COMUNE DI VILLADOSSOLA
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1 COMUNE DI VILLADOSSOLA Provincia del Verbano Cusio Ossola Regolamento Comunale che disciplina l installazione di indicatori di attività private e di pubblico interesse, arredi privati esterni all edificio, distributori automatici e altri manufatti
2 Art. 1 Disposizioni generali pag. 3 a) Limiti e validità pag. 3 b) Misure pag. 3 c) Decorrenza e decadenza pag. 3 d) Responsabilità pag. 3 Regolamento Comunale insegne e cartellonistica INDICE TITOLO I - Disposizioni generali TITOLO II Installazioni fisse Art. 2 Definizioni - pag. 4 A) Insegne pag. 4 B) Targhe pag. 4 C) Cartelli e cartelloni pag. 4 D) Frecce segnaletiche pag. 4 E) Apparecchi di illuminazione privata pag. 4 F) Tende pag. 4 G) Distributori automatici pag. 4 H) Elementi di attrezzatura pubblica ed accessori alle reti pag. 4 I) Elementi e casi particolari pag. 4 Art. 3 Prescrizioni generali valide su tutto il territorio comunale - pag. 5 Art. 4 Prescrizioni particolari pag. 9 A) Insegne pag. 9 B) Targhe pag. 11 C) Cartelli e cartelloni pag. 13 D) Frecce segnaletiche pag. 15 E) Apparecchi di illuminazione privata pag. 17 F) Tende pag. 19 G) Distributori automatici pag. 21 H) Elementi di attrezzatura pubblica ed accessori alle reti pag. 22 I) Elementi e casi particolari pag. 24 Art. 5 Regime sanzionatorio pag. 25 TITOLO III Disposizioni transitorie e finali pag. 26 Art. 6 Norme transitorie pag. 26 Art. 7 Norme finali pag. 26 TITOLO IV Tabelle di riepilogo pagg
3 Art. 1 - Disposizioni generali Ua) Limiti e validità Regolamento Comunale insegne e cartellonistica TITOLO I Disposizioni generali Sono soggette alle norme e prescrizioni del presente regolamento le installazioni fisse, di seguito definite, da realizzare in ogni parte del territorio del Comune. L Autorità Comunale, provvede, attraverso l applicazione del presente Regolamento, affinché nella esecuzione di dette opere siano costantemente soddisfatte le esigenze della solidità, dell estetica, del decoro, della sicurezza, dell igiene e di tutto quanto riguarda più in generale la materia edilizia ed urbanistica. Per gli immobili e le zone soggette a speciali vincoli o comunque aventi caratteristiche particolari, è sempre facoltà dell Autorità Comunale di sentire il parere delle Soprintendenze o di altri organi competenti nei limiti dei poteri conferiti ai medesimi dalle disposizioni di legge. Ub) Misure Le misure e le quote indicate di seguito sono da intendersi con una tolleranza del ± 5%. Uc) Decorrenza e decadenza Fatta salva l eventuale acquisizione di pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc.: - nei casi in cui è prevista la comunicazione l efficacia della stessa si costituisce all atto della sua presentazione. - nei casi di Denuncia di Inizio Attività l efficacia della stessa si costituisce trascorsi 30 (trenta) giorni dall atto della sua presentazione o dall acquisizione di tutti i parere necessari. - nei casi di Permessi di Costruire, il rilascio od il ricevimento di ricevuta di presentazione dell istanza, il ricevimento di richiesta di integrazioni o qualsiasi rapporto interlocutorio, ivi compreso il versamento dell importo dovuto per tributi, non costituiranno in alcun modo titolo autorizzativo. L installazione si intende autorizzata esclusivamente dal momento del materiale rilascio del Permesso di Costruire stesso. La comunicazione, la D.I.A. e il Permesso di Costruire rilasciato cesseranno di avere effetto qualora l installazione non sia avvenuta entro un anno dalla data della loro efficacia. Ud) Responsabilità L osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non limita la responsabilità dei proprietari, dei titolari, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori, nell ambito delle rispettive competenze, per atto od omissioni in violazione delle leggi vigenti. La comunicazione, la D.I.A. e il Permesso di Costruire rilasciato si intendono accordatati rimanendo sempre salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi e non esonera il proprietario, il titolare, il direttore e l assuntore dei lavori dall obbligo di attenersi, sotto la loro responsabilità, all osservanza delle leggi e dei regolamenti. 3
4 TITOLO II Installazioni fisse Art. 2 Definizioni Si definiscono Installazioni fisse : A) Le insegne Con il termine Insegne si intendono le insegne ed i marchi, luminosi od illuminati e non luminosi od illuminati, di qualsiasi forma e dimensione. B) Le targhe Con il termine Targhe si intendono i pannelli non luminosi né illuminati, aventi dimensioni massime di centimetri 30 x 40. C) I cartelli ed i cartelloni Con il termine Cartelli e cartelloni si intendono i pannelli, sia mono che bifacciali, non illuminati né luminosi, eccedenti le misure di centimetri 30 x 40, collocati in posizione diversa dalla sede dell attività a cui si riferiscono. D) Le frecce segnaletiche Con il termine Frecce segnaletiche si intendono i pannelli indicatori, monofacciali o bifacciali, non luminosi, nei colori standard giallo e grigio scuro e nelle misure di centimetri 25 x 125 ciascuna. E) Gli apparecchi di illuminazione privata Con il termine Apparecchi di illuminazione privata si intendono faretti e lampioncini posti in corrispondenza di attività, sia volti all illuminazione di mezzi pubblicitari attinenti la attività stessa, sia a puro scopo decorativo. F) Le tende Con il termine Tende vengono definite quelle installazioni, affisse ai fabbricati esistenti, realizzate in teli di tessuto o materiale analogo, sostenute o meno da strutture retrattili, avvolgibili, estensibili ecc. comprendendo le tende affisse ad abitazioni private, a qualsiasi piano. G) I distributori automatici Con il termine Distributori automatici si intendono le apparecchiature, finalizzate alla distribuzione automatica all utenza di merci e\o servizi, direttamente utilizzabili da spazi pubblici. H) Gli elementi di attrezzatura pubblica ed accessori alle reti Con il termine Elementi di attrezzatura pubblica ed accessori alle reti si intendono tutti quegli elementi di attrezzatura pubblica gli accessori alle reti impiantistiche, quali: gli armadietti telefonici od elettrici, nonché ogni altro elemento necessario per il controllo o l erogazione di servizi di rete. I) Gli elementi ed i casi particolari Con il termine Elementi e casi particolari si intendono tutti quegli oggetti, riconducibili alla classificazione di installazioni fisse e non classificabili nei precedenti punti A), B), C), D), E), F), G),H). 4
5 Art. 3 - Prescrizioni generali valide su tutto il territorio comunale Su tutto il territorio comunale, e fatte salve le prescrizioni più restrittive riferite ad ambiti soggetti a particolare tutela, valgono le norme e le prescrizioni sotto riportate. Per la pubblicità mediante cartelloni su pali entro terreno o proprietà privata visibili dalle strade pubbliche e dalle linee ferroviarie, indipendentemente dalle autorizzazioni riservate in casi speciali ad altri Enti, è necessaria l autorizzazione che sarà accordata solo quando risulti accertato, in base a presentazione di disegni e fotografie dell ambiente in duplice copia, che il decoro della località non resti in alcun modo turbato. Le vetrinette (bacheche) non sono ammesse salvo che previste nella composizione dell edificio e/o da apposita convenzione con il Comune. L installazione di cartelli deve salvaguardare la fotografabilità degli edifici monumentali. a) Nel caso l intervento contempli l installazione anche di uno solo degli elementi definiti al precedente art. 2, deve: 1)assumere come quadro di riferimento progettuale l assetto globale della facciata e/o del contesto circostante in cui si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche estetiche, architettoniche e decorative dell edificio e/o del contesto circostante, di cui deve garantire la lettura. A tale proposito sono state individuate indicazioni nelle tabelle allegate. Diverse indicazioni progettuali saranno valutate dalla Commissione Edilizia se ubicate in aree vincolate. 2) non determinare disturbo, per posizione, colori ed intensità luminosa, alla circolazione, sia pedonale che veicolare che ai portatori di handicap, nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada e conseguente Regolamento di attuazione e del Regolamento di Polizia Urbana. b) Qualsiasi manufatto non può in alcun modo avere forme o riportare scritte o logotipi offensivi del pubblico decoro, né recare messaggi od indicazioni anche solo potenzialmente razzisti, discriminanti o violenti. c) Le parole o espressioni riportate dalle installazioni fisse devono essere in italiano o secondo la tradizione locale. Possono essere usate parole o espressioni in lingue anche diverse dall italiano, purché risultino chiaramente comprensibili la natura e la tipologia dell attività. Qualora per qualsiasi motivo dovesse rendersi necessario riportare scritte in lingue e/o caratteri extraeuropei, deve essere riportata in modo leggibile la corrispondente traduzione in lingua italiana. d) Qualsiasi manufatto deve essere installato in modo da garantire idonee caratteristiche di solidità e deve rispondere alle vigenti normative in materia impiantistica e di sicurezza. e) Le installazioni devono essere collocate in prossimità del piano terra dei locali alle cui attività si riferiscono, con la sola eccezione delle frecce segnaletiche, dei cartelli, dei cartelloni e delle tende. f) Se le attività sono ubicate ai piani superiori od in corpi di fabbrica interni rispetto agli spazi pubblici, le suddette forme pubblicitarie devono essere collocate accanto al portone od all ingresso, sotto forma di targa. 5
6 g) Non è ammessa alcuna installazione fissa riportante marchi e\o messaggi pubblicitari ai piani superiori al piano terra, salvo che si tratti di vetrofanie, con l esplicita esclusione di qualsiasi manufatto luminoso, illuminato e/o sporgente rispetto ai serramenti, alle facciate, agli elementi architettonici aggettanti, a cornici o lesene di qualsiasi tipo. h) In presenza di più attività da segnalare ai piani superiori od in corpi di fabbrica interni rispetto agli spazi pubblici, la relativa segnaletica deve essere raggruppata in una apposita ed omogenea struttura informativa. i) Frecce segnaletiche, cartelli e cartelloni devono essere il più possibile raggruppati e non devono costituire alcun intralcio alla segnaletica pubblica. In caso di prima installazione, è fatto obbligo di rendere disponibile gratuitamente l uso dei supporti autorizzati per successive analoghe installazioni. l) Le attività commerciali (od assimilabili) presenti su una stessa via possono concordare di raggruppare i loro messaggi pubblicitari in un unico pannello da posizionare all intersezione con la via di maggior transito. Tali, installazioni fisse, realizzate secondo un unico progetto grafico, devono essere collocate su sostegni laterali o centrale, di altezza massima non superiore a 300 centimetri, ove non diversamente definito in uno specifico progetto. m) Nessuna forma pubblicitaria è consentita su: 1) coperture degli edifici vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali, ed in corrispondenza di stabili o luoghi di particolare pregio, od aventi particolari caratteristiche, o sottoposti dal PRG a particolari tutele. 2) pilastri (o colonne) ed arcate (o architravi) di portici; 3) strutture aggettanti quali: balconi, pensiline, tettoie; 4) elementi di facciata aventi funzione decorativa; 5) tende, aggettanti o meno. 6) Qualsiasi superficie orizzontale, inclinata o comunque diversa dal piano verticale. 7) Pali, mensole e tralicci delle attrezzature pubbliche, accessori di rete. n) Non sono consentite forme di pubblicità dipinta o incollata sulla sede stradale o sul marciapiede. o) Verrà valutata caso per caso la ammissibilità ove fosse richiesta l autorizzazione per la realizzazione di installazioni fisse in corrispondenza della copertura di edifici a destinazione commerciale, industriale, comunque diversa dall uso abitativo ed in zone periferiche. p) Verrà valutata caso per caso la ammissibilità ove fossero previste installazioni fisse in aree soggette a tutela paesistica e/o ambientale. q) Frecce, cartelli e cartelloni riferiti ad attività private, non sono ammessi su edifici vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali, per le aree soggette a tutela paesistica e/o ambientale ed in corrispondenza di stabili o luoghi di particolare pregio, od aventi particolari caratteristiche, o sottoposti dal PRG a particolari tutele. In tali ambiti sono ammessi solo se finalizzati ad indicare percorsi ad edifici o luoghi di valore storico documentario o di interesse pubblico. Nelle altre parti del territorio comunale gli indicatori devono essere posizionati su un unico sostegno avente altezza massima pari a centimetri 300, ove non diversamente definito in uno specifico progetto adottato e/o approvato dalla Amministrazione Comunale. 6
7 r) Sopra le installazioni fisse, è obbligatorio riportare in modo indelebile gli estremi e la data di rilascio della relativa autorizzazione o titolo abilitativo che autorizza l installazione stessa, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato, od il numero di iscrizione al relativo albo, ordine o collegio professionale, in posizione visibile ed in dimensioni adeguate. Per le frecce segnaletiche, questi estremi possono essere riportati nella parte retrostante e comunque in modo visibile. L eventuale marchio o logotipo del produttore dell impianto pubblicitario deve avere dimensioni non superiori ad un comune biglietto da visita o comunque proporzionate all impianto e collocato in posizione marginale. s) E obbligatoria la rimozione delle installazioni fisse non più utilizzate o riferite a cessate attività, salvo il caso di insegne dipinte e/o aventi carattere storico, delle quali è obbligatoria la conservazione a giudizio della Amministrazione Comunale La rimozione delle installazioni fisse deve essere effettuata, a cura degli interessati, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell attività stessa; trascorso tale termine l Amministrazione comunale ordina la rimozione, assegnando i termini. In caso di ulteriore inerzia l Amministrazione comunale provvede d ufficio addebitando le spese sostenute al titolare dell attività cessata, fatte salve le sanzioni previste. t) In caso di realizzazione di installazioni fisse senza l opportuna Comunicazione, ovvero Denuncia di Inizio Attività, ovvero prima del rilascio del relativo Permesso di Costruire, od in difformità rispetto al titolo abilitativo, l Amministrazione Comunale, fatte salve le altre sanzioni di tipo amministrativo ed eventualmente penali, provvede ad ordinarne la rimozione assegnando il termine previsto dalla legge ed occulta fino al momento della rimozione stessa alla vista ogni forma pubblicitaria riportata nell installazione in questione mediante l apposizione di materiale opaco ed addebitando le relative spese sostenute al titolare della installazione. In caso di non ottemperanza all ordinanza di rimozione l Amministrazione provvede d ufficio addebitando parimenti le spese sostenute al titolare dell attività. u) La realizzazione di qualsiasi installazione fissa posizionata direttamente od indirettamente in corrispondenza di porticati pubblici od ad uso pubblico, dovrà uniformarsi alle norme contenute nel presente regolamento. v) L installazione delle opere disciplinate al presente articolo sono assoggettate alla preventiva Denuncia di Inizio Attività ovvero al rilascio di Permesso di Costruire da parte del Comune. Per la posa temporanea di totem, striscioni e stendardi, per le sostituzioni dei pannelli pubblicitari di uguale forma e dimensione (mantenendo i supporti originari), per l installazione di insegne e frecce segnaletiche, direttamente in adiacenza dell unità locale, per l installazione di apparecchi di illuminazione privata, di tende, di targhe e di elementi di attrezzatura pubblica ed accessori alle reti, la posa è assoggettata alla preventiva semplice comunicazione. Tutti i casi succitati devono inoltre rispondere alle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di applicazione. w) La Denuncia di Inizio Attività dovrà essere completa dei seguenti documenti allegati: 1) modello di D.I.A. compilato in ogni sua parte; 2) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 455/00 e s.m.i., con il quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità (in caso di installazione su appositi sostegni, stabilmente infissi nel terreno); 3) relazione asseverata da tecnico abilitato; 7
8 4) estratti N.C.T. e P.R.G.C. con l individuazione delle aree interessate all installazione; 5) planimetrie quotate delle aree interessate all installazione, complete dell esatto posizionamento ed orientamento dell impianto; 6) disegni di progetto quotati in scala non inferiore a 1:20 con rappresentazione veritiera dei singoli messaggi previsti (fissi e/o variabili); 7) documentazione fotografica a colori del sito interessato; 8) consenso scritto del proprietario dell area se trattasi di soggetto diverso dal Comune di Villadossola; 9) in caso di vincolo ambientale: istanza, elaborati, grafici, relazione descrittiva, relazione paesaggistica, fotografie a colori (tutto in ulteriori n. 4 copie); 10) in caso di obbligo di nulla-osta dell Ente proprietario della strada ai sensi dell art. 23 comma 4 del Codice della Strada la documentazio ne di cui ai punti da 1) a 8) dovrà essere presentata in ulteriori n. 3 copie. x) Le lapidi poste su facciate di edifici anche privati a ricordo e commemorazione di personaggi o di eventi storici sono da ritenersi inamovibili salvo consenso del Comune. z) I titoli abilitativi di cui al presente Regolamento sono revocate d Ufficio, previa comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A.R. indirizzata al Titolare, quando le installazioni fisse non siano mantenute pulite ed in buono stato. I titoli abilitativi possono altresì essere revocate d Ufficio in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A.R. indirizzata al Titolare, in ogni altro caso in cui L Amministrazione Comunale ne ravvisi il preminente interesse pubblico, senza che nulla sia dovuto ad alcun titolo come indennizzo. Le installazioni fisse per cui sia stato emanato provvedimento di revoca di titolo abilitativo, dovranno essere rimosse entro il termine previsto dalla Legge. In caso di non ottemperanza all ordinanza di rimozione l Amministrazione provvede d ufficio addebitando le spese sostenute al titolare della installazione fissa. 8
9 Art. 4 - Prescrizioni particolari A) Insegne Regolamento Comunale insegne e cartellonistica (Con il termine Insegne si intendono le insegne ed i marchi, luminosi od illuminati e non luminosi od illuminati, di qualsiasi forma e dimensione). 1) Le insegne di norma si collocano nella parte superiore della vetrina, inserite nel terzetto delle aperture, in corrispondenza di eventuali cassoni ciechi o specchiature vetrate esistenti (in mazzetta), senza precludere l apertura di eventuali parti mobili aventi funzione aeroilluminante. 2) Solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati e documentati in sede di progetto, quali ad esempio l esistenza di oggettive impossibilità di altra collocazione e\o la presenza di particolari caratteristiche, sarà possibile autorizzare una diversa collocazione. 3) I cassonetti luminosi o qualsiasi altro elemento non possono sporgere sul suolo pubblico per più di 4 centimetri rispetto al filo del fabbricato. 4) Le parti costituenti l insegna che, per un qualsiasi documentato motivo, dovessero sporgere oltre 4 centimetri rispetto al filo del fabbricato, devono essere collocate ad almeno centimetri 250 rispetto alla quota del marciapiede antistante. Queste parti non possono in ogni caso sporgere sul suolo pubblico per più di centimetri 15, devono essere mute, non luminose e non configurarsi in alcun modo come forme pubblicitarie. 5) Nei luoghi ove l installazione prevista prospetti su di un marciapiede a raso o su spazio pubblico privo di marciapiede non sarà ammessa alcuna sporgenza oltre i centimetri 4. La sporgenza massima ammessa di centimetri 15 potrà essere realizzata solo ad una altezza minima di centimetri 350 rispetto al suolo. 6) Per insegne a messaggio variabile (ad esempio del tipo a display), dovrà essere dichiarato in sede di istanza ogni tipo di messaggio previsto. 7) Le insegne collocate direttamente sui cristalli delle vetrine (vetrofanie) devono essere incise, dipinte o realizzate comunque in modo da non sporgere in ogni caso oltre centimetri quattro sul sedime pubblico antistante. 8) Scritte, marchi, installazioni fisse ed altre forme pubblicitarie applicate alle vetrine o collocate all interno di esse non necessitano di apposita autorizzazione. Sono comunque assoggettate a tutto quanto altro contenuto in questo regolamento, alle normative vigenti ed al versamento dei tributi dovuti, in modo del tutto analogo alle normali insegne. Lo stesso dicasi per qualsiasi insegna posta all interno di proprietà private, mercati, supermercati, centri commerciali e simili, purché non siano visibili da spazi pubblici. 9) Le insegne non devono costituire intralcio alla circolazione, non devono impedire la corretta visione della segnaletica stradale e degli impianti semaforici. In prossimità delle intersezioni o di punti di potenziale pericolosità viabilistica le insegne devono conformarsi a principi di minimo impatto visivo 10) Per gli edifici vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali, per le aree soggette a tutela paesistica e/o ambientale ed in corrispondenza di stabili o luoghi di particolare pregio o sottoposti dal PRG a particolari 9
10 tutele, deve essere presentata apposita istanza. Devono inoltre osservarsi le seguenti prescrizioni: a) E vietata l installazione di nuove insegne luminose a cassonetto; nelle località sopra definite saranno ammesse soltanto insegne opache illuminate da faretti (Vedere il successivo punto E) od insegne a singoli caratteri od elementi scatolati retro illuminati, a luce indiretta, od a lettere ed elementi scatolati illuminati singolarmente dall interno, realizzati in modo da consentire la visione del supporto sottostante. b) Sono ammesse lettere metalliche, od altro materiale, sempre opaco, applicate in rilievo. c) In alternativa è ammesso l uso di cassonetti con fronte scura e scritta e\o simboli luminosi in negativo. 11) È vietata l installazione di nuove insegne a bandiera, sia luminose che non, sporgenti su suolo pubblico, fatta eccezione per gli elementi indicanti servizi di pubblica utilità quali ad esempio farmacie e punti telefonici pubblici. Queste insegne potranno sporgere sul sedime pubblico solo nella misura necessaria a garantire la loro funzionalità. La loro altezza minima dal suolo non deve essere inferiore a centimetri 250 dall antistante marciapiede. Di regola le insegne a bandiera i cui elementi siano posti ad altezza inferiore a centimetri 350 rispetto al suolo sono proibiti nelle strade con marciapiedi a raso e/o di larghezza inferiore a centimetri 800. Nelle strade con marciapiede rialzato, la sporgenza dovrà essere inferiore di almeno centimetri 50 alla larghezza del marciapiede. 12) È generalmente ammessa, l installazione di insegne a bandiera interamente sporgenti e\o collocate su sedime privato. 13) La presenza di insegne precedentemente autorizzate, in difformità alle norme del presente regolamento non costituisce motivazione per derogare alle stesse in caso di sostituzione. Sarà tollerato il mantenimento in sito delle insegne regolarmente autorizzate che non rispondano al presente regolamento, sino a quando non si renda necessario la loro rimozione o sostituzione. 14) La presentazione di comunicazione di installazione di insegna direttamente in adiacenza dell unità locale o di sostituzione del pannello pubblicitario (di uguale forma e dimensione al precedente) dell insegna esistente dovrà essere accompagnata da eventuale copia del titolo abilitativo vigente, nulla-osta dell Ente proprietario della strada ai sensi dell art. 23 comma 4 del Codice della Strada, da titolo di legittimità, da autocertificazione di ottemperanza al presente regolamento, da idonea documentazione fotografica a colori, da planimetrie quotate con individuazione dell area in oggetto, da bozzetto quotato comprensivo del messaggio e da dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali lesioni di diritti di terzi. 15) Le insegne a bandiera sporgenti su suolo pubblico potranno essere ammesse solo a seguito di uno specifico piano di settore approvato dall Amministrazione Comunale. 10
11 B) Targhe (Con il termine Targhe si intendono i pannelli non luminosi né illuminati, aventi dimensioni massime di centimetri 30 x 40). 1) Le targhe devono essere realizzate in metallo, marmo o altro materiale lapideo, cristallo; le relative iscrizioni devono essere incise. 2) Sarà comunque ammessa l installazione di targhe realizzate in altri materiali, purché idonei a svolgere la loro funzione. 3) È esclusa, per le targhe, ogni forma di illuminazione, diretta od indiretta. 4) In presenza di supporto lapideo a vista ed ove non sia possibile un altra collocazione, sarà ammessa la sola collocazione di targhe in materiale trasparente, in modo da consentire la visione del supporto sottostante. 5) Qualsiasi elemento costituente o di sostegno alle targhe non potrà sporgere più di 4 centimetri su suolo pubblico. 6) Le targhe devono essere collocate accanto al portone od all ingresso all immobile in cui ha sede l attività a cui si riferiscono. 7) Le targhe non devono costituire intralcio alla circolazione, non devono impedire la corretta visione della segnaletica stradale e degli impianti semaforici. In prossimità delle intersezioni o di punti di potenziale pericolosità viabilistica le targhe devono conformarsi a principi di minimo impatto visivo 8) Qualora sia prevista l installazione di più targhe, queste dovranno essere realizzate secondo un unico progetto grafico e dovranno avere tipologia e misure uniformi tra loro. 9) Le targhe collocate all interno di vetrine non necessitano di apposita autorizzazione. Sono comunque assoggettate a tutto quanto altro contenuto in questo regolamento, alle normative vigenti ed al versamento dei tributi dovuti, in modo del tutto analogo alle normali targhe. Lo stesso dicasi per qualsiasi targa posta all interno di proprietà private, mercati, supermercati, centri commerciali e simili, purché non sia visibile da spazi pubblici. 10) Per gli edifici vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali, per le aree soggette a tutela paesistica e/o ambientale ed in corrispondenza di stabili o luoghi di particolare pregio, o sottoposti dal PRG a particolari tutele, le targhe dovranno inserirsi in modo armonico del contesto. 12) La presenza di targhe precedentemente autorizzate in difformità alle norme del presente regolamento non costituisce motivazione per derogare alle stesse in caso di sostituzione. Sarà tollerato il mantenimento in sito delle targhe regolarmente autorizzate che non rispondano al presente regolamento, sino a quando non si renda necessario la loro rimozione o sostituzione. 13) Per l installazione di nuove targhe il soggetto legittimato dovrà presentarne comunicazione prima della posa e/o sostituzione. 14) La presentazione di comunicazione di posa e/o sostituzione di targa dovrà essere accompagnata da copia dell eventuale titolo abilitativo precedente, da titolo di legittimità, 11
12 da autocertificazione di ottemperanza al presente regolamento, da idonea documentazione fotografica a colori, da planimetrie quotate con individuazione dell area in oggetto, da bozzetto quotato comprensivo del messaggio e da dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali lesioni di diritti di terzi. 12
13 C) Cartelli e cartelloni (Con il termine Cartelli e cartelloni si intendono i pannelli, sia mono che bifacciali, non illuminati né luminosi, eccedenti le misure di centimetri 30 x 40, collocati in posizione diversa dalla sede dell attività a cui si riferiscono). 1) Cartelli e cartelloni di norma dovranno essere collocati: a) Su appositi sostegni, stabilmente infissi nel terreno. b) In corrispondenza di testate e\o porzioni di pareti o frontespizi o ciechi, senza precludere l apertura di eventuali serramenti o parti mobili aventi funzione aeroilluminante. 2) Solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati e documentati in sede di progetto, quali ad esempio l esistenza di oggettive impossibilità di altra collocazione e\o la presenza di particolari caratteristiche, sarà possibile autorizzare una diversa collocazione. 3) Cartelli, cartelloni o qualsiasi altro elemento non possono sporgere sul suolo pubblico per più di 4 centimetri rispetto al filo del fabbricato. 4) Le parti costituenti cartelli e cartelloni che, per un qualsiasi documentato motivo, dovessero sporgere oltre 4 centimetri rispetto al filo del fabbricato, devono essere collocate ad almeno centimetri 250 rispetto alla quota del marciapiede antistante. Queste parti non possono in ogni caso sporgere sul suolo pubblico per più di centimetri 15, devono essere mute, non luminose e non configurarsi in alcun modo come forme pubblicitarie. 5) Nei luoghi ove l installazione prevista prospetti su di un marciapiede a raso o su spazio pubblico privo di marciapiede non sarà ammessa alcuna sporgenza oltre i centimetri 4. La sporgenza massima ammessa di centimetri 15 potrà essere realizzata solo ad una altezza minima di centimetri 350 rispetto al suolo. 6) Scritte, marchi, installazioni fisse ed altre forme pubblicitarie applicate alle vetrine o collocate all interno di esse non necessitano di apposita autorizzazione. Sono comunque assoggettate a tutto quanto altro contenuto in questo regolamento, alle normative vigenti ed al versamento dei tributi dovuti, in modo del tutto analogo a normali cartelli e cartelloni. Lo stesso dicasi per qualsiasi cartello o cartellone posti all interno di proprietà private, mercati, supermercati, centri commerciali e simili, purché non siano visibili da spazi pubblici. 7) Cartelli e cartelloni non devono costituire intralcio alla circolazione, non devono impedire la corretta visione della segnaletica stradale e degli impianti semaforici. In prossimità delle intersezioni o di punti di potenziale pericolosità viabilistica, cartelli e cartelloni devono conformarsi a principi di minimo impatto visivo. 8) Qualora sia prevista l installazione di più cartelli e\o cartelloni, questi dovranno essere realizzati secondo un unico progetto grafico e dovranno avere tipologia e misure uniformi tra loro. In ogni gruppo di cartelli e\o cartelloni, potrà essere ammessa una sola installazione pubblicitaria per ogni singola attività. 9) E vietata l installazione di nuovi cartelli e cartelloni, salvo che questi non rivestano carattere di pubblica utilità, in corrispondenza di edifici vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali, per le aree soggette a tutela paesistica e/o ambientale ed in corrispondenza di stabili o luoghi di particolare pregio, o sottoposti dal PRG a particolari tutele, deve essere presentata apposita istanza. 13
14 10) È vietata l installazione di nuovi cartelli e\o cartelloni, sporgenti su suolo pubblico, fatta eccezione per gli elementi indicanti servizi di pubblica utilità quali ad esempio farmacie e punti telefonici pubblici. Questi cartelli e\o cartelloni potranno sporgere sul sedime pubblico solo nella misura necessaria a garantire la loro funzionalità. La loro altezza minima dal suolo non deve essere inferiore a centimetri 250 dall antistante marciapiede. Di regola i cartelli ed i cartelloni sporgenti su suolo pubblico oltre centimetri 4, i cui elementi siano posti ad altezza inferiore a centimetri 350 rispetto al suolo sono proibiti nelle strade con marciapiedi a raso e/o di larghezza inferiore a centimetri 800. Nelle strade con marciapiede rialzato, la sporgenza dovrà essere inferiore di almeno centimetri 50 alla larghezza del marciapiede. È generalmente ammessa, l installazione di cartelli e\o cartelloni interamente sporgenti e\o collocati su sedime privato. 11) La presenza di cartelli e cartelloni precedentemente autorizzati, in difformità alle norme del presente regolamento non costituisce motivazione per derogare agli stessi in caso di sostituzione. Sarà tollerato il mantenimento in sito di cartelli e cartelloni regolarmente autorizzati che non rispondano al presente regolamento, sino a quando non si renda necessario la loro rimozione o sostituzione. 12) La presentazione di comunicazione di sostituzione del pannello pubblicitario (di uguale forma e dimensione al precedente) di cartelli o cartelloni esistenti dovrà essere accompagnata da copia del titolo abilitativo vigente, da titolo di legittimità, da autocertificazione di ottemperanza al presente regolamento, da idonea documentazione fotografica a colori, da planimetrie quotate con individuazione dell area in oggetto, da bozzetto quotato comprensivo del messaggio e da dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali lesioni di diritti di terzi. 14
15 D) Frecce segnaletiche Con il termine Frecce segnaletiche si intendono i pannelli indicatori, monofacciali o bifacciali, non luminosi, nei colori standard giallo e grigio scuro e nelle misure di centimetri 25 x 125 ciascuna. 1) Le frecce segnaletiche di norma dovranno essere collocate: a) Su appositi sostegni, stabilmente infissi nel terreno. b) In corrispondenza di testate e\o porzioni di pareti o frontespizi o ciechi, senza precludere l apertura di eventuali parti mobili aventi funzione aeroilluminante. 2) Solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati e documentati in sede di progetto, quali ad esempio l esistenza di oggettive impossibilità di altra collocazione e\o la presenza di particolari caratteristiche, sarà possibile autorizzare una diversa collocazione 3) Frecce segnaletiche o qualsiasi altro loro elemento non possono sporgere sul suolo pubblico per più di 4 centimetri rispetto al filo del fabbricato. 4) Le parti costituenti frecce segnaletiche che, per un qualsiasi documentato motivo, dovessero sporgere oltre 4 centimetri rispetto al filo del fabbricato, devono essere collocate ad almeno centimetri 250 rispetto alla quota del marciapiede antistante. Queste parti non possono in ogni caso sporgere sul suolo pubblico per più di centimetri 15, devono essere mute, non luminose e non configurarsi in alcun modo come forme pubblicitarie. 5) Nei luoghi ove l installazione prevista prospetti su di un marciapiede a raso o su spazio pubblico privo di marciapiede non sarà ammessa alcuna sporgenza oltre i centimetri 4. La sporgenza massima ammessa di centimetri 15 potrà essere realizzata solo ad una altezza minima di centimetri 350 rispetto al suolo. 6) Scritte, marchi, installazioni fisse ed altre forme pubblicitarie collocate all interno di vetrine non necessitano di apposita autorizzazione. Sono comunque assoggettate a tutto quanto altro contenuto in questo regolamento, alle normative vigenti ed al versamento dei tributi dovuti, in modo del tutto analogo alle normali frecce segnaletiche. Lo stesso dicasi per qualsiasi freccia segnaletica posta all interno di proprietà private, mercati, supermercati, centri commerciali e simili, purché non sia visibile da spazi pubblici. 7) Ciascuna freccia deve essere di altezza centimetri 25 e lunghezza centimetri 125 e deve riportare scritte in caratteri chiari e ben leggibili in lingua italiana od europea, disposti su non più di due righe sovrapposte. Eventuali marchi o logotipi potranno essere in altri colori e dovranno essere di modeste dimensioni. Il simbolo indicatore di direzione deve essere realizzato sotto forma di freccia o di triangolo, ben visibile e collocato ad una estremità del pannello. 8) Le frecce segnaletiche non devono costituire intralcio alla circolazione, non devono impedire la corretta visione della segnaletica stradale e degli impianti semaforici. In prossimità delle intersezioni o di punti di potenziale pericolosità viabilistica, le frecce segnaletiche devono conformarsi a principi di minimo impatto visivo. 9) Qualora sia prevista l installazione di più frecce segnaletiche, queste dovranno essere realizzate secondo un unico progetto grafico e dovranno avere tipologia e misure uniformi tra loro, cioè ripetendo la misura standard di centimetri 25 x 125. In ogni gruppo di frecce segnaletiche, potrà essere ammessa una sola freccia per ogni singola attività. 15
16 10) E vietata l installazione di nuove frecce segnaletiche, salvo che questi non rivestano carattere di pubblica utilità, in corrispondenza di edifici vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali, per le aree soggette a tutela paesistica e/o ambientale ed in corrispondenza di stabili o luoghi di particolare pregio, o sottoposti dal PRG a particolari tutele, deve essere presentata apposita istanza. 11) È vietata l installazione di nuove frecce segnaletiche, sporgenti su suolo pubblico oltre centimetri quattro, fatta eccezione per gli elementi indicanti servizi di pubblica utilità quali ad esempio farmacie e punti telefonici pubblici. Queste frecce segnaletiche potranno sporgere sul sedime pubblico solo nella misura necessaria a garantire la loro funzionalità. La loro altezza minima dal suolo non deve essere inferiore a centimetri 250 dall antistante marciapiede. Di regola le frecce segnaletiche sporgenti su suolo pubblico oltre centimetri quattro, i cui elementi siano posti ad altezza inferiore a centimetri 350 rispetto al suolo sono proibiti nelle strade con marciapiedi a raso e/o di larghezza inferiore a centimetri 800. Nelle strade con marciapiede rialzato, la sporgenza dovrà essere inferiore di almeno centimetri 50 alla larghezza del marciapiede. È generalmente ammessa, l installazione di frecce segnaletiche sporgenti e\o collocate su sedime privato. 12) La presenza di frecce segnaletiche precedentemente autorizzate, in difformità alle norme del presente regolamento non costituisce motivazione per derogare alle stesse in caso di sostituzione. Sarà tollerato il mantenimento in sito di frecce segnaletiche regolarmente autorizzate che non rispondano al presente regolamento, sino a quando non si renda necessario la loro rimozione o sostituzione. 13) La presentazione di comunicazione di installazione di freccia segnaletica direttamente in adiacenza dell unità locale o di sostituzione del messaggio pubblicitario (di uguale forma e dimensione al precedente) delle frecce segnaletiche esistenti dovrà essere accompagnata da eventuale copia del titolo abilitativo vigente, nulla-osta dell Ente proprietario della strada ai sensi dell art. 23 comma 4 del Codice della Strada, da titolo di legittimità, da autocertificazione di ottemperanza al presente regolamento, da idonea documentazione fotografica a colori, da planimetrie quotate con individuazione dell area in oggetto, da bozzetto quotato comprensivo del messaggio e da dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali lesioni di diritti di terzi. 16
17 E) Apparecchi di illuminazione privata Regolamento Comunale insegne e cartellonistica Con il termine Apparecchi di illuminazione privata si intendono faretti e lampioncini posti in corrispondenza di attività, sia volti all illuminazione di mezzi pubblicitari attinenti la attività stessa sia a puro scopo decorativo. 1) Gli apparecchi di illuminazione privata: a) Dovranno inserirsi armonicamente nel contesto circostante. b) Non potranno riportare alcuna scritta o marchio. c) Potranno sporgere sul sedime pubblico solo nella misura necessaria a garantire la loro funzionalità. d) La loro altezza minima dal suolo non deve essere inferiore a centimetri 250 dall antistante marciapiede. 2) Di regola gli apparecchi di illuminazione privata sporgenti su suolo pubblico oltre centimetri 4, i cui elementi siano posti ad altezza inferiore a centimetri 350 rispetto al suolo sono proibiti nelle strade con marciapiedi a raso e/o di larghezza inferiore a centimetri 800. Nelle strade con marciapiede rialzato, la sporgenza dovrà essere inferiore di almeno centimetri 50 alla larghezza del marciapiede. 3) È generalmente ammessa l installazione di apparecchi di illuminazione privata sporgenti e\o collocati su sedime privato. 4) Il fascio luminoso proveniente dagli apparecchi di illuminazione privata dovrà di norma essere indirizzato dall alto verso il basso e non potrà mai, per nessun motivo, essere rivolto direttamente od indirettamente verso il senso di marcia. 5) Gli apparecchi di illuminazione privata collocati all interno di vetrine non necessitano di apposita autorizzazione. Sono comunque assoggettati a tutto quanto altro contenuto in questo regolamento, alle normative vigenti, in modo del tutto analogo alle altre installazioni fisse. Lo stesso dicasi per qualsiasi apparecchio di illuminazione privata posto all interno di proprietà private, mercati, supermercati, centri commerciali e simili. 6) Gli apparecchi di illuminazione privata non devono costituire intralcio alla circolazione, non devono impedire la corretta visione della segnaletica stradale e degli impianti semaforici. In prossimità delle intersezioni o di punti di potenziale pericolosità viabilistica, gli apparecchi di illuminazione privata devono conformarsi a principi di minimo impatto visivo. 7) Qualora sia prevista l installazione di più apparecchi di illuminazione privata, questi dovranno essere realizzati secondo un unico progetto grafico e dovranno avere tipologia e misure uniformi tra loro. 8) Per l installazione di apparecchi di illuminazione privata in corrispondenza di edifici vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali, per le aree soggette a tutela paesistica e/o ambientale ed in corrispondenza di stabili o luoghi di particolare pregio, o sottoposti dal PRG a particolari tutele, deve essere presentata apposita istanza. 9) La presenza di apparecchi di illuminazione privata precedentemente autorizzati, in difformità alle norme del presente regolamento non costituisce motivazione per derogare agli stessi in caso di sostituzione. Sarà tollerato il mantenimento in sito di apparecchi di illuminazione privata regolarmente autorizzati che non rispondano al presente regolamento, sino a quando non si renda necessario la loro rimozione o sostituzione. 17
18 10) La presentazione di comunicazione di posa e/o sostituzione di apparecchi di illuminazione privata dovrà essere accompagnata da eventuale copia del titolo abilitativo vigente, da titolo di legittimità, da autocertificazione di ottemperanza al presente regolamento, da idonea documentazione fotografica a colori, da planimetrie quotate con individuazione dell area in oggetto, da bozzetto quotato comprensivo del messaggio e da dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali lesioni di diritti di terzi. 18
19 F ) Tende Con il termine Tende vengono definite quelle installazioni, affisse ai fabbricati esistenti, realizzate in teli di tessuto o materiale analogo, sostenute o meno da strutture retrattili, avvolgibili, estensibili ecc. comprendendo le tende affisse ad abitazioni private, a qualsiasi piano. 1) Le tende, da installare sia in corrispondenza di attività che di abitazioni private, di norma si collocano nella parte superiore della corrispondente apertura (vetrina, finestra ecc.), senza precludere l utilizzo di eventuali parti mobili aventi funzione aeroilluminante. 2) Solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati e documentati in sede di progetto, quali ad esempio l esistenza di oggettive impossibilità di altra collocazione e\o la presenza di particolari caratteristiche, sarà possibile autorizzare una diversa collocazione. 3) Tutte le parti costituenti le tende devono essere mute, non luminose e non configurarsi in alcun modo come forme pubblicitarie. 4) Tutte le parti costituenti le tende, sporgenti oltre 4 centimetri rispetto al filo del fabbricato, devono essere collocate ad almeno centimetri 250 rispetto alla quota del marciapiede antistante. Sono proibite le appendici verticali, anche di tela o guarnizioni a frangia che scendano al di sotto di centimetri 220 rispetto alla quota del marciapiede antistante. 5) Nei luoghi ove l installazione prevista prospetti su di un marciapiede a raso o su spazio pubblico privo di marciapiede non sarà ammessa alcuna sporgenza oltre i centimetri 4 sino ad una altezza minima di centimetri 350 rispetto al suolo. 6) Le tende collocate all interno di vetrine e serramenti non necessitano di apposita autorizzazione. Sono comunque assoggettate a tutto quanto altro contenuto in questo regolamento, alle normative vigenti, in modo del tutto analogo alle normali tende. Lo stesso dicasi per qualsiasi tenda posta all interno di proprietà private, mercati, supermercati, centri commerciali e simili, purché non siano visibili da spazi pubblici. 7) Le tende applicate ai portici non dovranno interferire in alcun modo con il rispetto dei prescritti rapporti aeroilluminanti dei locali situati ai piani terreni ed ammezzati. 8) Le tende applicate ai portici dovranno essere applicate a metà spessore dell arcata o dell architrave del portico od intercolonno. 9) Le tende applicate ai portici dovranno essere larghe quanto la luce dell intercolonno cui servono e giungere in basso con le intelaiature rigide a non meno di centimetri 250 dal suolo. 10) Ogni parte delle tende applicate ai portici deve distare almeno centimetri 250 rispetto alla quota di pavimento del portico stesso. Sono proibite le appendici verticali, anche di tela o guarnizioni a frangia che scendano al di sotto di centimetri 220 rispetto alla quota del marciapiede antistante. 13) Le tende non devono costituire intralcio alla circolazione, non devono impedire la corretta visione della segnaletica stradale e degli impianti semaforici. In prossimità delle intersezioni o di punti di potenziale pericolosità viabilistica le tende devono conformarsi a principi di minimo impatto visivo. 19
20 14) Per gli edifici vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali, per le aree soggette a tutela paesistica e/o ambientale ed in corrispondenza di stabili o luoghi di particolare pregio, o sottoposti dal PRG a particolari tutele, deve essere presentata apposita istanza. 15) La presenza di tende precedentemente autorizzate, in difformità alle norme del presente regolamento non costituisce motivazione per derogare alle stesse in caso di sostituzione. Sarà tollerato il mantenimento in sito delle tende regolarmente autorizzate che non rispondano al presente regolamento, sino a quando non si renda necessario la loro rimozione o sostituzione. 16) La presentazione di comunicazione di posa e/o sostituzione di tende esistenti dovrà essere accompagnata da eventuale copia del titolo abilitativo vigente, da titolo di legittimità, da eventuale nulla-osta dell Ente proprietario della strada ai sensi dell art. 23 comma 4 del Codice della Strada,da autocertificazi one di ottemperanza al presente regolamento, da idonea documentazione fotografica a colori, da planimetrie quotate con individuazione dell area in oggetto, da bozzetto quotato comprensivo del messaggio e da dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali lesioni di diritti di terzi. 20
21 G) Distributori automatici Regolamento Comunale insegne e cartellonistica Con il termine Distributori automatici si intendono le apparecchiature, finalizzate alla distribuzione automatica all utenza di merci e\o servizi, direttamente utilizzabili da spazi pubblici. 1) Sono compresi in questa categoria di installazioni fisse tutti gli apparecchi privati e\o pubblici di distribuzione automatica di merci e\o servizi, biglietti di viaggio ecc. nonché gli apparecchi bancomat, gli sportelli automatici, e gli altri elementi che si rendano necessari per sopraggiunte nuove necessità sociali ed esigenze tecnologiche. Questi manufatti devono avere caratteristiche atte a consentire l immediata comprensione della loro destinazione, riportando le eventuali istruzioni in italiano ed in almeno una lingua europea. 2) I distributori automatici devono essere collocati e realizzati: a) In modo da consentirne l uso da parte dei portatori di handicap. b) Senza precludere l utilizzo di eventuali parti mobili aventi funzione aeroilluminante. c) In corrispondenza del piano terreno, senza sporgere in alcun modo oltre 4 centimetri su suolo pubblico, compresi i portici. 3) I distributori automatici collocati all interno di proprietà private, mercati, supermercati, centri commerciali e simili, purché non siano direttamente utilizzabili da spazi pubblici, non necessitano di apposita autorizzazione. Sono comunque assoggettati a tutto quanto altro contenuto in questo regolamento, alle normative vigenti, in modo del tutto analogo ai normali distributori automatici. 4) Scritte, marchi e messaggi pubblicitari facenti parte dei distributori automatici, dovranno rispettare quanto indicato nel presente regolamento agli articoli n 1) (Disposizioni generali), n 3) (Prescrizioni generali valide su tutto il territorio comunale) e n 4) lettera A) (Prescrizioni particolari - Insegne). 5) I distributori automatici non devono costituire intralcio alla circolazione, non devono impedire la corretta visione della segnaletica stradale e degli impianti semaforici. In prossimità delle intersezioni o di punti di potenziale pericolosità viabilistica, i distributori automatici devono conformarsi a principi di minimo impatto visivo. 6) Per l installazione di distributori automatici in corrispondenza di edifici vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali, per le aree soggette a tutela paesistica e/o ambientale ed in corrispondenza di stabili o luoghi di particolare pregio, o sottoposti dal PRG a particolari tutele, deve essere presentata apposita istanza. 7) La presenza di distributori automatici precedentemente autorizzati, in difformità alle norme del presente regolamento non costituisce motivazione per derogare agli stessi in caso di sostituzione. Sarà tollerato il mantenimento in sito di distributori automatici regolarmente autorizzati che non rispondano al presente regolamento, sino a quando non si renda necessario la loro rimozione o sostituzione. 8) La presentazione di comunicazione di sostituzione di distributori automatici (di uguale forma e dimensione al precedente) esistenti dovrà essere accompagnata da copia del titolo abilitativo vigente, da titolo di legittimità, da autocertificazione di ottemperanza al presente regolamento, da idonea documentazione fotografica a colori, da planimetrie quotate con individuazione dell area in oggetto, da bozzetto quotato comprensivo del messaggio e da dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali lesioni di diritti di terzi. 21
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