Accertamenti bancari

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1 Accertamenti bancari

2 I nuovi accertamenti bancari alla luce della Finanziaria 2005 Il riferimento normativo (legge 311/2004) è costituito dai commi 402, 403, 404 che apportano delle modifiche ai due articoli principe in materia di poteri istruttori: art. 32 DPR 600/73 e art. 51 DPR 633/72. La novella legislativa cerca di soddisfare alcune carenze del passato in materia di accertamenti bancari, scegliendo, come strategia di base, quella di aumentare i poteri affidati agli organismi di controllo. Il legislatore è intervenuto sotto tre punti di vista: - contenutistico; - procedurale; - accertativo.

3 Modifiche contenutistiche Finanziaria 2005 Duplice ampliamento contenutistico delle regole in materia di accertamenti bancari Ampliamento delle categorie di operatori cui è possibile indirizzare la richiesta di dati e notizie Ampliamento delle tipologie di richieste, molto più variegate rispetto al passato

4 La Finanziaria 2005 amplia notevolmente le tipologie di informazioni che gli organismi di controllo possono ottenere, nonché le tipologie di soggetti a cui le richieste possono essere indirizzate: non solo banche e Poste italiane, ma anche intermediari finanziari, organismi di investimento collettivo, società di gestione del risparmio e società fiduciarie. Con riferimento al contenuto delle informazioni viene finalmente superato il limite derivante dalla nozione di conti intrattenuti : gli organismi di controllo possono chiedere, previa autorizzazione delle autorità competenti, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto e operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con il loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. La nuova formulazione normativa è, a chiare lettere, onnicomprensiva: potranno essere richiesti dati in merito a tutte le operazioni dirette e indirette realizzate ad uno sportello bancario, le operazioni di investimento realizzate attraverso fiduciarie o organismi di investimento e risparmio, le operazioni sulle cassette di sicurezza.

5 All articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni: ( ) 4) al numero 7): 4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell accertamento dell Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell albo di cui all articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati.

6 Modifiche procedurali Finanziaria 2005 Duplice novità procedurale in materia di accertamenti bancari La via telematica diventa la via esclusiva per la richiesta di dati Cambiamento (riduzione) dei termini temporali per l evasione della richiesta (30 giorni)

7 La Finanziaria 2005 è intervenuta sotto due profili: modalità di richiesta dati: la via telematica diventa la via esclusiva. Il Direttore dell Agenzia delle Entrate con provvedimento del 1 luglio 2005 ha fissato la decorrenza delle nuove disposizioni al 1 gennaio riduzione dei termini temporali: le risposte devono pervenire entro un termine fissato dagli uffici che non potrà essere, comunque, inferiore a 30 giorni (prima erano 60) e che potrà essere prorogato su richiesta per un periodo di 20 giorni (prima era di 30).

8 Modifiche accertative Finanziaria 2005 Maggiore operatività delle presunzioni in materia di accertamenti bancari Gli addebitamenti (ingiustificati in sede di contraddittorio) sono considerati elementi positivi di reddito non dichiarati. Tale regola presuntiva viene estesa esplicitamente dalla Finanziaria 2005 anche ai professionisti (prima era valida solo per le imprese)

9 La normativa previgente stabiliva, in materia di imposte dirette, la possibilità di rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti in forza della nota presunzione di legge (prevista dall art. 32 comma 1, numero 2, del DPR 600/73) secondo cui è possibile considerare ricavi (N.B. senza alcun cenno ai compensi) i prelevamenti effettuati dal conto corrente, nel caso in cui il soggetto sottoposto a verifica non fosse in grado, in sede di contraddittorio, di indicarne i beneficiari. La presunzione de qua considerava che l impresa, con il prelievo, avesse acquistato in nero beni, i quali erano considerati venduti in nero. La Finanziaria 2005 aumenta l utilizzabilità di tale presunzione, estendendo l applicabilità della stessa anche ai professionisti. Il nuovo riferimento legislativo è costituito dal comma 402, lettera a) nr. 1.2, che recita: 1.2) nel secondo periodo, le parole da: «a base delle stesse» alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell ambito dei predetti rapporti od operazioni». L introduzione della parola compensi consente l estensione della presunzione ai professionisti.

10 Fino al 1 gennaio 2006 il Fisco potrà chiedere tutte le informazioni contenute nell archivio unico informatico antiriciclaggio registrate nel 2005, vale a dire solo sulle operazioni fuori conto poste in essere per importi superiori a euro (in precedenza ,1 euro pari a 20 milioni di lire). Dal 1 gennaio 2006 gli intermediari finanziari dovranno rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per importo unitario inferiore a euro. Dal 1 marzo 2006 gli accertamenti on line saranno estesi a tutte le altre operazioni fuori conto.

11 ARGOMENTI La natura giuridica delle presunzioni bancarie Estensione delle indagine a conti correnti intestati a terzi Utilizzo dei dati bancari senza contraddittorio con il contribuente La contestazione analitica e per masse delle operazioni bancarie Trasferimento delle risultanze bancarie amministrative in sede penale e viceversa (ossia trasposizione delle risultanze penali in sede fiscale) QUESITI Quale la natura giuridica delle presunzioni di cui all art. 32 DPR 600/73 e art. 51 DPR 633/72? Costituiscono presunzioni legali relative? Oppure meri elementi indiziari, applicabili senza alcun automatismo accertativo? Quali gli effetti pratici derivanti dall una o dall altra impostazioni teorica? Quali i presupposti per estendere le indagini bancarie a conti correnti intestati a terzi? Quali gli effetti sul procedimento nel caso in cui l Amministrazione non ponga in essere il contraddittorio con il contribuente previsto dall art. 32 del DPR 600/73 e art. 51 DPR 633/72? Come devono essere le contestazioni delle operazioni bancarie? L A.F. deve prendere in esame le singole operazioni una a una? Oppure è possibile una contestazione per masse? Che valore hanno le presunzioni bancarie in sede di eventuale processo penale? E, per quanto riguarda il profilo opposto, come trasferire le risultanze di indagini di polizia giudiziaria in sede accertativatributaria?

12 Natura giuridica delle presunzioni bancarie Dottrina maggioritaria Dottrina minoritaria La posizione teorica prevalente in L orientamento minoritario nega il materia sostiene che le presunzioni valore di presunzioni legali. Le contenute nell art. 32 nr. 2 del DPR informazioni relative alla disponibilità 600/1973 siano presunzioni legali finanziarie del contribuente su conti relative: in altre parole, la normativa bancari possono costituire meri elementi vigente, a patto che il contribuente non indiziari, che non consentono alcuna adduca prove contrarie, consente inversione dell onere della prova, all Amministrazione finanziaria in sede restando l Amministrazione tenuta di accertamento, di non dover esplicitare le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, delle proprie risultanze investigative. vagliare i dati in proprio possesso secondo le normali regole ordinariamente previste per il metodo di ricostruzione del reddito previste dagli artt. 38 e 39 del DPR 600/73. Giurisprudenza La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ritiene che le presunzioni contemplate dagli articoli 32 e 51 siano presunzioni legali e come tale rende utilizzabili de plano dall Amministrazione finanziaria i dati e gli elementi risultanti acquisiti, anche se il carattere relativo di essa ammette prova contraria da parte del contribuente.

13 Estensione delle indagine a conti correnti intestati a terzi Il legislatore, pur non prevedendo espressamente la possibilità di estendere le indagini bancarie anche a terzi, all art. 37 del DPR 600/1973 contempla la possibilità di ricondurre in capo al soggetto controllato redditi di cui altri appaiono formalmente titolari laddove sia provata l interposizione personale, anche con presunzioni che siano però grave, precise e concordanti.

14 Conti del contribuente sottoposto a verifica Conti di terzi L estensione delle indagini ai conti terzi e l applicazione delle presunzioni è ammessa se viene soddisfatto il seguente requisito: raccolta di prove gravi, precise e concordanti tramite le quali sia possibile riferire i conti terzi al contribuente sottoposto a controllo Ne consegue che, nel caso di conti terzi, viene meno l automatica operatività delle presunzioni bancarie

15 Utilizzo dei dati bancari senza contraddittorio con il contribuente Nella nostra legislazione fiscale manca una normativa che sancisca la necessità di un contraddittorio, né esiste alcun principio generale mutuabile ai nostri fini. La giurisprudenza formatasi sul tema ha una posizione ormai pacifica[1]. Secondo la Suprema Corte, è legittima l utilizzazione da parte dell Amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari del contribuente, anche se lo stesso non è stato convocato per giustificare le operazioni bancarie oggetto di verifica. [1] Più di una le pronunce della Suprema Corte in materia, tutte accomunate dalla medesima conclusione: legittimo l accertamento emanato senza preventivo contraddittorio. Più precisamente si ricordano: Cass. 6232/2003, 7267/2002, 4601/2002, 2814/2002, 3128/2001, Cass. 9946/2000, 14191/2000, 10060/2000, 11094/1999. La sentenza nr del 2001 è stata, altresì, ricordata di recente da autorevole dottrina. (Cfr. LUPI)

16 La contestazione analitica e per masse delle operazioni bancarie La normativa precedente all entrata in vigore della Finanziaria 2005 faceva riferimento espressamente al vincolo per gli Uffici e la Guardia di Finanza di considerare singolarmente le operazioni risultanti dai conti correnti. In altre parole gli organi di controllo dovevano conteggiare tutte le operazioni di versamento e prelevamento una ad una, per la quantificazione finale della cifra di evasione da addebitare. La novella normativa consiste nella sostituzione del vecchio dettato normativo secondo cui i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti..., con la nuova formulazione in virtù della quale sono posti a base delle rettifiche, non più i singoli dati, bensì i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell articolo 33, secondo e terzo comma.

17 In virtù della modifica esaminata, sembra possibile affermare che, d ora in poi, gli organi di controllo hanno la possibilità di considerare solo gli ammontari complessivi risultanti dai conti e rinunciare a una contestazione analitica. In altre parole sembrerebbe che l Amministrazione finanziaria possa ora procedere ad una contestazione per masse, sicuramente meno onerosa e più snella per gli Uffici e tali conclusioni troverebbero conferma nell interpretazione letterale del nuovo testo normativo.

18 Pur ammettendo la possibilità di una contestazione per masse dei dati bancari, possibilità riconosciuta, del resto, dalla novellata formulazione normativa, rimane la necessità di ancorare le risultanze della verifica fiscale alla realtà concreta del contribuente. In altre parole, il peso probatorio dei dati raccolti dai verificatori aumenterà nel caso di contestazione analitica delle operazioni, rendendo meno facile per il contribuente replicare con prova contraria.

19 L utilizzo in sede penale delle risultanze delle indagini bancarie amministrative Ambito amministrativo Le presunzioni bancarie costituiscono presunzioni legali relative automaticamente applicabili Transito in sede penale Ambito penale Le presunzioni bancarie costituiscono indizio soggetto, sulla scorta del comma 1 dell art. 192 del c.p.p., al principio del libero convincimento del giudice ai fini della valutazione

20 L impiego di dati e notizie acquisiti nelle indagini penali nell attività di accertamento Ambito penale Le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria possono transitare in sede amministrativa-fiscale previa debita autorizzazione dell A.G. Transito in sede amministrativa Ambito amministrativo I dati ed elementi acquisiti in campo penale possono fare il loro ingresso in campo amministrativo-tributario, godendo dell inversione dell onere della prova.

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