Basilea III. Aprile 2013
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- Giulio Angeli
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1 Basilea III Aprile 2013
2 Basiela I, II, III,. 2 Basilea I 1988 Basilea II 2006 Basilea III 2013 Risposta del Comitato di Basilea alla crisi finanziaria
3 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria 3 Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è il principale organismo di definizione degli standard internazionali per la regolamentazione prudenziale del settore bancario. Esso fornisce una sede per la cooperazione in materia di vigilanza bancaria. Il suo mandato consiste nel rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e le prassi bancarie a livello mondiale allo scopo di accrescere la stabilità finanziaria. Gli standard costituiscono requisiti minimi (i membri hanno la facoltà di adottare standard più stringenti) che devono essere recepiti all interno del diritto locale.
4 Basilea: i tre pilastri 4 Basilea III Capitale Liquidità Pilastro I Definisce da un lato i fondi propri computabili e, dall altro, gli approcci per la determinazione dei fondi propri necessari, suddivisi in requisiti minimi e un buffer di conservazione del capitale. Pilastro II Illustra il processo di vigilanza prudenziale teso a garantire la copertura di tutti i rischi attraverso fondi propri sufficienti da parte delle banche e pone l esigenza di una gestione adeguata di tali rischi Pilastro III Vengono sanciti gli obblighi di informativa minimi delle banche per quanto concerne il loro profilo di rischio e la copertura dei rischi tramite i fondi propri. Standard vincolanti in materia di liquidità Requisiti di capitale per gli istituti di rilevanza sistemica
5 Basilea: i tre pilastri - novità 5 Basilea III Capitale Liquidità Pilastro I Qualità e livello della base patrimoniale: (Fondi propri di base di qualità primaria CET1, Fondi propri di base supplementari AT1, Fondi propri complementari Tier2); requisito minimo CET1 al 4.5% Assorbimento delle perdite al punto di non sopravvivenza (PONV): cancellazione debito o conversione in azioni ordinarie; partecipazione del settore privato alla risoluzione delle crisi bancarie future Buffer di conservazione del capitale: riserve supplementari nelle fasi espansive; 2.5% del CET1; vincoli in caso di non rispetto Buffer anticiclico: 0-2.5% del CET1; rafforzare la capacità di resistenza del settore bancario nei confronti dei rischi legati a una crescita eccessiva del credito / contrastare una crescita eccessiva del credito Rischio di credito di controparte: incentivi per le banche ad avvalersi di controparti centrali per i derivati OTC, requisiti più stringenti per la misurazione dell esposizione, requisiti patrimoniali più alti per esposizioni all interno del settore finanziario Esposizioni verso controparti centrali: regolamentazione per l esposizione nei confronti di controparti centrali Portafoglio di negoziazione: aumento dei requisiti patrimoniali a fronte delle attività di negoziazione e in strumenti derivati Cartolarizzazioni: requisiti patrimoniali più alti, analisi più rigorose per le posizioni provviste di rating esterno Indice di leva finanziaria: non basato sul rischio / frena la crescita di leva del sistema / limita i rischi di modello Pilastro II Illustra il processo di vigilanza prudenziale teso a garantire la copertura di tutti i rischi attraverso fondi propri sufficienti da parte delle banche e pone l esigenza di una gestione adeguata di tali rischi Pilastro III Vengono sanciti gli obblighi di informativa minimi delle banche per quanto concerne il loro profilo di rischio e la copertura dei rischi tramite i fondi propri. Standard vincolanti in materia di liquidità Requisiti di capitale per gli istituti di rilevanza sistemica
6 Basilea: i tre pilastri - novità 6 Basilea III Capitale Liquidità Pilastro I Qualità e livello della base patrimoniale Assorbimento delle perdite al punto di non sopravvivenza (PONV) Buffer di conservazione del capitale Buffer anticiclico Rischio di credito di controparte Esposizioni verso controparti centrali Portafoglio di negoziazione Cartolarizzazioni Indice di leva finanziaria Pilastro II Illustra il processo di vigilanza prudenziale teso a garantire la copertura di tutti i rischi attraverso fondi propri sufficienti da parte delle banche e pone l esigenza di una gestione adeguata di tali rischi Pilastro III Vengono sanciti gli obblighi di informativa minimi delle banche per quanto concerne il loro profilo di rischio e la copertura dei rischi tramite i fondi propri. Indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio) In base al LCR le banche dovranno detenere attività liquide di elevata qualità sufficienti a fronteggiare uno scenario di 30 giorni di stress nella raccolta specificato dalle autorità di vigilanza. Indicatore strutturale (Net Stable Funding Ratio) L'NSFR è un indicatore strutturale di più lungo periodo volto a segnalare squilibri di liquidità. Esso copre l intero bilancio e incentiva le banche a utilizzare fonti di approvvigionamento stabili. Principi per una corretta gestione e supervisione del rischio di liquidità Le linee guida Principles for sound liquidity risk management and supervision pubblicate dal Comitato nel 2008 recepiscono gli insegnamenti tratti dalla crisi e si basano su una revisione sostanziale delle prassi corrette per la gestione del rischio di liquidità nelle organizzazioni bancarie. Monitoraggio regolamentare Lo schema per la liquidità comprende un insieme comune di strumenti di monitoraggio per assistere le autorità di vigilanza nell individuazione e nell analisi del rischio di liquidità a livello sia di singola banca sia di sistema. Requisiti supplementari di capitale per gli istituti di rilevanza sistemica
7 Quadro giuridico svizzero 7 Legge sulle Banche, LBCR Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi, OFoP Ordinanza sulle Banche, OBCR Ordinanza sulla liquidità delle banche, OLiq Circolari FINMA Direttive ASB
8 Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (OFoP) 8 Principio Al fine di proteggere i creditori e la stabilità del sistema finanziario, le banche e i commercianti di valori mobiliari devono disporre di fondi propri proporzionati alla loro attività commerciale e ai loro rischi e limitare in modo adeguato i loro rischi. Le banche e i commercianti di valori mobiliari coprono con fondi propri i loro - rischi di credito, - rischi di mercato, - rischi senza controparte - rischi operativi. Oggetto L ordinanza disciplina: - i fondi propri computabili - i rischi da coprire con fondi propri e l entità della copertura - la ripartizione dei rischi, segnatamente i limiti per i grandi rischi e il trattamento di posizioni interne al gruppo - le esigenze particolari per le banche di rilevanza sistemica
9 Fondi propri necessari 9 Fondi propri supplementari 13.0% Cuscinetto anticiclico Cuscinetto di fondi propri Fondi propri minimi in % delle posizioni ponderate FP di base di qualità primaria CET1 4.5% Fondi Propri di base Tier 1 6.0% 2.5% <=2.5% Fondi Propri 8% 10.5% 8.0% 6.0% 4.5% Fondi propri minimi = 8% Posizioni ponderate Oppure: Fondi propri minimi = 8% * Posizioni ponderate In altre parole: Fondi propri = Fondi propri minimi 8% 100% 10.5% % 13% 162.5%
10 Fondi propri necessari - Svizzera 10 Fondi propri supplementari 13.0% Cuscinetto anticiclico Cuscinetto di fondi propri Fondi propri minimi in % delle posizioni ponderate FP di base di qualità primaria CET1 4.5% Fondi Propri di base Tier 1 6.0% 2.5% <=2.5% Fondi Propri 8% 10.5% 8.0% 6.0% 4.5% La FINMA, nell ambito del Pilastro II, ha fissato dei margini di fondi propri supplementari (che concerne i fondi propri minimi nonché il cuscinetto di fondi propri, ma non il cuscinetto anticiclico) in funzione della grandezza delle banche 1. Categoria % % 170% - 180% Categoria 3 12% 150% Categoria % 140% Categoria % % 1 Le grandi banche sottostanno alle disposizioni specifiche previste dall OFoP (Titolo quinto: Disposizioni per le banche di rilevanza sistemica)
11 Posizioni ponderate in funzione del rischio di credito 11 I fondi propri necessari dipendono dall ammontare delle posizioni ponderate. Le posizioni ponderate in funzione del rischio di credito dipendono da diversi fattori quali, ad esempio: - la tipologia di controparte - la tipologia di esposizione (bilancio / fuori bilancio) - l esposizione totale - l ammontare e la tipologia di garanzie fornite - il rating della controparte - il rispetto degli standard minimi fissati dagli organi di autodisciplina riconosciuti dalla FINMA
12 Posizioni ponderate in funzione del rischio di credito 12 Esempio: finanziamento ipotecario Tipologia immobile: abitativo Valore immobile: CHF Importo ipoteca: CHF Suddivisione ranghi: Ponderazione Importo ponderato I rango: fino 2/3 CHF % CHF II rango: oltre 2/3, fino 80% CHF % CHF CHF CHF Fondi propri necessari minimi: CHF * 8% = CHF Cuscinetto di fondi propri: CHF * 2.5%= CHF Cuscinetto anticiclico: CHF * 1% = CHF CHF
13 Cuscinetto anticiclico 13 In data 13 febbraio 2013 il Consiglio federale ha deciso di attivare il margine di capitale anticiclico pari al 1% nel segmento dei crediti garantiti da immobili abitativi in Svizzera. La Banca nazionale svizzera ha sollecitato tale intervento in quanto preoccupata del rischio legato ad una bolla immobiliare in Svizzera.
14 Standard minimi fissati dagli organi di autodisciplina riconosciuti dalla FINMA 14 Il fattore di ponderazione dei crediti garantiti da immobili abitativi ammonta sempre al 100% se i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari non sono rispettati L Associazione svizzera dei banchieri ha emesso le Direttive concernenti i requisiti minimi per i finanziamenti ipotecari che valgono sia per le abitazioni ad uso proprio sia per gli oggetti a reddito Esse prescrivono che: Nel caso di finanziamenti ipotecari è necessaria una quota minima del 10% di mezzi propri rispetto al valore di anticipo che non provengano dagli averi del 2 pilastro (prelievo anticipato e costituzione in pegno). Il debito ipotecario deve essere ammortizzato entro al massimo 20 anni ai 2/3 del valore di anticipo dell'immobile.
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