Le emissioni di Composti Organici Volatili e il Piano Gestione Solventi.

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1 Pordenone, 16 Ottobre 2012 PROVINCIA DI PORDENONE Le emissioni di Composti Organici Volatili e il Piano Gestione Solventi. Relatore:Dott.ssa Irene Ortolan PROVINCIA DI PORDENONE Settore Ecologia Servizio Qualità dell aria Via Rovereto, n Pordenone -

2 NORMATIVA RELATIVA ALLE EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (C.O.V( C.O.V.):.): LA STORIA DIRETTIVA 1999/13/CE DEL CONSIGLIO dell 11 marzo 1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti DECRETO MINISTERIALE n. 44 del 16/01/2004 Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attivita' industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n DECRETO LEGISLATIVO n. 152 del 03/04/2006 modificato dal D.Lgs. 128/10 Norme in materia ambientale (abroga il D.M. 44/2004)

3 COSA SONO I COMPOSTI ORGANICI VOLATILI? Art. 268 c. 1, parte V del D.Lgs.. 152/06 e s.m.i. ii) ) composto organico: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento ento carbonio e uno o piu' degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi sidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici; ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kpa o superiore, e, oppure che abbia una volatilita' corrispondente in condizioni particolari di uso.. (OMISSIS) In sostanza si tratta di un insieme di sostanze in forma liquida o di vapore con punto di ebollizione che va da un limite inferiore di C ad uno superiore di C.. Il termine volatile indica la capacità di queste sostanze di evaporare facilmente a temperatura ambiente.

4 NORMATIVA RELATIVA ALLE EMISSIONI DI COV: D.LGS.. 152/06, PARTE V ARTICOLO 275: Emissioni di COV PARTE I: Disposizioni generali PARTE II: Attività e soglie di consumo di solvente PARTE III: Valori limite di emissione Allegato III PARTE IV: Prescrizioni alternative alla Parte III PARTE V: Piano di gestione dei solventi PARTE VI: Metodi di campionamento ed analisi per le emissioni PARTE VII: Pulitintolavaderie

5 NORMATIVA RELATIVA ALLE EMISSIONI DI COV: ART. 275 DEL D.LGS. 152/06 1. L Allegato III alla parte quinta del presente decreto stabilisce, relativamente alle emissioni di composti organici volatili, i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e I COMMI PRINCIPALI: le modalità di redazione del Piano di gestione dei solventi.

6 NORMATIVA RELATIVA ALLE EMISSIONI DI COV: ART. 275 DEL D.LGS. 152/06 SINTESI DEL COMMA 2 1. Alle attività individuate nella parte II dell Allegato III si applicano i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III, parte III, oppure i valori limite di emissione sione totale di cui a tale Allegato III, parti III e IV, nonché le prescrizioni ivi previste. Queste attività comprendono anche la pulizia delle apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti. 2. Gli stessi limiti si applicano anche alle attività che, nello stesso stabilimento, sono direttamente collegate e tecnicamente connesse e a quelle individuate nel suddetto Allegato III, parte II, e che possono influire sulle emissioni di COV. 3. Il superamento delle soglie di consumo di solvente è valutato con riferimento al consumo massimo teorico di solvente autorizzato.

7 NORMATIVA RELATIVA ALLE EMISSIONI DI COV: ART. 275 DEL D.LGS. 152/06 6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente e l'emissione totale annua conseguente all'applicazione dei valori limite di cui al comma 2, individuata sulla base di detto consumo, nonché la periodicità dell'aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto. Consumo massimo teorico di solventi: il consumo di solventi calcolato sulla base della capacità nominale riferita, se non diversamente stabilito dall autorizzazione, autorizzazione, a 330 giorni/anno in caso di attività effettuate su tutto l arco l della settimana ed a 220 giorni/anno per le altre attività. Capacità nominale: : la massa giornaliera massima di solventi organici utilizzati per le attività di cui all art. art. 275, svolte in condizioni di normale funzionamento ed in funzione della potenzialità di prodotto per cui le attività sono progettate.

8 NORMATIVA RELATIVA ALLE EMISSIONI DI COV: ART. 275 DEL D.LGS. 152/06 ARTICOLO 275: CHI RIENTRA? Allegato III PARTE II: Attività e soglie di consumo di solvente

9 NORMATIVA RELATIVA ALLE EMISSIONI DI COV: ALLEGATO III,PARTE V DEL D.LGS.. 152/06 Parte II - Attività e soglie di consumo di solvente 1. Rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno Qualsiasi attività in cui un adesivo è applicato ad una superficie, ad eccezione dei rivestimenti e dei laminati adesivi nelle attività di stampa. 2. Attività di rivestimento Qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento è applicato in una sola volta o in più volte su: a) autoveicoli, con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 ton/anno anno ; b) rimorchi, con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,50 ton/anno ; c) superfici metalliche e di plastica ( ),( con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 ton/anno; d) superfici di legno, con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 ton/anno; e) superfici tessili, di tessuto, di film e di carta, con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 ton/anno; f) cuoio, con una soglia di consumo di solvente superiore a 10 ton/anno. t

10 COME FA UNA DITTA A SAPERE SE RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL ART. 275? a) La ditta,, in base alla parte II dell'allegato III alla parte V del D.Lgs.. 152/06, individua,, per ogni attività svolta,, la relativa soglia di consumo massimo di solvente in tonnellate/anno. Si precisa che le attività comprendono la pulizia delle apparecchiature ma non quella dei prodotti; b) la ditta stima il proprio consumo massimo di solvente che corrisponde al quantitativo totale di solventi organici utilizzato per anno civile, calcolato sulla base della capacità nominale dell'impianto riferita a 330 giorni in caso di attività effettuate su tutto l arco l della settimana ed a 220 giorni/anno per le altre attività.. Per capacità nominale si intende la massa giornaliera massima di solventi organici utilizzati,, in condizioni di normale funzionamento e in funzione della potenzialità di prodotto per cui le attività sono progettate; c) se il consumo massimo di solvente è inferiore alla soglia prevista per la specifica attività,, non viene applicato quanto previsto dall articolo articolo 275 e l impianto viene autorizzato ex articolo 269; d) se il consumo massimo di solvente è superiore alla soglia prevista per la specifica attività, l impianto è soggetto all articolo articolo 275.

11 CHE LIMITI ALLE EMISSIONI DEVE RISPETTARE UNA DITTA CHE RIENTRA NELL ART ART.275? Allegato III PARTE III: Valore limite di emissione negli scarichi gassosi mgc/nmc Valore limite di emissione e emissione diffusa (% input di solvente) OPPURE PARTE III O PARTE IV (EMISSIONE BERSAGLIO): Valore limite di emissione totale

12 NORMATIVA RELATIVA ALLE EMISSIONI DI COV: ALLEGATO III,PARTE V DEL D.LGS.. 152/06 Parte III - Valori limite di emissione 8 10 Attività (soglie di consumo di solvente in t/anno) Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili [5], tessuti, film e carta (>5) Rivestimento delle superfici di legno (>15) Soglie di consumo di solvente (t/anno) 15 >15 25 >25 Valori limite per le emissioni convogliate (mgc/nm3) 100 [1] 50/75 [2] 100 [1] 50/75 [2] Valori limite per le emissioni diffuse (% di input di solvente) Valori limite di emissione totale L eventuale valore limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nella parte IV L eventuale valore limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nella parte IV Disposizioni speciali [1] Il valore limite di emissione concerne l applicazione del rivestimento e i processi di essiccazione con emissioni convogliate. [2] Il primo valore limite di emissione concerne i processi di essiccazione, il secondo i processi di applicazione del rivestimento. (OMISSIS) [1] Il limite di emissione si applica ai processi di applicazione di rivestimento ed essiccazione aventi emissioni convogliate. [2] Il primo valore concerne i processi di essiccazione e il secondo quelli di applicazione del rivestimento.

13 NORMATIVA RELATIVA ALLE EMISSIONI DI COV: ALLEGATO III,PARTE V DEL D.LGS.. 152/06 Parte IV - Prescrizioni alternative alla Parte III (EMISSIONE BERSAGLIO) 1. Possono scegliere di rispettare l'emissione bersaglio le attività per cui non sono individuati alla parte III dell'allegato III specifici valori di emissione totale (g COV/mq, g COV/kg,, ecc). 2. In tal caso, il gestore ha la possibilità di conseguire, a partire da uno scenario emissivo di riferimento, con mezzi diversi, emissioni totali equivalenti a quelle conseguibili applicando i valori limite di emissione convogliata e i valori limiti di emissione diffusa. 3. Per poter rispettare i valori di emissione totale annua (emissione bersaglio),, prima è necessario dimostrare l'equivalenza dei due metodi di calcolo delle emissioni. L'equivalenza viene rispettata quando: EMISSIONE BERSAGLIO <= EMISSIONE TOTALE ANNUA (calcolata come somma di emissioni convogliate + diffuse)

14 NORMATIVA RELATIVA ALLE EMISSIONI DI COV: ALLEGATO III,PARTE V DEL D.LGS.. 152/06 Emissione bersaglio metodo di calcolo Per il calcolo dell emissione bersaglio si applica il metodo descritto nel punto 2 della parte IV dell allegato III. Nello specifico, la formula con cui viene calcolata l'emissione bersaglio è la seguente: dove Eb = RS*FM*PM RS = residuo secco calcolato in base alla capacità produttiva dell'impianto; FM = fattore di moltiplicazione (come riportato nella parte IV, Allegato III) PM = percentuale moltiplicativa (come riportato nella parte IV, Allegato III). OBIETTIVO: INCENTIVARE L USO L DI MATERIE PRIME AD ALTO CONTENUTO DI RESIDUO SECCO

15 MODULISTICA DEL SERVIZIO QUALITA DELL ARIA RELATIVA AL CONSUMO DI SOLVENTI ALLEGATO C: C da compilare qualora si presenti domanda per installazione nuovo stabilimento (trasferimento) / modifica stabilimento esistente o rinnovo dell autorizzazione. Contiene tutti i dati relativi al consumo di solventi della ditta, nonché il calcolo dell emissione totale (convogliata + diffusa) o dell emissione bersaglio con relativa verifica dell equivalenza tra le due opzioni previste dalla normativa. ALLEGATO D: D contiene, per molti dei composti organici volatili più comunemente contenuti nei prodotti vernicianti, i fattori di conversione per passare da carbonio organico a COV, utili per la compilazione di alcune tabelle dell allegato C. ALLEGATO E ALLEGATO E: è una linea guida per la compilazione del Piano gestione solventi e va seguita in maniera più fedele possibile!!!

16 ALLEGATO C PARTE I ATTIVITA SVOLTA DALLA DITTA Tipo attività (di cui alla parte II dell all. III) TABELLA 1 Pertinente punto della parte II dell'allegato III Soglia di consumo di solvente Stima del consumo massimo teorico di solvente della ditta/società Verniciatura legno 2d 15 t/anno 60 t/anno Attenzione: questo dato DEVE essere riferito alla massa giornaliera MASSIMA di solventi organici utilizzati per le attività di cui all art art.. 275, svolte in condizioni di normale funzionamento ed in funzione della potenzialità di prodotto per cui le attività sono progettate. Visto che il mercato può subire oscillazioni anche drastiche nel corso del tempo, spesso non si può fornire questo dato prendendo in considerazione esclusivamente i consumi dell ultimo anno (a meno che nell ultimo anno la ditta abbia lavorato a pieno regime!). Pertanto per stimare in modo corretto il consumo massimo teorico, è necessario fare la media dei consumi di solvente di più anni, valutando qual è stato il trend di produzione della ditta!

17 ALLEGATO C PARTE I CALCOLO/STIMA DEL CONSUMO DI MATERIE PRIME NUMERO SCHEDA... ATTIVITA'... Tipologia prodotto MATERIE PRIME CONTENENTI SOLVENTI ( ) Denominazione prodotto Totale quantità utilizzata (t/anno) Quantità utilizzate (t/anno) TABELLA 2 Periodo di riferimento : da a RESIDUO SECCO % Totale quantità residuo secco (t/anno) Quantità di residuo secco (t/anno) % (*) Totale quantità solvente (I1) (t/anno) O8 = solventi per riuso fuori del processo (t/anno) ( ) CONSUMO SOLVENTI C= (I1-O8) (t/anno) SOLVENTI Quantità di solventi (t/anno) Stima dei consumi di materie prime contenenti solventi (I1) Riportare una descrizione/stima dei consumi rappresentativi di tutte le materie prime contenti solventi, suddivise per tipologia, riferiti ad un periodo di dodici mesi. Nel caso di attività esistenti, i dati forniti devono essere rappresentativi della potenzialità massima di produzione della ditta!!! Nel caso di impianti nuovi, invece, si deve fare una stima dei consumi di solventi riferita alla capacità nominale degli impianti per un periodo di riferimento di un anno.

18 ALLEGATO C MODALITA MODALITA GENERICHE DI COMPILAZIONE 1. A partire dai valori limite di emissione convogliata imposti nella la tabella 1, parte III, all. III, prendendo in considerazione tutti i camini dello stabilimento che emettono COV,, calcolare l emissione l convogliata totale annua (moltiplicando per ogni camino il valore limite x la portata x la l funzionalità in ore/anno). 2. A partire dai valori limite di emissione diffusa imposti nella tabella t 1, parte III, all. III, calcolare l emissione l diffusa annua (calcolata come % sull input di solvente). 3. Sommando i due valori di cui sopra, si ottiene l emissione totale annua,, cioè emissione convogliata + diffusa (tcov( /anno). 4. Se la ditta intende rispettare l emissione bersaglio, deve procedere con il calcolo dell emissione emissione bersaglio usando la formula e le indicazioni riportate nella parte IV dell all. III, ossia Eb = RS*FM*PM e successivamente verificare il rispetto dell equivalenza equivalenza. L'equivalenza viene rispettata quando: EMISSIONE BERSAGLIO <=(inferiore o uguale) ) EMISSIONE TOTALE ANNUA

19 PRESCRIZIONI PER LE DITTE CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL ART. 275 ALL. III PARTE III ALL.III PARTE IV LIMITI A CAMINO + EMISSIONI DIFFUSE LIMITI DI EMISSIONE TOTALE (g/m 2 ; ecc) EMISSIONE BERSAGLIO ANALISI DELLE EMISSIONI CONVOGLIATE (i limiti in concentrazione devono essere rispettati per ogni camino!!) PIANO GESTIONE SOLVENTI PER LE DIFFUSE (*) PIANO GESTIONE SOLVENTI (*) (**) PIANO GESTIONE SOLVENTI (*) (**) (*): da presentare entro aprile di ogni anno con i dati relativi all anno anno solare precedente. In occasione della messa a regime va compilato con i dati relativi al periodo tra la messa a regime e la fine dello stesso anno solare. (**): il campo O1 del piano gestione solventi deve essere compilato sulla base dei risultati ottenuti con le misure analitiche delle emissioni convogliate.

20 NORMATIVA RELATIVA ALLE EMISSIONI DI COV: ALLEGATO III,PARTE V DEL D.LGS.. 152/06 Parte V - PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI (PGS) Il Piano di Gestione dei Solventi (PGS) deve essere compilato: 1. in caso di applicazione della parte III, allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 allo scopo di quantificare le emissioni diffuse; 2. in caso di applicazione della parte IV, allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 al fine di verificare la rispondenza dell'emissione totale dello stabilimento (cioè di tutte le attività che la Ditta svolge e che emettono COV) al valore limite di emissione totale annua autorizzata (emissione bersaglio). IL PIANO GESTIONE SOLVENTI E E UN BILANCIO DI MASSA TRA GLI INPUT E GLI OUTPUT DI SOLVENTI USATI DALLA DITTA NELL ARCO DI 12 MESI (IN GENERE UN ANNO SOLARE).

21 IL PIANO GESTIONE SOLVENTI TABELLA RIASSUNTIVA INPUT DI SOLVENTI ORGANICI I1 (quantità di solventi organici acquistati e immessi nel processo ) I2 (quantità di solventi organici recuperati e reimmessi nel processo ) INPUT DI SOLVENTE su cui calcolare E diffusa kgcov/anno kgcov/anno I = I1+I2 OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI O1 (emissioni negli scarichi gassosi ) O2 (solventi organici nell acqua.) O3 (solventi che rimangono come contaminanti.) O4 (emissioni diffuse di solventi nell aria ) O5 (solventi organici persi per reazioni chimiche ) O6 (solventi organici nei rifiuti.) O7 (solventi nei preparati venduti.) O8 (solventi organici nei preparati recuperati ) O9 (solventi organici scaricati in altro modo) EMISSIONE DIFFUSA F = I1-O1-O5-O6-O7-O8 F = O2+O3+O4+O9 EMISSIONE TOTALE E = F+O1 CONSUMO DI SOLVENTE C = I1-O8 kgcov/anno kgcov/anno kgcov/anno kgcov/anno

22 IL PIANO GESTIONE SOLVENTI INPUT DI SOLVENTI (I1) Nella tabella che segue vanno riportati i consumi effettivi di tutte le materie prime contenti solventi, suddivise per tipologia, utilizzate in un periodo di riferimento di 12 mesi.. Dei preparati dovranno essere allegate su supporto informatico le schede di sicurezza dalle quali si possa rilevare la percentuale massima di composti organici volatili in essi contenuta. TABELLA 1 Colonna 1 Tipologia prodotto Colonna 2 Denominazione prodotto Colonna 3 Fornitore prodotto Colonna 4 Quantità annua di prodotto utilizzata (kg/a) Colonna 5 % RS Colonna 6 Residuo secco contenuto nei prodotti utilizzati (kg/a) Colonna 7 % COV Colonna 8 Solvente organico contenuto nei prodotti utilizzati (kg/a) Colonna 9 Frasi di rischio (solo se R40, R68, R45, R46, R49, R60, R61) I1: : quantità totale di solvente organico utilizzata nel periodo di riferimento. Totale Totale RS Totale I1

23 IL PIANO GESTIONE SOLVENTI INPUT DI SOLVENTI (I2) Indicare la quantità di solvente recuperata e reimmessa nel processo produttivo nel periodo di riferimento (la normativa vigente prevede ede che il solvente riutilizzato debba essere registrato ogni qual volta v sia usato per svolgere l attivitl attività. Si suggerisce che la ditta compili un apposito registro indicando, per ogni ciclo di utilizzo, la quantità di solvente introdotta nel distillatore, la quantità di distillato prodotto e la quantità di solvente reimmessa nel ciclo produttivo). Solvente recuperato in kg TABELLA 2 I1 (kg/anno) I2 (kg/anno) I1 + I2 (INPUT TOTALE) (kg/anno)

24 IL PIANO GESTIONE SOLVENTI GLI OUTPUT DI SOLVENTE (O1 emissioni negli scarichi gassosi) Il calcolo delle emissioni puntuali totali (O1) viene effettuato secondo lo schema sotto riportato utilizzando i risultati delle misure analitiche effettuate nel corso dell anno solare a cui si riferisce il PGS. Si ricorda che, per ogni misura, devono essere effettuate almeno tre determinazioni analitiche e deve essere riportata la media dei valori. v Dovranno essere allegati al PGS anche i certificati delle analisi. i. TABELLA 3 Punto di emissione (sigla o numero) Colonna 1 Portata volumica (Nm 3 /h) Colonna 2 Concentrazione COV (mg COV/ Nm3) Colonna 3 Flusso di massa (kg COV /h) Colonna 4 Operatività (h/anno) Colonna 5 Emissione annua Convogliata (kg COV /anno) Legenda Colonna 1 = portata volumica dedotta da certificati analitici Colonna 2 = quantità di COV misurata con le analisi a camino Colonna 3 = flusso di massa orario derivante da certificato analitico Totale Colonna 4 = operatività reale dell impianto afferente Colonna 5 = totale emissione convogliata (flusso di massa in kg COV/h moltiplicato per l operatività dell impianto)

25 IL PIANO GESTIONE SOLVENTI GLI ALTRI OUTPUT DI SOLVENTE O2: Solventi organici scaricati nell acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5. O3: La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all uscita del processo. O4: Emissioni diffuse di solventi organici nell aria. Ciò comprende la ventilazione generale dei locali nei quali l aria è scaricata all esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili. O5: Solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti di scarichi gassosi o acque reflue, o quelli catturati ad esempio mediante adsorbimento, se non sono registrati ai punti O6, O7 od O8). O6: Solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti. O7: Solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto a validità commerciale. O8: Solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono registrati al punto O7. O9: Solventi organici scaricati in altro modo.

26 IL PIANO GESTIONE SOLVENTI LE FORMULE PER IL CALCOLO DELL EMISSIONE EMISSIONE DIFFUSA E DELL EMISSIONE EMISSIONE TOTALE L emissione diffusa può essere determinata mediante l applicazione l di una delle seguenti formule: F=I1-O1 O1-O5-O6-O7-O8 O8 oppure F=O2+O3+O4+O9 La prima formula si può utilizzare quando non vengono effettuate analisi puntuali su tutte le fonti di emissioni diffuse; la seconda si può usare solo facendo analisi complete di tutte le sorgenti di emissioni diffuse. La determinazione dell emissione emissione diffusa attraverso una serie completa di misurazioni non deve essere ripetuta sino all eventuale modifica dell impianto. ATTENZIONE: L input per la verifica del limite per le emissioni diffuse si calcola con la seguente formula: I = I1+I2 Le emissioni totali (E) sono calcolate con la seguente formula: E = F+O1

27 VERIFICA DELLA CONFORMITA PER DITTE CHE DEVONO RISPETTARE IL LIMITE PER LE EMISSIONI DIFFUSE: A: B: INPUT DI SOLVENTE (I1+I2) LIMITE NORMATIVO espresso in percentuale di input di solvente (es. 20% o 25%) CALCOLARE A B EMISSIONE DIFFUSA DA PGS (F) kgcov/anno kgcov/anno kgcov/anno La ditta è conforme se l emissione diffusa calcolata con il PGS (F) è inferiore o uguale all emissione diffusa calcolata come percentuale sull input di solvente (la percentuale è fissata dalla normativa, si veda tabella 1, parte III, allegato III). PER DITTE CHE DEVONO RISPETTARE L EMISSIONE L BERSAGLIO: RESIDUO SECCO EMISSIONE BERSAGLIO (Eb) EMISSIONE TOTALE DA PGS (E = F + O1) kg/anno kgcov/anno kgcov/anno Se il valore dell emissione emissione bersaglio non è scritto nell autorizzazione, esso deve essere calcolato con la formula prevista alla parte IV dell allegato III alla parte V del D.Lgs.. 152/06 e s.m.i. La ditta è conforme se l emissione l totale calcolata con il PGS (E = F + O1) è inferiore o uguale all emissione bersaglio.

28 COME ESSERE CONFORMI? ARTICOLO 275 C. 7 Il rispetto dei valori limite di emissione (intesi come limiti di convogliate + diffuse o emissione bersaglio) è assicurato mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione delle attività e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento,, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.

29 PROVINCIA DI PORDENONE - Servizio Qualità dell aria - Grazie a tutti per la cortese attenzione! Relatore: Dott.ssa Irene Ortolan PROVINCIA DI PORDENONE Settore Ecologia Servizio Qualità dell aria Via Rovereto n. 14 Pordenone Tel Fax ortolan@provincia.pordenone.it

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