LE NUOVE PROCEDURE A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO

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1 LE NUOVE PROCEDURE A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151) A cura di Bruno Bravi

2 Prima di iniziare un veloce colpo d occhio su alcune delle novità in materia di lavoro introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208)

3 Il nuovo esonero contributivo 2016 La Legge di Stabilità 2016 ha previsto che anche chi nel corso del 2016 assumerà lavoratori a tempo indeterminato potrà usufruire di uno sgravio contributivo. Il bonus, pur prevedendo condizioni d accesso del tutto simili a quelle previste per le assunzioni avvenute nel 2015, sarà decisamente ridotto rispetto al precedente.

4 Il nuovo esonero contributivo 2016 Infatti, in caso di assunzioni a tempo indeterminato che avvengano nel corso del 2016 verrà riconosciuto un incentivo: - di durata biennale (anziché triennale) - di entità non superiore al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (anziché 100%) - entro un tetto massimo annuale di Eu per ogni lavoratore (anziché Eu )

5 Il nuovo esonero contributivo 2016 Rimane confermato: - che dall applicazione del bonus sono esclusi i premi Inail; - che potranno accedere al beneficio tutti i datori di lavoro (imprenditori e non con l esclusione per lavoratori domestici, apprendisti ed intermittenti) del settore privato che assumeranno con contratto a tempo indeterminato durante tutto il 2016, compresi i dirigenti, i soci di cooperative se subordinati, i lavoratori somministrati, anche part time; - che il nuovo incentivo non si potrà ottenere se il lavoratore ha prestato attività con contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato, somministrazione e lavoro domestico) con chicchessia nei sei mesi precedenti l assunzione, né se il neo assunto nei tre mesi precedenti l entrata in vigore della legge ha intrattenuto un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro o con società collegata.

6 Il nuovo esonero contributivo 2016 E opportuno ricordare che l Inps, con circ. n. 17 e n. 178 del 2015, relative allo sgravio previsto per il 2015, ma che mantengono senz altro integrale validità, aveva chiarito espressamente che l esonero non trova applicazione per talune forme di contribuzione: - ai premi e contributi Inail, come già detto; - al contributo, ove dovuto, al Fondo di Garanzia del Tfr; - al contributo, ove dovuto, ai Fondi Bilaterali di cui agli artt. 26 e seguenti del D.Lgs. n. 148/2015; - al contributo per la garanzia del finanziamento del Qu.I.R; - al contributo (pari allo 0,30%) previsto dall art. 25, c. 4, della L. n. 845/1978, per la disoccupazione involontaria; - il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria ex lege n. 166/1991; - al contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti previsto dall art. 1, c. 3 e 4, del D.Lgs. n. 166/1997.

7 Il nuovo esonero contributivo 2016 Viene inoltre previsto che l incentivo non sarà concesso ai datori di lavoro che, per lo stesso lavoratore, abbiano già usufruito della nuova agevolazione o dell esonero triennale previsto dalla L. 190/2014. Si ricorda che, come qualsiasi altro beneficio legato all assunzione di un lavoratore, anche questo esonero è soggetto al rispetto dei principi generali dettati dall art. 1 - commi 1175 e della L. 296/2006, dall art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, nonché dagli artt. 1 e 40 del Regolamento Ce n. 800/2008 del 6/8/2008

8 Princìpi generali Come detto, è necessario evidenziare che il riconoscimento degli incentivi alle assunzioni è subordinato al rispetto, da parte del datore di lavoro, di alcuni principi inderogabili: 1) regolarità prevista dall art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, inerente: - l adempimento degli obblighi contributivi; - l osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; - al rispetto integrale degli accordi e contratti collettivi; 2) applicazione dei principi stabiliti dall art. 31 del D.Lgs. 14/9/2015, n. 150, (sostitutivi di quelli già previsti dall 4, commi 12, 13 e 15 della L. n. 92/2012, abrogato dall art. 34 del D.Lgs. stesso); 3) alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli artt. 1 e 40 del Regolamento Ce n. 800/2008 del 6/8/2008.

9 Il nuovo esonero contributivo 2016

10 Estensione al 2017 esonero contributivo Il comma 110 prevede la possibilità, se mediante DPCM da adottarsi entro il 30/4 verranno reperiti e stanziati i fondi necessari, di un estensione anche al 2017 del parziale esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato in favore dei datori di lavoro privati, operanti in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con un eventuale maggiorazione dei benefici per l assunzione di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

11 Imposta sostitutiva 10% per i premi di produttività Dopo un anno di scopertura, il comma 182 della L. 208/2015 ha reintrodotto, rendendolo strutturale, l assoggettamento ad imposta sostitutiva in misura pari al 10% (cd. detassazione), entro il limite di importo complessivo di Eu. lordi, per le somme corrisposte ai lavoratori per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, in esecuzione delle previsioni contenute in contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale ovvero dalle loro rsa o rsu. L agevolazione sarà applicabile nei confronti dei contribuenti che, nell anno precedente quello di percezione delle somme da detassare, abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a Eu ,00 I criteri di misurazione degli incrementi di produttività, ecc., saranno stabiliti con apposito decreto da emanare entro il 29 febbraio.

12 Imposta sostitutiva 10% per i premi di produttività Il comma 184 prevede che le somme ed i valori che, ai sensi del c. 2 dell art. 51 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ad es., contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza di legge, somministrazione di vitto, servizio di trasporto collettivo, azioni offerte alla generalità dei dipendenti) non sono soggetti, nel rispetto dei limiti indicati nell art. 51 stesso, all imposta sostitutiva in esame, anche nell eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, totale o parziale, delle somme erogate come premi di produttività.

13 Congedo obbligatorio di paternità Prorogato anche per il 2016, ed elevato a due giorni, il congedo obbligatorio di paternità per i lavoratori dipendenti, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio. Prorogato anche il congedo facoltativo (ulteriori due gg.) da utilizzare da parte del padre, nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria.

14 Contribuzione Gestione Separata Per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, iscritti alla gestione Separata in via esclusiva e non pensionati, viene prorogata per il 2016 l aliquota contributiva pari al 27%, mentre per le altre categorie di iscritti vengono confermati gli aumenti già precedentemente previsti, pertanto le aliquote applicabili nel 2016 saranno le seguenti: - 31,72% per i collaboratori (co.co.co., co.co.pro., associati in partecipazione, autonomi occasionali oltre i Eu.) iscritti alla Gest. Sep. in via esclusiva; - 24% per gli iscritti pensionati o assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie; - 27,72% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, iscritti alla Gestione Separata in via esclusiva e non pensionati.

15 Part time per i quasi-pensionati Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato e che matureranno entro la fine del 2018 il diritto al pensionamento di vecchiaia, è stata introdotta la possibilità di ridurre l orario di lavoro in misura compresa tra il 40% ed il 60% per il periodo di tempo intercorrente tra la concessione del beneficio e la data di maturazione del diritto alla pensione. La riduzione di orario dovrà essere oggetto di specifico accordo con il datore di lavoro, comprendente anche l indicazione della data della cessazione del rapporto lavorativo. L accordo dovrà essere trasmesso all Inps ed alla Dtl, che dovrà autorizzare la riduzione dell orario.

16 Part time per i quasi-pensionati Una volta autorizzato, l Inps riconoscerà al lavoratore una contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale beneficio sarà riconosciuto entro i limiti delle risorse stanziate. Inoltre, il dipendente riceverà dal proprio datore di lavoro una somma, esente da contributi ed imposte, corrispondente alla contribuzione ai soli fini pensionistici relativa alla prestazione non effettuata. Anche per questo provvedimento, dovrà essere emanato un apposito decreto applicativo, da emanarsi entro il prossimo 1 Marzo.

17 Stagionali deducibilità ai fini Irap Il costo del lavoro dei lavoratori stagionali diviene deducibile, ai fini Irap, nei limiti del 70% della differenza tra il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale e le (eventuali) deduzioni spettanti in base alle previsioni del D.Lgs. n. 446/1997. Tale deducibilità è limitata ai soli lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. DUBBI 1) I 120 gg. sono da considerare come cumulo dei due periodi d imposta? 2) Stesso datore di lavoro : anche società appartenenti allo stesso gruppo?

18 Addio al mod. 770? Il comma 952 della Legge di Stabilità per il 2016 prevede che la Certificazione Unica da inviare entro il 7 marzo sostituisce il modello 770 semplificato. Con un richiamo normativo piuttosto complicato e non esente da dubbi, viene previsto che il sostituto d'imposta che invia all Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica con l indicazione delle ritenute relative ai redditi dei lavoratori non dovrebbe (il condizionale è d obbligo) più duplicare l operazione con l invio del modello 770 semplificato. Il testo prevede, infatti, che le trasmissioni sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione del sostituto di imposta.

19 Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151)

20 Collocamento mirato L intero Capo I (artt. da 1 a 13) del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, è dedicato allo speciale collocamento dei soggetti con disabilità ed interviene modificando quanto già previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. Le novità più interessanti per le aziende sono le seguenti: 1. Dal 1 gennaio 2017, per i datori di lavoro privati che occupino da 15 a 35 dipendenti l obbligo di avere alle proprie dipendenze un lavoratore tutelato si applicherà comunque, e non più solo in caso di nuove assunzioni;

21 Collocamento mirato segue 2. Rispetto ai criteri di computo della quota di riserva, è stata aggiunta la previsione secondo la quale i lavoratori già disabili prima dell assunzione, anche se non assunti tramite collocamento obbligatorio, saranno computati nella quota di riserva purché abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla I alla VI categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. n 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dagli organi competenti;

22 Collocamento mirato segue 3. E stato chiarito che i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni con tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille possono ora autocertificare l esonero dall obbligo di assunzione per quanto riguarda i citati addetti, ma sono tenuti al versamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di un contributo esonerativo di Eu. 30,64 per ogni giorno lavorativo per ogni disabile non occupato. Non si tratta, quindi, di un esclusione dalla base di computo, ma di una fattispecie di esonero

23 Collocamento mirato Segue 4. Ora i datori di lavoro privati e gli Enti pubblici economici possono assumere, oltre che attraverso la stipula di convenzioni, in ogni caso mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti, ai quali può essere richiesto anche di effettuare la preselezione dei soggetti tutelati che abbiano aderito alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo modalità concordate. In caso di mancata assunzione entro 60 giorni dalla decorrenza dell obbligo, è però previsto che i lavoratori siano avviati dagli uffici competenti in base all ordine di graduatoria per la qualifica richiesta;

24 Collocamento mirato incentivo segue 5. Con le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2016, ai datori di lavoro, inclusi quelli privati che assumano disabili pur non essendovi tenuti, sarà concesso, su domanda da trasmettere all Inps, un incentivo commisurato alla retribuzione mensile lorda imponibile: - del 70%, per 36 mesi e per ogni lavoratore disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% assunto a tempo indeterm.; - del 35%, per 36 mesi e per ogni lavoratore disabile con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% ed il 79% assunto a tempo indeterminato; - del 70%, per 60 mesi o per tutta la durata del contratto in caso di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

25 Collocamento mirato E opportuno evidenziare che il Ministero del Lavoro, con circ. 30 dicembre 2015, prot. n. 6725, ha spostato al 29 febbraio 2016 la scadenza per la presentazione del prospetto informativo

26 Deposito dei contratti collettivi L art. 14 del D.Lgs. 151/2015 stabilisce che i benefici contributivi e fiscali, nonché le altre agevolazioni connesse alla stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali, sono riconosciuti purché i contratti stessi siano depositati in via telematica presso la DTL competente, che li metterà a disposizione, con le medesime modalità, delle altre Amministrazioni e degli Enti interessati. Curiosità: A seguito dell istituzione del nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro, ad opera del D.Lgs. n 149/2015, pubblicato in contemporanea al decreto 151, le DTL cesseranno di operare, ed i loro compiti transiteranno in capo alle sedi territoriali di tale Ispettorato.

27 Tenuta del L.U.L. Con decorrenza 1 gennaio 2017 il Libro Unico del Lavoro di cui all art. 39 del D.L. n 112/2008 sarà tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del Lavoro. Si dovrà, però, attendere l emanazione (prevista entro il prossimo mese di Marzo) di un apposito decreto con il quale verranno stabilite le modalità tecniche ed organizzative per l interoperabilità, la tenuta, l aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel LUL.

28 Comunicazioni telematiche L art. 16 del d.lgs. 151/2015 prevede che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, incluso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, dovranno essere effettuate solo in via telematica, secondo i modelli di comunicazione, i dizionari terminologici e gli standard tecnici del decreto del Ministero del Lavoro 30/10/2007 (Borsa Continua Nazionale del Lavoro). Anche in questo caso si dovrà attendere l apposito D.M., previsto entro 90 giorni dal 24 settembre scorso (termine ordinatorio), che individuerà le comunicazioni oggetto della norma e si procederà all aggiornamento dei modelli esistenti.

29 Politiche del lavoro: banche dati Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali e, così, di garantire un immediata attivazione della Garanzia Giovani, viene istituita la Banca dati delle politiche attive e passive, che sarà destinata a raccogliere, oltre alle informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro nonché i servizi erogati e le opportunità d impiego, anche le informazioni relative agli incentivi, ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e lavoratori autonomi, agli studenti ed ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro. Attraverso l emanazione di uno o più decreti, per i quali non è prevista una scadenza, saranno individuate le informazioni da inserire, nonché le relative modalità di applicazione.

30 Abrogazione autorizzazione lavoro estero L art. 18 provvede all abrogazione dell obbligo di dotarsi della preventiva autorizzazione per l assunzione od il trasferimento all estero di lavoratori italiani, nonché le relative sanzioni in caso di inadempimento. Viene inoltre previsto che i lavoratori italiani disponibili a svolgere attività all estero non dovranno più necessariamente iscriversi nell apposita lista di collocamento tenuta dall Ufficio regionale del lavoro, il quale rilasciava il nulla osta all assunzione.

31 Abrogazione autorizzazione lavoro estero Segue La norma fissa le condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o trasferire all estero, stabilendo che il loro contratto debba prevedere: - un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai ccnl leader italiani, nonché distintamente l entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all estero del rapporto di lavoro; - la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d impiego; - un assicurazione per il caso morte od invalidità permanente, per ogni viaggio di andata e di ritorno al luogo stesso; - il tipo di sistemazione logistica; - idonee misure in materia di sicurezza.

32 Collocamento della gente di mare Vengono abrogate le disposizioni sulla borsa continua del lavoro marittimo contenute nel D.P.R. n 231/2006, e non saranno più oggetto di apposito decreto il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nell elenco anagrafico della gente di mare, nonché le modalità di collegamento con le matricole della gente di mare ed il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati relativi ai lavoratori marittimi da inserire nella scheda professionale, in quanto con apposito decreto saranno apportate le opportune modifiche al mod. BCNL ed al mod. scheda anagrafico professionale.

33 Dimissioni e risoluzione consensuale L art. 26 del D.Lgs. 151/2015 impone che, al di fuori delle ipotesi del lavoro domestico, delle dimissioni sospensivamente condizionate alla convalida presso la DTL (art. 55, c. 4, D.Lgs. n 151/2001), e di quelle intervenute nelle sedi di cui all art. 2113, co. 4, cod. civ. o rese avanti le commissioni di certificazione, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano da effettuarsi, a pena di inefficacia, solo telematicamente su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso il sito e trasmessi al datore di lavoro ed alla DTL. E previsto, inoltre, che il dipendente le potrà revocare, con le medesime modalità, entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo. La trasmissione dei moduli potrà avvenire anche tramite patronati, organizzazioni sindacali, Enti bilaterali e Commissioni di certificazione (ma non anche tramite i Centri per l impiego). Entro 90 gg. (dal 24/9/2015!!!) è prevista l emanazione dell apposito decreto attuativo. SANZIONI: il datore di lavoro che alteri i moduli verrà punito con la sanzione amministrativa da Eu a Eu

34 Consigliere di parità Numerosi articoli (dal 27 al 42) del decreto vengono utilizzati per apportare modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, relative in larga parte ad un organizzazione più razionale degli uffici. In particolare, l art. 35 sostituisce l art. 17 del Codice, avente ad oggetto i permessi e le indennità spettanti ai consiglieri ed alle consigliere di parità per l esercizio delle loro funzioni. Viene ora previsto che, per chi sia lavoratore dipendente, il diritto ad assentarsi dal lavoro spetta: - per i consiglieri nazionale e regionali un massimo di 50 ore lavorative mensili medie; - per i consiglieri di enti territoriali di area vasta, un massimo di 30 ore lavorative mensili medie. Ai fini dell esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro, deve essere data comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima dell inizio dell assenza.

35 Il controllo a distanza dei lavoratori L intervento di riforma operato dall art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015 agisce sulla disciplina prevista dall art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che, nel titolo riservato alla tutela della libertà e della dignità del lavoratore, fissai princìpi in materia di installazione di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dell attività lavorativa. L art. 4 della L. 300/1970, nella sua formulazione originaria, disponeva dichiaratamente il divieto del controllo a distanza dell attività dei lavoratori ( E vietato l uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori ). La possibilità del controllo era ammessa soltanto quando lo stesso costituiva una diretta e necessaria conseguenza della installazione di impianti o altre apparecchiature, richiesta da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro. Sussistendo tali requisiti, prima della installazione degli impianti era comunque necessario raggiungere un accordo con le oo.ss. e, solo in caso di mancato accordo, era possibile ottenere un autorizzazione amministrativa mediante istanza all Ispettorato del Lavoro.

36 Il controllo a distanza dei lavoratori Il nuovo art. 4 dispone che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato con la RSU o con le RSA (in caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, l accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). In mancanza di accordo tali impianti e strumenti possono essere installati previa autorizzazione della Dtl o, in alternativa, in caso di aziende plurilocalizzate, del Ministero del Lavoro.

37 Il controllo a distanza dei lavoratori L aspetto maggiormente innovativo è contenuto nei commi 2 e 3 del riformato art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, in quanto essi così recitano: comma 2: La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. comma 3: Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

38 Il controllo a distanza dei lavoratori N.B.: la possibilità di controllo dell attività lavorativa, esclusivamente derivata, quale conseguenza dell installazione necessitata in via esclusiva dalle esigenze riconosciute e consentite dalla legge, comporta la possibilità della acquisizione di informazioni sull attività stessa da parte del datore di lavoro. Tali informazioni, ai sensi del 3 comma, possono anche essere suscettibili di valutazioni ad esempio di natura disciplinare. L utilizzabilità delle informazioni è però subordinata alla circostanza che al lavoratore sia data adeguata informazione delle modalità d uso degli strumenti e della effettuazione dei controlli, nel pieno rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della Privacy ).

39 Cessione dei riposi e delle ferie Sulla scorta di un analogo provvedimento francese, l art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015 ha introdotto la possibilità per i lavoratori di cedere, a titolo gratuito, i riposi e le ferie da loro maturati, a favore di lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire loro di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti. La norma prevede che la regolamentazione riguardante la misura, le condizioni e le modalità di questa cessione sia stabilita dai contratti collettivi (non ne viene indicato il livello) stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro. In mancanza di regolamentazione da parte del contratto collettivo, l istituto non risulta applicabile.

40 T.U. sicurezza: applicabile al lavoro accessorio L art. 20 del decreto provvede a modificare l art. 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo che nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all art. 21. Sono comunque esclusi dall applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l insegnamento privato supplementare e l assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

41 T.U. sicurezza: sistema sanzionatorio L art. 22 provvede a modificare le seguenti sanzioni in materia di salute e sicurezza: - omesse visite mediche ai lavoratori entro la scadenza - omessa formazione; - attrezzature di lavoro. Per le violazioni relative alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria è prevista una sanzione progressiva in base al numero di lavoratori coinvolti (raddoppio della sanzione-base in caso di violazione riferita a più di cinque lavoratori e triplicazione della normale sanzione se riferibile a più di dieci lavoratori).

42 Modifiche al D.P.R. n 1124/1965 Determinazione premio assicurativo (art. 28 T.U.) L art. 21 del D.Lgs. 151/2015 provvede a modificare il comma 3 dell art. 28 del T.U. Inail, prevedendo che gli elementi necessari per la determinazione del premio assicurativo verranno resi disponibili sul sito istituzionale dell Inail entro il 31 dicembre di ciascun anno (pertanto non verranno più comunicati al datore di lavoro a mezzo pec o posta ordinaria). Al riguardo, l Inail ha emanato la circ. 17 dicembre 2015, n. 88

43 Modifiche al D.P.R. n 1124/1965 Trasmissione certificati (art. 53 T.U.) A far data dal giorno 2 marzo 2016, viene abolito l obbligo di trasmissione del certificato medico a carico del datore di lavoro, stabilendo che questi, nella compilazione della denuncia telematica di infortunio o di malattia professionale, sarà tenuto esclusivamente ad indicare i riferimenti al certificato già trasmesso all Inail dal medico o dalla struttura sanitaria. L Inail provvederà a rendere disponibili telematicamente i dati delle certificazioni.

44 Modifiche al D.P.R. n 1124/1965 Denuncia all autorità di P.S. (art. 54 T.U.) Sempre a far data dal 2 marzo 2016, il datore di lavoro non sarà più tenuto a dare notizia all autorità locale di Pubblica Sicurezza degli infortuni occorsi, configurandosi ora tale obbligo a carico dell Inail esclusivamente nelle ipotesi di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni. Resta, invece, confermato l obbligo di invio della denuncia alla P.S. per i datori di lavoro non soggetti alle norme del titolo I del T.U. (ad es. per i datori di lavoro agricolo).

45 Modifiche al D.P.R. n 1124/1965 Registro infortuni A decorrere dal 23 dicembre 2015 è abolito l obbligo di tenuta del registro infortuni. Al riguardo l Inail, con circ. 23 dicembre 2015, n. 92, ha avuto modo di precisare che: - comunque, nulla è mutato rispetto all obbligo di denuncia degli infortuni occorsi e/o delle malattie professionali verificatesi; - rimane confermato l obbligo di registrazione sul registro (e, quindi, della sua conservazione) per tutti gli infortuni avvenuti in data precedente il 23 dicembre 2015.

46 Sanzioni in materia di lavoro L art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015 modifica le disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e di legislazione sociale. In particolare, vengono revisionate le normative in tema di lavoro irregolare, di sanzioni sul LUL nelle ipotesi di omessa o incompleta compilazione, nonché di mancata consegna del prospetto paga.

47 Sanzioni in materia di lavoro Lavoro nero e maxisanzione Il nuovo sistema sanzionatorio prevede un alleggerimento degli importi ed introduce l ulteriore meccanismo del cd. scaglionamento, in virtù del quale scompare la sanzione mobile dei 195 Eu. per ogni giornata di lavoro nero, e viene inoltre reintrodotta la possibilità di avvalersi dell istituto della diffida (la cui applicabilità era stata soppressa dall art. 14 del D.L. n. 145/2013). Il presupposto applicativo della maxisanzione non viene modificato e continua ad essere individuato nell impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico.

48 Sanzioni in materia di lavoro Le nuove misure sanzionatorie solo ora le seguenti: - da a Eu., in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro; - da a Eu., in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro; - da a Eu., in caso di impiego del lavoratore in presenza di oltre 60 giorni di effettivo lavoro. Viene previsto un aumento del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa. In tali fattispecie non trova applicazione la procedura di diffida.

49 Sanzioni in materia di lavoro La procedura di diffida Ai fini della regolarizzazione della violazione, fermi restando i connessi adempimenti formali (istituzione o compilazione del LUL, consegna lettera di assunzione, comunicazione al Centro per l impiego, ecc.), si prevede: a) la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (non intermittente), anche part time con riduzione dell orario non superiore al 50%, o di un contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi; b) il mantenimento in servizio del lavoratore oggetto di regolarizzazione per un periodo non inferiore a tre mesi. La stipulazione di tali contratti è comunque sottratta alle eventuali connesse agevolazioni.

50 Sanzioni in materia di lavoro La procedura di diffida In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro potrà essere ammesso al pagamento delle sanzioni nella misura pari al minimo edittale ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, con conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio in caso di avvenuto pagamento. La diffida, peraltro, interrompe i termini di cui all art. 14 della legge n. 689/1981, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione, mentre in caso di accertata inottemperanza, l attività ispettiva riprenderà il suo corso.

51 Sanzioni in materia di lavoro Viene eliminata la previsione di un trattamento sanzionatorio più favorevole, precedentemente prevista nel caso in cui il lavoratore risultasse regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo a quello prestato in nero (cd. periodo di prova in nero). Il Ministero del Lavoro, con circ. 12 ottobre 2015, n. 26, ha confermato che non è soggetto alla maxisanzione il datore di lavoro che antecedentemente al primo accesso in azienda del personale ispettivo o di un eventuale convocazione per il tentativo di conciliazione monocratica, regolarizzi spontaneamente ed integralmente, per l intera durata, il rapporto di lavoro che era stato inizialmente avviato senza la preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione.

52 Sanzioni in materia di lavoro Provvedimento di sospensione dell attività La disposizione modifica gli importi delle somme aggiuntive dovute ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale, nella misura di Eu per le sospensioni conseguenti all impiego di lavoratori in nero e di Eu per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza. Viene, inoltre, introdotta la possibilità di chiedere, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di legge, la revoca del provvedimento mediante il versamento immediato del 25% della somma aggiuntiva dovuta, riservandosi di pagare l importo residuo, maggiorato del 5%, entro i 6 mesi successivi alla presentazione dell istanza di revoca.

53 Sanzioni in materia di lavoro LUL, prospetto paga, assegni familiari Il D.Lgs. 151/2015 provvede anche a modificare la disciplina sanzionatoria in materia di LUL, prospetto paga ed assegni familiari, introducendo un criterio di commisurazione della sanzione graduato per fasce in relazione sia al numero dei lavoratori coinvolti che ai periodi in cui permanga la condotta illecita. Per le condotte di omessa o infedele registrazione dei dati, la sanzione amministrativa viene ora determinata da Eu. 150 a Eu , aumentati se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o a un periodo superiore a 6 mesi (da Eu. 500 a Eu ) oppure a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi (da Eu a Eu ).

54 Sanzioni in materia di lavoro Anche la sanzione amministrativa relativa alla mancata o ritardata consegna della busta paga, ovvero all omessa od inesatta registrazione sul prospetto paga, viene rideterminata da un minimo di 150 ad un massimo di 900 Eu, prevedendo un aumento in ragione del numero dei lavoratori coinvolti o del periodo interessato, nella misura di: - da Eu. 600 a Eu se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o ad un periodo superiore a 6 mesi; - da Eu a Eu se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.

55 Sanzioni in materia di lavoro L art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015 provvede, infine, a modificare la sanzione prevista per il caso di omessa corresponsione degli assegni familiari, prevedendo la sanzione amministrativa nella misura da Eu. 500 a Eu Anche tale sanzione prevede un aumento in ragione del numero dei lavoratori coinvolti e del periodo interessato, nei seguenti termini: - da Eu a Eu se la violazione di riferisce a più di 5 lavoratori o ad un periodo superiore a 6 mesi; - da Eu ad Eu se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi.

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