Assicurazione piccola impresa
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- Giacomo Salvi
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1 LINEA LAVORO Assicurazione piccola impresa
2 Sommario pag 2 Definizioni Settori (Norme): Incendio e altri danni materiali Furto e rapina Lastre Elettronica Responsabilità civile Sezione Responsabilità Civile Generale (RCT/RCO) Sezione Prodotti Difettosi Tutela giudiziaria Trasporti Assistenza 39 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri 45 Norme che regolano l assicurazione in generale
3 Definizioni Definizioni relative all assicurazione in generale Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione Assicurazione Il contratto di assicurazione Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Polizza Il documento che prova l assicurazione Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società Risarcimento La somma dovuta a terzi dalla Società in caso di sinistro Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Società La MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione NUOVA MAA 2 ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
4 Definizioni specifiche per la Polizza Piccola Impresa Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Addetti I titolari, compresi i familiari che prestino la loro opera nell azienda, e i dipendenti soggetti o meno alle norme del D.P.R. 30/06/65 n e del D.Lgs. 23/02/00 n. 38, nonché a eventuali e successive modificazioni, in regola con gli obblighi di legge. Azienda Il complesso dei beni posti nell ubicazione identificata in scheda copertura, dove viene svolta l attività del Contraente/Assicurato. Contenuto Il complesso dei beni mobili riposti nei fabbricati dell Azienda, pertinenti l attività dichiarata e distinti nelle voci che seguono: macchinari, attrezzature: macchinari, attrezzature (compresi veicoli anche a motore, esclusi comunque ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e relativi rimorchi), sia industriali che d ufficio e di negozio o di minori dipendenze; serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; arredamento: arredamento in genere dell azienda, d ufficio, di negozio o di minori dipendenze, domestico, compresi impianti di prevenzione e di allarme, tappeti, arazzi, quadri, mobili, oggetti d arte ed argenteria, moquettes, parati, rivestimenti, serramenti, insegne, tendoni e antenne radiotelevisive, aggiunti dall Assicurato se i locali sono in affitto; macchine elettroniche: apparecchiature - o anche solo singoli componenti di impianti con elementi elettromeccanici anche preponderanti - necessarie alla trasmissione ed alla ricezione di segnali o dati, funzionanti in bassa tensione; merci: merci, materie prime, prodotti semilavorati e finiti, imballaggi ed infiammabili inerenti l attività svolta e quelli ad uso pulizia, manutenzione e per impianti di riscaldamento; cose particolari: modelli, disegni, stampi, garbi, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, tavolette stereotipe, rami e zinchi per incisioni e simili, archivi, documenti, registri, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; valori: denaro, valori bollati e titoli di credito in genere pertinenti all azienda o di uso personale degli addetti, escluso preziosi; oggetti ed effetti personali: oggetti ed effetti di uso personale degli addetti, esclusi veicoli a motore. Cristalli/Vetri antisfondamento Quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo non inferiore a mm. 6, oppure quelli costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Estorsione Impossessamento di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene tale da indurre la stessa a consegnare la cosa. Fabbricato L intera costruzione edile o una sua porzione, compresa la quota delle parti costituenti proprietà comune, o tutte le opere murarie costituenti l Azienda, eccetto il valore dell area. Sono compresi fissi, infissi ed impianti fissi al servizio del fabbricato (compresi contatori gas, luce e acqua), ascensori e montacarichi, centrali termiche, antenne, cabine elettri- ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008 3
5 che, recinzioni, dipendenze, cantine, soffitte, box anche se in corpi separati purchè non situati in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, affreschi, statue e decorazioni che non abbiano valore artistico, moquettes, tappezzerie, tende esterne frangisole, insegne e altre cose fisse destinate, in modo durevole, al servizio od ornamento del fabbricato assicurato. Franchigia L importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, deve essere detratto dall indennizzo liquidabile a termini di polizza per restare a carico esclusivo dell Assicurato. Furto Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Implosione Cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna. Incendio Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibilità Si considerano incombustibili le sostanze e prodotti, che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazione di fiamma nè a reazione isotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell lnterno. Infiammabili Sostanze e prodotti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali non classificati esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C.; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l aria spontaneamente si infiammano; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti l ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 15/12/ allegato V. Lastre Tutte le lastre piane e curve, integre e senza difetti, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzocristallo, specchio, vetro o materiale plastico, stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale, tanto all interno che all esterno dei locali dell azienda (comprese insegne, targhe, iscrizioni e decorazioni). Primo rischio assoluto Forma di assicurazione in base alla quale l indennizzo viene effettuato fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all art del Codice Civile. Rapina Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene. Scasso Forzamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura tali da causarne l impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni. Scippo Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona. 4 ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
6 Scoperto L importo risultante dall applicazione della percentuale prevista dalie norme contrattuali sull indennizzo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, deve essere detratto dalla suddetta somma, per restare a carico esclusivo dell Assicurato. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi anche allo stato gassoso, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Valore intero Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate a tale titolo. Se, al momento del sinistro, viene accertato un valore esistente superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell art del Codice Civile - regola proporzionale. ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008 5
7 Settore Incendio e altri danni materiali Garanzie prestate Art. 1 - Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nella scheda di polizza da: a) incendio, anche se determinato da colpa grave dell Assicurato, o da dolo e colpa grave delle persone di cui questi debba rispondere a norma di legge; b) esplosione e scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi, anche se determinati da colpa grave dell Assicurato, o da dolo e colpa grave delle persone di cui questi debba rispondere a norma di legge; c) implosione; d) azione del fulmine; e) caduta di aereomobili, meteoriti, velivoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate; f) urto di veicoli stradali non appartenenti né in uso all Assicurato o suoi familiari; g) bang sonico determinato dal superamento, da parte di aereomobili, del muro del suono; h) fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto o rottura degli impianti di riscaldamento del Fabbricato, oppure sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito le cose assicurate od altri enti; i) rovina di ascensori, montacarichi e simili compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell impianto; Delimitazioni delle garanzie Art. 7 - Esclusioni Non rientrano nelle garanzie prestate con il settore Incendio, i danni: verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; verificatisi in occasione di trasmutazione del nucleo dell atomo, di radiazioni provocate artificialmente dali accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; causati con dolo dell Assicurato o del Contraente, nonché quelli causati da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi salvo quanto previsto dall art. 1 lettera a) e b) (derogabile con garanzia opzionale); di furto o smarrimento, avvenuti in occasione di eventi per i quali è prestata l assicurazione; agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo scoppio per usura o difetto di materiale; indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (derogabile con garanzia opzionale); subiti da cose detenute in forza di contratto di leasing (derogabile con condizione particolare). Art. 8 - Caratteristiche del fabbricato Le garanzie sono operative a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili. 6 ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
8 È tollerata la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del tetto, in misura non superiore al 15%. Art. 9 - Limiti di indennizzo Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare per ciascuna partita o garanzia una somma maggiore di quella assicurata. Fermo quanto sopra disposto, la Società non pagherà comunque importi maggiori dei seguenti: a) 15% della somma assicurata sul Contenuto relativamente ai valori, oggetti ed effetti personali, con ii massimo di ; b) relativamente all arredamento per singolo oggetto. Inoltre valgono le seguenti delimitazioni riportate a fianco di ciascuna garanzia prestata: l) correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati ai macchinari ed impianti elettrici; m) acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, di pluviali e grondaie installati nel fabbricato. La Società, indennizza altresì: n)le spese di demolizione e sgombero e trasporto dei residuati del sinistro indennizzabile al più vicino scarico; o)i danni di dispersione dei liquidi contenuti in contenitori causati da rottura accidentale dei contenitori stessi; (Fenomeni elettrici) - sono esclusi i danni: da usura o manomissione e quelli riconducibili a difetti di manutenzione; alle macchine ed impianti elettronici; alle lampade elettriche. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di per anno assicurativo e con una franchigia di 103 per sinistro; (Acqua condotta) - sono esclusi i danni: dovuti ad umidità e stillicidio; da rigurgiti di fogna e gelo; da guasto o rottura di condutture completamente interrate; nonché: le spese per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d acqua. Sono inoltre esclusi i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 15 dal pavimento. La garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di 103. (Spese di demolizione e sgombero e trasporto) - la garanzia è prestata con il limite del 10% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza. (dispersione dei liquidi) - la Società non indennizza: a) i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; b) i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; c) i danni causati ad altri enti dalla dispersione dei liquidi; d) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008 7
9 p)le spese per onorari dei periti che l Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri; (Spese per onorari dei periti) - la garanzia è prestata con il limite del 5% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di q) i danni consequenziali, cioè i danni materiali che le cose assicurate subiscono in conseguenza di eventi per i quali è prestata l assicurazione, per effetto di: mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento e di condizionamento; colaggio o fuoriuscita di fluidi; r)le spese per la ricostruzione di cose particolari senza tenere conto del valore d affezione, artistico o scientifico e di ogni tipo di danno indiretto o consequenziale; s) guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l evento dannoso; (spese per la ricostruzione di cose particolari) - la garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata sul Contenuto, per il costo effettivamente sostenuto entro un anno dal sinistro. Art. 2 - Ricorso Terzi e rischio locativo La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto in scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per: a) danni materiali e diretti cagionati da sinistro indennizzabile a termini di polizza a cose di terzi (Ricorso terzi); b) danni materiali e diretti cagionati da sinistro indennizzabile a termini di polizza ai locali condotti in locazione in cui si svolge l attività dichiarata nell ubicazione indicata in scheda di copertina (Rischio locativo). (Ricorso terzi e rischio locativo) non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato o del coniuge, nonché qualsiasi altro parente o affine se con lui convivente; quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge, nonché gli amministratori delle medesime. Limitatamente al Ricorso Terzi, l assicurazione non comprende i danni a cose che l Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché quelli di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Si intendono inoltre esclusi i danni cagionati da trabocco di fognatura, da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali. Limitatamente al Ricorso Terzi, I assicurazione è estesa ai danni da interruzione o sospensione - totale o parziale - dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. Art. 3 - Buona fede L omissione da parte del Contraente o dell Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa non pregiudicano il diritto all indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. (danni da interruzione) - il risarcimento è effettuato sino alla concorrenza del 10% del massimale (Buona fede) - resta inteso che il Contraente avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. 8 ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
10 Art. 4 - Enti all aperto Per i macchinari, le attrezzature, le merci e l arredamento, le garanzie prestate sono operanti anche se tali enti si trovano all aperto, negli spazi adiacenti e pertinenti all azienda assicurata, nell ubicazione indicata in scheda di copertura. (Enti all aperto) - sono comunque esclusi i danni causati da fenomeni atmosferici. Art. 5 - Beni in leasing Qualora richiamata la condizione nella scheda di polizza e a parziale deroga delle esclusioni, l assicurazione comprende le cose detenute in forza di contratto di leasing. In tal caso si applicheranno le disposizioni dell art. 73 (Titolarità dei diritti) delle norme di polizza. Art. 6 - Merci presso Terzi La Società si obbliga ad indennizzare: i danni materiali e diretti subiti dalle merci pertinenti l attività dichiarata, in lavorazione o in deposito presso terzi (comprese le giacenze presso fiere o mostre nell ambito del territorio europeo). (Merci presso terzi) - la garanzia è prestata con il limite del 20% delle somme assicurate sulla partita Contenuto con il massimo di Garanzie opzionali (operanti solo se richiamate nella scheda di polizza) A - Ricerca guasti e ripristino fabbricato A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni di cui all art. 1 lett. m), in caso di danno indennizzabile a termini della garanzia acqua condotta, la Società indennizza le spese necessariamente sostenute per: ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata; demolire e ricostruire le suddette parti di fabbricato. B - Eventi atmosferici La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria, vento e cose da esso trasportate e/o abbattute, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti della zona, assicurati o non. Sono compresi i danni provocati al Contenuto dall acqua penetrata all interno del fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del tetto, delle pareti e dei serramenti causate dagli eventi atmosferici stessi. (Ricerca guasti e ripristino fabbricato) - I indennizzo è effettuato sino alla concorrenza di per anno assicurativo e con la franchigia di 103 per sinistro. (Eventi atmosferici) - sono esclusi i danni: a) causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali od artificiali; mareggiate e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, sovraccarico di neve; cedimento e franamento del terreno; b) subiti da: recinti, cancelli camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne; enti all aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; Iucernari e vetrate in genere, serramenti, tende esterne, verande e coperture di poggioli, balconi o terrazze; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, strutture di legno o plastica o tela, capannoni pressostatici e simili, nonché enti posti sotto di essi; lastre in cemento - amianto e manufatti in materia plastica, per effetto della grandine. ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008 9
11 L indennizzo è effettuato sino alla concorrenza dell 80% della somma assicurata. La garanzia è prestata con l applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di 200 ed il massimo di C - Eventi speciali 1) Eventi sociopolitici A parziale deroga di quanto riportato all art. 7 Esclusioni, la Società indennizza: i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato; gli altri danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da scioperanti o persone (dipendenti o non del Contraente/Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato. 2) Ordigni esplosivi A parziale deroga dell art. 1 lettera b), la Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti al precedente punto 1). D - Gelo/Occlusioni/Rigurgiti di fogna 1) Gelo A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni di cui all art. 1 lett. m), la Società indennizza danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento d acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato stesso, causate da gelo. Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti della garanzia di cui alla precedente garanzia opzionale A, a condizione che tale garanzia sia operante. 2) Occlusioni/Rigurgito di fogna A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni di cui all art. 1 lett. m), la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento di acqua condotta conseguente ad occlusione degli impianti installati nel fabbricato assicurato o in conseguenza di rigurgito di fogna. Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti della garanzia di cui alla precedente garanzia opzionale A, a condizione che tale garanzia sia operante. E - Interruzione di attività e spese straordinarie La Società a parziale deroga dell art. 7 Esclusioni corrisponde in caso di sinistro indennizzabile una somma pari al 15% di quella liquidata per le partite fabbricato e contenuto, quale indennizzo supplementare a titolo di interruzione di attività. È inoltre compresa un ulteriore indennità pari al 5% deli indennizzo liquidabile a termini di polizza per le spese straordinarie documentate, necessariamente sostenute dall Assicurato allo scopo di evitare o contenere la riduzione del volume di affari conseguente al sinistro. (Eventi sociopolitici - Ordigni esplosivi) - sono esclusi i danni: di furto o smarrimento, avvenuti in occasione di eventi per i quali è prestata l assicurazione; di sottrazione di qualsiasi genere. L indennizzo è effettuato sino alla concorrenza dell 80% della somma assicurata. La garanzia è prestata con l applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di 250 ed il massimo di (Gelo) - sono esclusi i danni: da spargimento d acqua causato da condutture installate all esterno della costruzione o interrate; ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. (Gelo/Occlusioni/rigurgito di fogna) - sono esclusi i danni: dovuti da umidità e stillicidio; alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 15 dal pavimento. Le garanzie vengono prestate con una franchigia di 103 per sinistro complessivamente sino alla concorrenza di per anno assicurativo. (spese straordinarie) - sono esclusi gli aggravi di spesa per difficoltà di ripristino imputabili a cause esterne quali: scioperi, provvedimenti imposti dall autorità, regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge. 10 ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
12 F - Sovraccarico di neve La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti del fabbricato assicurato direttamente provocato dal peso della neve. G - Mancato freddo La Società indennizza i danni materiali e diretti subite dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, banchi, armadi frigoriferi, a causa di: mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti: a eventi garantiti dal presente settore; oppure all accidentale verificarsi di guasti o rotture dell impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione deli acqua e di produzione o distribuzione dell energia elettrica direttamente pertinenti l impianto stesso. (Sovraccarico di neve) - la Società non risponde dei danni: causati da valanghe, slavine e gelo; ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, ai capannoni pressostatici, al loro contenuto; a insegne, lucernari, vetrate, serramenti in genere, nonché all impermeabilizzazione se non dovuti a crollo totale o parziale del fabbricato. La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del 50% delle somme rispettivamente assicurate e con una franchigia di per sinistro. (Mancato freddo) - sono comunque esclusi i guasti causati da usura o difetto di materiale. La presente garanzia è prestata con una franchigia di 103 per sinistro. La garanzia risulta efficace se la mancata produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore. H - Integrazione spese demolizione e sgombero La Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza di un ulteriore 10% ad integrazione di quanto previsto dall art. 1 lett. n). ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
13 Settore Furto e rapina Garanzie prestate Art Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi da: Furto commesso dopo che i ladri si sono introdotti nei locali all interno dell azienda indicata nella scheda di polizza: a) con scasso, o rimuovendo: serramenti in legno, materia plastica, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni che ne impediscano l apertura od il sollevamento dall esterno; inferriate metalliche a spazi impraticabili infisse nel muro o nelle strutture dei serramenti; tetti, pareti, soffitti o pavimenti, costruiti in muratura; b) senza scasso con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l esterno situate in linea verticale oltre 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno; c) con introduzione clandestina commesso cioè, da persone che siano rimaste nei locali all insaputa dell Assicurato che abbiano poi asportato la refurtiva a locali chiusi. La garanzia è estesa ai furti commessi: d) attraverso le maglie di saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante; e) da persone dipendenti dell Assicurato a condizione che il furto stesso sia perpetrato a locali chiusi e in ore diver- Delimitazioni delle garanzie Art Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione, i danni: a) verificatisi in occasione di incendi esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave: dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata; da persone che abitano con l Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; da persone del fatto delle quali I Assicurato o il Contraente deve rispondere, salvo quanto previsto dall art. 10 lett. e); da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; da persone legate all Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrano nella previsione dell art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti; 12 ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
14 se da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all interno dell azienda e sempreché il furto avvenga con scasso di mezzi di protezione e chiusura; c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall autore del sinistro; d) subiti da cose detenute in forza di contratto di leasing (derogabile con condizione particolare). Inoltre valgono le seguenti delimitazioni riportate a fianco di ciascuna garanzia prestata: f) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili; equivale ad uso di chiave falsa l uso fraudolento di chiave vera; g) durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine, purchè fisse, e le porte-vetrate, purchè efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso; h)con la rottura di cristalli o vetri non antisfondamento; e comprende i danni: i)derivanti da rapina o estorsione anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall esterno e costrette a recarsi nei locali assicurati; I)relativi ai guasti arrecati dai ladri ai locali ed agli infissi nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l estorsione. m)al Contenuto compresi gli atti vandalici, commessi dai ladri, in occasione di furto, rapina di estorsione consumati o tentati. Art Garanzia portavalori L assicurazione comprende anche i danni di furto, scippo, rapina o estorsione di denaro e titoli di credito in genere subiti dall Assicurato o dai suoi dipendenti durante il trasporto dall azienda al domicilio dell Assicurato stesso, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa. Il furto (escluso lo scippo) è indennizzato purchè sia avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto oppure con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso od a portata di mano i valori stessi. Art Furto e rapina merci attività diverse da quelle assicurate L assicurazione viene estesa ai danni cagionati da furto o rapina di merci diverse da quelle pertinenti all esercizio commerciale. (uso di chiavi vere) - la garanzia è operante dal momento della denuncia all Autorità Giudiziaria o di Polizia, dello smarrimento o della sottrazione fino alle ore 24 del terzo giorno successivo; (rottura di cristalli) - l indennizzo viene effettuato con l applicazione dello scoperto del 20% se il sinistro non si è verificato durante l orario di apertura al pubblico ed in presenza di addetti; (guasti arrecati dai ladri) - I indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di per anno assicurativo. (atti vandalici) - I indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto per anno assicurativo. (garanzia portavalori) - l indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di per anno assicurativo. (furto e rapina merci attività diverse da quelle assicurate) - I indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto col massimo di esclusi comunque gli oggetti preziosi. Art Indennità aggiuntiva per spese varie La Società riconosce all Assicurato una somma forfettaria fino al 10% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza, per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate: onorari del Perito scelto dall Assicurato in conformità a quanto previsto all articolo Procedura per la valutazione del danno ; potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati; ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
15 altri obblighi contrattualmente incombenti ali Assicurato. Art Mezzi ricoverati nei locali o nell area in uso all Assicurato L assicurazione comprende i danni da furto o rapina commessi utilizzando, per l asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali ubicati come indicato su scheda di polizza o nell area in uso all Assicurato. Art Beni in leasing Qualora richiamata la condizione nella scheda di polizza e a parziale deroga delle esclusioni, l assicurazione comprende le cose detenute in forza di contratto di leasing. In tal caso si applicheranno le disposizioni dell art. 73) (Titolarità dei diritti) delle norme di polizza. (mezzi ricoverati nei locali o nell area in uso all Assicurato) - la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% che rimarrà a carico dell Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza ad ogni diritto all indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25% la franchigia verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, I indennità verrà determinata si sensi dell art. 71 delle Norme di polizza che regolano la liquidazione dei sinistri, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall importo così calcolato. Art Scoperto a carico dell Assicurato In caso di sinistro la Società corrisponderà ali Assicurato la somma liquidata a termini di polizza (esclusa quella relativa alla garanzia art. 10 lett. I) sotto detrazione dello scoperto qualora indicato sulla scheda di polizza, restando tale scoperto a carico deli Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, I indennizzo verrà determinato ai sensi dell art. 71 delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente all importo così calcolato. Art Limiti di indennizzo Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. Fermo quanto sopra disposto, valgono i seguenti limiti di indennizzo riferiti alla somma assicurata alla part. n. 6: a) 10% per valori con il massimo di 2.600; b) 15% per il costo effettivamente sostenuto entro un anno dal sinistro per la ricostruzione di cose particolari, senza tenere conto del valore d affezione, artistico o scientifico e di ogni tipo di danno indiretto o conseguenziale; c) relativamente all arredamento per singolo oggetto. Art Sospensione dell assicurazione per i locali incustoditi Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, l assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per denaro, titoli di credito e carte valori, la sospensione decorre dalle ore 24 dell ottavo giorno. 14 ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
16 Garanzie opzionali (operanti solo se richiamate nella scheda di polizza) A - Vetrinette esterne La Società indennizza il furto commesso con rottura anche di solo vetro di cose contenute in vetrine non comunicanti con i locali assicurati o in bacheche a vetro solidamente fissate all esterno degli stessi purchè nelle immediate vicinanze. (Vetrinette esterne) - l indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alle partita Contenuto, con il massimo di 520 per anno assicurativo. B - Furto in occasione di eventi sociopolitici e naturali A parziale deroga dell art. 16 lett. a) delle Esclusioni la Società indennizza i danni materiali e diretti da furto e rapina delle cose assicurate, avvenuti in occasione di incendio, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, trombe d aria, tempeste, uragani. C - Furto con destrezza La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali diretti derivanti da furto con destrezza delle cose assicurate, commesso all interno dei locali. dove si svolge l attività, durante le ore di apertura al pubblico, in presenza degli addetti all attività. D - Infedeltà dei dipendenti La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza ad infedeltà dei dipendenti; per infedeltà si intende: furto, rapina, appropriazione indebita, commessi dai dipendenti nell esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti. E - Furto e rapina delle merci presso Terzi La Società indennizza i danni materiali diretti alle merci di proprietà dell Assicurato pertinenti l attività assicurata, in lavorazione o in deposito presso terzi, compreso giacenze presso fiere o mostre, purchè l autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti dette merci nei modi indicati all art. 10 lett. a), b), garanzie prestate e relative delimitazioni. F - Impianto di allarme L Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto. (Furto con destrezza) - la garanzia è operante purchè il furto venga constatato nella stessa giornata nella quale è avvenuto e denunciato entro 24 ore. L indennizzo è effettuato sino alla concorrenza di 520 per anno assicurativo. (infedeltà dei dipendenti) - la garanzia è operante a condizione che: a) tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto, a consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell assicurazione; b) il reato sia stato accertato dall Assicurato, e denunciato alla Società, entro il termine di un anno dalla consumazione. Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose la Società risponderà solo se l attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell assicurazione. Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivanti dalle azioni consumate anteriormente al termine dell assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato. L indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata. (Furto e rapina delle merci presso terzi) - I indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di per sinistro e per anno assicurativo fermo l eventuale scoperto riportato nel frontespizio di polizza. (Impianto di allarme) - qualora detto impianto per qualsiasi motivo non fosse stato attivato, in caso di furto, è operante lo scoperto del 10%. ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
17 Settore Lastre Art Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura delle lastre assicurate pertinenti I Azienda, dovuti a: cause accidentali od a fatto di terzi o da fatto involontario dell Assicurato; uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria, vento e cose da esso trasportate; tumulti popolari, dimostrazioni di folla, scioperi e serrate, atti vandalici e dolosi. Art Rinuncia all azione di rivalsa La Società rinuncia all azione di rivalsa nei confronti dei clienti, dei fornitori e delle persone delle quali l Assicurato debba rispondere ai sensi dell art del Codice Civile a condizione che l Assicurato non eserciti egli stesso l azione di risarcimento del danno contro il responsabile. Art Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) indennizzabili in base ai settori Incendio e Furto se ed in quanto operanti, salvo per l importo eventualmente rimasto scoperto; b) causati da atti di guerra, da insurrezioni, da occupazione militare e da invasione; c) causati da dolo dell Assicurato o del Contraente o dei loro familiari; d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, franamenti e smottamenti; e) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, rimozione o lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni e cornici; f) ai bordi delle lastre scorrevoli, ai lucernari; g) all apparecchiatura elettrica delle insegne luminose; h) alle insegne che non siano negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato in cui è ubicata I Azienda; i) derivanti da emanazione di calore o da radiazioni atomiche. 16 ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
18 Settore Elettronica Garanzie prestate Art Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti alle macchine elettroniche - anche se di proprietà di terzi - collaudate e pronte per l uso cui sono destinate, arrecati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. I danni riconducibili a fenomeni elettrici di origine esterna sono indennizzabili anche quando la variazione di tensione della rete di alimentazione elettrica o telefonica non abbia danneggiato il circuito alimentatore o la scheda modem. Delimitazioni delle garanzie Art Franchigia La garanzia è prestata con una franchigia di 103 per ogni sinistro. La garanzia opera con uno scoperto del 10% con il minimo di 154, nel caso non risulti danneggiato il circuito alimentatore o la scheda modem, così come previsto dall ultimo comma dell art. 23. Art Esclusioni Sono esclusi i danni causati da: a) eventi previsti dai settori Incendio e Furto; b) dolo dell Assicurato, del Contraente o dei loro familiari; c) deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell uso o funzionamento; d) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio o provocati da ordigni esplosivi; e) terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane e valanghe; f) esplosione od emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sono altresì esclusi i danni: g) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; i) dovuti all inosservanza delle prescrizioni per la manu- ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
19 tenzione e l esercizio indicate dal costruttore o dal fornitore delle cose assicurate; l) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; m) attribuiti a difetti noti al Contraente o all Assicurato all atto della stipulazione della polizza, indipendentemente che la Società ne fosse a conoscenza; n) la cui riparazione rientra nelle prestazioni relative al contratto di assistenza tecnica e manutenzione della casa costruttrice o da organizzazioni da essa autorizzata, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall Assicurato. Sono pertanto esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura; aggiornamento tecnologico dell impianto; danni e disturbi verificatisi durante l esercizio senza concorso di cause esterne. 18 ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
20 Settore Responsabilità civile
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22 Sezione Responsabilità civile generale (R.C.T./R.C.O.) Garanzie prestate Art Responsabilità civile verso Terzi La Società, nei limiti dei massimali indicati in polizza, si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell attività aziendale dichiarata e dei servizi ad essa connessi. Delimitazioni delle garanzie Art Esclusioni L assicurazione non comprende i danni: a) derivanti da attività diverse da quella per la quale è stata stipulata la polizza; b) da furto; c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; e) a cose sulle quali si eseguono i lavori; f) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; g) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; h) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); i) derivanti dalla vendita o detenzione di merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l esercizio della sua attività. (esclusioni parzialmente derogabili anche con garanzie opzionali) L assicurazione non comprende i danni: l) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l Assicurato e della cui opera si avvalga nell esercizio della propria attività; m) provocati da vizio originario del prodotto smerciato; n) a cose che I Assicurato abbia in consegna e/o custodia ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
23 o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; o) cagionati da opere od installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o installazione quelli non avvenuti durante l esecuzione dei lavori, nonché i danni causati da merci, prodotti e cose in genere, dopo le consegne a terzi; p) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; q) alle cose trovantisi nell ambito di esecuzione dei lavori; r) conseguenti ad inquinamento dell aria dell acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; s) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; t) a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati. È compresa la responsabilità civile, a parziale deroga delle Esclusioni derivante all Assicurato per i danni provocati: a)da fatto doloso di persone delle quali l Assicurato stesso debba rispondere; b)dalle operazioni di consegna, prelievo e rifornimento di merce; c)dall uso di velocipedi anche da parte dei dipendenti; d)dalla proprietà di cani da guardia e dall esercizio del servizio di vigilanza e/o guardia, nell ambito dell azienda, a mezzo di guardiani anche armati; e)dall esercizio della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei cibi, restando però esclusa, qualora venga affidata a terzi, la responsabilità civile imputabile al gestore, con l intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti; f)dalla proprietà o esercizio nell ambito dell azienda di distributori automatici di bevande e simili; g)dall esercizio dei servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all interno dell azienda; h)dall attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell Assicurato; i)dall esercizio di magazzini, uffici e depositi purchè inerenti all attività dichiarata in polizza; I)da mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, aziendale o di cantiere, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell incolumità di terzi. Ciò in relazione all esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere, lavori, macchine, impianti, attrezzi, depositi di materiali. La garanzia viene inoltre estesa alla responsabilità civile derivante all Assicurato per i danni provocati: 22 ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
24 m) PROPRIETÀ E CONDUZIONE dalla proprietà e/o conduzione della parte di fabbricato dove si svolge l attività aziendale, compresi i danni da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture del fabbricato stesso nonché quelli provocati da spargimenti di acqua; da lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati dove si svolge l attività aziendale e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, restando inteso che, qualora la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi; dalla proprietà e manutenzione di tendoni, insegne e vetrine, cartelli pubblicitari e striscioni installati anche sul territorio nazionale, con l intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia operi a favore dell Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; dalla proprietà e dall uso di aree adibite a parcheggio dei veicoli di clienti, fornitori e dipendenti compresi i danni (esclusi quelli da furto) subiti dai veicoli parcheggiati; n) DANNI PRESSO TERZI in occasione di lavori eseguiti presso terzi: alle cose trovantesi nell ambito di esecuzione dei lavori stessi; a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; (lavori di straordinaria manutenzione) - la garanzia si intende operante esclusivamente per lavori il cui costo complessivo non superi l importo di ; (aree adibite a parcheggio) - la garanzia è prestata con una franchigia fissa di 103 per sinistro; (cose trovantesi nell ambito dei lavori) - la garanzia è prestata con una franchigia di 103 per ogni sinistro e con il massimo risarcimento di per anno assicurativo; o) FIERE E MOSTRE dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall allestimento e dallo smontaggio di stands; p) CARICO E SCARICO ai mezzi durante le operazioni di carico e scarico anche con elevatori meccanici a motore nell ambito dell azienda, quando la loro attività non ricada negli obblighi di cui alla legge 990 del 31/12/1969; q) INTERRUZIONI Dl ATTIVITÀ da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza; r) COSE SOLLEVATE, CARICATE E SCARICATE alle cose sollevate, caricate e scaricate; s) SMERCIO da vizio originario di prodotti alimentari di produzione propria e purchè somministrati o venduti al dettaglio dall Assicurato nella propria attività; (operazioni di carico e scarico) - la garanzia viene prestata con una franchigia di 103 per sinistro, limitatamente ai danni a cose; (interruzioni o sospensioni) - la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% del massimale per i danni a cose con il massimo risarcimento di per sinistro, e con scoperto del 10% con il minimo di 1.040; (cose sollevate, caricate e scaricate) - la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 516, fino ad un massimo di per sinistro; (smercio) - l assicurazione riguarda i danni verificatisi non oltre la data di scadenza della polizza ed il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di garanzia per sinistro e per anno assicurativo; t) COMMITTENZA AUTO a terzi ai sensi dell art C.C. da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida per suo conto di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
25 proprietà o in usufrutto dell Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. Questa garanzia opera nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; u) INQUINAMENTO ACCIDENTALE da contaminazione accidentale dell acqua, dell aria o del suolo; v) DANNI DA FURTO da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall Assicurato, dei quali questi sia tenuto a risponderne. (inquinamento accidentale) - la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 2.582, e con il massimo risarcimento di per anno assicurativo. La validità della presente estensione decade a tutti gli effetti nel caso in cui l Assicurato abbia in corso o stipuli polizza di R.C. da inquinamento; (danni da furto) - la garanzia è prestata per un massimo di a per sinistro e per anno assicurativo, con uno scoperto del 10% con il minimo di 258. La garanzia è estesa alla z) RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI di tutti i dipendenti dell Assicurato per danni, conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: alle persone considerate terzi ; agli altri dipendenti dell Assicurato soggetti o meno alle norme del D.P.R. 30 giugno 1965 n e del D.Lgs. n. 38 del febbraio 2000, nonché a eventuali e successive modificazioni, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio. Art Persone considerate Terzi A parziale deroga di quanto previsto all art. 33, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni personali: a)i dipendenti dell Assicurato non soggetti all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); b)i dipendenti dell Assicurato soggetti all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) quando subiscono il danno non in occasione di lavoro o di servizio; c)i professionisti ed i consulenti di cui l Assicurato si avvalga in ordine alle attività svolte, anche nell eventualità di una loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l assicurazione, nonché in genere tutte le persone non soggette ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dipendenti da altre Ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro; d)i dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall Assicurato; e)i titolari e i dipendenti di ditte, che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori complementari all attività assicurata; f)i soci e i dipendenti di imprese coappaltatrici sempreché la natura dei lavori sia diversa da quella eseguita dall Assicurato; Art Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: Art Persone non considerate Terzi Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione R.C.T.: a) il coniuge i genitori e i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l assicurazione, salvo quanto disposto dall articolo 27. R.C.O. - l assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi dell assicurazione di legge. 24 ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
26 a)ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n e dell art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; b)ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientrati nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n e del D. Lgl. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a tutti i lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6%. Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. Dall assicurazione R.C.O. sono comunque escluse le malattie professionali, salvo il caso in cui siano espressamente previste in polizza. Tanto l assicurazione R.C.T. quando l assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall lnps ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984, n Art Malattie professionali (R.C.O.) L assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall lnail. (Malattie professionali) - I estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell Assicurato, ispezioni per le quali l Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano la liquidazione dei sinistri sono escluse comunque la silicosi e l asbestosi. L Assicurato ha l obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. La garanzia non vale: 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell impresa; alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell impresa. ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
27 La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 4) per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Art Regolazione del premio La garanzia è prestata per il numero degli addetti espressamente indicato nella scheda di polizza, nonché per quelli subentranti durante il periodo di assicurazione, senza, per quest ultimi, obbligo di preventiva denuncia. Entro 60 giorni dal termine di ogni periodo assicurativo il Contraente dovrà comunicare per iscritto alla Società il numero effettivo degli addetti che dovranno ritenersi assicurati per il successivo periodo assicurativo. Nel caso in cui essi risultassero in numero superiore a quello dichiarato nella scheda di polizza, la Società provvederà all emissione di apposita appendice nella quale risulterà: 1)per il periodo assicurativo trascorso, la regolazione del premio calcolata applicando al numero degli addetti in eccedenza il premio per addetto ridotto del 50%; 2)per l annualità successiva, il nuovo premio annuo determinato sulla base della comunicazione di cui sopra. Art Estensione territoriale L assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero esclusi USA, Canada e Messico. (Regolazione del premio) - se l Assicurato non effettua la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui I Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi; in tali casi trova applicazione il dispositivo dell articolo 1901 comma 2 del Codice Civile. Resta fermo il diritto per la Società di agire giudizialnente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. (Estensione territoriale) - I assicurazione non vale per i danni che avvengono in USA, CANADA e MESSICO. Garanzie opzionali (A parziale deroga delle esclusioni e operanti solo se richiamate nella scheda di polizza) A - Responsabilità civile postuma La garanzia comprende i danni conseguenti ad errori e/o difetti di esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione compiuti dall Assicurato o da suoi dipendenti, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di validità del contratto ed entro 12 mesi dall esecuzione dei lavori. B - Responsabilità civile postuma dell installatore La garanzia si estende alla Responsabilità Civile dell Assicurato per danni verificatisi dopo l esecuzione dei lavori, purchè derivanti da difetti di installazione, riparazione e manutenzio- (Responsabilità Civile Postuma) - I assicurazione non comprende: i danni alle parti oggetto di installazione, manutenzione e/o riparazione e le relative spese per sostituirle o ripararle; i danni cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati e/o in vendita, dopo la consegna a terzi. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo di 154. Il massimale per sinistro rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo. Restano comunque esclusi i danni derivanti dall attività prevista dalla legge n. 46 del 5 marzo (Responsabilità civile postuma dell installatore) - I assicurazione non comprende i danni: agli impianti, alle attrezzature o alle cose installate, riparate o manutenute, nonché qualsiasi spesa relativa 26 ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
28 ne di impianti, anche non installati dall Assicurato. L assicurazione è prestata per le attività di cui all art. 1 della legge n 46 del 5 marzo 1990 e purchè l Assicurato sia in possesso dell abilitazione prevista dall art. 2 della legge stessa. L estensione è prestata per i soli lavori eseguiti in immobili adibiti a uso civile, ad attività produttive al commercio, al terziario o ad altri usi. L assicurazione è prestata per i danni verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di validità del contratto e comunque non oltre 12 mesi dalla cessazione dello stesso. Inoltre in caso di cessazione dell attività avvenuta durante il corso di validità del contratto e sempreché siano state versate almeno tre annualità consecutive di premio I Assicurato o, in caso di suo decesso gli eredi, potranno chiedere alla Società l accettazione di richieste di risarcimento presentate nei cinque anni successivi alla data di cessazione dell attività. Tali richieste di risarcimento dovranno riferirsi a danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere dall Assicurato durante il periodo di validità del contratto. La presente estensione di garanzia, che potrà essere richiesta alla cessazione dell attività comporta il pagamento di una annualità di premio da corrispondersi entro la prima scadenza successiva alla cessazione dell attività stessa. C - Lesioni personali subite da lavoratori occasionali L assicurazione è estesa ai danni subiti dalle persone di cui l Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale, sempreché dall evento derivi all Assicurato una responsabilità penale, perseguibile d ufficio, commesso dall Assicurato o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere. G - Cessione di lavori subappalto 1) Responsabilità dell Assicurato per fatto di subappaltatori Premesso che l Assicurato subappalta parte dei lavori - in misura non superiore al 30% del valore globale di ogni singola opera od appalto I assicurazione vale per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull Assicurato per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori; 2) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti La garanzia è operante anche per gli infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti, in occasione di lavoro o servizio, semalla sostituzione o riparazione degli impianti stessi; cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti o delle macchine da chiunque fabbricati; cagionati da omessa o ritardata esecuzione dei lavori di manutenzione. Tale estensione di garanzia viene prestata entro il limite del 50% del massimale assicurato per danni a cose, e per anno assicurativo. La garanzia opera con uno scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo di 154. Il massimale per sinistro rappresenta il massimo esborso della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo. (Lesioni personali subite da lavoratori occasionali) - la garanzia è operante limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro manuale, escluse le malattie professionali Questa estensione è prestata fino alla concorrenza di per ogni sinistro e di per persona. D - Danni a Terzi provocati da lavoratori occasionali L assicurazione è estesa alla responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull Assicurato per danni cagionati a terzi da persone delle quali il medesimo si avvale, in forma saltuaria ed occasionale, per l espletamento delle attività oggetto dell assicurazione. E - Danno alle cose sotto lavorazione per tintorie Si intendono compresi in garanzia i danni provocati da tintorie e lavanderie alle cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori. F - Danni alle condutture e agli impianti sotterranei L assicurazione è operante per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. (Danno alle cose sotto lavorazione per tintore) - tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di 103. Sono esclusi i danni indennizzabili in base ai settori Incendio e Furto. (Danni alle condutture ed agli impianti sotterranei) - tale garanzia è prestata con una franchigia di 103 per sinistro e con il massimo risarcimento di per anno assicurativo. ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
29 preché dall evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall art. 583 del C.P. H - Danni da cedimento o franamento del terreno L assicurazione è operante, per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno. I - Insegne Sono compresi i danni alle cose di terzi sulle quali sono applicate insegne, cartelli pubblicitari o antenne sempreché ne derivi responsabilità dell Assicurato quale proprietario, conduttore degli stessi. L - Danni a veicoli in deposito È compresa la responsabilità civile derivante all Assicurato per i danni provocati ai veicoli in consegna o custodia allo stesso, ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione. Inoltre, a condizione che siano operanti i settori Incendio e Furto, sono compresi i danni subiti dai veicoli in consegna e custodia successivamente alla consumazione del furto totale o rapina degli stessi, a condizione che siano avvenuti come previsto dali art. 10 lett. a) b) c) g) i) del Settore Furto, anche se conseguenti a circolazione. (Danni da cedimento o franamento del terreno) - la garanzia è operante purchè tali danni non derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive. Per i danni ai fabbricati, la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di e con il massimo risarcimento di per anno assicurativo. Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di 258 per ogni sinistro (Insegne) - la garanzia è prestata entro il limite di per anno assicurativo. (Danni ai veicoli in deposito) - la garanzia si intende operante purchè detti danni si verifichino nella autorimessa o area di pertinenza dell azienda e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione meccanica. Sono comunque esclusi i danni da furto e incendio, nonché quelli da mancato uso. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di 103 ed il massimo risarcimento di per anno assicurativo. Sono esclusi comunque i rischi derivanti dagli obblighi di cui alla legge 990 del 31/12/1969 e successive modificazioni nonché i danni indennizzabili in base ai richiamati settori Incendio e Furto. 28 ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
30 Sezione prodotti difettosi Art Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l Assicurazione. L assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. Art Inizio e termine della garanzia L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell assicurazione stessa. In caso di sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell assicurazione. Art Limiti di risarcimento Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società: per sinistro; per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o per più sinistri avvenuti nell intero periodo di assicurazione; per sinistro in serie : intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni. Art Esclusioni Sono escluse dalla garanzia: a) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l importo pari al suo controvalore; b le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti; c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società: d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; e) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); f) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
31 genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Art Persone non considerate Terzi Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a). Art Scoperto obbligatorio La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 516. Sino ad un massimo di Art Estensione territoriale L assicurazione vale per i prodotti per i quali l Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi Paese (esclusi USA, Canada e Messico), e per i danni ovunque verificatisi. Art Regolazione del premio La garanzia è prestata per il numero degli addetti espressamente indicato nella scheda di polizza, nonché per quelli subentranti durante il periodo di assicurazione, senza, per quest ultimi, obbligo di preventiva denuncia. Entro 60 giorni dal termine di ogni periodo assicurativo il Contraente dovrà comunicare per iscritto alla Società il numero effettivo degli addetti che dovranno ritenersi assicurati per il successivo periodo assicurativo. Nel caso in cui essi risultassero in numero superiore a quello dichiarato nella scheda di polizza, la Società provvederà all emissione di apposita appendice nella quale risulterà: 1)per il periodo assicurativo trascorso, la regolazione del premio calcolata applicando al numero degli addetti in eccedenza il premio per addetto ridotto del 50%; 2)per l annualità successiva, il nuovo premio annuo determinato sulla base della comunicazione di cui sopra. (Estensione territoriale) - I assicurazione non vale per i prodotti consegnati in USA, CANADA e MESSICO, nè per i danni ivi verificatisi. Sono comunque esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages). (Regolazione del premio) - se l Assicurato non effettua la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi; in tali casi trova applicazione il dispositivo dell articolo 1901 comma 2 del Codice Civile. Resta fermo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. 30 ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
32 Settore Tutela Giudiziaria La gestione dei Sinistri viene affidata dalla Società a: EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale e uffici in Milano - Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P Tel. 02/ Fax 02/ Ufficio Liquidazione Sinistri - Milano - Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P Tel. 02/ Fax 02/ e 02/ Art Definizioni assicurato: il Contraente, il titolare dell attività, indicato in polizza, nonché le persone delle quali sia tenuto a rispondere a termine di legge; azienda: ubicazione dove viene svolta l attività indicata in polizza; assistenza giudiziale: I attività di patrocinio svolta di fronte al Giudice quando è demandata allo stesso la decisione sulla soluzione di controversia; assistenza stragiudiziale: I attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell inizio dell azione giudiziaria; controversia contrattuale: vertenza derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle parti mediante contratti, patti o accordi; controversia extracontrattuale: vertenza derivante da fatto illecito che, al di fuori di qualunque rapporto obbligatorio preesistente, abbia cagionato un danno ingiusto; insorgenza del sinistro: il momento in cui si verifica l inadempimento o la violazione di una norma. Tale momento si colloca: a)in ambito contrattuale, nel giorno in cui una delle parti ha posto in essere il comportamento non conforme a quanto concordato; b)in ambito extracontrattuale, nel giorno in cui si è verificato l evento dannoso; Art Esclusioni Sono escluse dalle garanzie: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere); c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate; d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario. La garanzia non è inoltre operante per le controversie: e) relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate o da effettuarsi dall Assicurato; f) relative a circolazione di veicoli o natanti soggetti all assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dalle persone assicurate; g) relative a marchi, brevetti, diritti d autore o di esclusiva, concorrenza sleale; h) relative ai rapporti tra i soci e/o amministratori e l Azienda, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie; i) nascenti da pretese inadempienze contrattuali proprie o di controparte; l) di natura contrattuale nei confronti dalla Società; m) nei confronti di enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria relative a sinistri di inquinamento dell ambiente salvo che essi siano determinati da fatto accidentale; n) relative a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni proveniente da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi. ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
33 c)in ambito penale, nel giorno in cui è stato commesso il reato; sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia rientranti nelle definizioni delle garanzie riportate nella presente polizza. Art Oggetto dell assicurazione La Società assume a proprio carico, sino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo, l onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti a un sinistro rientrante in garanzia. Esse sono: le spese per l intervento di un legale; le spese peritali; le spese di giustizia nel processo penale; le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società o quelle di soccombenza in caso di condanna dell Assicurato. Nel caso di controversie di Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell Assicurato/Contraente. Art Garanzie prestate La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti neli ambito dell attività lavorativa dell Assicurato, indicata nella scheda di polizza, e si riferisce ai seguenti casi: a)controversie relative ai danni subiti dall Assicurato, dai suoi familiari e dai suoi dipendenti in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti; b)controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge; c)difesa penale dell Assicurato, dei suoi familiari che prestano la loro collaborazione nello svolgimento dell attività e dei suoi dipendenti per reato colposo o contravvenzione; d)controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti dell Assicurato; e)controversie relative alla locazione e/o proprietà dei locali ove l Assicurato esercita la propria attività; Art Inizio e termine della garanzia La garanzia tutela giudiziaria viene prestata a condizione che l insorgenza del sinistro sia verificata: dopo le 24 del giorno di decorrenza dell assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti in sede penale; trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della polizza nelle restanti ipotesi. La garanzia si intende estesa ai sinistri che, verificatisi durante il periodo di validità della polizza, vengano denunciati entro e non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto, o comunque nei termini previsti dall art del Codice Civile. Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più violazioni successive, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento della prima violazione. Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti come un unico sinistro, cosi come le imputazioni che, pur a carico di più persone assicurate, risultano dovute al medesimo fatto. Art Estensione territoriale La garanzia Tutela Giudiziaria opera per vertenze contrattuali insorte in conseguenza a fatti verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; la copertura viene estesa anche a fatti verificatisi nel territorio degli Stati facenti parte dell Unione Europea e della Confederazione Svizzera in caso di vertenze di carattere extracontrattuale o penale. 32 ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
34 Settore Trasporti Art Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci oggetto dell attività dell Azienda, e dalla stessa acquistate, prodotte, riparate e commercializzate, durante il trasporto sui veicoli propri o detenuti in leasing, identificati in scheda copertura, arrecati da: a) incendio; b) fulmine; c) esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; d) furto: conseguente a sottrazione dell intero autoveicolo; di singoli colli interi perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura di autoveicoli completamente chiusi e non telonati; e) irreperibilità in seguito ad incidente stradale, anche se dovuta a furto; f) rapina, anche di singoli colli; g) urto con veicoli di terzi identificato, durante la circolazione. (furto) - durante le soste e le fermate effettuate nel corso del trasporto, i veicoli devono essere sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista e attraverso presenza continua dell autista o di altro incaricato del Contraente nelle immediate vicinanze del veicolo, e devono avere i cristalli rialzati, le portiere e gli sportelli chiusi a chiave. Gli automezzi possono anche sostare o fermarsi in locali con varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree, comprese quelle portuali, autoportuali, e aereoportuali, munite di valide recinzioni con varchi controllati o chiusi adeguatamente. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 20% della somma liquidata a termini di polizza, con il minimo di 103; (irreperibilità) - il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 20% della somma liquidata a termini di polizza, con il minimo di 103; (rapina) - il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 20% della somma liquidata a termini di polizza, con il minimo di 103; (urto) - i danni da urto sono risarcibili soltanto quando tale even- ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
35 to lasci tracce evidenti e constatabili sul veicolo adibito al trasporto e purchè le merci siano imballate e stivate a regola d arte. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 20% della somma liquidata a termini di polizza, con il minimo di 103. La Società indennizza altresì: h)i danni alle merci, causati dagli eventi sopra menzionati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; i)i danni agli utensili, agli attrezzi ed ai relativi ricambi dell Azienda utilizzati nello svolgimento deli attività presso terzi. (utensili, attrezzi e ricambi) - la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, con il massimo di Art Sostituzione dei veicoli assicurati In caso di sostituzione dei veicoli l assicurazione viene trasferita sul nuovo veicolo fino alle ore 24 del decimo giorno dall avvenuto cambiamento; trascorso tale termine resta sospesa sino a quando l Assicurato ne abbia data notizia alla Società. La variazione dovrà risultare da apposito atto scritto. Art Inizio della garanzia L assicurazione inizia dal momento in cui le cose assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito della località di partenza indicata nel documento di trasporto, prosegue durante l ordinario corso del viaggio e termina nel momento in cui le cose assicurate sono consegnate al destinatario. Sono comprese nella garanzia le giacenze sul mezzo vettore, compreso il caso in cui lo stesso sia ricoverato in autorimesse pubbliche o private. Art Cose di proprietà di Terzi titolarità dei diritti Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni che sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art Esclusioni Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; b) verificatisi in occasione di trasmutazione del nucleo dell atomo, di radiazione provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; c) causati con dolo o colpa grave del Contraente, deli Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata; d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave: da persone del fatto delle quali I Assicurato o il Contraente deve rispondere; da incaricati della sorveglianza delle merci o dei locali che le contengono; e) indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; f) cagionati totalmente o parzialmente da vizio proprio e qualità insite nelle cose assicurate; g) agli autoveicoli trasportati, agli animali vivi, alle merci su veicoli isotermici e frigoriferi per mancata o anormale produzione del freddo da qualsiasi causa dipendente, nonché ai campionari. 34 ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
36 Settore Assistenza Centrale Operativa L assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla centrale operativa della Pronto Assistance Servizi S.p.A., con sede legale in Torino, via Carlo Marenco 25 e sede operativa in Torino, corso Massimo d Azeglio 14, presso la quale opera la struttura organizzativa dell assistenza, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno. Art Definizioni assicurato: il Contraente, il Titolare dell attività, i suoi familiari conviventi, i dipendenti; azienda: ubicazione indicata nella scheda di polizza avente sede sociale in Italia; le eventuali unità periferiche, purché ubicate in Italia; codice personale: il codice 410/190 indicato nella scheda di polizza che l Assicurato deve citare alla Centrale Operativa per poter usufruire deli Assistenza; danno: I incendio, il furto, la fuoriuscita d acqua che causano all Azienda un danno grave ed obiettiva mente constatabile; infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili; istituto di cura: ospedale pubblico o privato, clinica universitaria, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, casa di cura privata, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati. Sono pertanto esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, di soggiorno e simili; luogo dell assistenza: località ove si trova l Azienda, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture previste; malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio; società: MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione NUOVA MAA. Art Esclusioni L Assistenza non è operante per: gli interventi su apparecchi mobili domestici (lavatrici, lavastoviglie, ecc.) e guasti provocati dal loro utilizzo o da rubinetterie a loro collegate; gli interventi sull impianto idraulico generale dell edificio in cui è situata la Sede dell Assicurato; gli interventi richiesti a seguito di gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai pozzi neri; gli interventi sul cavo di alimentazione generale deli edificio in cui è situata la Sede dell Assicurato; gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell Ente erogatore; gli interventi su cancelli, porte, portoni d accesso all edificio in cui è situata la Sede dell Assicurato. L Assistenza, altresì, non è operante per: malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; malattie ed infortuni determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari non- ché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l Assicurato abbia partecipato attivamente; infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose compiute dall Assicurato. ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
37 Art Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell Assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti in polizza. Art Estensione territoriale La Società presta l assistenza quando l Assicurato si trova IN ITALIA direttamente presso la Sede principale dell Azienda e le sue eventuali unità periferiche. Art Modalità per l erogazione dell assistenza Telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendo il numero verde (ricerca automatica) oppure il numero telefonico 011/ La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno per accogliere le richieste. Gli Assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax (011/ ) e telex ( PAS TO I). Art Obblighi dell Assicurato L Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati: codice personale indicato nella scheda di polizza; generalità dell Assicurato; eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono, telex, ecc.); tipologia del sinistro e luogo di accadimento. Art Coperture di assistenza prestate A - PRONTO ARTIGIANI La Società, in caso di danno non avente carattere di urgenza, mette a disposizione dell Assicurato l artigiano convenzionato che gli è necessario per eseguire interventi di tipo ordinario sugli impianti dell Azienda, disponendo il: reperimento ed invio di un idraulico; reperimento ed invio di un elettricista; reperimento ed invio di un fabbro. I costi relativi all intervento sono a carico dell Assicurato. B - INTERVENTI SULL IMPIANTO IDRAULICO La Società, in caso di guasti all impianto idraulico che compromettano la prosecuzione dell attività professionale dell Azienda, provvede al reperimento e all invio di un tecnico idraulico convenzionato sul luogo dell assistenza. C - INTERVENTI SULL IMPIANTO ELETTRICO La Società, in caso di guasti all impianto elettrico che compromettano la prosecuzione dell attività professionale dell Azienda, provvede al reperimento e all invio di un tecnico elettricista convenzionato sul luogo dell assistenza. (Interventi sull impianto Idraulico) - la Società tiene a proprio carico le spese relative all organizzazione deli assistenza, ai diritti di uscita dell artigiano, alla mano d opera, ai materiali di consumo, fino ad un importo massimo di 130 per evento. Tale copertura non opera in caso di danni causati dal gelo e per gli interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, ecc.) e su tubature o rubinetterie a loro collegate. (Interventi sull impianto elettrico) - la Società tiene a proprio carico le spese relative all organizzazione deli assistenza, ai diritti di uscita dell artigiano, alla mano d opera, ai materiali di consumo, fino ad un importo massimo di 130 per evento. Tale copertura non opera per gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell edificio in cui è situata, l Azienda. nonché per gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell Ente erogatore. 36 ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
38 D - INTERVENTI SUGLI ACCESSI La Società, quando nell Azienda si rende necessario l intervento di un fabbro convenzionato a seguito di tentativo di effrazione (sono compresi anche i danni evidenti a infrastrutture metalliche, arrecati nel tentativo di scasso), furto, smarrimento o rottura delle chiavi (purché non elettroniche), guasti a serrature di porte o non funzionamento della serratura del cancello, provvede direttamente all invio del tecnico convenzionato sul luogo dell assistenza. E - RIENTRO D URGENZA La Società, se l Azienda subisce un danno e l Assicurato non si trova nella sua Regione di residenza, organizza il rientro anticipato dell Assicurato stesso all Azienda. F - INTERVENTO Dl UNA GUARDIA GIURATA La Società, qualora a seguito di incendio o furto non fosse possibile dotare di idonei mezzi di chiusura i locali danneggiati sede dell Azienda, ed esista il concreto pericolo di saccheggio od atti vandalici, provvede nei tempi e nei modi possibili ad inviare una guardia giurata convenzionata sul posto. (Interventi sugli accessi) - la Società tiene a proprio carico le spese relative all organizzazione dell assistenza, ai diritti di uscita dell artigiano, alla mano d opera, ai materiali di consumo, fino ad un importo massimo di 130 per evento. La copertura è operante solo per interventi su beni di uso esclusivo dell Azienda. (Rientro d urgenza) - le spese relative al viaggio sono a carico della Società fino ad un massimo di 260 per evento. (Intervento di una guardia giurata) - la Società tiene a proprio carico le spese relative fino ad un importo massimo di 104 per intervento. G - LINEA DIRETTA CON IL LEGALE La Società mette l Assicurato in contatto immediato con la propria équipe legale, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, la quale è a sua disposizione per fornirgli consulenze e consigli pratici di ordine legale, condominiale e di diritto in genere. L équipe legale è composta da avvocati e procuratori legali professionisti, specializzati nelle diverse discipline. L équipe legale, su richiesta, fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fiducia disponibili nella località in cui l Assicurato si trova. H - ASSISTENZA AL RIPRISTINO La Società, se l Azienda subisce un danno per il quale si rende necessario lo sgombero di materiali o il riordino di oggetti ingombranti, provvede ad inviare personale convenzionato specializzato, che aiuti l Assicurato a ripristinare l accessibilità dell Azienda stessa. I - TRASFERIMENTO Dl OGGETTI La Società, se l Azienda subisce un danno che la rende, a giudizio dell autorità competente, inagibile per più di sette giorni ed esiste il concreto pericolo di saccheggio o di atti vandalici, mette a disposizione dell Assicurato un mezzo di trasporto idoneo, per effettuare il trasloco di mobilio, merci e documenti presso un luogo di deposito provvisorio. L - PRONTO-BIT La Società è a disposizione dell Assicurato, 24 ore su 24 per disporre l invio di un tecnico convenzionato specializzato nell assistenza e nella riparazione di personal computer o mini computer. La Società può organizzare, su richiesta dell Assicurato e compatibilmente con le oggettive situazioni locali, il ritiro del computer guasto per l opportuna riparazione e può disporre il noleggio di un computer equivalente, per tutta la durata dell intervento tecnico. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative all organizzazione dell intervento. M - CENTRALE MEDICA La Società, in caso di infortunio o di una malattia improvvisa (Assistenza di ripristino) - la Società partecipa alle spese relative, fino ad un importo massimo di 104 per evento. (Trasferimento di oggetti) - il veicolo sarà messo a disposizione per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo massimo di 2 giorni. Tutte le spese relative alla messa a disposizione del veicolo, sono a carico della Società. (Pronto Bit) - le spese relative all intervento del tecnico convenzionato, alla riparazione e all eventuale noleggio rimangono a carico dell Assicurato. Art Delimitazioni delle coperture La Società non riconosce rimborsi per prestazioni che ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
39 occorsi all Assicurato mentre si trova presso l Azienda, offre la presenza di un équipe medica qualificata disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno. L Assicurato, in caso di necessità, potrà servirsi della linea telefonica a lui riservata e sarà messo in contatto con il Direttore Sanitario e con il gruppo di medici che collabora con lui. L équipe medica fornisce consigli utili ed informazioni sull ubicazione e la reperibilità di centri di pronto soccorso, di medici generici o specialisti, sulla disponibilità e l ubicazione di Istituti di cura pubblici e privati e su altri argomenti di carattere medico. N - INVIO Dl UN MEDICO La Società, in caso di infortunio o malattia improvvisa dell Assicurato mentre si trova presso l Azienda e qualora il medico abituale non sia reperibile, contatta un medico convenzionato di propria fiducia e lo invia presso il luogo dell assistenza; qualora ciò non sia possibile a causa di oggettive situazioni locali, la Società provvede ad organizzare un consulto medico presso la struttura ospedaliera o di cura più vicina. Tutte le spese relative sono a carico della Società. O - TRASFERIMENTO URGENTE IN AMBULANZA La Società, in caso di infortunio o malattia improvvisa dell Assicurato che si trova presso l Azienda e nel caso si renda necessario il trasferimento in Istituto di cura, reperisce ed invia un ambulanza presso il luogo deli assistenza. Tutte le spese relative sono a carico della Società. P - RECAPITO MESSAGGI URGENTI La Società, in caso di un infortunio o di una malattia occorsi all Assicurato o in caso di altri eventi fortuiti che gli impediscono di contattare direttamente i propri familiari, mette a disposizione il proprio centralino ed i propri Operatori per trasmettere messaggi urgenti a persone residenti in Italia. La Società inoltrerà le comunicazioni del dipendente immediatamente. I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati con continuità, fino al recapito della segnalazione o fino alla cessata emergenza. non sono state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l Assicurato a gestire autonomamente l organizzazione dell intervento di assistenza. In quest ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall Assicurato. La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi relativi a interventi di assistenza organizzati da altre compagnie di assicurazione o da altri enti. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall Assicurato. Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall Assicurato al professionista intervenuto. Gli spostamenti organizzati dalla Società sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute degli Assicurati. La Società concorda con l avente diritto il mezzo di trasporto da utilizzare. La Società tiene a proprio carico unicamente le spese di biglietteria o di noleggio dei mezzi di trasporto utilizzati. La Società tiene a proprio carico le spese di spostamento da qualsiasi località del mondo al luogo dell assistenza, per un importo comunque non superiore a quello previsto per uno spostamento con partenza dall abitazione. Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Società ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla Centrale Operativa. - Per interventi che richiedano l accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali adiacenti all abitazione, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate. - Per interventi che richiedano l accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali adiacenti all abitazione, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate. 38 ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
40 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri Per tutti i Settori, escluso il Settore Tutela giudiziaria, il Settore Assistenza e il Settore Trasporti Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato dovrà: a) entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, darne comunicazione dettagliata all Agenzia alla quale è appoggiata la polizza o alla Società, specificando le cause presunte e l entità approssimativa del danno; b) per i danni relativi al settore Incendio e Furto e in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all Autorità contenente una distinta particolareggiata delle cose rubate, danneggiate o distrutte con l indicazione del rispettivo valore, trasmettendone copia all Agenzia o alla Società; c) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico della Società secondo il disposto dell art del Codice Civile; d) fare tutto quanto è possibile per contenere e limitare il danno o il suo aggravarsi conservando le tracce del sinistro ed i beni rimasti, anche se danneggiati, fino a specifico consenso della Società e senza avere perciò diritto ad indennizzo; e) mettere a disposizione della Società e dei periti ai fini delle loro indagini e verifiche per l accertamento delle cause e della entità del danno, i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto. Se l evento riguarda i danni relativi al Settore Responsabilità Civile la denuncia, preceduta da telegramma per sinistri mortali o di notevole gravità, deve contenere la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. L Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. Art Procedura per la valutazione del danno (escluso il settore Responsabilità Civile) L ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo. ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
41 Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà. Art Mandato dei periti (escluso il settore Responsabilità Civile) I periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato od aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 61); c) verificare l esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati (danneggiati e non danneggiati oppure sottratti e non sottratti), determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all art. 65 (Determinazione del danno); d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e di ogni altra eventuale spettanza in base alle garanzie operanti ed alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità. Art Gestione delle vertenze del danno (settore Incendio limitatamente a Ricorso Terzi, Rischio Locativo e settore Responsabilità Civile) La Società assume fino a quando ne ha interesse e a nome dell Assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. L Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull Assicurato del pregiudizio derivatole dall inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale o della somma stabiliti in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale o somma, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art Determinazione del danno (Settore Incendio) L ammontare del danno si determina secondo i seguenti criteri: a) per il fabbricato si stima: 1)la spesa necessaria per l integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso il valore dell area; 2)il valore del fabbricato assicurato al momento del sinistro, che si ottiene applicando alla stima di cui al punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso ed ad ogni altra circostanza concomitante. La determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo la spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo solo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette; b) per il macchinario, le attrezzature e l arredamento, si stima: 1)il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico; 2)il valore delle cose assicurate al momento del sinistro che si ottiene applicando alla stima di cui al punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. La determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate o per riparare quelle danneggiate, deducendo solo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette. In nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura ed arredamento, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alla stima di cui ai punti a/2 e b/2. L assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento di reparti in stato di attività. c) per le cose particolari si stima: il costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione al loro stato d uso e di utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore d affezione od artistico o scientifico. 40 ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
42 d) per le merci si stima: il valore in relazione a natura, qualità, svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci finite e/o in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo delle materie grezze aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali con il massimo del prezzo di mercato. L ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate come sopra stimato, il valore delle cose illese ed il valore ricavabile dalle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all Erario. Per le merci vendute in attesa di consegna, purchè non siano assicurate dall acquirente e che non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, I indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture. (Settore Furto) L ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, stimando: 1)per le merci il loro valore in relazione alla natura, alla qualità, all eventuale svalutazione commerciale e compresi gli oneri fiscali; 2)per gli altri enti, diversi dalle merci, il costo di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in base alla natura, alla vetustà, al rendimento ed al loro stato di manutenzione. Inoltre, relativamente ai settori Incendio/Furto rimane stabilito che per quanto riguarda: 1) i titoli di credito: la Società non pagherà l importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze in essi previste; l Assicurato deve restituire alla Società l indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci; il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l esercizio dell azione cambiaria; 2) per i documenti personali: si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento. (Settore Lastre ed Elettronica) L ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro. Art Pagamento dell indennizzo (Settore Incendio e Furto e Lastre) Verificata l operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni dalla data dell atto di liquidazione del danno sempreché non sia stata fatta opposizione. (Limitatamente al settore Incendio) Per i danni al Fabbricato, l Assicurato acquista il diritto al pagamento dell intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene la Società limita l indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto a/2 dell art. 65). Per i danni al Contenuto l indennizzo per esso liquidato in base al valore a nuovo (punto b/1 dell art. 65) - Determinazione del danno - sarà corrisposto per intero solo se l Assicurato avrà proceduto al rimpiazzo e/o alla riparazione entro 12 mesi dalla data del sinistro salvo ritardi per legittimi impedimenti. Se ciò non avviene, la Società limita l indennizzo al valore delle cose al momento del sinistro come sopra specificato. Dagli indennizzi verranno detratti eventuali franchigie o scoperti stabiliti. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento sarà effettuato solo quando l Assicurato dimostri che non ricorre l esclusione prevista nel settore interessato per fatto commesso con dolo. Art Anticipo sulla liquidazione del sinistro (Settore Incendio) L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, previa applicazione del deprezzamento stabilito al punto a/2 dell art. 65) delle norme di polizza qualora l Assicurato non dia garanzia della ricostruzione, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno e, comunque, l ammontare dell anticipo non potrà superare l importo di L obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell anticipo. Art Assicurazione parziale (Settore Incendio) Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, considerata separatamente, eccedeva al momento del sinistro la rispettiva somma assicurata, l Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale risultata l eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite. Tuttavia, se al momento del sinistro, i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 20% la somma assicurata indicata, non si darà luogo all applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Il presente articolo non si applica ai settori Furto, Cristalli, Elettronica e Responsabilità Civile. Art Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro - Reintegro (Settore Furto) In caso di sinistro, la somma assicurata ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente inden- ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
43 nizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Su richiesta dell Assicurato tale importo può essere reintegrato mediante corresponsione del rateo di premio che l Assicurato si impegna a versare entro 30 giorni dall emissione della relativa appendice. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio, al netto delle imposte, non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere. Art Recupero delle cose asportate (Settore Furto) Se le cose asportate o sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società. In ogni caso il Contraente ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Società dell indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose. Art Assicurazioni presso diversi assicuratori (Settore Incendio - Furto - Elettronica - Lastre) In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. L Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato; qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque, ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare per ciascuna partita una somma maggiore di quella assicurata. Art Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza (settore Incendio - Furto - Elettronica) Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell interesse assicurato. Per il Settore Tutela giudiziaria Art Denuncia del Sinistro In caso di Sinistro, l Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all agenzia alla quale è asseganta la polizza oppure alla Società o ad Europa. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell art C.C. Unitamente alla denuncia l Assicurato deve fornire alla Società o ad Europa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l Assicurato deve trasmettere alla Società o ad Europa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro. Art Gestione del Sinistro L Assicurato, dopo aver presentato alla Società o ad Europa la denuncia del Sinistro, può indicare alle stesse un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia. Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con Europa, quest ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la Società provvederò all incarico formale del legale come sopra prescelto. La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole. Salvo il caso di conflitto di interessi con la Società o Europa, la nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa. L Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. Per quanto riguarda le spese attinenti all esecuzione forzata, Europa tiene indenne l Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Art Disaccordo su gestione del Sinistro In caso di disaccordo tra l Assicurato ed Europa in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al 42 ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
44 Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l Assicurato potrà scegliere: a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. In tal caso ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato; b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da Europa in linea di fatto e di diritto. L Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese. La scelta di una delle due procedure esclude l applicazione dell altra. Art Recupero somme Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano intragralmente all Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa. Art Coesistenza di un Assicurazione di Responsabilità Civile Qualora esista un assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia Tutela Giudiziaria opera a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza. Per il Settore Assistenza Art Obblighi in caso di sinistro Quando si verifica un sinistro, la Società ha il diritto di verificare l esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia. L Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l effettivo verificarsi dell evento dannoso. Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente polizza, deve essere esercitato dall Assicurato, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell evento costitutivo del diritto stesso. Per il Settore Trasporti Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente e/o l Assicurato devono: a) comunicare alla Società, appena venga a loro conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono al l avvenimento; b) apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro ne abbia la detenzione fino all atto della riconsegna; c) chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all atto della riconsegna a destino, I intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dalla Società. La constatazione dei danni, occorrendo mediante perizia, dovrà, ove possiblie, svolgersi in contraddittorio con il vettore ed ogni altro soggetto eventualmente responsabile; nel caso di trasporto a mezzo ferrovia o posta, dovrà essere redatto verbale in contraddittorio con l Amministrazione interessata. Qualora la constatazione dei danno debba effettuarsi in un luogo in cui la Società non ha un proprio Commissario di Avaria o Perito designato, si dovrà richiedere l intervento di altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o dell Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali. In caso di danni non riconoscibili all ado della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati non appena constatato il danno, e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto; d) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno: la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni; e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile; compiere tutti gli ani che fossero ritenuti necessari od opportuni dalla Società, che se ne assume ogni onere e responsabilità; f) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno senza preventivo consenso scritto della Società; g) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questi rivolta loro ai fini dei precedenti commi. In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, si applicheranno gli artt e 1916 dei Codice Civile. ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
45 Art Constatazione e liquidazione dei danni La constatazione dei danni effettuata in conformità all art. 80 lett. c) dovrà stabilire, oltre all entità, alla natura ed alla causa degli stessi, il valore della merce nel luogo di destinazione in stato di integrità e nella condizione in cui trovasi a seguito dei sinistro. La differenza tra questi due valori servirà per stabilire le percentuali di danno. Qualora si proceda alla vendita di merci danneggiate con il consenso della Società, la somma netta realizzata terrà luogo dei valore di stima delle merci nelle condizioni in cui si trovano a seguito dei sinistro. Tuttavia in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili la Società risponderà solo dei valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non fosse stata valutata separatamente e indennizzerà soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, compreso ogni deprezzamento deli oggetto cui apparteneva. La liquidazione dei danni, dedotte le eventuali franchigie, sarà fatta in base a quanto precede e in! conformità alle regole stabilite negli artt. 48 usque 52. Art Pagamento dei danni Il pagamento delle indennità sarà effettuato, contro rilascio di quietanza, entro trenta giorni da quello in cui l Assicurato avrà: a) provato la sua legittimazione ad ottenere ii pagamento dell indennizzo e, per le assicurazioni a viaggio, consegnato l originale della polizza o il certificato di assicurazione; b) dichiarato se e quali altre assicurazioni siano state stipulate sulla stessa merce; c) consegnato i documenti del trasporto, il certificato di avaria, il verbale e l eventuale perizia relativi alla constatazione del danno - redatti a cura del Commissario di avaria o delle altre persone o autorità indicate nell art. 80 lett. c), nonché, se richiesto dalla Società, ogni altro documento utile per accertare le circostanze dei sinistro; d) consegnato, a richiesta dalla Società, la restante documentazione necessaria ad esercitare l azione di rivalsa; e) esibito la fattura e gli altri documenti originali comprovanti il valore assicurabile delle merci indicato in scheda di polizza alla partita n ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
46 Condizioni Generali di assicurazione Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art Altre assicurazioni Se sui medesimi beni e/o per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente e/o l Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell articolo 1901 del Codice Civile. Art Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell articolo 1898 del Codice Civile. Art Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art Recesso in caso di sinistro Dopo presentazione di regolare e idonea denuncia di sinistro e fino al 60 giorno del pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione, con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata. In caso di recesso, la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art Proroga del contratto e periodo d assicurazione In mancanza di disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore all anno è prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/
47 Art Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. Art Indicizzazione Qualora sul frontespizio di polizza ne sia stata convenuta l applicazione, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le seguenti norme: a)alla polizza è assegnato, come riferimento iniziale, l indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati del mese di settembre dell anno solare antecedente la data di effetto della polizza stessa; b)se tra l indice del mese di settembre dell anno solare precedente la scadenza di un rata annua e l indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo espressi in cifra assoluta vengono aumentati o ridotti in eguale misura a partire dalla scadenza stessa; c)allorché l indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito, è in facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare all ulteriore adeguamento della polizza. In tal caso la stessa resterà in vigore alle condizioni dell ultimo adeguamento effettuato, sino a nuova pattuizione tra le Parti. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. 46 ASSICURAZIONE PICCOLA IMPRESA - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008
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