Il DISINQUINAMENTO DEL BILANCIO D ESERCIZIO. di Flavio Dezzani e Luca Dezzani. 1. L eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio d esercizio

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1 Il DISINQUINAMENTO DEL BILANCIO D ESERCIZIO di Flavio Dezzani e Luca Dezzani 1. L eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio d esercizio I rapporti tra la normativa fiscale e quella civilistica possono fondarsi su due modelli: 1) modello anglo-statunitense; 2) modello tedesco. Il modello anglo-statunitense si fonda sulla separazione tra la normativa fiscale e quella civilistica: cioè attua il cosiddetto doppio binario. Il bilancio destinato a pubblicazione viene redatto in base alla normativa civilistica, mentre il reddito imponibile viene calcolato in sede di dichiarazione dei redditi. Il modello tedesco, invece, si articola sulla interferenza tra la normativa fiscale e quella civilistica. Per essere dedotti dal reddito imponibile, i componenti negativi di reddito devono essere imputati al conto economico (es.: ammortamenti anticipati, accantonamenti e rettifiche di valore). 1.1 Evoluzione in Italia Nel nostro Paese, i rapporti tra la normativa fiscale e quella civilistica hanno subito un evoluzione nel tempo, che può suddividersi nelle seguenti fasi: 1. la completa interferenza; 2. la ridotta interferenza; 3. la separazione (o disinquinamento ).

2 Fase n. 1 In sede di riforma tributaria (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597), il legislatore tributario adottò il modello tedesco, cioè il modello della completa interferenza della normativa fiscale nella redazione del bilancio d esercizio. Questa impostazione venne recepita dalla IV direttiva CEE (25 luglio 1978, n. 78/660/CEE) sul bilancio civilistico, la quale introdusse nel conto economico le seguenti voci (o appendice fiscale ): Le suddette voci furono in vigore solamente per la redazione del bilancio al 31 dicembre 1993, dato che vennero abrogate dal D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 503, la quale introdusse i seguenti punti: - art. 2426, 2º comma, c.c.: - art c.c. ( Nota integrativa ):! Fase n. 2 Nel 1995 le istruzioni alla dichiarazione dei redditi relative al 1994 consentirono di dedurre l ammortamento anticipato sia con imputazione al conto economico dell esercizio 1994, sia in sede di dichiarazione dei redditi relativa all anno

3 Più in dettaglio, le istruzioni fornite dal Ministero delle finanze in sede di dichiarazione dei redditi (D.M. 15 febbraio 1995) precisarono quanto segue: "! # $# $ % Questo caso fu il primo esempio di separazione tra la normativa fiscale e quella civilistica: il raccordo consisteva nella costituzione della riserva ammortamenti anticipati in sede di ripartizione dell utile relativo all esercizio Fase n. 3 L eliminazione delle interferenze fiscali nella redazione del bilancio d esercizio è stata codificata dall art. 6 della riforma del diritto societario (legge 3 ottobre 2001, n. 366). Il raccordo tra la normativa fiscale e quella civilistica viene attuato mediante un apposito prospetto contenente: - i componenti negativi di reddito (es.: ammortamenti anticipati) aventi esclusivamente rilevanza fiscale; - i componenti positivi di reddito (es.: plusvalenze) che sono esclusi dalla tassazione in applicazione di norme agevolative (le cosiddette norme sovvenzionali ). I suddetti componenti possono essere dedotti dal reddito imponibile anche se sono imputati solamente in sede di dichiarazione dei redditi. Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha conseguentemente abrogato le seguenti norme del codice civile: - art. 2426, 2º comma, c.c.: - art c.c. ( Nota integrativa ): 3

4 ! Il modello della separazione tra la normativa fiscale e quella civilistica determina l iscrizione in bilancio delle imposte anticipate e di quelle differite. Infatti, il reddito imponibile differisce dal risultato dell esercizio a causa di scelte del legislatore tributario, le quali fanno sì che una determinata componente positiva o negativa di reddito possa avere rilevanza fiscale anche diversa da quella civilistica, col risultato di farne derivare un imponibile di periodo diverso dall utile o dalla perdita di bilancio. La fiscalità differita riguarda le seguenti categorie di imposte: 1. imposte anticipate (o prepagate o imposte differite attive) Le attività per imposte anticipate si originano dalle differenze temporali deducibili e rappresentano imposte pagate anticipatamente (per effetto, ad esempio, del differimento nella deducibilità di una parte delle svalutazioni dei crediti iscritte nel conto economico), che verranno recuperate negli esercizi successivi (quando le suddette svalutazioni diventeranno deducibili). Le imposte differite attive evidenziano un elemento attivo del patrimonio (voce Crediti ) maturato a seguito di imposte pagate nel corso dell esercizio o in passati esercizi e che saranno ricuperate in futuri periodi d imposta. 2. imposte differite passive (o posticipate) Le passività per imposte differite si originano dalle differenze temporali tassabili e rappresentano imposte differite (per effetto, ad esempio, del differimento nella imponibilità di plusvalenze patrimoniali realizzate ed iscritte nel conto economico), che 4

5 verranno pagate negli esercizi successivi (quando le plusvalenze verranno tassate, a seguito del frazionamento in cinque esercizi). Le imposte differite passive sono degli oneri fiscali che si manifesteranno nei successivi esercizi, mentre il componente positivo di reddito è stato imputato all esercizio in chiusura (es.: plusvalenze imputate al conto economico, mentre fiscalmente vengono frazionate in cinque esercizi). 5

6 2. Il progetto di adeguamento della normativa fiscale a quella civilistica (o disinquinamento del bilancio ) Il progetto di adeguamento della normativa fiscale a quella civilistica è stato elaborato dalla cosiddetta Commissione Gallo, i cui risultati sono stati recepiti dall art. 109, comma 4, lettera b) della riforma tributaria (D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) L Apposito Prospetto Fiscale La novità introdotta è un Apposito Prospetto Fiscale che consente di dedurre anche in sede di dichiarazione dei redditi le seguenti voci del conto economico: - ammortamento dei beni materiali ed immateriali (es.: ordinario ed anticipato); - altre rettifiche di valore (es.: svalutazione crediti, svalutazione dei lavori in corso su ordinazione); - gli accantonamenti (es.: accantonamento a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili; accantonamenti relativi alle imprese concessionarie della costruzione e dell esercizio di opere pubbliche; accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio). I criteri civilistici e quelli fiscali di determinazione dei suddetti componenti negativi di reddito possono divergere nei modi seguenti: 1) i criteri fiscali sono più prudenziali di quelli civilistici (es.: ammortamenti anticipati); 6

7 2) i criteri fiscali sono meno prudenziali di quelli civilistici (es.: svalutazione crediti). L apposito prospetto fiscale ha eliminato l interferenza contabile tra il bilancio civilistico e la dichiarazione dei redditi, in quanto è consentito che la deducibilità dei suddetti componenti negativi venga attuata nella dichiarazione dei redditi, senza l imputazione dei medesimi al conto economico dell esercizio di competenza. La nuova norma, infatti, dispone quanto segue: Vecchio Testo (art. 75) 4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono il rinvio. Nuovo Testo (art. 109, comma 4) 4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili: a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; b) quelli, che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto diverse dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. L ammontare dell eccedenza è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito. L apposito prospetto fiscale deve essere redatto nei casi in cui i componenti negativi imputati al conto economico siano di ammontare inferiore a quelli consentiti dalla normativa fiscale: il maggior componente negativo consentito dalla normativa fiscale può essere dedotto in sede di dichiarazione dei redditi, con la sua indicazione nell apposito prospetto fiscale. 7

8 ESEMPI: 1) La società non imputa al conto economico gli ammortamenti anticipati, i quali vengono dedotti solamente in sede di dichiarazione dei redditi; 2) la società imputa al conto economico la svalutazione dei crediti nella misura dello 0.3% dei crediti medesimi e deduce in sede di dichiarazione dei redditi la residua parte nella misura dello 0.2% (cioè 0.3% + 0.2% = 0.5%, stabilito dalle disposizioni fiscali); 3) la società imputa al conto economico l accantonamento derivante dai concorsi a premio nella misura del 40% degli impegni assunti e deduce in sede di dichiarazione dei redditi la residua parte del 30% degli impegni assunti (cioè 40% + 30% = 70%, stabilito dalle disposizioni fiscali). 4) la società imputa al conto economico una quota di ammortamento della voce avviamento o marchi nella misura del 4% (ammortamento in 25 anni) e deduce in sede di dichiarazione dei redditi la residua parte nella misura del 6% (cioè 4% + 6% = 10%, ammortamento in 10 anni come consentito dalla normativa fiscale). Nell apposito prospetto fiscale, la norma richiede i seguenti valori: - ammontare complessivo degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali; - i valori civili e fiscali dei beni; - i valori civili e fiscali dei relativi fondi Vincolo fiscale sulle riserve di patrimonio netto La nuova normativa introduce il seguente vincolo fiscale sulle riserve di patrimonio netto e sull utile dell esercizio: "!!!!! # 8

9 ! & '!!! (! Il suddetto vincolo sulle riserve e sull utile d esercizio intende assoggettare ad imposizione la frazione dell utile emersa in conto economico a motivo della deduzione solamente nella dichiarazione dei redditi di componenti negativi che non sono stati imputati al conto economico dell esercizio di competenza. ESEMPIO: La società che non imputa al conto economico gli ammortamenti anticipati evidenzia un utile di esercizio superiore a quello che avrebbe se tali ammortamenti fossero stati imputati al conto economico medesimo. Nel suddetto caso, se la società non avesse altre riserve di patrimonio netto diverse dalla riserva legale, la distribuzione dell intero utile d esercizio sarebbe soggetto ad imposizione per la parte riferibile agli ammortamenti anticipati, al netto del fondo imposte differite correlato agli ammortamenti anticipati medesimi. 9

10 3. L introduzione degli IAS al 1 gennaio 2005 non rientra nel proposto disinquinamento del bilancio Il proposto disinquinamento riguarda solamente le seguenti voci: - l ammortamento dei beni materiali ed immateriali; - altre rettifiche di valore; - gli accantonamenti. L introduzione degli IAS (International Accounting Standards) dal 1 gennaio 2005 determinerà numerosi e sostanziali cambiamenti nella redazione del bilancio d esercizio, in quanto i suddetti principi internazionali si fondano su tradizioni contabili diverse da quelle dell Europa Continentale (es.: Italia, Germania) Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma Le operazioni possono essere osservate sotto i seguenti aspetti: - forma giuridica; - sostanza economico-finanziaria. L iscrizione in bilancio delle operazioni può essere attuata secondo i seguenti principi: - prevalenza della forma sulla sostanza ; - prevalenza della sostanza sulla forma. Nel primo caso, la rappresentazione delle operazioni in bilancio avviene in base alla dottrina dei contratti, mentre nel secondo caso, invece, l iscrizione dell operazione avviene in base alla sostanza economico-finanziaria dell operazione. Ad esempio, il leasing finanziario avrebbe una diversa rappresentazione in bilancio con i suddetti principi. 10

11 Con il principio della prevalenza della forma sulla sostanza, il costo del bene concesso in leasing viene iscritto nello stato patrimoniale della società di leasing, che ne è la società proprietaria. Nel bilancio della società utilizzatrice, invece, sono iscritti i canoni di leasing alle date di maturazione e nei conti d ordine l ammontare dei canoni futuri. Il bene sarà iscritto nello stato patrimoniale solamente alla data del riscatto e per il costo del riscatto. Con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, invece, il bene i leasing viene iscritto nello stato patrimoniale della società utilizzatrice in base al costo originario di acquisto, con contropartita il debito verso la società di leasing. La società utilizzatrice calcola l ammortamento sul bene in leasing, paga le rate di debito verso la società di leasing con i relativi interessi. La società di leasing iscrive nel suo stato patrimoniale il credito verso la società utilizzatrice. Periodicamente incassa le rate del credito con i relativi interessi Il Conto Economico redatto in base ai principi IAS International Accountig Standards Il conto economico redatto in base ai principi IAS divergerà sia sotto l aspetto dello schema contabile, sia sotto il profilo del calcolo dei componenti positivi e negativi di reddito rispetto a quello previsto dall art c.c.. Ne seguirà che sotto il profilo fiscale numerosi componenti negativi e positivi di reddito non saranno più imputati al conto economico di competenza, ma dovranno formare oggetto di riqualificazione nell apposito prospetto fiscale. 11

12 Con l adozione dei principi contabili IAS, il bilancio d esercizio richiederà un completo sganciamento dalla normativa fiscale: il raccordo tra i due modelli potrà essere attuato solamente con un apposito prospetto fiscale a tutto campo. Nel paragrafo 3.1. è stata illustrata la diversa modalità di rappresentazione contabile del leasing finanziario, ma i cambiamenti più rilevanti riguarderanno, ad esempio: - il fair value, come criterio di valutazione delle attività e delle passività di bilancio; - la contabilizzazione delle operazioni di fusione, di scissione, ecc.; - l iscrizione nello stato patrimoniale dei beni immateriali (o intangible ) e la loro periodica valutazione mediante l impairment test La regolamentazione dell introduzione in Italia degli IAS I principi contabili internazionali IAS sono stati introdotti nei Paesi europei dal Regolamento (CE) N. 1606/2002 del 19 luglio In Italia, tali principi contabili sono stati recepiti dalla Legge Comunitaria 2003, il cui art così ne articola l introduzione: 1 Art. 25 della Legge Comunitaria 2003: (Opzioni previste dall articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all applicazione dei principi contabili internazionali). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall articolo 1, comma 4, uno o più decreti legislativi per l esercizio delle facoltà previste dall articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all applicazione dei principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, secondo i principi e criteri direttivi appresso indicati: a) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società quotate, salvo quanto previsto alla lettera e); b) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all articolo 116 del testo unico 12

13 1) società obbligate ad adottare i principi IAS nella redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; 2) società facoltizzate ad adottare i principi IAS nella redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; 3) società escluse dall applicazione dei principi IAS nella redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. Nella TAV. I viene riportato il dettaglio delle suddette società. La legge comunitaria 2003 per poter introdurre in Italia i principi IAS ha dovuto predisporre le seguenti Deleghe al Governo : a) modifica della normativa fiscale sul reddito d impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall applicazione dei principi contabili internazionali; b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall adozione dei principi contabili internazionali. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo quanto previsto alla lettera e); c) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d Italia; d) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato delle società che esercitano le imprese incluse nell ambito dei applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173; e) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società che esercitano le imprese incluse nell ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato; f) facoltà di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio o consolidato delle società che non ne hanno l obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse da quelle che esercitano le imprese incluse nell ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell articolo 2435-bis del codice civile; g) eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall applicazione dei principi contabili internazionali; h) nell ambito di applicazione soggettivo sopra individuato, coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall adozione dei principi contabili internazionali. 2. Dai principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato. 3. I poteri della Banca d Italia di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per gli enti creditizi e finanziari di cui al comma 1, lettera c), nel rispetto dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio

14 Le suddette deleghe non sono ancora recepite sia nel progetto di riforma tributaria all esame delle competenti Commissioni Parlamentari, sia nell attuata riforma delle società (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6). Questo significa che la Commissione Gallo deve riprendere in tempi brevi il suo lavoro. 14

15 ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI I.A.S. TAV. I OBBLIGO FACOLTA ESCLUSIONE Bilancio consolidato delle società quotate. Bilancio di esercizio delle società quotate. Bilancio di esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all art. 116 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Regolamento Consob, art. 2, adottato con delibera n del 14 maggio 1999, modificato con delibera n del 12 giugno 2002: società dotate di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a 200). Bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d Italia. Bilancio consolidato delle imprese di assicurazione (D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173). Bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione, solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato. Bilancio di esercizio e consolidato delle società non quotate. Bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione non quotate (D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173). Bilancio di esercizio delle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell art bis c.c..

16 A P P E N D I C E

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