Linea Azienda. Commercio & Mercato SASA. Condizioni di Assicurazione della polizza multirischi per il commerciante

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1 Linea Azienda Commercio & Mercato SASA Condizioni di Assicurazione della polizza multirischi per il commerciante

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3 INDICE Pag. C5 Nota informativa Pag. C6 Definizioni Pag. 11 Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 01 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 02 Assicurazioni presso diversi assicuratori Art. 03 Decorrenza dell assicurazione - Pagamento del premio Art. 04 Modifiche dell assicurazione Art. 05 Aggravamento e diminuzione del rischio Art. 06 Recesso in caso di sinistro Art. 07 Tacito rinnovo Art. 08 Oneri fiscali Art. 09 Foro competente Art. 10 Rinvio alle norme di legge Pag. 13 Norme che regolano l assicurazione Pag. 13 SEZIONE A Incendio ed altri danni ai beni Art. 11 Oggetto dell assicurazione Art. 12 Danni da acqua Art. 13 Ricorso terzi Art. 14 Rischi esclusi Art. 15 Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo Pag. 17 Condizioni particolari (valide se richiamate in polizza) A Ricorso terzi B Rischio locativo C Mancato freddo Deterioramento delle merci in refrigerazione D Lastre e cristalli E Perdite pecuniarie Pag. 19 SEZIONE B Elettronica Art. 16 Oggetto dell assicurazione Art. 17 Operatività della garanzia Art. 18 Rischi esclusi Art. 19 Conduttori esterni Art. 20 Mezzi di chiusura Pag. 21 Condizioni particolari (valide se richiamate in polizza) F Impianti sostitutivi Maggiori costi G Supporto dei dati Pag. 22 SEZIONE C Furto e rapina Art. 21 Oggetto dell assicurazione Art. 22 Mezzi di chiusura Art. 23 Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento Art. 24 Sospensione dell assicurazione per i locali incustoditi Art. 25 Rischi esclusi Art. 26 Scoperti e/o franchigie Art. 27 Vetrinete esterne Art. 28 Furto e rapina presso terzi Art. 29 Mezzi ricoverati o parcheggiati nell area in uso all assicurato Art. 30 Spese mediche a seguito di rapina Art. 31 Delimitazione degli scoperti Pag. 25 Condizioni particolari (valide se richiamate in polizza) 3

4 H Portavalori I Infedeltà dipendenti J Impianto d allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi K Mezzi di chiusura rafforzati L Valori in cassaforte M Scoperto con importo minimo non indennizzabile Pag. 27 Norme comuni alle Sezioni A, B e C Art. 32 Operatività delle garanzie Art. 33 Dolo e colpa grave Art. 34 Selling price Art. 35 Beni in leasing Art. 36 Spese per onorari e periti Art. 37 Coesistenza di merci Pag. 28 SEZIONE C Responsabilità civile Art. 38 Oggetto dell assicurazione Art. 39 Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento Art. 40 Buona fede I.N.A.I.L. Art. 41 Rivalsa I.N.P.S. Art. 42 Estensione territoriale Art. 43 Persone non considerate terzi Art. 44 Rischi esclusi Art. 45 Massimale assicurato Art. 46 Valutazione del rischio Pag. 32 Condizioni particolari (valide se richiamate in polizza) N Installazione presso terzi O Cose portate dai clienti P Commercio ambulante Q Responsabilità civile postuma R Smercio di prodotti alimentari S Farmacie Pag. 34 Norme che regolano la liquidazione sinistri Pag. 34 SEZIONE A, B e C Art. 47 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 48 Obblighi in caso di sinistro Art. 49 Esagerazione dolosa del danno Art. 50 Procedura per la valutazione del danno Art. 51 Mandato dei Periti Art. 52 Determinazione dei danni indennizzabili Art. 53 Limiti del valore a nuovo Art. 54 Reintegro delle somme assicurate in seguito a sinistro Furto o Rapina Art. 55 Recupero delle cose rubate o rapinate Art. 56 Assicurazione parziale e regola proporzionale Art. 57 Assicurazione a primo rischio assoluto Art. 58 Anticipo dell indennizzo Art. 59 Limite massimo dell indennizzo Art. 60 Pagamento dell indennizzo Art. 61 Rinuncia alla rivalsa Pag. 38 SEZIONE D Art. 62 Denuncia di sinistro ed obblighi relativi Art. 63 Pluralità di assicurati Art. 64 Gestione delle vertenze di danno Pag. 39 Articoli del Codice Civile di particolare rilevanza per l Assicurato 4

5 NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE (Ai sensi dell art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 175) Informazioni relative all impresa SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni nei rami danni con decreto Ministero Industria e Commercio del D.M (G.U , n. 357), D.M (G.U , n. 186), D.M (G.U , n. 211) e con D.M (G.U , n. 222) ed ha la Sede Legale e Direzione Generale in Trieste (Italia), Riva Tommaso Gulli 12. Informazioni relative al contratto Legge applicabile Il contratto sarà concluso con la Sede Legale della SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana. Per le garanzie diverse da quelle obbligatorie le Parti possono scegliere una diversa legislazione, pur sempre però entro i limiti stabiliti dalle norme imperative vigenti in Italia. Anche per tali garanzie SASA propone comunque di scegliere la legislazione italiana. Per le garanzie obbligatorie si applicano in ogni caso, oltre alle norme imperative, anche le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana. Reclami relativi al contratto SASA è a Sua completa disposizione per eventuali reclami relativi al contratto. Lei potrà tuttavia anche rivolgersi a: ISVAP - Servizio tutela del consumatore - Sezione Reclami - Via del Quirinale Roma, quale organo a ciò preposto. Le precisiamo, a tale proposito, che qualora Lei e SASA sceglieste di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, l organo al quale indirizzare i reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta; in questi casi l ISVAP si adopererà per facilitare le Sue comunicazioni con tale organo. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Le ricordiamo che, ai sensi dell articolo 2952 C.C., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. Legga sempre attentamente il contratto prima di sottoscriverlo: solo in questo modo potrà essere pienamente consapevole dei diritti e degli obblighi che da esso derivano. 5

6 DEFINIZIONI Apparecchiature elettroniche Armadio corazzato Assicurato Assicurazione Attività commerciale Cassaforte Contenuto Contraente Esplosione Macchine ed apparecchiature azionate da correnti deboli quali, ad esempio, sistemi per l elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computers, terminali P.O.S., registratori di cassa, bilance elettroniche, macchine da scrivere e da calcolo elettroniche, telex, telefax, fotocopiatrici, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, modem, scanner, plotter. Mobile ad uno o due battenti, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, avente pareti esterne e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con caratteristiche di resistenza al trapano purchè di peso complessivo non inferiore a 200 kg. Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza. Il contratto di assicurazione L attività economica organizzata per la vendita di merci o prodotti, oppure per l erogazione di servizi direttamente all utente finale, con tutte le operazioni e prestazioni di servizi complementari all attività stessa, esercitata nell ubicazione indicata in polizza, incluse eventuali aree adiacenti il fabbricato in cui si trova l esercizio commerciale ed allo stesso pertinenti. Mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore che può essere: murata purchè munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete, non murata purchè di peso complessivo non inferiore a 200 kg. I beni, adibiti all attività dichiarata, così intesi: Arredamento in genere dell esercizio commerciale e relativi magazzini e/o minori dipendenze d ufficio, compresi impianti di prevenzione e dall allarme, nonché impianti attinenti l attività esercitata. Moquette, parati, rivestimenti in genere, soppalchi, serramenti, insegne, tendoni, antenne radiotelevisive, aggiunti dall assicurato se i locali sono in affitto. S intendono compresi effetti d uso personale degli addetti. Attrezzature e/o macchinario compresi mezzi di sollevamento e trasporto ed apparecchiature elettroniche, esclusi in ogni caso ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e relativi rimorchi, nonché apparecchiature elettroniche. Merci e prodotti dell esercizio e quant altro previsto dalla licenza di vendita dello stesso, scorte e materiali di consumo, imballaggi anche combustibili, infiammabili attinenti l attività dichiarata. Cose particolari archivi, documenti, registri e microfilms. Oggetti d arte tappeti, arazzi, quadri, statue, raccolte e/o collezioni in genere non in vendita; sono esclusi i preziosi. Valori denaro, titoli di credito, valori bollati, tickets, fustelle, buoni premio; sono esclusi i preziosi. Il soggetto che stipula la polizza. Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. 6

7 Estorsione Fabbricato Franchigia Furto Implosione Incendio Incombustibili Indennizzo Infiammabili Lastre Lastre antisfondamento Massimale Impossessamento di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, tale da indurre chi la detiene a consegnare la cosa. L insieme dei locali adibiti all esercizio dell attività assicurata incluse le minori dipendenze poste nell ambito di 100 metri dall ubicazione dell attività principale. Sono compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate; impianti fissi al servizio del fabbricato (idrici, igienici, illuminazione, riscaldamento, condizionamento d aria, allarme, comunicazione, segnalazione) ascensori, montacarichi, scale mobili, recinzioni e cancelli, opere di abbellimento che non abbiano valore artistico. Sono comprese la quota delle parti di immobile costituenti proprietà comune nonché le migliorie edili e/o impiantistiche apportate dal proprietario del fabbricato e quantaltro per natura, destinazione ed uso non rientra nella definizione di CONTENUTO. La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell Assicurato Sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto. Repentino cedimento di contenitori o corpi per carenza di pressione interna rispetto a quell esterna. Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Sostanze che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. La somma dovuta dalla Società all Assicurato in caso di sinistro. Merci e sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55 C compresi ossigeno e gas combustibili, nonché merci e sostanze che a conttato con l acqua o l aria umida sviluppano ossigeno o gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre Allegato V. Tutte le lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro o materiale plastico, stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale, tanto all interno che all esterno dei locali dell esercizio commerciale (comprese insegne, targhe, iscrizioni e decorazioni). Quelle costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure quelle costituite da uno unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6. La massima esposizione della Società per ogni sinistro a disposizione per danni a Terzi. 7

8 Parti Polizza Premio Prestatori di lavoro Preziosi Primo rischio assoluto Rapina Risarcimento Rischio Scasso Scippo Scoperto Scoppio Sinistro Società Solaio Tetto Valore a nuovo Il Contraente, l Assicurato, e la Società. Il contratto d assicurazione. La somma dovuta dal Contraente alla Società. Tutte le persone fisiche di cui l Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell esercizio dell attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell art del C.C.. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavoratori con contratto d opera e/o con contratto di appalto). Oggetti d oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura. Forma d assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all art Sottrazione di cosa mobile altrui a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o altre persone. La somma corrisposta dalla Società al Terzo danneggiato in caso di sinistro. La probabilità del verificarsi del sinistro. Forzatura, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate. Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona. Percentuale dell indennizzo o risarcimento che rimane a carico dell Assicurato. Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza. La SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A.. Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani dell edificio, escluse pavimentazioni e soffittature. L insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Per il fabbricato: la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell area; Per il contenuto (escluso merci e prodotti): il costo di rimpiazzo di ciascun bene con un altro nuovo uguale od equivalente per rendimento e prestazioni economiche. 8

9 Valore commerciale Valore intero Valore delle cose assicurate stimato in base alla definizione valore nuovo dedotto un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità stato di conservazione. Forma d assicurazione che copre la totalità del valore degli enti assicurati. Nel caso di valore di preesistenza al momento del sinistro superiore alla somma assicurata, salvo diverso normativo, è applicabile quanto previsto dall art 1907 del C.C.. 9

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11 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o l Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la cessazione dell assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 C.C.. Art. 2 Assicurazioni presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato deve dare, a ciascun assicuratore, comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di loro l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, così come previsto dall art C.C., esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 3 Decorrenza dell assicurazione Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società all incasso dei premi scaduti, ai sensi dell art C.C.. Art. 4 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto mediante documenti sottoscritti tra le Parti. Art. 5 Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato deve comunicare, per iscritto, alla Società ogni variazione del rischio. Gli aggravamenti del rischio, non noti e non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la cessazione dell assicurazione ai sensi dell art C.C. Mancate comunicazioni di mutamenti aggravanti il rischio non comporteranno decadenza dal diritto d indennizzo o riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa grave. Resta inteso che il Contraente avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o l Assicurato, ai sensi dell art 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data d efficacia dello stesso rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 7 Tacito rinnovo In mancanza di disdetta di una delle Parti, trasmessa mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annua della polizza, la stessa s intende prorogata per un ulteriore annualità. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo d assicurazione, questo s intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. 11

12 Art. 8 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di residenza o sede di una delle Parti. Art. 10 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 12

13 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE SEZIONE A INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI Art. 11 Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: a) Incendio; b) Fulmine; c) Urto di veicoli di terzi in transito sulla pubblica via e natanti di terzi in navigazione, bang sonico, caduta d aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, caduta di satelliti o di corpi celesti; d) Esplosione, implosione, scoppio. Sono esclusi i danni: causati da ordigni esplosivi; agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo scoppio o l implosione per usura, corrosione o difetto di materiale. e) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; f) Fenomeni elettrici da qualunque causa originati, a impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici. La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 15. Sono esclusi i danni: causati da usura o carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all Assicurato o al Contraente all atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; a lampade elettriche. g) Eventi socio-politici e dolosi a seguito di: incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi; atti di scioperanti o persone che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato. La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 15. Sono esclusi i danni: da imbrattamento o deturpazione alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni; alle cose poste all esterno dei locali dell esercizio assicurato. h) Eventi atmosferici, quali uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trasportate, trombe d aria e simili manifestazioni atmosferiche, la cui violenza che li caratterizza sia riscontrabile in zona su una pluralità di beni, assicurati o non. La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 15. Sono esclusi i danni derivanti da: mareggiate e penetrazioni d acqua marina; fuoriuscita di corsi d acqua dalle sponde o da bacini naturali od artificiali; rigurgiti dei sistemi di scarico; cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito d uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria e simili manifestazioni; 13

14 bagnamenti che si verificassero all interno dei fabbricati ed al loro contenuto, salvo che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente garanzia. Sono altresì esclusi i danni subiti da: tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture, non per effetto della grandine; merci, anche in esposizione, poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana; recinti, cancelli, cavi aerei, camini, pannelli solari, tende esterne, antenne e consimili installazioni esterne; serre, dipendenze in legno, plastica o vetro e quanto in esse contenuto; cose poste all aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura o destinazione. i) Sovraccarico da neve che provochi il cedimento o sfondamento del tetto. La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 15. La Società non risarcisce i danni causati da: valanghe o slavine; da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché ad impermeabilizzazioni, salvo che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto. j) Guasti arrecati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate; k) Gelo, con conseguente rottura d impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere, installate nei locali assicurati ed al servizio dell azienda. La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 15. Sono esclusi i danni a locali senza impianto di riscaldamento. l) Rovina d ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell impianto. La Società indennizza e/o rimborsa altresì: m) I danni materiali consequenziali prodotti da fumi, gas, vapori, mancato o anormale funzionamento degli impianti elettrici, termici ed idraulici verificatisi in conseguenza d incendio o altro evento garantito dalla presente polizza che abbia colpito i beni assicurati o cose situate a meno di 20 metri da essi. n) I danni materiali e diretti subiti dalle merci per conseguenza di qualsiasi evento garantito dalla presente polizza, quando queste siano temporaneamente depositate presso fornitori e/o clienti o presso fiere e/o esposizioni. Tali danni vengono indennizzati fino alla concorrenza di quanto stabilito all art. 15. o) Le spese sostenute e comprovate dall Assicurato rese necessarie per demolire sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni. Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorrenza di quanto stabilito all art. 15. p) Oneri d urbanizzazione che in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, dovessero rendersi necessari per l osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati assicurati e delle loro strutture nonché l uso dei suoli sui quali sono ubicati, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e non comportino sostanziali modifiche strutturali e volumetriche. Detti oneri verranno rimborsati in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorrenza di quanto stabilito all art. 15. q) Le spese sostenute e comprovate dall Assicurato per rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto assicurato per inagibilità dei locali ad uso dell attività esercitata, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. 14

15 Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorrenza di quanto stabilito all art. 15. r) Le spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti che l assicurato avrà scelto e nominato per l attività di riprogettazione resesi necessarie per la ricostruzione del fabbricato a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. Dette spese verranno rimborsate nel limite di quanto stabilito all art. 15, fermo quanto disposto dall art. 59. Art. 12 Danni da acqua La Società indennizza i danni derivanti agli Enti assicurati a seguito di: I. Fuoriuscita d acqua in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto d impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento posti all interno dell esercizio commerciale; II. Fuoriuscita d acqua in conseguenza d occlusione e/o traboccamento d impianti idrici, igienici tecnici di condizionamento posti all interno dell esercizio commerciale; III. Fuoriuscita d acqua in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto di macchine, ad uso dell attività esercitata, collegate a condutture d acqua o dalle relative tubazioni di collegamento agli impianti idrici; IV. Infiltrazione d acqua piovana nel fabbricato a seguito d ingorgo o traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico; V. Bagnamento a seguito di rottura delle tubazioni, interne al fabbricato, provocata dal gelo. La garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 15. Sono esclusi i danni: conseguenti a terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate; provocati da umidità o stillicidio; alle merci la cui base d impilamento è posta ad un altezza inferiore a cm. 12 dal suolo, ad eccezione di quelle poste su pallets e di quelle in esposizione; alle merci, anche in esposizione, poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana; derivanti da infiltrazioni d acqua attraverso lucernari, abbaini e aperture fatte nel tetto a seguito di lavori di trasformazione o riparazione; provocati da gelo per rotture di condutture installate all esterno del fabbricato anche se interrate; rigurgito o rottura delle fognature; La Società assicura inoltre, se conseguenti agli eventi sopraindicati di cui al punto I) e II), le spese per la ricerca dei guasti e le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi che hanno dato origine allo spargimento d acqua, comprese le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato necessariamente sostenute a questo scopo. Per tali spese la garanzia è prestata con la franchigia ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 15. Art. 13 Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza di (centomila) per sinistro e per anno assicurativo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionate alle cose di terzi, da sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell utilizzo di beni nonché d attività industriali, commerciali, agricole o di servizi sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L assicurazione non comprende i danni: a cose che l Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo; di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell acqua dell aria del suolo e sottosuolo. Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché ogni altra persona con lui convivente; i dipendenti dell Assicurato in occasione dell espletamento delle loro attività quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente. L Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzio- 15

16 ne della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l art del Codice Civile. Art. 14 Rischi esclusi Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di guerra, d insurrezione, d occupazione militare, d invasione; b) verificatisi in occasione d esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo o radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) di furto e smarrimento avvenuti in occasione d eventi per i quali è prestata l assicurazione; d) subiti da beni posti in refrigerazione per effetto d anomala o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l assicurazione; e) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto; f) causati con dolo dell Assicurato e/o del Contraente; g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Art. 15 Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo Relativamente alle garanzie o beni specificati nella tabella si conviene che, in caso di sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di indennizzo, franchigie e scoperti: Garanzia prestata o bene assicurato Franchigia Limite di indennizzo Fenomeni elettrici (art. 11 lett. f) , con un sottolimite di per i danni alle apparecchiature elettroniche Eventi socio politici e dolosi (art. 11 lett. g) 500 Eventi atmosferici (art. 11 lett. h) per i danni subiti da manufatti in materia plastica e/o lastre in fibro-cemento Sovraccarico da neve (art. 11 lett. i) % delle somme assicurate alle partite danneggiate Gelo (art. 11 lett. k) Merci presso terzi Spese demolizione e sgombero (art. 11 lett. o) Oneri di urbanizzazione (art. 11 lett. p) Spese di rimozione, deposito e ricollocamento (art. 11 lett. q) 10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO 20% dell indennizzo Spese per onorari dei tecnici, 5% dell indennizzo con il massimo di ingegneri e architetti (art. 11 lett. r) Danni da acqua (art. 12) per gli eventi indicati ai punti II, III, IV e V Danni da acqua Spese di ricerca e ripristino (art. 12, ultimo comma) Cose particolari (Definizioni) Oggetti d arte (Definizioni) Valori (Definizioni) per singolo oggetto per singolo oggetto 10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il massimo di

17 CONDIZIONI PARTICOLARI (VALIDE SE RICHIAMATE IN POLIZZA) A) RICORSO TERZI In aumento a quanto previsto all art. 13 e fino all ulteriore concorrenza della somma indicata nella relativa partita, la Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per danni a terzi, così come previsto dal predetto articolo. B) RISCHIO LOCATIVO La Società, nei casi di responsabilità dell Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C. risponde, secondo le Condizioni d Assicurazione con le norme di liquidazione da essa prevista, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati da grave colpa dell Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall Assicurato, ferma l applicazione del disposto dell art.1907 qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termine di polizza. C) MANCATO FREDDO DETERIORAMENTO MERCI IN REFRIGERAZIONE A deroga di quanto previsto all art. 14 lett. d), la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza alla relativa partita, i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di: a) Mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo; b) Fuoriuscita del liquido frigorigeno conseguente a: eventi compresi in garanzia; accidentale verificarsi di guasti o rotture dell impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi d adduzione dell acqua e di produzione o distribuzione dell energia elettrica direttamente pertinenti all impianto stesso. Sono esclusi: i danni dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o d installazione; i danni derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti; alle merci poste su automezzi. Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, l Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società con telegramma urgente e col mezzo più rapido e sicuro disponibile, dal momento in cui ne viene a conoscenza La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore. La garanzia opera con uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di 250 (duecentocinquanta) per sinistro. D) LASTRE E CRISTALLI La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata in polizza e nella forma a Primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti da rottura delle lastre, pertinenti l esercizio commerciale dovuti a: a) Cause accidentali, fatto di terzi, fatto involontario degli addetti; b) Uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria, vento e cose da esso trasportate; c) Tumulti popolari, dimostrazioni di folla, scioperi, atti vandalici e dolosi; La Società inoltre indennizza e/o rimborsa, nei limiti della somma assicurata alla relativa partita di polizza: d) Le spese di trasporto e d installazione necessarie per la sostituzione delle lastre rotte; e) Le spese per la demolizione e/o lo sgombero dei residuati del sinistro alla più vicina discarica autorizzata; f) I danni materiali e diretti al contenuto provocati dalla rottura delle lastre assicurate, con il limite del 30% del danno indennizzabile a termini della presente Condizione Particolare. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza. 17

18 Sono esclusi dalla garanzia i danni: g) indennizzabili in base alle sezioni Incendio e Furto se ed in quanto operanti, salvo l importo eventualmente rimasto scoperto; h) causati da atti di guerra, da insurrezioni, da occupazione militare e da invasione; i) causati da dolo dell Assicurato o del Contraente; j) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, mareggiate, franamenti e smottamenti; k) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, rimozione o lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni e cornici; l) ai bordi delle lastre scorrevoli ai lucernari; m) all apparecchiatura elettrica delle insegne luminose; n) alle insegne che non siano negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato in cui è ubicato l esercizio commerciale; o) verificatisi in occasione d esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo o radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche;. p) derivanti da vizi di costruzione e difettosa installazione e mancata manutenzione. E) PERDITE PECUNIARIE La Società si obbliga ad indennizzare l assicurato delle perdite economiche che possono derivargli dall interruzione dell attività esercitata a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A - Incendio ed altri danni ai beni - nei seguenti termini: Diaria giornaliera: per ogni giorno di inattività totale e fino ad un massimo di 90 giorni consecutivi dalla data del sinistro la Società liquiderà una diaria di importo pari a quello indicato in polizza. La Società non è obbligata per le perdite e le spese: a) conseguenti a prolungamento ed estensione dell interruzione dell attività causati da scioperi, serrate e provvedimenti imposti dall Autorità; b) In caso di cessazione definitiva dell attività dopo il sinistro; c) conseguenti a distruzione, danneggiamento o scomparsa di valori, titoli in genere e documenti. 18

19 SEZIONE B ELETTRONICA Art Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche e relativi impianti di collegamento, anche se di proprietà di terzi, installate nell esercizio ed impiegate per lo svolgimento dell attività commerciale assicurata, a seguito di qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Il pagamento dell indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo pari a 150 (centocinquanta). Sono inoltre rimborsate le spese sostenute e comprovate dall Assicurato rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro ed il ricollocamento delle apparecchiature elettroniche, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni. Dette spese verranno rimborsate con il limite del 10% dell indennizzo e comunque nei limiti previsti dall art. 59. Art Operatività della copertura I danni imputabili a variazioni di tensioni nella rete elettrica d alimentazione sono indennizzabili se le apparecchiature assicurate sono protette da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore. Art. 18 Rischi esclusi Sono esclusi i danni causati da: a) sinistri indenizzabili alle Sezioni A e C se operanti, salvo l eventuale importo rimasto scoperto; b) dolo dell Assicurato o del Contraente; c) deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; d) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare invasione, atti di terrorismo o sabotaggio o provocati da ordigni esplosivi; e) terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, mareggiate, frane, valanghe; f) esplosione od emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; Sono altresì esclusi i danni: g) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore, locatore o manutentore delle cose assicurate; h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti; i) alle apparecchiature in vendita ed agli impianti ed apparecchi ad uso mobile; j) dovuti all inosservanza delle prescrizioni di manutenzione e d esercizio indicate dal costruttore e/ o fornitore; k) di natura estetica se non connessi con danni indennizzabili a termini di polizza; l) ai tubi e a valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; m) ai supporti dei dati; n) ai moduli e componenti elettrici dell apparecchiatura assicurata (ivi compresi i costi della ricerca e dell identificazione dei difetti) la cui riparazione rientra nelle prestazioni relative al contratto di assistenza tecnica e manutenzione della casa costruttrice o dell azienda da essa autorizzata, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall assicurato; o) meccanici ed i difetti o disturbi di funzionamento; p) indiretti quali profitti sperati, i danni da mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi. Art. 19 Conduttori esterni La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti causati ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature assicurate e di esclusiva pertinenza delle stesse, ad eccezione delle sole parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni colpiti da sinistro indennizzabile. 19

20 L indennizzo verrà corrisposto, per questa specifica garanzia, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita APPARECCHIATURE ELETTRONICHE con il limite massimo di (duemilacinquecento) per anno assicurativo e previa applicazione di una franchigia fissa di 200 (duecento) per sinistro. Art. 20 Mezzi di chiusura Limitatamente ai soli danni da furto, l Assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l efficacia del contratto che: il fabbricato contenente le cose assicurate abbiano pareti perimetrali e solai di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o no; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno e cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; durante le ore di chiusura senza presenza di addetti ogni apertura verso l esterno situata a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno sia difesa per tutta la sua estensione da uno dei seguenti mezzi di chiusura: robusti serramenti in legno, di materia plastica rigida, di vetro antisfondamento, di metallo o lega metallica, chiusi con serrature a una o più mandate, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall interno, inferriate fissate nel muro. Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano l accesso ai locali senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura. La garanzia è comunque operante anche quando: viene accertata, al momento del sinistro, l esistenza di aperture diversamente protette, purchè l autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopradescritti; vi siano serramenti con vetro non antisfondamento ed il furto sia stato commesso con la sola rottura di tali vetri o con lo scasso delle strutture e/o congegni di chiusura di tali serramenti. In tal caso la garanzia sarà operante con uno scoperto del 20% a carico dell Assicurato. 20

21 CONDIZIONI PARTICOLARI (VALIDE SE RICHIAMATE IN POLIZZA) F) IMPIANTI SOSTITUTIVI MAGGIORI COSTI In caso di sinistro indennizzabile che provochi l interruzione parziale o totale di funzionamento delle Apparecchiature elettroniche assicurate, a parziale deroga dell art. 18 lettera p), la Società rimborsa i maggiori costi, sostenuti dall Assicurato o dal Contraente rispetto a quelli normali, necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall apparecchiatura danneggiata o distrutta, dovuti a: uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; applicazione di metodi di lavoro alternativi; prestazione di servizi da parte di terzi. La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a: limitazioni dell attività esercitata e difficoltà nella rimessa in efficienza dell impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti del Governo o di altra Autorità; eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell Assicurato o del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell impianto o dell apparecchio distrutto o danneggiato; modifiche, migliorie revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell impianto o dell apparecchio distrutto o danneggiato; danni ai supporti dati; ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati; L assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto fino alla concorrenza, per singolo sinistro e per anno assicurativo, della somma assicurata, nei limiti del periodo di indennizzo. Il periodo di indennizzo inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il tempo necessario alla riparazione o sostituzione dell apparecchio o impianto danneggiato e comunque non supera la durata massima di 45 giorni lavorativi consecutivi. Il rimborso medio giornaliero non può eccedere la diaria assicurata. Per ogni sinistro resta a carico dell Assicurato una franchigia pari a due giorni lavorativi. G) SUPPORTO DEI DATI A parziale deroga dell art. 18 lettera m), la Società risponde dei danni materiali causati a nastri, dischi magnetici, programmi in licenza d uso o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente Sezione. In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti o danneggiati nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti costituiti da informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell Assicurato o del Contraente a mezzo di programmi e per la ricostituzione di quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso a uso memoria di massa. Sono esclusi i costi derivanti da perdite o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione. L assicurazione è prestata nella forma a Primo rischio assoluto entro i limiti indicati alla relativa partita di polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell Assicurato una franchigia fissa di 200 (duecento). 21

22 SEZIONE C FURTO E RAPINA Art Oggetto dell assicurazione La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma a primo rischio assoluto, indennizza l Assicurato dei danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi derivati da: a) Furto purché l autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose medesime: violando le difese di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici di lastre antisfondamento, uso di chiavi false, grimaldelli o d arnesi similari; per via diversa da quell ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere valicati senza fare uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi artificiosi; mediante l uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all Assicurato o ai suoi familiari o ai collaboratori; la garanzia è operante dal momento della denuncia all Autorità Giudiziaria o di Polizia dello smarrimento o della sottrazione, fino alle ore 24 del terzo giorno successivo, restando fermo quanto previsto dall art. 25. In particolare l Assicurato, salvo dimostrato caso di forza maggiore, deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per prevenire eventuali sinistri; in modo clandestino e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi con effrazione dei mezzi di chiusura; nonché da furto perpetrato: attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante senza introduzione nei locali; con rottura dei vetri delle vetrine durante l orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all attività esercitata, senza introduzione nei locali; durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8 e le ore 21, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso. da dipendenti dell Assicurato sempreché il furto avvenga con le modalità di cui sopra, a condizione che il furto stesso sia perpetrato a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all interno dell esercizio, e che l autore dello stesso non sia incaricato della sorveglianza dei locali e/o custodia delle chiavi. Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o nel tentativo di commetterlo. La Società indennizza inoltre i danni conseguenti a: b) Rapina ed Estorsione avvenute nei locali indicati in polizza, quand anche le persone sulle quali sia fatta violenza o minaccia siano prelevate dall esterno e costrette a recarsi nei locali. c) Guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi fissi ed infissi, purché le modalità dell evento siano conformi a quanto previsto al precedente punto a). Detta garanzia è prestata con i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 23. d) Atti vandalici cagionati dai ladri ai locali ed alle cose assicurate durante il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli, purché le modalità dell evento siano conformi a quanto previsto al precedente punto a). Detta garanzia è prestata con i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 23. e) Perdita valori trasportati, a seguito: di furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore dell addetto incaricato del trasporto valori; furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui l addetto incaricato del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; furto strappando di mano o di dosso all addetto incaricato del trasporto dei valori medesimi; rapina e/o estorsione perpetrate nei confronti dell addetto incaricato del trasporto dei valori medesimi. La garanzia è prestata: nel periodo temporale che va da 2 ore prima dell apertura dell esercizio assicurato a 2 ore dopo la chiusura dello stesso; 22

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