Il nuovo bilancio di esercizio: le implicazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap

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1 Il nuovo bilancio di esercizio: le implicazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap Siena, 1 Dicembre 2016 Aula Magna Rettorato, Università di Siena 1 Il d.lgs. n. 139/2015: rilievi introduttivi Con il d.lgs. n. 139/2015 è stata data attuazione alla direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d esercizio delle imprese diverse da quelle «IAS adopter» In sintesi, le modifiche concernono la composizione e la struttura del bilancio, i criteri di valutazione, l informativa da fornire nella nota integrativa, e rendono necessario l aggiornamento dei principi contabili nazionali da parte dell OIC Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1 gennaio 2016 e hanno effetto sui bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio a partire da tale data a 2013/34/UE, relativa ai bilanci d esercizio delle imprese diverse da quelle «IAS adopter In sintesi, le modifiche concernono la composizione e la 2 struttura del bilancio, i criteri di valutazione, l informativa da fornire nella nota integrativa, e comporteranno 1

2 La nuova disciplina e il rapporto con il TUIR Con il d.lgs. n. 139/2015 sono stati introdotti nel bilancio di esercizio criteri che portano ad una rappresentazione dei fatti gestionali sulla base di regole, mutuate dai principi contabili internazionali, incentrate sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma Sotto il profilo tributario, l adozione di queste nuove regole potrebbe risolversi - per i soggetti «non IAS adopter»- in un contrasto con le regole giuridico formali previste dal TUIR 3 La nuova disciplina e il rapporto con il TUIR Anche per i soggetti «non IAS adopter» potrebbero anzitutto porsi problemi di gestione di un «doppio binario», analoghi a quelli che hanno affrontato i soggetti IAS prima dell introduzione del principio di derivazione rafforzata (Finanziaria 2008) Come si ricorderà, prima del 2008 i soggetti IAS erano tenuti ad effettuare una serie di variazioni necessarie per convertire il risultato del bilancio IAS nel reddito imponibile determinato secondo le regole dettate dal TUIR 4 2

3 La clausola di invarianza finanziaria (art. 11, d.lgs. n.139/2015) L art. 11 del d.lgs. n. 139/2015 contiene una clausola di salvaguardia («dall attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica») Ne deriva, a prima vista, un obbligo di neutralizzazione degli effetti fiscali delle norme contenute nel decreto, attraverso un «doppio binario» tra valori contabili e fiscali, di complessa gestione per i contribuenti 5 La tendenza «sistemica» al doppio binario Analizzando l evoluzione del sistema tributario italiano in una prospettiva storica, la presenza di un «doppio binario» rappresenta una costante sistematica Dipendenza (o derivazione) «parziale» dal conto economico Nella logica tradizionalmente sottesa al sistema, il risultato del conto economico è, nella determinazione analitica del reddito d impresa, elemento costitutivo di una fattispecie complessa, insieme alle «variazioni» in aumento o in diminuzione imposte dalle norme fiscali 6 3

4 La «derivazione rafforzata» per i soggetti IAS adopter Il nesso di dipendenza vale anche per i soggetti IAS, ma per tali soggetti i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi IAS assumono rilevanza anche ai fini della determinazione del reddito imponibile, in deroga alle disposizioni previste dall art. 84 ss. del TUIR («derivazione rafforzata») 7 Riflessi sulla omogeneità interna della categoria dei redditi di impresa Conseguenza di sistema Che cosa è il reddito di impresa? Concetti di reddito differenti all interno della medesima categoria Come si conciliano queste differenze con i principi di capacità contributiva e di uguaglianza sostanziale? 8 4

5 Il d.lgs. n. 139/2015: un occasione per il riordino del sistema Anche considerando le tendenze internazionali, si rende necessario un intervento normativo che disciplini in dettaglio i riflessi fiscali delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 139/2015, evitando un eccessivo aggravio operativo per i contribuenti (e per il Fisco!) Le nuove regole interessano circa un milione di imprese, di cui il 90% piccole e medie, per le quali gli oneri di gestione contabile e fiscale hanno un impatto significativo 9 Il superamento del «doppio binario» e l emendamento governativo «a futura memoria» Emendamento governativo alla Legge di bilancio 2017, finalizzato alla rimozione del «doppio binario» L emendamento, tuttavia, è stato ritirato Sconcertanti le motivazioni: a quanto risulta dal verbale della Commissione Bilancio del 21/11/16, sarebbe stato ritirato per «evitare di favorire le banche» (sic!: in realtà, non interessate al provvedimento, in quanto già IAS adopter); e perché «troppo complesso» 10 5

6 Il superamento del «doppio binario» e l emendamento governativo «a futura memoria» Al di là delle motivazioni e delle contingenze, il Governo ha ribadito la necessità di «adeguare i criteri di contabilità per la quasi totalità delle imprese alla contabilità civilistica» ed ha assicurato che tale adeguamento entrerà in vigore «nei primi mesi del prossimo anno» (Viceministro dell Economia, audizione del 28/11/16) 11 Coordinamento della disciplina Ires e Irap con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 139/2015 In sintesi, l emendamento prevede(va): L applicazione, in deroga alle disposizioni dell art. 83 T.u.i.r., dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi IAS, per i soggetti, diversi dalle microimprese di cui all art ter, cod. civ., che redigono il bilancio ai sensi delle nuove disposizioni del codice civile (soggetti che adottano i nuovi OIC) 12 6

7 Coordinamento della disciplina Ires e Irap con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 139/2015 Di fatto: riconoscimento ai fini fiscali delle rappresentazioni di bilancio fondate sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma 13 Le fattispecie: Acquisto e cessione di azioni proprie Nuovo trattamento contabile delle operazioni di acquisto e cessione di azioni proprie: iscrizione delle azioni proprie non più nell attivo patrimoniale con la costituzione di una riserva indisponibile, ma a diretta riduzione del patrimonio netto Tale disposizione incide sulla registrazione delle operazioni che riguardano le azioni proprie: le plusvalenze e minusvalenze relative alla cessione sul mercato dei predetti titoli vengono sottratte dalla rilevazione a conto economico 14 7

8 Le fattispecie: Acquisto e cessione di azioni proprie Dal punto di vista finanziario, si stimano effetti trascurabili, considerato che le operazioni in questione sono piuttosto rare tra i contribuenti che saranno chiamati ad applicare i nuovi principi contabili e, in ogni caso, potrebbero essere compensativi tra loro 15 Le fattispecie: Valutazione dei crediti, titoli e debiti al costo ammortizzato Ai fini della determinazione della base imponibile assume rilievo la valutazione dei crediti, titoli e debiti al costo ammortizzato Tale criterio prevede la rilevazione degli interessi (sia attivi che passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell operazione e non sulla base di quello nominale 16 8

9 Le fattispecie: Valutazione dei crediti, titoli e debiti al costo ammortizzato Il criterio del costo ammortizzato prevede inoltre l inclusione dei costi di transazione nella determinazione del tasso di interesse effettivo, nonché l attualizzazione dei crediti con conseguente scorporo, in parte, del valore nominale del credito/debito nella voce interesse, per tener conto del fattore temporale 17 Le principali fattispecie: Derivati cd. incorporati in altri strumenti finanziari Viene riconosciuta la rilevazione in bilancio dei derivati cd. incorporati in altri strumenti finanziari. In tali ipotesi, lo strumento finanziario deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato in bilancio determinando di conseguenza effetti sull imponibile Ires ed Irap 18 9

10 Le principali fattispecie: Regime di deducibilità degli interessi passivi (art. 96 T.u.i.r.) Intervento reso necessario in seguito all eliminazione della sezione straordinaria dallo schema di conto economico L emendamento prevede che ai fini della determinazione del ROL non si tenga conto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d azienda o di rami d azienda 19 Le fattispecie: Spese per studi e ricerche, spese di pubblicità e propaganda In base alle nuove regole contabili, sia le spese relative a studi e ricerche, sia le spese di pubblicità e di propaganda, non risultano più capitalizzabili Si rende dunque necessario adeguare le disposizioni del T.u.i.r. che attualmente consentono la deducibilità in più esercizi (con un massimo di cinque) L emendamento prevede che tali spese siano deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (art. 108) 20 10

11 Le fattispecie: Spese per studi e ricerche, spese di pubblicità e propaganda Sempre a fini di razionalizzazione del sistema, inoltre, non è più prevista la deducibilità in cinque esercizi per i soggetti IAS adopter di alcune spese pluriennali non capitalizzabili, come i costi di impianto e ampliamento 21 Modifiche all art. 110, comma 9, TUIR Ulteriori modifiche contenute nell emendamento riguardano l art. 110, comma 9 Viene introdotta la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta quindi, alternativi rispetto a quelli della BCE purché si tratti di quotazioni rese disponibili attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili 22 11

12 Modifiche all art. 110, comma 9, T.u.i.r. A partire dal 1 luglio 2016, i tassi di cambio dell Euro rispetto alle altre valute forniti dalla BCE e pubblicati dalla Banca d Italia hanno assunto un valore puramente informativo La stessa BCE ha apertamente scoraggiato l utilizzo di questo dato informativo nelle concrete operazioni gestionali, riservandosi di posticipare la pubblicazione del proprio cambio di riferimento, fino alla successiva giornata lavorativa 23 Modifiche all art. 110, comma 9, T.u.i.r. In considerazione di ciò, il sistema degli intermediari finanziari sta convergendo su altre piattaforme (diverse da BCE) per definire il fixing dell Euro, imponendone l adozione alla rispettive controparti (es. World Market Company s/reuters, che utilizza prezzi provenienti da fonti primarie di liquidità, ha caratteristiche di trasparenza nelle metodologie di calcolo ed è regolamentato dalla Financial Conduct Authority in UK 24 12

13 Modifiche all art. 110, comma 9, T.u.i.r. In questo contesto, mantenere il riferimento obbligatorio al cambio BCE ai fini fiscali potrebbe rivelarsi, oltre che anacronistico, penalizzante per le imprese che effettuano conversioni e/o coperture puntuali in valuta Questi operatori dovrebbero infatti rideterminare i componenti reddituali sulla base di un cambio diverso rispetto a quello utilizzato (doppio binario, con imponibile scollegato dal risultato economico conseguito) 25 Le fattispecie: Strumenti finanziari derivati (art. 112 T.u.i.r.) I derivati vanno iscritti in bilancio al loro fair value (attualmente, ricordo che l art. 112 TUIR è rubricato «operazioni fuori bilancio») Le variazioni di fair value da un esercizio all altro sono imputate a conto economico, salvo che i derivati non siano di copertura di cash flow: in tal caso, le variazioni sono rilevate in una riserva di patrimonio netto La misura interviene dunque sia sugli strumenti di copertura che su quelli speculativi 26 13

14 Strumenti finanziari derivati (art. 112 T.u.i.r.) Viene prevista l integrale rilevanza dei componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione dei derivati, eliminando la previsione di un limite massimo alla deducibilità delle valutazioni negative dello strumento di copertura Il riconoscimento fiscale dei valori civilistici potrebbe comportare effetti di segno positivo o negativo, a seconda del verificarsi di un maggiore o minor valore emerso in bilancio 27 Strumenti finanziari derivati (art. 112 T.u.i.r.) In considerazione del fatto che parte dei valori negativi sono stati già iscritti in bilancio e dedotti ai fini fiscali, è presumibile ritenere che in questo caso l effetto complessivo netto possa essere positivo per il bilancio dello Stato Viene inoltre introdotto uno specifico regime transitorio in base al quale i valori iscritti per la prima volta in bilancio, a seguito della modifica civilistica, avranno rilevanza fiscale solo al momento dell effettivo realizzo 28 14

15 Eliminazione della sezione straordinaria dal conto economico: effetti sull Irap Ai fini della determinazione della base imponibile Irap NON occorre tener conto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda Si tratta di una modifica necessaria al fine di depurare le voci di conto economico A e B degli effetti derivanti dalla sezione straordinaria 29 Eliminazione della sezione straordinaria dal conto economico: effetti sull Irap In assenza di interventi normativi, i componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento d azienda rilevabili secondo i nuovi schemi di bilancio inciderebbero sulla determinazione del valore di produzione netta! Altre ipotesi in cui le disposizioni tributarie fanno riferimento ai componenti positivi e negativi di cui all art cod. civ. (ed es., studi di settore, o società di comodo): anche in questi casi, NON si dovrà tener conto dei componenti positivi e negativi derivanti da trasferimenti di azienda 30 15

16 Decorrenza delle nuove disposizioni e regime transitorio Le nuove disposizioni sono efficaci con riguardo ai componenti reddituali rilevati in bilancio a decorrere dall esercizio successivo al 31 dicembre 2015 Tuttavia, gli effetti sul bilancio dell esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e di quelli successivi, delle operazioni già avviate che risultano diversamente qualificate, classificate e imputate ai fini fiscali continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente 31 Decorrenza delle nuove disposizioni e regime transitorio Tale ultima previsione si rende necessaria al fine di evitare fenomeni di tassazione anomala derivanti dall applicazione di regole fiscali difformi alla medesima operazione che si protrae per più periodi di imposta Inoltre, un particolare regime transitorio riguarda gli strumenti finanziari derivati 32 16

17 Conclusioni Necessità di coordinare le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 139/2015 con la disciplina Ires e Irap Doppio binario o dipendenza rafforzata? Scelta di campo, impegnativa anche sul piano sistematico e con ricadute evidenti sul principio di capacità contributiva In ogni caso, l emendamento presentato dal Governo consentirebbe una gestione più semplice degli adempimenti fiscali 33 17

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