Assicurazione alberghi
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- Viviana Giannini
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1 LINEA LAVORO Assicurazione alberghi
2 Sommario pag 2 Definizioni Settori (Norme): Incendio e altri danni materiali Furto e rapina Lastre Elettronica Responsabilità civile Protezione del Cliente Tutela giudiziaria Assistenza 34 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri 38 Condizioni Generali di assicurazione
3 Definizioni Definizioni relative all assicurazione in generale Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Assicurato Soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Polizza I documenti che provano l assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società La MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. - Divisone NUOVA MAA. 2 ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008
4 Definizioni specifiche per l assicurazione alberghi Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Albergo Impresa turistica - definita ai sensi della Legge 17 maggio 1983, n che svolge attività di gestione di strutture ricettive di qualsiasi categoria aperte al pubblico, a gestione unitaria, che fornisca alloggio in camere ubicate in uno o più stabili - o in una unità abitative dislocate su aree recintate - ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori quali: bar, ristorati, parrucchieri, lavanderie, negozi, autorimesse, parcheggi, cure termali, saune, piscine, attività ricreative e culturali, sale da ballo, discoteche, night clubs, attività sportive. Addetti Le persone che partecipano all attività alberghiera, compresi l albergatore ed i familiari che collaborano nell impresa. Bagaglio Gli oggetti di uso personale - esclusi valori, preziosi, collezioni ed oggetti d arte - contenuti in borse, valigie e/o bauli. Borseggio Furto commesso sottraendo con destrezza la cosa mobile di dosso alla persona. Mezzi di custodia a) Cassaforte a mobile Mobile con pareti a battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa ed accorgimenti atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di effrazione. Se di peso inferiore ai 200 Kg. deve essere ancorato rigidamente al pavimento e ad almeno una parete. b) Cassaforte murata Cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello a filo di parete. c) Cassette di sicurezza Mezzi di custodia, inseriti in grandi casseforti o armadi corazzati o in camere chiuse controllate, costituiti da una serie di cassette aventi le caratteristiche della cassaforte murata e munite di doppia chiave di sicurezza detenute l una dal cliente e l altra dall albergatore. Cliente Persona che dispone dell alloggio in albergo o che usufruisca dei servizi dello stesso. Contenuto Il complesso dei beni mobili riposti nell albergo, pertinenti l attività alberghiera e distinti nelle voci che seguono: arredamento, macchinari, attrezzature: arredamento in genere dell albergo quale a titolo esemplificativo: mobilio, biancheria, vasellame, posaterie, tappeti, arazzi, quadri, mobili, oggetti d arte ed argenteria, impianti di prevenzione e di allarme; moquettes, parati, rivestimenti, serramenti, insegne, tendoni e antenne radiotelevisive aggiunti dall Assicurato se i locali sono in affitto; macchinari, attrezzature (compresi veicoli anche a motore, esclusi comunque ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e relativi rimorchi), serbatoi non in cemento armato o muratura; macchine elettroniche: apparecchiature - o anche solo singoli componenti di impianti con elementi elettromeccanici anche preponderanti - necessarie alla trasmissione ed alla ricezione di segnali o dati, funzionanti in bassa tensione, quali ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008 3
5 ad esempio: elaboratori di dati, fatturatrici, registratori di cassa, centralini telefonici, fotocopiatrici, sistemi di controllo, telex, telefax, modem; merci: merci e scorte inerenti l attività alberghiera; cose particolari: archivi, documenti, registri, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; valori: denaro, valori bollati e titoli di credito in genere di uso personale degli addetti, escluso preziosi; oggetti ed effetti personali: oggetti ed effetti di uso personale dell albergatore e dei suoi addetti, nonché arredamento dell abitazione dell albergatore e/o dei suoi familiari, nel caso in cui l abitazione sia ubicata nell area alberghiera esclusi veicoli a motore. Non rientrano nel contenuto le cose dei clienti, comprese le cose consegnate e le cose non consegnate delle quali l Assicurato e/o il Contraente sia responsabile ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis del C.C. Cristalli/vetri antisfondamento Quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo non inferiore a mm. 6, oppure quelli costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Estorsione Impossessamento di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene tale da indurre la stessa a consegnare la cosa. Fabbricato L intera costruzione edile o una sua porzione, compresa la quota delle parti costituenti proprietà comune, o tutte le opere murarie costituenti l albergo, eccetto il valore dell area. Sono compresi fissi, infissi ed impianti fissi al servizio del fabbricato (compresi contatori gas, acqua e luce), cabine elettriche, recinzioni, dipendenze, cantine, soffitte, box anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, affreschi, decorazioni e statue che non abbiano valore artistico, moquettes, tappezzeria, tende esterne frangisole, insegne e altre cose fisse destinate, in modo durevole, al servizio od ornamento del fabbricato assicurato. Sono compresi i locali destinati ad abitazione dell albergatore e/o dei suoi familiari, purché siti nell ambito dell albergo o in altro fabbricato dell aera alberghiera. Franchigia L importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, deve essere detratto dall indennizzo liquidabile a termini di polizza per restare a carico esclusivo dell Assicurato. Furto Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Implosione Cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna. Incendio Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. 4 ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008
6 Ingessatura Mezzo di contenzione, costituito da fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti applicato in Istituto di cura o ambulatorio in modo permanente e rimovibile esclusivamente presso Istituto di cura o ambulatorio stesso. Sono considerati ingessatura i collari non rimovibili dall Assicurato. Lastre Tutte le lastre piane e curve, integre e senza difetti, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzocristallo, specchio, vetro o materiale plastico, stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale, tanto all interno che all esterno dei locali dell albergo (comprese insegne, targhe, iscrizioni e decorazioni). Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Primo rischio assoluto Forma di assicurazione in base alla quale l indennizzo viene effettuato fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all art del Codice Civile. Rapina Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene. Rischio locativo Le conseguenze della responsabilità civile che gravano sull Assicurato non proprietario del fabbricato per i danni materiali e diretti da incendio, esplosione e scoppio cagionati da sinistri risarcibili a termini della presente polizza ai locali tenuti in locazione (articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile). Scasso Forzamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura tali da causarne l impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni. Scippo Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona. Scoperto L importo risultante dall applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sull indennizzo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, deve essere detratto dalla suddetta somma, per restare a carico esclusivo dell Assicurato. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi anche allo stato gassoso, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Valore intero Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate a tale titolo. Se, al momento del sinistro, viene accertato un valore esistente superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell art C.C. - regola proporzionale. ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008 5
7 Settore Incendio e altri danni materiali Garanzie prestate Art. 1 - Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nella scheda di polizza da: a) incendio, anche se determinato da colpa grave dell Assicurato, o da dolo e colpa grave delle persone di cui questi debba rispondere a norma di legge; b) esplosione e scoppio, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi, anche se determinati da colpa grave dell Assicurato, o da dolo e colpa grave delle persone di cui questi debba rispondere a norma di legge; c) implosione; d) azione del fulmine; e) caduta di aeromobili, meteoriti, velivoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate; f) urto di veicoli stradali e natanti non appartenenti né in uso all Assicurato o suoi familiari; g) bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono; h) fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto o rottura degli impianti di riscaldamento del Fabbricato, oppure sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito le cose assicurate od altri enti; i) rovina di ascensori, montacarichi e simili compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell impianto; Delimitazioni delle garanzie Art. 6 - Esclusioni Non rientrano nelle garanzie prestate con il settore Incendio, i danni: verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; verificatisi in occasione di trasmutazione del nucleo dell atomo, di radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; causati con dolo dell Assicurato o del Contraente, nonché quelli causati da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi salvo quanto espressamente previsto dall art. 1, lett. a) e b) (derogabile con garanzia opzionale); di furto o smarrimento, avvenuti in occasione di eventi per i quali è prestata l assicurazione; agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo scoppio o l implosione per usura o difetto di materiale; indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (derogabile con garanzia opzionale); subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l assicurazione (derogabile con garanzia opzionale); subiti da cose detenute in forza di contratto di leasing 6 ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008
8 (derogabile se richiamata nel frontespizio di polizza); alle cose dei clienti, comprese le cose consegnate e le cose non consegnate delle quali l Assicurato e/o il Contraente sia responsabile ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile. Art. 7 - Caratteristiche del fabbricato Le garanzie sono operative a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili. È tollerata la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del tetto, in misura non superiore al 15%. Art. 8 - Limiti di indennizzo Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare per ciascuna partita o garanzia una somma maggiore di quella assicurata. Fermo quanto sopra disposto, la Società non pagherà comunque importi maggiori dei seguenti: a) 5% della somma assicurata sul Contenuto relativamente ai valori, oggetti ed effetti personali, con il massimo di ; b) per singolo quadro o oggetto d arte. Inoltre valgono le seguenti delimitazioni riportate a fianco di ciascuna garanzia prestata: l) correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ai macchinari ed impianti elettrici; m) acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, impianti antincendio, di pluviali e grondaie installati nel fabbricato; La Società, indennizza altresì: n) le spese di demolizione e sgombero e trasporto dei residuati del sinistro indennizzabile al più vicino scarico; o) le spese per onorari dei periti che l Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri; (fenomeni elettrici) - sono esclusi i danni: da usura o manomissione e quelli riconducibili a difetti di manutenzione; alle macchine ed impianti elettronici; alle lampade elettriche. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di per anno assicurativo e con una franchigia per sinistro di 103. (acqua condotta) - sono esclusi i danni: dovuti ad umidità e stillicidio; da rigurgiti di fogna e gelo; da guasto o rottura di condutture completamente interrate; nonché: le spese per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d acqua. Sono inoltre esclusi i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento. La garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di 103. (spese di demolizione e sgombero e trasporto) - la garanzia è prestata con il limite del 10% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza; (spese per onorari dei periti) - la garanzia è prestata con il limite del 5% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 5.200; ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008 7
9 p) i danni consequenziali, cioè i danni materiali che le cose assicurate subiscono in conseguenza di eventi per i quali è prestata l assicurazione, per effetto di: mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento e di condizionamento; colaggio o fuoriuscita di fluidi. q) le spese per la ricostruzione di cose particolari senza tenere conto del valore d affezione, artistico o scientifico e di ogni tipo di danno indiretto o consequenziale; r) guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l evento dannoso. Art. 2 - Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto in scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati da sinistro indennizzabile a termini di polizza a cose di terzi. L assicurazione è estesa ai danni da interruzione o sospensione totale o parziale - dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. Art. 3 - Buona fede L omissione da parte del Contraente o dell Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa non pregiudicano il diritto all indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. Art. 4 - Enti all aperto Per i macchinari, le attrezzature, le merci e l arredamento, le garanzie prestate sono operanti anche se tali enti si trovano all aperto, negli spazi adiacenti e pertinenti all albergo assicurato, nell ubicazione indicata in scheda di copertura. (spese per la ricostruzione di cose particolari) - la garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata sul Contenuto, per il costo effettivamente sostenuto entro un anno dal sinistro. (Ricorso terzi) non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato o del coniuge, nonché qualsiasi altro parente o affine se con lui convivente; quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge, nonché gli amministratori delle medesime. L assicurazione non comprende i danni a cose che l Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché quelli di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Si intendono inoltre esclusi i danni cagionati da trabocco di fognatura, da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali. (danni da interruzione) - il risarcimento è effettuato sino alla concorrenza del 10% del massimale. (Buona fede) - resta inteso che il Contraente avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. (Enti all aperto) - sono comunque esclusi i danni causati da fenomeni atmosferici. Art. 5 - Beni in leasing Qualora richiamata la condizione nella scheda di polizza e a parziale deroga delle esclusioni, l assicurazione comprende le cose detenute in forza di contratto di leasing. In tal caso si appliche- 8 ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008
10 ranno le disposizioni dell art. 64 (Titolarità dei diritti) delle norme di polizza. Garanzie opzionali (operanti solo se richiamate nella scheda di polizza) A - Ricerca guasti e ripristino fabbricato A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni di cui al comma m) dell art. 1), in caso di danno indennizzabile a termini della garanzia acqua condotta, la Società indennizza le spese necessariamente sostenute per: ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata; demolire e ricostruire le suddette parti di fabbricato. B - Eventi atmosferici La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria, vento e cose da esso trasportate e/o abbattute, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti della zona, assicurati o non. Sono compresi i danni provocati al Contenuto dall acqua penetrata all interno del fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del tetto, delle pareti e dei serramenti causate dagli eventi atmosferici stessi. La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti del fabbricato assicurato direttamente provocato dal peso della neve. C - Eventi speciali 1) Eventi sociopolitici A parziale deroga di quanto riportato all art. 6 delle esclusioni, la Società indennizza: i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da incen- (Ricerca guasti e ripristino fabbricato) - l indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata con il massimo di per anno assicurativo e con la franchigia di 258 per sinistro. (Eventi atmosferici) - sono esclusi i danni: a. causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali od artificiali; mareggiate e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; valanghe, slavine e gelo; cedimento e franamento del terreno; b. subiti da: recinti, cancelli, camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne; enti all aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; lucernari e vetrate in genere, insegne, tende esterne, verande e coperture di poggioli, balconi o terrazze nonché all impermeabilizzazione se non dovuti a crollo totale o parziale del fabbricato provocato dal peso nella neve; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, strutture di legno o plastica o tela, capannoni pressostatici e simili, nonché enti posti sotto di essi; lastre in cemento - amianto e manufatti in materia plastica, per effetto della grandine. Limitatamente al sovraccarico neve, la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 50% delle somme rispettivamente assicurate e con uno scoperto, per singolo sinistro, di un importo parti al 10% dell indennizzo con il minimo di 516 ed il massimo di Per tutte le altre garanzie l indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 70% della somma assicurata. La garanzia è prestata con franchigia di (Eventi sociopolitici e ordigni esplosivi) sono esclusi i danni: di furto o smarrimento, avvenuti in occasione di eventi per i quali è prestata l assicurazione; ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008 9
11 dio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato; gli altri danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da scioperanti o persone (dipendenti o non del Contraente/Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato. 2) Ordigni esplosivi A parziale deroga dell art. 1 comma b), la Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti al precedente punto 1). D - Gelo/occlusioni/rigurgiti di fogna 1) Gelo A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni art. 1 comma m), la Società indennizza danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento d acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato stesso, causate da gelo. Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti della precedente garanzia opzionale A, a condizione che la stessa sia operante. 2) Occlusioni/Rigurgito di fogna A parziale deroga di quanto riportato nelle delimitazioni art. 1 comma m) la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento di acqua condotta conseguente ad occlusione degli impianti installati nel fabbricato assicurato o in conseguenza di rigurgito di fogna. Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti della precedente garanzia opzionale A, a condizione che la stessa sia operante. E - Interruzione di attività e spese straordinarie La Società a parziale deroga deil art. 6 delle esclusioni corrisponde in caso di sinistro indennizzabile una somma pari al 15% di quella liquidata per le partite Fabbricato e Contenuto, quale indennizzo supplementare a titolo di interruzione di attività. Sono inoltre comprese: un uiteriore indennità pari al 5% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza per le spese straordinarie documentate, necessariamente sostenute dall Assicurato allo scopo di evitare o contenere la riduzione del volume di affari conseguente al sinistro. F - Mancato freddo A parziale deroga di quanto riportato all art. 6 delle esclusioni la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, banchi, armadi frigoriferi, a causa di: mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti: a eventi garantiti dal presente settore; oppure di sottrazione di qualsiasi genere. L indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 70% della somma assicurata. La garanzia è prestata con franchigia di (Gelo) - sono esclusi i danni: da spargimento d acqua causata da condutture installate all esterno della costruzione o interrate; ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. (Gelo/Occlusioni/Rigurgito di fogna) - sono esclusi i danni: dovuti da umidità e stillicidio; i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento. Le garanzie vengono prestate con una franchigia di 103 per sinistro complessivamente sino alla concorrenza di per anno assicurativo. (spese straordinarie) - sono esclusi gli aggravi di spesa per difficoltà di ripristino imputabili a cause esterne quali: scioperi, provvedimenti imposti dall autorità, regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge. (Mancato freddo) - sono comunque esclusi i guasti causati da usura o difetto di materiale. La presente garanzia è prestata con una franchigia di 103 per sinistro. La garanzia risulta efficace se la mancata produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore. 10 ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008
12 all accidentale verificarsi di guasti o rotture dell impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell acqua e di produzione o distribuzione dell energia elettrica direttamente pertinenti l impianto stesso. G - Integrazione spese demolizione e sgombero La Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza di un ulteriore 10% ad integrazione di quanto previsto dall art. 1 lett. n). ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/
13 Settore Furto e rapina Art. 9 - Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi da: Furto commesso dopo che i ladri si sono introdotti nei locali all interno dell albergo indicato nella scheda di polizza: a) con scasso, o rimuovendo: serramenti in legno, materia plastica, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni che ne impediscano l apertura od il sollevamento dall esterno; inferriate metalliche a spazi impraticabili infisse nel muro o nelle strutture dei serramenti; tetti, pareti, soffitti o pavimenti, costruiti in muratura; b) senza scasso con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l esterno situate in linea verticale oltre 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno; c) con introduzione clandestina commesso cioè, da persone che siano rimaste nei locali all insaputa dell Assicurato che abbiano poi asportato la refurtiva a locali chiusi. La garanzia è estesa ai furti commessi: d) da persone dipendenti dell Assicurato a condizione che il furto stesso sia perpetrato a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all interno dell albergo e sempreché il furto avvenga con scasso di mezzi di protezione e chiusura; Art Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione i danni: a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave: dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata; da persone che abitano con l Assicurato o con il Contraente o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; da persone del fatto delle quali l Assicurato o il Contraente deve rispondere, salvo quanto previsto dall art. 9 lett. d); da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; da persone legate all Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrano nella revisione dell art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti; c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall autore del sinistro; d) subiti da cose detenute in forza di contratto di leasing 12 ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008
14 (derogabile se richiamata nel frontespizio di polizza). e) alle cose dei clienti, comprese le cose consegnate e le cose non consegnate delle quali l Assicurato e/o il Contraente sia responsabile ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile; f) ai valori e preziosi durante i periodi di chiusura al pubblico dell albergo. Art Contenuto riposto in cassaforte La garanzia furto è operativa a condizione che i ladri, dopo essersi introdotti nei locali secondo le modalità previste dall art. 9) abbiano sottratto il contenuto mediante scasso od asportazione della cassaforte. e) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili; equivale ad uso di chiave falsa l uso fraudolento di chiave vera; f) con la sola rottura di cristalli o vetri non antisfondamento relativi ad aperture verso l esterno posti a meno di 4 metri dal suolo da superfici acquee e da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall esterno; (uso di chiavi vere) - la garanzia è operante dal momento della denuncia all Autorità Giudiziaria o di Polizia, dello smarrimento o della sottrazione fino alle ore 24 del terzo giorno successivo. (rottura di cristalli) - la garanzia opera per i soli periodi di apertura dell albergo al pubblico e l indennizzo viene effettuato con l applicazione dello scoperto del 20%; e comprende i danni: g) derivanti da rapina o estorsione anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall esterno e costrette a recarsi nei locali assicurati; h) relativi ai guasti arrecati dai ladri ai locali ed agli infissi nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l estorsione. i) al Contenuto compresi gli atti vandalici, commessi dai ladri, in occasione di furto, rapina ed estorsione consumati o tentati. Art Garanzia portavalori L assicurazione comprende anche i danni di furto, scippo, rapina o estorsione di denaro e titoli di credito in genere subiti dall Assicurato, dai suoi familiari o dai suoi dipendenti durante il trasporto dall albergo al domicilio dell Assicurato stesso, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa. Il furto (escluso lo scippo) è indennizzato purché sia avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto oppure con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso od a portata di mano i valori stessi. Art Beni in leasing Qualora richiamata la condizione nella scheda di polizza e a parziale deroga delle esclusioni, l assicurazione comprende le cose detenute in forza di contratto di leasing. In tal caso si applicheranno le disposizioni dell art. 64 (Titolarità dei diritti) delle norme di polizza. (guasti arrecati dai ladri) - l indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di per anno assicurativo. (atti vandalici) - l indennizzo è effettuato sino allo concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto per anno assicurativo. (garanzia portavalori) - l indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita Contenuto. Art Limiti di indennizzo Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. Fermo quanto sopra disposto, la Società non pagherà comunque importi maggiori dei seguenti: a) 10% della somma assicurata sul Contenuto relativamente ai valori, oggetti ed effetti personali; qualora i ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/
15 valori siano riposti in cassaforte la garanzia opera fino al limite del 50% sulla somma assicurata del Contenuto. b) per singolo quadro o oggetto d arte. Garanzie opzionali (operanti solo se richiamate nella scheda di polizza) A - Furto in occasione di eventi sociopolitici e naturali A parziale deroga deli art 12 Iett. a) delle esclusioni la Società indennizza i danni materiali e diretti da furto e rapina delle cose assicurate, avvenuti in occasione di incendio, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, trombe d aria, tempeste, uragani. B - Infedeltà dipendenti La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza ad infedeltà dei dipendenti; per infedeltà si intende: furto, rapina, appropriazione indebita, commessi dai dipendenti nell esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti. (Infedeltà dei dipendenti) - la garanzia è operante a condizione che: a) tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell assicurazione; b) il reato sia stato accertato dall Assicurato, e denunciato alla Società, entro il termine di un anno dalla consumazione. Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose,la Società risponderà solo se l attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell assicurazione. Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivanti dalle azioni consumate anteriormente al termine dell assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato. L indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata. 14 ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008
16 Settore Lastre Art Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali diretti derivanti dalla rottura delle lastre assicurate pertinenti l albergo dovuti a: cause accidentali o a fatti di terzi o da fatto involontario dell Assicurato; uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria, vento e cose da esso trasportate; tumulti popolari, dimostrazioni di folla, scioperi e serrate, atti vandalici e dolosi. Art Rinuncia all azione di rivalsa La Società rinuncia all azione di rivalsa nei confronti dei clienti, dei fornitori e delle persone delle quali l Assicurato debba rispondere ai sensi dell art del Codice Civile a condizione che I Assicurato non eserciti egli stesso l azione di risarcimento del danno contro il responsabile. Art Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) indennizzabili in base ai settori Incendio e Furto se ed in quanto operanti, salvo per l importo eventualmente rimasto scoperto; b) causati da atti di guerra, da insurrezioni, da occupazione militare e da invasione; c) causati da dolo dell Assicurato o del Contraente o dei loro familiari; d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, franamenti e smottamenti; e) derivati da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, rimozione o lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni e cornici; f) ai bordi delle lastre scorrevoli, ai lucernari; g) all apparecchiatura elettrica delle insegne luminose; h) alle insegne che non siano negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato in cui è ubicato l albergo; i) derivanti da emanazioni di calore o da radiazioni atomiche. ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/
17 Settore Elettronica Art Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti alle macchine elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per I uso cui sono destinate, arrecati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. I danni riconducibili a fenomeni elettrici di origine esterna sono indennizzabili anche quando la variazione di tensione della rete di alimentazione elettrica o telefonica non abbia danneggiato il circuito alimentatore o la scheda modem. (Franchigia) - la garanzia è prestata con una franchigia di 103 per ogni sinistro. La garanzia opera con uno scoperto del 10% con un minimo di 154, nel caso non risulti danneggiato il circuito alimentatore o la scheda modem, così come previsto dall ultimo comma dell art. 16. Art Esclusioni Sono esclusi i danni causati da: a) eventi previsti dai settori Incendio e Furto; b) dolo dell Assicurato o del Contraente o dei loro familiari; c) deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell uso o funzionamento; d) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio o provocati da ordigni esplosivi; e) terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane e valanghe; f) esplosioni od emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sono altresì esclusi i danni: g) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; i) dovuti all inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l esercizio indicate dal costruttore o dal fornitore delle cose assicurate; l) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; 16 ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008
18 m) attribuibili a difetti noti al Contraente o all Assicurato all atto della stipulazione della polizza, indipendentemente che la Società ne fosse a conoscenza; n) la cui riparazione rientra nelle prestazioni relative al contratto di assistenza tecnica e manutenzione della casa costruttrice dell azienda da essa autorizzata, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall Assicurato; Sono pertanto esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura; aggiornamento tecnologico dell impianto; danno e disturbi verificatisi durante l esercizio senza concorso di cause esterne. ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/
19 Settore Responsabilità civile Art Responsabilità civile verso terzi La Società nei limiti dei massimali indicati in polizza, si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale derivante dall esercizio di attività alberghiera e dei servizi ad essa connessi, comprese le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi deil art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n Art Esclusioni L assicurazione non comprende i danni: a) derivanti da attività diverse da quella per la quale è stata stipulata la polizza; b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore salvo l uso di veicoli elettrici purché non soggetti agli obblighi di cui alla legge del 31/12/1969 n. 990 nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; d) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali nonché quelli causati da spargimento di liquidi non dovuto a rottura di tubazioni o condutture; e) derivante da detenzione o impiego di esplosivi; f) verificatisi in connessione a trasformazione o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); g) derivanti dalla vendita o detenzione di merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l esercizio della sua attività; h) materiali e corporali nonché le perdite patrimoniali conseguenti a mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo o comunque di apparecchiature, componenti elettronici, software, hardware in ordine alla gestione del cambiamento di data dall anno 2000 e di qualsiasi altra data. (Esclusioni parzialmente derogabili anche con garanzie opzionali) L assicurazione non comprende i danni: 18 ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008
20 i) derivanti da furto, rapina, oppure provocati alle cose altrui da incendio di cose di proprietà dell Assicurato o da lui detenute; l) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l Assicurato e della cui opera si avvalga nell esercizio della propria attività; m) provocati da vizio originario del prodotto smerciato; n) a cose che l Assicurato abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; o) conseguenti ad inquinamento dell aria dell acqua del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio; q) a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; r) derivanti dalla proprietà o custodia di animali; s) di cui l Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del C.C. È compresa la responsabilità civile anche a parziale deroga delle Esclusioni derivante all Assicurato per i danni provocati: a) da fatto doloso di persone delle quali l Assicurato stesso debba rispondere; b) dalle operazioni di consegna, prelievo e rifornimento di merce; c) dall uso di velocipedi anche da parte dei dipendenti; d) dalla proprietà di cani da guardia e dall esercizio del servizio di vigilanza e/o guardia, nell albergo, a mezzo di guardiani anche armati; e) dalla proprietà o esercizio di distributori automatici di bevande e simili; f) dall esercizio dei servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all interno dell albergo; g) dall attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell Assicurato; h) dall esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerenti all attività dichiarata in polizza. La garanzia viene inoltre estesa alla responsabilità civile derivante all Assicurato per i danni provocati: i) Proprietà e conduzione dalla proprietà e/o conduzione, compresa l ordinaria manutenzione, della parte di fabbricato dove si svolge l attività degli spazi adiacenti di pertinenza anche tenuti a parco o giardino, delle strade private facenti parte dell albergo; da spargimenti di acqua nonché da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture del fabbricato stesso; da lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati dove si svolge l attività e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, restan- (lavori di straordinaria manutenzione) - la garanzia si intende operante esclusivamente per lavori il cui costo complessivo non superi l importo di ; ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/
21 do inteso che, qualora la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi; dalla proprietà e manutenzione di tendoni, insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni installati anche sul territorio nazionale, con l intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia operi a favore dell Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; (Tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, striscioni, vetrine) - limitatamente ai danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati, la garanzia viene prestata sino alla concorrenza di per anno assicurativo. l) Servizi accessori dalla proprietà o dall esercizio di servizi annessi al complesso alberghiero quali: ristorante, bar, lavanderia, locali per convegni e ricreativi, skiroom, spogliatoi e depositi di attrezzatura sportiva, saune, bagnoturco, idromassaggi; m) Carico e scarico ai mezzi durante le operazioni di carico e scarico anche con elevatori meccanici a motore, nell ambito dell attività quando questa non ricada negli obblighi di cui alla legge del 31/12/ n. 990; n) Cose sollevate, caricate e scaricate alle cose sollevate, caricate e scaricate; o) Interruzioni di attività da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. p) Smercio prodotti alimentari da prodotti alimentari somministrati o venduti entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità della garanzia, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti nello stesso esercizio la garanzia vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto; q) Inquinamento accidentale da contaminazione accidentale dell acqua, dell aria o del suolo. r) Committenza auto a terzi ai sensi dell art C.C. da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida per suo conto di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surroga della Società nei confronti dei responsabili. Questa garanzia opera nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. (Carico e scarico) - la garanzia viene prestata con una franchigia di 103 per sinistro, limitatamente ai danni a cose; (Cose sollevate, caricate e scaricate) - la garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% fino alla concorrenza di per sinistro; (Interruzioni o sospensioni) - la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% del massimale per i danni a cose con il massimo risarcimento di per sinistro, e con scoperto del 10% con il minimo di 1.032; (Smercio prodotti alimentari) - la garanzia riguarda i danni verificatisi non oltre la data di scadenza della polizza ed il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di garanzia per sinistro e per anno assicurativo; (Inquinamento accidentale) - la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 2.582, e con il massimo risarcimento di per anno assicurativo. La validità della presente estensione decade a tutti gli effetti nel caso in cui l Assicurato abbia in corso o stipuli polizza di R.C. da inquinamento. Art Responsabilità personale dei dipendenti La garanzia è estesa alla responsabilità di tutti i dipendenti dell Assicurato per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati: 20 ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008
22 alle persone considerate terzi ; agli altri dipendenti dell Assicurato soggetti o meno alle norme del D.P.R. 30 giugno 1965 n e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio. Art R.C. verso clienti per cose portate in albergo non consegnate La garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis del C.C. per i danni sofferti dai clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose da loro portate nell albergo e non consegnate anche se conseguenti ad incendio e furto. Art R.C. verso clienti per cose portate in albergo e conservate La garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis del C.C. per i danni sofferti dai clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose da loro portate nell albergo e consegnate anche se conseguenti ad incendio e furto. Art Responsabilità civile verso utenti di servizi accessori per cose portate in albergo La garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis del C.C., per i danni sofferti da coloro che non essendo clienti dell albergo (R.C. verso clienti per cose portate in albergo non consegnate) La garanzia viene prestata, per ogni cliente danneggiato, sino alla concorrenza della somma prevista nella scheda di polizza.tale importo non potrà comunque superare l equivalente di cento volte il prezzo di locazione giornaliero dell alloggio. Agli effetti dell applicazione del limite suindicato i componenti del medesimo nucleo familiare sono considerati come unico cliente ed il limite di garanzia di cui sopra viene elevato del 50%. Relativamente a oggetti preziosi, denaro, valori, valori bollati, titoli di credito e marche, non consegnati o che l Assicurato si sia rifiutato di riceverli in custodia, la garanzia è prestata fino a concorrenza di una somma pari al 50% del limite previsto al primo comma con l applicazione di uno scoperto a carico dell Assicurato del 20%. Nell ulteriore ipotesi che i beni sopracitati siano custoditi in casseforti messe a disposizione dei clienti nelle camere, la garanzia è prestata senza applicazione di alcun scoperto e fino alla concorrenza dell intera somma prevista nella scheda di polizza, purché in caso di sottrazione la stessa avvenga con comprovata effrazione dei mezzi di custodia. Sono esclusi dalla garanzia: cose consegnate all albergatore; veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute; i danni a cose causati da operazioni di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili. (R.C. verso clienti per cose portate in albergo e consegnate) La garanzia viene prestata, per ogni cliente danneggiato, sino alla concorrenza della somma prevista nella scheda di polizza. Agli effetti dell applicazione del limite suindicato i componenti del medesimo nucleo familiare sono considerati come unico cliente. La garanzia relativa a oggetti preziosi, denaro, valori, valori bollati, titoli di credito e marche, presi in consegna dall Assicurato, è operante a condizione che tali beni vengano rinchiusi in cassaforte a mobile, cassaforte murata o in cassetta di sicurezza come risulta nel frontespizio di polizza. Sono esclusi dalla garanzia: cose non consegnate all albergatore; veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute; i danni a cose causati da operazioni di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili. (Responsabilità civile verso utenti di servizi) La garanzia viene prestata fino alla concorrenza di per sinistro. Relativamente a valori, denaro, preziosi, la garanzia è prestata con uno scoperto del 20%. ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/
23 usufruiscono dei servizi accessori (gestiti direttamente dall albergatore, o le cui licenze siano a lui intestate), quali: ristorante, bar, negozi, sale da ballo, sale congressi, parrucchieri, impianti per cure termali ed attività sportive, stabilimenti balneari, in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione (anche se conseguenti ad incendio) delle cose da loro portate nei locali adibiti a tali servizi. Art Persone considerate terzi A parziale deroga di quanto previsto all art. 28, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni personali: a) i dipendenti dell Assicurato non soggetti all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); b) i dipendenti dell Assicurato soggetti all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) quando subiscono il danno non in occasione di lavoro o di servizio; c) i professionisti ed i consulenti di cui l Assicurato si avvalga in ordine alle attività svolte, anche nell eventualità di una loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l assicurazione, nonché in genere tutte le persone non soggette ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dipendenti da altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro; d) i titolari e i dipendenti di ditte, che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori complementari all attività assicurata. Art Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n e dell art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alla attività per le quali è prestata l assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a tutti i lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6%. Dall assicurazione R.C.O. sono comunque escluse le malattie professionali, salvo il caso in cui siano espressamente previste in polizza. L assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984, n Art Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, i genitori e i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l assicurazione, salvo quanto disposto dall art. 25. (R.C.O.) La garanzia R.C.O. è efficace a condizione che al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi dell assicurazione di legge. 22 ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008
24 Garanzie opzionali (A parziale deroga delle esclusioni e operanti solo se richiamate nella scheda di polizza) A - Autorimesse, parcheggi, custodia veicoli a motore (escluso furto) La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di autorimesse e/o aree adibite a parcheggio di pertinenza del complesso alberghiero, in uso esclusivo allo stesso, compresi i danni arrecati ai veicoli in consegna o custodia verificatisi nell autorimessa e/o parcheggio. B - Autorimesse, parcheggi, custodia veicoli a motore (compreso furto) La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di autorimesse e/o aree adibite a parcheggio di pertinenza del complesso alberghiero, in uso esclusivo allo stesso, compresi i danni arrecati ai veicoli in consegna o custodia verificatisi nell autorimessa e/o parcheggio. (Autorimesse, parcheggi, custodia veicoli a motore escluso furto) - la garanzia si intende operante purché detti danni si verifichino nella autorimessa o parcheggio di pertinenza dell albergo e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione meccanica. La garanzia è prestata con una franchigia di 103 per ogni veicolo danneggiato e sino alla concorrenza del massimale previsto nella scheda di polizza. Sono comunque esclusi i danni di furto; (Autorimesse, parcheggi, custodia veicoli a motore compreso furto) - la garanzia si intende operante purché detti danni si verifichino nella autorimessa o parcheggio di pertinenza dell albergo e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione meccanica. La garanzia è prestata con una franchigia di 103 per ogni veicolo danneggiato e sino alla concorrenza del massimale previsto nella scheda di polizza. Sono risarcibili anche i danni riconducibili a furto di veicoli custoditi nell autorimessa e/o parcheggio, in questo caso la garanzia è prestata fino alla concorrenza per anno assicurativo della somma indicata nell apposito spazio previsto nella scheda di polizza ferma l applicazione della franchigia sopra prevista se il veicolo è ricoverato in autorimessa custodita. Viceversa se il veicolo è ricoverato in parcheggi, la garanzia viene prestata con lo scoperto del 10% con il minimo della franchigia sopra indicata. Sono comunque esclusi i danni da furto agli oggetti personali dei clienti lasciati sulle autovetture in parcheggio. C - Impianti per cure termali, idroterapiche, negozi e saloni dl parrucchiere La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di impianti termali, di idroterapia o per trattamenti estetici annessi al complesso alberghiero. La garanzia è prestata inoltre per la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di negozi e saloni di parrucchiere annessi al complesso alberghiero. D - Impianti ed attività sportive, istituti di cultura fisica La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere, per l esercizio delle attività sportive praticabili nell ambito del complesso alberghiero quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: calcetto, cultura fisica, pallacanestro, pallavolo, golf, minigolf, tennis, bocce, hockey a rotelle o su prato, equitazione (escluso il salto ad ostacoli), nuoto, canottaggio e vela, compresa la responsabilità derivante all Assicurato stesso dalla proprietà e/o conduzione dei relativi impianti sportivi se esistenti. Sono compresi nella garanzia i relativi corsi di istruzione organizzati dall Assicurato stesso anche se al di fuori dell ambito del complesso alberghiero purché con presenza di istruttori da lui incaricati. ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/
25 E - Stabilimenti balneari, imbarcazioni a vela ed a remi La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di stabilimenti balneari annessi al complesso alberghiero. La garanzia è prestata inoltre per la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla proprietà e/o navigazione di natanti da diporto a remi ed a vela, non soggetti all assicurazione obbligatoria. F - Night clubs, discoteche, sale da ballo, cinematografi e teatri La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di night club, discoteca o sala da ballo annessi al complesso alberghiero. La garanzia è prestata inoltre per la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di cinematografi o teatri annessi al complesso alberghiero. G - Impianti di risalita (sciovie) e mezzi sgombraneve La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di sciovie annesse al complesso alberghiero. La garanzia è prestata inoltre per la responsabilità civile dell Assicurato in qualità di proprietario o utente di mezzi sgombraneve (art. 30 comma 2 del codice della strada) utilizzati in connessione alla attività alberghiera. H - Lavoratori occasionali a) Lesioni personali subite da lavoratori occasionali L assicurazione è estesa ai danni subiti dalle persone di cui l Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale, sempreché dall evento derivi all Assicurato una responsabilità penale, perseguibile d ufficio, commesso dall Assicurato o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere. b) Danni a terzi provocati da lavoratori occasionali L assicurazione è estesa alla responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull Assicurato per danni cagionati a terzi da persone delle quali il medesimo si avvale, in forma saltuaria ed occasionale, per l espletamento delle attività oggetto deil assicurazione. (Lesioni personali subite da lavoratori occasionali) - la garanzia è operante limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro manuale, escluse le malattie professionali. Questa estensione è prestata fino alla concorrenza di per ogni sinistro e di per persona. 24 ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008
26 Settore Protezione del Cliente Art Interruzione soggiorno La Società si obbliga ad indennizzare il cliente delle somme che Io stesso sia tenuto a pagare all albergatore a seguito di interruzione del soggiorno dovuta ad infortunio o malattia. Art Primo soccorso La Società si obbliga ad indennizzare il cliente delle spese sostenute, rese necessarie da infortunio verificatisi nel periodo di soggiorno, per: accertamenti diagnostici; assistenza e cure mediche, interventi chirurgici; trattamenti specialistici o fisioterapici; applicazioni di apparecchi terapeutici immobilizzanti; operazioni di soccorso e/o trasporto in ambulanza o elisoccorso. (Interruzione soggiorno) - la garanzia è prestata in virtù della prenotazione, con il limite di un importo giornaliero pari al prezzo di locazione dell alloggio con il limite di 104 per massimo 7 giorni di soggiorno annullato. La garanzia è prestata a condizione che la lunghezza del soggiorno sia rilevabile da adeguata documentazione riscontrabile presso l albergo e che la malattia o l infortunio rendano necessario il ricovero in Istituto di cura o che l infortunio abbia previsto l applicazione di ingessatura. (Primo soccorso) - l assicurazione non comprende gli infortuni derivanti da: a) uso come passeggero di aeromobili, compresi deltaplani ed ultraleggeri; b) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se il cliente è privo della prescritta abilitazione; c) pratica dei seguenti sports: pugilato, atletica pesante, lotta, arti marziali, rugby, football americano, speleologia, bob, sci estremo, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci ed idrosci, paracadutismo, parapendio, sports aerei in genere; d) azioni delittuose del cliente; e) ubriachezza quando il cliente è alla guida di veicoli; f) abuso di psicofarmaci, so non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; g) operazioni chirurgiche, trattamenti, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortuni; h) trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.). La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di per sinistro. ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/
27 Settore Tutela giudiziaria La gestione dei Sinistri viene affidata dalla Società a: EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale e uffici a Milano - Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P Tel. 02/ Fax 02/ Ufficio Liquidazione Sinistri - Milano - Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P Tel. 02/ Fax 02/ e 02/ Art Definizioni assicurato: l albergatore indicato in polizza, nonché le persone delle quali, limitatamente all ambito dell attività lavorativa indicata, questi sia tenuto a rispondere a termini di legge; assistenza giudiziale: l attività di patrocinio svolta di fronte al Giudice quando è demandata allo stesso la decisione sulla soluzione della controversia; assistenza stragiudiziale: l attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell inizio dell azione giudiziaria; cliente: la persona fisica che soggiorna presso la struttura alberghiera indicata in polizza e usufruisce dei servizi d albergo durante il periodo di validità del contratto; controversia contrattuale: vertenza derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti mediante contratti, patti o accordi; controversia extracontrattuale: vertenza derivante da fatto illecito che, al di fuori di qualunque rapporto obbligatorio preesistente, abbia cagionato un danno ingiusto; insorgenza del sinistro: il momento in cui si verifica l inadempimento o la violazione di una norma. Tale momento si colloca: Art Esclusioni Oltre a quanto specificamente escluso nell art. 34, le garanzie non sono operanti per: a) vertenze in materia fiscale, tributaria ed amministrativa; b) vertenze nei confronti di Enti di Diritto Pubblico e Istituti a carattere previdenziale e sociale; c) vertenze in materia di diritto di famiglia e delle successioni; d) vertenze nei confronti della Società, di Pronto Assistance Servizi SpA e dei loro incaricati; e) vertenze derivanti da contratti di compravendita di immobili e operazioni di costruzione, trasformazione e ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria una concessione edilizia; f) fatti dolosi delle persone assicurate; g) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell ambiente; h) fatti determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, terrorismo, sommosse, insurrezioni, tumulti popolari, da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale, nonché dalla detenzione o impiego di sostanze radioattive. 26 ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008
28 a) in ambito contrattuale, nel giorno in cui una delle parti ha posto in essere il comportamento non conforme a quanto concordato; b) in ambito extracontrattuale, nel giorno in cui si è verificato l evento dannoso; c) in ambito penale, nel giorno in cui è stato commesso il reato; sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia rientranti nelle definizioni delle garanzie riportate nella presente polizza. Le garanzie non comprendono il pagamento di: multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; spese originate dalla costituzione di parte civile quando l assicurato viene perseguito in sede penale; oneri fiscali (bolli, tasse di registrazione ecc.). Art Oggetto dell assicurazione La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato e alle condizioni riportate nella presente polizza, gli oneri relativi all assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell Assicurato in conseguenza al verificarsi di un sinistro rientrante in garanzia. Tali oneri comprendono: le spese per l intervento di un legale; le spese peritali; le spese di giustizia nel processo penale; le spese legali liquidate a favore della Controparte in caso di soccombenza, o ad essa eventualmente dovute in caso di transazione preventivamente autorizzata dalla Società o da Pronto Assistance Servizi S.p.A. Art Massimale La Società garantisce gli oneri di cui all art. 32 fino ad un massimo di per anno assicurativo, entro il limite massimo di per sinistro. Art Garanzie Le garanzie riguardano esclusivamente i sinistri verificatisi nell ambito dell attività indicata in polizza. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell Assicurato- Contraente. Le garanzie sono peranti per: a) controversie contrattuali insorgenti da presunte inadempienze, proprie o di controparte, con valore di lite superiore a 520; b) esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi; c) vertenze extracontrattuali relative a richieste di risarcimento danni da parte di terzi. La garanzia è operante solo in presenza di una polizza di Responsabilità Civile; d) difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. (controversie contrattuali) - sono esclusi i contratti relativi all erogazione di servizi quali gas, energia elettrica, acqua potabile, ecc. Sono escluse le controversie relative a rapporti di lavoro dipendente. (risarcimento danni) - sono esclusi i danni derivanti da circolazione stradale. (vertenze extracontrattuali) - sono esclusi i danni derivanti da circolazione stradale. Art Decorrenza delle garanzie La garanzia Tutela Giudiziaria viene prestata a condizione che l insorgenza del sinistro si sia verificata: dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti in sede penale; trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della polizza nelle restanti ipotesi. ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/
29 La garanzia si intende estesa ai sinistri che, verificatisi durante il periodo di validità della polizza, vengano denunciati entro e non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto, o comunque nei termini previsti dall art del Codice Civile. Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più violazioni successive, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento della prima violazione. Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti come un unico sinistro, così come le imputazioni che, pur a carico di più persone assicurate, risultano dovute al medesimo fatto. Art Estensione territoriale La Garanzia Tutela Giudiziaria opera per vertenze contrattuali insorte in conseguenza a fatti verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; la copertura viene estesa anche a fatti verificatisi nel territorio degli Stati facenti parte dell Unione Europea e della Confederazione Svizzera in caso di vertenze di carattere extracontrattuale o penale. Art. 37. Denuncia del Sinistro In caso di Sinistro, l Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all agenzia alla quale è asseganta la polizza oppure alla Società o ad Europa. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell art C.C. Unitamente alla denuncia l Assicurato deve fornire alla Società o ad Europa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l Assicurato deve trasmettere alla Società o ad Europa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro. Art. 38. Gestione del Sinistro L Assicurato, dopo aver presentato alla Società o ad Europa la denuncia del Sinistro, può indicare alle stesse un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia. Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con Europa, quest ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la Società provvederò all incarico formale del legale come sopra prescelto. La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giu- dizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole. Salvo il caso di conflitto di interessi con la Società o Europa, la nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa. L Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. Per quanto riguarda le spese attinenti all esecuzione forzata, Europa tiene indenne l Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Art. 39. Disaccordo su gestione del Sinistro In caso di disaccordo tra l Assicurato ed Europa in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l Assicurato potrà scegliere: a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. In tal caso ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato; b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da Europa in linea di fatto e di diritto. L Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese. La scelta di una delle due procedure esclude l applicazione dell altra. Art. 40. Recupero somme Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano intragralmente all Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa. Art Coesistenza di un assicurazione di responsabilità civile Qualora coesista un assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia Tutela Giudiziaria opera ad integrazione e dopo esaurimento di guanto dovuto dall assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza ex art. 1917, comma III del Codice Civile. 28 ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008
30 Settore Assistenza Centrale operativa L assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Centrale Operativa di Pronto Assistance Servizi S.p.A., con sede legale in Torino, via Carlo Marenco 25 e sede operativa in Torino, corso Massimo D'Azeglio 14, presso la quale opera la struttura organizzativa dell assistenza, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno. Art Definizioni abitazione: il domicilio abituale dell Assicurato; assicurato: la persona fisica che soggiorna nella struttura alberghiera e che ai sensi della presente polizza ha diritto di usufruire dell assistenza in quanto segnalata dal Contraente. Sono altresì assicurati il titolare o gestore dell albergo ed il nucleo familiare dello stesso; codice personale: il codice 410/476 che l Assicurato deve citare alla Centrale operativa per poter usufruire dell assistenza; equipe medica: gruppo di medici qualificati reperibili presso la Centrale Operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno; familiari: il coniuge o il convivente, i discendenti, ascendenti ed affini entro il secondo grado di parentela per l Assicurato purché conviventi; infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili; luogo dell assistenza: località ove si trova l Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture previste; malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza, di cui l Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia Art Esclusioni L assistenza non è operante per: malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; malattie ed infortuni determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l Assicurato abbia partecipato attivamente; infortuni derivanti dalla pratica di sports aerei, paracadutismo, deltaplano o dalla partecipazione a corse e gare motoristiche non di regolarità pura ed alle relative prove ed allenamenti; infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose compiute dall Assicurato; ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da malattia o infortunio (check-up). ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/
31 manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all Assicurato; ospedale: istituto di cura e clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all erogazione di assistenza ospedaliera. Art Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell Assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti in polizza e comunque occorso durante il periodo intercorrente fra le ore 00 del giorno di arrivo presso la struttura alberghiera e le ore 24 del giorno di partenza dalla struttura stessa. Art Garanzie di assistenza prestate A - Informazioni sanitarie La Società, in caso di infortunio o malattia improvvisa mette a disposizione presso la propria Centrale Operativa la presenza di un équipe medica qualificata attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno. L équipe medica è a disposizione per fornire consigli utili ed informazioni su: ubicazione e reperibilità di centri di pronto soccorso; medici generici o specialisti; disponibilità e ubicazione di centri di cura pubblici e privati; argomenti di carattere medico. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative. B - Invio di personale medico In caso di infortunio o malattia improvvisa l équipe medica della Centrale Operativa, dopo aver identificato i bisogni dell Assicurato, qualora ne ravvisi la necessità, contatta e invia un medico di sua fiducia sul luogo dell assistenza. Qualora ciò non sia possibile a causa di oggettive situazioni locali, la Centrale Operativa provvede ad organizzare un consulto medico presso la struttura ospedaliera o di cura più vicina al luogo dell assistenza. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative. C - Invio di un ambulanza La Centrale Operativa in caso di infortunio o malattia improvvisa dell Assicurato che rendano necessario il suo trasferimento in ospedale, qualora l équipe medica ne ravvisi la necessità reperisce ed invia un ambulanza sul luogo dell assistenza. La Società tiene a proprio carico tutte le spese relative. D - Trasferimento sanitario (Italia ed Estero) L équipe medica, in caso di infortunio o malattia improvvisa occorsi all Assicurato valutate le condizioni cliniche dello stesso anche mediante contatto con i medici curanti in loco, potrà, qualora lo ritenga possibile e opportuno trasferire l Assicurato: ad un Centro Ospedaliero più idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso; ad un Centro Ospedaliero più vicino alla sua abitazione; presso la sua abitazione. L équipe medica a proprio insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario, l accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristi- 30 ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008
32 co specializzato. I mezzi di trasporto con cui l équipe medica potrà far effettuare il trasferimento sanitario sono: aereo sanitario speciale; aereo di linea eventualmente barellato; vagone letto ferroviario di prima classe; ambulanza o altro mezzo idoneo. La Società tiene a proprio carico le spese relative entro il limite massimo di L uso dell aereo sanitario seciale è limitato ai soli Paesi dell Europa ed a quelli del bacino del Mediterraneo. La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell équipe medica. Se l Assicurato o altri aventi diritto usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla Centrale Operativa, gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dovranno essere consegnati alla stessa. E - Anticipo di denaro La Centrale Operativa, in caso di furto, scippo o rapina oppure di infortunio o malattia improvvisa occorsi all Assicurato anticipa un importo in denaro per consentire allo stesso di far fronte a spese imprevedibili. L Assicurato dovrà fornire copia della denuncia alla competente Autorità per richieste conseguenti a furto, scippo o rapina. La Centrale Operativa anticipa fino ad un importo massimo di 260. La Centrale Operativa mette a disposizione, sul luogo dell assistenza, l anticipo solo successivamente alla consegna ad un suo incaricato di uno dei seguenti mezzi di pagamento: assegno circolare intestato a Pronto Assistance Servizi S.p.A. che rilascerà ricevuta; ricevuta di avvenuto bonifico bancario a favore di Pronto Assistance Servizi S.p.A. sul conto corrente che sarà comunicato dalla Centrale Operativa; assegno bancario non trasferibile, immediatamente esigibile ed intestato a Pronto Assistance Servizi S.p.A. che rilascerà ricevuta; denaro contante previo rilascio di ricevuta da parte dell incaricato di Pronto Assistance Servizi S.p.A. La garanzia non è operativa se l Assicurato non è in grado di fornire preventivamente uno dei citati mezzi di pagamento. F - Viaggio di un familiare (Italia ed Estero) La Centrale Operativa, in caso di infortunio o malattia improvvisa che comportino il ricovero in ospedale dell Assicurato per un periodo che sia stato prognosticato superiore a giorni cinque, organizza il viaggio di un familiare che desidera recarsi ad assisterlo. La Società tiene a proprio carico le spese relative per il familiare residente in Italia, mettendo a disposizione un biglietto aereo di classe turistica o ferroviaria di prima classe. La garanzia è operante se il ricovero è avvenuto in un ospedale distante dall abitazione dell Assicurato più di 100 chilometri. ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/
33 G - Assistenza ai familiari assicurati (Italia ed Europa) La Centrale Operativa, in caso di ricovero ospedaliero o di trasferimento sanitario dell Assicurato, per i familiari che viaggiano con lui organizza e dispone il rientro all abitazione. La Centrale Operativa incarica una persona di fiducia di avere cura di minori di quattordici anni che rimangono soli durante il soggiorno o durante il rientro all abitazione. La Società tiene a proprio carico: le spese di viaggio relative al rientro all abitazione; le spese di trasferimento dall hotel all ospedale e viceversa durante il periodo di soggiorno e comunque entro il limite di due corse giornaliere; tutte le spese relative alla persona che deve accudire i minori per il periodo di soggiorno o per il viaggio di rientro all abitazione. Se l Assicurato o altri aventi diritto usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla Centrale Operativa, gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dovranno essere consegnati alla stessa. Art Territorialità La Società presta l assistenza quando l Assicurato si trova in ITALIA. Art Modalità per l erogazione dell assistenza Telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendo il numero verde 800/ (ricerca automatica). La Centrale Operativa è disponibile 24 ore su 24 per accogliere le richieste. Gli assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax /011/ ) e telex ( PAS TO I). Art Delimitazioni delle coperture La Società non riconosce rimborsi per prestazioni che non sono state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l Assicurato a gestire autonomamente l organizzazione dell intervento dell assistenza. In quest ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall Assicurato. La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi relativi a interventi di assistenza organizzati da altre compagnie di assicurazione o da altri enti. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall Assicurato. Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall Assicurato al professionista intervenuto. Gli spostamenti organizzati dalla Società sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute degli Assicurati. La Società concorda con l avente diritto il mezzo di trasporto da utilizzare. La Società tiene a proprio carico unicamente le spese di biglietteria o di noleggio dei mezzi di trasporto utilizzati. Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Società ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla Centrale Operativa. 32 ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008
34 Art Obblighi dell assicurato L Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati: 1. codice personale; 2. generalità dell Assicurato; eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono, telex, ecc.); 3. tipologia del sinistro e luogo di accadimento; 4. eventuali dati relativi alla struttura sanitaria o al medico che hanno preso in cura l Assicurato dopo il sinistro. Art Obblighi in caso di sinistro Quando si verifica un sinistro, la Società ha il diritto di verificare l esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l effettivo verificarsi dell evento dannoso. In caso di prestazioni rese necessarie a seguito di infortunio o malattia, la Società potrà controllare, a mezzo dei propri incaricati, le condizioni di salute dell Assicurato; a tal fine, l Assicurato dovrà consentire agli incaricati della Società di prendere visione della sua cartella clinica. Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente polizza, deve essere esercitato dall Assicurato, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell evento costitutivo del diritto stesso. ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/
35 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri Per i settori incendio, furto, lastre, elettronica e responsabilità civile Art Obblighi in caso di sinistro In caso ai sinistro il Contraente o l Assicurato dovrà: a) entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, darne comunicazione dettagliata all Agenzia alla quale è appoggiata la polizza o alla Società, specificando le cause presunte e l entità approssimativa del danno; b) per i danni relativi al settore Incendio e Furto e in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta ail Autorità contenente una distinta particolareggiata delle cose rubate, danneggiate o distrutte con l indicazione del rispettivo valore, trasmettendone copia all Agenzia o alla Società; c) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico della Società secondo il disposto dell art del Codice Civile; d) fare quanto tutto è possibile per contenere e limitare il danno o il suo aggravarsi conservando le tracce del sinistro ed i beni rimasti, anche se danneggiati, fino a specifico consenso della Società e senza avere perciò diritto ad indennizzo. e) mettere a disposizione della Società e dei periti ai fini delle loro indagini e verifiche per l accertamento delle cause e della entità del danno, i suoi registri conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto. Se l evento riguarda i danni relativi al Settore Responsabilità Civile la denuncia, preceduta da telegramma per sinistri mortali o di notevole gravità, deve contenere la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. L Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. Art Procedura per la valutazione del danno (escluso il settore di Responsabilità Civile) L ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, 34 ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008
36 tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà. Art Mandato dei periti (escluso il settore Responsabilità Civile) I periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato od aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 52); c) verificare l esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati (danneggiati e non danneggiati oppure sottratti e non sottratti), determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all art. 56 (Determinazione del danno); d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e di ogni altra eventuale spettanza in base alle garanzie operanti ed alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità. Art Gestione delle vertenze del danno (settore Incendio limitatamente a Ricorso Terzi, Rischio Locativo e Settore Responsabilità Civile) La Società assume fino a quando ne ha interesse e a nome dell Assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale o della somma stabiliti in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale o somma, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art Determinazione del danno (Settore Incendio) L ammontare del danno si determina secondo i seguenti criteri: a) per il fabbricato si stima: 1) la spesa necessaria per l integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso il valore dell area; 2) il valore del fabbricato assicurato al momento del sinistro, che si ottiene applicando alla stima di cui al punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso ed a ogni altra circostanza concomitante. La determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo la spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo solo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette. b) per il macchinario, le attrezzature e l arredamento si stima: 1) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico; 2) il valore delle cose assicurate al momento del sinistro che si ottiene applicando alla stima di cui al punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. La determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate o per riparare quelle danneggiate, deducendo solo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette. In nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura e arredamento importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alla stima di cui al punto a/2 e b/2. L assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento di reparti in stato di attività. c) per le cose particolari si stima: il costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione al loro stato d uso e di utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore d affezione od artistico o scientifico; d) per le merci si stima: il valore in relazione a natura, qualità, svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. L ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate come sopra stimato, il valore delle cose illese ed il valore ricavabile dalle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all Erario. (Settore Furto) L ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, stimando: ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/
37 1) per le merci il loro valore in relazione alla natura, alla qualità, all eventuale svalutazione commerciale e compresi gli oneri fiscali; 2) per gli altri enti, diversi dalle merci, il costo di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in base alla natura, alla vetustà, al rendimento ed al loro stato di manutenzione. Inoltre, relativamente ai settori Incendio/Furto rimane stabilito che per quanto riguarda: I) i titoli di credito: la Società non pagherà l importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze in essi previste; l Assicurato deve restituire alla Società l indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci; il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l esercizio dell azione cambiaria; 2) per i documenti personali: si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento. (Settore Lastre ed Elettronica) L ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro. Art Pagamento dell indennizzo (Settore Incendio, Furto, Lastre, Elettronica) Verificata l operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni dalla data dell atto di liquidazione del danno sempreché non sia stata fatta opposizione. (Limitatamente al Settore Incendio) Per i danni al fabbricato, l Assicurato acquista il diritto al pagamento dell intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene la Società limita l indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto a/2) dell art. 56. Per i danni al contenuto l indennizzo per esso liquidato in base al valore a nuovo (punto b/1) dell art Determinazione del danno - sarà corrisposto per intero solo se l Assicurato avrà proceduto al rimpiazzo e/o alla riparazione entro 12 mesi dalla data del sinistro salvo ritardi per legittimi impedimenti. Se ciò non avviene, la Società limita l indennizzo al valore delle cose al momento del sinistro come sopra specificato. Dagli indennizzi verranno detratti eventuali franchigie o scoperti stabiliti. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento sarà effettuato solo quando l Assicurato dimostri che non ricorre l esclusione prevista nel settore interessato per fatto commesso con dolo. Art Anticipo sulla liquidazione del sinistro (Settore Incendio) L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno L obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell anticipo. L anticipo non potrà superare l importo di qualunque sia l ammontare stimato del sinistro. La determinazione dell acconto dovrà essere effettuata previa applicazione del deprezzamento stabilito al punto a/2 dell art. 56 delle norme di polizza, qualora l Assicurato non dia garanzia della ricostruzione. Art Assicurazione parziale (Settore Incendio) Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, considerata separatamente, eccedeva al momento del sinistro la rispettiva somma assicurata, l Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite. Tuttavia, se al momento del sinistro, i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 20% la somma assicurata indicata, non si darà luogo all applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Art Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro (Settore Furto) Limitatamente al settore Furto, in caso di sinistro, la somma assicurata ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio, al netto delle imposte, non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere. Art Recupero delle cose asportate (Settore Furto) Se le cose asportate o sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società. In ogni caso il Contraente ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Società dell indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose. 36 ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008
38 Art Assicurazioni presso diversi assicuratori In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. L Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato; qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente superi l ammontare dei danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque, ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare per ciascuna partita una somma maggiore di quella assicurata. Art Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza (Settore Incendio, Furto, Elettronica) Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalle Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell interesse assicurato. Per il settore protezione del cliente Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente e/o l Assicurato deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o la possibilità, ai sensi dell art del Codice Civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. L Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e documentazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Art Controversie In caso di divergenze di natura medica sul diritto dell Assicurato al riconoscimento dell indennizzo o sulla sua misura le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/
39 Condizioni Generali di Assicurazione Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Art Altre assicurazioni Se sui medesimi beni e/o per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente e/o l Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. l premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell articolo 1901 del Codice Civile. Art Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1898 del Codice Civile. Art Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art Recesso in caso di sinistro Dopo presentazione di regolare e idonea denuncia di sinistro e fino al 60 giorno del pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione, con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata. In caso di recesso, la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art Proroga del contratto e periodo d assicurazione In mancanza di disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata e spedita almeno due mesi prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore all anno è prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. 38 ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2008
40 Art Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. ASSICURAZIONE ALBERGHI - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/
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42 LIBERA LA VITA 10582T Milano Assicurazioni S.p.A. Via Senigallia n. 18/ MILANO
La polizza globale fabbricati per i condomini
. La polizza globale fabbricati per i condomini Agenda il prodotto assicurativo beni assicurati danni a terzi le clausole per eventi eccezionali 2 Globale Fabbricati Il prodotto assicurativo La Globale
20 di 120. Scoperti. Somma assicurata in Polizza. Urto o caduta di aeromobili satelliti e meteoriti. Caduta di ascensori, montacarichi
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