. 17

18 Abbassare il confine della ZRC Monte Linzone rispetto alla cresta del Monte Linzone. Per quanto attiene gli istituti di protezione faunistica, previsti dalla L.R. 16 agosto 1993 n.26 e conseguentemente individuati nella proposta di piano, la norma definisce le diverse finalità e obiettivi degli stessi (Oasi di protezione, ZRC, zone di protezione lungo le rotte di migrazione) e i possibili gestori delle medesimi (associazioni di protezione ambientale, comitati di gestione degli ATC e CA). Il legislatore nulla dice in merito alla loro perimetrazione, lasciando alla Provincia discrezionalità nell individuare i confini di ogni singolo istituto di protezione. E tautologico che i confini seguano preferibilmente elementi lineari antropici o naturali al fine della loro immediata comprensione, tuttavia la norma non esclude che l Ente pianificatore adotti, quando ritiene necessario, una configurazione dei confini plasmata secondo esigenze territoriali naturalistiche, ecc. Non appare pertanto necessaria la modifica dei confini della ZRC per la carenza di motivazioni carattere faunistico. 18

19 Allegato 6 DECISIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE SULLA PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE 2008 Soggetto proponente: COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA Data presentazione: 19 FEBBRAIO 2008, agli atti provinciali prot.n del 20 febbraio 2008 CONTENUTO E DECISIONE IN MERITO AL RECEPIMENTO E MOTIVAZIONI Eliminazione degli istituti di protezione faunistica posti lungo la Strada Provinciale 469 e la Strada Comunale di collegamento tra l abitato di Tavernola e quello di Parzanica, in quanti gli ungulati presenti causano la caduta di massi con pericolo per mezzi e persone L Oasi di protezione Punta Alta risponde efficacemente alle finalità previste dall art. 17 c.1 della L.R. 26/93. La caduta di massi sulla strada provinciale 469 può avere origini molteplici che devono essere meglio indagate, certamente non imputabili esclusivamente alla fauna selvatica. Non si rileva alcun nesso logico tra l abrogazione dell Oasi di protezione e la risoluzione del problema paventato dal Comune. 19

20 Allegato 7 DECISIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE SULLA PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE 2008 Soggetto proponente: COMUNE DI MORNICO AL SERIO Data presentazione: 19 FEBBRAIO 2008, agli atti provinciali prot.n del 19 febbraio 2008 CONTENUTO E DECISIONE IN MERITO AL RECEPIMENTO E MOTIVAZIONI Ampliare verso sud la zona rossa ovvero la zona di rifugio ed ambientamento in località fornace. L istituzione di zone di rifugio ed ambientamento non rientrano tra gli obiettivi del Piano Faunistico venatorio provinciale, in quanto di competenza degli ATC e dei CA ai quali compete la loro approvazione con apposita deliberazione. 20

21 Allegato 8 DECISIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE SULLA PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE 2008 Soggetto proponente: WWF Data presentazione: 20 FEBBRAIO 2008, agli atti provinciali prot.n del 20 febbraio 2008 CONTENUTO E DECISIONE IN MERITO AL RECEPIMENTO E MOTIVAZIONI Articolare il percorso metodologico del Piano faunistico-venatorio in modo similare a quello del Piano ittico provinciale. La D.G.R. n.8/6420 del Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di piani e programmi VAS stabilisce al punto 2) che i procedimenti di formazione e di approvazione di piani/programmi già avviati alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, della presente deliberazione si concludono in conformità alle disposizioni in vigore al momento dell avvio del procedimento stesso, ovvero secondo le disposizioni di cui all art. 4 comma 4 della L.R. 12/05. La DGR n. 8/71110 del è una mera modifica della precedente, infatti sostituisce l allegato 1f, quindi si ritiene applicabile la disposizione di cui al punto 2) della D.G.R. n.8/6420 del L avvio del procedimento VAS ed il Percorso metodologico VAS del Piano Faunistico sono stati rispettivamente approvati con D.G.P. n.17 del 24 gennaio 2008 e con la DGP 41 del 7 febbraio 2008, in conformità al modello generale previsto dalla DGR 6420/2007, inoltre il percorso è sostanzialmente conforme, in ogni sua parte, alle indicazioni contenute nella D.G.R. n.8/71110 del 18 aprile Estendere la prima conferenza VAS ad altra seduta con termine per presentare osservazioni od osservazioni integrative. Il percorso metodologico, come sopra spiegato, è conforme agli indirizzi indicati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n.6420 del e D.G.R. VIII/7110 del Disgiungere dal procedimento VAS l adempimento di cui all art. 20 della L.R. 26/93 e art.. 10 c. 13 della L.157/92 L osservazione è accolta. Il Piano Faunistico Venatorio, che determina nuovi perimetri delle zone da vincolare di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 26/93, sarà notificata ai proprietari e conduttori dei fondi esclusivamente mediante: pubblicazione all Albo Pretorio della Provincia e dei Comuni interessati, e sarà 21

22 notificata alle organizzazioni professionali agricole, verrà altresì dato avviso di pubblicazione su un quotidiano locale e sul sito internet della Provincia. Coinvolgere l INFS nella partecipazione al procedimento di VAS. L osservazione è stata accolta. L INFS è stato coinvolto con nota del 26 febbraio 2008 prot Modifica e adeguamento del Piano faunistico-venatorio provinciale e procedimento VAS, riscontrato dall Istituto in data 12 marzo 2008 prot.n. 1720/T-A66. Con nota del 14 marzo 2008 prot sono stati trasmesso lo studio valutazione incidenza ambientale e il rapporto ambientale. L INFS è stato inoltre coinvolto con nota del 12 marzo 2008 prot Richiesta parere in merito all individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell avifauna ai fini dell art. 21 c.3 della L.157/92, riscontrato dall Istituto in data 16 aprile 2008 prot.n. 2616/T-A6. Attuare il coordinamento in ambito VAS tra la pianificazione del miglioramento ambientale e la pianificazione faunistico venatoria. L osservazione è stata accolta. In data 23 aprile 2008 nell ambito della 2 Conferenza di verifica della VAS del Piano di Miglioramento Ambientale è stato dato un aggiornamento sullo stato di avanzamento del percorso VAS del Piano Faunistico Venatorio e del raccordo tra le due pianificazioni provinciali. Inserire nell elenco delle fonti normative la Direttiva 2003/35/CE, la Direttiva 2003/4/CE, la convenzione Aarhus, la Convenzione di Parigi, la Convenzione di Washington, il Regolamento UE 338/97, l intero articolato della L.157/92, il DM 184 del 17 ottobre 2007e la L.353/00. Nell ottica della semplificazione e della comprensione delle fonti normative si è ritenuto ridondante, oltre che non obbligatoria, la citazione delle Convenzioni e delle direttive comunitarie non strettamente pertinenti la pianificazione faunistico-venatoria. Il DM 184/2007 è stato, non solo citato, ma integralmente recepito nelle previsioni del piano. Per quanto attiene la L.353/00, sebbene non di competenza della Provincia e non prevista dalle vigenti disposizioni come materia obbligatoria nelle previsioni del piano faunistico-venatorio, è stato dedicato un apposito capitolo nell elaborato di Piano. 22

23 Allegato 9 DECISIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE SULLA PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE 2008 Soggetto proponente: WWF Data presentazione: 5 MAGGIO 2008, agli atti provinciali prot.n del 6 maggio 2008 Soggetto proponente: ITALIA NOSTRA Data presentazione: 6 MAGGIO 2008, agli atti provinciali prot.n del 6 maggio 2008 Soggetto proponente: MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI Data presentazione: 6 MAGGIO 2008, agli atti provinciali prot.n del 6 maggio 2008 CONTENUTO E DECISIONE IN MERITO AL RECEPIMENTO E MOTIVAZIONI 1. che il temine per la consegna delle osservazioni venga unificato con il termine per la consegna delle osservazioni al Piano di Miglioramento Ambientale mediante una proroga del primo termine I piani faunistico-venatori provinciali e i piani di miglioramento ambientale, sono due strumenti di programmazione distinti, predisposti dalle Province, disciplinati da due diversi articoli di legge: l art.14 della L.R. 16 agosto 1993 n.26 per i primi e l art. 15 della medesima legge per i secondi. Il percorso metodologico per la Valutazione Ambientale Strategica per la redazione del Piano faunistico-venatorio è stato approvato con D.G.P. n. 41 del 7 febbraio 2008, mentre lo stesso procedimento per il Piano di miglioramento ambientale è stato approvato con deliberazione giuntale n.533 del 18 ottobre Stante la diversità dei contenuti non vi è la necessità di unificare i termini per la consegna delle osservazioni ai due distinti Piani, la coerenza è garantita anche attraverso la VAS del Piano di Miglioramento Ambientale (vedi conferenza del 23 aprile in subordine, che il termine per la consegna delle osservazioni venga posticipato alla scadenza del termine per la consegna della CTU in corso nell ambito del procedimento R.G. 37/07 avanti al TAR di Brescia Il Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia ha disposto procedersi alla CTU con ordinanza RG 37/07 in merito al ricorso principale promosso da codesta Associazione avverso il Piano faunistico venatorio provinciale approvato con D.C.P. n.22 del 5 maggio 2006 e al ricorso per motivi aggiunti avverso la Variante al suddetto Piano faunistico-venatorio provinciale approvato con D.C.P. n.26 del 28 marzo

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