"Norme per la tutela del percorso nascita e del parto naturale nelle \ strutture ospedaliere, nelle case maternità e a domicilio"

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1 Regione Umbria Consiglio Regionale Palazzo Cesaroni Piazza Italia PERUGIA Tei Fax e-mai!: atti@crumbria.it Il Presidente ATTON.317 PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa dei Consiglieri STUFARA E GORACCI "Norme per la tutela del percorso nascita e del parto naturale nelle \ strutture ospedaliere, nelle case maternità e a domicilio" Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Protezione dei dati personali i/ Trasmesso alla III e I Commissione Consi/iare Permanente i/

2 RELAZIONE l'oms da anni conduce valutazioni scientifiche sulle procedure utilizzate a livello ospedaliero durante la gravidanza e sulla base dei risultati ottenuti negli ultimi anni ha proposto per le gravidanze fisiologiche un modello di assistenza sanitaria più "leggero". Ciò è dovuto al fatto che negli ultimi decenni in tutti i paesi sviluppati si sia verificata una crescente "medicalizzazione" della gravidanza e del parto, senza un'evidente prova scientifica dell'effettiva necessità ed efficacia di alcune pratiche mediche che vengono adottate oramai come prassi durante la gravidanza, compreso un esteso ricorso al taglio cesareo. Tali pratiche, oltre a non avere riscontri a livello scientifico, determinano un sovra utilizzo delle risorse, sia sanitarie che finanziarie. Per tali ragioni numerosi sono stati i documenti e le risoluzioni adottate dall'oms al fine di indurre gli stati ad adottare volte alla tutela dei diritti della donna e del bambino o della bambina. A partire dal 1985 con il rapporto "Having a baby in Europe", il "Mother-baby package" del 1994 e il "Care in norma I birth", de11996, evidenziano come il luogo più adatto per partorire è quello in cui la donna partoriente si sente al sicuro, dove l'attenzione è focalizzata sui suoi bisogni, il più vicino possibile alla sua casa e alla sua cultura. Il luogo più adatto è quello quindi in cui la donna, con i suoi bisogni, i suoi sentimenti, e le sue necessità è al centro dell'evento parto, libera e consapevole. I dati delle recenti indagini definiscono la nascita in Italia come un evento sempre più medicalizzato, caratterizzato da una crescente delega allo specialista e da un eccessivo ricorso alle indagini diagnostiche, applicate senza particolari differenze alle donne con gravidanza a rischio e a tutte le altre e da un'altissima percentuale di ricorso al cesareo, con una media nazionale del 37,8%, contro il 15% raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità. Non va dimenticato che il taglio cesareo appropriato, è un intervento che salva la vita di madre e bambino o bambina, ma che praticato in assenza di indicazioni cliniche, complica o addirittura peggiora gli esiti materno-infantili. Gli effetti prodotti da diverse Leggi Regionali in materia, adottate nel corso degli ultimi anni, sono stati tangibili, avendo portato in molti casi ad una modifica del lavoro anche all'interno delle strutture ospedaliere, attraverso l'umanizzazione degli ambienti ed una specifica formazione degli operatori volta a de-medicalizzare il parto. La presente proposta di legge intende rispondere alla necessità di de-medicalizzazione del parto, perseguendo l'obbiettivo di una reale umanizzazione del percorso nascita, che pone al centro dell'attenzione la persona e la naturalità dell'evento del parto. Il principio fondamentale su cui si articola la presente proposta di legge è, dunque, che la nascita è un evento naturale; per parto naturale si intende il parto che, oltre ad essere fisiologico, è rispettato nei tempi e nei modi dell'espletazione, ponendo al centro dell'evento la donna e il suo bambino o la sua bambina. Il parto naturale è un evento ricco di implicazioni personali e sociali, pertanto deve essere valorizzata e garantita libertà di scelta della donna e la qualità dell'esperienza vissuta dalla donna e dal bambino o dalla bambina. In quanto processo fisiologico non deve essere trattato come patologia ma assistito in ambienti non medicalizzati e idonei ad evitare qualsiasi tipo di intervento e di disturbo che interferisca con la sua naturale realizzazione. A tal proposito imprescindibile è il riferimento alle Raccomandazioni dell'oms "Tecnologia appropriata per la nascita" del Alla luce di tali argomentazioni appare evidente come il garantire la qualità dell'esperienza del percorso di nascita equivalga alla garanzia dei diritti della persona umana. La presente proposta di legge detta, quindi, disposizioni in materia di diritti della donna e del bambino o della bambina, relativi al parto, in tutti i luoghi in cui esso può avvenire (strutture ospedaliere, case maternità e al domicilio) attraverso l'individuazione di diversi obiettivi. a)operare per la salutogenesi e la de-medicalizzazione del parto: operare per la riduzione del numero di parti cesarei e di parti indotti, per l'umanizzazione degli ambienti, per l'assistenza continuativa al percorso nascita rispettosa della volontà della donna e delle esigenze del bambino o della bambina. b)garantire la salute ed il benessere psico-fisico della donna e del neonato o della neonata durante il percorso di nascita, con cui è da intendersi l'insieme di gravidanza, parto e puerperio, riconoscendo l'innata competenza femminile nella gestione dell'evento nascita.

3 c)riconoscere il ruolo dell'ostetrica come professionista della gestione della gravidanza fisiologica e dell'assistenza alla nascita naturale, differenziandola dalla figura del ginecologo, professionista specializzato nelle gravidanze a rischio e nelle patologie. d)assicurare la libertà di scelta da parte della donna circa i luoghi dove partorire, e circa l'organizzazione assistenziale e sanitaria dell'evento, ferme restando le esigenze primarie della sicurezza e della riduzione dei fattori di rischio ambientali, personali e sanitari. e)restituire consapevolezza e autonomia alla donna nel percorso nascita. In particolar modo in relazione all'importanza del percorso nascita, la presente proposta di legge fa riferimento al Piano Sanitario regionale , nella parte in cui affronta i temi inerenti ai servizi dell'area materno - infantile; le azioni prioritarie relative al percorso nascita sono individuate nel paragrafo "La salute delle donne", che fa riferimento al "I Rapporto sullo stato di salute delle donne in Italia" realizzato nel 2008 dal Ministero della Salute. Le indicazioni che il piano individua per il triennio riguardano l'umanizzazione di tutto il percorso di nascita con l'adeguamento tecnico e scientifico del personale coinvolto, attraverso la massima integrazione con i consultori familiari nell'organizzazione dipartimentale; l'informazione e l'educazione alla salute delle donne sulla gravidanza attraverso corsi di accompagnamento alla nascita; la promozione della riduzione dei tagli cesarei; la prevenzione delle situazioni di emergenza ostetrica e neonatologica attraverso la regionalizzazione dell'assistenza perinatologica integrata e l'attivazione ed organizzazione del servizio di trasporto assistito materno e neonata le; il miglioramento del benessere psico-fisico della donna e del neonato o neonata, anche attraverso l'aumento dell'offerta di visite domicili ari, la promozione dell'allattamento materno e in particolare dell'allattamento al seno nelle strutture intensive e sub intensive neonatali. Particolare rilievo assume la previsione normativa, nell'ambito della presente proposta di legge, del parto extraospedaliero, nelle case maternità e domiciliare: la percentuale di parti a domicilio in Italia è ancora molto bassa, si attesta, infatti, intorno allo 0,4%, nel resto d'europa è mediamente del 2%, mentre nei paesi più attenti ad una cultura della nascita naturale le percentuali salgono fino al 14%, per raggiungere il 32% in Olanda. La presente proposta di Legge getta, dunque, le basi per avviare un concreto percorso di crescita culturale e di progresso nel recupero della dimensione naturale e fisiologica del parto, intesa come miglioramento del benessere della donna e del bambino o della bambina; tutto ciò rappresenta un guadagno in termini sociali e un risparmio in termini economici. LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SI COMPONE 0113 ARTICOLI: Art. 1: indica i principi cui fa riferimento nascita. la presente Legge afferenti ai vari aspetti del percorso della Art. 2: indica l'oggetto e le finalità della Legge in termini di diritti della donna e del bambino e, o della bambina relativamente al percorso nascita. Art. 3: indica i luoghi in cui la donna può scegliere di effettuare il parto naturale. Con l'arta si definiscono le modalità di informazione e le garanzie per la popolazione in generale e nello specifico per le donne, relativamente al puerperio ed al percorso di nascita. Art. 5: disciplina le modalità del parto nelle strutture ospedaliere al fine di garantire tutte le condizioni ambientali, strutturali e organizzative necessarie per il parto naturale ed il puerperio, Art. 6: disciplina le modalità di assistenza al percorso di nascita nelle Aziende USL e definisce nello specifico il ruolo dell'ostetrica come figura professionale preposta al parto all'assistenza al parto naturale durante tutto il percorso nascita. Art. 7: disciplina le modalità del parto nelle case di maternità, prevede inoltre la sperimentazione di

4 almeno una casa maternità per ogni Azienda USL entro un anno dall'entrata in vigore della Legge. Art. 8: indica l'impegno per la Regione Umbria, attraverso il Servizio Sanitario regionale, di garantire le condizioni di assistenza alle donne che decidono di effettuare il parto a domicilio. Art. 9: disciplina le modalità organizzative del parto a domicilio e la copertura economica tramite rimborso delle spese sostenute dalla donna. Con l'art. 10 si definiscono le modalità di sostegno e promozione dell'allattamento al seno come alimentazione normale e ideale del neonato o della neonata, e i compiti cui devono provvedere le Aziende USL e ospedaliere in tale direzione. Art. 11: indica le finalità degli specifici programmi per la formazione, qualificazione e aggiornamento, che la Giunta regionale individua per il personale sanitario. Con l'art. 12 si indicano i criteri di istituzione del comitato tecnico scientifico per l'applicazione e la verifica di applicazione della Legge. Art. 13: definisce i criteri, del rapporto sui parti in Umbria, che la Giunta regionale inoltra annualmente al Consiglio regionale e ne disciplina i contenuti. Art. 14: concerne la norma finanziaria per gli adempi menti previsti dalla Legge. F.to i Consiglieri Regionali: Damiano Stufara Orfeo Goracci

5 d) assicurare la libertà di' scelta da parte della donna circa i luoghi dove partorire e circa l'organizzazione assistenziale e sanitaria dell'evento, ferme restando le esigenze primarie della sicurezza e della riduzione dei fattori di rischio ambientali, personali e sanitari incidenti sui tassi di morbilità. e mortalità materna e neonatale; J)' I "NORME PER LA TUTELA DEL PERCORSO NASCITA E DEL PARTO NATURALE NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE. NELLE CASE MATERNITA' E A DOMICILIO" Art. 1 Principi 1. La Regione Umbria riconosce la nascita come un evento naturale; ai fini della presente legge, per parto naturale si intende il parto che, oltre ad essere fisiologico, è rispettato nei tempi e nei modi dell'espletazione, ponendo al centro dell'evento la madre e il suo bambino e o la sua bambina. Il parto naturale è un evento ricco di implicazioni personali e sociali, che richiede la garanzia della libertà di scelta della donna e della qualità dell'esperienza vissuta dalla donna e dal bambino o dalla bambina. 2. Ogni donna ha il diritto di ricevere un'assistenza prenatale appropriata, ha il diritto di fornire il proprio consenso e di valutare l'efficacia dell'assistenza, ha il dovere di svolgere un ruolo centrale in tutti gli aspetti della nascita. 3. La Regione Umbria recepisce nell'ambito della presente Legge le 15 raccomandazioni definite nel documento "Tecnologia appropriata per la nascita", emanato dall'organizzazione Mondiale della Sanità, di seguito OMS, il9 maggio La Regione recepisce quanto stabilito nell'ambito del rapporto OMS: "Havyng a baby in Europe", Copenhagen La Regione Umbria, in coerenza con i documenti OMS, assume come obiettivo delle cure perinatali il seguente principio: "il fine di una moderna medicina perinatale è quello di ottenere una mamma e un bimbo in perfetta salute con il livello di cure più basso compatibile con la sicurezza" (documento OMS "Care in Normal Birth: a praticai Guide", Ginevra 1996) Art. 2 Oggetto e finalità 1. La presente legge detta disposizioni in materia di diritti della donna e del bambino o della bambina relativi al percorso di nascita, al fine di: a) operare per la salutogenesi e la de-medicalizzazione del parto: operare per la riduzione del numero di parti cesarei e di parti indotti, per l'umanizzazione degli ambienti, per l'assistenza continuativa al percorso nascita rispettosa della volontà della donna e delle esigenze del bambino o della bambina; b) garantire la salute ed il benessere psico-fisico della donna e del neonato o della neonata durante il percorso di nascita, con cui è da intendersi l'insieme di gravidanza, parto e puerperio, riconoscendo l'innata competenza femminile nella gestione dell'evento nascita; c) riconoscere il ruolo dell'ostetrica come professionista della gestione della gravidanza fisiologica e dell'assistenza alla nascita naturale, differenziandola dalla figura del ginecologo, professionista specializzato nelle gravidanze a rischio e nelle patologie;

6 e) garantire consapevolezza e autonomia alla donna nel percorso nascita; f) assicurare alla donna cui sono riconosciute le condizioni di gravidanza e travaglio fisiologici naturali la capacità e la possibilità di vivere l'esperienza del parto naturale. Art. 3 Luoghi dove effettuare il parto naturale 1. La donna può, al fine di favorire il graduale superamento della ospedalizzazione generalizzata, debitamente informata sull'evento e sulle tecniche da adottare, scegliere liberamente di partorire: a) nelle strutture ospedaliere; b) nelle case di maternità; c) a domicilio. Art. 4 Informazione e garanzie 1. AI fine di garantire l'informazione, la tutela della donna e la conoscenza sulle modalità di assistenza, sulla qualità dell'esperienza basate sulle evidenze scientifiche e le pratiche sanitarie in uso presso le strutture del Servizio sanitario regionale, fatte salve le iniziative che la Regione vorrà assumere, le Aziende sanitarie predispongono ed attivano strumenti informativi specifici, anche in collaborazione con associazioni di volontariato ed organizzazioni del privato sociale interessate, tesi a diffondere sia tra la popolazione che tra gli operatori sociosanitari le evidenze scientifiche in tema di parto naturale e la valorizzazione delle competenze delle donne sul percorso nascita. 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposita delibera criteri e modalità attuative del percorso nascita, comprensivo della gravidanza, del parto e del puerperio, sotto il profilo tecnico-organizzativo e prevedendo, nel caso di parto extraospedaliero, indicazioni a garanzia di un adeguato collegamento con le strutture ospedaliere e con i servizi di emergenza-urgenza. 3. Nella delibera di cui al comma precedente vengono indicati, nel rispetto della normativa vigente, i requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi della casa maternità. 4. Sulla base di tale atto, le Aziende USL sono impegnate ad attivare percorsi organizzativi ed amministrativi per garantire su tutto il territorio regionale l'assistenza alle gestanti che richiedono di partorire a domicilio o in casa di maternità, fatte salve le condizioni di sicurezza minima previste dalla normativa vigente in materia, per la madre e il bambino o la bambina. In particolare devono essere assicurati: a) la disponibilità di personale ostetrico nel periodo previsto per il parto, garantendo comunque la continuità del rapporto assistenziale; b) il collegamento con le strutture ospedaliere e con i servizi di emergenza-urgenza; c) l'adeguata assistenza alla donna nei primi giorni del puerperio; d) la visita pediatrica nella prima giornata di vita e l'esecuzione degli screening neonatali. 5. La Giunta regionale cura la pubblicazione e la divulgazione di un rapporto annuale che tenga conto degli aspetti clinici, tecnico-organizzativi e normativi dell'assistenza alla nascita e dei dati annuali relativi ai tassi dei parti cesarei, dei parti indotti, dei parti operativi, dell'analgesia, delle episiotomie, dell'uso di farmaci e delle percentuali relative all'allattamento esclusivo al seno alle dimissioni.

7 Art. 5 Parto nelle strutture ospedaliere 1. Le strutture ospedaliere, come previsto dall'art. 1 comma 3 della presente legge, realizzano le condizioni ambientali, strutturali ed organizzative affinché il parto naturale non sia considerato soltanto l'espulsione di un bambino sano da parte di una donna sana, ma un evento ricco di implicazioni personaii e sociali e sia consentito il più stretto rapporto tra genitori e neonato, con particolare riferimento alla permanenza nel medesimo ambiente di madre e bambino o bambina, ai fini della continuità del rapporto familiare affettivo anche durante il periodo di ospedalizzazione. 2. Le strutture ospedaliere della Regione operano per la riduzione, da conseguire entro il 2012, del tasso di tagli cesarei e di quello dei parti indotti per contenerli entro la misura rispettivamente del 20% e del 10% rispetto al numero totale dei parti. 3. Alla donna deve essere assicurata la presenza di una persona di sua scelta e la possibilità di ricevere visite nel periodo postatale. A tutte le donne che partoriscono in una struttura ospedaliera deve venir garantito il rispetto dei propri valori, della propria cultura e della propria religione. 4. All'interno dei reparti di ostetricia e ginecologia, al fine di favorire l'instaurarsi della innata relazione tra bambino, bambina e genitori sin dai primi momenti di vita, qualora le condizioni di salute della donna e del bambino o bambina lo consentano, è prevista la compresenza nel medesimo ambiente di degenza della madre con il bambino e, o la bambina. Il personale ostetrico e infermieristico deve essere formato adeguatamente per l'assistenza alla madre e al bambino,alla bambina, giorno e notte, soprattutto nel sostegno all'allattamento al seno. 5. Le strutture ospedaliere realizzano le condizioni strutturali ed organizzative per destinare, all'interno del reparto di ostetricia e ginecologia, una sala travaglio-parto dedicata all'assistenza di tutti i parti naturali, diretta e gestita dalle ostetriche. AI fine di salvaguardare la libertà di scelta della donna dei luoghi e delle modalità di parto, la struttura ospedaliera dovrà attivare percorsi organizzativi e amministrativi affinché vengano accolte e assistite partorienti che hanno optato per il travaglio domiciliare o il parto domiciliare, e per soprawenute complicazioni si sono rivolte all'ospedale, garantendo ne la continuità dell'assistenza ostetrica. 6. Le strutture ospedaliere, laddove consentito dalle condizioni di salute di mamma e bambino o bambina, assicurano la dimissione celere, di norma entro 24 ore dal parto. 7. La Regione, recependo quanto stabilito da MFCI (Mother Friendly Coalition Initiative) nei "Dieci passi dell'ospedale Amico delle Mamme" e da BFHI (Baby Friendly Hospital Initiative) nei "Dieci passi per l'ospedale Amico del Bambino", favorisce, in collaborazione con le Aziende USL e le Aziende ospedaliere, la certificazione OMS-UNICEF dei punti nascita presenti negli ospedali umbri. Art. 6 Assistenza al percorso nascita nelle Aziende USL 1.Le Aziende USL garantiscono l'assistenza continuativa alle donne durante la gravidanza, il parto e il puerperio, anche nella modalità del travaglio domiciliare. Il ruolo dell'ostetrica nell'assistenza alla gravidanza e parto naturali è autonomo e distinto dal ruolo dei ginecologi, preposto per le gravidanze a rischio e le patologie. 2. Le aziende sanitarie adeguano la dotazione di personale ostetrico al fine di garantire l'assistenza alle gestanti e alle mamme durante tutto il percorso nascita, anche nel puerperio, assicurando la libera scelta della donna di travaglio o parto domiciliari e garantendo assistenza ostetrica domiciliare alla neo mamma nella prima settimana dopo il parto. 3. L'ostetrica è la figura professionale preposta all'assistenza al parto naturale durante tutto il percorso nascita, tanto all'interno di strutture del servizio sanitario che a domicilio. E' riconosciuto il ruolo ~~ _0011,P_""o do'" ~...". """'mp 'o,""'. o o." M.' ~ "'"0 m,mmo

8 e dei loro bambini o delle loro bambine. Art. 7 Parto nelle case maternità 1. E' considerata casa di maternità, di cui al comma 3, art. 4, la struttura sanitaria di accoglienza extraospedaliera, accreditata ai sensi della normativa vigente, che offre un ambiente idoneo allo svolgersi dell'evento parto in una dimensione logistica, affettiva e psico - relazionale riconducibile, al parto a domicilio. 2. La casa di maternità garantisce condizioni di sicurezza per l'espletarnento dei parti fisiologici al di fuori delle strutture ospedaliere. È costituita da spazi individuali collegati tra loro da locali comuni debita mente attrezzati per le esigenze di assistenza al parto. Deve essere salvaguardato il rapporto più stretto tra genitori e neonato/a e l'accesso di persone liberamente scelte dalla partoriente. 3. La casa di maternità è diretta da un'ostetricalo ed opera in stretta integrazione con gli altri servizi socio- sanitari che si occupano di maternità e parto. All'interno della casa di maternità, il personale ostetrico dell'azienda USL, ovvero personale ostetrico operante in regime libero professionale, adeguatamente formato, garantisce alla donna l'assistenza durante la gravidanza fino al puerperio. 4. La donna che intende partorire o portare a termine il travaglio nelle case maternità, ne dà comunicazione all'azienda unità sanitaria locale di residenza entro e non oltre l'ottavo mese di gravidanza. 5. Alla comunicazione devono essere allegati, nei termini e con le modalità stabiliti dalla delibera di cui al comma 2 dell'art. 4, i seguenti documenti: a) dichiarazione di presa in carico con cui l'ostetricalo o il medico ginecologo-ostetrico di fiducia della donna si assume la responsabilità assistenziale; c) certificato sullo stato di salute della gestante rilasciato dal medico di base o dal ginecologo-ostetrico di fiducia; d) consenso informato da parte della donna secondo le modalità indicate dalla delibera di Giunta di cui al comma 2 dell'art. 4; e) segnalazione dell'opzione tra le due modalità previste al comma 2 dell'art. 8, indicazione del domicilio prescelto per il parto ed eventuale richiesta di rimborso nel caso di assistenza da parte di personale operante in regime libero-professionale. 6. Le Aziende sanitarie, secondo le indicazioni definite dalla delibera regionale di cui al comma 2 dell'arta, stabiliscono, mediante appositi protocolli, forme di collaborazione con le organizzazioni del volontariato e del privato sociale, all'interno delle case di maternità. 7. La Regione promuove, in collaborazione con ciascuna Azienda USL la sperimentazione di case maternità entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Art.8 Parto a domicilio 1. La Regione attraverso il Servizio sanitario regionale garantisce le condizioni di assistenza alle gestanti che richiedono di espletare il parto a domicilio. 2. Sulla base dei criteri e delle modalità attuative previste dalla delibera di Giunta di cui all'art. 4, comma 2 le Aziende USL garantiscono il servizio di parto a domicilio e travaglio a domicilio, attraverso: a) rimborso alla donna delle spese sostenute, in caso di assistenza al parto a domicilio e travaglio a domicilio da parte di personale operante in regime libero-professionale, secondo le modalità di cui all'art 9, comma 4; b) l'erogazione diretta del servizio, anche attraverso forme di convenzionamento. P'9f~ ~ 3. Nell'approssimarsi del parto o del travaglio, l'ostetrica che ha in carico la gestante deve informare i servizi di emergenza-urgenza della struttura ospedali era di riferimento, anche ai fini di un eventuale

9 Art. 9 Modalità organizzative del parto a domicilio 1. La donna che intende partorire o portare a termine il travaglio a domicilio ne dà comunicazione all'azienda unità sanitaria locale di residenza entro e non oltre l'ottavo mese di gravidanza. 2. Alla comunicazione devono essere allegati, nei termini e con le modalità stabiliti dalla delibera regionale di cui al comma 2 dell'art. 4, i seguenti documenti: a) dichiarazione di presa in carico con cui l'ostetricalo o il medico ginecologo-ostetrico di fiducia della donna si assume la responsabilità assistenziale; b) attestazione del rispetto delle condizioni di sicurezza e di garanzia per la donna e per il bambino,bambina rilasciata da chi prende in carico la gestante; c) certificato sullo stato di salute della gestante rilasciato dal medico di base o dal ginecologo-ostetrico di fiducia; d) consenso informato da parte della donna secondo le modalità indicate dalla delibera di Giunta di cui al comma 2 dell'art. 4; e) segnalazione dell'opzione tra le due modalità previste all'art. 8, comma 2, indicazione del domicilio prescelto per il parto ed eventuale richiesta di rimborso nel caso di assistenza da parte di personale operante in regime libero-professionale. 4. Per le spese inerenti alla nascita a domicilio comprendenti tutte le prestazioni ad esso connesse, dalla presa in carico al termine del puerperio, nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 8, l'azienda unità sanitaria locale eroga un rimborso pari alla spesa documentata, per un importo massimo non superiore all'80% della tariffa DRG regionale, prevista per il parto fisiologico senza complicanze. Art. 10 Sostegno e promozione del/'al/affamento al seno 1. La Regione promuove l'allattamento al seno come alimentazione normale e ideale del neonato, anche nel caso di neonate o neonati prematuri. 2. Le Aziende USL e la Aziende ospedaliere, fatta salva la libertà di scelta della donna, per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, prowedono a: a) iniziare l'allattamento al seno prima di lasciare la sala parto ed entro la prima mezz'ora dalla nascita; b) evitare il ricorso alla somministrazione di latte artificiale prima della dimissione ospedaliera, fatta salva l'impossibilità di allattamento materno a causa di problemi di salute della madre elo del bambino o della bambina; in tal caso, e nei casi di nascita prematura, la somministrazione deve essere giustificata nella cartella clinica; c) garantire l'alimentazione con il latte materno ai neonati e alle neonate prernature, anche nell'impossibilità di un allattarnento al seno diretto; d) attivare percorsi sistematici di informazione ed educazione sull'allattamento al seno alle gestanti; e) attivare forme di collaborazione con le Associazioni di sostegno alle mamme presenti sul territorio per consentire l'attivazione di percorsi di mutuo aiuto nell'allattamento al seno; 3. Le Aziende ospedaliere riconoscono e promuovono le banche del latte. 4. Le Aziende USL e ospedaliere fatta eccezione per le nate o i nati prematuri, disincentivano da forme di alimentazione diverse dall'allattamento al seno. Art. 11 Formazione, qualificazione ed aggiomamento del personale 1. Nell'ambito delle attività di riqualificazione ed aggiornamento del personale sanitario, la Gi unta regionale individua specifici programmi che perseguano le seguenti finalità: a) qualificazione del personale addetto all'assistenza socio-sanitaria della donna durante il percorso ~1

10 nascita (gravidanza, travaglio, parto, puerperio e allattamento) in funzione del parto naturale negli ospedali, del parto nelle case di maternità e del parto a domicilio; b) formazione pluridisciplinare degli operatori anche rispetto agli aspetti culturali e relazionali dell'evento nascita; formazione per ostetriche professionali e assistenti alla nascita, il cui compito è di prendersi cura della gravidanza normale, del parto "naturale" e del dopo-parto; sostegno all'allattamento al seno; c) aggiornamento dei medici specialisti e di medicina generale, al fine di adeguare la cultura e la disponibilità ad informare correttamente le donne in merito alla scelta del parto in ambiente extraospedaliero; d) formazione ed aggiornamento degli operatori socio- sanitari sulle pratiche di mutilazione genitale femminile, con particolare attenzione alle conseguenze dell'infibulazione e reinfibulazione sulla gravidanza e sul parto ed alle tecniche di intervento più adeguate a fronteggiare tali problematiche, per la tutela della madre e del nascituro; e) informazione e sensibilizzazione degli operatori riguardo alla promozione dell'accesso di donne straniere ai servizi sanitari e sociali, così da favorire l'incontro tra la donna e l'operatore socio-sanitario, ai fini della salvaguardia della salute della donna e della sicurezza della maternità. Art. 12 Comitato tecnico-scientifico 1. È istituito, presso l'assessorato regionale alla Salute, un Comitato tecnico sul percorso nascita, con la funzione di supporto alla Giunta regionale e monitoraggio nel perseguimento delle finalità della presente legge. 2. In particolare il Comitato di cui al comma 1 esprime i propri pareri in ordine ai seguenti aspetti: a) valutazione della qualità dell'assistenza alla gravidanza ed al parto, relativamente alla tempestività di accesso ai servizi, alla continuità dell'assistenza, all'appropriatezza delle procedure, allo stato di salute della donna e del bambino, al gradimento espresso dalle donne riguardo alle diverse modalità assistenziali e di espletamento del parto; b) qualità delle informazioni ricevute dalle donne relative al percorso nascita ed alla scelta dei modi e dei luoghi del parto; c) monitoraggio delle tipologie dei parti avvenuti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private, e analisi statistica dei parti avvenuti nelle case maternità e a domicilio; d) comparazione dei costi derivanti dalle diverse tipologie del parto nelle Aziende sanitarie; e) elaborazione di protocolli relativi all'attuazione delle più appropriate ed efficaci modalità organizzative per l'assistenza ostetrica. 3. Il Comitato, nominato con delibera della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, resta in carica tre anni ed i componenti possono essere nuovamente nominati. Esso è presieduto dall'assessore regionale alla salute o da un suo delegato. È composto da esperti del settore, assicurando la presenza di almeno un rappresentante delle seguenti categorie e figure professionali: ginecologo-ostetrico, ostetrico, epidemiologo, psicologo, neonatologo, esperto in organizzazione dei servizi, igienista, medico di medicina generale, pediatra di base, pediatra di comunità, assistente sanitario, sociologo, assistente sociale, esperto di comunicazione- informazione. È altresl garantita la presenza di un rappresentante delle Aziende USL della Regione, delle organizzazioni del terzo settore. 3. Il Comitato attiva, di norma annualmente, momenti di partecipazione di tutti i soggetti che a vario titolo operano nell'ambito delle materie oggetto della presente legge, così da mantenere un costante confronto con la società regionale. Art. 13 Rapporto Annuale La Giunta Regionale, trasmette annualmente al Consiglio regionale, sulla annualmente dalle Aziende USL e ospedaliere, un rapporto sui parti in Umbria. \r(' G' \, L/ base dei dati forniti

11 Il rapporto dovrà contenere informazioni relative agli aspetti di cui al comma 1 dell'articolo 12, con particolare riferimento a: a) morbilità e mortalità perinatale e neonata le; b) morbilità e mortalità materna; c) modalità di espletamento dei parti ed in particolare dei parti strumentali; d) complicanze in gravidanza; e) appropriatezza delle procedure di monito raggio ed intervento farmacologico utilizzate durante il travaglio ed il parto; f) diffusione e modalità dell'allatta mento al seno; g) diffusione del parto a domicilio e nelle case di maternità. Art. 14 Norma finanziaria 1. Agli adempimenti di cui alla presente legge le Aziende sanitarie fanno fronte con risorse proprie. 2. La Regione Umbria istituisce un apposito fondo, alimentato con i risparmi di spesa conseguiti in virtù dell'applicazione della presente Legge, destinato al sostegno di tutte le iniziative intraprese da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente Legge. F.to i Consiglieri Regionali: Damiano Stufara Orfeo Goracci

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