Telecomunicazioni: Adiconsum. - Adiconsum porta in tribunale Mediaset. Fisco: gli abbonamenti ai trasporti pubblici si possono detrarre

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1 Coordinato da Valeria Lai Agenzia Adiconsum - anno XX - n marzo 2008 Stampato in proprio in marzo 2008 In questo numero: Telecomunicazioni: Adiconsum porta in tribunale Mediaset Fisco: gli abbonamenti ai trasporti pubblici si possono detrarre Telecomunicazioni - Adiconsum porta in tribunale Mediaset - Servizi a valore aggiunto: nessuna eccezione alla disabilitazione Fisco - Gli abbonamenti ai trasporti pubblici si possono detrarre Energia - Contatori gas: l Autorità per l energia invia una segnalazione a Governo e Parlamento Dai territoriali - Giovani e cellulare: uno studio dell Adiconsum Lombardia Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del Iscriz. ROC n Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma

2 Telecomunicazioni Adiconsum porta in tribunale Mediaset Per Adiconsum il credito residuo delle Mediaset Premium deve essere restituito. Adiconsum ha intrapreso un azione inibitoria nei confronti di Mediaset per contrastare la scelta di non restituire il credito residuo presente nelle tessere ricaricabili di MEDIASET PREMIUM, tv a pagamento sul digitale terrestre. La prima udienza è stata fissata per il 27 marzo presso il Tribunale di Roma. Il comportamento di Mediaset è palesemente vessatorio, non rispettoso della legge Bersani, e rientra nelle c.d. pratiche commerciali sleali. Mediaset non solo si è rifiutata di restituire il credito residuo delle tessere scadute nel luglio 2007 ma, assumendo un comportamento ancora più grave, continua ad immettere sul mercato tessere che sono ugualmente illegali in quanto prevedono una scadenza del credito al 30 giugno 2008 o al 30 giugno Adiconsum, che già a giugno 2007 aveva denunciato Mediaset all Autorità per le Comunicazioni e a quella della Concorrenza, non avendo ottenuto ancora alcun provvedimento che tuteli realmente i consumatori, ha deciso di intraprendere la via giudiziale per ottenere il risarcimento del credito residuo a quei consumatori che ne hanno fatto richiesta e per far ritirare dal mercato le card attualmente in commercio che non sono rispettose della legge. Fisco Gli abbonamenti ai trasporti pubblici si possono detrarre Tutto ciò che si deve sapere per ottenere le detrazioni. Di seguito la circolare n. 19/E dell Agenzia delle Entrate relativa alla detrazione per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici (art. 1, comma 309, legge n. 244 del 27 dicembre 2007). Soggetti ammessi alla detrazione (beneficiari) La ratio della disposizione in commento è riconducibile alla volontà del legislatore di promuovere l utilizzo dei mezzi pubblici per il rilancio della mobilità collettiva sostenibile, urbana ed extraurbana, favorendo, nel quadro delle misure di politica ambientale, anche l abbattimento delle emissioni inquinanti. Test noi consumatori 2

3 La relazione tecnica alla legge finanziaria nel calcolare l impatto che l agevolazione produce sul gettito fiscale fa riferimento agli studenti e ai lavoratori che utilizzano il trasporto pubblico per recarsi presso il luogo di studio e di lavoro ed in particolare ai costi medi degli abbonamenti annuali per studenti e lavoratori e per pendolari urbani ed extraurbani. Anche se il testo della norma non fa riferimento al periodo degli abbonamenti né ai soggetti menzionati nella relazione, si deve ritenere che la detrazione sia riservata ai soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, quali studenti, lavoratori, pensionati. Tale affermazione è avvalorata dalla circostanza che l individuazione dei soggetti titolari del beneficio discende automaticamente dalla tipologia del titolo di viaggio acquistato (abbonamento), come meglio specificato nel successivo paragrafo. Spese che danno diritto alla detrazione La detrazione IRPEF, introdotta dal richiamato articolo 1, comma 309, riguarda le spese sostenute per l acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Al riguardo si ritiene che ai fini della detrazione in esame si debba intendere per abbonamento un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull intera rete, in un periodo di tempo specificato. Sulla base della ratio della norma, indicata nel paragrafo precedente, deve ritenersi, peraltro, che siano ammesse a fruire della detrazione solo le spese per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico. Si ritiene, quindi, che non possano beneficiare dell agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore, né le cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l ingresso a musei o spettacoli. Per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici. Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite. Atteso l ampio riferimento all ambito locale, regionale e interregionale contenuto nella norma, il beneficio può riguardare gli abbonamenti relativi a trasporti pubblici che si svolgono tanto all interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni. La detrazione compete per le sole spese sostenute nell anno 2008 e in applicazione del criterio di cassa che costituisce il principio di imputazione temporale tipico in materia di oneri. In proposito si precisa che la detrazione può essere calcolata sull intera spesa sostenuta nel 2008 per l abbonamento, anche se lo stesso scade nel periodo d imposta successivo (es. abbonamento con validità dal 1 marzo 2008 al 28 febbraio 2009). Occorre evidenziare che il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico. Ciò si evince con chiarezza dalla relazione tecnica di accompagno al disegno di legge della finanziaria. Test noi consumatori 3

4 L utilizzo della detrazione è ammesso entro i limiti di capienza delle imposte dovute. In caso di mancato utilizzo della detrazione per incapienza, questa si perde, senza possibilità di rinviarne la fruizione all anno successivo. Documentazione per fruire della detrazione Per fruire della detrazione IRPEF sulle spese per l acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare una specifica documentazione da esibire in caso di richiesta da parte dell ufficio e/o in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi con l assistenza dei Caf o degli intermediari abilitati. Innanzi tutto il contribuente è tenuto a conservare il titolo di viaggio. Al riguardo si ricorda che il decreto 30 giugno 1992 concernente la fissazione delle caratteristiche del biglietto relativo al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito - ha stabilito all articolo 1 che per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, e per le quali non è obbligatoria l emissione della fattura se non a richiesta dal cliente, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Inoltre, secondo il predetto decreto, il biglietto di trasporto deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni: a) ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logos distintivo dell impresa e numero di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto; b) descrizione delle caratteristiche del trasporto; c) ammontare dei corrispettivi dovuti; d) numero progressivo; e) data da apporre al momento dell emissione o della utilizzazione. Le indicazione di cui alle lettere b) e c) possono essere espresse anche in codice alfanumerico la cui decodificazione sia stata preventivamente comunicata al competente ufficio dell Agenzia delle entrate, ovvero stampata sul titolo di trasporto stesso. Le imprese di trasporto che si avvalgono della menzionata facoltà di esporre in codice alfanumerico l ammontare dei corrispettivi dovuti e/o la descrizione delle caratteristiche del trasporto, sono tenute a rendere pubblica la decodificazione di tali codici relativamente al 2008, anche avvalendosi di canali telematici. Titolo di viaggio nominativo Sul titolo di viaggio nominativo, che il contribuente è tenuto a conservare, devono essere indicate la durata dell abbonamento e la spesa sostenuta. Al fine di dimostrare che la spesa è stata sostenuta nel 2008 il contribuente dovrà altresì conservare la fattura eventualmente richiesta al gestore del servizio di trasporto o altra eventuale documentazione, attestante la data di pagamento. Ove il contribuente stesso sia nell impossibilità di procurarsi la suddetta documentazione (evenienza possibile, in ragione del particolare regime IVA applicabile alle cessioni dei titoli di viaggio) la spesa si riterrà sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell abbonamento (ad es., per un abbonamento nominativo che assuma validità dal 1 febbraio 2008, la spesa si riterrà sostenuta in tale data). In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio realizzato in formato elettronico è necessario disporre di documentazione certificativa che contenga le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (indicazione soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa). Test noi consumatori 4

5 Titolo di viaggio non nominativo Se il titolo di viaggio acquistato non è nominativo lo stesso deve essere conservato e accompagnato da una autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) resa dal contribuente in cui si attesta che l abbonamento è stato acquistato per il contribuente o per un suo familiare a carico. Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità. Energia Contatori gas: l Autorità per l energia invia una segnalazione a Governo e Parlamento Il tema della verifica della correttezza della misurazione dei contatori del gas oggetto di indagine della Magistratura e di denunce da parte delle associazioni consumatori ha visto anche l intervento dell Autorità per l energia che ha inviato una segnalazione a Governo e Parlamento per evidenziare le norme da varare, in particolare quelle sugli obblighi di verifiche periodiche e termini di scadenza massima per la vita utile degli strumenti di misura e sugli Enti responsabili delle verifiche. Alla luce del quadro di riferimento l Autorità fa notare che ad oggi: non è previsto un obbligo di verifica periodica dei contatori del gas, in grado di accertare e attestare che i contatori misurino il gas fornito entro le tolleranze di errore previste dalla norme tecniche, anche a distanza di anni dalla loro installazione; manca un termine massimo alla vita utile dei contatori del gas fornito alle famiglie tramite le reti di distribuzione; le disposizioni relative ai controlli metrologici sui contatori coinvolgono, in maniera frammentata, più soggetti istituzionali: Ministero dello Sviluppo Economico, per quanto riguarda la disciplina relativa alla metrologia legale; Uffici metrici delle Camere di Commercio, cui è stata trasferita la facoltà di controllo, su richiesta, in materia di metrologia legale, precedentemente esercitate dallo Stato a mezzo degli Uffici Provinciali Metrici; Ministero dell Economia, in particolare l Agenzia delle Dogane, per quanto riguarda le funzioni di controllo a fini fiscali; nuovi soggetti, detti organismi notificati, da designarsi da parte del Ministero dello Sviluppo economico (in attuazione della direttiva europea sulle misure) ancora in tema di omologazione (verificazione prima); non sono state ancora definite le condizioni standard alle quali confrontare il dato prodotto dagli strumenti di misura, ai fini dell applicazione delle accise. In sostanza ciò significa correggere, secondo opportuna metodologia, i metri cubi (rilevati dal contatore del gas) in funzione della temperatura e della pressione nei vari punti di fornitura, ai quali poi applicare le imposte. Per questo l Autorità ha proposto nella segnalazione l urgenza di introdurre una disciplina organica sulla verificazione periodica dei contatori del gas e sulla loro vita utile. In particolare, risulta necessaria l armonizzazione della disciplina dei controlli metrologici legali tra Ministero dello sviluppo economico e Agenzia delle dogane, dando coerente attuazione alla legge 18 aprile 2005, n. 62, in modo da assicurare la necessaria attività di controllo sulla corrispondenza tra il gas contabilizzato dai contatori e quello effettivamente prelevato dai consumatori. L Autorità ritiene inoltre necessaria l armonizzazione della disciplina fiscale con la legislazione metrologico legale. L Autorità auspica infine che nell ambito dell armonizzazione venga prevista l applicazione della normativa fiscale sul contenuto energetico, piuttosto che sul volume di gas consumato, affinché il cliente paghi Test noi consumatori 5

6 l energia effettivamente consumata (cioè il beneficio energetico effettivamente fruito). A questa corretta impostazione sono già da tempo conformate le bollette definite dalla Autorità. Dai territoriali Giovani e cellulare: uno studio dell Adiconsum Lombardia Per una migliore responsabilità dei giovani di fronte alle nuove opportunità tecnologiche I dati riportati di seguito sono stati raccolti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (biennio) di varie Province lombarde. Si tratta di classi che hanno aderito al Progetto formativo promosso da Adiconsum Lombardia che, nel periodo febbraio-aprile 2008, permetterà a oltre mille studenti di riflettere sulle loro modalità di utilizzo del telefono cellulare e di imparare un modo diverso di usarlo. Per sé e per gli altri. In ogni famiglia, composta in media da quattro persone, sono presenti 4,5 Telefoni cellulari. In media, i ragazzi possiedono un loro telefono cellulare da almeno 4 anni: considerando l età media dei ragazzi che hanno compilato i questionari, se ne ricava che il primo cellulare è entrato in loro possesso a undici-dodici anni. Il costo per l utilizzo di un cellulare è in media di 27,43 euro al mese. Se in ogni famiglia ci sono quattro cellulari e la spesa media è di circa 30 euro per ciascuno di essi, otteniamo una spesa annua complessiva di 1440 euro!!! Sono 112 i ragazzi che dichiarano di avere ricevuto nell ultimo mese sms, mms o video offensivi. Una cifra pari al 14,3% del campione. Sono 74 i ragazzi che dichiarano esplicitamente di esser stati oggetto di episodi di cyber-bullismo. Una cifra pari al 9% del campione. Sono oltre il 20% del campione i ragazzi che dichiarano di avere messo in Internet foto o scene riprese a scuola con il proprio telefonino. Il cellulare a scuola si usa. Per fare di tutto, ma soprattutto per inviare ricevere sms!! Per la gran parte dei ragazzi il cellulare è uno (forse LO) strumento per essere in relazione con gli altri (valore 8,8 su massimo 10 punti). Per quasi la metà dei ragazzi il cellulare è un fedele compagno (4,8 su 10), ma assai di più sono coloro che pensano che il cellulare sia indispensabile, una risorsa di cui non si può fare a meno (5,8 su 10). Per pochi ragazzi il cellulare è uno status symbol (3,4 su 10). Resta il fatto che se il telefono deve sapere fare tante cose, non può che essere dell ultima generazione. In una scala da uno a dieci, dove il dieci rappresenta il voto massimo, la massima importanza, i ragazzi assegnano: un valore di 6,2 all affermazione il cellulare non viene usato sempre bene un valore di 7,1 all affermazione che il cellulare si impara ad usare Telecomunicazioni Servizi a valore aggiunto: nessuna eccezione alla disabilitazione A seguito delle continue denunce effettuate negli anni da parte delle associazioni dei consumatori nei confronti del Ministero delle Comunicazioni e dell AGCOM, finalmente dal 30 giugno prossimo venturo saranno disabilitati all accesso ai numeri a valore aggiunto sia i telefoni fissi che mobili. In questi giorni però stiamo assistendo ad una pressione nei confronti delle associazioni dei consumatori affinché siano lasciati fuori da questo provvedimento le numerazioni che hanno inizio con la cifra 4 (quattro). Con questa numerazione ci sono i servizi rifilati in abbonamento (musichette e loghi) ai consumatori a loro insaputa. Test noi consumatori 6

7 L Adiconsum denuncia questo atteggiamento indebito da parte di alcuni gestori e provider e chiede all Autorità e al Ministero che dal 1 giugno sia negato l accesso a tutte le numerazioni a valore aggiunto senza eccezioni, per evitare l ennesima emigrazione delle truffe da una numerazione all altra. Direttore: Paolo Landi Direttore responsabile: Francesco Guzzardi Comitato di redazione: Angelo Motta, Fabio Picciolini Amministrazione: Adiconsum, via Lancisi 25, Roma Reg. Trib. Roma n. 350 del Iscriz. ROC n Sped. abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma ADESIONI E ABBONAMENTI Adesione individuale: euro 31,00 (15,00 per gli iscritti Cisl) Abbonamento al settimanale Adiconsum News + mensili Adifinanza, a cura del settore credito e risparmio, Consumi & diritti, a cura del Centro giuridico Adiconsum e Attorno al piatto, a cura del settore sicurezza degli alimenti e nutrizione: euro 25,00 (15,00 per gli iscritti Cisl) Abbonamento al bimestrale La guida del consumatore : euro 25,00 (12,00 per gli iscritti Cisl) Adesione + Abbonamento a La guida del consumatore : euro 43,00 (27,00 per gli iscritti Cisl) I versamenti possono essere effettuati su c.c.p intestato ad Adiconsum Test noi consumatori 7

8 Test noi consumatori Periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente Anno XX Supplemento al n marzo 2008 Stampa: Arti Grafiche S.Lorenzo, Roma Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L.46/2004) art.1, comma 2 - DCV Roma Dona il tuo 5 x mille all Adiconsum, aiutaci a difenderti! Vuoi 5 buoni motivi? Per destinare il 5 per mille all Adiconsum firma ed inserisci il codice fiscale: Info su siamo dalla tua parte ti informiamo ti ascoltiamo ti tuteliamo ti assistiamo Da affiggere all albo aziendale ai sensi del CCNL

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