LA SICUREZZA NEL CONDOMINIO. Stefano Zaccara. 2 MODULO - Tipologie e modalità di intervento, esempi di successo
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- Enrico Emilio Campana
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2 2 MODULO - Tipologie e modalità di intervento, esempi di successo LA SICUREZZA NEL CONDOMINIO! L amianto nelle coperture, negli isolamen3 delle tubazioni, nelle canne fumarie! Sicurezza del can3ere: ponteggi fissi, mobili, parape;, pia<aforme aeree! Le Linee vita! Le responsabilità dell Amministratore Stefano Zaccara Titolare della Società AISI srl, svolge a4vità di consulente alle aziende per gli adeguamen: al D.Lgs 81/08 sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, assume incarichi di RSPP esterno, di docenza per i corsi obbligatori e di consulente per ANAPIC al fine di assistere gli amministratori di condominio nell ojemperare agli obblighi previs:.
3 L amianto nelle coperture, negli isolamen3 delle tubazioni, nelle canne fumarie Nel rispe<o di quanto disposto dal D.M. 06/09/1994, individuare la presenza di materiali contenen3 amianto in un edificio è sempre necessario (oltreché obbligatorio) al fine di predisporre misure di controllo e di corre<a ges3one del rischio. La norma3va di riferimento infa; non sancisce l obbligo di bonifica a prescindere, ma prevede, constatata l effe;va presenza di amianto, la necessità di provvedere ad una valutazione del rischio e individuare in base agli esi3 le azioni possibili. L obbligo di bonificare scaturisce esclusivamente dalla pericolosità dei manufa; in cemento amianto (MCA) e non dalla mera presenza nella stru<ura. Tale pericolosità dipende dall eventuale rilascio di fibre aerodisperse nell ambiente che rappresentano un potenziale rischio per la salute degli occupan3 e per l eventuale degrado ambientale connesso con la dispersione di fibre. E per questo che la legge non richiede necessariamente la bonifica ma impone ai proprietari e agli Amministratori dei Condomini la valutazione del possibile rischio con la conseguente individuazione degli interven3 a<uabili in virtù delle risultanze o<enute
4 Indicazione dei Manufa; presen3 negli edifici adibi3 ad abitazione civile che potrebbero presentare una composizione in cemento amianto In forma si trovano materiali in cemento- amianto (o simili) ovvero: " piastrelle per pavimen3, tegole 3po marsigliese; " lastre ondulate o piane (u3lizzate come elemen3 di copertura, pare3, tamponamen3 e controsoffi<ature); " serbatoi, cassoni per l acqua, vasche, vasi di espansione per impian3 di riscaldamento; " tubazioni (scarichi, fognatura, acqua potabile); " canne fumarie e comignoli; " pannelli 3po sandwich in costruzioni prefabbricate; " gronde e discenden3.
5 L Amministratore e la Ges3one del Rischio Amianto L amministratore di condominio ha la responsabilità delle par3 condominiali comuni e non dei singoli appartamen3 presso i quali può svolgere un azione di informazione e sensibilizzazione. Le responsabilità sono dis3nte a seconda dei ruoli Amministratore della proprietà (in tu; i casi); Datore di lavoro (solo in presenza di personale alle sue dipendenze in quel determinato stabile: por3eri, pulitori, giardinieri, ecc).
6 L Amministratore e la Ges3one del Rischio Amianto Alla luce di quanto de<o sugli obblighi a carico dell amministratore e, considerando che non sempre è facile stabilire le condizioni del manufa<o ma anche semplicemente individuare la presenza stessa dell amianto, si suggerisce senza alcun dubbio di far effe<uare un accurata ispezione e una valutazione del rischio. A tale scopo ci si può rivolgere ad un tecnico o ad un impresa che devono essere abilita3, ai sensi della legge 27 marzo 1992, n L accertamento può essere eseguito in base all aspe<o del materiale, all eventuale marchiatura, alle conoscenze tecniche di chi esegue l accertamento oppure può essere eseguito da un laboratorio opportunamente ed adeguatamente a<rezzato e autorizzato, tramite verifiche anali3che su campione rappresenta3vo prelevato dal manufa<o di sospe<a composizione in amianto. I laboratori a cui viene affidata la verifica anali3ca,ai sensi dell art. 12, comma 2, della legge n. 257/1992, devono essere in possesso dei requisi3 minimi di cui all allegato 5 ( Requisi3 minimi dei laboratori pubblici e priva3 che intendono effe<uare a;vità anali3che sull amianto ) del D.M. del 14/05/1996. Se a valle della valutazione del rischio dovesse emergere l obbligo di intervenire, sarà necessario riportare in assemblea condominiale le risultanze dello studio e invitare la stessa a deliberare in favore di un intervento di bonifica.
7 Gli obblighi a carico dell amministratore Le inadempienze agli obblighi di legge comportano sanzioni, sia amministra3ve sia a cara<ere penale, a carico di sogge; coinvol3, ovvero a carico dello stesso sogge<o, ossia l amministratore di condominio, che può ricoprire più ruoli differen3 (Amministratore e Datore di lavoro). L amministratore è obbligato al rispe<o della legge quadro sull amianto e dei suoi disciplinari tecnici oltre al rispe<o degli obblighi in capo al commi<ente in caso di affidamento di lavori di bonifica, definito dal 3tolo IV del D.lgs 81/2008. Datore di lavoro quando l amministratore è anche datore di lavoro, egli ha l obbligo di rispe<are il D.Lgs. 81/2008. Gli obblighi a carico dell amministratore di condominio si configurano prevalentemente in: " Censimento e mappatura, ossia l individuazione dei Materiali Contenen3 Amianto (MCA) all interno dello stabile " La valutazione del rischio, sia per il personale dipendente che per gli occupan3 " L a<uazione degli obblighi di legge
8 Censimento e mappatura Una volta individuate le stru<ure edilizie su cui intervenire, è opportuno, prima di procedere al campionamento dei materiali, ar3colare un finalizzato programma di ispezione, che si può così riassumere: Ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull edificio, per accertarsi dei vari 3pi di materiali usa3 nella sua costruzione e per rintracciare, ove possibile, l impresa edile appaltatrice. Ispezione dire<a dei materiali per iden3ficare quelli friabili e potenzialmente contenen3 fibre di amianto. Verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssima3va sul potenziale di rilascio di fibre nell ambiente. Campionamento dei materiali friabili sospe;, e invio presso un centro a<rezzato, per la conferma anali3ca della presenza e del contenuto di amianto. Mappatura delle zone in cui sono presen3 materiali contenen3 amianto. Registrazione di tu<e le informazioni raccolte in apposite schede (allegato 5), da conservare come documentazione e da rilasciare anche ai responsabili dell edificio
9 Censimento e mappatura Il personale incaricato dell ispezione e del campionamento dovrà: " Rintracciare i si3 di ubicazione di eventuali installazioni di materiali friabili. " Riconoscere approssima3vamente il 3po di materiale impiegato e le sue cara<eris3che. " Stabilire lo stato di integrità dei materiali e valutare le condizioni degli eventuali rives3men3 sigillan3, o dei mezzi di confinamento. " Valutare la friabilità dei materiali. Riferimen: norma:vi: Punto 1 allegato al DM 06/09/94 Art. 248 D.Lgs. 81/08, Titolo IX Individuazione della presenza di amianto 1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro ado<a, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d amianto. 2. Se vi e il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo
10 La Valutazione del Rischio sia per il personale dipendente che per gli occupan3 La Valutazione del Rischio amianto è una verifica che consente di stabilire lo stato di degrado/danneggiamento in cui il manufa<o versa e di individuare le azioni successive da intraprendere. La norma3va a cui si fa riferimento indica due 3pi di criteri per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto: l esame delle condizioni dell installazione, al fine di s3mare il pericolo di un rilascio di fibre del materiale: la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse (monitoraggio ambientale). Per valutare il rischio di dispersione di fibre amian3fere negli ambien3 circostan3 il manufa<o, sopra<u<o quando si presentano situazioni di incerta classificazione, è prevista con apposite a<rezzature la misura della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse (monitoraggio ambientale) Il tecnico preposto, a chiusura della valutazione, provvede alla stesura di una relazione tecnica, in cui viene riprodo<o il processo d indagine, le risultanze e le successive a;vità applicabili
11 La Valutazione del Rischio sia per il personale dipendente che per gli occupan3 Riferimen: norma:vi : Punto 2 allegato al DM 06/09/94 VALUTAZIONE DEL RISCHIO (si legga decreto DM06/09/1994 AL PUNTO 2) art.26 del d.lgs 81/08 : Secondo quanto disposto dall art.26 del d.lgs 81/08, il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori di vario genere all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda ha l obbligo di verificare con le modalità previste dal decreto di cui all ar3colo 6, comma 8, le<era g) l idoneità tecnico- professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi ars. 246 al 261 del testo unico sulla sicurezza (D. lgs 9 Aprile 2008 n 81) : Gli ar<. dal 246 al 261 del testo unico sulla sicurezza (D. lgs 9 Aprile 2008 n 81) regolamentano la protezione dai rischi connessi all esposizione all amianto (3tolo IX sostanze pericolose, capo III).
12 La Valutazione del Rischio sia per il personale dipendente che per gli occupan3 L ar3colo 246, il primo della sezione del T.U. dedicata all amianto, definisce il campo di applicazione dei restan3 ar3coli: Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tu<e le rimanen3 a;vità lavora3ve che possono comportare, per i lavoratori, un esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell amianto o dei materiali contenene amianto, smalemento e tra@amento dei relaevi rifiue, nonché bonifica delle aree interessate. Tale definizione potrebbe portare l amministratore a considerare che gli ar3coli cita3 siano di interesse solo per chi lavora nel se<ore dell amianto. Ciò è errato.
13 La Valutazione del Rischio sia per il personale dipendente che per gli occupan3 Prima di tu<o l art.246 menziona la manutenzione, termine generico e quindi non stre<amente inerente il lavoro specialis3co. Un por3ere (o qualsivoglia dipendente del condominio, adde<o alla manutenzione, al giardinaggio) può, nell ambito della sua a;vità, imprudentemente pulire una superficie di amianto (un es. non infrequente: una te<oia dalle foglie). Azione che, in special modo se ripetuta nel tempo (ed ovviamente nel caso la matrice sia deteriorata o, ancor peggio, se si è in presenza di amianto floccato o in matrice friabile che non è stata rilevata), può essere causa di mala;e anche gravi se non letali. Ma, si faccia a<enzione, anche nel caso di cemento- amianto in olmo stato, qualsiasi lavoro che compor3 il taglio o la foratura (ad es. di una tegola o lastra), libera quan3tà di fibre che, pochi sanno, comportano a chi le inspira la possibilità di instaurare processi degenera3vi a carico dell apparato respiratorio. Un esempio, non raro, può aiutare a rifle<ere su quanto non sia facile tenere in considerazione tu; i fa<ori che possono rendere un manufa<o di amianto pericoloso anche in poco tempo; le fronde di un albero, se agitate dal vento, possono deteriorare in poco tempo una copertura che aveva resis3to nelle migliori condizioni per decenni e quindi, con il protrarsi dell azione meccanica, liberare quan3tà di fibre pericolose.
14 La Valutazione del Rischio sia per il personale dipendente che per gli occupan3 Art. 249 (D.lgs. 81/08) Valutazione del rischio 1. Nella valutazione di cui all ar3colo 28 (D. lgs 9 Aprile 2008 n 81), il datore di lavoro valuta i rischi dovu3 alla polvere proveniente dall amianto e dai materiali contenen3 amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell esposizione e le misure preven3ve e prote;ve da a<uare. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro) Ai fini della responsabilità generale sul pericolo amianto, compete un obbligo di ges3one del rischio a tu; i proprietari di immobili in quanto responsabili di eventuali danni causa3 alla colle;vità dalla dispersione di fibre di amianto. Dalla le<ura dell art.249 emerge che è necessario far effe<uare una valutazione dei rischi e questa è opportuna ripeterla con una certa periodicità in ragione del fa<o che il tempo,le intemperie ma anche even3 accidentali degradano i manufa; di amianto
15 L a<uazione degli obblighi di legge Dalla Mappatura e In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi tre tipi di situazioni
16 Sicurezza del can3ere: ponteggi fissi, mobili, parape;, pia<aforme aeree, linee vita Ogni volta che il condominio commissiona, nella forma di contra<o di appalto o d opera, lavori edili, l AMMINISTRATORE viene qualificato, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., col nome di COMMITTENTE, divenendo 3tolare di inderogabili obblighi di legge a cui in alcun modo può so<rarsi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ArEcolo 89 - Definizioni CommiSente: Sogge@o per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamene della sua realizzazione Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale - Risposta a quesito del 19 aprile 2010 «omissis nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contrajo di appalto, lavori edili o di ingegneria civile ricaden: nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n.81/2008 sui can:eri mobili o temporanei, l Amministratore è necessariamente qualificato come commijente e come tale assoggejato agli obblighi di cui agli arj.88 e seguen: del medesimo testo norma:vo.»
17 Sicurezza del can3ere: ponteggi fissi, mobili, parape;, pia<aforme aeree, linee vita Gli obblighi preven3vi a carico dell amministratore- commi<ente: # individuazione del sogge<o affidatario # verifica dell idoneità tecnico professionale # doveri di informazione.
18 Sicurezza del can3ere: ponteggi fissi, mobili, parape;, pia<aforme aeree, linee vita Anzitu<o, il datore di lavoro- commi<ente, una volta individuato il sogge<o affidatario, prima di affidare un incarico lavora3vo, deve accertarsi che la di<a appaltatrice abbia le competenze tecniche per eseguirlo, rispondendo in caso contrario della cosidde<a culpa in eligendo (Cass. Pen., Sez. 3, 15 o<obre 2013, n ). L obbligo di accertamento sca<a durante le tra<a3ve negoziali, nella fase antecedente alla s3pula del contra<o d appalto. Tale accertamento preven3vo avviene mediante l acquisizione del cer3ficato di iscrizione alla Camera di commercio, con l aggiunta dell autocer3ficazione dell impresa appaltatrice (o dei lavoratori autonomi) del possesso dei requisi3 di idoneità tecnico- professionale. La giurisprudenza ha chiarito che l autocer3ficazione del sogge<o affidatario non può limitarsi ad una generica a<estazione circa il possesso dei requisi3 adegua3 allo svolgimento dei lavori, ma deve assumere contenu3 specifici e de<aglia3 (Cass. Pen. sez. IV, 21 se<embre 2009; Trib. Milano, 25 gennaio 2000). Tu<avia, una volta acquisita la documentazione prescri<a, il commi<ente pare esonerato dallo svolgimento di ulteriori verifiche e sopra<u<o dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni.
19 Sicurezza del can3ere: ponteggi fissi, mobili, parape;, pia<aforme aeree, linee vita L altro obbligo di cara<ere preven3vo, posto a carico del commi<ente, riguarda l informazione de<agliata sui rischi specifici dell ambiente di lavoro, nonché sulle misure di prevenzione e di ges3one dell emergenza ado<ate nella propria azienda. L obbligo di informazione sui rischi dell ambiente di lavoro determina a carico del commi<ente una posizione di garanzia e di controllo dell integrità psicofisica anche dei lavoratori dipenden3 dell appaltatore (Cass. Pen., sez. IV, 30 marzo 2004). L ogge<o dell informazione preven3va da parte del commi<ente sono testualmente i rischi specifici, ovvero quelli par3colari o singolari presen3 nei luoghi di esecuzione dell appalto (Cass. Pen., sez. IV, 3 o<obre 2007, n ). Ciò lascia intendere che non sia necessario estendere l informa3va anche rispe<o alle comuni e ordinarie 3pologie di rischio riscontrabili in ogni ambiente di lavoro.
20 Sicurezza del can3ere: ponteggi fissi, mobili, parape;, pia<aforme aeree, linee vita Il testo unico al Titolo IV, pone disposizioni specifiche rela3ve alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei can3eri temporanei o mobili in cui si effe<uano lavori edili o di ingegneria civile, ovvero la costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristru<urazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanen3 o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le par3 stru<urali delle linee ele<riche e le par3 stru<urali degli impian3 ele<rici, le opere stradali, idrauliche, e solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Non sono tali invece, i lavori rela3vi a impian3 ele<rici, re3 informa3che, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non compor3no lavori edili o di ingegneria civile. Qualora tali opere siano realizzate in condominio, l amministratore assume la qualità di commi<ente in quanto sogge<o per conto del quale l intera opera viene realizzata.
21 Sicurezza del can3ere: ponteggi fissi, mobili, parape;, pia<aforme aeree, linee vita Il commi<ente può parzialmente liberarsi dal par3colare e rigoroso regime di responsabilità di cui è gravato, a<raverso la nomina del Responsabile dei Lavori. Infa;, secondo la giurisprudenza, il commi<ente rimane il sogge<o obbligato, in via originaria e principale, all osservanza degli obblighi in materia di sicurezza, essendo 3tolare di un ampia posizione di garanzia nei confron3 dei lavoratori u3lizza3 nella realizzazione dell opera, ai quali deve assicurare, in caso di inadempienza delle altre figure (datori di lavoro, dirigen3, prepos3), l adozione delle misure idonee alla tutela. Tra i compi3 fondamentali del commi<ente o del responsabile dei lavori figura l obbligo di rispe<are i principi e le misure generali di tutela in materia di sicurezza (elencate all art. 15 del TUS) nelle fasi di proge<azione dell opera e, in par3colare, al momento delle scelte archite<oniche, tecniche ed organizza3ve, nonché all a<o della previsione della durata di realizzazione dei lavori
22 Sicurezza del can3ere: ponteggi fissi, mobili, parape;, pia<aforme aeree, linee vita Nell ipotesi in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il commi<ente (o il responsabile dei lavori se nominato) nomina il coordinatore per la proge<azione dell opera e il coordinatore per l esecuzione dei lavori. Il conferimento dell incarico a tali figure professionali è doveroso e, in mancanza, espone all applicazione delle gravi sanzioni penali che saranno di seguito esaminate. Il conferimento dell incarico ai coordinatori ed i rela3vi nomina3vi devono essere comunica3 a tu; i sogge; coinvol3 nella realizzazione dell opera (imprese affidatarie, imprese esecutrici e lavoratori autonomi). Il commi<ente (o il responsabile dei lavori) ha facoltà di svolgere dire<amente o in via di sos3tuzione, i compi3 propri di entrambi i coordinatori in materia di sicurezza, purché ovviamente sia in possesso dei necessari requisi3 tecnico- professionali per l assolvimento di tale ruolo).
23 Sicurezza del can3ere: ponteggi fissi, mobili, parape;, pia<aforme aeree, linee vita Il commi<ente è esonerato dalle responsabilità connesse all adempimento degli obblighi limitatamente all incarico conferito al responsabile dei lavori La designazione del coordinatore per la proge<azione e del coordinatore per l esecuzione dei lavori, non esonera invece il commi<ente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell adempimento dei rela3vi obblighi, così da non incorrere in eventuale culpa in vigilando. Pertanto, qualora il commi<ente non intenda o non sia in grado di ges3re il modo adeguato il suo ruolo di garanzia, può nominare un sogge<o des3nato a svolgere i compi3 ad esso a<ribui3.
24 Sicurezza del can3ere: ponteggi fissi, mobili, parape;, pia<aforme aeree, linee vita Tale effe<o esimente, opera tu<avia limitatamente all incarico conferito e pertanto dipende dall effe;vo contenuto della delega di incarico conferita al responsabile dei lavori (Cass. Pen., sez. III, 25 gennaio 2007, n. 7209). L incarico infa;, può riguardare, in tu<o o in parte, la fase proge<uale, quella esecu3va, nonché la vigilanza o il controllo sull esecuzione dell opera. Da ciò consegue che l incarico di delega deve accompagnarsi anche all a<ribuzione dei poteri decisori, ges3onali e di spesa occorren3 nel caso concreto (Cass. Pen., sez. IV, 14 gennaio 2010, n. 1490). In sintesi, i presuppos3 per l esonero della responsabilità a beneficio del commi<ente sono: a) la nomina di un responsabile dei lavori; b) la tempes3vità della nomina in relazione agli adempimen3 in materia di sicurezza sul lavoro; c) l individuazione del contenuto e dell estensione della delega ai fini dell espletamento degli adempimen3 di legge.
25 Sicurezza del can3ere: ponteggi fissi, mobili, parape;, pia<aforme aeree, linee vita Il compito del Responsabile dei Lavori è, principalmente, quello di verificare la perfe<a rispondenza tra il proge<o e i lavori esegui3 nonché, tra le altre, quello di verificare che tu<e le a<rezzature siano a norma ed in regola con la manutenzione e che siano rispe<a3 i requisi3 di legge previs3 per il loro u3lizzo. Pertanto, ad esempio: I ponteggi provvisori chiama3 ponteggi in legname e altre opere provvisionali devono essere monta3 e smonta3 so<o la dire<a sorveglianza del preposto. Su di essi non deve essere creato alcun deposito e il peso dei materiali e delle persone che sulla loro superficie potrebbero trovarsi deve essere sempre inferiore al quello consen3to dalla resistenza stru<urale dello stesso. I materiali devono inoltre consen3re agevoli movimen3. Più ar3colato il discorso riguardante i ponteggi fissi dove il legislatore si è speso sia sul loro impiego che sulla loro costruzione e cer3ficazione. È la Sezione V a par3re dall Art. 131 ad occuparsi dei ponteggi fissi, realizza3 con elemen3 portan3 prefabbrica3, metallici o non. Necessitano di proge<o e di un Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PIMUS).
26 Sicurezza del can3ere: ponteggi fissi, mobili, parape;, pia<aforme aeree, linee vita Per quanto riguarda l u3lizzo di pia<aforme aeree, la loro scelta è de<ata dalle esigenze di sicurezza per l espletamento dei lavori in quota. Possono essere impiegate sia in combinazione con il ponteggio sia in luogo del ponteggio. Sarà il proge;sta a stabilire quale delle soluzioni è la migliore sulla base della valutazione dei rischi e della riduzione al minimo dei rischi interferenziali tra le varie lavorazioni.
27 Sicurezza del can3ere: ponteggi fissi, mobili, parape;, pia<aforme aeree, linee vita In merito a parape; e linee vita, l argomento è complesso perché chiede una par3colare a<enzione nel cogliere condizioni di rischio che spesso non sono percepite e quindi non sono considerate, ed è cara<erizzato da alcuni fa<ori: la scarsa consapevolezza che la piccola manutenzione non è un imprevisto ma è un a;vità sistema3ca, prevedibile e inevitabile, infiltrazioni, pulizia grondaie, sos3tuzione tegole ecc.; il par3colare incremento delle occasioni di accesso in copertura per installare i terminali di piccoli impian3 di condizionamento, antenne satellitari ecc.; la mancata previsione in fase di proge<o delle condizioni di sicurezza per operare le piccole manutenzioni sulle coperture, linee vita, pun3 di accesso e ancoraggio, ecc.; la qualificazione non sempre idonea degli operatori tecnici che dovrebbero avere competenze specifiche e qualificate anche in tema di accesso in luoghi di lavoro cos3tui3 da coperture di edifici; ed infine una certa so<ovalutazione, legata purtroppo alla en3tà degli interven3 e alla crisi dell occupazione, che spinge a correre dei rischi inacce<abili.
28 Sicurezza del can3ere: ponteggi fissi, mobili, parape;, pia<aforme aeree, linee vita Al fine di chiarire le problema3che legate ai disposi3vi di protezione colle;va impiega3 per i lavori in copertura, prima di impiegare misure preven3ve e prote;ve, è necessario effe<uare una adeguata valutazione dei rischi per verificare che il sistema scelto sia compa3bile e adeguato allo scopo. L approccio corre<o per l uso dei disposi3vi di protezione colle;va in copertura deve tener conto, oltre alle indicazioni del fabbricante e ai rela3vi limi3 d impiego dell a<rezzature, il contesto in cui si sta operando e le cara<eris3che del materiale base su cui si intende ancora il sistema scelto. In ul3mo, prima di dare inizio alle lavorazioni, è sempre opportuno effe<uare un analisi finale per verificare che i rischi, a<raverso le misure ado<ate, si siano elimina3 o rido; a livelli acce<abili.
29 Quesi3 1. In caso di presenza di amianto, l Amministratore deve provvedere alla rimozione dei materiali che lo contengono VERO FALSO 2. L Amministratore può parzialmente liberarsi dal par3colare e rigoroso regime di responsabilità di cui è gravato, a<raverso la nomina del Responsabile dei Lavori VERO FALSO 3. La pia<aforma aerea può essere impiegata al posto di un ponteggio fisso se il risultato della valutazione del rischio lo consente. VERO FALSO
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