LAVANDERIE E TINTORIE (PICCOLA INDUSTRIA)
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- Timoteo Eugenio De Angelis
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1 LAVANDERIE E TINTORIE (PICCOLA INDUSTRIA) Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alla piccola e media industria della lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere Data stipula: 1 luglio 1995 Inizio validità: 1 luglio Scadenza economica: 30 giugno Scadenza normativa: 30 giugno 1999 Costituzione delle parti In Roma l'1 luglio 1995, tra l'uniontessile - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Tessile - Abbigliamento, Calzature, Pelli e Cuoio, e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'abbigliamento (FILTA) la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e dell'abbigliamento (FILTEA) l'unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (UILTA) e` stato stipulato il presente C.C.N.L. che disciplina i rapporti di lavoro tra le ditte esercenti l'attivita` di lavanderia industriale attraverso stabilimenti di lavaggio, stiratura, manutenzione e ripristino di biancheria, indumenti e affini, per conto terzi e/o in conto proprio, destinati all'uso professionale per industria, sanita` turismo, comunita`, etc., ed i lavoratori da esse dipendenti. Il presente contratto si applica anche alle aziende industriali esercenti l'attivita` di pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere.. Articolo 58 Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori - Rappresentanti per la sicurezza 1. Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori, cosi` come previsto dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilita` per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di igiene e sicurezza. In particolare:
2 - Il datore di lavoro e` tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626; in relazione alla natura dell'attivita` dell'unita` produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche` nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoro esposti a rischi particolari. - Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 5 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, relativamente all'osservanza delle disposizioni ed istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai fini della protezione collettiva ed individuale, ed all'utilizzo corretto dei macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro, nonche` dei dispositivo di sicurezza. - L'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione individuali e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con rappresentanti per la sicurezza, dee essere scrupolosamente osservata dai lavoratori interessati. - Il lavoratore segnalera` tempestivamente al proprio capo diretto le anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti, macchinari ed attrezzature o nello stato di conservazione e condizioni di utilizzo di sostanze nocive e pericolose, ed ogni altro evento in grado di generare situazioni di pericolo. - Nella valutazione del rischio si terra` conto della documentazione raccolta dalle aziende nel "Registro dei dati ambientali per unita` con caratteristiche omogenee" e del "Registro dei dati biostatistici per unita` con caratteristiche omogenee" riportati negli allegati dei precedenti C.C.N.L. 2. Rappresentanti per la sicurezza In applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e dell'accordo Interconfederale 27 ottobre 1995, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unita` produttive, in ragione di: a) unita` produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza b) unita` produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza c) unita` produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti per la sicurezza d) unita` produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti per la sicurezza e) unita` produttive che occupano oltre 1000 dipendenti: 6 rappresentanti per la sicurezza. 3. Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonche` la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro e` tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed e` conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Verra` istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 integrato dalle disposizioni del D.Lgs. 19 settembre 1994 n La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternita`; il lavoratore interessato puo` prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'azienda.
3 4. Lavoratori addetti ai videoterminali Si intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati dall'art. 51, primo comma, lettera c) del D.Lgs. 19 settembre 1994 n Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione della sua attivita` mediante pause ovvero cambiamento di attivita`, qualora svolga la sua attivita` per almeno quattro ore consecutive; il tempo di pausa non e` considerato tempo di esposizione al videoterminale. Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti al lavoro a squadre, l'effettivo godimento della mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorche` coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. 5. Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 ed all'accordo Interconfederale 27 ottobre 1995 riportato in allegato.. Allegato 6 - Parte 2 Ruolo, compiti e funzioni degli organismi bilaterali 1) Ente bilaterale nazionale Entro il 25 novembre 1995 all'interno dell'enfea, Ente nazionale formazione e ambiente, di cui all'accordo interconfederale 31 marzo 1995, e` costituita una apposita sezione paritetica per l'ambiente e la sicurezza formata da 6 rappresentanti della CONFAPI e da 6 rappresentanti di CGIL, CISL e UIL (due per ciascuna organizzazione), con i rispettivi supplenti. La sezione nazionale ambiente e sicurezza ha i seguenti compiti: - promuovere la costituzione degli organismi paritetici territoriali, di cui all'art. 20 del D.Lgs , n. 626 e coordinarne l'attivita`; - promuovere la formazione per i componenti degli Enti e/o degli organismi paritetici territoriali; - elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del Lavoro e della Sanita` in applicazione dell'art. 22, comma 7 del D.Lgs , n. 626 per la dimensione e la tipologia delle imprese; - promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa; - promuovere l'attuazione dell'art. 118 comma 2 del trattato istitutivo della CEE, richiedendo alle istituzioni competenti, a enti pubblici e privati iniziative di sostegno per le piccole imprese per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione e lo scambio di informazioni in merito; - promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro, reperendo finanziamenti della U.E. e di enti pubblici e privati nazionali;
4 - favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili e innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle piccole e medie industrie, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell'u.e. e nazionali; - valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti; - ricevere dagli organismi regionali le segnalazioni di elezione dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo il relativo elenco. Sono fatti salvi gli organismi paritetici costituiti, alla data di stipula del presente accordo, dalle Unioni di categoria della CONFAPI e Federazioni di CGIL - CISL UIL nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Tali organismi svolgono l'attivita` nell'ambito del coordinamento della sezione paritetica nazionale per l'ambiente e la sicurezza, come sopra definita. Enti e organismi paritetici territoriali Ex art. 20 D.Lgs. n ) Enti bilaterali regionali Entro il 25 novembre 1995 all'interno degli enti regionali, di cui all'accordo Interconfederale 31 marzo 1995 sara` costituita una apposita sezione paritetica per l'ambiente e la sicurezza formata da 6 rappresentanti della CONFAPI e da 6 rappresentanti di CGIL, CISL e UIL (due per ciascuna organizzazione), con i rispettivi supplenti. La sezione regionale per l'ambiente e la sicurezza ha i seguenti compiti: - favorire la conoscenza delle linee guida, predisposte dalla sezione paritetica nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle metodologie di valutazione del rischio; - elaborare, tenendo conto delle linee guida della sezione paritetica nazionale, progetti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l'ente Regione, adoperandosi altresi` per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche; - promuovere il coordinamento degli organismi paritetici provinciali; - svolgere il compito di supporto tecnico nei confronti degli organismi paritetici provinciali facendo riferimento, qualora ritenuto necessario di comune accordo tra le parti, ad esperti in materia giuridica, medicina del lavoro, chimica, biologia ed ingegneria, concordemente scelti dalle parti stesse; - ricevere dagli organismi provinciali le segnalazioni di elezione dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo il relativo elenco. Le sezioni regionali per l'ambiente e la sicurezza sono, su richiesta delle parti, seconda istanza nella procedura di conciliazione di cui all'art. 20 del D.Lgs , n. 626 che avverra` con le stesse modalita` previste per la prima istanza; la relativa procedura dovra` concludersi entro 30 giorni. Laddove non siano ancora stati costituiti gli enti bilaterali regionali di cui all'accordo Interconfederale 31 marzo 1995 si procedera` alla costituzione di una commissione paritetica per l'ambiente e la sicurezza con le stesse competenze dell'ente bilaterale regionale, che confluira` nell'ente bilaterale regionale medesimo appena questo sia costituito. Le parti stipulanti il presente accordo potranno concordare, in relazione a particolari situazioni locali, aggregazioni pluriregionali ai fini della costituzione dell'ente bilaterale regionale e relativa sezione per l'ambiente e la sicurezza. 3) Organismi paritetici provinciali A livello provinciale, ovvero a livello territoriale definito di comune accordo, saranno costituiti entro il 31 gennaio 1996 organismi paritetici composti da tre rappresentanti
5 dell'api e da tre rappresentanti di CGIL - CISL - UIL (uno per ciascuna organizzazione), con i relativi supplenti. Gli organismi paritetici di cui al precedente comma hanno i seguenti compiti: - promuovere l'informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza; - proporre agli enti bilaterali regionali i fabbisogni specifici del territorio, connessi all'applicazione del D.Lgs , n. 626; - ricevere i verbali con l'indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto e trasmettere alla sezione regionale l'elenco dei nominativi degli eletti stessi e delle relative aziende di appartenenza; - sono prima istanza obbligatoria di riferimento in merito alle controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, di cui all'art. 20 del D.Lgs , n. 626; in tal caso la parte ricorrente deve inviare all'organismo paritetico il ricorso scritto con raccomandata a.r. e la controparte potra` inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso. L'organismo paritetico: - deve esaurire l'esame del ricorso entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall'organismo; - assume le proprie decisioni all'unanimita`; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti - CONFAPI e CGIL - CISL - UIL - almeno da un rappresentante ciascuna; - redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese. Trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti puo` adire l'ente bilaterale regionale, preventivamente al ricorso alla Magistratura, con ricorso da presentarsi con le stesse modalita` e nei termini di cui sopra. Le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata. Dichiarazione delle parti Le riunioni delle sezioni nazionale e territoriali saranno valide a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni organizzazione; le decisioni dovranno essere prese di comune accordo. Qualora la contrattazione nazionale di categoria preveda organismi paritetici con funzioni inerenti l'igiene, la sicurezza sul lavoro e l'ambiente, le parti stipulanti i C.C.N.L., potranno armonizzare tali organismi al presente accordo.
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