BREXIT - Istruzioni per l uso
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- Aurelio Carlucci
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1 BREXIT - Istruzioni per l uso Le possibili conseguenze fiscali dell uscita del Regno Unito dalla UE Aggiornato al 30 giugno 2016
2 Executive Summary 1. Introduzione 2. Imposte Dirette 3. Imposte Indirette 4. Sintesi 2 2
3 Executive Summary 1. Introduzione 2. Imposte Dirette 3. Imposte Indirette 4. Sintesi 3 3
4 1. Introduzione Con il referendum tenutosi il 23 giugno scorso, il Regno Unito ha ufficialmente scelto di uscire dall Unione Europea. L iter di uscita prevede tempi medio-lunghi e modalità operative tutt ora in corso di discussione presso i competenti organi comunitari. Il presente report intende analizzare i principali effetti fiscali che potranno prodursi in conseguenza della c.d. Brexit. Allo stato attuale tali effetti sono meramente teorici; i reali impatti di natura fiscale potranno essere valutati solo al termine della procedura di uscita del Regno Unito, procedura che come già evidenziato non si prospetta breve. 4 4
5 Executive Summary 1. Introduzione 2. Imposte Dirette 3. Imposte Indirette 4. Sintesi 5 5
6 2. Imposte Dirette I possibili effetti che si produrranno sul comparto delle Imposte Dirette avranno impatto sulle seguenti discipline: a. Direttiva madre figlia b. Direttiva interessi e canoni c. Controlled Foreign Companies (CFC) Paesi black list d. Operazioni straordinarie transfrontaliere e. Consolidato fiscale orizzontale 6 6
7 2. Imposte Dirette a. Direttiva Madre - Figlia La Direttiva 2011/96/Ue, meglio nota come Direttiva Madre Figlia, concede l esenzione da ritenuta sulla distribuzione di dividendi tra società figlia e società madre appartenenti a differenti Stati membri dell UE. L esenzione è concessa al ricorrere di determinate condizioni, sia formali che sostanziali, che non sono oggetto di trattazione in questo documento. La Direttiva Madre Figlia è uno dei più efficaci strumenti di contrasto alla doppia imposizione in ambito UE, perché in assenza di tale Direttiva le società Madri sarebbero pressoché impossibilitate a recuperare la ritenuta sulla distribuzione di dividendi cross border. 7 7
8 2. Imposte Dirette a. Direttiva Madre - Figlia Brexit comporterà il venir meno di questa esenzione, con la conseguenza che: la distribuzione di utili da una società figlia italiana verso una società madre inglese sarà soggetta a ritenuta di acconto, che ai sensi della vigente Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, ammonta al 5% (15% qualora la partecipazione detenuta dalla madre sia inferiore al 10%); attualmente il Regno Unito non impone nessuna ritenuta sulla distribuzione di utili da una società figlia inglese verso una società madre straniera, pertanto questo flusso non subirà penalizzazioni. 8 8
9 2. Imposte Dirette a. Direttiva Madre - Figlia È il caso di ricordare che i benefici della Direttiva Madre Figlia sono attualmente estesi a taluni Stati Extra UE, in particolare a Norvegia, Islanda e Liechtestein (in quanto appartenenti allo Spazio Economico Europeo) e, in forza di uno specifico accordo siglato nel 2004, alla Svizzera. Sarà quindi necessario seguire gli sviluppi dell iter di uscita del Regno Unito dalla UE al fine di valutare le sorti della Direttiva in esame. 9 9
10 2. Imposte Dirette b. Direttiva Interessi e Canoni La Direttiva 2003/49/Ce, meglio nota come Direttiva Interessi e Canoni, concede l esenzione da ritenuta sul pagamento di interessi e royalty tra società appartenenti a differenti Stati membri dell UE. Al pari della Direttiva Madre Figlia, anche in questo caso l esenzione è concessa al ricorrere di determinate condizioni, sia formali che sostanziali, che non vengono analizzate in questo documento. Salvo casi specifici, la ritenuta su pagamenti transazionali di interessi e canoni, nei casi in cui la Direttiva in esame non è applicabile, è recuperabile con il meccanismo del credito di imposta. Si ritiene quindi che l inapplicabilità della presente Direttiva a seguito di Brexit avrà modesti effetti sostanziali
11 2. Imposte Dirette b. Direttiva Interessi e Canoni Brexit comporterà il venir meno di questa esenzione, con la conseguenza che il pagamento di interessi e royalties tra società italiane e inglesi quale che sia la direzione del pagamento sarà soggetta alle ritenute di acconto in base alla vigente Convenzione contro le doppie imposizioni, come segue: Interessi: 10% Royalties: 8% Al pari della Direttiva Madre Figlia, anche la presente Direttiva si estende a taluni paesi extra UE, pertanto i concreti effetti di Brexit saranno da valutare al termine del percorso di uscita del Regno Unito
12 2. Imposte Dirette c. CFC Black list In estrema sintesi la disciplina c.d. Controlled Foreign Companies (CFC), come da ultimo modificata dal Decreto Internazionalizzazione, prevede la tassazione per trasparenza degli utili realizzati da società controllate residenti in paesi extra UE o extra SEE con un livello di tassazione nominale inferiore al 50% rispetto a quella italiana. Ferma restando la possibilità di disapplicare la suddetta disciplina mediante interpello, a seguito di Brexit la CFC Black list sarà applicabile anche alle società controllate residenti nel Regno Unito
13 2. Imposte Dirette c. CFC Black list L attuale aliquota fiscale che grava sulle società residenti nel Regno Unito ammonta al 20%, pertanto superiore al 50% della corrispondente aliquota italiana (13,75%, considerando la sola IRES). A seguito di Brexit, le controllanti italiane di società inglesi dovranno annualmente effettuare il test dell aliquota fiscale nominale, anche e soprattutto in previsione delle annunciate riduzioni di aliquota del Regno Unito
14 2. Imposte Dirette d. Operazioni straordinarie L art. 178 TUIR recepisce nel nostro ordinamento talune Direttive europee che garantiscono la neutralità fiscale ad operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, conferimenti o scambi di partecipazioni) che coinvolgano società residenti in differenti Stati membri della UE. A seguito di Brexit, le predette operazioni straordinarie non potranno più godere della neutralità fiscale, pertanto i relativi costi di natura fiscale talvolta anche molto elevati andranno attentamente valutati
15 2. Imposte Dirette e. Consolidato fiscale orizzontale Il Decreto Internazionalizzazione ha esteso il regime di consolidato fiscale alle società sorelle residenti in Italia e controllate da una società estera, a condizione che la Madre abbia residenza in uno Stato membro della UE. A seguito di Brexit, non sarà più possibile per gruppi di società italiane con controllante inglese adottare il regime di consolidato fiscale orizzontale. Non sarà pertanto più possibile, all interno dei predetti gruppi, beneficiare dei vantaggi del consolidato fiscale quali la compensazione di utili con perdite o di interessi passivi con ROL
16 Executive Summary 1. Introduzione 2. Imposte Dirette 3. Imposte Indirette 4. Sintesi 16 16
17 3. Imposte Indirette I possibili effetti che si produrranno sul comparto delle Imposte Indirette avranno impatto sulle seguenti discipline: a. IVA su prestazione di servizi b. Intrastat c. Importazioni e IVA in dogana d. Rimborso IVA assolta in UK e. Identificazione diretta 17 17
18 3. Imposte Indirette a. IVA su prestazione di servizi Gli effetti di Brexit sulle prestazioni di servizi generiche sono di natura esclusivamente formale. Per quanto riguarda le prestazioni rese, il prestatore italiano dovrà indicare in fattura che l operazione è non soggetta e non più che si applica l inversione contabile. In entrambi i casi l operazione rientra nel volume di affari. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi ricevute, il soggetto passivo italiano dovrà applicare il reverse charge emettendo autofattura e non più integrando la fattura del prestatore inglese
19 3. Imposte Indirette b. Intrastat Le cessioni e acquisti di bene e le prestazioni di servizi tra soggetti passivi residenti in diversi Stati membri dell UE sono soggetti a rilevazione e comunicazione negli Elenchi Intrastat. L uscita del Regno Unito dall UE farà decadere questo obbligo, in quanto: Le cessioni verso soggetti residenti in UK saranno qualificate come cessioni all esportazione. Gli acquisti da operatori residenti in UK saranno qualificate come importazioni. Le prestazioni di servizi da/verso soggetti in UK, pur rimanendo qualificate come tali, non avranno più obblighi di comunicazione 19 19
20 3. Imposte Indirette c. Importazioni e IVA in dogana A seguito di Brexit, gli acquisti di merci da operatori residenti in UK, con introduzione della merce nell UE, saranno qualificate come importazioni. L IVA non sarà più applicata con il meccanismo del reverse charge, ma dovrà essere corrisposta in Dogana. Questo comporterà effetti finanziari connessi con l effettivo esborso dell imposta (ovviamente salvo che l importatore nazionale possa avvalersi della facoltà acquistare beni in sospensione ex art 8 lett. C)
21 3. Imposte Indirette c. Importazioni e IVA in dogana Un altro possibile effetto di Brexit sull introduzione di merci nell UE è l assoggettamento a dazi doganali. Anche in questo caso occorre però attendere gli sviluppi, perché ad oggi esistono accordi di scambio con taluni paesi extra UE (come ad esempio la Turchia) che prevedono l esenzione da dazi doganali sulle movimentazioni di merci
22 3. Imposte Indirette d. Procedura di rimborso IVA I soggetti passivi italiani che acquistano beni e servizi in uno Stato membro dell UE e ivi versano la relativa IVA, possono accedere alla procedura di rimborso prevista dall art. 38bis1 DPR 633/72. In estrema sintesi, tale procedura prevede che l istanza di rimborso sia presentata tramite un portale web dell Agenzia delle Entrate, che a sua volta provvederà ad inoltrarla allo Stato comunitario al quale l IVA è stata versata. A seguito di Brexit, i soggetti passivi italiani che versano IVA su acquisti di beni e servizi al Regno Unito non potranno più attivare la predetta procedura semplificata
23 3. Imposte Indirette d. Procedura di rimborso IVA Anche con riferimento al presente ambito, una valutazione dei concreti effetti sarà possibile solo quando saranno noti gli accordi inerenti l uscita del Regno Unito dall UE. In particolare, potrebbero essere previste condizioni di reciprocità che consentano comunque il rimborso dell IVA versata nel Regno Unito da soggetti passivi italiani, seppur con la procedura più complessa prevista nel nostro ordinamento dall art. 38ter DPR 633/
24 3. Imposte Indirette e. Identificazione diretta Una delle semplificazioni concesse agli Stati membri UE è la possibilità d registrarsi ai fini IVA in uno stato diverso da quello di residenza mediante la procedura di identificazione diretta, prevista nel nostro ordinamento dall art. 35ter DPR 633/72. A seguito di Brexit, i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito non potranno più avvalersi di tale facoltà, ma potranno registrarsi ai fini IVA in Italia esclusivamente tramite la nomina di un rappresentante fiscale. Situazione analoga si avrà per i soggetti passivi italiani che vogliano registrarsi nel Regno Unito in assenza di stabile organizzazione
25 Executive Summary 1. Introduzione 2. Imposte Dirette 3. Imposte Indirette 4. Sintesi 25 25
26 4. Sintesi Imposte Dirette Comparto Effetti Impatto Direttiva Madre Figlia Direttiva Interessi Canoni CFC Black list Operazioni straordinarie transfrontaliere Consolidato fiscale orizzontale Distribuzione di dividendi tra società Madri e Figlie assoggettata a ritenuta Pagamenti di interessi e royalty assoggettati a ritenuta Controllate nel Regno Unito soggette al test dell aliquota fiscale nominale e, qualora inferiore al 50% rispetto a quello italiano, a tassazione per trasparenza Le operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e conferimenti transfrontaliere perdono la neutralità fiscale Non più possibile per società sorelle italiane soggette al controllo comune di una Madre inglese Alto Medio Medio Alto Basso 26 26
27 4. Sintesi Imposte Indirette Comparto Effetti Impatto Prestazioni di servizi Cambiano le formalità da assolvere in sede di fatturazione Basso Intrastat Non più richiesto Medio Importazioni e IVA in dogana Procedure di rimborso IVA Identificazione diretta Acquisti e cessioni dal Regno Unito diventano importazioni e cessioni all esportazione Non più attivabile la procedura semplificata di rimborso tramite portale web dell Agenzia Entrate I soggetti passivi residenti nel Regno Unito potranno registrarsi ai fini IVA in Italia solo mediante la nomina del Rappresentante fiscale Alto Medio Basso 27 27
28 Via G. Gutenberg, Reggio Emilia Tel Fax [email protected] baldiandpartners.it Cod. Fisc. e P.IVA Altri uffici in: Via S.Damiano, Milano Tel Fax NOTE LEGALI 2016 TUTTI I DIRITTI RISERVATI Le idee, concetti, personaggi e strategie discusse in questa presentazione, in essa enunciate ed eventuali allegati, sono di esclusiva proprietà di Baldi & Partners e non possono essere riprodotti interamente o in parte senza previo consenso di Baldi & Partners. Queste informazioni sono da considerarsi di alto contenuto confidenziale e sono destinate al solo utilizzo interno.
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