Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno Serie generale DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Mercoledì, 24 giugno 2015

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1 Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Romadi Roma GAZZETTA UFFICIALE PARTE PRIMA DELLA REPUBBLICA ITALIANA Roma - Mercoledì, 24 giugno 2015 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA N. 34/L DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80. Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81. Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

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3 SOMMARIO DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80. Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n (15G00094) Pag. 1 NOTE » 6 DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81. Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n (15G00095)..... Pag. 13 NOTE » 31 III

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5 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80. Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante: «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro», e in particolare l articolo 1, commi 8 e 9, che conferisce delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e l aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n ; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, recante: «Attuazione dell articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.»; Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Leggequadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell 11 giugno 2015; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto e finalità delle misure 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione dell articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recano misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. Art. 2. Modifiche all articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di divieto di adibire al lavoro le donne 1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 16, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.»; b) dopo l articolo 16 è inserito il seguente: «Art. 16 -bis (Rinvio e sospensione del congedo di maternità). 1. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. 2. Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell attività lavorativa.». Art. 3. Modifiche all articolo 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico 1. All articolo 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17». 1

6 Art. 4. Modifiche all articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di maternità nei casi di adozione e affidamento 1. All articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. La disposizione di cui all articolo 16 -bis trova applicazione anche al congedo di maternità disciplinato dal presente articolo.». Art. 5. Modifiche all articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di paternità 1. All articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all indennità di cui all articolo 66». 1-ter. L indennità di cui all articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1 -bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n L INPS provvede d ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all erogazione dell indennità di cui al comma 1 -ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.». Art. 6. Modifiche all articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di paternità nei casi di adozione e affidamento 1. All articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il congedo di cui all articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L ente autorizzato che ha ricevuto l incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all estero del lavoratore.». Art. 7. Modifiche all articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale 1. All articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: «nei primi suoi otto anni di vita» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi suoi dodici anni di vita»; b) dopo il comma 1 -bis è inserito il seguente: «1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini dell esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.». Art. 8. Modifiche all articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prolungamento del congedo parentale 1. All articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «entro il compimento dell ottavo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti: «entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino». Art. 9. Modifiche all articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di trattamento economico e normativo 1. All articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «fino al terzo anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al sesto anno»; b) al comma 3 dopo le parole: «è dovuta» sono inserite le seguenti: «, fino all ottavo anno di vita del bambino,». 2

7 Art. 10. Modifiche all articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale nei casi di adozione e affidamento 1. All articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: «entro otto anni dall ingresso del minore in famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici anni dall ingresso del minore in famiglia; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L indennità di cui all articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i sei anni dall ingresso del minore in famiglia.». Art. 11. Modifiche all articolo 53 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di lavoro notturno 1. All articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis ) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.». Art. 12. Modifiche all articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di dimissioni 1. All articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.»; b) il comma 5 è abrogato. Art. 13. Modifiche all articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n Dopo l articolo 64 sono inseriti i seguenti: «Art. 64-bis (Adozioni e affidamenti). 1. In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione, un indennità per i cinque mesi successivi all effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, adottato ai sensi dell articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n Art. 64 -ter (Automaticità delle prestazioni). 1. I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.». Art. 14. Modifica del capo XI del decreto legislativo 26 marzo 2001, n La rubrica del capo XI è sostituita dalla seguente: «Lavoratori autonomi». Art. 15. Modifiche all articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole 1. All articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L indennità di cui al comma 1 spetta al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.». Art. 16. Modifiche all articolo 67 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di modalità di erogazione dell indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole 1. All articolo 67 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L indennità di cui all articolo 66, comma 1 -bis, è erogata previa domanda all INPS, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre lavoratore autonomo ne rende dichiarazione ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di adozione o di affidamento, l indennità di maternità di cui all articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all articolo 26.». Art. 17. Modifica del capo XII del decreto legislativo 26 marzo 2001, n La rubrica del capo XII è sostituita dalla seguente: «Liberi professionisti». 3

8 Art. 18. Modifiche all articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste 1. All articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3 -bis è aggiunto il seguente: «3-ter. L indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.». Art. 19. Modifiche all articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di termini e modalità della domanda per l indennità di maternità per le libere professioniste 1. All articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L indennità di cui all articolo 70, comma 3 -ter è erogata previa domanda al competente ente previdenziale, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.». Art. 20. Modifiche all articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste nei casi di adozione e affidamento 1. All articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di adozione o di affidamento, l indennità di maternità di cui all articolo 70 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all articolo 26.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La domanda deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall ingresso del minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.». Art. 21. Modifiche all articolo 85 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante disposizioni in vigore 1. All articolo 85 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono soppresse le lettere m) e z) ; b) al comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) il decreto del Ministro della sanità 10 settembre 1998;». Art. 22. Modifiche agli articoli 11 e 18 -bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di lavoro notturno 1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 11, comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b -bis ) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;»; b) all articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «lettere a), b)» sono inserite le seguenti: «b -bis ) e». Art. 23. Disposizioni in materia di telelavoro 1. I datori di lavoro privati che facciano ricorso all istituto del telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l applicazione di particolari normative e istituti. Art. 24. Congedo per le donne vittime di violenza di genere 1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all articolo 5 -bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. 2. Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all articolo 5 -bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con 4

9 modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi. 3. Ai fini dell esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l indicazione dell inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui ai commi 1 e Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un indennità corrispondente all ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l importo dell indennità dall ammontare dei contributi previdenziali dovuti all ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l assicurazione per le prestazioni di maternità, l indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. 5. Il congedo di cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. 6. La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno. 7. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva. Art. 25. Destinazione di risorse alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata 1. In via sperimentale, per il triennio , una quota pari al 10 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, secondo i criteri indicati al comma Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per l utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sulla base delle linee guida elaborate ai sensi del comma 3, attraverso l adozione di modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali. Il medesimo decreto definisce ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l adozione di linee guida e modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali. 3. All elaborazione delle linee guida ed al coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi di cui al comma 2 provvede una cabina di regia di cui fanno parte tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o, rispettivamente, ove nominati, dal Ministro delegato per le politiche della famiglia, dal Ministro delegato per le pari opportunità e dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un rappresentante designato dal Ministro dell economia e delle finanze, e da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. All attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 26. Disposizioni finanziare 1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 2 a 24 valutati in 104 milioni di euro per l anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 24 si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell anno 2015 medesimo. 3. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato alla entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria. 4. Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e con riferimento alle giornate di astensione riconosciute a decorrere dall anno 2016, le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo vigente prima dell entrata in vigore del presente decreto. 5

10 Art. 27. Clausola di salvaguardia 1. Ai sensi dell articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all articolo 26, il Ministro dell economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici previsti dai precedenti articoli, avuto riguardo, in particolare, a quanto previsto dagli articoli da 7 a 10. In tal caso, il Ministro dell economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell articolo 17, comma 12, della citata legge di contabilità e finanza pubblica. Art. 28. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 giugno 2015 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO AVVERTENZA: MATTARELLA R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri P OLETTI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali PADOAN, Ministro dell economia e delle finanze M ADIA, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione N O T E Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall amministrazione competente per materia, ai sensi dell art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: Il testo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n Si riporta l art. 1, commi 8 e 9 della citata legge n. 183 del 2014: «8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 9. Nell esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici; b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico; d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell orario lavorativo e dell impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l esercizio delle responsabilità genitoriali e dell assistenza alle persone non autosufficienti e l attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro; e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute; f) integrazione dell offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi; g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all interno delle imprese; h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza; i) estensione dei princìpi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità.». Il testo del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della ma- 6

11 ternità e della paternità, a norma dell art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 26 aprile 2001, n. 96, S.O. Il testo del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 27 luglio 2011, n Si riporta l art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi all occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro): «Art. 23 (Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l applicazione dell art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate; d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire l applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina; e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza unificata di cui all art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest ultimo è prorogato di due mesi. 3. L adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». Il testo della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 13 marzo 2000, n. 60. Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. Il testo del decreto-legge 14 agosto n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 16 agosto 2013, n Note all art. 1: Per il testo dell art. 1, commi 8 e 9 della citata legge n. 183 del 2014, si vedano le note al titolo. Note all art. 2: Si riporta l art. 16 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne) (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4). 1. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all art. 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all art. 20; d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi. 1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180 giorno dall inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.». Note all art. 3: Si riporta l art. 24 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: «Art. 24 (Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico) (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3). 1. L indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall art. 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e Le lavoratrici gestanti che si trovino, all inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell indennità giornaliera di maternità purché tra l inizio della sospensione, dell assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni. 3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. 4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell indennità di disoccupazione, ha diritto all indennità giornaliera di maternità anziché all indennità ordinaria di disoccupazione. 5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all obbligo dell assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali. 6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all indennità giornaliera di maternità. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell indennità di mobilità di cui all art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.». 7

12 Si riporta l art. 54, comma 3 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001: «Art. 54 (Divieto di licenziamento) (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6 -bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1). ( Omissis ). 3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) di cessazione dell attività dell azienda cui essa è addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all art. 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.». Per il testo dell art. 16 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, si vedano le note all art. 2. Si riporta l art. 17 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001: «Art. 17 (Estensione del divieto) (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10). 1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all emanazione del primo decreto ministeriale, l anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. 2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell art. 16 o fino ai periodi di astensione di cui all art. 7, comma 6, e all art. 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e L astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell istanza della lavoratrice. 4. L astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l esistenza delle condizioni che danno luogo all astensione medesima. 5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono definitivi.». Note all art. 4: Si riporta l art. 26 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: «Art. 26 (Adozioni e affi damenti) (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1). 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. 2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. 3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all estero richiesto per l incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all ingresso del minore in Italia. 4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. 5. L ente autorizzato che ha ricevuto l incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all estero della lavoratrice. 6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall affidamento, per un periodo massimo di tre mesi. 6-bis. La disposizione di cui all art. 16-bis trova applicazione anche al congedo di maternità disciplinato dal presente articolo.». Note all art. 5: Si riporta l art. 28 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: «Art. 28 (Congedo di paternità) (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6 -bis, commi 1 e 2). 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all indennità di cui all art ter. L indennità di cui all art. 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n L INPS provvede d uffi cio agli accertamenti amministrativi necessari all erogazione dell indennità di cui al comma 1-ter, con le risorse umane, strumentali e fi nanziarie previste a legislazione vigente.». Per il testo dell art. 26 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, si vedano le note all art. 4. Note all art. 6: Si riporta l art. 31 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: «Art. 31 (Adozioni e affidamenti). 1. Il congedo di cui all art. 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. 2. Il congedo di cui all art. 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L ente autorizzato che ha ricevuto l incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all estero del lavoratore.». Note all art. 7: Si riporta l art. 32 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: «Art. 32 (Congedo parentale) (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3). a) 1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 8

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