ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 29. ) Delibera N.355 del DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI

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1 REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 29. ) Delibera N.355 del Proponente ENRICO ROSSI DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA' Pubblicita /Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione per estratto Dirigente Responsabile:Mario Romeri Estensore: Mario Romeri Oggetto: Disciplina in materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria. Presenti: TITO BARBINI PAOLO BENESPERI CHIARA BONI AMBROGIO BRENNA SUSANNA CENNI RICCARDO CONTI TOMMASO FRANCI MARCO MONTEMAGNI ANGELO PASSALEVA ENRICO ROSSI MARIA CONCETTA ZOPPI Presidente della seduta: Segretario della seduta: STRUTTURE INTERESSATE: Tipo Dipartimento - A.Ex.Dip. Note: CLAUDIO MARTINI CARLA GUIDI Denominazione DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'

2 LA GIUNTA REGIONALE PREMESSO che: a) con precedente propria deliberazione n. 376 del , avente ad oggetto Disciplina in materia di attività libero professionale e revoca delle deliberazioni n e n del , sono state emanate disposizioni per disciplinare lo svolgimento delle attività di libera professione ambulatoriale intramoenia concernenti l erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali rese in forma individuale relative ad attività cliniche, anche con piccoli interventi e prestazioni strumentali, delle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali e di quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio per pazienti non ricoverati, nonché ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle attività di libera professione intramoenia in costanza di ricovero da parte dei dirigenti del ruolo sanitario e per il ricovero richiesto in camere a pagamento, sulla base delle previsioni di cui all art. 4, comma 10, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e all articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; b) con legge 23 dicembre 1996, n. 662, all articolo 1, sono recate diverse modificazioni alla disciplina previgente in materia di esercizio della libera professione intramoenia dei dirigenti del ruolo sanitario dipendenti delle Aziende sanitarie, di incompatibilità del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, di fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera professione e dei servizi alberghieri su richiesta dell assistito; c) con legge 23 dicembre 1998, n. 448, all articolo 72, comma 11, si prevede a carico del direttore generale delle aziende sanitarie l obbligo, fino alla realizzazione nell azienda di proprie strutture e spazi distinti per l esercizio dell attività libero professionale intramoenia, di assumere specifiche iniziative per reperire spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l utilizzo di studi professionali privati e di attivare misure per la progressiva riduzione delle liste di attesa per le attività istituzionali; VISTE le modificazioni apportate alle disposizioni di cui all art. 4, comma 10, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e in particolare quelle di cui all articolo 28 della legge n. 488 del 1999; RICHIAMATO l articolo 15-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che introduce innovazioni normative in merito alla disciplina del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari, nonché i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il quadriennio delle aree negoziali della dirigenza medica e veterinaria e dell area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale; VISTO il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, che tra l altro detta disposizioni per il superamento della fase transitoria fino alla realizzazione di idonee strutture aziendali per l esercizio delle attività libero professionali della dirigenza sanitaria, prevedendo la realizzazione, tramite apposito programma di investimenti da attuare entro il 31 luglio 2003, di apposite strutture per l attività libero professionale intramoenia; VISTO il DPCM 27 marzo 2000 concernente Atto di indirizzo e coordinamento concernente l attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario regionale ; RITENUTO, pertanto, necessario modificare ed integrare la richiamata deliberazione n. 376 del 7 aprile 1997 in relazione alle intervenute variazioni normative e alle nuove disposizioni contrattuali; CONSIDERATO OPPORTUNO ordinare il dispositivo nelle seguenti quattro sezioni:

3 a) norme generali di applicazione dell istituto della libera professione intramoenia; b) prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di libera professione; c) ricovero in camere a pagamento, e ricovero richiesto in regime di libera professione; d) attività professionali a pagamento svolte su richiesta di terzi; prevedendo altresì che alla sezione b) siano allegate le tabelle Allegato 1 Incidenza dei costi aziendali sulla tariffa a carico del Servizio sanitario regionale e Allegato 2 Incidenza dei costi aziendali sulla tariffa a carico del Servizio sanitario regionale; SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario regionale; Sentito il tavolo sindacale di cui al Piano sanitario regionale (vedi, Parte I, punto 6.6); Preso atto degli esiti dell incontro di verifica svolto in data 10 marzo 2001 con l Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana e con le Associazioni di tutela dei diritti degli utenti; A VOTI UNANIMI DELIBERA Di approvare le disposizioni riportate nelle seguenti sezioni di seguito indicate: a) norme generali di applicazione dell istituto della libera professione intramoenia; b) prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di libera professione; c) ricovero in camere a pagamento, e ricovero richiesto in regime di libera professione; d) attività professionali a pagamento svolte su richiesta di terzi; nonché le tabelle allegate alla sezione b): Allegato 1 Incidenza dei costi aziendali sulla tariffa a carico del Servizio sanitario regionale e Allegato 2 Incidenza dei costi aziendali sulla tariffa a carico del Servizio sanitario regionale; A) NORME GENERALI DI APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA 1) L attivazione dell istituto della libera professione intramoenia nelle strutture delle aziende sanitarie regionali rappresenta un occasione di grande rilievo per il servizio sanitario, in quanto: - rafforza il legame di appartenenza del dirigente sanitario alla propria azienda, garantisce l esercizio delle prestazioni libero professionali e consente una modalità di erogazione delle stesse, in particolare quelle in costanza di ricovero, più funzionale e di maggior garanzia per l utente rispetto all esercizio extramoenia della libera professione; - assicura un ulteriore opportunità assistenziale per il cittadino e concorre al miglioramento degli standard di erogazione delle prestazioni istituzionali, anche attraverso la riduzione dei tempi di accesso ai servizi; - fornisce all azienda un utile riferimento assistenziale per migliorare l organizzazione dei servizi;

4 2) i direttori generali delle aziende sanitarie regionali, nonché gli organi di gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, adottano, entro 90 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, l atto aziendale per definire le modalità organizzative dell attività libero professionale intramoenia del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, di cui all articolo 3 del DPCM , Atto di indirizzo e coordinamento concernente l attività libero professionale intramoenia del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale ; tali modalità sono definite anche al fine di assicurare al cittadino idonea informazione sulle attività complessivamente svolte. L atto aziendale disciplina il corretto esercizio delle attività della libera professione del personale della dirigenza sanitaria e dovrà conformarsi a quanto di seguito disposto e, per le parti non modificate dalla presente deliberazione, a quanto stabilito dal citato DPCM anche per quanto concerne l attivazione dell apposito sistema di prenotazione ivi previsto, che deve assicurare modalità operative specifiche definite in apposito disciplinare che prevede: - uffici, strutture e modalità d accesso distinte per prestazioni istituzionali ordinarie e libera professione; - apposite iniziative di comunicazione che illustrano le prestazioni offerte in via istituzionale ordinaria dalle varie strutture ed équipe aziendali, nonché le possibilità di accesso, su richiesta specifica e a pagamento del richiedente, alle prestazioni svolte in libera professione da un determinato dirigente sanitario dipendente dall azienda medesima. Per il personale universitario di cui all articolo 4, comma 2 del citato DPCM , si applicano, salve le specificazioni e gli adattamenti previsti dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.. 517, le disposizioni di seguito riportate; 3) i direttori generali delle aziende sanitarie regionali, nonché gli organi di gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico adottano l atto aziendale di cui al punto 2) previa consultazione preventiva, per le materie di cui all articolo 5, comma 6, del DPCM , delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica veterinaria e sanitaria; sono, invece, oggetto di contrattazione integrativa collettiva i criteri generali e quanto altro stabilito dal combinato disposto degli articoli 4, comma 2, lettera g), e 54 del CCNL (acc ) per le rispettive aree negoziali. Per quanto concerne la collaborazione ed il supporto del personale del comparto all attività oggetto della presente deliberazione, le aziende stabiliscono specifici compensi secondo le disposizioni riportate nelle sezioni B), C) e D) della presente delibera; 4) i direttori generali delle aziende sanitarie regionali, nonché gli organi di gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, organizzano la libera professione intramoenia sulla base delle disposizioni di seguito riportate; lo svolgimento di detta attività è consentito esclusivamente al personale della dirigenza sanitaria a rapporto di lavoro esclusivo. Con il succitato personale l azienda formalizza apposito atto ove siano indicati: a) i volumi e le tipologie di attività libero professionali per i quali viene sottoscritto l impegno annuale, che viene concordato sulla base della richiesta di attività libero professionale, formulata dal professionista anche sulla base di una dichiarazione relativa alle attività libero professionali svolte nell esercizio precedente; b) il volume di attività e di prestazioni istituzionali, negoziato con il singolo o con l équipe di appartenenza, per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto con l attività libero professionale e concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa;

5 c) l impegno da parte del singolo o dell équipe di appartenenza a mantenere, nell ambito della programmazione complessiva dell attività, un adeguato rapporto tra i tempi di attesa per l erogazione delle prestazioni rese in regime di libera professione e quelli relativi alle medesime prestazioni in regime istituzionale ordinario, da garantire anche attraverso una rimodulazione dei volumi di cui alle lettere a) e b) per mantenere tale rapporto; 5) nel procedimento di negoziazione dell atto di cui al punto 4), valutate preliminarmente le condizioni operative necessarie al corretto espletamento delle prestazioni concordate, l azienda sanitaria deve altresì tener conto: a) dell obiettivo di conseguire entro il il termine massimo di 30 giorni utile per l erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime istituzionale ordinario, previsto dal Piano sanitario regionale - vedi, Parte II, Capitolo III, punto 17.2; b) dell esigenza di raggiungere, nel più breve tempo possibile, un rapporto pari almeno al cinquanta per cento tra i tempi di attesa per l erogazione in regime di libera professione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, concordate dalla direzione aziendale con il singolo professionista o con l équipe di appartenenza, e quelli relativi alle medesime prestazioni erogate in regime istituzionale ordinario; c) dell obiettivo regionale ad operare una progressiva riduzione dei tempi di attesa per l accesso alle prime visite relative alle funzioni specialistiche individuate a livello aziendale, fino al conseguimento, entro il , di un limite temporale di dieci giorni. Ai fini della verifica delle condizioni negoziate nonché del progressivo conseguimento degli obiettivi di riduzione dei tempi di accesso alle prestazioni fissati dalla programmazione regionale e aziendale, l azienda sanitaria attiva apposito monitoraggio trimestrale della congruità tra le previsioni indicate nell atto e i volumi e i tempi di attesa, anche al fine di consentire una rinegoziazione complessiva degli impegni e delle condizioni sottoscritte, anche in termini di revisione dell atto medesimo, secondo le modalità previste dall articolo 15 quinquies, comma 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; 6) il personale della dirigenza sanitaria a rapporto di lavoro esclusivo nell esercizio di qualsiasi altra attività, diversa da quella libero professionale intramoenia di cui al presente atto, è soggetto a quanto disposto all articolo 13 del DPCM , nonché all articolo 60 del CCNL Come stabilito nelle dichiarazioni congiunte n. 10 e n. 14 ai CCNL delle rispettive aree negoziali della dirigenza, la partecipazione a sperimentazioni e trial clinici viene ricompresa, nell ambito della contrattazione integrativa aziendale, tra le attività a pagamento di cui alla sezione D) del presente atto; 7) fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e comunque entro il termine del , è consentito l utilizzazione del proprio studio professionale secondo le disposizioni normative vigenti e con le modalità indicate nel citato DPCM , salvo le seguenti particolarità: a) l autorizzazione all utilizzo dell ambulatorio proprio non deve comportare alcun onere aggiuntivo a carico della azienda sanitaria; b) l attività viene svolta esclusivamente negli studi privati dei professionisti interessati;

6 c) l autorizzazione viene revocata, anche prima del termine sopra indicato, al momento della realizzazione da parte dell azienda di strutture e spazi idonei. In tal caso l azienda comunica al professionista il nuovo termine con un congruo preavviso, comunque non inferiore a mesi tre; 8) la programmazione delle strutture per la libera professione avviene nell ambito di una concertazione tra le aziende sanitarie regionali. Dopo la realizzazione di strutture e spazi idonei e, comunque, dopo la data del , le attività di che trattasi continueranno ad essere disciplinate dal DPCM , salvo le seguenti particolarità: a) l attività deve essere svolta nell ambito di competenza delle Aziende USL e delle Aziende ospedaliere, intendendosi come naturali ambiti di competenza rispettivamente il proprio territorio e l area vasta di riferimento; b) la medesima attività è svolta nelle sedi allestite dall azienda sanitaria di competenza nonché, di norma, in un'unica sede messa a disposizione dall azienda sanitaria ospitante; c) con specifici accordi interaziendali, con particolare riguardo alle funzioni operative regionali ancorché svolte da personale della dirigenza sanitaria dipendente dalle Aziende USL, è consentito l esercizio dell attività anche al di fuori degli ambiti territoriali di competenza naturale sopra indicati. L esercizio delle attività libero professionali, nell ambito delle strutture dell azienda sanitaria ospitante e nei limiti degli spazi disponibili, è regolato da apposita convenzione tra le aziende sanitarie interessate che disciplini le modalità organizzative, nonché i rapporti economici intercorrenti fra le stesse; d) l azienda stipula con il proprio dirigente interessato apposito atto, che andrà ad integrare quello di cui al punto 4); tale atto integrativo disciplinerà il rapporto con il dirigente interessato, in conformità a quanto previsto nella convenzione indicata alla precedente lettera c); 9) nell atto aziendale di cui al punto 2), saranno disciplinati i casi in cui, su richiesta del cittadino, l azienda dispone che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente prescelto ed erogata dal medesimo dirigente, fuori dell impegno orario, al domicilio del richiedente, nelle fattispecie di cui all articolo 15 quinquies comma 2 lett.d) del D.Lgs.502/92 come modificato dall articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n Nel medesimo atto aziendale dovranno essere indicate le modalità autorizzative delle prestazioni, con particolare riferimento alla disciplina di appartenenza ed ai volumi di attività; nell atto aziendale sono inoltre indicate, in conformità alle disposizioni di seguito riportate per l erogazione delle prestazioni professionali, le modalità di determinazione delle tariffe e di regolamentazione dei rapporti economici tra dirigente ed azienda; 10) l attività libero professionale individuale o d équipe è prestata nella disciplina di appartenenza ed è di norma riferibile a prestazioni erogate in regime istituzionale ordinario. Il dirigente sanitario, previa specifica richiesta, può essere autorizzato dal direttore generale, acquisito il parere del collegio di direzione e consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ad esercitare l attività in disciplina diversa, purché sia in possesso della specializzazione o di un anzianità di servizio di 5 anni nella disciplina stessa e che questa rappresenti l unica disciplina di esercizio dell attività libero professionale. Con le medesime modalità può essere altresì autorizzato l esercizio delle attività non oggetto di specializzazione di cui alla parte II, capitolo IV lettera H del vigente Piano sanitario regionale. L attività libero professionale non deve essere in conflitto con l attività istituzionale;

7 11) il dirigente sanitario può essere autorizzato dal Direttore Generale all effettuazione di prestazioni non erogabili in regime istituzionale ordinario nel rispetto di quanto stabilito all articolo 33 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22, in materia di individuazione e valorizzazione delle prestazioni; 12) i direttori generali delle aziende sanitarie regionali possono, in via eccezionale e temporanea, attivare secondo le modalità e nelle forme previste dall articolo 55 dei CCNNLL della dirigenza medica e sanitaria, programmi di integrazione delle prestazioni istituzionali richieste ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste d attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, anche nel rispetto delle disposizioni di cui all articolo 3, comma 12 lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n Le Aziende Sanitarie provvedono all individuazione degli oneri aziendali tenuto conto di quanto previsto nella sezione D) del presente atto, punto 5 lettere a) e b), fermo restando il principio di una valutazione di economicità rispetto al ricorso alle strutture accreditate per le medesime prestazioni; 13) i direttori generali delle aziende USL, fatto salvo la possibilità di esercizio delle attività libero professionali per le quali non si pongono problemi di incompatibilità, regolano l esercizio delle attività libero professionali della dirigenza sanitaria dei dipartimenti della prevenzione, sotto forma di attività professionale richiesta a pagamento da terzi acquisita ed organizzata dall Azienda, nel rispetto delle disposizioni di cui all articolo 11 del DPCM , sulla base delle previsioni dell articolo 59 dei CCNNLL delle rispettive aree negoziali e nel rispetto delle disposizioni della sezione D) del presente atto; 14) i direttori generali delle aziende sanitarie regionali sono tenuti al puntuale adempimento degli impegni, delle scadenze, dei termini e delle specifiche previste dal presente atto, in materia di erogazione delle prestazioni istituzionali ordinarie e di quelle svolte in regime di libera professione dalla dirigenza sanitaria. La regolamentazione della materia, il puntuale adempimento delle direttive impartite e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente atto costituiscono obiettivi rilevanti ai fini della valutazione dell attività dei direttori generali, prevista all articolo 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché per l erogazione degli incentivi economici, con incidenza relativa nel procedimento di valutazione pari ad un terzo del valore complessivo. B) PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE 1) le Aziende USL, le Aziende ospedaliere e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico regolano lo svolgimento delle attività libero professionali intramoenia per l erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali sulla base delle disposizioni vigenti alle condizioni e secondo le modalità in premessa richiamate; 2) le prestazioni specialistiche di cui al punto 1) erogate in regime libero professionale e previa libera scelta sono totalmente a carico del cittadino richiedente. Le Aziende USL le Aziende ospedaliere e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono alla determinazione delle relative tariffe, tenendo conto: a) del compenso concordato con gli operatori eroganti la prestazione libero professionale intramoenia;

8 b) dei costi aziendali complessivi da sostenere per assicurare lo svolgimento delle attività, come di seguito indicati: b1) i costi per l allestimento, ammortamento e conduzione delle strutture e tecnologie, compresi i consumi e i costi generali; b2) i costi relativi alle voci imposte e tasse nonché agli adempimenti contabili ed assicurativi connessi con l esercizio della libera professione intramoenia; b3) i costi relativi al personale di supporto, compresi quelli di cui al punto 6) relativi al personale del ruolo sanitario che direttamente concorre alle prestazioni e al personale che comunque collabora; b4) i costi per assicurare gli oneri relativi ai fondi perequativi previsti dalla contrattazione nazionale per la dirigenza sanitaria nelle rispettive aree contrattuali; c) della quota della tariffa da attribuire all Azienda, determinata nella misura minima del dieci per cento della tariffa stabilita per l erogazione delle medesime prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale; tale quota minima è determinata a livello aziendale per l erogazione di prestazioni multiple o non comprese nel nomenclatore tariffario; d) delle disposizioni di cui all articolo 3, commi 6 e 7, della legge 724/94 e dell articolo 28 della legge 488/99, commi 4, 5, 6 e 7; 3) le Aziende USL, le Aziende ospedaliere e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono tenute ad istituire per l erogazione delle prestazioni di cui al punto 1) apposite contabilità separate che non potranno presentare disavanzo; 4) le Aziende USL, le Aziende ospedaliere e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico determinano o aggiornano le tariffe per l erogazione delle prestazioni di cui al punto 1) sulla base dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle relative attività e della necessità di assicurare l equilibrio delle contabilità separate di cui al punto 3); 5) ai fini della tenuta delle contabilità separate di cui al punto 3) e in alternativa all utilizzo di costi analitici, le Aziende USL, le Aziende ospedaliere e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico determinano forfettariamente gli elementi di costo assumendo, per le quote di cui al punto 2), lettera b1), le incidenze percentuali di tali voci di costo sulla tariffa stabilita per l erogazione delle medesime prestazioni a carico del Servizio sanitario nelle misure indicative riportate negli Allegati 1 e 2, parti integranti del presente provvedimento, previa verifica e revisione in sede aziendale delle effettive incidenze, condotta anche in riferimento alle quote di costo rilevate negli anni precedenti; 6) l eventuale supporto sanitario richiesto per lo svolgimento delle attività connesse con l erogazione delle prestazioni di cui al punto 1), deve essere individuato, ove non operi nell ambito dell orario di lavoro ordinario, prioritariamente tra il personale del ruolo sanitario operante, in via ordinaria, presso il centro di responsabilità che eroga le prestazioni e che dichiari di accettare l effettuazione di un orario di lavoro aggiuntivo a fronte del quale sono da prevedersi specifiche quote di integrazione economica, nelle forme da individuarsi in apposito accordo aziendale che individui criteri uniformi di partecipazione degli operatori e stabilisca le modalità di ripartizione dei proventi tra i medesimi operatori; 7) le Aziende USL, le Aziende ospedaliere e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dovranno adottare i provvedimenti individuali e le disposizioni regolamentari interne per

9 l esercizio delle attività connesse con le prestazioni di cui al punto 1), assicurando comunque il rispetto della condizione secondo la quale l esercizio della libera professione intramoenia debba favorire la riduzione delle liste di accesso e dei tempi di attesa delle rimanenti prestazioni erogate in regime istituzionale ordinario. Le direzioni aziendali sono responsabili della verifica del costante rispetto di tale condizione; 8) le Aziende sanitarie regolano l esercizio delle attività di cui al punto 1) richieste a pagamento da singoli utenti e svolte da proprio personale della dirigenza sanitaria in strutture di altra Azienda del Servizio sanitario regionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, determinando le relative tariffe sulla base delle disposizioni del presente atto e adottando le convenzioni previste dall articolo 15-quinquies comma 2, lettera c) del D.Legs.502/92. Le suddette attività sono svolte previa l autorizzazione di cui all articolo 9, comma 1 del D.P.C.M. 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del , serie generale n. 121; 9) le Aziende sanitarie istituiscono apposito monitoraggio per le prestazioni specialistiche di cui al punto 1).

10 ALLEGATO 1 alla DGR Disciplina in materia di attività libero professionale PRESTAZIONE SPECIALISTICA AMBULATORIALE QUOTA DI INCIDENZA % ATTIVITA' CLINICA ANCHE CON PICCOLI INTERVENTI E PRESTAZIONI STRUMENTALI 30 Allegato 1 Incidenza dei costi aziendali sulla tariffa a carico del Servizio sanitario regionale

11 ALLEGATO 2 alla DGR Disciplina in materia di attività libero professionale CLASSI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI QUOTA DI INCIDENZA % PRESTAZIONI DI LABORATORIO LABORATORIO GENERALE 50 IMMUNOLOGIA-ALLERGOLOGIA 55 MICROBIOLOGIA 55 ENDOCRINOLOGIA - TOSSICOLOGIA 64 CITOGENETICA 35 MEDICINA NUCLEARE 64 ANATOMIA E ISTOLOGIA 40 PATOLOGICA ALTRO 50 PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI RADIOLOGIA 60 ECOGRAFIA 52 TC ED NMR 68 MEDICINA NUCLEARE 62 ALTRE PRESTAZIONI 50 RADIOTERAPIA 50 ALTRE PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE 52 ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 60 Allegato 2 Incidenza dei costi aziendali sulla tariffa a carico del Servizio sanitario regionale

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13 C) RICOVERO IN CAMERE A PAGAMENTO, E RICOVERO RICHIESTO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE 1) le Aziende USL, le Aziende ospedaliere e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico regolano lo svolgimento delle attività libero professionali intramoenia erogate in costanza di ricovero ordinario o diurno sulla base delle disposizioni vigenti alle condizioni e secondo le modalità in premessa richiamate; 2) gli oneri per l erogazione delle prestazioni di cui al punto 1) in regime libero professionale e previa libera scelta del cittadino sono posti a carico del Servizio sanitario regionale per una quota complessiva determinata entro i limiti indicati dall articolo 28, comma 1 della legge 488/99. In relazione alle quote di incidenza determinate per le prestazioni di ricovero ospedaliero dalla precedente propria deliberazione n. 376 del ed alle esperienze maturate dalle Aziende sanitarie regionali nell applicazione delle disposizioni della richiamata deliberazione, tale quota è fissata, per ciascuna delle prestazioni di cui al punto 1), nella misura del 65% della tariffa stabilita dalla regione per l erogazione delle medesime prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale; 3) le Aziende USL, le Aziende ospedaliere e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono alla determinazione delle tariffe per l esercizio della libera professione dei medici dipendenti in costanza di ricovero, escludendo dalla tariffa da addebitare al cittadino, gli oneri posti a carico del Servizio sanitario regionale secondo quanto previsto al punto 2). I costi da considerare per la determinazione della tariffa da addebitare al cittadino per la prestazione libero professionale sono determinati tenendo conto: a) del compenso concordato con gli operatori eroganti la prestazione libero professionale intramoenia; b) dei costi aziendali aggiuntivi da sostenere per assicurare lo svolgimento delle attività, come di seguito indicati: b1) i costi per l allestimento, ammortamento e conduzione delle strutture specifiche e delle relative tecnologie, ivi compresi i consumi specifici e i connessi costi generali; b2) i costi relativi alle voci imposte e tasse, nonché agli adempimenti contabili ed assicurativi connessi con l esercizio della libera professione intramoenia; b3) i costi da sostenere per l équipe di supporto, ivi compresi quelli relativi al personale del ruolo sanitario che direttamente concorre alla prestazione; b4) i costi da sostenere per la remunerazione del personale che comunque collabora all erogazione delle prestazioni; b5) i costi per assicurare gli oneri relativi ai fondi perequativi previsti dalla contrattazione nazionale per la dirigenza sanitaria nelle rispettive aree contrattuali; c) della quota della tariffa da attribuire all Azienda, determinata nella misura minima del dieci per cento della tariffa stabilita per l erogazione delle medesime prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale; d) delle disposizioni di cui all articolo 3, commi 6 e 7, della legge 724/94 e all articolo 28 della legge 488/99, commi 6 e 7;

14 4) le Aziende USL, le Aziende ospedaliere e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono tenute ad istituire per l erogazione delle prestazioni di cui al punto 1) apposite contabilità separate che non potranno presentare disavanzo; 5) le Aziende USL, le Aziende ospedaliere e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico determinano o aggiornano le tariffe per l erogazione delle prestazioni di cui al punto 1) sulla base dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle relative attività e della necessità di assicurare l equilibrio delle contabilità separate di cui al punto 4); 6) le Aziende USL, le Aziende ospedaliere e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono alla determinazione delle tariffe giornaliere per la fruizione delle camere a pagamento, tenendo conto: a) dei costi effettivamente sostenuti per l allestimento e la gestione delle attività relative, anche attraverso più classi tariffarie differenziate, in relazione ai servizi erogati; b) della quota dei proventi da attribuire all Azienda; c) delle disposizioni di cui all articolo 3, commi 6 e 7, della legge 724/94; 7) il supporto sanitario richiesto per lo svolgimento delle attività connesse con l erogazione delle prestazioni di cui al punto 1), deve essere individuato, ove non operi nell ambito dell orario di lavoro ordinario, prioritariamente tra il personale del ruolo sanitario operante, in via ordinaria, presso il centro di responsabilità che eroga le prestazioni e che dichiari di accettare l effettuazione di un orario di lavoro aggiuntivo a fronte del quale sono da prevedersi specifiche quote di integrazione economica, nelle forme da individuarsi in apposito accordo aziendale che individui criteri uniformi di partecipazione degli operatori e che stabilisca le modalità di ripartizione dei proventi tra gli stessi operatori; 8) le Aziende USL, le Aziende ospedaliere e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dovranno adottare i provvedimenti individuali e le disposizioni regolamentari interne per l esercizio delle attività connesse con le prestazioni di cui al punto 1), assicurando comunque il rispetto della condizione secondo la quale l esercizio della libera professione intramoenia debba favorire la riduzione delle liste di accesso e dei tempi di attesa delle rimanenti prestazioni erogate in regime istituzionale ordinario. Le direzioni aziendali sono responsabili della verifica del costante rispetto della condizione; 9) le Aziende sanitarie regolano l esercizio delle attività di cui al punto 1) richieste a pagamento da singoli utenti e svolte da proprio personale della dirigenza sanitaria in strutture di altra Azienda del Servizio sanitario regionale, determinando le relative tariffe sulla base delle disposizioni del presente atto, tenuto conto di quanto previsto dall articolo 28, comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e adottando le convenzioni previste dall articolo 15-quinquies comma 2, lettera c) del D.Legs.502/92. Le suddette attività sono svolte previa l autorizzazione di cui all articolo 9, comma 1 del D.P.C.M. 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del , serie generale n. 121; 10) le Aziende sanitarie regolano l esercizio delle attività di cui al punto 1) richieste a pagamento da singoli utenti e svolte da proprio personale della dirigenza sanitaria in strutture sanitarie non accreditate, determinando le relative tariffe sulla base delle disposizioni del presente atto, tenuto conto di quanto previsto dall articolo 28, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e

15 adottando le convenzioni previste dall articolo 15-quinquies comma 2, lettera c) del D.Lgs.502/92. Le suddette attività sono svolte previa l autorizzazione di cui all articolo 9, comma 1 del D.P.C.M. 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del , serie generale n. 121; 11) le Aziende sanitarie istituiscono apposito monitoraggio per le prestazioni specialistiche di cui al punto 1). D) ATTIVITÀ PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI 1) le Aziende sanitarie possono organizzare le attività professionali dei propri dirigenti, anche al di fuori della ordinaria attività istituzionale. Tali attività sono rese in forma individuale o di équipe, con le modalità e nelle forme di seguito riportate, purché richieste a pagamento da terzi e svolte al di fuori dell impegno di servizio dei medesimi dirigenti. Le predette attività sono finalizzate al miglioramento della produttività, dell economicità e dell efficienza dei propri servizi e sono organizzate secondo programmi predisposti dalle direzioni aziendali, sentite le équipe dei servizi interessati; 2) le attività di cui al punto 1) sono svolte dal personale della dirigenza sanitaria, dal personale del ruolo sanitario che direttamente concorre alle prestazioni e dal personale che collabora allo svolgimento delle attività nell ambito dei programmi di cui al punto 1), secondo modalità, nelle forme e con criteri di partecipazione stabiliti dall atto aziendale sulla libera professione intramoenia, sulla base delle disposizioni normative nazionali e regionali, degli indirizzi contenuti nel presente atto e in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 3) nei casi di cui ai punti precedenti l attività: a) deve comunque assicurare un utile aziendale. A tal fine le Aziende sanitarie sono tenute ad istituire apposita contabilità separata che dovrà evidenziare gli utili conseguenti allo svolgimento delle medesime attività; b) è remunerata secondo le modalità disciplinate dal presente atto; c) è finalizzata ad assicurare il pieno utilizzo delle dotazioni strutturali e strumentali e a migliorare la fruizione dei servizi; d) è comunque erogata da personale della dirigenza sanitaria al di fuori dell impegno di servizio e che abbia optato per il rapporto esclusivo, con l eventuale concorso di personale che collabora direttamente, se opera al di fuori dell orario di servizio e ha espresso la propria disponibilità a partecipare ai programmi di cui al punto 1); 4) le attività di cui al punto 1) sono svolte nel rispetto delle seguenti condizioni, della cui osservanza sono responsabili le direzioni aziendali: a) la modalità organizzativa si applica a tutte le attività sanitarie professionali svolte da dirigenti dell azienda, sulla base di appositi programmi finalizzati allo sviluppo dell efficacia e dell efficienza dell attività svolta ed al miglioramento della potenzialità complessiva dell attività istituzionale ordinaria; b) deve essere perseguito lo sviluppo dell efficacia e dell efficienza dei servizi nell ambito del programma aziendale, attraverso il miglioramento dell organizzazione complessiva ed il pieno utilizzo delle risorse umane, professionali e strumentali;

16 c) l intervento di miglioramento della potenzialità deve essere sostenuto da un progetto complessivo che definisca il miglioramento dell attuale organizzazione in relazione all accesso alle prestazioni istituzionali ordinarie, indicando gli impegni in termini di miglior fruibilità dei servizi, di estensione degli orari di apertura del servizio, di incremento dell attività istituzionale ordinaria e di riduzione dei tempi di attesa; d) la programmata riduzione dei tempi di attesa deve costituire impegno specifico del personale della dirigenza sanitaria, da riprodursi nell atto di cui alla sezione A della presente deliberazione, con previsione di specifici elementi di miglioramento dell apporto individuale all attività istituzionale ordinaria; e) gli utili della contabilità separata, appositamente istituita, sono destinati ad investimenti per il miglioramento dei servizi; 5) le Aziende sanitarie provvedono alla determinazione del prezzo di vendita delle attività professionali di cui al punto 1), totalmente a carico dei terzi richiedenti, tenendo conto: a) del compenso concordato con gli operatori eroganti la prestazione professionale; b) dei costi aziendali complessivi da sostenere per assicurare lo svolgimento delle attività, come di seguito indicati: b1) i costi per l allestimento, ammortamento e conduzione delle strutture e tecnologie, compresi i consumi, i costi generali e tutti i costi aggiuntivi sostenuti dall Azienda per lo svolgimento delle attività professionali; b2) i costi relativi alle voci imposte e tasse nonché agli adempimenti contabili ed assicurativi connessi con l esercizio dell attività professionale; b3) i costi relativi al personale; c) degli utili aziendali determinati nella misura minima del 5% del prezzo di vendita; per motivazioni di interesse sociale o nel caso di attività richiesta da enti pubblici, detta misura minima può essere ridotta; d) delle disposizioni di cui all articolo 3, commi 6 e 7, della legge 724/94 e dell articolo 28 della legge 488/99, commi 4, 5, 6 e 7; 6) le Aziende sanitarie istituiscono apposito monitoraggio per le attività di cui al punto 1). Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/1995 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell art. 3, comma 2, della L.R. 18/1996. MR/gs Il Dirigente Responsabile MARIO ROMERI SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL COORDINATORE VALERIO PELINI Il Coordinatore

17 MARIO ROMERI

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