ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANTONIO GRAMSCI" PAVONA
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- Adelmo Giusti
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1 POF (PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI ALL. N. 11) ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANTONIO GRAMSCI" PAVONA PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI
2 La presenza di alunni stranieri nella scuola è aumentata in maniera costante anche nel nostro territorio. Questo ha determinato una riflessione su procedure, modalità e prassi di inserimento dei neoarrivati. Con il Protocollo di Accoglienza si intende presentare un modello di accoglienza che illustri una modalità corretta e pianificata con la quale affrontare e facilitare l inserimento scolastico di alunni stranieri. Questo documento viene deliberato dal Collegio dei Docenti e contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati, si definiscono i compiti e i ruoli degli operatori scolastici, si tracciano le diverse possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l apprendimento della lingua italiana. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro che pertanto viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate. La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nell art. 45 del DPR 31/8/99 n 394 intitolato Iscrizione scolastica che attribuisce al collegio docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta, inoltre si propone di: Definire pratiche condivise all interno delle scuole in tema d accoglienza di alunni stranieri. Facilitare l ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale. Sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto. Favorire un clima d accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione. Costruire un contesto favorevole all incontro con le altre culture. Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi famiglia e alunni, dell accoglienza e dell educazione interculturale nell ottica di un sistema formativo integrato. Normativa sull accoglienza C.M. n. 301/1989 [ ] L'iscrizione alla classe sarà disposta, in linea di principio, sulla base della scolarità pregressa CM 205/1990 Al momento dell'ingresso nell Istituto, si pone l'esigenza di una ricognizione della situazione di partenza dell'alunno straniero ad un duplice fine: a) determinazione della classe d'iscrizione; b) elaborazione di un percorso formativo personalizzato. Da questo primo momento i capi d'istituto promuoveranno la collaborazione della scuola con le famiglie e con le comunità interessate L'inserimento in classe inferiore potrebbe risultare addirittura penalizzante per l'alunno, se disposto soltanto a causa dell'insufficiente padronanza della lingua italiana. In presenza di situazioni di particolare difficoltà, i consigli di classe valuteranno responsabilmente la possibilità di iscrivere l'alunno alla classe immediatamente precedente a quella cui aspira per numero di anni di studio Legge sull immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998, art. 36 Nell esercizio dell autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche realizzano, per tutti gli alunni, progetti interculturali di ampliamento dell offerta formativa, finalizzati alla valorizzazione delle differenze linguistico-culturali e alla promozione di iniziative di accoglienza e di scambio. DPR 394/1999 I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe,
3 immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. CM 4 del si raccomanda l adozione di particolari forme di accoglienza che possano facilitare, fin dai primi contatti con l istituzione scolastica, un efficace azione di integrazione. La scuola potrà, altresì, favorire, anche d intesa con soggetti del privato sociale, situazioni di relazioni, socializzazioni, esperienze I collegi dei docenti possono valutare la possibilità che l assegnazione definitiva alla classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica anche all interno di specifici gruppi temporanei di apprendimento, finalizzata a favorire un efficace e produttivo inserimento, utilizzando le eventuali ulteriori disponibilità dell organico di istituto CM n.2 - gennaio-2010 il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti; 2. il limite del 30% entra in vigore dall anno scolastico in modo graduale: è introdotto a partire dal primo anno della scuola dell infanzia e dalle classi prime sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di I e di II grado; 3. il limite del 30% può essere innalzato, con determinazione del Direttore generale dell Ufficio Scolastico Regionale ISCRIZIONE Il riferimento normativo per l iscrizione degli studenti neo-arrivati è il Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 in cui, all art. 45 specifica che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti all obbligo scolastico e hanno diritto all istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno. Nel Decreto si specifica anche che l iscrizione nelle scuole italiane di ogni ordine e grado può essere richiesta in qualunque periodo dell anno scolastico. Per quanto riguarda la documentazione relativa al percorso scolastico pregresso, la scuola richiede un certificato attestante gli studi compiuti nel paese d origine o, in assenza di esso, una dichiarazione dei genitori dello studente, attestante la classe e il tipo di istituto frequentato nell ultimo anno di scolarità nel paese d origine. Il dirigente scolastico, per le informazioni e le conferme del caso, può prendere contatto con l autorità diplomatica o consolare italiana. Particolare attenzione va riservata agli studenti stranieri che, avendo già intrapreso un percorso di scolarizzazione in Italia, rientrano per un periodo nel paese d origine e successivamente tornano in Italia. Al momento della re-iscrizione alla scuola italiana, ai fini della scelta della classe di inserimento, va richiesto un certificato attestante il percorso scolastico effettuato all estero e va considerata l opportunità di verificare nuovamente le competenze maturate. Tra il personale di segreteria viene quindi indicata una persona delle iscrizioni degli alunni stranieri, anche al fine di affinare progressivamente abilità comunicative e relazionali per l interazione con cittadini stranieri. L incaricato delle iscrizioni cura: il ricevimento dei documenti necessari, a norma di legge, o le autocertificazioni; la raccolta delle informazioni riguardanti il percorso scolastico seguito dall alunno nel Paese di origine e la sua biografia linguistica, eventuale conoscenza di una seconda Lingua e le lingue parlate in ambito domestico; l opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica;
4 la consegna delle informazioni riguardanti la scuola ed il suo funzionamento (l organizzazione della scuola, le diverse opzioni di orario scolastico). All atto dell iscrizione devono essere richiesti i documenti previsti dalla normativa in vigore: permesso di soggiorno documenti anagrafici documenti sanitari. La mancata o tardiva presentazione dei documenti non precludono il diritto all istruzione. PRIMA CONOSCENZA Il Dirigente Scolastico e il Referente della Commissione Accoglienza incontreranno i genitori stranieri. Tutti i soggetti coinvolti si attiveranno per: il passaggio chiaro ed efficace delle informazioni alla famiglia straniera; la raccolta delle notizie indispensabili per una prima conoscenza dell alunno che consentano di adottare decisioni adeguate sia sulla classe in cui inserirlo, sia sui percorsi di facilitazione da attivare. In questa fase si raccolgono informazioni sulla storia personale e scolastica dell alunno e sulla situazione familiare. Il rapporto con il bambino o il ragazzo straniero potrà essere facilitato anche dall'aiuto di un alunno proveniente dallo stesso Paese e già inserito nella scuola che potrà fare da tutor nel primo momento di inserimento. PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE La Commissione Accoglienza, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle informazioni raccolte tramite colloquio con i genitori e con l alunno, valutate (quando possibile) le sue abilità e competenze in L2, propone al Dirigente Scolastico l assegnazione alla classe. E opportuno tenere conto che l inserimento in una classe di coetanei appare la scelta da privilegiare. Tuttavia l Istituzione scolastica può deliberare l'assegnazione di una classe diversa tenendo conto di: ordinamento di studi del Paese d'origine competenza e abilità e livelli di preparazione dell'alunno corso di studi eventualmente seguito titolo di studio In mancanza di documentazione certificate, l Istituzione Scolastica può deliberare l'iscrizione, tenendo conto di competenza e abilità e livelli di preparazione dell'alunno accertate mediante prove di ingresso. La Commissione esamina e valuta adeguatamente il materiale raccolto dalla segreteria e dall incontro con la famiglia e l alunno; prende contatti con i docenti potenzialmente interessati all inserimento e stabilisce congiuntamente i passaggi. In questa fase i compiti della Commissione sono: Fornire agli/le insegnanti di classe che accoglieranno il nuovo alunno tutte le informazioni, il supporto e il materiale in suo possesso. Promuovere l attivazione di corsi di italiano L2, individuando risorse e spazi adeguati e facilitando il coordinamento tra gli insegnanti e gli eventuali mediatori culturali e/o facilitatori linguistici. Promuovere la qualificazione dei docenti nell insegnamento della L2 attraverso attività di formazione e aggiornamento. Favorire e facilitare il rapporto con la famiglia attivando anche eventuali risorse di mediazione.
5 I compiti del Consiglio di Classe/Interclasse sono: Mantenere i rapporti con la Commissione di Accoglienza Favorire l inserimento dell alunno nella classe. Rilevare i bisogni specifici di apprendimento dell alunno straniero elaborando un piano di studio personalizzato. Individuare ed applicare modalità di facilitazione dei contenuti e di per ogni disciplina, stabilendo i contenuti essenziali ed adattando ad essi le metodologie didattiche, la verifica e la valutazione delle competenze acquisite. Stabilire criteri, modalità e strumenti di valutazione periodica coerenti con il piano di studi personalizzato. Informare la famiglia del percorso formativo predisposto dalla scuola. Uno degli obiettivi prioritari dell integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere l acquisizione di una buona competenza dell italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale. Gli alunni stranieri, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con due diverse strumentalità linguistiche: la lingua italiana nel contesto concreto, indispensabile per comunicare nella vita quotidiana (la lingua per comunicare); la lingua italiana specifica, necessaria per comprendere ed esprimere concetti, sviluppare l apprendimento delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (la lingua dello studio). La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all età, alla lingua d origine, all utilizzo in ambiente extrascolastico. La lingua dello studio può richiedere invece alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche. Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e percorsi e strumenti per l insegnamento intensivo dell italiano. L apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell azione didattica. Occorre quindi che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti. E necessario, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento della lingua italiana acquisita via via dall alunno straniero. Nella fase iniziale ci si può valere di strumenti e figure di facilitazione linguistica (cartelloni alfabetieri, carte geografiche, testi semplificati, strumenti educativi multimediali ), promuovendo le capacità dell alunno di sviluppare la lingua per comunicare. Una volta superata questa fase, va prestata particolare attenzione all apprendimento della lingua per lo studio, perché rappresenta il principale ostacolo per l acquisizione delle varie discipline. Valutazione Premesso che l alunno non italofono non è generalmente un alunno incompetente su tutto, ma un alunno che si trova per qualche tempo, in una situazione nella quale non ha le parole per dire e per comunicare la propria competenza scolastica, salvo casi di bambini che non hanno frequentato la scuola nei Paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli alunni ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze; l incompetenza linguistica non significa incompetenza scolastica. La normativa in vigore rafforza il ruolo e la responsabilità dei docenti e degli Organi Collegiali nella loro autonomia per la valutazione degli alunni non italofoni. L art. 45, comma 4, del D.P.R. n 394 del 31/08/1999 afferma che Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al
6 livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata anche mediante l attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l arricchimento dell offerta formativa. Le Linee guida integrazione alunni stranieri , per quanto concerne la valutazione, citano quanto segue: I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all obbligo d istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.. Nella sua eccezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto per quelli di recente immigrazione o non italofoni pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le modalità di valutazione e di certificazione ma, in particolare la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti. E prioritario in tal senso che la scuola favorisca con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle indicazioni Nazionali per il curriculo per il primo ciclo di istruzione, e successivamente dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole Secondarie di Secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze acquisite. Si ricorda che gli alunni di cittadinanza non italiana, anzitutto necessitano di interventi didattici di natura transitoria relativi all apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (vedi nota ministeriale del 22 novembre 2013). Occorre anche tener conto che nelle scuole che hanno maggiore esperienza di alunni stranieri, da molti anni è emersa una riflessione sull opportunità di prevedere una valutazione degli alunni stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in nessun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa. GLI ESAMI La normativa d esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato. E importante che anche nella relazione di presentazione della classe all esame di Stato vi sia una adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. La valutazione in sede d esame assume particolare importanza. Sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale. Per l esame al temine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua di origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese di origine. Viaggi d istruzione Gli studenti stranieri privi di permesso di soggiorno non possono partecipare a viaggi d istruzione all estero in quanto
7 non esistono accordi in tal senso con gli Stati Membri dell Unione (Rif. normativo: la materia è regolamentata dalla decisione del Consiglio dell Unione Europea del 30 novembre 1994 recepita dalla circolare ministeriale n. 380 del 28 dicembre 1995). Spiegazione di alcuni termini Minore straniero comunitario = minore proveniente da paesi dell Unione Europea. Minore straniero extracomunitario = minore proveniente da paesi non facenti parte dell Unione Europea. Minore straniero neo-arrivato = minore direttamente proveniente da un paese straniero. Minore straniero non accompagnato = minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell Unione Europea che non avendo presentato domanda d asilo si trova per qualsiasi caso nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell ordinamento italiano. Alunni stranieri di prima generazione= nati in un Paese straniero da genitori stranieri. Alunni stranieri di seconda generazione= nati in Italia da genitori immigrati; Seconda generazione mista= individui nati in Italia da un genitore immigrato e uno italiano. Cittadinanza= possono acquisire la cittadinanza italiana gli stranieri nati e residenti in Italia senza interruzioni fino ai diciotto anni e che ne facciano richiesta entro il compimento del diciannovesimo anno. FS Sostegno ai Docenti e Aggiornamento Patrizia Febbraio
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