D.Lgs. 81/08 e s.m.i. IL Medico Competente
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1 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. IL Medico Competente Dr. Venerando Rapisarda Specialista in Medicina del Lavoro
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3 Esempio tabella DPR 303 CAUSA DEL RISCHIO Cromo, leghe e composti. CATEGORIE DI LAVORATORI ADDETTI a) alla produzione del cromo; b) alla preparazione delle leghe e dei composti; PERIODO VISITE Trimestrale Id. c) alla cromatura; Id. d) alla concia delle pelli. Id. Piombo tetraetile. a) alla produzione del piombo tetraetile; b) alla etilazione della benzina; c) alla ripulitura e riparazione di serbatoi contenenti piombo tetraetile o benzina etilata. Settimanale Mensile Trimestrale DPR 303: la periodicità era già stabilita senza tener conto della reale esposizione
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5 Il Decreto Legislativo 626/94 ha introdotto il concetto di rischio inteso come condizione di impiego e/o esposizione che si configura in presenza di una fonte di pericolo, intesa come origine di possibili danni o lesioni alla salute, tale da raggiungere il livello potenziale di danno.
6 Attualmente D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (G. U. n. 101 del 30 aprile Suppl. Ordinario n. 108) LEGGE 3 Agosto 2007, n. 123 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. (GU n. 185 del )
7 in vigore dal 20 Agosto 2009 D. Lgs. 3 agosto 2009, n Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
8 Medico Competente medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all articolo 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/08;
9 Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro.; b) docenza in medicina del lavoro ; c) autorizzazione di cui all art. 55 del D.Lgs. 277/91; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, dopo aver seguito appositi percorsi formativi universitari. d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
10 Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente: e necessario partecipare al programma di educazione continua; i crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 % del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. I medici sono iscritti nell elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
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16 LISTA I - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ GRUPPO 2 MALATTIE DA AGENTI FISICI AGENTI MALATTIE CODICE (*) IDENTIFICATIVO RUMORE OTOLESIVO IPOACUSIA BILATERALE H83.3 VIBRAZIONI MECCANICHE SISTEMA MANO-BRACCIO MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO ARTI SUP. PER ATTIVITA ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA META DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO ASPERGILLUS FUMIGATUS SINDROME DEL TUNNEL CARPALE G56.0 SINDROME DEL TUNNEL CARPALE G56.0 GRUPPO 3 MALATTIE DA AGENTI BIOLOGICI AGENTI MALATTIE CODICE (*) IDENTIFICATIVO ASPERGILLOSI BRONCOPOLMONARE ALLERGICA B44.0 ASPERGILLOMA B44.0 ASPERGILLOSI SISTEMICA B44.0
17 LISTA I - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ GRUPPO 4 MALATTIE DELL APPARATO RESPIRATORIO NON COMPRESE IN ALTRE VOCI AGENTI MALATTIE CODICE (*) IDENTIFICATIVO ASBESTO ASBESTOSI POLMONARE J61 CEMENTO, GESSO, CALCE, ALTRE POLVERI PLACCHE E/O ISPESSIMENTI DELLA PLEURA J92 MESOTELIOMA PLEURICO C45.0 TUMORI DEL POLMONE C34 BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA FUMI E GAS DI SALDATURA BRONCHITE CRONICA J42 CANAPA, JUTA, SISAL BRONCOPNEUMOPATIE DA FIBRE TESSILI J66.8 FIBRE MINERALI TRACHEOBRONCHITE J42 FIBRE VETROSE TRACHEOBRONCHITE J42 POLVERI DI LEGNO ASMA BRONCHIALE J45.0 DERIVATI DERMICI ASMA BRONCHIALE J45.0 ALTERNARIA ASMA BRONCHIALE J45.0 DIISOCIANATI (TDI MDI) ASMA BRONCHIALE J45.0
18 LISTA I - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ GRUPPO 6 TUMORI PROFESSIONALI AGENTI MALATTIE TUMORALI CODICE (*) IDENTIFICATIVO FULIGGINE (presenza di IPA) TUMORI POLMONE C34 OLII MINERALI NON TRATTATI O BLANDAMENTE TRATTATI PECE DI CATRAME DI CARBONE E CATRAME DI CARBONE (presenza di IPA) ESPOSIZIONI A NEBBIE DI ACIDI INORGANICI FORTI, CONTENENTI ACIDO SOLFORICO ESTRAZIONE DELL EMATITE DAL SOTTOSUOLO CON ESPOSIZIONE AL RADON TUMORI POLMONE C34 TUMORI POLMONE C34 TUMORI POLMONE C34 TUMORI POLMONE C34 PRODUZIONE DELL ALLUMINIO (presenza di IPA) TUMORI POLMONE C34 PRODUZIONE DEL COKE (presenza di IPA) TUMORI POLMONE C34 PRODUZIONE DEL GAS DAL CARBONE (presenza di IPA) TUMORI POLMONE C34 ATTIVITA DEL VERNICIATORE TUMORI POLMONE C34
19 LISTA II - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI LIMITATA PROBABILITÀ GRUPPO 6 TUMORI PROFESSIONALI AGENTI MALATTIE TUMORALI CODICE (*) IDENTIFICATIVO EPICLORIDRINA TUMORI DEL POLMONE C34 GAS DI COMBUSTIONE TUMORI DEL POLMONE C34 IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) TUMORI DEL POLMONE C34 SILICE CRISTALLINA TUMORI DEL POLMONE C34 TOLUENI ALFA-CLORURATI TUMORI DEL POLMONE C34 VETRI ARTISTICI, CONTENITORI DI VETRO, VETRO STAMPATO (MANIFATTURA) TUMORI DEL POLMONE C34 MESOTELIOMA ASBESTO CORRELATI (art.36 D.Lgs. n. 377/1991 D.P.C.M. n. 308/2002)
20 LISTA III - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È POSSIBILE GRUPPO 6 TUMORI PROFESSIONALI AGENTI MALATTIE TUMORALI ASBESTO CLORURO DI VINILE FIBRE CERAMICHE TUMORI GASTROENTERICI TUMORI DEL POLMONE TUMORI DEL POLMONE MESOTELIOMA PLEURICO FUMO PASSIVO PESTICIDI NON ARSENICALI TUMORI DEL POLMONE TUMORI DEL POLMONE
21 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. a) visita medica preventiva i n t e s a a c o n s t a t a r e l a s s e n z a d i controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
22 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
23 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
24 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. c) visita medica su richiesta del lavoratore qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
25 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. d) visita medica per cambio mansione onde verificare l idoneità alla mansione specifica;
26 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
27 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata > ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l idoneità alla mansione.
28 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro: o dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell articolo 39, comma 3, del presente decreto.
29 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 3. Le visite mediche non possono essere effettuate: a) per accertare stati di gravidanza; b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
30 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria e, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori.
31 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Collabora all attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori.
32 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Collabora all organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
33 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, s e c o n d o i p r i n c i p i d e l l a responsabilità sociale.
34 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
35 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
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42 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni sulla privacy e con salvaguardia del segreto professionale.
43 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
44 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe agli RLS.
45 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.
46 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all art. 35, al datore di lavoro, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
47 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi
48 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
49 Ai sensi Articolo 40 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale Entro il primo trimestre dell anno successivo all anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B.
50 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Ai sensi Articolo 40 Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale 2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministeriale, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dall entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo.
51 ALLEGATO 3B INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI COLLETTIVI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA CONTENUTI MINIMI Dati identificativi dell azienda Dati identificativi del Medico competente Rischi cui sono esposti i lavoratori Protocolli sanitari adottati N. giorni di assenze Infortuni denunciati Malattie professionali segnalate Tipologia dei giudizi di idoneità
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54 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Esprime uno dei seguenti giudizi: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.
55 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Dei giudizi di idoneità il medico competente informa per iscritto il: - datore di lavoro - lavoratore
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57 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Avverso il giudizio del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
58 Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica 1. Il datore di lavoro, in relazione ai giudizi di idoneità, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti, o in difetto, a mansione inferiori garantendo il trattamento corrispondente alla mansione di provenienza.
59 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. N e i c a s i e d a l l e c o n d i z i o n i p r e v i s t e dall ordinamento, le visite mediche sono altresì finalizzate alla verifica dell assenza di: - alcol dipendenza - assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
60 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
61 REPUBBLICA ITALIANA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA DECRETO ASSESSORE SANITA' del 24 luglio 2009 Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi ai sensi dell'intesa Stato- Regioni del 30 ottobre 2007 e dell'accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008.
62 LEGGE 30 marzo 2001, n.125 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (Gazzetta Ufficiale n. 90 del )
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65 CONFERENZA STATO-REGIONI -PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 Alcuni esempi di: Attività che comportano elevato rischio: fabbricazione e uso di fuochi artificiali; vendita di fitosanitari; manutenzione degli ascensori; vigilatrice di infanzia, addetto ai nidi materni, ecc.. mansioni sociali e sanitarie svolte in strutture pubblic. e private; insegnamento nelle scuole pubbliche e private; mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi; attività di trasporto: patente cat. B, C, D, E, guida di taxi, ecc.. addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci; lavoratori dell edilizia che prevedono attività in quota >2 m.
66 Il dosaggio dell alcol nell aria espirata (etilometro) ovvero nella saliva o sudore (onsite test) consente l accertamento immediato di una situazione acuta. Appaiono in contrasto con l art. 32 della Costituzione e l art. 1 della Legge 180/78 altri controlli per la verifica di uno stato di intossicazione cronica. Magnavita et al. Lavoratori con problemi di alcol. Med Lav 2008; 99:3-58
67 Orientamenti regionali per Medici Competenti In tema di prevenzione, diagnosi e cura dell alcol dipendenza Lo scopo è quello di far sì che il medico competente attui un sistema di sorveglianza volto a far emergere quei casi selezionati che meritino di essere avviati alle strutture specialistiche (Servizi Alcologici/Servizi Dipendenze Patologiche) per la eventuale formulazione della diagnosi di alcol dipendenza.
68 Orientamenti regionali per Medici Competenti In tema di prevenzione, diagnosi e cura dell alcol dipendenza Sindrome da alcol dipendenza (OMS -ICD 10) si ha quando sono presenti tre o più dei seguenti criteri classificativi: 1. bisogno imperioso o necessità di consumare alcol (craving); 2. perdita di controllo: incapacità di limitare il consumo di alcol; 3. sindrome di astinenza; 4. sviluppo di tolleranza; 5. abbandono progressivo degli altri interessi e/o del piacere di consumare l alcol; 6. consumo continuo di alcol nonostante la presenza di problemi ad esso legati.
69 Segnalazioni del caso: La gestione del caso in azienda - per fatti accaduti in azienda (es. alterazioni comportamentali) - evidenze oggettive (es. alito alcolico); Per lavorazione è compresa nell allegato 1, effettuare il controllo alcolimetrico previsto dall art. 15 della L. 125/01. Il Medico competente potrà sottoporre a controllo sanitario mirato il lavoratore al fine di accertarne l idoneità alla mansione, inquadrando l accertamento nell ambito della sorveglianza sanitaria già in essere.
70 Segnalazioni del caso: La gestione del caso in azienda - per fatti accaduti in azienda (es. alterazioni comportamentali) - evidenze oggettive (es. alito alcolico); Per lavorazione non compresa nell allegato 1, effettuare il controllo alcolimetrico previsto dall art. 15 della L. 125/01. Il medico competente dovrà indicare al datore di lavoro il percorso previsto dalla L. 300/70, e cioè l avvio del lavoratore al collegio medico dell AUSL per la valutazione dell idoneità del lavoratore.
71 Legge 20 maggio 1970, n Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. (STATUTO DEI LAVORATORI) Art. 5 (Accertamenti sanitari). Sono vietati accertamenti da parte del DDL sull'idoneità e sull'infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il DDL ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
72 La gestione del caso in azienda Il DDL, in base all art 18, lett. c, del D. Lgs. 81/08, nell affidare i compiti lavorativi, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in relazione alla loro salute e sicurezza.
73 Stante il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nelle lavorazioni indicate dall Intesa Stato Regioni ai sensi dell art. 15 della L. 125/01, la norma, non riporta con chiarezza se tale divieto sia esplicitamente limitato al solo luogo di lavoro o se il lavoratore debba giungere sul luogo di lavoro non avendo assunto alcolici nelle ore precedenti e quindi con un alcolemia pari a 0 (zero) g/l.
74 AUDIT C Alcohol Use Disorders Identification Test dell OMS
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76 Punteggio AUDIT parte clinica positivo se > di 5
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82 Mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi Attività/mansioni per cui è previsto il certificato di abilitazione professionale: Impiego di gas tossici; Fabbricazione e uso fuochi di artificio; Attività/mansioni di trasporto Conducenti veicoli stradali patente di guida cat. C, D, E, taxi; Conducenti veicoli trasporto merci pericolose su strada; Addetti circolazione dei treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario; Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. Attività/mansioni: addetti e responsabili della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi.
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84 Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell impresa familiare di cui all articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi 2. I componenti dell impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori di cui all articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono: relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
85 CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI ALLEGATO XVII IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo;
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88 Il giudizio sull'idoneità o inidoneità parziale o temporanea o totale del minore deve essere comunicato per iscritto: - al datore di lavoro - al lavoratore - ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria.
89 La tutela di minori ed apprendisti DEFINIZIONI Bambino: minore che non ha compiuto 15 anni o che è ancora soggetto all obbligo scolastico Adolescente: minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni Apprendista: giovane che abbia almeno 14 anni compiuti e che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici. L età massima consentita è di 24 anni prorogabili di ulteriori due anni per portatori di handicap o in aree particolari.
90 ACCERTAMENTI SANITARI La sicurezza sul lavoro La tutela di minori ed apprendisti
91 La sicurezza sul lavoro La tutela di minori ed apprendisti VISITE MEDICHE DI MINORI ED APPRENDISTI MINORI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA Devono essere sottoposti ai soli controlli preventivi per accertare l'idoneità alla mansione specifica e periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori effettuati dal Medico Competente.
92 La sicurezza sul lavoro La tutela di minori ed apprendisti VISITE MEDICHE DI MINORI ED APPRENDISTI MINORI NON SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA Le visite mediche preventive e successive sono di competenza di un Medico del Servizio Sanitario Nazionale, a cura e spese del datore di lavoro.
93 Il Ministero del Lavoro con la lettera circolare 22 gennaio 2010, n affronta e definisce la questione riguardante il rilascio di certificazioni sanitarie spettanti ad organi del SSN, es. quello di idoneità fisica per l assunzione di minori o il certificato per l abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. La circolare conclude in tutti i casi in cui le disposizioni normative, seppure antecedenti all attuale normativa in materia di salute e sicurezza, prevedano una certificazione di idoneità allo svolgimento di determinate attività,..si devono ritenere valide le certificazioni rilasciate da un medico del SSN (es. medico di medicina generale), ancorché operante in regime di convenzione, ovvero da un medico competente.
94 La sicurezza sul lavoro La tutela di minori ed apprendisti VISITE MEDICHE DI MINORI ED APPRENDISTI APPRENDISTI MAGGIORENNI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA Doppio obbligo: prima di essere assunti, in attesa di un intervento legislativo che raccordi le varie norme, devono essere sottoposti a visita sanitaria, presso l ASL Competente ed in relazione ai rischi specifici presenti nell'azienda, successivamente anche alla sorveglianza sanitaria, a cura del Medico Competente.
95 La sicurezza sul lavoro La tutela di minori ed apprendisti VISITE MEDICHE DI MINORI ED APPRENDISTI APPRENDISTI MAGGIORENNI NON SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA E previsto solamente l'obbligo, della visita medica preventiva presso la struttura pubblica territorialmente competente -ASL.
96 D.Lgs n. 151 del Testo unico sulla tutela della maternità e paternità
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98 ESEMPIO DI ALLEAGATO A D.Lgs. 151/01 Allegato A ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'Art. 7 Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
99 ESEMPIO DI ALLEAGATO B D.Lgs. 151/01 Allegato B ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art Agenti: a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; b) agenti biologici: toxoplasma; c) agenti chimici: piombo e suoi derivati.
100 ESEMPIO DI ALLEAGATO C D.Lgs. 151/01 Allegato C ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 11 Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; c) rumore;
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102 Il periodo di interdizione obbligatoria della donna dal lavoro dipende a seconda del periodo di gestazione; puerperio-allattamento (fino a 7 mesi di età del bambino) Il lavoro notturno è vietato fino al compimento di 1 anno di età del bambino e non può comunque essere obbligatorio fino al compimento dei tre anni
103 Grazie
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