LA GIUNTA REGIONALE. - visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2001 Definizione dei livelli essenziali di assistenza ;
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1 LA GIUNTA REGIONALE - visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e, in particolare, l art. 5, comma 1, che prevede che con distinti regolamenti del Ministero della sanità sono individuate le condizioni di malattia croniche o invalidanti e le malattie rare e che le stesse danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti; - visto il decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1999, n. 329 Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124 ; - visto il decreto del Ministero della sanità 21 maggio 2001, n. 296 Regolamento di aggiornamento del D.M. 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124 ; - visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2001 Definizione dei livelli essenziali di assistenza ; - visto l art. 4, comma 4bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 124/1998 e di eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, stabilisce che, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche; - visto l Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, del 25 ottobre 2012 (rep. Atti n. 204/CSR), sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente la definizione dei tempi minimi di validità dell attestato di esenzione per patologia cronica e invalidante; - visto il decreto del Ministero della salute 23 novembre 2012 Definizione del periodo minimo di validità dell attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitari, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329 ; - vista la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione ed in particolare l articolo 6, comma 3 lettera c), inerente al finanziamento dei livelli di assistenza e delle prestazioni; - vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 Approvazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013 ; - richiamate le deliberazioni della Giunta regionale: 1
2 - n in data 6 dicembre 1999 Approvazione di direttive all Unità sanitaria locale della Valle d Aosta per l applicazione del regolamento n. 329 del recante norme di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti ; - n in data 24 dicembre 2001 Modifica delle direttive all Azienda U.S.L. della Valle d Aosta approvate con deliberazione della Giunta regionale n in data , in materia di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti ; - n in data 3 ottobre 2008 Modificazione della DGR 4500/1999 recante Approvazione di direttive all Unità sanitaria locale della Valle d Aosta per l applicazione del regolamento n. 329 del recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ; - n in data 30 dicembre 2014 Nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal Servizio sanitario regionale (SSR) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 e dell art. 34 della legge 724/1994. Revoca della DGR 931/2014 ; - considerato che il suddetto decreto del Ministero della salute 23 novembre 2012 prevede la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di fissare periodi di validità dell attestato più lunghi di quelli indicati nel decreto stesso; - considerato altresì che il richiamato decreto stabilisce che, in occasione del rinnovo degli attestati già in possesso degli aventi diritto, le aziende sanitarie rilascino i nuovi attestati con validità non inferiore a quella fissata nel sopracitato decreto; - ritenuto pertanto necessario aggiornare, in accordo con l Azienda U.S.L. della Valle d Aosta, i limiti temporali della validità della certificazione di esenzione per patologia e le relative direttive all Azienda U.S.L. della Valle d Aosta; - ritenuto altresì opportuno revocare le deliberazioni della Giunta regionale n del 1999, n del 2001 e n del 2008; - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n in data 30 dicembre 2014 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2015 e di disposizioni applicative; - richiamati gli obiettivi dirigenziali Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo per i livelli di assistenza superiori ai LEA e Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, della mobilità sanitaria e del pay-back ; - visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla dirigente della Struttura sanità territoriale e promozione della salute dell Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; - su proposta dell'assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio FOSSON; - ad unanimità di voti favorevoli 2
3 DELIBERA 1. di definire i periodi di validità dell attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie per ciascuna delle malattie croniche e invalidanti, di cui al decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1999, n. 329, elencati nell allegato n. 1 alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante; 2. di approvare le direttive all Azienda U.S.L. della Valle d Aosta per l applicazione dei decreti del Ministero della sanità 28 maggio 1999, n. 329 e del Ministero della salute 23 novembre 2012, specificate nell allegato n. 2 alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante; 3. di revocare le deliberazioni della Giunta regionale n in data 6 dicembre 1999, n in data 24 dicembre 2001 e n in data 3 ottobre 2008; 4. di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applichino a decorrere dal 1 agosto 2015; 5. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all Azienda U.S.L. della Valle d Aosta per i provvedimenti di competenza e per una capillare e tempestiva informazione agli operatori e alle strutture interessate. JD/ 3
4 Allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta n.351 del 130/03/2015 Periodi di validità dell attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie per ciascuna delle malattie croniche e invalidanti di cui al decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1999, n. 329 FAMIGLIA COD. ESE DESCRIZIONE ICD-9-CM DURATA ESENZIONE ACROMEGALIA E GIGANTISMO 001 Acromegalia e gigantismo A02 Malattie della valvola mitrale A02 Malattie della valvola aortica A02 Malattie delle valvole mitrale e aortica A02 Malattie di altre strutture endocardiche A02 Altre forme di cardiopatia ischemica cronica
5 0A02 Malattia cardiopolmonare cronica A02 Altre malattie del circolo polmonare A02 Altre malattie dell endocardio A02 Disturbi della conduzione A02 Aritmie cardiache A02 0A02 Disturbi funzionali conseguenti a chirurgia cardiaca Anomalie del bulbo cardiaco e anomalie del setto cardiaco A02 Altre malformazioni del cuore
6 0A02 Valvola cardiaca sostituita da trapianto 002.V42.2 0A02 Valvola cardiaca sostituita con altri mezzi 002.V43.3 0A02 Dispositivo cardiaco postchirurgico in situ 002.V45.0 AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO(Malattie Cerebrovascolari) 0B02 Occlusione e stenosi delle arterie precerebrali AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO(Malattie Cerebrovascolari) 0B02 Occlusione delle arterie cerebrali AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO(Malattie Cerebrovascolari) 0B02 Altre e mal definite vasculopatie cerebrali Budd-Chiari) 0C02 Aterosclerosi Budd-Chiari) 0C02 Aneurisma toracico senza menzione di rottura
7 Budd-Chiari) 0C02 Aneurisma addominale senza menzione di rottura Budd-Chiari) 0C02 Aneurisma toracoaddominale senza menzione di rottura Budd-Chiari) 0C02 Aneurisma aortico di sede non specificata senza menzione di rottura Budd-Chiari) 0C02 Altri aneurismi Budd-Chiari) 0C02 Embolia e trombosi arteriose Budd-Chiari) 0C02 Fistola arterovenosa acquisita Budd-Chiari) 0C02 Stenosi di arteria Budd-Chiari) 0C02 Arterite non specificata
8 Budd-Chiari) 0C02 Trombosi della vena porta Budd-Chiari) 0C02 Embolia e trombosi di altre vene Budd-Chiari) 0C02 Sindrome postflebitica Budd-Chiari) 0C02 Insufficienza vascolare cronica dell intestino Budd-Chiari) 0C02 Altre anomalie congenite del sistema circolatorio Budd-Chiari) 0C02 Vaso sanguigno sostituito con altri mezzi 002.V43.4 ANEMIA EMOLITICA ACQUISITA DA AUTOIMMUNIZZAZIONE 003 Anemie emolitiche autoimmuni ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA 005 Anoressia nervosa ANNI ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA 005 Bulimia ANNI ARTRITE REUMATOIDE 006 Artrite reumatoide ARTRITE REUMATOIDE 006 Sindrome di Felty ARTRITE REUMATOIDE Altre artriti reumatoidi con interessamento 006 viscerale o sistemico
9 ARTRITE REUMATOIDE Artrite reumatoide giovanile, cronica o non 006 specificata, poliarticolare ARTRITE REUMATOIDE 006 Artrite reumatoide giovanile pauciarticolare ARTRITE REUMATOIDE 006 Artrite reumatoide giovanile monoarticolare ASMA 007 Asma ANNI ASMA 007 Asma cronico ostruttivo CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE 008 Cirrosi epatica alcoolica CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE 008 Cirrosi epatica senza menzione di alcol CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE 008 Cirrosi biliare COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN 009 Enterite regionale COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN 009 Colite ulcerosa DEMENZE 011 Demenza senile, non complicata DEMENZE 011 Demenza presenile DEMENZE Demenza senile, con aspetti deliranti o 011 depressivi DEMENZE 011 Demenza arteriosclerotica DEMENZE 011 Sindrome amnesica da alcool DEMENZE 011 Sindrome amnesica DIABETE INSIPIDO 012 Diabete insipido DIABETE MELLITO 013 Diabete mellito DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL 014 Sindrome da dipendenza da alcool IN FUNZIONE DELLA DURATA DEL TRATTAMENTO DI DISASSUEFAZIONE O DEL PERIODO IN COMUNITÀ DI RECUPERO 9
10 DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL 014 Dipendenza da droghe IN FUNZIONE DELLA DURATA DEL TRATTAMENTO DI DISASSUEFAZIONE O DEL PERIODO IN COMUNITÀ DI RECUPERO EPATITE CRONICA (ATTIVA) 016 Epatite cronica ANNI EPATITE CRONICA (ATTIVA) Epatite virale B cronica, senza menzione di 016 coma epatico, senza menzione di Epatite delta ANNI EPATITE CRONICA (ATTIVA) Epatite virale B cronica, senza menzione di 016 coma epatico, con Epatite delta ANNI EPATITE CRONICA (ATTIVA) Epatite C cronica senza menzione di coma 016 epatico ANNI EPATITE CRONICA (ATTIVA) Epatite virale non specificata senza menzione 016 di coma epatico ANNI EPILESSIA 017 Epilessie (escluso Sindrome di Lennox- Gastaut) FIBROSI CISTICA 018 Fibrosi cistica GLAUCOMA 019 Glaucoma ad angolo aperto GLAUCOMA 019 Glaucoma da corticosteroidi GLAUCOMA Glaucoma associato ad anomalie congenite, 019 distrofie e sindromi sistemiche GLAUCOMA Glaucoma associato ad alterazioni del 019 cristallino GLAUCOMA 019 Glaucoma associato ad altri affezioni oculari GLAUCOMA 019 Altre forme specificate di Glaucoma INFEZIONE DA HIV 020 Infezione da virus della immunodeficienza umana (HIV) INFEZIONE DA HIV 020 Infezione da virus della immunodeficienza umana, tipo 2 (HIV2) INFEZIONE DA HIV 020 Stato infettivo asintomatico da virus della immunodeficienza umana (HIV) 020.V08 INSUFFICIENZA CARDIACA (N.Y.H.A. classe III e IV) 021 Insufficienza cardiaca (scompenso cardiaco)
11 INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON) 022 Insufficienza corticosurrenale cronica (Morbo di Addison) INSUFFICIENZA RENALE CRONICA 023 Insufficienza renale cronica INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA 024 Insufficienza respiratoria cronica IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE ETEROZIGOTE TIPO IIa E IIb - IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA - IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA - IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III 025 Ipercolesterolemia pura IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE ETEROZIGOTE TIPO IIa E IIb - IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA - IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA - IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III 025 Iperlipidemia mista IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE ETEROZIGOTE TIPO IIa E IIb - IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA - IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA - IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III 025 Altre e non specificate iperlipidemie IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO 026 Iperparatiroidismo IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO 026 Ipoparatiroidismo IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (GRAVE) 027 Ipotiroidismo congenito IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (GRAVE) 027 Ipotiroidismo acquisito LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 028 Lupus eritematoso sistemico MALATTIA DI ALZHEIMER 029 Malattia di Alzheimer MALATTIA DI SJOGREN 030 Malattia di Sjogren
12 IPERTENSIONE ARTERIOSA (senza danno d'organo) 0A31 IPERTENSIONE ARTERIOSA (in presenza di danno d'organo) 0031 Ipertensione essenziale IPERTENSIONE ARTERIOSA (in presenza di danno d'organo) 0031 Cardiopatia ipertensiva IPERTENSIONE ARTERIOSA (in presenza di danno d'organo) 0031 Nefropatia ipertensiva IPERTENSIONE ARTERIOSA (in presenza di danno d'organo) 0031 Cardionefropatia ipertensiva IPERTENSIONE ARTERIOSA (in presenza di danno d'organo) 0031 Ipertensione secondaria MALATTIA O SINDROME DI CUSHING 032 Sindrome di Cushing MIASTENIA GRAVE 034 Miastenia grave MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO 035 Gozzo tossico diffuso MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO 035 Gozzo tossico uninodulare ANNI MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO 035 Gozzo multinodulare tossico MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO 035 Gozzo nodulare tossico non specificato ANNI MORBO DI BUERGER 036 Tromboangioite obliterante (Morbo di Buerger) Osteite deformante senza menzione di tumore MORBO DI PAGET 037 delle ossa (Malattia delle ossa di Paget) MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI 038 Morbo di Parkinson MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI 038 Altre malattie degenerative dei nuclei della base MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI 038 Tremore essenziale ed altre forme specificate di tremore MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI 038 Altre forme di corea NANISMO IPOFISARIO 039 Nanismo ipofisario NEONATI PREMATURI, IMMATURI, A TERMINE CON RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE ANNI 12
13 NEUROMIELITE OTTICA 041 Neuromielite ottica PANCREATITE CRONICA 042 Pancreatite cronica Psicosi schizofreniche tipo semplice Psicosi schizofreniche tipo disorganizzato Psicosi schizofreniche tipo catatonico Psicosi schizofreniche tipo paranoide Schizofrenia latente Schizofrenia residuale Psicosi schizofrenica tipo schizoaffettivo Altri tipi specificati di schizofrenia Mania, episodio singolo Mania, episodio ricorrente Depressione maggiore, episodio singolo Depressione maggiore, episodio ricorrente Sindrome affettiva bipolare, episodio 044 maniacale Sindrome affettiva bipolare, episodio 044 depressivo Sindrome affettiva bipolare, episodio misto Sindrome affettiva bipolare, non specificata Psicosi maniaco-depressiva, altra e non 044 specificata Stato paranoide semplice Paranoia Parafrenia
14 PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA) PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA) 044 Sindrome paranoide a due Altri stati paranoidi specificati Psicosi di tipo depressivo Psicosi, tipo agitato Confusione reattiva Psicosi paranoide psicogena Altre e non specificate psicosi reattive Autismo infantile Psicosi disintegrativa Altre psicosi specifiche della prima infanzia Artropatia psoriasica Altre psoriasi SCLEROSI MULTIPLA 046 Sclerosi multipla SCLEROSI SISTEMICA (PROGRESSIVA) 047 Sclerosi sistemica SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE E DA TUMORI DI COMPORTAMENTO INCERTO ANNI 10 ANNI O * 14
15 SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CHE ABBIANO DETERMINATO GRAVE ED IRREVERSIBILE COMPROMISSIONE DI PIU' ORGANI E/O APPARATI E RIDUZIONE DELL'AUTONOMIA PERSONALE CORRELATA ALL'ETA' RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DI CONVALIDATE SCALE DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' FUNZIONALI 049 SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO,PANCREAS, CORNEA, MIDOLLO) 050 OVVERO FINO AD ESECUZIONE DEL TRAPIANTO SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVI DEFICIT FISICI, SENSORIALI E NEUROPSICHICI 051 SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) 052 Rene sostituito da trapianto 052.V42.0 SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) 052 Cuore sostituito da trapianto 052.V42.1 SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) 052 Polmone sostituito da trapianto 052.V42.6 SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) 052 Fegato sostituito da trapianto 052.V
16 SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) 052 SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, Altro organo o tessuto specificato sostituito da trapianto: pancreas 052.V42.8 Organo o tessuto non specificato sostituito da trapianto 052.V42.9 PANCREAS, MIDOLLO) 052 SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CORNEA 053 Cornea sostituita da trapianto 053.V42.5 SPONDILITE ANCHILOSANTE 054 Spondilite anchilosante TUBERCOLOSI ( ATTIVA BACILLIFERA ) 055 Infezione tubercolare primaria ANNI TUBERCOLOSI ( ATTIVA BACILLIFERA ) 055 Tubercolosi polmonare ANNI TUBERCOLOSI ( ATTIVA BACILLIFERA ) Altre forme di tubercolosi dell'apparato 055 respiratorio ANNI TUBERCOLOSI ( ATTIVA BACILLIFERA ) Tubercolosi delle meningi e del Sistema 055 nervoso centrale ANNI TUBERCOLOSI ( ATTIVA BACILLIFERA ) Tubercolosi dell'intestino, del peritoneo e delle 055 ghiandole mesenteriche ANNI TUBERCOLOSI ( ATTIVA BACILLIFERA ) 055 Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni ANNI TUBERCOLOSI ( ATTIVA BACILLIFERA ) 055 Tubercolosi dell'apparato genitourinario ANNI TUBERCOLOSI ( ATTIVA BACILLIFERA ) 055 Tubercolosi degli altri organi ANNI TUBERCOLOSI ( ATTIVA BACILLIFERA ) 055 Tubercolosi miliare ANNI TIROIDITE DI HASHIMOTO 056 Tiroidite linfocitaria cronica MESI 16
17 * COD. 048 Vedi circ. 13 del (G.U. n. 44 del 21/02/2002) 5 anni dalla data di prima diagnosi della patologia neoplastica. Alla scadenza di tale periodo gli uffici potranno rinnovare tale attestato sulla base della certificazione rilasciata dal centro pubblico che ha in cura il soggetto, attestante la necessità di ulteriore monitoraggio clinico e/o di ulteriori esami strumentali o di laboratorio per il follow up. 10 anni dalla data di prima diagnosi della patologia neoplastica. Oltre il decimo anno l'esenzione viene eventualmente confermata previa certificazione da parte del centro oncologico di riferimento dipartimentale e le prestazioni in esenzione saranno quelle previste da protocolli specifici concordati con il medico di medicina generale. durata illimitata in relazione a criteri clinici riguardanti la specifica patologia, la particolare forma clinica e la rispondenza alla terapia. 17
18 Allegato n. 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 13/03/2015 Direttive all Azienda U.S.L. Valle d Aosta per l applicazione dei decreti del Ministero della sanità 28 maggio 1999, n. 329 e del Ministero della salute 23 novembre 2012 Con la pubblicazione del decreto del Ministero della salute 23 novembre 2012, sono stati definiti i periodi minimi di validità degli attestati di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciati ai sensi del decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1999, n. 329, per le malattie croniche e invalidanti, lasciando alle regioni la facoltà di individuare periodi di validità diversi, ma non inferiori a quelli indicati nel decreto stesso. Ne consegue che, per alcune esenzioni, la validità temporale rimane invariata rispetto a quella definita dalla Regione, per altre da illimitata diventa limitata o viceversa oppure rimane limitata ma con periodi diversi. Le presenti direttive all Azienda U.S.L. riguardanti le modalità operative relative agli attestati di esenzione sono state elaborate sulla base delle indicazioni per l applicazione del decreto emanate dal Ministero della salute. 1. Codifica delle malattie Al fine di identificare in modo inequivocabile ciascuna malattia e condizione esente il Ministero, facendo riferimento alla Classificazione internazionale delle Malattie International Classification of Diseases IX Clinical Modification (ICD-9-CM), ha individuato uno specifico codice di esenzione che si compone di due parti: la prima, di tre cifre, reca la numerazione progressiva delle malattie e delle condizioni incluse nel nuovo regolamento (ad eccezione dei codici 0A02, 0B02, 0C02, 0031 e 0A31); la seconda, che può contenere da tre a cinque cifre, corrisponde al codice identificativo secondo l ICD 9-CM. I codici V della classificazione supplementare sono utilizzati per identificare le circostanze particolari, ad esempio i portatori di valvole cardiache (V43). In caso di condizioni non riferite a specifiche malattie riportate nella classificazione, il codice identificativo si compone della sola prima parte (tre cifre). 2. Modalità di riconoscimento del diritto all esenzione. Il riconoscimento del diritto all esenzione è effettuato, secondo la normativa vigente, dall Azienda U.S.L. di residenza dell assistito, mediante il rilascio di una certificazione di esenzione per patologia emessa da uno specialista del SSN su presentazione da parte del cittadino di documentazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica e/o privata accreditata e convenzionata con il SSN. Nel caso di rilascio di un esenzione da parte dell Azienda U.S.L. della Valle d Aosta a un soggetto temporaneamente domiciliato in Valle d Aosta, iscritto al SSR, ma residente in un comune al di fuori del territorio regionale, la stessa esenzione deve essere registrata presso l azienda sanitaria di residenza dell assistito, da parte dello stesso, e successivamente presso gli uffici amministrativi dell Azienda U.S.L. della Valle d Aosta. Al fine di accertare la condizione della patologia 049 (pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione di più organi e/o apparati e riduzione dell autonomia personale correlata all età risultante dall applicazione di convalidate scale di valutazione delle capacità funzionali) è necessario l accertamento della condizione 18
19 dell Handicap ai sensi della legge 104/1992 e, successivamente, la valutazione medica da parte di uno specialista del SSN che rilascia la certificazione. 3. Contenuti del certificato e del tesserino di esenzione per patologia Il certificato di esenzione per patologia emesso da uno specialista del SSN deve essere registrato presso gli uffici amministrativi dell azienda sanitaria di residenza, o di domicilio nel caso di soggetti non residenti in Valle d Aosta, e deve contenere: i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto; il codice di esenzione per patologia; il codice ICD-9-CM; data del rilascio; data di scadenza. Il tesserino di esenzione per patologia, rilasciato dall Azienda U.S.L. al soggetto a seguito della registrazione del certificato, deve contenere: i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto; il codice di esenzione per patologia; la data di scadenza indicata nel certificato di esenzione; per le esenzioni 0A02, 0B02, 0C02 e 050 la dicitura Il titolare di esenzione deve comunicare tempestivamente all Azienda U.S.L. l avvenuto intervento o trapianto tramite documentazione sanitaria. 4. Validità del certificato di esenzione per patologia L Azienda U.S.L. rilascia i nuovi certificati con validità non inferiore a quella fissata dalla presente deliberazione. In particolare: a) per i nuovi soggetti esenti sarà rilasciato il certificato con i limiti temporali di cui all allegato 1 alla presente deliberazione; b) per i soggetti già esenti, nel caso in cui la certificazione non preveda alcuna scadenza, i pazienti manterranno la loro esenzione con validità illimitata; nel caso in cui invece la certificazione preveda una scadenza definita, la stessa potrà essere rinnovata con la validità prevista all allegato 1 alla presente deliberazione. L Azienda U.S.L., pertanto, non revoca prima della scadenza i certificati che hanno durata diversa da quella fissata dalla deliberazione. L individuazione di una durata limitata del certificato di esenzione non preclude il diritto dell assistito all eventuale rilascio di un nuovo certificato, ma solo nel caso in cui, alla scadenza, persista la condizione di malattia. Tale riconoscimento deve essere comunque sempre certificato nuovamente dal medico specialista competente del SSN e registrato sul sistema informatico aziendale con scadenza definita dalla presente deliberazione. Nel caso in cui l esenzione sia illimitata ovvero fino a 3 mesi dall eventuale intervento (0A02, 0B02, 0C02) oppure illimitata ovvero fino a esecuzione trapianto (cod. 050), il titolare di esenzione deve comunicare tempestivamente all Azienda U.S.L. l avvenuto intervento o trapianto, allegando una dichiarazione del medico specialista attestante il carattere risolutivo dello stesso. 5. Rinnovo del certificato di esenzione per patologia. Per rinnovare il certificato di esenzione per patologia, la visita specialistica deve essere eseguita entro il periodo di validità dell esenzione stessa, facendola coincidere con una 19
20 delle visite di follow up clinico, in modo che la prestazione, considerata quale visita di controllo, non venga assoggettata al pagamento della quota di partecipazione al costo. 6. Indicazioni ai medici prescrittori. I medici prescrittori devono: rilasciare le prescrizioni in favore degli esenti indicando nella ricetta del SSN il codice di esenzione della patologia; prescrivere le prestazioni attinenti alle patologie, per le quali non esiste un elenco di quelle esenti, secondo criteri di appropriatezza ed efficacia; attenersi rigorosamente al divieto di prescrivere contestualmente sulla stessa ricetta prestazioni per le quali l assistito è esente e prestazioni non erogabili in regime di esenzione. 20
TABELLA A PATOLOGIE PER LE QUALI IL TERMINE DI VALIDITA' DELL'ATTESTATO HA DURATA ILLIMITATA DURATA MINIMA ATTESTATO DI ESENZIONE D. M. 23.11.
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