ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
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- Michelina Genovese
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1 1 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - Nozione: il contratto di associazione in partecipazione è un contratto in base al quale l associante fa partecipare agli utili l associato, mentre quest ultimo si impegna a fornire un apporto, che può anche consistere in una prestazione lavorativa (art cod. civ.) o Ovviamente tale prestazione non è a carattere subordinato o Inoltre se non ci sono gli utili l associato non prende nulla; se poi ci sono delle perdite l associato partecipa anche alle perdite, pur nel limite del proprio apporto lavorativo o Infine, l associante ha l obbligo del rendiconto - Il contratto di associazione in partecipazione è un contratto associativo (cioè un contratto in cui c è un interesse finale comune, tra i due contraenti) e non un contratto di scambio, come il contratto di lavoro - Sull associazione in partecipazione è intervenuto il d. lgs. n. 276: o l art. 86, c. 2 richiede che vi sia un effettiva partecipazione dell associato (questo profilo non è innovativo) vi siano adeguate erogazioni economiche (questo profilo è davvero innovativo) o se manca uno di questi due requisiti è possibile chiedere un accertamento giudiziale che accerti l esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (fatta salva, ovviamente, la prova contraria o il contratto di associazione in partecipazione può essere sottoposto a certificazione
2 2 LA CERTIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO - Nozione: è una procedura volontaria in base alla quale le parti possono ottenere la certificazione del contratto - Ratio: è quella di fornire uno strumento di deflazione del contenzioso. o Peraltro, le perplessità in ordine all efficacia realmente deflattiva dell istituto sono tante. Comunque si ritiene che questa efficacia possa essere svolta almeno in parte: 1) dalla previsione secondo cui il giudice del lavoro può valutare il comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione (art. 80, c. 3); 2) dalla previsione secondo cui il tentativo obbligatorio di conciliazione si fa davanti alla commissione di certificazione (art. 80, c. 4). - Le commissioni di certificazioni sono costituite presso: 1) gli enti bilaterali 2) le direzioni prov. del lavoro 3) le province 4) le università e le fondazioni universitarie - La certificazione può avere ad oggetto: 1) il lavoro intermittente 2) il lavoro ripartito 3) il part-time 4) il contratto di lavoro a progetto 5) l associazione in partecipazione 6) l appalto 7) le rinunzie e le transazioni 8) il regolamento interno delle cooperative di lavoro - Effetto della certificazione: è la nullità di qualsiasi atto contrario a quanto è stato certificato. Tale effetto si produce nei confronti delle parti e nei confronti dei terzi (enti previdenziali, pubblica amministrazione, fisco) laddove le parti lo richiedano. per erronea qualificazione del programma negoziale da parte dell organo che certifica - Ricorso in giudizio: è ammesso per difformità tra il programma negoziale e la sua (davanti al Tribunale del lavoro) successiva attuazione per vizi del consenso - Inoltre è ammesso il ricorso davanti al TAR per violazione del procedimento eccesso di potere
3 3 - Effettiva portata dell istituto della certificazione: gli effetti della certificazione permangono anche nei confronti dei terzi - fino alla sentenza. Di conseguenza, gli organi ispettivi previdenziali o fiscali non possono emettere decreti ingiuntivi prima della sentenza.
4 4 CODICE DELLA PRIVACY - Il Codice della privacy è stato emanato con il d. lgs. n. 196 del 2003, il quale ha abrogato la precedente legislazione (tra cui la legge n. 675 del 1996). - Il Codice della privacy è un Testo Unico, che ha ordinato la materia. - Ratio della disciplina: non è la tutela della riservatezza in senso stretto, ma il fatto che il soggetto possa controllare e limitare l utilizzazione dei dati che lo riguardano - Disciplina ordinaria: - o Dati non sensibili: il trattamento è possibile se c è il consenso espresso ed informato o Dati sensibili: il trattamento è possibile se c è il consenso scritto dell interessato l autorizzazione del Garante - Disciplina speciale del diritto del lavoro: viene creato un vero e proprio statuto speciale, con regole diverse da quelle generali. o Dati non sensibili: il consenso non è richiesto se il trattamento è necessario per adempiere alla legge il trattamento è necessario per adempiere ad un contratto individuale o collettivo o Dati sensibili: è necessaria l autorizzazione del Garante (ma questa è generale) il consenso scritto non è necessario: 1) quando il datore è un organizzazione di tendenza; 2) quando il trattamento richiesto per adempiere ad obblighi previsti dalla legge o Dati sensibilissimi (sono quelli di cui all art. 8 dello Statuto dei lavoratori, cioè sono quei dati sulle opinioni o su fatti che non sono utili alla verifica della professionalità): la raccolta ed il trattamento sono assolutamente vietati - I dati sensibili sono quelli che attengono alla razza, alla fede politica, alla fede religiosa, all appartenenza sindacale, allo stato di salute. - Disciplina prevista dal titolo VII del decreto n. 196 del 2003.
5 5 o art. 111: il Garante deve far sottoscrivere dei codici deontologici e di buona condotta ai soggetti pubblici e privati interessati al trattamento di dati personali. o art. 112: il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è possibile solo se c è un interesse pubblico, quale l instaurazione o la gestione di un rapporto di lavoro o artt. 113 e 114: viene confermata la vigenza degli artt. 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori - Del tema della privacy si occupa anche il decreto n. 276 del 2003: o il quale innanzi tutto conferma il principio di cui all art. 8 dello Statuto, con riferimento al mercato del lavoro o il quale, inoltre, assicura al lavoratore di indicare a quali soggetti o a quali categorie di soggetti comunicare i dati che lo riguardano penali - Sanzioni (in caso di violazione della legislazione sulla privacy): civili amministrative
6 6 FLESSIBILITA ( in entrata in uscita tipologie riconducibili al lavoro autonomo: co.co.co. tipologie riconducibili al lavoro subordinato: part-time, tempo determinato, apprendistato, c.f.l. tipologie riconducibili ad istanze innovative (diversi modelli relazionali): interinale e lavori di utilità sociale Flessibilità funzionale o organizzativa salariale previdenziale normata Flessibilità concertata legata all intervento di organi amministrativi legata ad adempimenti formali o procedimentali (come la certificazione dei rapporti di lavoro di cui alla legge delega)
7 7 IL LAVORO IN COOPERATIVA - Cooperative 1) di lavoro 2) di solidarietà sociale - Nelle cooperative di lavoro, lo scopo mutualistico è rappresentato dal fatto che la cooperativa fornisce direttamente occasioni di lavoro ai soci - Innanzi tutto, la legge delega n. 30 del 2003 ha eliminato dall art. 1, c. 3, della legge n. 142 del 2001 la parola distinto (testo attuale: il socio lavoratore (...) stabilisce con la propria adesione o successivamente all instaurazione del rapporto associativo un ulteriore [e distinto] rapporto di lavoro) o Secondo una parte della dottrina, nonostante l eliminazione della parola distinto, ancora oggi, nel lavoro in cooperativa, chi presta lavoro deve stipulare un contratto di lavoro autonomo o subordinato Di conseguenza, si costituirebbero due rapporti: uno associativo; e l altro di lavoro, esattamente come prima della legge n Se si concorda sul fatto che si costituisce un rapporto di lavoro subordinato, si applica il diritto del lavoro. In particolare: o il socio ha diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello previsto per i lavoratori subordinati o si applica la disciplina dei licenziamenti, a meno che il licenziamento non consegua al recesso dal rapporto associativo o si applica la disciplina previdenziale prevista per il lavoro subordinato o si applicano i diritti sindacali previsti dal titolo III, purché compatibili con lo stato si socio o competenza del giudice del lavoro per le controversie che attengono al rapporto di lavoro - Secondo una parte della dottrina, invece, al socio di cooperativa non andrebbe applicato il diritto del lavoro, fatta eccezione per la previdenza, per la maternità, per la sicurezza sul lavoro e per l orario di lavoro - Ai soci non lavoratori subordinati, comunque si applicano: o gli artt. 1, 8, 14 e 15 dello Statuto dei lavoratori o la disciplina sulla sicurezza sul lavoro - Un altra modifica della legge n. 30 riguarda l applicazione del titolo III dello Statuto: la nuova versione dell art. 2, comma 1, della legge n. 142 dice come si è detto sopra che il titolo III si applica compatibilmente con lo status di socio - Infine, un altra modifica della legge n. 30, riguarda la competenza del giudice ordinario, per le controversie che riguardano il rapporto associativo, mentre come si è detto sopra è competente il giudice del lavoro per le controversie che attengono al rapporto di lavoro
8 8 LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - La somministrazione a tempo indeterminato è ammessa: 1) nei casi individuati dalla legge (informatica, pulizia, portineria) 2) nei casi individuati dai contratti collettivi - La somministrazione a tempo determinato è ammessa: 1) per esigenze tops (la contrattazione collettiva può stabilire limiti quantitativi) - Per far fronte alla somministrazione a TEMPO INDETERMINATO è necessario utilizzare lavoratori assunti a TI - Per far fronte alla somministrazione a TEMPO DETERMINATO è possibile utilizzare lavoratori assunti a TD o anche a TI - Somministrazione irregolare: si ha quando la somministrazione avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni previste dal legislatore. - Si ha somministrazione irregolare 1) per vizi sostanziali 2) per vizi formali, del contratto di somministrazione o In entrambi questi casi l ordinamento prevede: la sanzione civile (consistente nell imputazione del rapporto di lavoro all utilizzatore) sanzioni penali sanzioni amministrative - Si ha somministrazione fraudolenta quando si agisce per eludere norme inderogabili di legge: in questo caso si applica (all utilizzatore ed al somministratore) un ammenda di 20 Euro, per ogni lavoratore e per ogni giorno. Lavoro temporaneo: era possibile farvi ricorso - per qualifiche non previste nei normali assetti produttivi - per la sostituzione di lavoratori assenti - nei casi previsti dai contratti collettivi
9 9 LAVORO OCCASIONALE E ACCESSORIO - Lavoro occasionale non può eccedere i 30 gg. nell anno solare con il singolo committente non può eccedere gli nell anno solare, con il singolo committente - Lavoro accessorio non può eccedere i 30 gg. nell anno solare complessivi (cioè anche con più committenti) non può eccedere gli nell anno solare, complessivi - Lavoro accessorio: disciplina: o innanzi tutto può essere prestato solo da certi soggetti: disoccupati da più di un anno; casalinghe, studenti, pensionati o può essere prestato solo per alcune attività: piccoli lavori domestici; baby sitting e assistenza di persone anziane; insegnamento privato supplementare; giardinaggio. o è verosimile ritenere che non si applichi alcuna tutela, eccetto la normativa sulla sicurezza sul lavoro (ecco perché non è necessario stare a distinguere se si tratta di lavoro autonomo o di lavoro subordinato) o disciplina dei bonus (i lavoratori prendono un bonus di 5,8/h fiscalmente esenti) i bonus si comprano a 7,5/h nelle rivendite i lavoratori li scambiano negli appositi concessionari trattenute: INPS e INAIL (totale 1,5/h) compenso per il concessionario ( 0,2/h)
10 10 LAVORO PARASUBORDINATO - Di lavoro parasubordinato, cioè di prestazioni coordinate e continuative, se ne parla in tre norme legali: o nella legge n. 741 del 1959 (che riguarda anche il lavoro coordinato e continuativo); o nell art. 409, n. 3, del cod. proc. civ.; o nel decreto n. 276 del Definizione: tre elementi: o la continuatività (da intendersi nel senso che il contratto deve durare per un certo arco temporale); o il coordinamento (da intendersi come inserimento della collaborazione nell organizzazione del committente); o la prevalenza del lavoro proprio del collaboratore. - Tutele che si applicano al lavoro parasubordinato: 1) norme del processo del lavoro; 2) disciplina degli interessi e della rivalutazione monetaria; 3) disciplina delle rinunzie e delle transazioni; 4) tutela previdenziale (pensionistica e relativa agli infortuni sul lavoro); 5) libertà sindacale (il primo contratto collettivo del lavoro parasubordinato è del 1998); 6) diritto di sciopero. - Il decreto n. 276 del 2003 ha introdotto una solida tutela del lavoro parasubordinato, attraverso il lavoro a progetto. o Peraltro non si applica la disciplina sul lavoro a progetto: agli agenti; alla pubblica amministrazione; alle società ed alle associazioni nell ambito del CONI o Il lavoro a progetto presuppone, appunto, l esistenza di un progetto ed il fatto che il contratto sia a termine. Se manca l indicazione della durata, il contratto si trasforma in un contratto di lavoro subordinato (p. 21). o Disciplina: Forma scritta ad probationem (prima questo requisito non c era)
11 11 Compenso del collaboratore connesso alla quantità e qualità del lavoro prestato (prima non c era) Disciplina delle invenzioni del lavoro subordinato (prima non c era) Possibilità di ricorrere alla certificazione (prima non c era). - Le co.co.co. già stipulate rimangono in vigore fino alla scadenza del contratto e comunque non oltre un anno dall entrata in vigore del decreto n. 276, salvo il diverso termine (anche più lungo) previsto dal contratto collettivo aziendale.
12 12 TRASFERIMENTO D AZIENDA 1) art cod. civ. 2) art. 47, legge 428 del Fonti 3) d. lgs. n. 18 del ) d. lgs. n. 276 del Nozione: è trasferimento d azienda il mutamento di titolarità di un attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, che sia preesistente al trasferimento e che conservi nel trasferimento la propria identità o o o Due problemi interpretativi: ci si chiede se rientrino o no nella fattispecie i mutamenti di titolarità che riguardino organizzazioni economiche di non imprenditori: il riferimento alla produzione o scambio di beni o di servizi che c era nella versione precedente è stato eliminato e questa modifica ha rafforzato l idea che sia trasferimento d azienda anche quello che riguarda un organizzazione di un non imprenditore ci si chiede se rientrino o no nella fattispecie i trasferimenti che non comportano un trasferimento di beni materiali: secondo un primo orientamento giurisprudenziale, sì; mentre secondo un altro orientamento, no In riferimento alla locuzione senza scopo di lucro si è detto che comunque è necessario come requisito minimo, il pareggio tra i costi e i ricavi Ovviamente, poi, dopo il trasferimento, il cessionario può inglobare nella propria organizzazione l azienda o il ramo trasferiti o Il subentro nell appalto di un nuovo imprenditore, con conservazione dei dipendenti del primo imprenditore, non è trasferimento d azienda - Ramo d azienda: mentre prima, anche per il ramo d azienda, così come per il trasferimento d azienda era richiesto che: 1) il ramo fosse preesistente al trasferimento; 2) e conservasse nel trasferimento la propria identità o oggi (con il d. n. 276) questi requisiti sono stati eliminati, per cui il ramo d azienda può essere individuato contestualmente al trasferimento - In caso di trasferimento, non è richiesto il consenso dei lavoratori trasferiti - Se nei tre mesi successivi al trasferimento, mutano le condizioni di lavoro dei dipendenti trasferiti, questi hanno diritto di dare le dimissioni per giusta causa: d. lgs. n. 18 del In sintesi, quindi le modifiche introdotte dal 276 sono state due: 1) eliminazione della locuzione ai fini della produzione o dello scambio di beni o di servizi 2) eliminazione del requisito della preesistenza al trasferimento e della conservazione dell identità nel trasferimento
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