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1 LINEA LAVORO Assicurazione tuttocommercio

2 Sommario pag 2 Definizioni Settori (Norme): Incendio e altri danni materiali Furto e rapina Lastre Elettronica Responsabilità civile Tutela giudiziaria Trasporti Assistenza 35 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri 40 Norme che regolano l assicurazione in generale

3 Definizioni Definizioni relative all assicurazione in generale Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione Assicurazione Il contratto di assicurazione Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Polizza Documento che prova l assicurazione Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società Risarcimento La somma dovuta a terzi dalla Società in caso di sinistro Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Società La MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - divisione NUOVA MAA 2 ASSICURAZIONE TUTTOCOMMERCIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008

4 Definizioni specifiche per la Polizza Tuttocommercio Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Addetti Titolari, compresi i familiari che prestino la loro opera nell esercizio commerciale nonché i dipendenti soggetti o meno alle norme del D.P.R. 30/6/65 n e del D.Lgs. 23/2/00 n. 38, nonché a eventuali e successive modificazioni, in regola con gli obblighi di legge. Cassaforte a mobile Mobile con pareti a battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa ed accorgimenti atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di effrazione. Le casseforti con peso inferiore a 200 Kg. devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete. Cassaforte murata Cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello a filo di parete. Contenuto Il complesso dei beni mobili riposti nei fabbricati dell esercizio commerciale, pertinenti l attività dichiarata e distinti nelle voci che seguono: macchinari, attrezzature: macchinari, attrezzature (compresi veicoli anche a motore, esclusi comunque ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e relativi rimorchi), sia dell esercizio commerciale che d ufficio, di magazzino o di minori dipendenze; arredamento: arredamento in genere dell esercizio commerciale, d ufficio, di magazzino o di minori dipendenze, domestico, compresi impianti di prevenzione e di allarme, tappeti, arazzi, quadri, mobili ed oggetti d arte ed argenteria; moquettes, parati, rivestimenti, serramenti, insegne, tendoni, antenne radio televisive, aggiunti dall Assicurato se i locali sono in affitto; macchine elettroniche: apparecchiature - o anche solo singoli componenti di impianti con elementi elettromeccanici anche preponderanti - necessarie alla trasmissione ed alla ricezione di segnali o dati, funzionanti in bassa tensione; merci: merci, materie prime, prodotti semilavorati e finiti, imballaggi ed infiammabili inerenti l attività svolta e quelli ad uso pulizia, manutenzione e per impianti di riscaldamento; cose particolari: modelli, disegni, stampi, garbi, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, tavolette stereotipe, rami e zinchi per incisioni e simili, archivi, documenti, registri, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; valori: denaro, valori bollati, tickets, fustelle, buoni premio, buoni sconto e titoli di credito in genere pertinenti all esercizio commerciale o di uso personale degli addetti, escluso preziosi; oggetti ed effetti personali: oggetti ed effetti di uso personale, degli addetti, esclusi veicoli a motore. Cristalli/vetri antisfondamento Quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo non inferiore a mm. 6, oppure quelli costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6. Esercizio commerciale Punto di vendita costituito da uno o più locali anche fra loro non comunicanti facenti parte dello stesso fabbricato ubicato come risulta sul frontespizio della scheda di polizza in cui si esercita esclusivamente: l attività di commercio al minuto e/o all ingrosso e cioè l acquisto di merci e la loro rivendita rispettivamente al consumatore finale e/o ad un eventuale intermediario; ASSICURAZIONE TUTTOCOMMERCIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008 3

5 l attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande. In esso sono ammesse tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all attività dichiarata. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Estorsione Impossessamento di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene tale da indurre la stessa a consegnare la cosa. Fabbricato L intera costruzione edile o una sua porzione, compresa la quota delle parti costituenti proprietà comune, o tutte le opere murarie costituenti l esercizio commerciale, eccetto il valore dell area. Sono compresi fissi, infissi ed impianti fissi al servizio del fabbricato (compresi contatori gas, luce e acqua), ascensori e montacarichi, centrali termiche, antenne, cabine elettriche, recinzioni, dipendenze, cantine, soffitte, box anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, affreschi, statue e decorazioni che non abbiano valore artistico, moquettes, tappezzerie, tende esterne frangisole, insegne e altre cose fisse destinate, in modo durevole, al servizio od ornamento del fabbricato assicurato. Franchigia L importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, deve essere detratto dall indennizzo liquidabile a termini di polizza per restare a carico esclusivo dell Assicurato. Furto Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Implosione Cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna. Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibilità Si considerano incombustibili le sostanze e prodotti, che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione isotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Infiammabili Sostanze e prodotti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali - non classificati esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l aria spontaneamente si infiammano; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti l ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 15/12/ allegato V. Lastre Tutte le lastre piane e curve, integre e senza difetti, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzocristallo, specchio, vetro o materiale plastico, stabilmen- 4 ASSICURAZIONE TUTTOCOMMERCIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008

6 te collocate in posizione verticale od orizzontale, tanto all interno che all esterno dei locali dell esercizio commerciale (comprese insegne, targhe, iscrizioni e decorazioni). Primo rischio assoluto Forma di assicurazione in base alla quale l indennizzo viene effettuato fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all art del Codice Civile. Rapina Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene. Scasso Forzamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura tali da causarne l impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni. Scippo Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona. Scoperto L importo risultante dall applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sull indennizzo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, deve essere detratto dalla suddetta somma, per restare a carico esclusivo dell Assicurato. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi anche allo stato gassoso, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Valore intero Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate a tale titolo. Se, al momento del sinistro, viene accertato un valore esistente superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell art (C.C.) - regola proporzionale. ASSICURAZIONE TUTTOCOMMERCIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008 5

7 Settore Incendio e altri danni materiali Garanzie prestate Art. 1 - Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nella scheda di polizza da: a) incendio, anche se determinato da colpa grave dell Assicurato, o da dolo e colpa grave delle persone di cui questi debba rispondere a norma di legge; b) esplosione e scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi, anche se determinati da colpa grave dell Assicurato, o da dolo e colpa grave delle persone di cui questi debba rispondere a norma di legge; c) implosione; d) azione del fulmine; e) caduta di aeromobili, meteoriti, velivoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate; f) urto di veicoli stradali e natanti non appartenenti né in uso all Assicurato o suoi familiari; g) bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono; h) fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto o rottura degli impianti di riscaldamento del Fabbricato, oppure sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito le cose assicurate od altri enti; i) rovina di ascensori, montacarichi e simili compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell impianto; Delimitazioni delle garanzie Art. 7 - Esclusioni Non rientrano nelle garanzie prestate con il settore Incendio, i danni: verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; verificatisi in occasione di trasmutazione del nucleo dell atomo, di radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; causati con dolo dell Assicurato o del Contraente, nonché quelli causati da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi salvo quanto previsto dall art. 1, lettera a), e b) (derogabile con garanzia opzionale); di furto o smarrimento, avvenuti in occasione di eventi per i quali è prestata l assicurazione; agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo scoppio o l implosione per usura o difetto di materiale; indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (derogabile con garanzia opzionale); subiti da cose detenute in forza di contratto di leasing (derogabile con condizione particolare). Art. 8 - Caratteristiche del fabbricato Le garanzie sono operative a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili. È tollerata 6 ASSICURAZIONE TUTTOCOMMERCIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008

8 la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del tetto, in misura non superiore al 15%. Art. 9 - Limiti di indennizzo Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare per ciascuna partita o garanzia una somma maggiore di quella assicurata. Fermo quanto sopra disposto, la Società non pagherà comunque importi maggiori dei seguenti: a) 15% della somma assicurata sul Contenuto relativamente ai valori, oggetti ed effetti personali, con il massimo di ; b) relativamente all arredamento; per singolo oggetto. Inoltre valgono le seguenti delimitazioni riportate a fianco di ciascuna garanzia prestata: l) correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ai macchinari ed impianti elettrici; m) acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, di pluviali e grondaie installati nel fabbricato; La Società, indennizza altresì: n) le spese di demolizione e sgombero e trasporto dei residuati del sinistro indennizzabile al più vicino scarico; o) le spese per onorari dei periti che l Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri; p) i danni consequenziali, cioè i danni materiali che le cose assicurate subiscono in conseguenza di eventi per i quali è prestata l assicurazione, per effetto di: mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento e di condizionamento; colaggio o fuoriuscita di fluidi. (fenomeni elettrici) - sono esclusi i danni: da usura o manomissione e quelli riconducibili a difetti di manutenzione; alle macchine ed impianti elettronici; alle lampade elettriche. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di per anno assicurativo e con una franchigia di 103 per sinistro. (acqua condotta) - sono esclusi i danni: dovuti ad umidità e stillicidio; da rigurgiti di fogna e gelo; da guasto o rottura di condutture completamente interrate; nonché: le spese per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d acqua. Sono inoltre esclusi i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 15 dal pavimento. La garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di 103. (spese di demolizione e sgombero e trasporto) - la garanzia è prestata con il limite del 10% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza; (spese per onorari dei periti) - la garanzia è prestata con il limite del 5% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 5.200; ASSICURAZIONE TUTTOCOMMERCIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008 7

9 q) le spese per la ricostruzione di cose particolari senza tenere conto del valore d affezione, artistico o scientifico e di ogni tipo di dànno indiretto o consequenziale; r) guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l evento dannoso; Art. 2 - Ricorso terzi e rischio locativo La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto in scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per: a) danni materiali e diretti cagionati da sinistro indennizzabile a termini di polizza a cose di terzi. (Ricorso terzi). b) danni materiali e diretti cagionati da sinistro indennizzabile a termini di polizza ai locali condotti in locazione, in cui si svolge l attività dichiarata nell ubicazione indicata in scheda di copertura. (Rischio locativo). Limitatamente al Ricorso Terzi, l assicurazione è estesa ai danni da interruzione o sospensione - totale o parziale - dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. Art. 3 - Buona fede L omissione da parte del Contraente o dell Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa non pregiudicano il diritto all indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. Art. 4 - Enti all aperto Per i macchinari, le attrezzature, le merci e l arredamento, le garanzie prestate sono operanti anche se tali enti si trovano all aperto, negli spazi adiacenti e pertinenti l esercizio assicurato, nell ubicazione indicata in scheda di copertura. (spese per la ricostruzione di cose particolari) - la garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata sul Contenuto, per il costo effettivamente sostenuto entro un anno dal sinistro. (Ricorso terzi e rischio locativo) non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato o del coniuge, nonché qualsiasi altro parente o affine se con lui convivente; quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come contrallanti, controllate o collegate ai sensi di legge, nonché gli amministratori delle medesime. Limitatamente al Ricorso Terzi, l assicurazione non comprende i danni a cose che l Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché quelli di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Si intendono inoltre esclusi i danni cagionati da trabocco di fognatura, da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali. (danni da interruzione) il risarcimento è effettuato sino alla concorrenza del 10% del massimale. (Buona fede) - resta inteso che il Contraente avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. (Enti all aperto) - sono comunque esclusi i danni causati da fenomeni atmosferici. Art. 5 - Beni in leasing Qualora richiamata la condizione nella scheda di polizza e a parziale deroga delle esclusioni, l assicurazione comprende le cose detenute in forza di contratto di leasing. In tal caso si applicheranno le disposizioni dell art. 64 (Titolarità dei diritti) delle norme di polizza. Art. 6 - Merci presso terzi La Società si obbliga ad indennizzare: i danni materiali e diretti subiti dalle merci pertinenti l attività dichiarata, in lavorazione o in deposito presso terzi (comprese le giacenze presso fiere o mostre nell ambito del territorio europeo). (Merci presso terzi) - la garanzia è prestata con il limite del 20% delle somme assicurate sulla partita Contenuto con il massima di ASSICURAZIONE TUTTOCOMMERCIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008

10 Garanzie opzionali (operanti solo se richiamate nella scheda di polizza) A - Ricerca guasti e ripristino fabbricato A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni di cui all art. 1 lett. m), in caso di danno indennizzabile a termini della garanzia acqua condotta, la Società indennizza le spese necessariamente sostenute per: ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata; demolire e ricostruire le suddette parti di fabbricato. B - Eventi atmosferici La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria, vento e cose da esso trasportate e/o abbattute, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti della zona, assicurati o non. Sono compresi i danni provocati al Contenuto dall acqua penetrata all interno del fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del tetto, delle pareti e dei serramenti causate dagli eventi atmosferici stessi. C - Eventi speciali 1) Eventi sociopolitici A parziale deroga di quanto riportato all art. 7 delle esclusioni, la Società indennizza: i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato; gli altri danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da scioperanti o persone (dipendenti o non del Contraente/Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato. 2) Ordigni esplosivi A parziale deroga dell art. 1 comma b), la Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da esplosio- (Ricerca guasti e ripristino fabbricato) - l indennizzo è effettuato sino alla concorrenza di per anno assicurativo e con la franchigia di 103 per sinistro. (Eventi atmosferici) - sono esclusi i danni: a. causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali od artificiali; mareggiate e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, sovraccarico di neve; cedimento e franamento del terreno; b. subiti da: recinti, cancelli, camini, insegne o antenne e con simili installazioni esterne; enti all aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; lucernari e vetrate in genere, serramenti, tende esterne, verande e coperture di poggioli, balconi o terrazze; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, strutture di legno o plastica o tela, capannoni pressostatici e simili, nonché enti posti sotto di essi; lastre in cemento -amianto e manufatti in materia plastica, per effetto della grandine. L indennizzo è effettuato sino alla concorrenza dell 80% della somma assicurata. La garanzia è prestata con l applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di 200 ed il massimo di (Eventi speciali) - sono esclusi i danni: di furto o smarrimento, avvenuti in occasione di eventi per i quali è prestata l assicurazione; di sottrazione di qualsiasi genere; L indennizzo è effettuato sino alla concorrenza dell 80% della somma assicurata. La garanzia è prestata con l applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di 250 ed il massimo di Relativamente agli esercizi commerciali ubicati nelle seguenti regioni: Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere in ogni momento dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa, trascorso il preavviso, rimborsa il 50% del premio imponibile relativo alla garanzia Eventi speciali, per il periodo di rischio non corso. ASSICURAZIONE TUTTOCOMMERCIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008 9

11 ne e scoppio causati da ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti al precedente punto 1). D - Gelo/occlusioni/rigurgiti di fogna 1) Gelo A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni art. 1 Iett. m, la Società indennizza danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento d acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato stesso, causate da gelo. Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti della garanzia di cui alla precedente garanzia opzionale A, a condizione che tale garanzia sia operante. 2) Occlusioni/Rigurgito di fogna A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni art. 1 Iett. m la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento di acqua condotta conseguente ad occlusione degli impianti installati nel fabbricato assicurato o in conseguenza di rigurgito di fogna. Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti della garanzia di cui alla recedente garanzia opzionale A, a condizione che tale garanzia sia operante. E - Interruzione di attività e spese straordinarie La Società a parziale deroga deil art. 7 delle esclusioni corrisponde in caso di sinistro indennizzabile una somma pari al 15% di quella liquidata per le partite Fabbricato e Contenuto, quale indennizzo supplementare a titolo di interruzione di attività; È inoltre compresa un uiteriore indennità pari al 5% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza per le spese straordinarie documentate, necessariamente sostenute dall Assicurato allo scopo di evitare o contenere la riduzione del volume di affari conseguente al sinistro. F - Sovraccarico di neve La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti del fabbricato assicurato direttamente provocato dal peso della neve. G - Mancato freddo La Società indennizza i danni materiali e diretti subite dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, banchi, armadi frigoriferi, a causa di: mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti: a eventi garantiti dal presente settore; oppure all accidentale verificarsi di guasti o rotture dell impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché (Gelo) - sono esclusi i danni: da spargimento d acqua causata da condutture installate all esterno della costruzione o interrate; ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. (Gelo/Occlusioni/Rigurgito di fogna) - sono esclusi i danni: dovuti da umidità e stillicidio; alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 15 dal pavimento. Le garanzie vengono prestate con una franchigia di 103 per sinistro complessivamente sino alla concorrenza di per anno assicurativo. (spese straordinarie) - sono esclusi gli aggravi di spesa per difficoltà di ripristino imputabili a cause esterne quali: scioperi, provvedimenti imposti dall autorità, regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge. (Sovraccarico di neve) - la Società non risponde dei danni: causati da valanghe, slavine e gelo; ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, ai capannoni pressostatici, al loro contenuto; a insegne, lucernari, vetrate, serramenti in genere, nonché all impermeabilizzazione se non dovuti a crollo totale o parziale del fabbricato. La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del 50% delle somme rispettivamente assicurate e con una franchigia di per sinistro. (Mancato freddo) - sono comunque esclusi i guasti causati da usura o difetto di materiale. La presente garanzia è prestata con una franchigia di 103 per sinistro. La garanzia risulta efficace se la mancata produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore. 10 ASSICURAZIONE TUTTOCOMMERCIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008

12 nei sistemi di adduzione dell acqua e di produzione o distribuzione dell energia elettrica direttamente pertinenti l impianto stesso. H - Integrazione spese demolizione e sgombero la Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza di un ulteriore 10% ad integrazione di quanto previsto dall art. 1 lett. n). I - Fustelle farmaceutiche A parziale deroga dell art. 9 Limiti d indennizzo le fustelle farmaceutiche vengono indennizzate nell ambito della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di L - Dispersione liquidi La Società indennizza: i danni di dispersione dei liquidi contenuti nei contenitori causati da rottura accidentale dei contenitori stessi. M - Valori bollati A parziale deroga dell art. 9 Limiti d indennizzo i valori bollati, vengono indennizzati nell ambito della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di (dispersione dei liquidi) - la Società non indennizza: a) i danni di stillicidio dovuti o corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; b) i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; c) i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido; d) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. ASSICURAZIONE TUTTOCOMMERCIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/

13 Settore Furto e rapina Garanzie prestate Art Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi da: Furto commesso dopo che i ladri si sono introdotti nei locali all interno dell esercizio commerciale indicato nella scheda di polizza: a) con scasso, o rimuovendo: serramenti in legno, materia plastica, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni che ne impediscano l apertura od il sollevamento dall esterno; inferriate metalliche a spazi impraticabili infisse nel muro o nelle strutture dei serramenti; tetti, pareti, soffitti o pavimenti, costruiti in muratura; b) senza scasso con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l esterno situate in linea verticale oltre 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno; c) con introduzione clandestina commesso cioè, da persone che siano rimaste nei locali all insaputa dell Assicurato che abbiano poi asportato la refurtiva a locali chiusi; La garanzia è estesa ai furti commessi: d) attraverso le maglie di saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante; Delimitazioni delle garanzie Art Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave: dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata; da persone che abitano con l Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; da persone del fatto delle quali l Assicurato o il Contraente deve rispondere, salvo quanto previsto dall art. 10 lett. e); da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; da persone legate all Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrano nella revisione dell art. 649 del Codice Penale (n. 1,2,3) anche se non coabitanti; 12 ASSICURAZIONE TUTTOCOMMERCIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008

14 c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall autore del sinistro; d) subiti da cose detenute in forza di contratto di leasing (derogabile con condizione particolare). e) da persone dipendenti dell Assicurato a condizione che il furto stesso sia perpetrato a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all interno dell esercizio e sempreché il furto avvenga con scasso di mezzi di protezione e chiusura; f) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili; equivale ad uso di chiave falsa l uso fraudolento di chiave vera; g) durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte-vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso; h) con la rottura di cristalli o vetri non antisfondamento; e comprende i danni: i) derivanti da rapina o estorsione anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall esterno e costrette a recarsi nei locali assicurati. I) relativi ai guasti arrecati dai ladri ai locali ed agli infissi nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l estorsione. m) al Contenuto compresi gli atti vandalici, commessi dai ladri, in occasione di furto, rapina ed estorsione consumati o tentati. Art Garanzia portavalori L assicurazione comprende anche i danni di furto, scippo, rapina o estorsione di denaro e titoli di credito in genere subiti dall Assicurato o dai suoi dipendenti durante il trasporto dall esercizio commerciale al domicilio dell Assicurato stesso, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa. Il furto (escluso lo scippo) è indennizzato purché sia avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto oppure con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso od a portata di mano i valori stessi. Art Furto e rapina merci attività diverse da quelle assicurate L assicurazione viene estesa ai danni cagionati da furto o rapina di merci diverse da quelle pertinenti all esercizio commerciale. Inoltre valgono le seguenti delimitazioni riportate a fianco di ciascuna garanzia prestata: (uso di chiavi vere) - la garanzia è operante dal momento della denuncia all Autorità Giudiziaria o di Polizia, dello smarrimento o della sottrazione fino alle ore 24 del terzo giorno successivo. (rottura di cristalli) - l indennizzo viene effettuato con l applicazione dello scoperto del 20% se il sinistro non si è verificato durante l orario di apertura al pubblico ed in presenza di addetti; (guasti arrecati dai ladri) - l indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di per anno assicurativo. (atti vandalici) - l indennizzo è effettuato sino allo concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto per anno assicurativo. (garanzia portavalori) - l indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di per anno assicurativo. (furto e rapina merci attività diverse da quelle assicurate) - l indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto col massimo di 2.600, esclusi comunque gli oggetti preziosi. Art Indennità aggiuntiva per spese varie La Società riconosce all Assicurato una somma forfettaria fino al 10% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza, per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate: onorari del Perito scelto dall Assicurato in conformità a quan- ASSICURAZIONE TUTTOCOMMERCIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/

15 to previsto all articolo Procedura per la valutazione del danno ; potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati; altri obblighi contrattualmente incombenti all Assicurato. Art Mezzi ricoverati nei locali o nell area in uso all assicurato L assicurazione comprende i danni da furto o rapina commessi utilizzando, per l asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali ubicati come indicato su scheda di polizza o nell area in uso all Assicurato. Art Beni in leasing Qualora richiamata la condizione nella scheda di polizza e a parziale deroga delle esclusioni, l assicurazione comprende le cose detenute in forza di contratto di leasing. In tal caso si applicheranno le disposizioni dell art. 64 (Titolarità dei diritti) delle norme di polizza. Art Aumento della somma assicurata per le festività natalizie Si conviene che agli effetti delle garanzie prestate con il presente Settore la somma assicurata alla partita Contenuto è maggiorata del 10% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del 30 novembre alle ore 24 del 10 gennaio. (mezzi ricoverati nei locali o nell area in uso all assicurato) - la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% che rimarrà a carico dell Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza ad ogni diritto all indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se é operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25% la franchigia verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l indennità verrà determinata ai sensi dell art. 62 delle Norme di polizza che regolano la liquidazione dei sinistri, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall importo così calcolato. Art Scoperto a carico dell Assicurato In caso di sinistro la Società corrisponderà all Assicurato la somma liquidata a termini di polizza (esclusa quella relativa alla garanzia art. 10 punto I) guasti ai locali ed agli infissi ) sotto detrazione dello scoperto qualora indicato sulla scheda di polizza, restando, tale scoperto a carico dell Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l indennizzo verrà determinata ai sensi dell art. 62 delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall importo così calcolato. Art Limiti di indennizzo Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. Fermo quanto sopra disposto, valgono i seguenti limiti di indennizzo riferiti alla somma assicurata alla partita (contenuto): a) 10% per valori, oggetti ed effetti personali con il massimo di Detto limite non si applica per i valori bollati se riposti in cassaforte; b) 15% per il costo effettivamente sostenuto entro un anno dal sinistro per la ricostruzione di cose particolari, senza tener conto del valore d affezione, artistico o scientifico e di ogni tipo di danno indiretto o consequenziale; c) per singolo oggetto relativamente all arredamento; Art Sospensione dell assicurazione per i locali incustoditi Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incu- 14 ASSICURAZIONE TUTTOCOMMERCIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008

16 stoditi per più di 45 giorni consecutivi, l assicurazione è sospesa a decorrere dalle 24 ore del quarantacinquesimo giorno. Per denaro, titoli di credito e carte valori, la sospensione decorre dalle ore 24 dell ottavo giorno. Garanzie opzionali (operanti solo se richiamate nella scheda di polizza) A - Vetrinette esterne La Società indennizza il furto commesso con rottura anche di solo vetro di cose contenute in vetrine non comunicanti con i locali assicurati o in bacheche a vetro solidamente fissate all esterno degli stessi purché nelle immediate vicinanze. (Vetrinette esterne) - l indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di 520 per anno assicurativo. B - Furto in occasione di eventi sociopolitici e naturali A parziale deroga deli art 17 Iett. a) delle esclusioni la Società indennizza i danni materiali e diretti da furto e rapina delle cose assicurate, avvenuti in occasione di incendio, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, trombe d aria, tempeste, uragani. C - Infedeltà dei dipendenti La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza ad infedeltà dei dipendenti; per infedeltà si intende: furto, rapina, appropriazione indebita, commessi dai dipendenti nell esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti. D - Furto e rapina delle merci presso terzi La Società indennizza i danni materiali e diretti alle merci di proprietà dell Assicurato pertinenti l esercizio commerciale in deposito presso terzi, compreso giacenze presso fiere o mostre, purché l autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti dette merci nei modi indicati all art. 10 Iett. a) e b) delle garanzie prestate e relative delimitazioni. E - Impianto di allarme l Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto. (Infedeltà dei dipendenti) - la garanzia è operante a condizione che: a) tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell assicurazione; b) il reato sia stato accertato dall Assicurato, e denunciato alla Società, entro il termine di un anno dalla consumazione. Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell assicurazione. Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivanti dalle azioni consumate anteriormente al termine dell assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato. L indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata. (Furto e rapina delle merci presso terzi) - l indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di per sinistro e per anno assicurativo, fermo l eventuale scoperto riportato nel frontespizio della polizza. (Impianto di allarme) - qualora detto impianto per qualsiasi motivo non fosse stato attivato, in caso di furto, è operante lo scoperto del 10%. ASSICURAZIONE TUTTOCOMMERCIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/

17 F - Valori bollati A parziale deroga dell art. 19, lett. a) Limiti d indennizzo, i valori bollati vengono indennizzati con il massimo del 25% della somma assicurata alla partita Contenuto, se non riposti in cassaforte. G - Fustelle farmaceutiche A parziale deroga dell art 19, lett. a) Limiti d indennizzo, le fustelle farmaceutiche vengono indennizzate nell ambito della somma assicurata alla partita Contenuto I on il massimo di H - Scoperto 10% In caso di sinistro la Società corrisponderà all Assicurato la somma liquidata a termini di polizza (esclusa quella relativa alla garanzia art. 10, Guasti ai locali ed agli infissi sotto detrazione dello scoperto del 10%. Qualora sia indicato nella scheda di polizza lo scoperto obbligatorio, resta inteso, che lo scoperto sarà pari al 20%. Lo scoperto resterà a carico dell Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l indennizzo verrà determinato ai sensi dell art. 62 delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente all importo così calcolato. 16 ASSICURAZIONE TUTTOCOMMERCIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008

18 Settore Lastre Art Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura delle lastre assicurate pertinenti l esercizio commerciale, dovuti a: cause accidentali od a fatto di terzi o da fatto involontario dell Assicurato; uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria, vento e cose da esso trasportate; tumulti popolari, dimostrazioni di folla, scioperi e serrate, atti vandalici e dolosi. Art Rinuncia all azione di rivalsa La Società rinuncia all azione di rivalsa nei confronti dei clienti, dei fornitori e delle persone delle quali l Assicurato debba rispondere ai sensi dell art del Codice Civile a condizione che I Assicurato non eserciti egli stesso l azione di risarcimento del danno contro il responsabile. Art Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) indennizzabili in base ai settori Incendio e Furto se ed in quanto operanti, salvo per l importo eventualmente rimasto scoperto; b) causati da atti di guerra, da insurrezioni, da occupazione militare e da invasione; c) causati da dolo dell Assicurato o del Contraente o dei loro familiari; d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, franamenti e smottamenti; e) derivati da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, rimozione o lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni e cornici; f) ai bordi delle lastre scorrevoli, ai lucernari; g) all apparecchiatura elettrica delle insegne luminose; h) alle insegne che non siano negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato in cui è ubicato l esercizio commerciale; i) derivanti da emanazioni di calore o da radiazioni atomiche. ASSICURAZIONE TUTTOCOMMERCIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/

19 Settore Elettronica Garanzie prestate Art Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti alle macchine elettroniche - anche se di proprietà di terzi - collaudate e pronte per I uso cui sono destinate, arrecati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. I danni riconducibili a fenomeni elettrici di origine esterna sono indennizzabili anche quando la variazione di tensione della rete di alimentazione elettrica o telefonica non abbia danneggiato il circuito alimentatore o la scheda modem. Delimitazioni delle garanzie (Oggetto dell assicurazione - franchigia) - la garanzia è prestata con una franchigia di 103 per ogni sinistro. La garanzia opera con uno scoperto del 10% con un minimo di 154, nel caso non risulti danneggiato il circuito alimentatore o la scheda modem, così come previsto dall ultimo comma dell art. 24. Art Esclusioni Sono esclusi i danni causati da: a) eventi previsti dai settori Incendio e Furto; b) dolo dell Assicurato o del Contraente o dei loro familiari; c) deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell uso o funzionamento; d) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio o provocati da ordigni esplosivi; e) terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane e valanghe; f) esplosioni od emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sono altresì esclusi i danni: g) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; i) dovuti all inosservanza delle prescrizioni per la manu- 18 ASSICURAZIONE TUTTOCOMMERCIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008

20 tenzione e l esercizio indicate dal costruttore o dal fornitore delle cose assicurate; l) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; m) attribuibili a difetti noti al Contraente o all Assicurato all atto della stipulazione della polizza, indipendentemente che la Società ne fosse a conoscenza; n) la cui riparazione rientra nelle prestazioni relative al contratto di assistenza tecnica e manutenzione della casa costruttrice dell azienda da essa autorizzata, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall Assicurato; Sono pertanto esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura; aggiornamento tecnologico dell impianto; danno e disturbi verificatisi durante l esercizio senza concorso di cause esterne. ASSICURAZIONE TUTTOCOMMERCIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/

21 Settore Responsabilità civile (RCT/RCO) Garanzie prestate Art Responsabilità civile verso terzi La Società, nei limiti dei massimali indicati in polizza, si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell attività commerciale dichiarata e dei servizi ad essa connessi, comprese le azioni di rivalsa, esperite dall INPS ai sensi deil art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n Delimitazioni delle garanzie Art Esclusioni L assicurazione non comprende i danni: a) derivanti da attività diverse da quella per la quale è stata stipulata la polizza; b) da furto; c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; e) a cose sulle quali si eseguono i lavori; f) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; g) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; h) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); i) derivanti dalla vendita o detenzione di merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l esercizio della sua attività; j) materiali e corporali nonché le perdite patrimoniali conseguenti a mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo o comunque di apparecchiature, componenti elettronici, software, hardware in ordine alla gestione del cambiamento di data dall anno 2000 e di qualsiasi altra data; (esclusioni parzialmente derogabili anche con garanzie opzionali) 20 ASSICURAZIONE TUTTOCOMMERCIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 1/2008

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