Le fonti dell ordinamento dell Unione europea

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1 Le fonti dell ordinamento dell Unione europea

2 L ordinamento giuridico dell Unione europea Cosa s intende? a) Il complesso delle norme giuridiche dettate dai trattati istitutivi (TUE e TFUE) e dagli altri strumenti di pari rango, dagli atti adottati dalle istituzioni europee, dal diritto internazionale vincolante per l UE e dai principi generali del diritto di elaborazione giurisprudenziale. b) Il complesso delle fonti di produzione di tali norme giuridiche (ex. i trattati istitutivi, gli atti vincolanti adottati dalle istituzioni europee, le fonti del diritto internazionale).

3 I caratteri dell ordinamento giuridico dell Unione europea Due caratteri fondamentali, affermati in passato dalla Corte di giustizia con riguardo al solo ordinamento comunitario, ma che ora, a seguito dell entrata in vigore del tr. Lisbona, devono ritenersi estesi all ordinamento dell UE nel suo complesso: I) AUTONOMIA: un ordinamento giuridico che si distingue tanto dal diritto internazionale quanto dagli ordinamenti interni degli Stati membri; II) INTEGRAZIONE: un ordinamento giuridico integrato negli ordinamenti nazionali (spettando ai giudici nazionali il delicato compito di assicurare l armonica coesistenza dei due ordinamenti).

4 La natura dei Trattati istitutivi dell Unione europea (TUE e TFUE)

5 A) Da un punto di vista formale, sono accordi internazionali, come tali soggetti, in principio, alle regole di diritto internazionale (ex. sulla conclusione, la validità, l efficacia e l interpretazione dei trattati). B) Da un punto di vista sostanziale, in quanto danno vita a e regolano un nuovo ente (l Unione europea), stabilendone i fini istituzionali, le regole di funzionamento, l apparato istituzionale, i poteri, essi si configurano, unitariamente intesi, come l atto costituzionale di tale ente.

6 Cosa dicono i Trattati in vigore Art. 1 TUE Con il presente trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro un Unione europea alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. L Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell Unione europea (in appresso denominati «i trattati»). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico Art. 1 TFUE 1. Il presente trattato organizza il funzionamento dell Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d esercizio delle sue competenze. 2. Il presente trattato e il trattato sull Unione europea costituiscono i trattati su cui è fondata l Unione. I due trattati hanno lo stesso valore giuridico

7 Cos ha detto la Corte di giustizia La Comunità è una comunità di diritto nel senso che né i suoi Stati membri né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale fondamentale costituita dal TCE (Corte, in causa 294/83, Les Verts; nelle cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi). Il TCEE, benché sia stato concluso in forma d accordo internazionale, costituisce la carta costituzionale di una comunità di diritto (Corte, parere 1/91 del sull accordo SEE). Queste considerazioni valgono anche, se non a fortiori, per i Trattati vigenti (TUE e TFUE).

8 Un passo indietro: la natura dei trattati istitutivi di organizzazioni internazionali CIG, parere sulla liceità dell uso delle armi nucleari: 19. From a formal standpoint, the constituent instruments of international organizations are multilateral treaties, to which the well-established rules of treaty interpretation apply.... But the constituent instruments of international organizations are also treaties of a particular type; their object is to create new subjects of law endowed with a certain autonomy, to which the parties entrust the task of realizing common goals. Such treaties can raise specific problems of interpretation owing, inter alia, to their character which is conventional and at the same time institutional.

9 Il principio dell autonomia dell ordinamento giuridico dell Unione europea

10 L affermazione del principio nella giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia) Sentenza in causa 26/62, Van Gend & Loos: la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale Sentenza in causa 6/64, Costa c. ENEL: a differenza dei comuni trattati internazionali, il TCEE ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell ordinamento giuridico degli SM Queste affermazioni valgono anche, se non a fortiori, per i Trattati vigenti (TUE e TFUE).

11 La specificità dell ordinamento dell UE: la sent. Van Gend & Loos e la successiva evoluzione normativa i) Lo scopo dei Trattati (in origine, solo il mercato comune, ora molto più ampio) implica che essi vanno al di là di accordi che si limitano a creare obblighi reciproci tra gli Stati contraenti; ii) L instaurazione di organi investiti di poteri sovrani da esercitare anche nei confronti degli individui (il potere legislativo dell Unione); iii) Un Unione di Stati, ma anche di cittadini, che partecipano alle attività dell Unione (v. il ruolo via via crescente del Parl. eur. e, da ultimo, l affermazione dei principi di democrazia: artt. 9 ss. TUE); iv) Il meccanismo giudiziario del rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE) presuppone che i giudici nazionali debbano applicare il diritto dell UE nelle controversie che sono chiamati a dirimere delle quali siano parte gli individui (cause tra privati o tra organi dello Stato e privati).

12 I tratti distintivi dell ordinamento dell UE rispetto all ordinamento internazionale 1) Gli SM rinunciano, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani; 2) Gli individui, e non solo gli SM, sono riconosciuti come soggetti di diritto; 3) Ruolo preminente del diritto scritto; 4) Elaborazione istituzionale e non consensuale del diritto derivato (metodo comunitario); 5) La soluzione delle controversie non è rimessa al consenso delle parti interessate.

13 L autonomia del diritto dell UE rispetto al diritto interno degli SM a) Le limitazioni della propria sovranità accettate dagli SM a favore dell ente sovranazionale (cfr. ripartizione delle competenze, spec. le competenze esclusive e quelle concorrenti); b) Gli individui non sono soltanto soggetti del diritto nazionale, ma anche dell ordinamento giuridico comunitario.

14 Corollari del principio di autonomia 1) La diretta applicabilità = No adattamento; 2) La diretta efficacia = se gli individui sono soggetti del dir. CE significa che questo può incidere sulla loro sfera soggettiva.

15 Il principio dell integrazione dell ordinamento giuridico dell Unione europea negli ordinamenti nazionali

16 Sentenza Costa c. ENEL Il TCE ha istituito un proprio ordinamento, autonomo ma integrato nell ordinamento giuridico degli Stati membri = norme che promanano da fonti comunitarie si integrano nel diritto di ciascuno Stato membro Corollario: gli Stati membri non possono far prevalere, contro un ordinamento giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore (Principio del primato del diritto dell UE). La norma dell UE è comune e sovranazionale; la norma nazionale è invece posta unilateralmente da un singolo SM. Se entrano in conflitto, la norma dell UE prevale per forza propria, in ragione dei caratteri dell ordinamento al quale appartiene.

17 La fonti del diritto dell Unione europea

18 Le diverse fonti del diritto dell Unione 1) Le fonti del diritto primario dell Unione; 2) I principi generali del diritto dell Unione; 3) I diritti e le libertà fondamentali dell uomo; 4) Le fonti del diritto internazionale; 5) Le fonti del diritto dell UE secondario o derivato.

19 IL DIRITTO PRIMARIO 1) I trattati istitutivi (TUE, TFUE, TCEEA); 2) I protocolli e gli allegati ai Trattati, che ne costituiscono parte integrante (v. art. 51 TUE); 3) I trattati di revisione dei trattati istitutivi (art. 48 TUE); 4) I trattati di adesione di nuovi Stati membri (art. 49 TUE); 5) Gli accordi di recesso tra l UE e lo SM recedente (art. 50 TUE).

20 I PRINCIPI GENERALI DEL DIR. UE Fonte non scritta di origine pretoria : i principi generali del diritto UE sono frutto della giurisprudenza della Corte di giustizia nell assolvimento del suo compito istituzionale di assicurare il rispetto del diritto nell interpretazione e nell applicazione dei Trattati (art. 19 TUE). Funzione di tali principi generali: a) Criteri di interpretazione delle norme dell UE; b) Parametri di legittimità degli atti e dei comportamenti delle istituzioni dell UE; c) Parametri di valutazione della conformità al dir. UE degli atti e dei comportamenti degli SM.

21 Criteri di classificazione Si tratta sempre di principi (non scritti) propri del diritto UE, a tutti gli effetti e a titolo originario, ma: a) Taluni sono stati elaborati dalla Corte di giustizia a partire da specifiche disposizioni contenute nei Trattati; b) Altri sono frutto della pura elaborazione giurisprudenziale (i) con riguardo alle caratteristiche peculiari dell ordinamento giuridico dell UE (ii) traendo ispirazione dalla comparazione con fonti esterne (spec. i tratti comuni agli ordinamenti degli SM).

22 Esempi Della categoria sub a): principio della leale cooperazione, principio di eguaglianza, principio di precauzione; Della categoria sub b): (i) Principi della diretta efficacia e del primato del dir. UE, principio dell effetto utile, principio di proporzionalità; (ii) Principio di legalità, principio della certezza del diritto, principio del legittimo affidamento.

23 Il principio di proporzionalità Parametro di controllo di un atto (dell UE o nazionale) che impone un obbligo o una sanzione agli individui, limitandone la libertà o i diritti. L atto rispetta il principio di proporzionalità se: i) È idoneo a raggiungere lo scopo prefisso, e ii) Non eccede quanto è necessario per raggiungere il suddetto scopo (esistono alternative altrettanto efficaci, ma che incidono meno sui diritti dei singoli?). Il principio di proporzionalità è ora evocato dall art. 5.4 TUE insieme al principio di sussidiarietà ma, a differenza di questo, con portata estesa anche alle competenze esclusive come criterio generale relativo al modo in cui sono esercitate le competenze dell Unione (il contenuto e la forma dell azione dell Unione).

24 Il principio di leale cooperazione È stato elaborato dalla Corte di giustizia a partire dall art. 10 TCE, ai sensi del quale: Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti (obblighi di facere). Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato (obblighi di non facere). L art. 10 TCE è stato abrogato dal Tr. Lisbona. Il nuovo art. 4 par. 3 TUE recita: In virtù del principio di leale cooperazione, l Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

25 (segue): portata del principio I) Doveri in capo agli organi nazionali (legislatore, amministrazione, giudici) di: a) facilitare le istituzioni UE nell assolvimento dei loro compiti; b) contribuire, nell ambito delle proprie funzioni, alla realizzazione degli obiettivi dell UE; c) garantire la piena effettività del diritto dell UE. II) Dovere di collaborazione tra gli organi degli Stati membri per garantire una piena e corretta applicazione del dir. UE; III) Dovere di leale cooperazione reciproca tra le istituzioni UE; IV) Dovere di cooperazione delle istituzioni UE con gli organi nazionali.

26 LA PROTEZIONE DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI DELL UOMO NELL ORDINAMENTO DELL UNIONE EUROPEA

27 La giurisprudenza della Corte di giustizia In mancanza di disposizioni a tutela dei diritti umani nel TCEE, la Corte di giustizia, dopo una prima presa di posizione contraria (che suscitò le reazioni delle Corti costituzionali italiana e tedesca), a partire dagli anni 70 afferma che i diritti fondamentali della persona fanno parte integrante dei principi generali dei diritto di cui essa garantisce l osservanza (sentenze , causa 29/69, Stauder; , causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft; , causa 4/73, Nold) : Dichiarazione comune del PE, del Consiglio e della Commissione sul rispetto dei diritti fondamentali.

28 I diritti umani fondamentali sono principi generali (non scritti) del diritto dell Unione. D: Come individuare quali diritti siano inalienabili? Come delineare il contenuto e la portata di tali diritti (e quindi i legittimi limiti e condizioni agli stessi)? Corte di giustizia: ricorso, quali fonti di ispirazione, per la ricostruzione di detti principi generali: i) Alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri; ii) Ai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito (spec., la CEDU). Questa giurisprudenza è stata poi codificata nell art. 6.2 TUE (ora art. 6.3 TUE).

29 Il controllo, ad opera della Corte di giustizia, del rispetto dei diritti umani fondamentali quali principi generali del diritto dell Unione investe: i) Gli atti dell Unione (parametro di legittimità); ii) iii) Gli atti o comportamenti nazionali che danno attuazione al dir. UE; Le giustificazioni addotte da uno SM per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il dir. UE (ex. in sede di controllo della conformità alle libertà fondamentali di circolazione).

30 Per sottoporre una norma nazionale al filtro di compatibilità con il diritto dell Unione e, per tale via, valutarla alla luce dei diritti inalienabili quali principi generali, è necessario un attacco con l ordinamento dell Unione. Devono essere soddisfatte le condizioni di applicazione delle norme UE (ex. le libertà di circolazione o le norme sulla libera concorrenza). In caso contrario, la situazione è definita puramente interna, con conseguente impossibilità di vagliare la normativa nazionale alla luce del dir. UE.

31 L adesione dell Unione alla CEDU Corte di giustizia, parere 2/94 del : l adesione alla CEDU determinerebbe una modificazione, di rilevanza costituzionale, del regime comunitario di difesa dei diritti fondamentali. Sarebbe perciò necessaria una modifica dei trattati istitutivi. Trattato di Lisbona: il nuovo art. 6.2 TUE prevede espressamente l adesione dell Unione alla CEDU, senza però che ciò comporti una modifica delle competenze dell Unione.

32 La Carta dei diritti fondamentali dell UE Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999) ne promuove l elaborazione (scopo di trasparenza e, quindi, di certezza del diritto: rendere più manifesti, grazie a un testo scritto, i diritti inalienabili dell uomo). Consiglio europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999) convoca la Convenzione incaricata di redigere la Carta. Consiglio europeo di Biarritz (13-14 ottobre 2000) approva la Carta. In occasione del Consiglio europeo di Nizza ( ) la Carta è proclamata solennemente da PE, Consiglio e Commissione (che la proclameranno nuovamente a Strasburgo il ).

33 (segue): lo status giuridico della Carta A) All inizio. La Carta è stata proclamata solennemente da PE, Consiglio e Commissione: è quindi oggetto di un accordo interistituzionale (come la dichiarazione del 1977)? TPG e ECJ evocano la Carta nella motivazione delle loro decisioni. Il rispetto della Carta è richiamato negli atti delle istituzioni: in tal caso, essa assume carattere vincolante per effetto dell intenzione espressa dalle istituzioni di volerla rispettare (Corte, causa C-540/03, PE c. Consiglio).

34 (segue): B) Sviluppi successivi. Dichiarazione n. 23 sul futuro dell Unione, allegata all Atto finale tr. Nizza: il processo di riforma si deve porre la questione dello status della Carta. Dichiarazione di Laeken (Cons. eur ): si deve riflettere sull opportunità di inserire la Carta nel trattato di base. Tr. Cost. eur.: la Carta è inserita nel corpo del Trattato costituzionale (parte II). Tr. Lisbona: la Carta, nuovamente proclamata, torna a essere un corpo estraneo al Trattato, ma richiamata da quest ultimo come avente lo stesso valore giuridico (nuovo art. 6.1 TUE).

35 La soluzione accolta dal Trattato istitutivo di una Costituzione per l Europa Art. I-9 Cost. 1. L Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II. 2. I diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli SM, fanno parte del diritto dell Unione in quanto principi generali. Parte II: incorpora integralmente la Carta, compreso il preambolo, nel Trattato costituzionale.

36 La soluzione accolta dal Trattato di Lisbona Nuovo Art. 6 TUE Par. 1. L Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea del , adattata il , che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Nessuna estensione delle competenze dell Unione, definite nei trattati. Criteri ermeneutici della Carta: in conformità alle disposizioni del suo titolo VII e tenendo in debito conto le relative Spiegazioni, elaborate dal Praesidium della Convenzione. Par. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli SM, fanno parte del diritto dell Unione in quanto principi generali.

37 LE FONTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE L Unione europea è un soggetto di diritto internazionale, autonomo rispetto agli SM (cfr. art. 47 TUE), che sostituisce e succede alla Comunità europea (art. 1 co. 3 TUE). In quanto tale, l UE è tenuta a rispettare: a) Le norme di diritto internazionale generale; b) Gli accordi internazionali con Stati terzi conclusi (i) dalla sola UE (o dalla CE) oppure (ii) dalla UE(CE) e dagli SM. Discorso a parte merita il rilievo, nell ordinamento dell UE, degli accordi conclusi dagli Stati membri con Stati terzi.

38 Le norme di diritto internazionale generale In quanto soggetto di diritto internazionale, l Unione deve rispettare le norme di diritto internazionale generale (che siano applicabili a un soggetto con le sue caratteristiche). Tale obbligo, la cui violazione dà luogo a un illecito internazionale, sussiste soltanto nei confronti di soggetti terzi. Viceversa, gli Stati membri non possono invocare, nei loro rapporti reciproci nell ambito del diritto comunitario, le norme di dir. internazionale (ex. il principio inadimplenti non est adimplendum: v. Corte, , causa 232/78, Commissione c. Francia).

39 Gli accordi internazionali con soggetti terzi A) Accordi conclusi dalla sola Unione europea con Stati terzi o altre organizzazioni internazionali (nell esercizio della competenza esterna esclusiva): sono vincolanti per le istituzioni dell Unione e per gli Stati membri (art TFUE). B) Accordi internazionali con soggetti terzi dei quali siano parti contraenti sia l Unione europea che gli SM (c.d. accordi misti: la partecipazione degli SM membri è necessaria allorché, per talune materie oggetto dell accordo, l Unione non abbia competenza esterna; ex. OMC, conv. Montego Bay 1982 dir. mare, Conferenza dell Aja d.i.p.).

40 Gli accordi internazionali tra SM e Stati terzi Tali accordi non fanno parte dell ordinamento giuridico dell UE, ma possono essere invocati dallo SM che ne è parte come causa di giustificazione per il mancato rispetto di obblighi posti dal diritto UE. Art. 351 TFUE (ex art. 307 TCE): clausola di compatibilità evitare che lo SM, tenuto a rispettare sia gli obblighi con lo Stato terzo sia quelli del dir. UE, secondo il principio generale di dir. int.le rilevante, sia costretto a commettere un illecito internazionale Il dir. UE non pregiudica gli impegni assunti da uno SM, prima che il TCE sia entrato in vigore per esso, nei confronti di Stati terzi.

41 Lo status della Carta delle Nazioni Unite (e degli atti vincolanti ONU) A) Per gli Stati membri (Trib. I grado, causa T-306/01, Yusuf, p ): a.1) dal punto di vista del dir. int.le, sono tenuti a rispettare la Carta ONU e a dare esecuzione agli atti vincolanti adottati in base alla stessa (ex. risoluzioni Consiglio di Sicurezza ai sensi del cap. VII). a.2) dal punto di vista del dir. UE, il rispetto degli obblighi assunti in base alla Carta ONU può giustificare il mancato rispetto degli obblighi di dir. UE (principio di prevalenza): v. artt co. e 297 TCE, che si riferiscono agli impegni assunti dagli SM ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (ora, artt. 351 e 347 TFUE).

42 (segue): B) Per l Unione europea: b.1) sul piano del dir. int.le, non sussiste nessun obbligo di rispettare la Carta ONU e gli atti vincolanti adottati in base alla stessa, perché l Unione europea non è né membro dell ONU, né è destinataria delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, né subentra nei diritti e negli obblighi dei suoi Stati membri ai sensi del diritto internazionale pubblico (Trib. I grado, sent. Yusuf, p. 242). b.2) tuttavia, il dir. ONU fa parte delle fonti di dir. UE in forza dei Trattati istitutivi: la Comunità deve essere considerata vincolata agli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, alla stessa stregua dei suoi Stati membri, in base allo stesso trattato che la istituisce (Trib. I grado, sent. Yusuf, p. 243).

43 La tesi accolta dalla giurisprudenza Laddove l Unione abbia assunto i poteri spettanti agli Stati membri UE nell ambito di un organizzazione internazionale di cui essi siano membri (ex. ONU), gli impegni assunti dai suoi Stati membri nell ambito di tale organizzazione sono vincolanti per l Unione. Fonte di tale obbligo è: - Non il diritto internazionale (spec., l accordo istitutivo dell organizzazione), - Ma lo stesso diritto dell UE (i Trattati istitutivi). Il rispetto delle norme ONU s impone dunque all Unione non in forza dell ordinamento internazionale, bensì dello stesso ordinamento giuridico dell Unione.

44 La sentenza del Trib. I grado nel caso Yusuf Punto 253: in tutti i casi in cui, in forza del TCE, la Comunità ha assunto dei poteri, già spettanti agli Stati membri nell ambito di applicazione della Carta ONU, le disposizioni di questa sono vincolanti per la Comunità (la stessa posizione era stata in precedenza accolta dalla Corte per il GATT 1947). Non si tratta di una successione della Comunità (ora, dell Unione) agli Stati membri, neppure parziale, negli obblighi internazionali: l efficacia vincolante del dir. ONU si fonda solo ed esclusivamente sullo stesso dir. UE.

45 Il fondamento di tale tesi Gli SM non hanno potuto, a causa di un negozio concluso tra loro, trasferire alla Comunità più poteri di quanti ne avessero né sottrarsi agli obblighi esistenti nei confronti di paesi terzi in base alla Carta ONU (p. 245); Dallo stesso TCE (spec. artt. 297 e 307) si desume la volontà degli SM di rispettare gli impegni ONU. In part., l art. 307 implica l obbligo delle istituzioni CE di non ostacolare l adempimento degli impegni degli SM derivanti dalla Carta ONU (p ); poiché le competenze necessarie all attuazione degli impegni degli SM derivanti dalla Carta ONU sono state trasferite alla Comunità, gli SM si sono obbligati, in diritto internazionale pubblico, a che la Comunità stessa le eserciti a tal fine (p. 248) => Gli SM, nell attribuire tali competenze alla Comunità, hanno dunque segnato la loro volontà di vincolarla agli obblighi derivanti dalla Carta ONU (p. 250).

46 IL DIRITTO DERIVATO O SECONDARIO In senso lato, l insieme degli atti adottati dalle istituzioni dell Unione europea nell esercizio dei poteri attribuiti loro dai trattati istitutivi. In senso proprio, gli atti delle istituzioni idonei a produrre effetti obbligatori (e, quindi, a costituire fonti del diritto). Classificazione degli atti delle istituzioni UE: a) Atti tipici (art. 288 TFUE) / atti atipici; b) Atti vincolanti (obbligatori) / atti non vincolanti.

47 Gli atti obbligatori o vincolanti (ante Tr.Lisbona) (I) Pilastro comunitario (art. 249 TCE: ora art. 288 TFUE): i) Regolamenti; ii) Direttive; iii) Decisioni. II) Terzo pilastro (art. 34 vecchio TUE): i) Decisioni quadro; ii) Decisioni. N.B.

48 Gli atti giuridici dell Unione (classificazione in base al Tr. Lisbona) Non modifica la tipologia degli atti previsti dal TCE (# Cost. eur.), ma introduce una differenziazione degli stessi in base alla loro natura. a) Atti legislativi: tutti gli atti giuridici (qualunque sia il tipo) adottati mediante procedura legislativa, ordinaria o speciale (art TFUE); b) Atti non legislativi: tutti gli altri atti giuridici adottati dalle istituzioni (categoria fortemente disomogenea).

49 Criteri per accertare la natura di un atto giuridico 1) Criterio della procedura d adozione dell atto (art TFUE); 2) Criterio istituzionale: Commissione e Consiglio europeo non possono adottare atti legislativi (la funzione legislativa spetta solo al PE e/o al Consiglio); 3) Criterio della base giuridica: non sono legislativi gli atti del PE e/o del Consiglio adottati secondo una base giuridica che non prevede una procedura legislativa; 4) Criterio del rango dell atto: gli atti giuridici di 2 grado, la cui adozione sia cioè prevista da un atto legislativo e non direttamente dai Trattati istitutivi, non sono atti legislativi.

50 Atti giuridici di 2 grado Il Tr. Lisbona introduce una distinzione tra: a) Atti delegati (art. 290 TFUE). b) Atti di esecuzione (art. 290 TFUE)

51 Requisiti comuni degli atti obbligatori A) Obbligo di motivazione (art. 296 co. 2 TFUE), prescritto a pena di invalidità dell atto per violazione delle forme sostanziali (art. 263 co. 2 TFUE). B) Obbligo di indicare la base giuridica, collegato sia all obbligo di motivazione sia al principio generale della certezza del diritto. C) Pubblicazione ed entrata in vigore =>

52 Pubblicazione ed entrata in vigore (art. 297 TFUE) Devono essere pubblicati nella GUUE (serie L, legislazione): i) Tutti gli atti legislativi; ii) Regolamenti, direttive rivolte a tutti gli Stati membri (c.d. generali ) e decisioni che non designano i iii) destinatari; Le decisioni adottate secondo la procedura di codecisione. Tali atti entrano in vigore alla data da essi stabilita o, in mancanza, nel 20 giorno successivo alla loro pubblicazione. In principio, in base al principio della certezza del diritto, non devono avere efficacia retroattiva. Le direttive e le decisioni diverse da quelle di cui sopra devono essere notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

53 I regolamenti Strumento di uniformazione normativa, con le seguenti caratteristiche: 1) Portata generale: è un atto, che ha natura essenzialmente normativa, applicabile a situazioni oggettivamente considerate, comportando effetti giuridici nei confronti di categorie di persone (destinatari) considerate astrattamente e nel loro complesso. I suoi destinatari devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi e non sulla base di qualità personali; 2) Obbligatorietà integrale ( in tutti i suoi elementi ): il regolamento contiene una disciplina esaustiva; 3) Diretta applicabilità: gli SM non devono recepire i regolamenti all interno dei loro ordinamenti.

54 Portata generale dei regolamenti Regolamento (portata generale) # decisione (portata individuale). Costante giurisprudenza: La caratteristica essenziale della decisione consiste nella limitatezza dei destinatari ai quali è diretta, mentre il regolamento, che ha natura essenzialmente normativa, è applicabile a situazioni oggettivamente considerate, comportando effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate astrattamente e nel loro complesso. Peraltro, la natura normativa di un atto non viene meno ove sia possibile determinare, con maggiore o minor precisione, il numero o anche l identità dei destinatari in un determinato momento, purché la qualità di destinatario dipenda da una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall atto in relazione alla sua finalità.

55 Le direttive Strumento di armonizzazione o ravvicinamento delle normative nazionali, con le seguenti caratteristiche: 1) Portata individuale: l atto ha per destinatari uno o alcuni SM oppure tutti gli SM (direttive c.d. generali ); 2) Obbligatorietà solo per il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

56 Gli elementi qualificanti della direttiva come atto vincolante A) La direttiva produce effetti obbligatori esclusivamente per gli Stati membri (ossia tutti gli organi statali, compresi gli organi giurisdizionali) cui è rivolta; B) La natura dell obbligo (di risultato) imposto agli Stati membri: adottare tutte le misure necessarie per la piena ed effettiva realizzazione del risultato voluto dalla direttiva e, quindi, adattare, cioè modificare, il loro ordinamento giuridico in modo da assicurare detto risultato.

57 L obbligo di attuazione delle direttive L obbligo di risultato imposto agli SM implica in primis un obbligo di attuazione (o recepimento) della direttiva. Dalla data di entrata in vigore della direttiva decorre un termine stabilito dalla direttiva stessa più o meno lungo da pochi mesi ad alcuni anni, a seconda della complessità delle modifiche richieste entro il quale lo SM deve adottare le misure necessarie (attuazione tempestiva ) per la piena ed effettiva realizzazione del risultato voluto dalla direttiva (attuazione corretta ).

58 L attuazione tempestiva delle direttive Gli SM possono ma non devono attuare una direttiva prima del del termine all uopo stabilito: solo se dopo la scadenza di tale termine, imperativo e perentorio, la direttiva non è stata attuata sussiste la violazione del dir. CE e la conseguente responsabilità dello SM per inadempimento (ricorso per infrazione; diretta efficacia; risarcimento dei danni ai singoli). Tuttavia, in pendenza del termine, lo SM deve astenersi dall adottare provvedimenti che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva (obbligo di standstill o di non aggravamento).

59 L attuazione corretta delle direttive In principio, gli SM godono di ampia discrezionalità nella scelta delle forme e dei mezzi per realizzare il risultato imposto dalla direttiva. Sussistono però dei limiti: le misure adottate dallo SM devono essere adeguate al pieno ed effettivo raggiungimento del risultato stabilito dalla direttiva. 1. La scelta dello strumento deve essere idonea a produrre la modificazione dell ordinamento voluta dalla direttiva, tenendo conto del rango delle norme da modificare o abrogare nella gerarchia delle fonti interne. 2. Gli strumenti scelti per l attuazione devono garantire trasparenza e certezza del diritto (ex. non sono idonei circolari o semplici prassi amministrative).

60 Le direttive e l armonizzazione degli ordinamenti nazionali La direttiva è uno strumento che consente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli SM attraverso una tecnica di normazione mediata o in due fasi : 1) A livello centrale o comunitario, vengono fissati gli obiettivi e i principi generali comuni; 2) A livello periferico o statale, tali obiettivi e principi generali sono attuati dagli Stati membri (secondo la ripartizione delle competenze all interno degli stessi) attraverso una disciplina completa e autosufficiente. La materia de qua continua dunque a essere regolata da norme nazionali, che però perseguono tutte lo stesso obiettivo e si informano agli stessi principi.

61 Le decisioni Le caratteristiche: 1) Portata individuale: la decisione ha destinatari chiaramente individuabili in base alle loro qualità personali, che possono essere sia gli SM sia persone fisiche o giuridiche (# direttive); 2) Obbligatorietà integrale ( in tutti i suoi elementi ). La decisione è lo strumento utilizzato dalle istituzioni per applicare il diritto CE a singole fattispecie concrete, creando, modificando o estinguendo situazioni giuridiche soggettive in capo ai destinatari. Corrisponde, in sostanza, all atto amministrativo dei sistemi giuridici nazionali.

62 (segue): A) Le decisioni rivolte agli Stati membri possono imporre un obbligo di facere (che comporta un obbligo di attuazione per certi versi simile a quello previsto per le direttive) oppure di non facere. Ex. decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 108 TFUE): i) Se l aiuto statale è già stato concesso, la decisione può obbligare lo SM a sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato (obbligo di facere). ii) Se l aiuto non è ancora in vigore, la decisione può stabilire che esso non può essere concesso (obbligo di non facere).

63 (segue): B) Le decisioni rivolte ai singoli (ex. quelle relative all applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 101 e 102 TFUE: v. reg. CE n. 1/2003) possono imporre obblighi di pagamento ai singoli (ex. sanzioni pecuniarie alle imprese). In tal caso, le decisioni costituiscono titolo esecutivo (art. 299 TFUE). L esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile dello SM sul cui territorio essa viene effettuata. L unica condizione richiesta è l apposizione della formula esecutiva da parte dell autorità nazionale a tal fine designata (in Italia, il Ministero degli esteri), previa verifica della sola autenticità del titolo.

64 La gerarchia delle fonti del diritto dell Unione

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