Sommario. Nota Informativa. Definizioni

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1 Sommario pag 2 Nota Informativa 4 Definizioni Settori (Norme): Incendio e altri danni materiali Furto e rapina Lastre Elettronica Responsabilità civile (R.C.T./R.C.O.) Tutela giudiziaria Assistenza 29 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri 33 Condizioni Generali di assicurazione

2 Nota Informativa per il Contraente (Ai sensi dell art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.175 e in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997) Con la presente nota informativa provvediamo a fornirle, prima della conclusione del contratto, tutte le informazioni previste per legge. Informazioni relative all impresa Il contratto è concluso con la Società MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione NUOVA MAA con sede legale e direzione in Italia, Via Senigallia 18/2, Milano. La Società MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione NUOVA MAA è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con l articolo 65 R.D.L n Informazioni relative al contratto Legislazione applicabile al contratto Ai sensi dell art. 122 del D.Lgs. n. 175/95 la legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. La nostra Società propone in ogni caso di applicare al contratto che verrà stipulato, la legge italiana. Reclami in merito al contratto Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana, i reclami potranno essere rivolti all ISVAP - Servizio Tutela del Consumatore - Sezione Reclami - Via del Quirinale, Roma. I reclami relativi al contratto potranno anche essere inoltrati alla MILANO ASSICURAZIO- NI S.p.A. - Divisione NUOVA MAA Via Senigallia 18/2, Milano. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti fosse diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente e il Contraente. 2 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

3 Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art c.c. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questi l azione. Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 3

4 Definizioni Definizioni relative all assicurazione in generale Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione Assicurazione Il contratto di assicurazione Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Polizza Il documento che prova l assicurazione Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società Risarcimento La somma dovuta a terzi dalla Società in caso di sinistro Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Società La MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione NUOVA MAA 4 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

5 Definizioni specifiche per la polizza Tuttufficio Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Addetti I titolari compresi i familiari che prestino la loro opera nell ufficio/studio e i dipendenti soggetti o meno alle norme del D.P.R. 30/06/65 n e del D.Lgs. 23/02/00 n. 38, nonché a eventuali e successive modificazioni, in regola con gli obblighi di legge. Cassaforte a mobile Mobile con pareti a battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa ed accorgimenti atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di effrazione. Le casseforti con peso inferiore a 200 Kg. devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete. Cassaforte murata Cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello a filo di parete. Contenuto Il complesso dei beni mobili riposti nel fabbricato dell ufficio/studio distinti nelle voci che seguono: macchinari, attrezzature: macchinari, impianti, strumenti e relativi accessori, attrezzature d ufficio, di magazzino o di minori dipendenze; arredamento: arredamento in genere d ufficio, di magazzino o di minori dipendenze, compresi impianti di prevenzione e di allarme, tappeti, arazzi, quadri, mobili ed oggetti d arte ed argenteria, moquettes, parati, rivestimenti, serramenti, insegne, tendoni, antenne radio televisive, aggiunti dall Assicurato se i locali sono in affitto; capi speciali: collezioni, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d arte, oggetti d argento o platino; cose particolari: modelli, disegni, stampi, garbi, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, tavolette stereotipe, rami e zinchi per incisioni e simili, archivi, documenti, registri, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; valori: denaro, valori bollati e titoli di credito in genere pertinenti all esercizio commerciale o di uso personale degli addetti, escluso preziosi; oggetti ed effetti personali: oggetti ed effetti di uso personale degli addetti, esclusi veicoli a motore. Cristalli/vetro antisfondamento Quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo non inferiore a mm. 6, oppure quelli costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6. Danni Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, distruzione o deterioramento di cose. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Estorsione Impossessamento di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, tale da indurre la stessa a consegnare la cosa. Fabbricato L intera costruzione edile o una sua porzione, compresa la quota delle parti costituenti ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 5

6 proprietà comune, o tutte le opere murarie costituenti la sede dell ufficio/studio eccetto il valore dell area. Sono compresi: fissi, infissi ed impianti fissi al servizio del fabbricato (compresi contatori gas, luce e acqua), ascensori e montacarichi, centrali termiche, antenne, cabine elettriche, recinzioni, dipendenze, cantine, soffitte, box anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, affreschi, statue e decorazioni che non abbiano valore artistico, moquettes, tappezzerie, tende esterne frangisole, insegne e altre cose fisse destinate, in modo durevole, al servizio od ornamento del fabbricato assicurato. Franchigia La parte di danno indennizzabile ai fini della polizza, espressa in cifra che rimane a carico dell Assicurato. Furto Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Implosione Cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna. Incendio Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Lastre Tutte le lastre piane e curve, integre e senza difetti, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzocristallo, specchio, vetro o materiale plastico, stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale, tanto all interno che all esterno dei locali dell ufficio/studio (comprese insegne, targhe, iscrizioni e decorazioni). Macchine elettroniche Apparecchiature - o anche solo singoli componenti di impianti con elementi elettromeccanici anche preponderanti - necessarie alla trasmissione ed alla ricezione di segnali o dati, funzionanti in bassa tensione. Porta blindata Porta omologata a norma UNI (9569) e almeno di classe 1 di resistenza all effrazione. Oppure porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza circa la parte mobile e la parte fissa od infissa nel muro: battente costruito per l intera superficie con lamiera d acciaio dello spessore minimo di 1 mm., rivestito o meno esternamente con legno o altro materiale; telaio e controtelaio costruiti con lamiera d acciaio dello spessore minimo di 1 mm., il tutto formante una struttura robustamente ancorata al muro; almeno due rostri fissi antiscardinamento; serratura di sicurezza azionante almeno quattro punti mobili di chiusura (catenacci). È consentita la presenza di uno spioncino grandangolare. Primo rischio assoluto Forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene effettuato fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art del Codice Civile. Rapina Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene. 6 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

7 Scasso Forzamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni. Scippo Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona. Scoperto La parte di danno indennizzabile ai fini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi anche allo stato gassoso, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. Valore intero Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate a tale titolo. Se, al momento del sinistro, viene accertato un valore esistente superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'art del Codice Civile - regola proporzionale. ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 7

8 Settore incendio e altri danni materiali Garanzie prestate Art. 1. Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nella scheda di polizza da: a) incendio, anche se determinato da colpa grave dell Assicurato, o da dolo e colpa grave delle persone di cui questi debba rispondere a norma di legge; b) esplosione e scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi, anche se determinati da colpa grave dell Assicurato, o da dolo e colpa grave delle persone di cui questi debba rispondere a norma di legge; c) implosione; d) azione del fulmine; e) caduta di aereomobili, meteoriti, velivoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate; f) urto di veicoli stradali e natanti non appartenenti né in uso all Assicurato o suoi familiari; g) bang sonico determinato dal superamento, da parte di aereomobili, del muro del suono; h) fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto o rottura degli impianti di riscaldamento del Fabbricato, oppure sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito le cose assicurate od altri enti; i) rovina di ascensori, montacarichi e simili compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell impianto; l) caduta di antenne compresi i danni subiti dalle stesse; Delimitazioni delle garanzie Art. 5. Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione, i danni: verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; verificatisi in occasione di trasmutazione del nucleo dell atomo, di radiazioni provocate artificialmente dali accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; causati con dolo dell Assicurato o del Contraente, nonché quelli causati da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi salvo quanto previsto dall art. 1 (derogabile con garanzia opzionale); di furto o smarrimento, avvenuti in occasione di eventi per i quali è prestata l assicurazione; agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo scoppio per usura o difetto di materiale; indiretti, quali cambiamento di costruzione, eccetto quelli esplicitamente previsti in polizza. Art. 6. Caratteristiche del fabbricato Le garanzie sono operative a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili. È tollerata la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del tetto, in misura non superiore al 25%. Art. 7. Limiti di indennizzo Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile, per nes- 8 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

9 sun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. Fermo quanto sopra disposto, valgono i seguenti limiti di indennizzo riferiti alla somma assicurata alla partita Contenuto : 10% per denaro e titoli di credito con il massimo di Euro 5.200; 30% relativamente a capi speciali, esclusi preziosi, con il limite massimo di Euro per singolo oggetto; 20% per il costo di ricostruzione di archivi, registri, documenti e programmi software; è escluso ogni danno indiretto o conseguenziale e l indennizzo viene limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di un anno dal sinistro; 15% per il costo effettivamente sostenuto per la ricostruzione di cose particolari, senza tenere conto del valore di affezione, artistico o scientifico; è escluso ogni danno indiretto o conseguenziale e l indennizzo viene limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di un anno dal sinistro; 5% per oggetti in ripostigli non comunicanti con i locali dell ufficio/studio. Inoltre valgono le seguenti delimitazioni riportate a fianco di ciascuna garanzia prestata: m) correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati ad impianti ed apparecchi elettrici, compresi singoli componenti, al servizio del fabbricato assicurato ed agli altri apparecchi elettrici (esclusi quelli elettronici) per uso d ufficio; n) acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, di pluviali e grondaie installati nel fabbricato. La Società, indennizza altresì: o) il furto di fissi ed infissi del fabbricato e i guasti arrecati agli stessi dai ladri; p) le spese di demolizione e sgombero e trasporto dei residuati del sinistro al più vicino scarico; q) le spese di rimpiazzo combustibile (nafta - gasolio - kerose- (Fenomeni elettrici) - sono esclusi i danni: da manomissione e quelli riconducibili a difetti di manutenzione; alle lampade elettriche. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro per anno assicurativo, con una franchigia di Euro 50 per sinistro. (Acqua condotta) - sono esclusi i danni: dovuti ad umidità e stillicidio; da rigurgiti di fogna e gelo (derogabile con garanzia opzionale); da guasto o rottura di condutture completamente interrate; nonché: le spese per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d acqua (derogabile con garanzia opzionale). La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 50 per sinistro. (Furto di fissi ed infissi) - relativamente ai guasti sono esclusi i danni indennizzabili in base al settore Furto, se ed in quanto operante, tranne che per l importo che fosse eventualmente rimasto scoperto. (Spese di demolizione e sgombero e trasporto) - la garanzia è prestata con il limite del 10% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza. (Spese di rimpiazzo combustibile) - la garanzia è prestata ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006 9

10 ne), in caso di spargimento di tali liquidi a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato; r) le spese per onorari dei periti che l Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri; s) le spese per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali), sostenute dall Assicurato durante il periodo in cui la dimora abituale è resa inabitabile a seguito di sinistro indennizzabile; t) le spese sostenute per la duplicazione di documenti personali dell Assicurato e/o suoi familiari danneggiati a causa degli eventi previsti dalle garanzie incendio. Art. 2. Ricorso Terzi e rischio locativo La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, sino alla concorrenza del massimale convenuto in scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per: a) Ricorso Terzi danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; b) Rischio locativo danni materiali e diretti cagionati da sinistro indennizzabile a termini di polizza ai locali condotti in locazione. Art. 3. Buona fede L omissione da parte del Contraente o dell Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa non pregiudicano il diritto all indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa grave. con il limite di indennizzo per ogni sinistro dell 1% della somma assicurata per il fabbricato. (Spese per onorari dei periti) - la garanzia è prestata con il limite del 5% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di Euro (Spese per un alloggio sostitutivo) - la garanzia è prestata con il limite del 5% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza per il fabbricato e contenuto. (Duplicazione di documenti) - la garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro. (Ricorso terzi) - l assicurazione non comprende i danni a cose che l Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché quelli di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Per i danni da interruzioni o sospensioni il risarcimento è effettuato sino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato. Non sono comunque considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli e i familiari dell Assicurato. Si intendono inoltre esclusi i danni cagionati da trabocco di fognatura, da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali. (Buona fede) - resta inteso che il Contraente avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. Art. 4. Beni in leasing Qualora richiamata la condizione nella scheda di polizza e a parziale deroga delle esclusioni, l assicurazione comprende le cose detenute in forza di contratto di leasing. In tal caso si applicheranno le disposizioni dell art. 61 (Titolarità dei diritti) delle norme di polizza. 10 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

11 Garanzie opzionali (operanti solo se richiamate nella scheda di polizza) A. Ricerca guasti e ripristino fabbricato A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni di cui all art. 1 lett. n), in caso di danno indennizzabile a termini della garanzia acqua condotta, la Società indennizza le spese necessariamente sostenute per: ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata; demolire e ricostruire le suddette parti di fabbricato. B. Eventi speciali 1) Eventi atmosferici La Società indennizza sino alla concorrenza della somma assicurata: i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da eventi atmosferici quali grandine, vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d aria, temporali), neve, compresi i danni provocati dalle cose abbattute o trascinate dal vento o dalla neve nonché dall acqua penetrata all interno del fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del tetto, delle pareti e dei serramenti causate dagli eventi atmosferici stessi. 2) Eventi sociopolitici La Società indennizza sino alla concorrenza della somma assicurata: i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato; gli altri danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da scioperanti o persone (dipendenti o non del Contraente/Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato. (Ricerca guasti e ripristino fabbricato) - la garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro per anno assicurativo e con la franchigia di Euro 100 per sinistro. (Eventi atmosferici) - sono esclusi i danni: a) causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali od artificiali; mareggiate e penetrazione di acqua marina; inondazioni, frane e valanghe; infiltrazioni di acqua piovana e disgelo di accumuli di neve non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture; gelo, rigurgito di fogna; cedimento e franamento del terreno; b) subiti da: Iastre, cristalli, pannelli solari. La garanzia è prestata con la franchigia di Euro 150 per sinistro. (Eventi sociopolitici - Ordigni esplosivi) - sono esclusi i danni: di furto o smarrimento, avvenuti in occasione di eventi per i quali è prestata l assicurazione; di sottrazione di qualsiasi genere. La garanzia è prestata con la franchigia di Euro 200 per sinistro. 3) Ordigni esplosivi A parziale deroga dell art. 1 lettera b), la Società indennizza sino alla concorrenza della somma assicurata i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti al precedente punto 2). C. Gelo A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni di cui all art. 1 lett. n), la Società indennizza l Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento d acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato descritto nella scheda di polizza, causate da gelo. (Gelo) - sono esclusi i danni: da spargimento d acqua causato da condutture installate all esterno della costruzione o interrate; ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/

12 Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti della garanzia di cui al precedente punto A, a condizione che tale garanzia sia operante. D. Occlusioni /Rigurgito di fogna A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni di cui all art. 1 lett. n), la Società indennizza l Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento di acqua condotta conseguente ad occlusione degli impianti installati nel fabbricato descritto nella scheda di polizza o in conseguenza di rigurgito di fogna. Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti della garanzia di cui al precedente punto A, a condizione che tale garanzia sia operante. (Gelo) - (Occlusioni/rigurgito di fogna) - l indennizzo per le garanzie opzionali di cui alle lettere C), D) è effettuato complessivamente sino alla concorrenza di Euro per anno assicurativo e con la franchigia di Euro 100 per sinistro. 12 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

13 Settore furto e rapina Garanzie prestate Art. 8. Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al contenuto assicurato da: Furto commesso dopo che i ladri si sono introdotti all interno dell ufficio/studio indicato nella scheda di polizza: a) con scasso, o rimuovendo: serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni che ne impediscano l apertura od il sollevamento dall esterno; inferriate metalliche a spazi impraticabili infisse nel muro o nelle strutture dei serramenti; tetti, pareti, soffitti o pavimenti; Delimitazioni delle garanzie Art. 12. Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione, i danni: verificatisi in occasione di trasmutazione del nucleo dell atomo, di radiazioni provocate artificialmente dali accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata; commessi o agevolati da persone che abitano con l Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; commessi o agevolati da persone del fatto delle quali l Assicurato o il Contraente deve rispondere, salvo quanto previsto all art. 8) lett f); commessi o agevolati da incaricati alla sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; commessi o agevolati da persone legate all Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrano nella previsione dell art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti; ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/

14 causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall autore del sinistro. Art. 13. Contenuto riposto in cassaforte La garanzia furto è operativa a condizione che i ladri, dopo essersi introdotti nei locali secondo le modalità previste dall art. 8) abbiano sottratto il contenuto mediante scasso od asportazione della cassaforte. Inoltre valgono le seguenti delimitazioni riportate a fianco di ciascuna garanzia prestata: b) senza scasso con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l esterno situate in linea verticale oltre 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno; c) con uso di chiavi false, grimaldelli od uso di chiavi vere smarrite o sottratte all Assicurato, ai suoi familiari od agli eventuali ospiti; d) con introduzione clandestina, commesso cioè da persone che siano rimaste nei locali all insaputa dell Assicurato e che abbiano poi asportato la refurtiva a locali chiusi; e) con la sola rottura di cristalli o vetri non antisfondamento relativi ad aperture verso l esterno poste a meno di 4 metri dal suolo da superfici acquee e da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall esterno. (Furto commesso con uso di chiavi vere) - la garanzia è operante dal momento della denuncia all Autorità Giudiziaria o di Polizia, dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi fino alle ore 24 del terzo giorno successivo. (Furto con rottura di cristalli o vetri non antisfondamento) - la Società corrisponde all Assicurato l importo indennizzabile a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 20%; Inoltre la Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati da: f) da persone dipendenti dell Assicurato a condizione che il furto stesso sia perpetrato a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all interno dell esercizio e sempreché il furto avvenga con scasso di mezzi di protezione e chiusura; e comprende i danni: g) derivanti da rapina o estorsione anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall esterno e costrette a recarsi nei locali assicurati; h) relativi ai guasti arrecati dai ladri ai locali ed agli infissi nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l estorsione; i) al Contenuto compresi gli atti vandalici, commessi dai ladri, in occasione di furto, rapina ed estorsione consumati o tentati. Art. 9. Indennità aggiuntiva per spese varie La Società riconosce all Assicurato una somma forfettaria fino al 15% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza, per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate: onorari del Perito scelto dall Assicurato in conformità a quan- (Guasti arrecati dai ladri) - l indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di Euro per anno assicurativo. (Atti vandalici) - l indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto per anno assicurativo. Art. 14. Limiti di indennizzo Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. Fermo quanto sopra disposto, valgono i seguenti limiti di 14 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

15 to previsto all articolo Procedura per la valutazione del danno ; costi sostenuti per la documentazione del danno; potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati; altri obblighi contrattualmente incombenti ali Assicurato. Art.10. Garanzia portavalori L assicurazione comprende anche i danni di furto, scippo, rapina o estorsione di denaro e titoli di credito in genere subiti dall Assicurato o dai suoi dipendenti durante il trasporto dall esercizio commerciale al domicilio dell Assicurato stesso, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa. Il furto (escluso lo scippo) è indennizzato purché sia avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto oppure con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso od a portata di mano i valori stessi. Art. 11. Beni in leasing Qualora richiamata la condizione nella scheda di polizza e a parziale deroga delle esclusioni, l assicurazione comprende le cose detenute in forza di contratto di leasing. In tal caso si applicheranno le disposizioni dell art. 61) (Titolarità dei diritti) delle norme di polizza. indennizzo riferiti alla somma assicurata alla partita Contenuto : a) 10% per denaro e titoli di credito, con il massimo di Euro anche durante il loro trasporto (art. 10); b) 15% per il costo effettivamente sostenuto entro un anno dal sinistro per la ricostruzione di cose particolari, senza tenere conto del valore d affezione, artistico o scientifico e di ogni tipo di danno indiretto o conseguenziale; c) 30% per capi speciali, preziosi esclusi, con il limite massimo di Euro per singolo oggetto; d) 20% per il costo di ricostruzione di archivi, registri, documenti e programmi software; è escluso ogni danno indiretto o conseguenziale e l indennizzo viene limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di un anno dal sinistro; e) 5% per oggetti in ripostigli non comunicanti con i locali dell ufficio. Art. 15. Sospensione dell assicurazione per locali incustoditi Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, l assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per denaro, titoli di credito e carte valori, la sospensione decorre dalle ore 24 dell ottavo giorno. Per valori e capi speciali riposti in cassaforte, la sospensione decorre dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Garanzie opzionali (operanti solo se richiamate nella scheda di polizza) A. Infedeltà dei dipendenti La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza ad infedeltà dei dipendenti, purché l Assicurato denunci l infedeltà dei dipendenti alla Autorità Giudiziaria. Per infedeltà si intende: furto, rapina, appropriazione indebita, commessi dai dipendenti nell esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti. (Infedeltà dei dipendenti) - la garanzia è operante a condizione che: a) tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell assicurazione; b) il reato sia stato accertato dall Assicurato, e denunciato alla Società, entro il termine di un anno dalla consumazione. Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell assicurazione. Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponde unicamente delle perdite derivanti dalle azioni consumate anteriormente al termine dell assicurazione ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali con costituenti un un unico reato. L indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata. ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/

16 B. Porta blindata Ai sensi di quanto disposto dall art. 62) delle Condizioni Generali di Assicurazione (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), l Assicurato dichiara che ogni accesso dell ufficio/studio assicurato è protetto da porta blindata, le cui caratteristiche sono indicate alla voce Definizioni. C. Impianto di allarme Ai sensi di quanto disposto dall art. 62) delle Condizioni Generali di Assicurazione (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), l Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto. (impianto di allarme) - qualora detto impianto per qualsiasi motivo non fosse stato attivato, in caso di furto, è operante lo scoperto del 10%. 16 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

17 Settore lastre Garanzie prestate Art. 16. Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura delle lastre assicurate pertinenti l ufficio/studio, dovuti a: cause accidentali od a fatto di terzi o da fatto involontario dell Assicurato; uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria, vento e cose da esso trasportate; tumulti popolari, dimostrazioni di folla, scioperi e serrate, atti vandalici e dolosi. Art. 17. Rinuncia all azione di rivalsa La Società rinuncia all azione di rivalsa nei confronti dei clienti, dei fornitori e delle persone delle quali l Assicurato debba rispondere ai sensi dell art del Codice Civile a condizione che l Assicurato non eserciti egli stesso l azione di risarcimento del danno contro il responsabile. Delimitazioni delle garanzie Art. 18. Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) indennizzabili in base ai settori Incendio e Furto se ed in quanto operanti, salvo per l importo eventualmente rimasto scoperto; b) causati da atti di guerra, da insurrezioni, da occupazione militare e da invasione; c) causati da dolo dell Assicurato o del Contraente o dei loro familiari; d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, franamenti e smottamenti; e) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, rimozione o lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni e cornici; f) ai bordi delle lastre scorrevoli, ai lucernari; g) all apparecchiatura elettrica delle insegne luminose; h) alle insegne che non siano negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato in cui è ubicato l esercizio commerciale; i) derivanti da emanazione di calore o da radiazioni atomiche. ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/

18 Settore elettronica Garanzie prestate Art. 19. Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti alle macchine elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l uso cui sono destinate, arrecati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. I danni riconducibili a fenomeni elettrici di origine esterna sono indennizzabili anche quando la variazione di tensione della rete di alimentazione elettrica o telefonica non abbia danneggiato il circuito alimentatore o la scheda modem. Delimitazioni delle garanzie Art. 20. Esclusioni Sono esclusi i danni causati da: a) eventi previsti dai settori Incendio e Furto; b) dolo dell Assicurato, del Contraente o dei loro familiari; c) deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell uso o funzionamento; d) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio o provocati da ordigni esplosivi; e) terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane e valanghe; f) esplosione od emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sono altresì esclusi i danni: g) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; i) dovuti all inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l esercizio indicate dal costruttore o dal fornitore delle cose assicurate; l) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; m) attribuiti a difetti noti al Contraente o all Assicurato all atto della stipulazione della polizza, indipendentemente che la Società ne fosse a conoscenza; n) la cui riparazione rientra nelle prestazioni relative al con- 18 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

19 tratto di assistenza tecnica e manutenzione della casa costruttrice o da organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall Assicurato. Sono pertanto esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura; aggiornamento tecnologico dell impianto; danni e disturbi verificatisi durante l esercizio senza concorso di cause esterne. La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 100 per ogni sinistro. La garanzia opera con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150 nel caso non risulti danneggiato il circuito alimentatore o la scheda modem, così come previsto dall ultimo comma dell art. 19). ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/

20 Settore Responsabilità civile (R.C.T./R.C.O.) Garanzie prestate Art. 21. Oggetto dell assicurazione La Società, nei limiti del massimale indicato in polizza, si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dell ufficio/studio assicurato ed alle attrezzature ivi esistenti. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere. Sono compresi i danni derivanti: da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture del fabbricato stesso ed i danni conseguenti a rigurgito di fogne, con applicazione di una franchigia di Euro 100 per sinistro; dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati le insegne, i cartelli e gli striscioni; dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall allestimento e dallo smontaggio di stands; dalla proprietà di cani da guardia. Delimitazioni delle garanzie Art. 28. Esclusioni Non sono considerati Terzi: a) l Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato e/o del coniuge, nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); le Società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell art del Codice Civile e del D.Lgs. n. 95 dell convertito con Legge n. 216, nonché gli amministratori delle medesime; c) i dipendenti dell Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro; d) le società e le persone giuridiche nelle quali l Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore; e) i collaboratori, dipendenti e praticanti che si avvalgono delle prestazioni professionali dell Assicurato. L assicurazione non comprende i danni: a) cagionati a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; b) da furto; c) cagionati da sottrazione, perdita, distruzione e deterioramento di documenti rappresentanti un valore di esigibilità, denaro, oggetti di pregio, preziosi o titoli di credito; 20 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

21 d) da infedeltà del dipendente o da appropriazione indebita; e) da proprietà, uso e guida di veicoli a motore, nonché di natanti ed aeromobili; f) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; g) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; h) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria di locali dell ufficio/studio; i) verificatosi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); j) derivanti da responsabilità civile professionale; k) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi tipo; l) alle cose di terzi in consegna all Assicurato a qualsiasi titolo; m) cagionati dall inosservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 626 del e successive modificazioni ed integrazioni; n) a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati. Art. 22. Committenza di lavori di straordinaria mantuenzione A parziale deroga di quanto previsto dall art. 28 Esclusioni, lettera h), l assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all Assicurato in qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione dell ufficio/studio, che siano di proprietà dell Assicurato stesso, purché l Assicurato non assuma la direzione dei lavori. Art. 23. Interruzioni di attività Da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. (Interruzioni o sospensioni) - la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% del massimale per i danni a cose con il massimo risarcimento di Euro per sinistro, e con scoperto del 10% con il minimo di Euro Art. 24. Committenza auto A parziale deroga di quanto previsto dall art. 28 Esclusioni, lettera e), l assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi dell art del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida per suo conto di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia fissa di Euro 250 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/

22 Norme che regolano la responsabilità civile verso prestatori di lavoro iscritti all INAIL (R.C.O.) Art. 25. Responsabiità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n e dell art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a tutti i lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6%. Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti. (R.C.O.) - I assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, I Assicurato sia in regola con gli obblighi dell assicurazione di legge. Si intendono comunque escluse le malattie professionali. Norme valide per le garanzie R.C.T./R.C.O. Art. 26. Variazione del numero degli addetti Il premio di polizza riguardante la presente garanzia, viene convenuto in base al numero degli addetti dichiarato dall Assicurato in polizza; in caso di variazione di tale numero nel corso del contratto, l Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società entro 15 giorni dal momento della variazione medesima. Il premio di polizza verrà adeguato in relazione alla variazione del numero degli addetti, a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione. (Variazione del numero degli addetti) - qualora l Assicurato abbia omesso di comunicare le variazioni in aumento degli addetti, superiori di una unità, la Società, in analogia a quanto disposto dall art del Codice Civile, risponderà del danno, in caso di sinistro, in proporzione del rapporto fra le unità assicurate e quelle effettive. Art. 27. Estensione territoriale L assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei territori dei Paesi dell Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e della Svizzera, nell adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempreché sia competente a decidere l Autorità giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale. 22 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

23 Sezione tutela giudiziaria Garanzie prestate La Società, in collaborazione con Pronto Tutela Giudiziaria SpA, si avvale, per la gestione dei sinistri di tutela giudiziaria, della Spettabile Pronto Assistance Servizi Spa, via Carlo Marenco, Torino. L Assicurato corrisponderà direttamente, per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri, con quest ultima impresa. Art. 29. Definizioni Assicurato: il Contraente indicato in polizza, nonché le persone delle quali sia tenuto a rispondere a termine di legge; assistenza giudiziale: l attività di patrocinio svolta di fronte al Giudice quando è demandata allo stesso la decisione sulla soluzione della controversia; assistenza stragiudiziale: l attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell inizio dell azione giudiziaria; insorgenza del sinistro: il momento in cui si verifica l inadempimento o la violazione di una norma; sinistro: la controversia rientrante nelle definizioni delle garanzie riportate nella presente polizza. Delimitazioni delle garanzie Art. 39. Esclusioni L assicurazione non vale per: il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; gli oneri fiscali (spese di bollatura, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere); le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale, tributario; le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell Assicurato; le spese di notifica. L assicurazione non è inoltre operante per le controversie: di natura contrattuale nei confronti della Società; nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria; derivanti dalla circolazione di veicoli, natanti e aeromobili di proprietà o condotti dall Assicurato. Art. 30. Oggetto dell assicurazione La Società assume a proprio carico, sino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo, l onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti a un sinistro rientrante in garanzia. Esse sono: le spese per l intervento di un legale; le spese peritali; le eventuali spese legali di controparte, in caso di transazione ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/

24 autorizzata dalla Società o quelle di soccombenza in caso di condanna dell Assicurato. Nel caso di controversie di Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell Assicurato/Contraente. Art. 31. Garanzie prestate La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell ambito dell attività professionale dichiarata in polizza e si riferisce ai seguenti casi: a) controversie relative alla conduzione e/o proprietà dei locali ove l Assicurato esercita la propria attività, purché il valore di lite sia superiore a Euro 1.000; b) controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti dell Assicurato regolarmente assunti; c) controversie relative alla locazione dei locali ove l Assicurato esercita la propria attività. Art. 32. Inizio e termine della garanzia La garanzia tutela giudiziaria viene prestata a condizione che l insorgenza del sinistro si sia verificata: dopo le 24 del giorno di decorrenza dell assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale; trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della polizza nelle restanti ipotesi; La garanzia si intende estesa ai sinistri che, verificatisi durante il periodo di validità della polizza, vengano denunciati entro e non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto, o comunque nei termini previsti dall art del Codice Civile. Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più violazioni successive, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento della prima violazione. Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande indentiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti come un unico sinistro, così come le imputazioni che, pur a carico di più persone assicurate, risultano dovute al medesimo fatto. Art. 33. Estensione territoriale La garanzia Tutela Giudiziaria opera per vertenze contrattuali insorte in conseguenza a fatti verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; la garanzia opera inoltre per fatti verificatisi nel territorio degli Stati dell Unione Europea e della Svizzera in caso di vertenze di carattere extracontrattuale. Art. 34. Obblighi in caso di sinistro L Assicurato deve immediatamente denunciare alla Centrale Operativa della Pronto Assistance Servizi SpA qualunque sinistro rientrante nei termini di polizza nel momento in cui lo stesso si è verificato e/o ne abbia conoscenza. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell art del Codice Civile. La denuncia deve contenere la descrizione dettagliata dell evento, la data, il luogo, l indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni. L Assicurato deve altresì far pervenire alla Pronto Assistance Servizi SpA ogni notizia o documento relativi al sinistro e ogni atto notificatogli, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. La Centrale Operativa, contattabile al numero verde 800/ (dall estero ), è a disposizione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno per accogliere le segnalazioni. Art. 35. Gestione del sinistro Ricevuta la denuncia del sinistro, Pronto Assistance Servizi SpA esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento della controversia. Il ricorso ad azioni giudiziarie in qualunque sede proponibili e il perfezionamento di accordi o transazioni con la Controparte, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, deve essere sempre autorizzato preventivamente da Pronto Assistance Servizi SpA. Per quanto riguarda le spese attinenti all esecuzione forzata, Pronto Assistance Servizi SpA tiene indenne l Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l Assicurato e Pronto Assistance Servizi SpA in merito alla gestione del sinistro, le Parti possono adire l Autorità giudiziaria o demandare la decisione a un Arbitro designato di comune accordo che provveda secondo equità. In mancanza di accordo sulla nomina dell Arbitro la scelta viene fatta, a istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo di residenza o della sede legale della Parte attiva. Ciascuna delle parti, qualunque sia l esito dell arbitrato contribuirà alla metà delle spese arbitrali. Pronto Assistance Servizi Spa informerà l Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Art. 36. Scelta del legale Qualora il tentativo di bonario componimento della controversia, effettuato da Pronto Assistance Servizi SpA ai sensi del precedente art. 35) non sia andato a buon fine, e a condizione che, a giudizio di Pronto Assistance Servizi SpA, le pretese dell Assicurato presentino possibilità di successo, o nel caso in cui vi sia conflitto d interessi tra la Società e l Assicurato, o tra l Assicurato e Pronto Assistance Servizi SpA o altre Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, l Assicurato stesso ha la facoltà di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti per la vertenza, segnalandone il nominativo a Pronto Assistance Servizi SpA. In difetto, Pronto Assistance Servizi SpA si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina del legale. L incarico professionale al legale comunque designato verrà conferito esclusivamente da Pronto Assistance Servizi SpA, che assumerà a proprio carico le spese relative entro i limiti previsti dalla polizza. La procura al legale dovrà essere rilasciata dall Assicurato, il quale dovrà contestualmente fornire tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo la normativa fiscale vigente. La procedura sopra descritta è valida anche per la scelta del perito. Pronto Assistance Servizi SpA informerà l Assicurato del suo diritto di designazione del professionista. Pronto Assistance Servizi SpA, così come la Società, non sono responsabili dell operato dei legali e periti. 24 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

25 Art. 37. Recupero di somme Spettano integralmente all Assicurato i risarcimenti ottenuti e le somme liquidate dalla controparte a titolo di capitali e interessi. Spettano invece a Pronto Assistance Servizi SpA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le spese e le competenze liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. Art. 38. Coesistenza di un assicurazione di responsabilità civile Qualora esista un assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia Tutela Giudiziaria opera a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza. ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/

26 Settore assistenza Garanzie prestate Delimitazioni delle garanzie L assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Centrale Operativa di PRONTO ASSISTAN- CE SERVIZI S.P.A., con sede legale in TORINO via Carlo Marenco, 25 e Sede Operativa in TORINO corso Massimo d Azeglio 14, presso la quale opera la struttura organizzativa dell assistenza disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno. Art. 40. Definizioni Assicurato: la persona fisica residente in Italia, che ai sensi della polizza ha diritto ad usufruire dell assistenza; attività assicurata: l ufficio/studio avente sede in Italia identificato nell elenco delle unità immesse in copertura; codice personale di riconoscimento: il numero 410/650 che l Assicurato deve citare alla Centrale Operativa per potere usufruire dell Assistenza; Società: MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisione NUOVA MAA; sinistro: ogni evento fortuito occorso all attività assicurata che causi danni gravi ed oggettivamente constatabili. Art. 41. Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo a disposizione dell Assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti dalla polizza e comunque occorsi durante il periodo di validità della stessa. Art. 47. Esclusioni L Assistenza non è operante per interventi richiesti su parti comuni dell edificio e/o comunque di uso non esclusivo dell attività assicurata e per i sinistri occorsi: su apparecchi mobili ad uso dell attività assicurata e guasti provocati dal loro utilizzo; agli impianti generali, idraulico, elettronico, del gas e del riscaldamento, dell edificio in cui è situata l attività 26 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

27 Art. 42. Garanzie di assistenza prestate A - VIAGGIO PER RIENTRO ANTICIPATO Nel caso in cui l attività assicurata subisca un sinistro, Maa Assistance organizza e dispone il rientro anticipato dell Assicurato al domicilio. Se il rientro avviene da un Paese europeo, Maa Assistance organizza e dispone anche l eventuale viaggio di ritorno al luogo di partenza qualora l Assicurato intenda proseguire il soggiorno interrotto. Maa Assistance mette a disposizione per il rientro e per l eventuale viaggio di ritorno al luogo di partenza un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe. B - SERVIZIO PRENOTAZIONI INTERVENTI PER MANU- TENZIONE E PREVENTIVI In caso di sinistro o di necessità, l Assicurato può telefonare a Maa Assistance che mette a disposizione la Centrale Operativa attiva tutti i giorni dell anno, 24 ore su 24, per richiedere l intervento di artigiani qualificati ed affidabili a tariffe controllate. E - INVIO DI UN IDRAULICO In caso di sinistro o di guasti all impianto idraulico dell attività assicurata che compromettano la prosecuzione dell attività lavoassicurata dell Assicurato a meno che non siano di uso esclusivo della stessa; a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica, del gas e dell acqua da parte dell Ente erogatore; a cancelli, porte, portoni d accesso dell edificio in cui è situata l attività assicurata a meno che non siano di uso esclusivo dell attività assicurata. Sono inoltre sempre esclusi i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente. (Viaggio per rientro anticipato) - Maa Assistance si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo di Euro 260. Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall Assicurato o altri aventi diritto devono essere consegnati a Maa Assistance. (Servizio prenotazioni interventi) - Sono esclusi e rimangono a totale carico dell Assicurato i costi relativi all intervento stesso. Maa Assistance, con il consenso dell Assicurato, provvede ad inviare l artigiano più vicino sul luogo dell assistenza e si fa carico delle spese relative alla sola organizzazione dell intervento di assistenza. C - INVIO DI UN ELETTRICISTA In caso di sinistro o di guasti all impianto elettrico dell attività assicurata che compromettano la prosecuzione dell attività lavorativa Maa Assistance provvede ad inviare un elettricista sul luogo dell assistenza. D - INVIO DI UN FABBRO In caso di sinistro o di tentata effrazione dei mezzi di chiusura, furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasti a serrature dell attività assicurata che rendano necessario l intervento di un fabbro, Maa Assistance provvede ad inviare un fabbro sul luogo dell assistenza. (Invio di un elettricista) - Maa Assistance si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo di Euro 130. La garanzia non è operativa per: interventi sul cavo di alimentazione generale dell edificio in cui è situata l attività assicurata; interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell Ente erogatore. Sono esclusi e rimangono a totale carico dell Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente. (Invio di un fabbro) - Maa Assistance si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo di Euro 130. La garanzia non è operativa per: interventi su impianti con sistemi di chiusura elettronici; interventi su chiavi elettroniche; interventi su parti o componenti che non siano ad esclusivo uso dell attività assicurata. Sono esclusi e rimangono a totale carico dell Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente. (Invio di un idraulico) - Maa Assistance si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo di Euro 130. La garanzia non è operativa per: ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/

28 rativa, Maa Assistance provvede ad inviare un idraulico sul luogo dell assistenza. interventi a causa di gelo; interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione di apparecchi mobili in uso all attività assicurata; interventi sulle tubature o rubinetterie collegate ai citati apparecchi; interventi richiesti a seguito di interruzioni della fornitura da parte dell Ente erogatore. Sono esclusi e rimangono a totale carico dell Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente. F - INFORMAZIONI E/O CONSULENZE TELEFONICHE In base ad una convenzione stipulata fra la Società e Pronto Assistance Servizi, l Assicurato può beneficiare nel periodo di validità della polizza, telefonando alla Centrale Operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno, dei servizi previsti dal presente contratto. Art. 43. Modalità per l erogazione dell assistenza Per ottenere l Assistenza, telefonare SEMPRE E PREVENTIVA- MENTE alla Centrale Operativa, componendo il numero verde La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno per raccogliere le richieste. Dall Estero è possibile contattare la Centrale Operativa componendo il numero telefonico: prefisso internazionale /11/ ; in caso di chiamate dall Estero, la Società accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate e pertinenti sostenute dall Assicurato. Per i paesi che già fruiscono del numero verde internazionale, la Centrale Operativa fornirà direttamente agli Assicurati, al momento della richiesta di assistenza, i numeri e i prefissi da formare. Gli Assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax (011/658652) o telex ( PAS TO I). Art. 44. Estensione territoriale La Società presta l assistenza all attività assicurata sita in ITALIA. Art. 45. Obblighi dell assicurato L Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati: 1) codice personale indicato nella scheda di polizza; 2) generalità dell Assicurato, eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono, telex, ecc.); 3) tipologia dell intervento richiesto e luogo di accadimento. Art. 46. Obblighi in caso di sinistro Quando si verifica un sinistro, la Società ha diritto di verificare l esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l effettivo verificarsi dell evento dannoso. Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente polizza, deve essere esercitato dall Assicurato, a pena di estinzione e decadenza entro il termine tassativo di un anno dalla data dell evento costitutivo del diritto stesso. Art. 48. Delimitazioni delle garanzie La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l Assicurato a gestire autonomamente l organizzazione dell intervento di assistenza. La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perchè non ne ha avuto la necessita. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall Assicurato. Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall Assicurato al professionista intervenuto. Per interventi che richiedano l accesso o che interessino materialmente unità commerciali adiacenti l attività assicurata, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità commerciali interessate. Per gli interventi di artigiani, la Società non riconosce anticipi di denaro, rimborsi o indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sostitutivi e/o di uso corrente. 28 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

29 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri (Esclusi i settori Tutela Giudiziaria e Assistenza) Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato dovrà: a) entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, darne comunicazione dettagliata all Agenzia alla quale è appoggiata la polizza o alla Società, specificando le cause presunte e l entità approssimativa del danno; b) per i danni relativi al settore Incendio e Furto e in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all Autorità contenente una distinta particolareggiata delle cose rubate, danneggiate o distrutte con l indicazione del rispettivo valore, trasmettendone copia all Agenzia o alla Società; c) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico della Società secondo il disposto dell art del Codice Civile; d) fare tutto quanto è possibile per contenere e limitare il danno o il suo aggravarsi conservando le tracce del sinistro ed i beni rimasti, anche se danneggiati, fino a specifico consenso della Società e senza avere perciò diritto ad indennizzo; e) mettere a disposizione della Società e dei periti ai fini delle loro indagini e verifiche per l accertamento delle cause e della entità del danno, i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto. Se l evento riguarda i danni relativi al Settore Responsabilità Civile la denuncia, preceduta da telegramma per sinistri mortali o di notevole gravità, deve contenere la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. L Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. Art Procedura per la valutazione del danno (escluso il settore Responsabilità Civile) L ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà. ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/

30 Art Mandato dei periti (escluso il settore Responsabilità Civile) I periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato od aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 49); c) verificare l esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati (danneggiati e non danneggiati oppure sottratti e non sottratti), determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all art. 53 (Determinazione del danno); d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e di ogni altra eventuale spettanza in base alle garanzie operanti ed alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità. Art Gestione delle vertenze del danno (settore Incendio limitatamente a Ricorso Terzi, Rischio Locativo e settore Responsabilità Civile) La Società assume fino a quando ne ha interesse e a nome dell Assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. L Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull Assicurato del pregiudizio derivatole dall inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale o della somma stabiliti in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale o somma, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art Determinazione del danno (settore Incendio) L ammontare del danno si determina secondo i seguenti criteri: a) per il fabbricato si stima: 1) la spesa necessaria per l integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso il valore dell area; 2) il valore del fabbricato assicurato al momento del sinistro, che si ottiene applicando alla stima di cui al punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso ed ad ogni altra circostanza concomitante. La determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo la spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo solo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette; b) per il macchinario, le attrezzature e l arredamento, si stima: 1) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico; 2) il valore delle cose assicurate al momento del sinistro che si ottiene applicando alla stima di cui al punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. La determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate o per riparare quelle danneggiate, deducendo solo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette. In nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura ed arredamento, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alla stima di cui ai punti a/2 e b/2. L assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento di reparti in stato di attività. c) per le cose particolari si stima: il costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione al loro stato d uso e di utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore d affezione od artistico o scientifico. L ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate come sopra stimato, il valore delle cose illese ed il valore ricavabile dalle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all Erario. (settore Furto) L ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, stimando: 30 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

31 il costo di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in base alla natura, alla vetustà, al rendimento ed al loro stato di manutenzione. Inoltre, relativamente ai settori Incendio/Furto rimane stabilito che per quanto riguarda: 1) i titoli di credito: la Società non pagherà l importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze in essi previste; l Assicurato deve restituire alla Società l indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci; il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l esercizio dell azione cambiaria; 2) per i documenti personali: si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento. (settore Lastre ed Elettronica) L ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro. Art Pagamento dell indennizzo (settore Incendio - Furto - Lastre - Elettronica) Verificata l operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni dalla data dell atto di liquidazione del danno sempre che non sia stata fatta opposizione. (Limitatamente al settore Incendio) Per i danni al Fabbricato, l Assicurato acquista il diritto al pagamento dell intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene la Società limita l indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto a/2 dell art. 53). Per i danni al contenuto l indennizzo per esso liquidato in base al valore a nuovo (punto b/1 dell art. 53) - Determinazione del danno - sarà corrisposto per intero solo se l Assicurato avrà proceduto al rimpiazzo e/o alla riparazione entro 12 mesi dalla data del sinistro salvo ritardi per legittimi impedimenti. Se ciò non avviene, la Società limita l indennizzo al valore delle cose al momento del sinistro come sopra specificato. Dagli indennizzi verranno detratti eventuali franchigie o scoperti stabiliti. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento sarà effettuato solo quando l Assicurato dimostri che non ricorre l esclusione prevista nel settore interessato per fatto commesso con dolo. Art Anticipo sulla liquidazione del sinistro (settore Incendio) L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, previa applicazione del deprezzamento stabilito al punto a/2 dell art. 53) delle norme di polizza qualora l Assicurato non dia garanzia della ricostruzione, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro e, comunque, l ammontare dell anticipo non potrà superare l importo di Euro L obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell anticipo. Art Assicurazione parziale (settore Incendio) Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, considerata separatamente, eccedeva al momento del sinistro la rispettiva somma assicurata, l Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale risultata l eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite. Tuttavia, se al momento del sinistro, i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 20% la somma assicurata indicata, non si darà luogo all applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Il presente articolo non si applica ai settori Furto, Cristalli, Elettronica e Responsabilità Civile. Art Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro - reintegro (settore Furto) In caso di sinistro, la somma assicurata ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Su richiesta dell Assicurato tale importo può essere reintegrato mediante corresponsione del rateo di premio che l Assicurato si impegna a versare entro 30 giorni dall emissione della relativa appendice. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio, al netto delle imposte, non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere. Art Recupero delle cose asportate (settore Furto) Se le cose asportate o sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società. In ogni caso il Contraente ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Società dell indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/

32 Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose. Art Assicurazioni presso diversi assicuratori (settore Incendio - Furto - Lastre - Elettronica) In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. L Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato; qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque, ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare per ciascuna partita una somma maggiore di quella assicurata. Art Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza (settore Incendio - Furto - Elettronica) Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell interesse assicurato. 32 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

33 Condizioni Generali di Assicurazione Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art Altre assicurazioni Se sui medesimi beni e/o per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente e/o l Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell articolo 1901 del Codice Civile. Art Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell articolo 1898 del Codice Civile. Art Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art Recesso in caso di sinistro Dopo presentazione di regolare e idonea denuncia di sinistro e fino al 60 giorno del pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione, con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata. In caso di recesso, la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art Proroga del contratto e periodo dell assicurazione In mancanza di disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore all anno è prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/

34 Art Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. Art Indicizzazione Qualora sul frontespizio di polizza ne sia stata convenuta l applicazione, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le seguenti norme: a) alla polizza è assegnato, come riferimento iniziale, l indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati del mese di settembre dell anno solare antecedente la data di effetto della polizza stessa; b) se tra l indice del mese di settembre dell anno solare precedente la scadenza di un rata annua e l indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, le somme assicurate, i massimali, il premio e i limiti di indennizzo espressi in cifra assoluta vengono aumentati o ridotti in eguale misura a partire dalla scadenza stessa; c) allorché l indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito, è in facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare all ulteriore adeguamento della polizza. In tal caso la stessa resterà in vigore alle condizioni dell ultimo adeguamento effettuato, sino a nuova pattuizione tra le Parti. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. 34 ASSICURAZIONE TUTTUFFICIO - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2006

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