LE CONDIZIONI OBIETTIVE DI PUNIBILITÀ
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- Flaviana Bosco
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1 INSEGNAMENTO DI: DIRITTO PENALE LEZIONE XIV LA PUNIBILITÀ PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO
2 Indice 1 NOZIONE E FONDAMENTO LE CONDIZIONI OBIETTIVE DI PUNIBILITÀ LE CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ CAUSE CONCOMITANTI E CAUSE SOPRAVVENUTE DI NON PUNIBILITÀ LE CAUSE CONCOMITANTI DI NON PUNIBILITÀ LE CAUSE SOPRAVVENUTE DI NON PUNIBILITÀ DISCIPLINA COMUNE LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO DISCIPLINA COMUNE di 10
3 1 Nozione e fondamento Con la formula punibilità si designa dunque l insieme delle eventuali condizioni, ulteriori ed esterne rispetto al fatto antigiuridico e colpevole, che fondano o escludono l opportunità di punirlo. Le ragioni che possono rendere inopportuna la punizione possono essere le più disparate: innanzitutto, ragioni politico-criminali in senso stretto; secondariamente, ragioni politiche di clemenza; ragioni di politica internazionale; ancora ragioni di salvaguardia dell unità della famiglia. 3 di 10
4 2 Le condizioni obiettive di punibilità Le scelte del legislatore sull opportunità di punire un fatto antigiuridico e colpevole possono esprimersi nella individuazione di un duplice ordine di condizioni: a) condizioni che fondano la punibilità; b) condizioni (o cause) che escludono la punibilità. Fondano la punibilità quelle che il legislatore designa come condizioni obiettive di punibilità (art44 c.p.)e che la dottrina più recente denomina condizioni estrinseche di punibilità : si tratta, come già si è segnalato, di quegli accadimenti, menzionati in una norma incriminatrice, che non contribuiscono in alcun modo a descrivere l offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, ma esprimono solo valutazioni di opportunità in ordine all inflizione della pena. Il numero delle condizioni obiettive di punibilità previste nel nostro ordinamento è molto limitato. Le condizioni obiettive di punibilità sono del tutto svincolate dal dolo e dalla colpa: operano cioè anche se l agente non si è rappresentato né ha voluto l accadimento che integra la condizione, ed anche se l agente non se lo poteva rappresentare, né lo poteva evitare impiegando la dovuta diligenza. 4 di 10
5 3 Le cause di esclusione della punibilità Escludono la punibilità- e possono dunque designarsi come cause di esclusione della punibilita - : a) alcune situazioni concomitanti alla commissione del fatto antigiuridico colpevole, che ineriscono alla posizione personale dell agente o ai suoi rapporti con la vittima(cause concomitanti di non punibilità); b) alcuni comportamenti dell agente susseguenti alla commissione del fatto antigiuridico e colpevole, che o sono del tutto indipendenti da componenti dell agente antigiuridico e colpevole(cause sopravvenute di non punibilita );c)alcuni fatti naturali o giuridici successivi alla commissione del fatto antigiuridico e colpevole, che o sono del tutto indipendenti da comportamenti dell agente o comunque non si esauriscono in un comportamento dell agente(c.d. cause di estinzione del reato). 5 di 10
6 4 Cause concomitanti e cause sopravvenute di non punibilità 4.1. Le cause concomitanti di non punibilità Esempi di cause concomitanti di non punibilità possono trarsi: in primo luogo dell art. 649 c.p., che dichiara non punibile chi ha commesso la gran parte dei delitti contro il patrimonio in danno di un famigliare; in secondo luogo, dalle immunità di diritto internazionale, che riguardano il Sommo Pontefice, i capi di Stato, i capi di governo e i ministri degli Stati esteri, gli agenti diplomatici accreditati presso il nostro Stato, i membri del Parlamento europeo, i giudici della Corte internazionale di Giustizia Le cause sopravvenute di non punibilità S inquadrano invece tra le cause sopravvenute di non punibilità una serie di disposizioni che premiano con l impunità chi, avendo commesso un fatto antigiuridico e colpevole, realizzi successivamente una condotta tale o da impedire che la situazione di pericolo già creata si traduca nella lesione del bene giuridico o da reintegrare ex post il bene offeso Disciplina comune Le valutazioni politico-criminali che sono alla base sia delle cause concomitanti di non punibilità, sia delle cause sopravvenute di non punibilità si riferiscono per lo più all opportunità di punire la singola persona che ha realizzato il fatto antigiuridico e colpevole: entrambe le categorie di cause di non punibilità hanno carattere personale. Le cause concomitanti e le cause sopravvenute di non punibilità vanno ricomprese, di regola, nella disciplina dettata dall art. 119 co. 1 c.p. in ordine alle circostanze soggettive di esclusione della pena : secondo tale disposizione, le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono. 6 di 10
7 5 Le cause di estinzione del reato L ordinamento prevede ulteriori cause di esclusione della punibilità designate come cause di estinzione del reato, una formula che sottolinea come con l estinzione del reato venga a cessare la possibilità di realizzare la pretesa punitiva dello Stato. Si tratta di istituti che prendono vita in modo del tutto indipendente da comportamenti dell agente o che comunque non si esauriscono in un comportamento dell agente: in particolare sono integrati da accadimenti naturali o da vicende giuridiche che, intervenuti dopo la commissione del fatto antigiuridico e colpevole e prima della condanna definitiva, comportano l inapplicabilità di qualsiasi sanzione penale prevista per quello specifico reato. Del tutto coerentemente con questi caratteri, il legislatore annovera tra le cause di estinzione del reato: la morte del reo e l amnistia intervenute prima della condanna definitiva, la prescrizione del reato, l oblazione e il perdono giudiziale. A) La morte del reo avvenuta prima della condanna Stabilendo che la morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato il legislatore preclude la possibilità di applicare qualsiasi sanzione penale anche sul patrimonio del defunto, cosi come era previsto, invece, in talune codificazioni preunitarie. B) L amnistia propria L amnistia propria (art. 151 co. 1 pt. I c.p.) cioè l amnistia che interviene prima della sentenza definitiva di condanna consiste in un provvedimento generale di clemenza, ispirato, almeno originariamente, a ragioni di opportunità politica, ma successivamente degenerato nella prassi in strumento di periodico sfoltimento delle carceri, a beneficio degli autori di reati di piccola entità. Le figure di reato interessate dall amnistia vengono di regola individuate dalla legge con riferimento al massimo della pena edittale; possono d altra parte essere previste esclusioni oggettive, cioè per tipi di reato. Salvo diversa previsione contenuta nella singola legge di amnistia, il provvedimento non si applica ai recidivi, quando si tratti di recidiva aggravata o reiterata ex art. 99 co. 2, 3 e 4 c.p., ovvero di recidiva obbligatoria ex art. 99 co. 5 c.p., né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza: in questo senso dispone l art. 151 co. 5 c.p. Quanto ai limiti temporali di applicazione dell amnistia, l art. 79 co. 3 Cost. prevede che l amnistia non possa applicarsi a reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge: rimane dunque aperta al legislatore ordinario la sola possibilità di fissare un limite temporale ancor più arretrato. 7 di 10
8 C) La prescrizione del reato Prevedendo che il reato possa estinguersi per effetto della prescrizione (art 157 c.p.), la legge dà rilievo al venir meno dell interesse pubblico alla repressione dei reati, e quindi all applicazione di tutte le sanzioni penali, quando dalla commissione del reato sia decoroso un tempo proporzionato, in linea di principio, alla sua gravità, desunta dalla pena edittale: sempre che l autorità giudiziaria resti inerte, astenendosi dal compiere attività processuali volte alla repressione del reato. Il tempo necessario a prescrivere il reato, dopo la riforma del 2005 (l.5 dicembre 2005 n. 251, c.d. ex Cirielli) è pari al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque..non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione (art. 157 co. 1 c.p.). I termini di sei anni previsto per i delitti e di quattro anni previsto per le contravvenzioni valgono anche se si tratta di delitti o di contravvenzioni puniti con la sola pena pecuniaria. Termini speciali di prescrizione sono previsti per i disastri colposi, per l omicidio colposo ex art. 589 co. 2, 3 e 4c.p. e, ancora per una serie di gravi reati contemplati nell art. 51 co. 3 bis e 3 quater c.p.p.: per questi delitti il tempo necessario a prescrivere è pari al doppio del massimo edittale (art. 157 co. 6 c.p.). Qualora l autorità giudiziaria non resti inerte, ma si attivi prima che siano decorsi i termini di prescrizione sopraindicati, il corso della prescrizione subisce un interruzione. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell interruzione, ma i termini previsti dall art. 157 c.p. non possono prolungarsi oltre un quarto. Il corso della prescrizione può anche subire una sospensione è quanto si verifica in una serie di ipotesi di forzata inattività dell autorità giudiziaria. Si tratta delle ipotesi in cui: a) sia necessaria un autorizzazione a procedere; b) il giudice ordinario sollevi questione di legittimità costituzionale ovvero investa la Corte di giustizia delle Comunità europee; c) il procedimento o il processo penale siano sospesi per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell imputato o del suo difensore. D) L oblazione A differenza delle cause di estinzione sin qui esaminate che possono interessare la stragrande maggioranza dei reati, l oblazione ha un campo applicativo limitato alle contravvenzioni: anzi, alle sole contravvenzioni punite in astratto o che il giudice punirebbe nel caso concreto con la pena dell ammenda. L oblazione consiste nel pagamento di una somma di denaro corrispondente ad un terzo del massimo dell ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione ovvero alla metà del massimo, quando si tratti di contravvenzione punita alternativamente con l arresto o con 8 di 10
9 l ammenda: il pagamento di tale somma estingue il reato. L art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (t.u. immigrazione), inserito dalla l. 15 luglio 2009 n. 94, mentre commina per il nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato la pena dell ammenda da a euro, stabilisce che a tale reato non applica l art. 162 c.p.. Benché si tratti di una contravvenzione punita con la sola pena dell ammenda, non è dunque ammessa l oblazione: non è ammessa né l oblazione ordinaria, né quella speciale. E) Il perdono giudiziale Anche questa causa di estinzione ha un campo applicativo ristretto: si indirizza ai soli minori, e precisamente ai soli soggetti che al momento della commissione del fatto abbiano compiuto i quattordici anni e non ancora i diciotto. Il perdono giudiziale è disposto discrezionalmente dal giudice e può consistere o nell astensione dal rinvio a giudizio ovvero, nel caso in cui il giudizio si sia già instaurato, nell astensione dalla pronuncia della condanna; l estinzione del reato consegue immediatamente al passaggio in giudicato della sentenza che nell uno e nell altro caso applica il perdono giudiziale. L applicabilità del perdono giudiziale è sottoposta inoltre ad alcuni limiti soggettivi: a) il minore non deve aver riportato precedenti condanne a pena detentiva per delitto, né deve trattarsi di delinquente o contravventore abituale o professionale; b) non deve aver già fruito del perdono giudiziale: dispone infatti l art. 169 co. 4 c.p. che il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta. 9 di 10
10 6 Disciplina comune Le cause di estinzione del reato hanno in comune quella che convenzionalmente è designata come autonomia o specificità del loro campo di applicazione. Questo carattere si manifesta sia in relazione ai reati ai quali la causa di estinzione è applicabile, sia alle persone che ne possono beneficiare. a. Sotto il primo profilo l art.170 c.p. detta una disciplina di portata generale. In primo luogo stabilisce che quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all altro reato. In secondo luogo, l art. 170 c.p. dispone che la causa estintiva di un reato ch è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato non si estende a quest ultimo. Alla stessa logica s ispira la norma dettata dall art. 151 co. 2 c.p. in tema di amnistia e di concorso di reati. b. Il secondo profilo quello delle persone interessate dalla causa estintiva- emerge invece nel quadro del concorso di persone nel reato. In altri termini, di regola le cause di estinzione del reato operano soltanto rispetto al singolo concorrete al quale si riferisce la causa estintiva. Come si è anticipato, l ordine nel ordine nel quale sono disposti gli elementi del reato è un ordine vincolante per il giudice anche nel caso in cui sia presente una causa di estinzione del reato. In base all art. 129 co. 2 c.p.p., la prova evidente, risultante dagli atti del processo, che il fatto non sussiste o che l imputato non lo ha commesso, oppure che il fatto è antigiuridico, ovvero che il fatto è antigiuridico, ma non colpevole, impone il proscioglimento per l una o l altra di queste ragioni, e non per la presenza di una causa di estinzione del reato. Il carattere diverso (e infamante ) di quest ultima ipotesi di proscioglimento spiega perché la Corte costituzionale abbia fatto discendere dal diritto di difesa ex art. 24 Cost. il principio in base al quale l imputato può rinunciare all intervenuta prescrizione o amnistia così da consentirgli la difesa nel merito e quindi l eventuale conseguimento di un proscioglimento che elimini ogni ombra sul suo operato. 10 di 10
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