Accordi in materia di sicurezza sociale e disciplina previdenziale dei distacchi di personale straniero in Italia

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Accordi in materia di sicurezza sociale e disciplina previdenziale dei distacchi di personale straniero in Italia"

Transcript

1 Accordi in materia di sicurezza sociale e disciplina previdenziale dei distacchi di personale straniero in Italia 17 novembre 2008 Andrea Costa Abstract Lo Stato italiano ha firmato e ratificato Accordi di sicurezza sociale con diversi Paesi, al fine di consentire, tra l altro, ai lavoratori in distacco all estero di rimanere assoggettati alla legislazione del Paese di provenienza. In generale il lavoratore straniero proveniente da un Paese convenzionato può, allo stesso tempo, evitare di interrompere il versamento dei propri contributi nel Paese di provenienza ed usufruire dell esenzione contributiva in Italia. Tale regime di sicurezza sociale è condizionato dalla richiesta alle Autorità competenti estere di adeguata modulistica. L obiettivo del presente lavoro è quello di illustrare la disciplina previdenziale prevista dalla normativa italiana nei casi di assegnazione di lavoratori stranieri in Italia. Social Security Agreements have been signed and ratified by the Italian State with some Countries, in order to allow the maintenance of social security coverage in assignees Home Country. In general, during the secondment to Italy, foreign employees of Treaty Countries do not interrupt the social security and pension scheme in their Home Country and at the same time are exempted from the payment of contributions in Italy. To that end specific social security form should be requested from the competent Authorities in assignees Home Country. The aim of the present paper is to illustrate the social security discipline provided for by the Italian law in case of secondment to Italy of foreign employees. SOMMARIO 1. Premessa 2. La normativa italiana sul distacco 3. La disciplina previdenziale 3.1. Distacchi da Paesi membri dell Unione europea 3.2. Distacchi da Paesi extra UE convenzionati 3.3. Distacchi da Paesi extra UE non convenzionati 4. Conclusioni 1. Premessa Lo sviluppo delle relazioni commerciali internazionali, nel favorire la mobilità transnazionale dei lavoratori, ha spinto le aziende a prestare maggiore attenzione alla definizione di adeguate politiche di gestione del proprio personale. Uno strumento frequentemente utilizzato per inviare i dipendenti all estero è rappresentato dall istituto del distacco, che consente al datore di lavoro di assegnare temporaneamente il proprio personale presso un altra azienda per svolgere, nel proprio interesse, un attività lavorativa. Di regola, conclusosi il periodo di distacco, 1

2 il dipendente è tenuto a rientrare nel proprio Paese, presso il datore di lavoro, a svolgere le ordinarie mansioni. La circostanza che il distacco sia internazionale, e dunque coinvolga differenti sistemi nazionali di sicurezza sociale, comporta la necessaria definizione di regole di coordinamento delle legislazioni interessate. Nel presente lavoro si vuole approfondire la normativa previdenziale prevista per i lavoratori dipendenti stranieri distaccati in Italia, alla luce delle disposizioni contenute negli Accordi di sicurezza sociale ratificati dallo Stato italiano. Dopo un breve esame della normativa che regola l istituto del distacco in Italia, si analizzerà la disciplina previdenziale in vigore nei casi di distacchi di personale straniero proveniente da Paesi appartenenti all Unione europea (d ora in avanti UE), da Paesi extra UE convenzionati e da Paesi extra UE non convenzionati. Si dedicherà l ultima parte alle conclusioni. 2. La normativa italiana sul distacco L istituto del distacco, distinto da quello della trasferta e del trasferimento, è stato tipizzato in Italia solo di recente, nel contesto della riforma del lavoro del 2003 (la cosiddetta Legge Biagi). In particolare, con l articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, il Legislatore ha configurato un distacco di personale quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l esecuzione di una determinata attività lavorativa. Mediante l utilizzo dello strumento del distacco, il datore di lavoro (distaccante) è pertanto in grado di inviare temporaneamente un proprio lavoratore presso un altro soggetto (distaccatario) per svolgere una determinata attività lavorativa nel proprio interesse, senza dar luogo ad un nuovo rapporto di lavoro con il distaccatario. In tali casi, la prassi aziendale prevede un integrazione del contratto di lavoro del personale distaccato mediante la predisposizione di una lettera di assegnazione in cui formalizzare i contenuti economici, le modalità di svolgimento del distacco, lo specifico interesse del distaccante e le ragioni del distacco. Si usa predisporre un ulteriore accordo tra il datore di lavoro distaccante ed il distaccatario nel quale definire e regolare tutte le condizioni del prestito del personale, quali le modalità di riaddebito dei costi connessi all utilizzo dell attività lavorativa del personale distaccato e gli specifici aspetti operativi. La circostanza che il distacco sia transnazionale comporta per le parti il sorgere di ulteriori responsabilità ed obblighi di tipo previdenziale, fiscale ed amministrativo, derivanti dall applicazione delle specifiche disposizioni previste dalla normativa domestica, da quella convenzionale e dagli specifici accordi di riaddebito concordati tra le due società. Nel prosieguo del presente lavoro si illustreranno le problematiche previdenziali connesse ai distacchi in Italia del personale straniero, rimandando a successivi contributi l analisi degli altri aspetti caratterizzanti le assegnazioni internazionali. 3. La disciplina previdenziale I lavoratori chiamati a svolgere la propria attività lavorativa all estero sono soggetti, in generale, alla disciplina previdenziale del Paese straniero secondo il principio della territorialità dei regimi di sicurezza sociale (la cosiddetta regola della lex loci laboris). 2

3 Anche la normativa italiana, in conformità a tale principio, prevede l obbligo generale di assicurazione per tutte le persone che prestino la propria attività lavorativa in Italia, indipendentemente dalla nazionalità del datore di lavoro. Nei casi dei distacchi in Italia di lavoratori provenienti da Paesi con i quali è in vigore una Convenzione di sicurezza sociale, la legge disciplina comunque alcune eccezioni, prevedendo la generica possibilità per il lavoratore di continuare a mantenere la propria posizione assicurativa presso un unica gestione, evitando, di conseguenza, la frammentazione delle erogazioni pensionistiche in differenti istituti previdenziali Distacchi da Paesi membri dell Unione europea Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 ed il relativo regolamento di applicazione (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972 stabiliscono il regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati che si spostano all interno dell Unione europea. In particolare, l articolo 13.1, lettera a, del regolamento (CEE) n. 1408/71 sancisce il principio della territorialità della legislazione previdenziale, ai sensi del quale la persona che esercita un attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. L articolo 14.1, lettera a, del regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede una particolare eccezione al principio della territorialità nei casi di distacco dei lavoratori, consentendo ai cittadini stranieri soggetti alla legislazione di uno Stato membro e distaccati in un altro Stato membro (nel caso di specie in Italia), di restare assoggettati alla legislazione previdenziale del Paese di provenienza per un periodo massimo stabilito negli stessi regolamenti comunitari e nel rispetto di specifici presupposti. In particolare, la normativa comunitaria dispone che il lavoratore distaccato in Italia possa mantenere il regime previdenziale del Paese estero di assunzione per un periodo massimo di 12 mesi se in possesso del Modello E101 rilasciato dalle Autorità estere. Tale regime può essere prorogato per ulteriori 12 mesi dal momento in cui l Autorità previdenziale competente dello Stato di distacco (l Italia nel nostro caso) abbia rilasciato apposita autorizzazione e sia stato ottenuto il Modello E102. E possibile un ulteriore rinnovo del distacco del lavoratore, richiedendo l applicazione dell articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71, previo accordo da parte delle Autorità competenti degli Stati coinvolti e fermo restando il limite massimo di durata di cinque anni (compresi i due anni per i quali vengono rilasciati i Modelli E101 ed E102. Quando sin dall inizio si è certi che il lavoratore sarà distaccato per più di due anni è possibile attivare immediatamente la procedura ex art. 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71, evitando di richiedere il Modello E102). Infine, il limite convenzionale quinquennale può essere superato, motivando adeguatamente le richieste di proroga con l interesse specifico del lavoratore alla continuità contributiva (è il caso dei lavoratori prossimi all età pensionabile, ovvero al loro rientro definitivo in patria). I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 trovano applicazione anche nei distacchi in Italia di cittadini svizzeri (ai sensi dell Accordo CEE/Svizzera del 21 giugno 1999, in vigore dal 1 giugno 2002) e di cittadini provenienti dagli altri Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (d ora in avanti SEE), quali l Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia (ai sensi dell Accordo SEE del 2 maggio 1992, in vigore dal 1 gennaio 1994 per l Islanda e la Norvegia, e dal 1 maggio 1995 per il Liechtenstein) Distacchi da Paesi extra UE convenzionati Gli Accordi di sicurezza sociale, siano essi bilaterali o multilaterali, stipulati e ratificati dall Italia con i Paesi 3

4 terzi, permettono, in genere, di derogare al principio della territorialità del regime previdenziale, consentendo ai lavoratori stranieri distaccati nel nostro Stato di continuare a versare la propria contribuzione nel Paese di provenienza, nel rispetto dei limiti previsti nei singoli Accordi, nei protocolli amministrativi, negli eventuali accordi aggiuntivi e nelle circolari e nei messaggi delle Autorità competenti. Nei casi di distacco in Italia di personale straniero proveniente da Paesi extra UE convenzionati, occorre rilevare come alcune Convenzioni non prevedano particolari disposizioni in materia. E il caso dell Accordo con l Australia, che non considera l istituto del distacco, dell Accordo con gli Stati Uniti d America, che prevede unicamente un sistema di opzioni per le due legislazioni previdenziali non legato a limiti massimi di tempo, e della Convenzione con l Argentina, applicabile ai soli titolari di pensione. Tra gli Accordi di sicurezza sociale che regolano la disciplina previdenziale dei distacchi è possibile distinguere quelli che prevedono l operatività delle proprie disposizioni unicamente nei confronti dei cittadini dei Paesi contraenti (come nel caso del Brasile, Capoverde, Croazia, Ex Jugoslavia, Jersey e altre isole del Canale, Principato di Monaco, Stati Uniti d America, Tunisia, Turchia), e quelli che si riferiscono ai lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza (come per il Canada e Québec, Corea, Israele, Repubblica di San Marino, Santa Sede, Uruguay e Venezuela). Ogni Accordo contiene specifiche disposizioni sulla durata massima della deroga al principio della territorialità e sull adozione di appositi formulari, da rilasciarsi ad iniziativa delle Autorità estere, che consentono al lavoratore distaccato l assoggettamento alla legislazione del Paese di provenienza, analogamente a quanto previsto per i distacchi in Paesi comunitari. Per gli Stati con i quali non siano stati concordati appositi formulari si possono utilizzare delle attestazioni a schema libero, generalmente riprese dal Modello in uso nell Unione europea. Le Convenzioni si distinguono, ulteriormente, in Convenzioni totali, quando consentono la copertura di tutti i contributi dovuti in Italia, e parziali. In quest ultimo caso, le forme assicurative non contemplate nell Accordo vengono assoggettate all ordinaria disciplina previdenziale prevista per i lavoratori italiani e la società estera distaccante è obbligata ai relativi versamenti, da effettuarsi per il tramite di una propria stabile organizzazione, o sede fissa, in Italia ovvero, in mancanza, mediante il cosiddetto rappresentante ai fini contributivi, tenuto ad iscrivere la società estera distaccante presso l INPS, e a liquidare i contributi dovuti. Qui di seguito si riporta una Tabella riassuntiva contenente i principali Accordi in materia di sicurezza sociale firmati e ratificati dall Italia e la specifica modulistica di copertura previdenziale prevista nei casi di distacco in Italia di lavoratori stranieri. La durata dell eventuale proroga, generalmente pari a quella del primo distacco, deve essere verificata sulla base delle indicazioni contenute nella singola Convenzione; in taluni casi l estensione della proroga può essere concordata tra le Autorità competenti italiane ed estere. Tabella: Principali Accordi in materia di sicurezza sociale firmati e ratificati dall Italia Paese Entrata in vigore dell Accordo Modello di distacco Validità Brasile 26/02/1965 B/I 1 12 mesi Canada e Québec 01/01/1979 CAN/QUE/IT 1 24 mesi Modello di proroga Repubblica di Capoverde 01/11/1983 CV/IT 4 24 mesi CV/IT 5 Corea 26/01/2006 No specifico 36 mesi No specifico 4

5 Croazia 01/11/ HR I 48 mesi 102 HR I Jersey e altre isole del canale 01/05/1973 No specifico 6 mesi ExJugoslavia 01/01/1961 Mod mesi Mod. 2 Israele 21/11/1989 No specifico 36 mesi Principato di Monaco 01/10/1985 M/I/C 1 12 mesi M/I/C 3 Repubblica di San Marino 01/11/1975 S MAR/I 1 36 mesi S MAR/I 2 Stato del Vaticano 06/06/1956 SS - I mesi Stati Uniti d America 01/11/1978 USA/IT 4 Nessun limite massimo di validità Tunisia 01/06/1987 TN/I 4 36 mesi TN/I 5 Turchia 12/04/1990 CE mesi CE. 2 Uruguay 01/06/1985 UR/IT 4 12 mesi UR/IT 5 Venezuela 01/11/1991 VEN/IT 4 24 mesi VEN/IT Distacchi da Paesi extra UE non convenzionati Al di fuori delle fattispecie sin qui analizzate, laddove sia assente un apposita Convenzione, ovvero questa non preveda l istituto del distacco, come per l Australia, il principio della territorialità trova integrale attuazione e occorre applicare l ordinario regime previdenziale previsto per i lavoratori italiani anche al personale straniero distaccato in Italia. In tali fattispecie l unicità della legislazione previdenziale applicabile non viene dunque garantita, comportando la generale duplicazione, sia in Italia, che nel Paese di provenienza, degli adempimenti contributivi sui redditi percepiti dal lavoratore in occasione del distacco, sempre che la normativa estera non preveda particolari disposizioni di esonero limitatamente ai contributi di propria competenza. Per quanto riguarda la contribuzione dovuta in Italia, la società estera distaccante è tenuta al relativo versamento mediante una propria stabile organizzazione, o sede fissa, in Italia ovvero, per il tramite del rappresentante ai fini contributivi opportunamente nominato. 4. Conclusioni Il principio della territorialità della legislazione previdenziale prevede l obbligo di assicurare tutti i lavoratori stranieri chiamati a svolgere la propria attività nel nostro Paese secondo la normativa italiana. In presenza di particolari fattispecie sono previste comunque alcune eccezioni. E il caso dei distacchi in Italia dei lavoratori comunitari e di quelli provenienti da Paesi extra UE convenzionati che, nei limiti stabiliti negli stessi Accordi e previa adozione della specifica modulistica, possono continuare a versare i contributi esclusivamente nel Paese di provenienza. Le forme assicurative eventualmente non coperte dalle Convenzioni devono essere in ogni caso assoggettate all ordinaria disciplina previdenziale italiana. Viceversa, nei casi di assenza di Convenzione, ovvero in presenza di Convenzioni che non contemplino l istituto del distacco, trova integrale attuazione il principio di territorialità della legislazione previdenziale e si assiste alla duplicazione degli adempimenti contributivi, sia in Italia che nel Paese di provenienza. Articolo pubblicato in: Diritto dei contratti e delle obbligazioni, Diritto del commercio internazionale, Diritto del lavoro e della sicurezza 5

6 Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" ( con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. 6

LA PROTEZIONE SOCIALE DEL LAVORATORE ITALIANO ALL ESTERO

LA PROTEZIONE SOCIALE DEL LAVORATORE ITALIANO ALL ESTERO LA PROTEZIONE SOCIALE DEL LAVORATORE ITALIANO ALL ESTERO 1 Prof.ssa Paola Bozzao Università di Roma La Sapienza QUALE PROTEZIONE SOCIALE PER IL LAVORATORE MIGRANTE? Il lavoratore può spostarsi: I. in ambito

Dettagli

Il lavoro all estero. Bolzano, 7 novembre 2016 Avv. Luca De Compadri Consulente del lavoro

Il lavoro all estero. Bolzano, 7 novembre 2016 Avv. Luca De Compadri Consulente del lavoro Il lavoro all estero Bolzano, 7 novembre 2016 Avv. Luca De Compadri Consulente del lavoro Luogo di lavoro Definizione Internazionalizzazione dei mercati Mobilità trasnazionale dei lavoratori Istituti giuridici:

Dettagli

10.01 Internazionale Salariati all estero e i loro familiari

10.01 Internazionale Salariati all estero e i loro familiari 10.01 Internazionale Salariati all estero e i loro familiari Stato al 1 gennaio 2016 Errata corrige articoli 5, 9, 14, 15 e 18 5 A quale sistema di sicurezza sociale sono sottoposte le persone che esercitano

Dettagli

Oggetto: Regolamentazione comunitaria. Chiarimenti in materia di rilascio del modello A1 per gli autisti delle imprese di autotrasporto

Oggetto: Regolamentazione comunitaria. Chiarimenti in materia di rilascio del modello A1 per gli autisti delle imprese di autotrasporto Istituto Nazionale Previdenza Sociale Messaggio 12 aprile 2017, n.1605 Oggetto: Regolamentazione comunitaria. Chiarimenti in materia di rilascio del modello A1 per gli autisti delle imprese di autotrasporto

Dettagli

Circolare dell INPS - Direzione centrale pensioni - Direzione centrale entrate del 10 luglio 2009, n. 90.

Circolare dell INPS - Direzione centrale pensioni - Direzione centrale entrate del 10 luglio 2009, n. 90. Circolare dell INPS - Direzione centrale pensioni - Direzione centrale entrate del 10 luglio 2009, n. 90. OGGETTO: Regolamentazione comunitaria. Determinazione della legislazione applicabile in presenza

Dettagli

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. 20 febbraio 2006 Articolo 1. Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianita 1. Ferme restando le vigenti disposizioni

Dettagli

Inserto. Le assicurazioni sociali per i lavoratori distaccati all estero III. Luigi Rodella - Consulente del lavoro. Regime previdenziale

Inserto. Le assicurazioni sociali per i lavoratori distaccati all estero III. Luigi Rodella - Consulente del lavoro. Regime previdenziale Le assicurazioni sociali per i lavoratori distaccati all estero Luigi Rodella - Consulente del lavoro I lavoratori italiani (1), nell ipotesi di trasferimento o di distacco in Paesi extracomunitari, devono

Dettagli

Cassa di compensazione Swissmem. Foglio informativo affari internazionali

Cassa di compensazione Swissmem. Foglio informativo affari internazionali Cassa di compensazione Swissmem Foglio informativo affari internazionali Foglio informativo affari internazionali Al giorno d oggi, l attività lucrativa transfrontaliera fa parte della vita professionale

Dettagli

Il regime previdenziale in caso di invio di lavoratori all estero

Il regime previdenziale in caso di invio di lavoratori all estero Il regime previdenziale in caso di invio di lavoratori all estero Maria Magri Confindustria Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano - 1 - Il regime previdenziale applicabile REGIME PREVIDENZIALE APPLICABILE

Dettagli

Pianificazione previdenziale: gli impatti sulla gestione dello straniero in Italia. Vittorio de Chaurand Technical Director ECA Italia

Pianificazione previdenziale: gli impatti sulla gestione dello straniero in Italia. Vittorio de Chaurand Technical Director ECA Italia Pianificazione previdenziale: gli impatti sulla gestione dello straniero in Italia Vittorio de Chaurand Technical Director ECA Italia Milano, 2 Dicembre 2015 La normativa internazionale di sicurezza sociale

Dettagli

Ricevere assistenza sanitaria all'estero

Ricevere assistenza sanitaria all'estero 27-07-2017 Ricevere assistenza sanitaria all'estero TURISMO IN PAESI DELLA UNIONE EUROPEA, SEE E SVIZZERA Tutti i cittadini regolarmente iscritti nell anagrafe della Azienda Ulss ed in possesso della TEAM

Dettagli

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 21 Febbraio 2005 Circolare n. 33 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

Il distacco: aspetti normativi e gestionali

Il distacco: aspetti normativi e gestionali Il distacco: aspetti normativi e gestionali Speaker Simonetta Galdini 28 settembre 2016 L ISTITUTO DEL DISTACCO Il distacco del lavoratore consiste in un provvedimento organizzativo con il quale il datore

Dettagli

A) GESTIONE SOSTITUTIVA A.G.O. (LAVORO DIPENDENTE) MINIMI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI 2016.

A) GESTIONE SOSTITUTIVA A.G.O. (LAVORO DIPENDENTE) MINIMI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI 2016. SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE Circolare n. 2 del 1/02/2016 ISCRITTE e p.c. A TUTTE LE AZIENDE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ALLA F.N.S.I. ALLA F.I.E.G. ALLA AERANTI CORALLO ALL UNIONE STAMPA PERIODICA

Dettagli

INAIL DIREZIONE GENERALE

INAIL DIREZIONE GENERALE INAIL DIREZIONE GENERALE Direzione Centrale Rischi Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali Circolare n. 7 del 18 febbraio 2010 Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni

Dettagli

Disciplina del lavoro in Romania

Disciplina del lavoro in Romania Costo aziendale del dipendente Stipendio minimo lordo sull economia per: Operaio non qualificato - Anno 2008: 540 Lei (circa 150 Euro) - Anno 2009-2010: 600 Lei (circa 155 Euro) - Anno 2011: 670 Lei (circa159

Dettagli

Legge sul riconoscimento delle procedure straniere di insolvenza - Giappone

Legge sul riconoscimento delle procedure straniere di insolvenza - Giappone Legge sul riconoscimento delle procedure straniere di insolvenza - Giappone 11 agosto 2006 Legge sul riconoscimento delle procedure straniere di insolvenza. Legge n. 129 del 2000 - In vigore dal 1 Aprile

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 31/05/2017

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 31/05/2017 Direzione Centrale Pensioni Roma, 31/05/2017 Circolare n. 95 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Aspetti socio-previdenziali e sanitari

Aspetti socio-previdenziali e sanitari Aspetti socio-previdenziali e sanitari Fare clic Maria per Marta modificare Farfan lo stile del sottotitolo dello schema Responsabile Politiche Sociali e Migratorie Aprile 2010 1 Previdenza Lavoratore

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 102 03.06.2015 Lavoratori rimpatriati: chiarimenti sull indennità di disoccupazione Per ricevere l indennità di disoccupazione,

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 22/01/2014

Direzione Centrale Entrate. Roma, 22/01/2014 Direzione Centrale Entrate Roma, 22/01/2014 Circolare n. 8 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

IMPONIBILE CONTRIBUTIVO LEX LOCI LABORIS UNA PERSONA CHE ESERCITA UN ATTIVITA SUBORDINATA O AUTONOMA IN UNO STATO MEMBRO E SOGGETTA ALLA LEGISLAZIONE

IMPONIBILE CONTRIBUTIVO LEX LOCI LABORIS UNA PERSONA CHE ESERCITA UN ATTIVITA SUBORDINATA O AUTONOMA IN UNO STATO MEMBRO E SOGGETTA ALLA LEGISLAZIONE BARIANI ALESSIO Dottore Commercialista Revisore Contabile Consulente del Lavoro DISTACCO TRANSNAZIONALE DEL LAVORATORE PROFILI ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI E FISCALI DEL LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL`ESTERO

Dettagli

03 PAESI EXTRACEE CONVENZIONATI

03 PAESI EXTRACEE CONVENZIONATI 03 PAESI EXTRACEE CONVENZIONATI 3.1 PAESI CONVENZIONATI Sono i paesi con i quali sono stati stipulati accordi di sicurezza sociale che si richiamano essenzialmente ai principi della reciprocità di trattamento,

Dettagli

INPGI. Circolare n. 1 del 16/01/2013 SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA AREA CONTRIBUTI. Circolare n. 1 del 16/01/2013 Prot. n.

INPGI. Circolare n. 1 del 16/01/2013 SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA AREA CONTRIBUTI. Circolare n. 1 del 16/01/2013 Prot. n. INPGI Circolare n. 1 del 16/01/2013 SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA AREA CONTRIBUTI Circolare n. 1 del 16/01/2013 Prot. n. 2076/U A TUTTE LE AZIENDE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ISCRITTE Loro Sedi ALLA

Dettagli

Il regime Iva delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla c.m. 36/2010 alla r.m. 44/2012. Parte I

Il regime Iva delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla c.m. 36/2010 alla r.m. 44/2012. Parte I Il regime Iva delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla c.m. 36/2010 alla r.m. 44/2012. Parte I Abstract 05 giugno 2012 Lucia Ripa La parte I dell articolo esamina la disciplina

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 22/01/2014

Direzione Centrale Entrate. Roma, 22/01/2014 Direzione Centrale Entrate Roma, 22/01/2014 Circolare n. 8 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

I nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale - CSDDL.it - Centro Studi Diritto Dei Lavori

I nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale - CSDDL.it - Centro Studi Diritto Dei Lavori I NUOVI REGOLAMENTI COMUNITARI DI SICUREZZA SOCIALE di Mario Di Corato Il 1 maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale (nn. 987 e 988 del 2009), pubblicati

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE E DISTACCHI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE E DISTACCHI Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE E DISTACCHI 1 Disposizioni in materia di legislazione applicabile Le

Dettagli

Il divorzio nel diritto cinese: confronto con il divorzio italiano

Il divorzio nel diritto cinese: confronto con il divorzio italiano Il divorzio nel diritto cinese: confronto con il divorzio italiano 14 febbraio 2009 Alfonso Marra Nell ordinamento vigente nella Repubblica Popolare Cinese il diritto di famiglia è in massima parte contenuto

Dettagli

DISTACCO DI LAVORATORI TRA IMPRESE

DISTACCO DI LAVORATORI TRA IMPRESE DISTACCO DI LAVORATORI TRA IMPRESE Art.8,comma 3, Legge 236/1993 Art.30 D. Leg.vo 276/2003 Art.7,comma 2,Legge 99/2013 Circolare n.11/1993 Circolare n.4 del 18/1/1994 Circolare n. 58 del 21/4/1994 Circolare

Dettagli

welcome week seminario sul sistema sanitario nazionale

welcome week seminario sul sistema sanitario nazionale welcome week seminario sul sistema sanitario nazionale l Art. 32 della nostra Costituzione La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce

Dettagli

INPS CIRCOLARI Condizioni di accesso alle prestazioni Misura della prestazione integrativa. Retribuzione di riferimento

INPS CIRCOLARI Condizioni di accesso alle prestazioni Misura della prestazione integrativa. Retribuzione di riferimento Vai al link https://www.inps.it/search122/circolari.aspx Roma, 01/06/2017 Circolare n. 97 INPS CIRCOLARI Allegati n.1 Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Dettagli

Il distacco del lavoratore: rassegna giurisprudenziale

Il distacco del lavoratore: rassegna giurisprudenziale Il distacco del lavoratore: rassegna giurisprudenziale Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro Sommario: 1. Nozioni generali. - 2. Casistica giurisprudenziale. 1. Nozioni generali L istituto del

Dettagli

Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE E DISTACCHI IN AMBITO EUROPEO

Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE E DISTACCHI IN AMBITO EUROPEO A tutti i Clienti Loro sedi Milano, 14 ottobre 2010 Circolare n. 2010_12 Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE E DISTACCHI IN AMBITO EUROPEO Con le circolari dalla n.82/10

Dettagli

Regime previdenziale dei lavoratori nell appalto con impresa comunitaria

Regime previdenziale dei lavoratori nell appalto con impresa comunitaria Regime previdenziale dei lavoratori nell appalto con impresa comunitaria La globalizzazione ha in materia di lavoro reso d attualità anche la stipula di contratti di appalto e subappalto fra ditte comunitarie

Dettagli

convenzioni internazionali

convenzioni internazionali 3 La Rivista convenzioni internazionali In questo numero Nuovo accordo per la sicurezza sociale tra Italia e Turchia Nuovo accordo per la sicurezza sociale tra Italia e Turchia A cura di Ilenia Campani

Dettagli

A) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L ANNO 2003.

A) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L ANNO 2003. Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 10 marzo 2003 Circolare n. 46 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici

Dettagli

Roma, 15/03/2011. e, per conoscenza, Circolare n. 51

Roma, 15/03/2011. e, per conoscenza, Circolare n. 51 Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 15/03/2011 Circolare n. 51 Ai Dirigenti

Dettagli

Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità

Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N. 27 12.07.2016 Lavoro estero: gli aspetti previdenziali A cura di Daniele Bonaddio Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Varie Nell attuale fase di

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 06/06/2012

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 06/06/2012 Direzione Centrale Pensioni Roma, 06/06/2012 Circolare n. 77 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 05/12/2013 Circolare n. 167 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili

Dettagli

Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali

Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali Roma, 28 Novembre 2006 Circolare n. 138 Allegati n. 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori

Dettagli

Aspetti pensionistici in regime internazionale. CdL Patrizia Gabellone

Aspetti pensionistici in regime internazionale. CdL Patrizia Gabellone Aspetti pensionistici in regime internazionale CdL Patrizia Gabellone Assegnazione estera di lavoratore italiano Differenza fra distacco e trasferimento analisi delle disposizioni in vigore in materia

Dettagli

EXPATS IN INDIA: TECNICHE DI CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO

EXPATS IN INDIA: TECNICHE DI CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO L ebook di ECA Italia ECA Italia presenta Le tecniche di corresponsione del trattamento in India e i conseguenti obblighi di sostituzione di imposta ebook by ECA Italia Materiale riservato - vietata la

Dettagli

Agenzia Entrate: Circolare chiarimenti spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande

Agenzia Entrate: Circolare chiarimenti spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande Agenzia Entrate: Circolare chiarimenti spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande 07 marzo 2009 OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito al corretto trattamento

Dettagli

L invio dei lavoratori all estero: schemi giuridici e opportunità. Chiara Poggi Ferrero Avv. al Foro di Milano e di Parigi DS AVOCATS, Partner

L invio dei lavoratori all estero: schemi giuridici e opportunità. Chiara Poggi Ferrero Avv. al Foro di Milano e di Parigi DS AVOCATS, Partner L invio dei lavoratori all estero: schemi giuridici e opportunità Vicenza, 5 Aprile 2017 Chiara Poggi Ferrero Avv. al Foro di Milano e di Parigi DS AVOCATS, Partner AFPRN Présentation du 26/12/15 Groupe

Dettagli

L INDENNIZZO PER LA ROTTAMAZIONE DELLE LICENZE

L INDENNIZZO PER LA ROTTAMAZIONE DELLE LICENZE INFORMATIVA N. 200 24 LUGLIO 2014 AGEVOLAZIONI L INDENNIZZO PER LA ROTTAMAZIONE DELLE LICENZE D.Lgs. n. 207/96 Art. 19-ter, DL n. 185/2008 Art. 1, comma 490, Legge n. 147/2013 CM 23.12.97, n. 326/E Circolari

Dettagli

Legge sui contratti dei Consumatori - Giappone

Legge sui contratti dei Consumatori - Giappone Legge sui contratti dei Consumatori Legge n. 21 del 2000. Ultimo emendamento legge n. 129 del 2001. Indice Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Legge sui contratti dei Consumatori - Giappone

Dettagli

Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe superiore o inferiore

Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe superiore o inferiore Abstract Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe superiore o inferiore 09 maggio

Dettagli

Internazionalizzazione del personale Costo del lavoro e immigration per le aziende italo cinesi

Internazionalizzazione del personale Costo del lavoro e immigration per le aziende italo cinesi KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A. Internazionalizzazione del personale Costo del lavoro e immigration per le aziende italo cinesi 2016 Dalla Cina all'italia: il percorso per l'ottenimento dei

Dettagli

INPS - Messaggio 26 gennaio 2015, n. 604

INPS - Messaggio 26 gennaio 2015, n. 604 INPS - Messaggio 26 gennaio 2015, n. 604 Indennizzi per cessazione attività commerciale art. 19 ter della legge n. 2 del 2009 come modificato da articolo 1, comma 490, della legge n. 147 del 2013 - Chiarimenti

Dettagli

A TUTTE LE AZIENDE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ISCRITTE Loro Sedi. ALL UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA Roma

A TUTTE LE AZIENDE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ISCRITTE Loro Sedi. ALL UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA Roma SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE Circolare n. 1 del 16/01/2017 A TUTTE LE AZIENDE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ISCRITTE Loro Sedi e p.c. ALLA F.N.S.I. ALLA F.I.E.G. e Milano ALLA AERANTI CORALLO Ancona

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ROSTELLATO, RIZZETTO, BECHIS, BALDASSARRE, MUCCI, BARBANTI, TURCO, ARTINI, PRODANI, SEGONI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ROSTELLATO, RIZZETTO, BECHIS, BALDASSARRE, MUCCI, BARBANTI, TURCO, ARTINI, PRODANI, SEGONI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2843 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROSTELLATO, RIZZETTO, BECHIS, BALDASSARRE, MUCCI, BARBANTI, TURCO, ARTINI, PRODANI, SEGONI

Dettagli

I/CV Notifica di entrata e uscita per ricovero ospedaliero

I/CV Notifica di entrata e uscita per ricovero ospedaliero I/CV 113 - Notifica di entrata e uscita per ricovero ospedaliero 7. MODELLI PER I CITTADINI CONVENZIONATI 347 348 Guida all Assistenza Sanitaria ai cittadini non italiani 7.3.9. I/CV 114 - Concessione

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Comunicazione

Direzione Centrale Pensioni. Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Comunicazione Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Comunicazione Roma, 17/09/2010 Circolare

Dettagli

AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

AZIENDA ULSS 20 DI VERONA SERVIZIO CONVENZIONI Coordinamento Provinciale Assistenza Sanitaria Estero Via Murari Bra 35/B 37136 VERONA tel. 045/8075748 fax 045/8075759 SCHEDA OPERATIVA N. 13/2006 AGGIORNATA ALL 1.6.2006 NUOVA RICETTA

Dettagli

2) Lavoratori beneficiari. a) Anzianità aziendale

2) Lavoratori beneficiari. a) Anzianità aziendale Circolare n. 4 del 2 febbraio 2016 Oggetto: Normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga - D.Lgs n. 148 del 14 settembre 2015; Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e Decreto del Ministro del lavoro

Dettagli

REGOLAMENTO. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del

REGOLAMENTO. Approvato dal Consiglio di Amministrazione del REGOLAMENTO Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 6.06.2013 Indice Art. 1 - Scopi... pag. 3 Art. 2 - Modalità di iscrizione al... pag 3 Art. 3 - Registri amministrativo-contabili... pag 3 Art.

Dettagli

Per i lavoratori italiani o di paesi dell Unione Europea

Per i lavoratori italiani o di paesi dell Unione Europea Lavoratori Domestici: COSA FARE PRIMA DELL'ASSUNZIONE A seconda della provenienza e dell età del lavoratore sono richiesti adempimenti diversi sia al datore di lavoro sia al lavoratore. Per i lavoratori

Dettagli

Circolare Inail n. 9 del 31 gennaio 2014

Circolare Inail n. 9 del 31 gennaio 2014 07/02/14 Circolare Inail n. 9 del 31 gennaio 2014 Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l

Dettagli

PREMESSA. Accordo sulla libera circolazione delle persone

PREMESSA. Accordo sulla libera circolazione delle persone STUDIO E RICERCA PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI Roma, 25 Giugno 2002 Circolare n. 118 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,

Dettagli

TFR in busta paga: Articolo 1, comma 26 L. di Stabilità 2015

TFR in busta paga: Articolo 1, comma 26 L. di Stabilità 2015 TFR in busta paga: Articolo 1, comma 26 L. di Stabilità 2015 In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga dal 3 aprile 2015 al 30 giugno 2018, vi è la possibilità per i lavoratori dipendenti del

Dettagli

E' stato cambiato l'articolo della convenzione tra Italia e Lussemburgo relativa allo scambio di informazioni anche per gli intermediari finanziari.

E' stato cambiato l'articolo della convenzione tra Italia e Lussemburgo relativa allo scambio di informazioni anche per gli intermediari finanziari. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI COL LUSSEMBURGO: VERSO L'INIZIO DELLA FINE DEL SEGRETO a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi Introduzione L art. 27 integrato prevede la possibilità, per i due stati, di chiedere

Dettagli

Agenzia Entrate: Risoluzione regime fiscale leasing finanziario e locazione commerciale di immobile strumentale

Agenzia Entrate: Risoluzione regime fiscale leasing finanziario e locazione commerciale di immobile strumentale Agenzia Entrate: Risoluzione regime fiscale leasing finanziario e locazione commerciale di immobile strumentale 05 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212

Dettagli

Tirocini Formativi e di Orientamento

Tirocini Formativi e di Orientamento Tirocini Formativi e di Orientamento 04 dicembre 2013 Roberto Garritano I tirocini formativi e di orientamento rappresentano un momento di alternanza tra studio e lavoro realizzati all interno di processi

Dettagli

Circolare n. 4 del 2 febbraio 2016

Circolare n. 4 del 2 febbraio 2016 Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. Circolare n. 4 del 2 febbraio 2016 Oggetto: Normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga - D.Lgs n. 148 del 14 settembre 2015; Legge n.

Dettagli

Interpelli in sintesi: computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato, lavoro intermittente e interpreti, Enasarco e attività all estero

Interpelli in sintesi: computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato, lavoro intermittente e interpreti, Enasarco e attività all estero @bollettinoadapt, 25 novembre 2013 Interpelli in sintesi: computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato, lavoro intermittente e interpreti, Enasarco e attività all estero di Nicola Porelli Il Ministero

Dettagli

IL DISTACCO IN AMBITO UE

IL DISTACCO IN AMBITO UE S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO IL DISTACCO IN AMBITO UE EMANUELE ROSARIO de CAROLIS 12 Dicembre 2012 - ODCEC Milano Agenda La residenza fiscale delle persone fisiche La disciplina fiscale

Dettagli

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d imposta

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d imposta Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d imposta Allegato, cifra II Conformemente all articolo 5 dell ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 1967 1 sul computo globale d imposta, la distinta degli figurante

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del decreto legislativo n.

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del decreto legislativo n. RISOLUZIONE N.421/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del decreto legislativo n.

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del decreto legislativo n. RISOLUZIONE N.421/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del

Dettagli

6. MODELLI PER I CITTADINI COMUNITARI 287

6. MODELLI PER I CITTADINI COMUNITARI 287 6. MODELLI PER I CITTADINI COMUNITARI 287 288 Guida all Assistenza Sanitaria ai cittadini non italiani 6.1.6. Modello E112. Certificato riguardante il mantenimento del diritto alle prestazioni malattia-maternità

Dettagli

Prestazione di servizi in Polonia :55:04

Prestazione di servizi in Polonia :55:04 Prestazione di servizi in Polonia 2009-07-29 15:55:04 2 Con il suo ingresso nell Unione Europea, il 1 maggio 2004, la Polonia ha aderito anche al Mercato Interno Europeo, le cui regole garantiscono, tra

Dettagli

ABADIR INTERNAZIONALE

ABADIR INTERNAZIONALE ABADIR INTERNAZIONALE Studenti con cittadinanza dell UE e non dell UE Tutti gli Studenti prima di partire devono informarsi sulle leggi italiane che regolano il soggiorno in Italia. Gli studenti con cittadinanza

Dettagli

Dividendi erogati a soci non residenti

Dividendi erogati a soci non residenti Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 231 11.09.2014 Dividendi erogati a soci non residenti Il contribuente deve attivarsi per chiedere l esenzione, l applicazione dell aliquota ridotta

Dettagli

COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL F AX INFORMATIVA N. 4/2017

COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL F AX INFORMATIVA N. 4/2017 Como, 9.1.2017 INFORMATIVA N. 4/2017 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS PER IL 2017 INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Lavoratori iscritti alla Gestione separata... pag. 2 2.1

Dettagli

NORME GENERALI - Conversione / Rinnovo Patente Estera Ultimo aggiornamento Mercoledì 01 Giugno :50. Norme Generali

NORME GENERALI - Conversione / Rinnovo Patente Estera Ultimo aggiornamento Mercoledì 01 Giugno :50. Norme Generali Norme Generali E possibile effettuare la conversione senza esami solo ai titolari di patente EXTRACOMUNITARIA residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (

Dettagli

Anno 2014 N. RF217. La Nuova Redazione Fiscale ROTTAMAZIONE DELLE LICENZE COMMERCIALI IL MODELLO

Anno 2014 N. RF217. La Nuova Redazione Fiscale ROTTAMAZIONE DELLE LICENZE COMMERCIALI IL MODELLO Anno 2014 N. RF217 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 8 OGGETTO ROTTAMAZIONE DELLE LICENZE COMMERCIALI IL MODELLO RIFERIMENTI ART. 1 C. 490 L. 147/2013; MESS. INPS

Dettagli

Regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro.

Regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro. Regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro. Articolo 1. Oggetto e definizioni 09 novembre 2007 1. Il presente decreto disciplina l esercizio dei giochi di abilità

Dettagli

LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI ALL ESTERO

LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI ALL ESTERO LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI ALL ESTERO Silvia Bertocco - Scuola di Giurisprudenza - Università di Padova Treviso, Novembre 2017 Normativa generale LE FONTI NORMATIVE COMUNITARIE E NAZIONALI -

Dettagli

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003 Risoluzione n.185/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo di Previdenza Complementare per il personale

Dettagli

Circolare n. 9. Direzione Centrale Previdenza Ufficio I Normativo. Roma, 11/05/2009. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali

Circolare n. 9. Direzione Centrale Previdenza Ufficio I Normativo. Roma, 11/05/2009. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Previdenza Ufficio I Normativo Roma, 11/05/2009 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Alle

Dettagli

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein Traduzione 1 0.837.951.4 Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein Conchiuso il 15 gennaio 1979 Approvato dall Assemblea federale il 4 ottobre

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 17 gennaio 2017

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 17 gennaio 2017 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 gennaio 2017 Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE

Dettagli

Fonte : Circolare Inps n. 17 del 29 gennaio Legge 23 dicembre 2014 n. 190

Fonte : Circolare Inps n. 17 del 29 gennaio Legge 23 dicembre 2014 n. 190 Fonte : Circolare Inps n. 17 del 29 gennaio 2015 Legge 23 dicembre 2014 n. 190 Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l art. 1, commi da 118 a 124, della legg e 23 dicembre 2014, n. 190

Dettagli

E una indennità riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso (malattia) che ne determina l incapacità lavorativa.

E una indennità riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso (malattia) che ne determina l incapacità lavorativa. E una indennità riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso (malattia) che ne determina l incapacità lavorativa. A CHI SPETTA - L indennità di malattia a carico dell INPS spetta a:

Dettagli

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 18.12.2007 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 332/81 DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell 11 dicembre 2007 relativa all approvazione dei programmi di controllo della Salmonella nei gruppi da riproduzione

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1 of 5 23/08/2016 08:46 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 9 agosto 2016 Modifiche del decreto 4 settembre 1996, recante: «Elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni

Dettagli

Corso per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Il III correttivo al D.lgs. 141/2010. (Decreto legislativo 19/09/2012 n.169).

Corso per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Il III correttivo al D.lgs. 141/2010. (Decreto legislativo 19/09/2012 n.169). Corso per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi Il III correttivo al D.lgs. 141/2010. (Decreto legislativo 19/09/2012 n.169). 1 Indice degli argomenti I.L esame del provvedimento. II.Le

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N. 221 28.11.2016 Stagionali extraue: le nuove condizioni di ingresso Il nulla osta al lavoro stagionale ha una durata massima di 9 mesi

Dettagli

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia Ministeri e Coordinamento Nazionale FLP Giustizia Polizia Penitenziaria Reperibilità 3928836510 Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 00186 ROMA tel. 06/64760274 telefax

Dettagli

Scritto da Alessandro Ingrosso Venerdì 05 Aprile :59 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :03

Scritto da Alessandro Ingrosso Venerdì 05 Aprile :59 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :03 Circolare n. 50 roma, 04/04/2013 Oggetto: indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri italiani in svizzera. sommario: 1. premessa e quadro normativo 2. modalità di presentazione delle domande

Dettagli

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c.

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c. Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Contributi e Vigilanza Ufficio Normativa e Circolari CIRCOLARE N. 4, DEL 31/01/2011

Dettagli

Il datore di lavoro a seguito del distacco è tenuto ai seguenti adempimenti:

Il datore di lavoro a seguito del distacco è tenuto ai seguenti adempimenti: Il distacco si realizza quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l esecuzione di una determinata

Dettagli

Indennizzi per la cessazione dell attività commerciale

Indennizzi per la cessazione dell attività commerciale Indennizzi per la cessazione dell attività commerciale L articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha apportato modifiche al testo dell articolo 19-ter del decreto-legge

Dettagli

Allegato 2 Servizi on demand personale inbound/outbound

Allegato 2 Servizi on demand personale inbound/outbound Allegato 2 Servizi on demand personale inbound/outbound I servizi di seguito dettagliati saranno resi da EKS S.r.l. (), società 100% controllata da ECA Italia. Si specifica inoltre che la fatturazione

Dettagli

S T U D I O L E G A L E R O S S I

S T U D I O L E G A L E R O S S I S T U D I O L E G A L E R O S S I V i a P o m p e o M a g n o 2 3 / A, 0 0 1 9 2 R O M A T e l. 0 6 3 2 1 2 3 4 4 F a x 0 6 3 2 5 0 2 4 9 9 guidorossiavv@gmail.com Avv. Guido Rossi Avv. Andrea Brocco Spett.le

Dettagli

LAVORO A PROgETTO E LAVORO OCCASIONALE D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276

LAVORO A PROgETTO E LAVORO OCCASIONALE D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276 Lavoro a progetto e lavoro occasionale 1. D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276. Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Suppl. ord.

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE LA COMMISSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE LA COMMISSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Deliberazione del 22 marzo 2017 Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota

Dettagli