DELIBERAZIONE N. 759/2015 ADOTTATA IN DATA 08/05/2015 IL DIRETTORE GENERALE

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1 DELIBERAZIONE N. 759/2015 ADOTTATA IN DATA 08/05/2015 OGGETTO: Stipula convenzione con l Università degli studi di Milano per esigenze didattico-scientifico-organizzative in area nefrologica. IL DIRETTORE GENERALE Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che: questa azienda ospedaliera riconosciuta di rilievo nazionale e di alta specializzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno sin dagli anni 80 ha attivato rapporti di collaborazione con le Università lombarde, che si sono concretizzati con la stipula di convenzioni per la messa a disposizione delle strutture ospedaliere per le esigenze di diverse scuole di specializzazione, dimostrando sin da allora la propria vocazione di azienda di riferimento anche nell ambito della didattica e della formazione; tale orientamento si è progressivamente ampliato e consolidato, consentendo ad un numero crescente di studenti universitari, neo - laureati e specialisti provenienti da diversi atenei e da diverse facoltà di frequentare l azienda ospedaliera nell ambito di convenzioni per lo svolgimento di attività di tirocinio, di attività di formazione specialistica, di dottorati di ricerca e di master, grazie anche alla presenza in azienda di professionisti di indiscusse capacità clinico-scientifiche e di riconosciuta fama nazionale ed internazionale; il recente trasferimento delle attività dalla vecchia sede di Largo Barozzi al nuovo complesso ospedaliero di Piazza OMS, concepito e costruito secondo tecniche all avanguardia e dotato di un moderno e avanzato parco tecnologico nonché di innovative infrastrutture informatiche ha consentito e consente di dare ulteriore impulso all attività didattica, di studio e di ricerca, indispensabile per caratterizzare un ospedale che intende garantire ai propri pazienti le cure più efficaci e innovative; Premesso, altresì, che questa azienda ospedaliera si è sempre imposta nello scenario lombardo e nazionale non solo come una struttura capace di raggiungere e mantenere alti livelli di qualità e di produttività (sia per la numerosità che per la complessità della propria casistica) - divenendo così hub di riferimento per diverse patologie - ma anche come una struttura in grado di attrarre finanziamenti destinati alla conduzione di studi e sperimentazioni cliniche, al punto da porla secondo il Rapporto nazionale sull osservatorio degli studi clinici relativo al quinquennio tra le prime strutture sanitarie di Regione Lombardia per numero di sperimentazioni cliniche; Dato atto che tali premesse evidenziano come l azienda ospedaliera ritenga irrinunciabile per il suo sviluppo strategico e per una sua progressiva, ulteriore qualificazione sia in ambito nazionale che internazionale, poter mantenere in essere stretti rapporti di Responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini USC Affari generali FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario/ Direttore amministrativo

2 collaborazione con il mondo accademico e scientifico e, ove possibile e necessario, implementare nuovi accordi che consentano anche di poter annoverare tra i propri collaboratori professori universitari che grazie alla numerosità della casistica trattata e alla qualità della produzione scientifica internazionale accrescano il prestigio dell azienda ospedaliera; Richiamati, al riguardo: l art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale; gli artt. 1 e 2 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, che stabiliscono che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università e che il numero complessivo degli studenti da ammettere a tali scuole è determinato nello statuto in relazione alla disponibilità, acquisita anche in seguito a convenzioni stipulate in conformità all ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all efficace svolgimento dei corsi; Richiamati, inoltre: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, con il quale sono stati forniti indirizzi circa le modalità di partecipazione delle università alla programmazione sanitaria nonché di integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca svolte dal Servizio sanitario nazionale e dalle università; il decreto ministeriale 29 marzo 2006 Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione e s.m.i.; la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in sanità ed in particolare il Titolo III Disciplina dei rapporti tra la regione e le università della Lombardia con facoltà di Medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca ; Visti: l art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari ; l art. 1, comma 17, della stessa legge, che recita Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni. ; l art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, che prevede che le università con proprio regolamento disciplinino la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e dei criteri dettagliatamente elencati dalla stessa legge;

3 il comma 3, che precisa che "Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall attribuzione dei contratti di cui all articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni.."; Visto, altresì, il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, approvato dall Università degli studi di Milano con decreto del Rettore n in data 18 luglio 2014; Visto in particolare l art. 2, comma 4, di tale decreto che prevede che "Gli oneri finanziari conseguenti alla chiamata possono essere assicurati da soggetti terzi, sia pubblici sia privati, nell'ambito di specifici accordi che prevedano un onere non inferiore al costo quindicennale del posto da ricoprire, a norma dell art. 18, comma 3 della legge 240/2010. Il finanziatore è tenuto a garantire l esatto adempimento delle obbligazioni assunte ; Accertata la possibilità ai sensi del combinato disposto delle su menzionate disposizioni - di stipulare uno specifico accordo con l Università degli studi di Milano per consentire il pieno utilizzo di strutture aziendali per le esigenze didattico-formative dello stesso Ateneo e contestualmente e coerentemente per la chiamata di un professore ordinario, al quale sarà richiesto oltre allo svolgimento di attività didattica e di ricerca anche lo svolgimento di attività clinico-assistenziali nello specifico settore scientifico disciplinare strettamente collegato alle strutture individuate; Evidenziato, al riguardo, che è stato convenuto di mettere a disposizione per le su richiamate esigenze le strutture facenti capo all USC Nefrologia - Abilitazione al trapianto di rene di questa azienda in quanto la stessa USC: ha sviluppato nel corso degli anni competenze che le consentono di esercitare un ruolo di leadership in Italia e all'estero, grazie allo stretto connubio clinica e ricerca, attraverso lo sviluppo di progetti di ricerca clinica, ideati e progettati in modo indipendente; il forte orientamento alla ricerca scientifica è documentato da più di 1330 pubblicazioni su riviste scientifiche; ha contribuito in modo significativo a individuare terapie innovative per le malattie glomerulari primitive e secondarie e per le malattie renali rare causate da mutazioni genetiche; ha condotto studi clinici di particolare rilevanza quali gli studi REIN e BENEDICT (grazie ai quali è stata messa a punto una strategia terapeutica, attualmente applicata in tutti i centri di nefrologia, in grado di rallentare significativamente, quando non di arrestarlo, il decorso verso la dialisi di molte malattie renali croniche non diabetiche e più recentemente anche diabetiche) e gli studi ALADIN sul rene policistico (con i quali è stato imposto alla comunità scientifica internazionale un nuovo trattamento per la malattia renale policistica, la più frequente tra le malattie genetiche del rene, che è risultato essere l unico veramente efficace); ha sviluppato a partire dal 1989 un programma di trapianto renale, attività nella quale ha introdotto innovazioni significative come prima in Italia - il protocollo del trapianto di due reni marginali, che ha permesso di aumentare la disponibilità di organi da trapiantare del 30%; inoltre ha dedicato molta attenzione ai progetti di ricerca volti a mettere a punto protocolli di ottimizzazione della terapia antirigetto, con l'obiettivo di ridurne al minimo gli effetti indesiderati senza intaccarne l'efficacia; è stata riconosciuta come centro clinico per il training da parte della European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA); Responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini USC Affari generali FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario/ Direttore amministrativo

4 ha ottenuto il convenzionamento con l'università di Milano Bicocca e con l'università di Firenze per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito delle rispettive scuole di specializzazione in nefrologia ed ha stabilito da anni un rapporto di collaborazione a fini didattici con l'università di Maastricht; Ritenuto coerentemente di assumere l onere per la chiamata di un professore ordinario del settore scientifico disciplinare MED/14 Nefrologia, settore 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze dell alimentazione e del benessere; Evidenziato che a tale scopo è stato redatto e condiviso uno schema di convenzione che definisce i criteri e le modalità di utilizzo da parte dell Università degli studi di Milano di strutture, servizi logistici, ambulatori specialistici e personale ospedaliero per lo svolgimento di attività professionalizzanti della scuola di specializzazione in Nefrologia e che disciplina l assunzione da parte dell azienda ospedaliera dell onere per la chiamata di un professore ordinario del suindicato settore scientifico disciplinare; Evidenziato, che tale schema di convenzione prevede: l utilizzo da parte dell Università delle strutture, attrezzature e personale dell USC Nefrologia - Abilitazione al trapianto di rene per lo svolgimento di attività professionalizzanti, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di medici in formazione; l attivazione da parte del medesimo Ateneo della procedura per la chiamata di un professore ordinario del suindicato settore scientifico disciplinare; l assunzione da parte dell azienda dell onere corrispondente al costo per la chiamata di un professore ordinario, al quale sarà richiesto lo svolgimento oltre che di attività didattica e di ricerca anche di attività clinico-assistenziale presso l USC Nefrologia - Abilitazione al trapianto di rene; Atteso che tale scelta assume una valenza cruciale per l azienda poiché può consentire di mantenere in Bergamo la sede dell attività clinica assistenziale e di ricerca della scuola di specializzazione in Nefrologia e un rapporto diretto con un professore universitario, che non solo potrà accrescere il prestigio dell azienda ospedaliera, ma altresì: - salvaguardare la capacità di attrarre risorse per il finanziamento della ricerca clinica in ospedale; - assicurare la possibilità di proiettare con un ruolo proattivo l ospedale nel percorso didattico-formativo universitario degli specializzandi, offrendo un ambiente stimolante per la loro formazione e crescita professionale (grazie alla numerosità e complessità della casistica, all integrazione clinica, alla tecnologia all avanguardia e all alta informatizzazione); - garantire, nel contempo, la presenza continuativa di giovani medici, linfa vitale per un azienda ospedaliera pubblica come il Papa Giovanni XXIII, che fa dell assistenza, della formazione sul campo e della didattica gli assi portanti della propria mission; Atteso, altresì, che la stipula della suddetta convenzione comporta per l azienda l assunzione della copertura economica della somma occorrente per la chiamata di un professore ordinario, ai sensi dell art. 18, comma 3, della legge 240/2010, per il settore scientifico disciplinare MED/14 Nefrologia, settore 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze dell alimentazione e del benessere, da assegnare al Dipartimento di scienze biomediche e cliniche, pari a ,00 fatto salvo l eventuale ulteriore importo aggiuntivo di ,00 per il ripristino degli scatti stipendiali al personale universitario, per la durata di 15 anni;

5 Considerato che la stipula della suddetta convenzione ha durata di 15 anni dalla data di presa di servizio del professore ordinario e che le parti prendono atto che ove il docente cessasse dal rapporto d impiego nei confronti dell Università prima del termine di durata della convenzione, l obbligo di finanziamento dell azienda verrà meno e l Università nulla potrà più pretendere a tale titolo DELIBERA 1. di sottoscrivere con l Università degli studi di Milano la convenzione per la messa a disposizione delle strutture facenti capo all USC Nefrologia - Abilitazione al trapianto di rene di questa azienda per le esigenze del settore scientifico disciplinare MED/14 Nefrologia, settore 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze dell alimentazione e del benessere, nel testo allegato al presente provvedimento (allegato A); 2. di imputare la spesa derivante dall adozione del presente provvedimento, quantificata in un massimo di ,00 fatto salvo l eventuale ulteriore importo aggiuntivo di ,00 per il ripristino degli scatti stipendiali al personale universitario, al competente conto dei bilanci di competenza; 3. di rinviare a successivo protocollo d intesa ogni ulteriore determinazione, in base all esito della procedura che sarà indetta dal suddetto Ateneo per la chiamata di un professore ordinario del settore scientifico disciplinare di cui al precedente punto 1). IL DIRETTORE GENERALE dr Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Chiappa IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Peter Assembergs Responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini USC Affari generali FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario/ Direttore amministrativo

6 CONVENZIONE PER LA CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSO PER CHIARA FAMA DI N. 1 PROFESSORE ORDINARIO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/14, NEFROLOGIA, SETTORE CONCORSUALE 06/D2, ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELL ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE. TRA L'Università degli Studi di Milano (C.F ), con sede in Via Festa del Perdono, 7 nella persona del Prof. Gianluca Vago nato a Bovisio Masciago il , Rettore pro-tempore, munito dei necessari poteri (di seguito indicata come Università) E L Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, C.F. n con sede legale in Bergamo piazza OMS n. 1, nella persona del Dott. Carlo Nicora nato a Varese il , Direttore Generale pro-tempore, munito dei necessari poteri (di seguito indicata come Azienda) VISTI la legge , n. 230, recante Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari e in particolare l art. 1, comma 9 ; la legge , n. 240, recante Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l efficienza del sistema universitario ; il D.R. del con cui è stato emanato il Regolamento d Ateneo relativo al Codice Etico dell Università degli Studi di Milano; 1

7 il D.M , n. 336 Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all art. 15 della L. 240/10 ; il D.R. del n.5247 con cui è stato emanato il Regolamento d Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della Legge 30 dicembre 2010 n. 240; PREMESSO che l Azienda con nota del 27 maggio 2014 ha manifestato la volontà di finanziare la chiamata di n. 1 professore ordinario dell area medica/sanitaria, per il Settore scientifico disciplinare MED/14, Nefrologia, Settore concorsuale 06/D2, Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere da assegnare al Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche L. Sacco ; che il Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche L. Sacco, nella seduta del 18 settembre 2014, ha espresso parere favorevole all accettazione del finanziamento offerto dall Azienda per la chiamata di un professore ordinario e ha contestualmente individuato il Settore scientifico disciplinare MED/14, Nefrologia, Settore concorsuale 06/D2, Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, al quale assegnare il posto finanziato; che in data 16 ottobre 2014 il Consiglio di Amministrazione dell Università ha approvato il finanziamento offerto dall Azienda per la chiamata di un professore di ordinario; CONSIDERATO 2

8 che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 novembre 2014 ha deliberato per la copertura del posto di professore di 1 fascia del SSD MED/14, Nefrologia, di procedere con la chiamata diretta di studioso per chiara fama e ha individuato il dr. Giuseppe Remuzzi ricercatore di notorietà e prestigio a livello internazionale nonché direttore della Struttura complessa Nefrologia - Abilitazione al trapianto di rene presso codesta Azienda; che il MIUR con nota del 19 marzo 2015, su parere favorevole espresso dalla Commissione nominata per l espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 06/D2, ha autorizzato questo Ateneo alla chiamata diretta del prof. Giuseppe Remuzzi sul posto di professore ordinario del SSD MED/14, Nefrologia, quale studioso per chiara fama; VERIFICATO che il finanziamento ritenuto congruo per coprire gli oneri stipendiali conseguenti al finanziamento della chiamata di un professore ordinario, per la durata di anni 15 (quindici), del settore scientifico disciplinare MED/14, Nefrologia, settore concorsuale 06/D2 corrisponde a ,00 (euro unmilionecinquecentomila), fatta salva la somma di ,00 (euro trecentomila), per il ripristino degli scatti stipendiali al personale universitario. In tal caso sarà da corrispondere all Università la somma complessiva di ,00 (euro unmilioneottocentomila); che l Azienda, così come previsto dall art. 18, comma 3, della legge 240/2010, si è formalmente impegnata a corrispondere l importo necessario per coprire gli emolumenti per la durata di anni 15 (quindici) per il finanziamento della chiamata di un professore ordinario dell area medica/sanitaria del settore scientifico disciplinare MED/14, Nefrologia, settore concorsuale 06/D2, Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere da assegnare 3

9 al Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche L. Sacco, nonché l importo degli eventuali scatti stipendiali al personale universitario. TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 Le premesse, il considerato e il verificato fanno parte integrante della presente convenzione. ART. 2 L Azienda si assume l obbligo della copertura economica della somma occorrente per la chiamata di un professore ordinario, ai sensi dell art. 18, comma 3, della legge n. 240/2010, per il settore scientifico disciplinare MED/14, Nefrologia, settore concorsuale 06/D2, Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere da assegnare al Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche L. Sacco, pari ,00 (euro unmilionecinquecentomila), fatto salvo l eventuale ulteriore importo aggiuntivo di ,00 (euro trecentomila) per il ripristino degli scatti stipendiali al personale universitario, per la durata di 15 anni. Alla data di stipula della presente convenzione, l importo sopra indicato viene ritenuto congruo ed idoneo alla copertura economica per la chiamata diretta di studioso per chiara fama di un professore ordinario per la durata di 15 anni, fatto salvo l importo per gli eventuali scatti al personale universitario. ART. 3 L Università si impegna alla chiamata diretta di studioso per chiara fama, dott. Giuseppe Remuzzi, per la copertura del posto di professore ordinario del settore scientifico disciplinare MED/14, 4

10 Nefrologia, secondo le disposizioni previste dall apposito Regolamento in vigore presso questo Ateneo e approvato con D.R. n del 18 luglio ART. 4 L Università richiederà entro il 20 dicembre di ogni anno all Azienda, tramite comunicazione scritta formulata mediante raccomandata a.r., il pagamento della somma necessaria a coprire l emolumento stipendiale e gli oneri riflessi per la chiamata del professore ordinario relativi alla singola annualità. Analoga richiesta verrà formulata da parte dell Università all Azienda per l eventuale integrazione del finanziamento, qualora nel corso dello stesso si verificassero aumenti sia dello stipendio che degli oneri imposti dalle normative vigenti. La suddetta eventuale integrazione verrà formulata dall Università congiuntamente alla richiesta di procedere ai versamenti delle somme degli anni successivi al primo. L Azienda provvederà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa, al versamento delle somme, come definite nei commi precedenti, per finanziare la chiamata del professore ordinario. Il versamento sarà effettuato mediante: bonifico bancario su CC n (ABI 03069; CAB 09400; CIN G; IBAN IT97 G ) intestato a Università degli Studi di Milano c/o l Istituto Bancario Intesa-Sanpaolo S.p.A., sede di Milano, Via Verdi 8, specificandone la causale. ART. 5 A conferma dell'obbligo assunto dall Azienda, di cui agli artt. 2 e 4, viene allegata alla presente la delibera del Direttore generale, adottata in data 07/05/2015 con la quale è stata confermata la 5

11 volontà dell Azienda stessa di procedere al finanziamento oggetto della convenzione ed è stato stabilito in ,00 (euro unmilionecinquecentomila), fatto salvo l eventuale ulteriore importo aggiuntivo di ,00 (euro trecentomila) per il ripristino degli scatti stipendiali al personale universitario. Resta inteso che ove l Azienda dovesse risultare inadempiente all obbligazione di pagamento allo scadere del termine di 30 giorni dal ricevimento delle richieste, come precisate ai commi 1, 2, 3 del precedente articolo, anche con riferimento ad una sola annualità, l Università attiverà le procedure di recupero in via stragiudiziale. Per l ipotesi di reiterato inadempimento, l Università riterrà l Azienda decaduta dal termine ai sensi dell art c.c. e si riterrà libera di procedere in via giudiziale per ottenere il pagamento dell intero finanziamento. ART. 6 L Azienda prende atto che il professore ordinario, la cui chiamata è finanziata dagli accordi di cui alla presente convenzione, dovrà svolgere, coerentemente all ambito di attività previsto dal settore scientifico disciplinare di appartenenza, attività di didattica, di ricerca e attività clinico assistenziale. A tal riguardo l Azienda consente all Università il pieno utilizzo delle proprie strutture per le esigenze formative del settore scientifico disciplinare MED/14, Nefrologia. L utilizzo è consentito senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo. Per la disciplina dell attività svolta e per la determinazione di eventuali incompatibilità si farà riferimento alla normativa statale e regionale in vigore. 6

12 Art. 7 L Azienda per il raggiungimento delle finalità di cui all art. 6, comma 2, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici facente capo alla struttura complessa di Nefrologia Abilitazione al trapianto di rene, nonché gli ambulatori specialistici la cui attività sia comunque annessa o collegata. L Azienda assume l impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione; inoltre assume l obbligo di segnalare tempestivamente, per iscritto, all Università eventuali variazioni che dovessero intervenire nell organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 8; l Azienda si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi ed inoltre la rispondenza delle prestazioni sanitarie ai principi di appropriatezza, efficacia, efficienza e qualità. L Azienda si impegna a mettere a disposizione spazi adeguati per l attività didattico-assistenziale e di ricerca e a dotare la struttura convenzionata di idonee attrezzature tecnico-scientifiche. ART. 8 Le parti prendono atto che per l ipotesi di cessazione anticipata nei ruoli universitari del docente la cui chiamata risulta finanziata dalla presente convenzione, l obbligo di finanziamento dell Azienda verrà meno e l Università nulla potrà più pretendere a tale titolo. ART. 9 7

13 La presente convenzione ha la durata di anni 15 dalla data dalla chiamata del professore ordinario del settore scientifico disciplinare MED/14, Nefrologia. ART. 10 Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di cui all apposito Regolamento approvato con D.R. il 18 luglio 2014, n e alla normativa vigente in materia. ART. 11 Con successivo atto amministrativo, dopo quanto previsto dall art. 3, le parti si impegnano a regolamentare lo svolgimento delle attività professionalizzanti di cui alla presente convenzione. ART. 12 Per qualsiasi vertenza che dovesse nascere dall esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano. Data, 07/05/2015 PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO IL RETTORE (Gianluca Vago) PER L AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII IL DIRETTORE GENERALE (Carlo Nicora) 8

14 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Pubblicata all Albo Pretorio on-line dell Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni

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