Dott.ssa Federica Terzi

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1 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 02 NOVEMBRE 2012 Vediamo le principali novità fiscali di questa settimana Innanzitutto, dopo un lungo periodo di attesa, che ha portato anche alla proroga dell adempimento, fissato ora per il 30 novembre, con decreto Mef del 30 ottobre è stato finalmente approvato il modello definitivo della dichiarazione Imu, e le relative istruzioni; ora si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sarà necessario presentare la dichiarazione Imu solo in casi particolari, che possono essere così riassunti: per gli immobili che godono di riduzioni d imposta e per le variazioni che determinano una quantificazione diversa dell imposta (non reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale). Un elenco completo di queste tipologie di immobili è consultabile nelle istruzioni del modello dichiarativo. L abitazione principale, benché usufruisca di un aliquota agevolata, non va mai dichiarata ai fini Imu, questo perché i Comuni sono a conoscenza dei dati attraverso l incrocio con le informazioni dell anagrafe. A tale regola fa eccezione il caso particolare in cui i coniugi non separati hanno residenze distinte nello stesso comune. Restando sempre in tema di Imu, è confermato l appuntamento con il saldo per il 17 dicembre. È stata infatti respinta la richiesta della proroga avanzata dalla Consulta dei Caf dato che, il 29 ottobre, il ministro Grilli ha affermato che le scadenze sono quelle previste e restano quelle, e che non si possono concedere tempi supplementari per non mettere a rischio gli obiettivi di riduzione del deficit. La settimana scorsa, con provvedimento del 22 ottobre, l Agenzia delle Entrate aveva approvato il modello di comunicazione che le imprese, colpite e danneggiate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio, avrebbero dovuto inviare all Agenzia delle Entrate entro il 16 novembre per poter accedere al finanziamento garantito dallo Stato, che consente il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l assicurazione obbligatoria sospesi in seguito al sisma di maggio Questa settimana con provvedimento del 31 ottobre tale scadenza è stata prorogata al 30 novembre. Ma non è tutto qui: il nuovo modello consente all imprenditore che ha chiesto un finanziamento che poi si rivela inferiore rispetto all effettivo bisogno, di presentare una nuova comunicazione integrativa (che sostituisce la precedente rivelatasi sottostimata) anche dopo la nuova scadenza del 30 novembre. Nell audizione del 31 ottobre presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull Anagrafe tributaria Befera ha parlato del nuovo redditometro quale strumento di profonda innovazione nel campo dell accertamento sintetico. Esso si basa su una serie di variabili di spesa (circa 100 voci di spesa) che valutano gli aspetti della vita quotidiana, in particolare: abitazione, mezzi di trasporto, 1

2 assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, investimenti immobiliari e mobiliari netti e altre spese significative. Le variabili terranno conto del nucleo familiare e del contesto territoriale del contribuente. L analisi della spesa servirà per determinare in maniera sintetica il reddito complessivo del contribuente, partendo dalle spese presenti in anagrafe tributaria, dalle spese stimate e in minima parte dalle spesa media Istat. Grazie a questa metodologia, ci si potrà basare prevalentemente su dati certi, senza dimenticare poi il contraddittorio necessario con il contribuente; in questo modo la presunzione del reddito da parte del Fisco si ridurrà al minimo. Sarà anche reso disponibile al contribuente il c.d. Redditest, un software che permetterà un autodiagnosi sulla coerenza tra il reddito familiare e le spese sostenute nell anno. I dati inseriti resteranno noti solo al contribuente e non ne rimarrà alcuna traccia sul web. Dal 27 ottobre sono in vigore i nuovi importi per l iscrizione al registro dei revisori contabili fissati con il Decreto Mef del 1 ottobre 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre): 50 euro per i tirocinanti, revisori legali persone fisiche e società di revisione; 100 euro per i revisori legali di altri Paesi dell'unione Europea o dei Paesi terzi. Con la circolare 31 ottobre 2012, n. 41, l'agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire alcuni aspetti in materia di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libere prestazioni di servizi a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 68, D.L. n. 83/2012 c.d. "Decreto Crescita". Tale norma ha introdotto l obbligo di sostituzione tributaria per i soggetti di cui all art. 23 del medesimo decreto, attraverso i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione. Tornando al recente documento di prassi, in esso l Agenzia tratta i seguenti aspetti: regime fiscale previgente delle polizze assicurative offerte in regime di libera prestazione di servizi, ovvero: imposta sostitutiva sui redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti assicurativi; imposta sulle riserve matematiche; introduzione dell'obbligo di sostituzione tributaria sui redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti assicurativi; imposta sul valore dei contratti assicurativi. Con il comunicato stampa 151 del 26 ottobre 2012 il Mef annuncia che dal 1 gennaio 2013 metterà a disposizione gratuitamente la Gazzetta Ufficiale telematica nel formato autentico dato alle stampe. In questo modo il tradizionale servizio a pagamento (rivolto perlopiù agli addetti ai lavori del ramo giuridico) cambia pelle, con il preciso obiettivo di avvicinare ogni singolo cittadino alla legge dello Stato: tutte le nuove edizioni, le serie storiche e la banca dati a partire dal

3 saranno rese disponibili sul sito graficamente rivisitato per l occasione e dotato di comandi intuitivi per ogni tipo di ricerca. Un cordiale saluto Lo Studio Terzi 3

4 INDICE LE SCHEDE INFORMATIVE DECRETO CRESCITA BIS Dal 20 ottobre sono entrate in vigore le norme previste dal decreto crescita-bis (d.l. 179/2012), varato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il , con cui il Governo lancia il secondo round di norme per favorire la crescita dell economia e l ammodernamento dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. LE START-UP INNOVATIVE Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizziamo, con una serie di domande e risposte, le nuove start-up innovative introdotte dal Decreto crescita-bis. SCADENZARIO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL AL

5 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Decreto crescita bis (D.l. 179/2012) Dal 20 ottobre sono entrate in vigore le norme previste dal decreto crescita-bis, varato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Il decreto contiene disposizioni per la crescita del Paese, ulteriori rispetto a quelle stabilite con il D.l. 83 del (decreti crescita o chiamato anche decreto sviluppo). Tra le più importanti si segnalano: l obbligo per le imprese individuali di munirsi di Pec; l istituzione dell INI-PEC, Indice nazionale degli indirizzi Pec di imprese e professionisti; l obbligo per i professionisti e gli esercenti attività di vendita di prodotti, di accettare pagamenti con carte di debito a partire dal 1 gennaio 2014; la definizione di start-up innovativa, a cui destinare importanti agevolazioni fiscali, sconti per l avvio, e deroghe al diritto societario. NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI DEL DECRETO CRESCITA BIS PEC OBBLIGATORIA PER IMPRESE INDIVIDUALI (Art. 5 commi 1 e 2 D.l. 179/2012) Le imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all albo delle imprese artigiane dal 21 ottobre 2012 devono dotarsi di una casella di posta elettronica certificata, c.d. PEC. Quelle già iscritte alla predetta data, non soggette a procedure concorsuali, devono depositare presso il registro delle imprese il proprio indirizzo Pec entro il 31 dicembre La sanzione, per l impresa che presenta la domanda di iscrizione al registro imprese senza il deposito della Pec, è la sospensione della domanda per 3 mesi, in attesa dell integrazione della domanda con l indirizzo di posta certificata. L INI-PEC (Art. 5 commi 3-6 D.l. 179/2012) Entro 6 mesi dal presso il Ministero per lo sviluppo economico dovrà essere istituito il pubblico elenco nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, chiamato INI-PEC. L elenco sarà realizzato a partire dagli elenchi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini professionali, e potranno accedervi la pubblica amministrazione, i professionisti e le imprese in esso presenti. DALL OBBLIGO ACCETTAZIONE Per i soggetti che effettuano attività di: vendita di prodotti; 5

6 PAGAMENTI CON CARTA DI DEBITO (Art. 15 commi 4 e 5 D.l. 179/2012) prestazioni di servizi, anche professionali diventa obbligatorio, a partire dal 1 gennaio 2014, accettare i pagamenti anche tramite carte di debito (es. bancomat). Restano valide le disposizioni in materia di obblighi di antiriciclaggio previste dal D.lgs. 231/2007. Con appositi decreti saranno disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini di attuazione di questa disposizione. PEC NELLE PROCEDURE CONCORSUALI (Art. 17 D.l. 179/2012) PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITA- MENTO (Art. 18 D.l. 179/2012) Viene esteso l utilizzo della PEC anche nell ambito delle procedure concorsuali: diventeranno così telematiche le comunicazioni dei momenti essenziali della procedura fallimentare, in modo da velocizzare le comunicazioni stesse e contenere i costi per la gestione delle procedure. Ad esempio: la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (art. 15 legge fallimentare); le comunicazioni ai creditori da parte del curatore (art. 31-bis della legge fallimentare); la presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori (art. 93 della legge fallimentare). La possibilità di ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio (Legge n. 3/2012) viene estesa: al debitore persona fisica (consumatore) che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all attività d impresa / professionale svolta; all imprenditore agricolo. La normativa delle società di mutuo soccorso (l. n del ) viene rivista e resa più attuale a partire dalla definizione stessa di società di mutuo soccorso e dalle attività che può svolgere: ART. LEGGE 3818/1886 MODIFICATA MODIFICHE ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO (Art. 23 D.l. 179/2012) 1 Conseguimento della personalità giuridica a norma di legge. Perseguimento di finalità di interesse generale attraverso l esclusivo svolgimento a favore dei soci e familiari conviventi di una o più delle seguenti attività: erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie 1 ; erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e cura delle malattie e degli infortuni; erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici a familiari dei soci deceduti; erogazione di contributi economici e servizi di assistenza a soci che si trovano in condizioni di gravissimo disagio economico 2. 1 A seguito di infortunio, malattia e invalidità al lavoro e in presenza di inabilità temporanea o permanente. 6

7 Tali attività sono svolte nei limiti delle disponibilità finanziarie e patrimoniali, salvi i casi previsti da leggi speciali. Possibilità della società di promuovere attività di carattere educativo e 2 culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e diffusione di valori mutualistici. Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone fisiche. Possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese 3 dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti. E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad 1/3 del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari. In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo 8 soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato. È definita start- up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, residente in Italia, le cui azioni/quote non sono quotate e che presenta i seguenti requisiti: 1) la maggioranza delle azioni/quote sono detenute da persone fisiche; 2) è costituita e svolge l attività d impresa da non più di 48 mesi; 3) ha sede principale degli affari e interessi in Italia; 4) a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione START-UP INNOVATIVE (Art. 25 D.l. 179/2012) annua, risultante dall ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell esercizio, è non superiore a 5 milioni; 5) non distribuisce e non ha distribuito utili; 6) ha, quale oggetto sociale esclusivo, la produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 7) non è stata costituita per fusione/scissione o a seguito di cessione d azienda /ramo d azienda. Inoltre deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) spese di ricerca e sviluppo (escluse quelle relative all acquisto di immobili) al 30% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione; 2) impiego come dipendenti/collaboratori, in percentuale a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato oppure in possesso di laurea e che abbia 2 A seguito dell improvvisa perdita delle fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche. 7

8 svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca; 3) sia titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un invenzione industriale, biotecnologia o una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all oggetto sociale e all attività d impresa. Per ottenere lo status di start-up innovativa la società deve iscriversi in una sezione speciale del Registro Imprese, istituito presso le Camere di Commercio. Le medesime disposizioni previste per le start-up sono applicabili anche ai c.d. incubatori di start-up ossia alle società di capitali, in possesso di specifici requisiti, che offrono servizi al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. Per le start-up innovative sono previste alcune deroghe al diritto societario, entrate in vigore dal 20 ottobre 2012: il termine di cui agli artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. entro il quale la perdita deve risultare ridotta a meno di 1/3 è posticipato al secondo anno successivo; qualora il capitale sociale si riduca al di sotto del limite legale ex artt e 2482-ter, C.c. l assemblea convocata dagli amministratori può deliberare di rinviare alla chiusura dell esercizio successivo le decisioni in merito alla riduzione del capitale sociale e al contemporaneo aumento ad un importo almeno pari al minimo legale; se costituite in forma di srl, è consentita la creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga all art. 2468, commi 2 e 3, C.c.; non sono applicabili le disposizioni relative alle società di comodo né quelle relative alle società in perdita sistematica; in caso di crisi sono soggette esclusivamente al procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento. Sia per le start-up che per i relativi incubatori sono previste delle riduzioni di oneri per il loro avvio, in vigore dal 20 ottobre In particolare è prevista l esenzione: dal diritto annuale CCIAA; dall imposta di bollo e dei diritti di segreteria richiesti per gli adempimenti presso il Registro delle Imprese. 8

9 Nei confronti dei soggetti (persone fisiche/società) che investono nelle startup innovative, per il 2013, 2014 e 2015 sono previste alcune agevolazioni, che attendono però l assenso della Commissione europea, e che pertanto ancora non sono in vigore. In particolare, qualora l investitore sia: persona fisica: detrazione IRPEF pari al 19% della somma investita nel capitale sociale della start-up. L investimento massimo detraibile non può superare e deve essere mantenuto per almeno 2 anni; società non start-up innovativa: non concorrenza alla formazione del reddito del 20% della somma investita nel capitale sociale della start-up. L investimento massimo deducibile non può superare e deve essere mantenuto per almeno 2 anni. Per le c.d. start-up a vocazione sociale, ossia che operano esclusivamente nei settori ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 155/2006 (assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, turismo sociale, ecc.) le predette percentuali di detrazione / deduzione sono aumentate, rispettivamente, al 25% e al 27%. ATTIVITÀ AGRICOLA (Art. 36 comma 8 D.l. 179/2012) Con l intervento del decreto crescita-bis, che integra il comma 1, dell art. 2, D.Lgs. n. 99/2004, ora non costituisce distrazione dall esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l affitto di: fabbricati ad uso abitativo; terreni e fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole ex art. 2135, C.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse); sempreché i ricavi derivanti dalla locazione / affitto siano marginali rispetto a quelli dell attività agricola esercitata, ossia siano non superiori al 10% dei ricavi complessivi. I predetti ricavi rimangono soggetti a tassazione secondo le regole previste dal TUIR. AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DELLE ZONE URBANE DELL OBIETTIVO CONVERGENZA (Art. 37 D.l. 179/2012) A favore delle imprese di micro/piccola dimensione localizzate o che si localizzano, entro la data fissata dal Decreto attuativo della disposizione in esame, nelle Zone Urbane di cui alla delibera CIPE , n. 14, ricadenti nelle regioni ammissibili all obiettivo Convergenza ex regolamento CE n. 1083/2006, è previsto il finanziamento delle agevolazioni consistenti: nell esenzione dalle imposte sui redditi/irap per i primi 5 periodi d imposta; nell esenzione dall'imu; nell esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi 5 anni di attività. 9

10 VERSAMENTI DI IMPOSTE PER CONTO DEI CONTRIBUENTI NON PIÙ ESENTI IVA (Art. 38 comma 2 lett. b) D.l. 179/2012) Per effetto della modifica dell art. 10, comma 1, n. 5 del DPR n. 633/72 non possono più fruire dell esenzione Iva le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti 10

11 SPECIALE LE START-UP INNOVATIVE INTRODUZIONE Dopo le srl semplificate e le srl a capitale ridotto arrivano le start-up innovative. Per evitare confusione ricordiamo brevemente che: le srl semplificate sono state introdotte dal decreto liberalizzazioni (art. 3 comma 1 del D.L. n.1 del 24 gennaio 2012 convertito in Le. 27/2012), e sono state inserite direttamente nel codice civile, all art bis. Possono essere costituite solamente da persone fisiche con età inferiore ai 35 anni, e l atto pubblico (che pur richiedendo il passaggio dal notaio non richiede oneri notarili, inoltre è esente da imposta di bollo e dai diritti di segreteria) deve necessariamente seguire il modello approvato con DM Giustizia n.138 del 23 giugno 2012, pubblicato in G. U. n.189 del 14 agosto 2012, senza possibilità di modifica. Le srl semplificate si costituiscono con un capitale minimo di 1 Euro e massimo di 9.999,99, da versare integralmente nelle mani degli amministratori che devono necessariamente essere soci della società; le srl a capitale ridotto sono state introdotte dall art.44 del Decreto Sviluppo (D.L. n.83 del 22 giugno 2012 convertito in L. 134/2012). Esse non trovano un esatta collocazione nel codice civile ma oltre ad essere disciplinate dalla norma istitutiva, seguono laddove compatibili le disposizioni della Srl ordinaria. A differenza della srl semplificata i soci non hanno limiti d età, l atto costitutivo è in forma libera e non dispone di agevolazioni d imposta e onorario. Hanno invece in comune con le srl semplificate la misura del capitale sociale, minimo 1 e massimo 9.999,99 e il fatto che deve essere integralmente versato nelle mani degli amministratori, in quali però possono essere anche non soci; le start-up innovative sono state introdotte dal Decreto crescita bis (D.l. 179 del pubblicato in G.U. n. 245/2012). Esse vengono definite sulla base di una serie di condizioni, che ne delineano le caratteristiche principali. Si tratta in generale di società di capital (quindi non solo srl) costituite e che svolgono da non più di 48 mesi attività di produzione e commercializzazione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico. Per esse sono previste deroghe agli articoli del c.c., sconti per la costituzione e l avvio dell attività, nonché importanti agevolazioni fiscali delle quali si attende ancora il parere favorevole della Commissione Europea. Con l introduzione di queste nuove figure societarie il legislatore ha avuto l intento di dare impulso all economia, incentivare i giovani con tipologie societarie meno costose, e premiare le società ad alto sviluppo tecnologico. 11

12 INDICE DELLE DOMANDE 1. Cosa sono le start-up innovative? 2. Cos è l incubatore certificato? 3. Cos è la start-up a vocazione sociale? 4. Le start-up innovative hanno una durata limitata? 5. Le start-up innovative devono iscriversi al registro delle imprese? 6. Sono previste delle agevolazioni per le start-up innovative? 7. Quali sono gli sconti previsti per l avvio delle start-up innovative? 8. Alle start-up innovative si applicano le disposizioni delle società di comodo e delle società in perdita sistematica? 9. Quali sono gli sconti previsti per l avvio delle start-up innovative? 10. Quali sono le agevolazioni fiscali per i soggetti che investono nelle start-up innovative? DOMANDE E RISPOSTE D.1. COSA SONO LE START-UP INNOVATIVE? R.1. Le start-up innovative sono le società di capitali residenti in Italia, non quotate in mercati regolamentati che possiedono determinati requisiti in riferimento alla titolarità del capitale, al tempo decorso dalla costituzione, e ai volumi di attività in termini di fatturato. La struttura di queste società è stata delineata dal Decreto crescita bis, per favorire la costituzione e la crescita di nuove imprese innovative. Si tratta, infatti, di società: dove la maggioranza delle azioni/quote sono detenute da persone fisiche; costituite e che svolgono attività d impresa da non più di 48 mesi; che hanno sede principale degli affari e interessi in Italia; che, a partire dal secondo anno di attività, hanno come totale del valore della produzione annua, risultante dall ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell esercizio, non superiore a 5 milioni; che non distribuiscono e che non hanno distribuito utili; che hanno, quale oggetto sociale esclusivo, la produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 12

13 che non sono state costituite per fusione/scissione o a seguito di cessione d azienda /ramo d azienda. Oltre ad avere tutti i requisiti sopra indicati, per essere definita start-up innovativa la società deve possedere anche almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: spese di ricerca e sviluppo (escluse quelle relative all acquisto di immobili) al 30% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione; impiego come dipendenti/collaboratori, in percentuale a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca; titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un invenzione industriale, biotecnologia o una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all oggetto sociale e all attività d impresa. D.2. COS È L INCUBATORE CERTIFICATO? R.2. L incubatore certificato è una società di capitali residente in Italia che accompagna il processo di avvio e di crescita della start-up innovativa, dal concepimento dell idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita, in possesso dei seguenti requisiti: dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative; ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative. L incubatore dovrà autocertificare il possesso di tali requisiti con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. D.3. COS È LA START-UP A VOCAZIONE SOCIALE? R.3. E una start-up innovativa operante in ambito sociale, che opera cioè in via esclusiva nei settori dell assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell ambiente e dell ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo 13

14 sociale, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, formazione extra scolastica, servizi strumentali alle imprese sociali. D.4. LE START-UP INNOVATIVE HANNO UNA DURATA LIMITATA? R.4. Sì. Tra le condizioni che determinano la figura della start-up innovativa c è infatti quella della durata : la società e' costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi. I 48 mesi dalla costituzione della società sono considerati congrui per la fase di crescita dell impresa innovativa. D.5. LE START-UP INNOVATIVE DEVONO ISCRIVERSI AL REGISTRO DELLE IMPRESE? R.5. Sì, e devono iscriversi in una sezione speciale istituito presso le Camere di Commercio. L iscrizione è requisito per poter beneficiare della disciplina delle start-up innovative. La sezione speciale del registro consente di condividere le informazioni riguardanti l anagrafica, l attività svolta, i soci fondatori e i collaboratori, il bilancio, con la massima trasparenza e accessibilità. D.6. SONO PREVISTE DELLE AGEVOLAZIONI PER LE START-UP INNOVATIVE? R.6. Sì, e sono proprio le agevolazioni il motivo dell introduzione di tale categoria societaria. Il legislatore, infatti, prevede: alcune deroghe al diritto societario; riduzioni di oneri all avvio di tali società; agevolazioni fiscali per il 2013, 2014, 2015 che attendono però, per la loro entrata in vigore, il parere positivo della Commissione europea. Per le start-up innovative a vocazione sociale le agevolazioni fiscali sono maggiori. D.7. QUALI SONO LE PRINCIPALI DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO PREVISTE PER LE START-UP INNOVATIVE? R.7. La prima deroga riguarda la riduzione del capitale per perdite, prevista agli articoli 2446 comma secondo c.c. per le società di capitali e 2482-bis comma quarto c.c. per le srl. In base a tale norma per le società in cui a causa delle perdite, il capitale sociale diminuisce di oltre 1/3, e in cui entro l anno successivo la perdita non si riduce a meno di 1/3, l assemblea che approva il bilancio in tale esercizio deve ridurre il capitale sociale in proporzione alle perdite accertate. La deroga prevista per le start-up innovative consente l estensione di dodici mesi del periodo previsto per il rinvio a nuovo delle perdite civilistiche. La riduzione del 14

15 capitale sociale in proporzione alle perdite accertate non dovrà più avvenire entro l anno successivo a quello in cui il capitale sociale risulta diminuito di oltre un terzo, ma dovrà avvenire entro il secondo esercizio successivo. Sempre in tema di perdite d esercizio, per le start-up innovative viene prevista una deroga agli articoli 2447 (spa) e 2482-ter (srl) del c.c. In base alla norma ordinaria, se il capitale sociale, a causa di perdite, scende al di sotto del minimo legale, deve essere senza indugio ridotto e contemporaneamente aumentato ad una cifra non inferiore al minimo legale (oppure deve avvenire la trasformazione della società). Alle start-up innovative, invece, viene data la possibilità di rinviare questa decisione alla chiusura dell esercizio successivo a quello in cui avviene la riduzione del c.s. al di sotto del minimo legale. Un altra deroga alle norme di diritto societario riguarda la possibilità, per le start-up innovative costituite in forma di srl, di creare categorie di quote fornite di diritti diversi, sul modello delle spa ed in deroga all art. 2468, quali nella sostanza diritti di voto o sociali non proporzionali alla quota posseduta, limitati a particolari argomenti, subordinati al verificarsi di particolari condizioni. D.8. ALLE START-UP INNOVATIVE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLE SOCIETÀ DI COMODO E DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA? R.8. No. L art. 26 del D.l. 179/2012, al comma 4, prevede espressamente che alle start-up innovative non si applicano le discipline di cui agli articoli 30 della L. 724/1994 (società di comodo) e 2 commi da 36-decies a 36-duodecies del D.l. 138/2011(società in perdita sistematica). D.9. QUALI SONO GLI SCONTI PREVISTI PER L AVVIO DELLE START-UP INNOVATIVE? R.9. Esenzione dal pagamento del diritto annuale CCIAA e dell imposta di bollo e dei diritti di segreteria richiesti per gli adempimenti presso il Registro delle Imprese. D.10. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I SOGGETTI CHE INVESTONO NELLE START-UP INNOVATIVE? R.10. Nei confronti dei soggetti (persone fisiche/società) che investono nelle start-up innovative, per il 2013, 2014 e 2015 sono previste alcune agevolazioni, che attendono però l assenso della Commissione europea, e che pertanto ancora non sono in vigore (diversamente dalle altre agevolazioni previste). In particolare, qualora l investitore sia: persona fisica: detrazione IRPEF pari al 19% della somma investita nel capitale sociale della start-up. L investimento massimo detraibile non può superare e deve essere mantenuto per almeno 2 anni; 15

16 società (non start-up innovativa): non concorrenza alla formazione del reddito del 20% della somma investita nel capitale sociale della start-up. L investimento massimo deducibile non può superare e deve essere mantenuto per almeno 2 anni. Per le c.d. start-up a vocazione sociale le predette percentuali di detrazione / deduzione sono aumentate, rispettivamente, al 25% e al 27%. 16

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