CONDONI: ULTERIORI RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

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1 anno V - n185 - CONDON: ULTEROR RSPOSTE DELL'AGENZA DELLE ENTRATE 1 PREMESSA; 2 LE RSPOSTE DELL'AGENZA DELLE ENTRATE Riferimenti Circolare n22/e del 28/04/2003 Legge 289/2002 DLgs 460/1997 DM 28/02/2003 TUR DPCM 27/03/1997 Legge 662/1996 Legge 388/2000 Legge 383/2001 DLgs 471/1997 DL 282/2002 (Legge 27/2003) DPR 600/1973 DPR 633/1972 DPR 131/1986 DM 321/1999 Circolare n17/e del 21/03/2003 Circolare n12/e del 21/02/ PREMESSA Con la circolare n22/e del 28 aprile 2003 l'agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori interpretazioni della disciplina delle sanatorie fiscali contenuta nella Legge 27 dicembre 2002, n 289 (finanziaria 2003) "l Punto" di questa settimana propone i principali orientamenti espressi dall'agenzia 2 LE RSPOSTE DELL'AGENZA DELLE ENTRATE ONLUS Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS, di cui agli articoli 10 e seguenti del DLgs 460/1997) possono effettuare sia il condono tombale che l'integrativa semplice Per quanto riguarda il tombale, le ONLUS possono definire automaticamente: l'rpeg e l'rap, con il pagamento della somma di cui all'articolo 9, comma 2, comunque non inferiore a 100 Qualora sia stata omessa la dichiarazione è dovuta una somma non inferiore a 3000 per periodo d'imposta; l'va, con il versamento della somma di cui al comma 2, lettera b, non inferiore ai minimi stabiliti al comma 6; devono includere nella dichiarazione tutti i periodi d'imposta compresi tra il pag 1

2 1997 ed il 2001 (tra il 1998 ed il 2001 per l'va), escludendo i periodi anteriori a quello di costituzione; se, prima di acquisire la qualifica di ONLUS, si sono costituite come associazione, fondazione o cooperativa, devono comprendere nella definizione tutti i periodi di imposta tra il 1997 ed il 2001, a decorrere da quello di costituzione ESERCENT ATTVTÀ AGRCOLA E D ALLEVAMENTO CONCORDATO ANCHE PER EVENTUAL REDDT D'MPRESA Le disposizioni in materia di concordato (articoli 7, comma 2 e 6 del DM 28/02/2003) si applicano: agli imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento all'attività agricola esercitata nei limiti della potenzialità del terreno (articolo 29 del TUR); alle imprese di allevamento che: esercitano attività di allevamento oltre il limite di cui alla lett b) dell'articolo 29 del TUR; hanno determinato il reddito d'impresa in via forfetaria ai sensi dell'articolo 78 del TUR, non avendo optato per la determinazione analitica ordinaria La definizione ha effetto ai fini dell'va e dell'rap riferibili all'impresa agricola, anche se coesistenti con altre tipologie di reddito (pensione, fabbricati, capitale, ecc) Qualora tali soggetti svolgano anche altre attività d'impresa (ad esempio, agriturismo, prestazioni di servizi con macchine agricole, commercio di generi alimentari, ecc) o di lavoro autonomo, ovvero producano reddito di "impresa agricola" oltre i limiti di cui all' articolo 29 del TUR possono definire tali redditi d'impresa o di lavoro autonomo sulla base delle disposizioni dell'articolo 7, comma 1 CONDONO TOMBALE L'Agenzia delle Entrate ha precisato che: con il versamento degli importi dovuti e in presenza dei presupposti previsti dalla norma, si perfeziona la definizione per tutti i settori impositivi (e quindi anche per l'va e l'rap); è quindi preclusa l'azione accertativa nei confronti degli imprenditori agricoli e società semplici volta, ad esempio, a riscontrare l'eventuale superamento dei limiti della "agrarietà fiscale" di cui agli articoli 29 e 78 del TUR pag 2

3 NTEGRATVA SEMPLCE VERSAMENTO MNMO D 300 EURO FRANCHGA E PROROGA DE TERMN D ACCERTAMENTO n caso di integrativa semplice la franchigia (articolo 8, comma 6-bis) e la disapplicazione della norma che proroga i termini dell'accertamento (articolo 10) operano solo in relazione ai tributi ed agli imponibili espressamente integrati Ad esempio, un contribuente che: per il 1999, si limita ad effettuare il versamento dei 300 senza indicare gli imponibili oggetto di integrazione: non consegue, per tale anno, il beneficio della franchigia; è soggetto ad accertamento nei termini più ampi; per il 2000, si limita ad integrare analiticamente soltanto l'imponibile RAP: ottiene, esclusivamente in relazione al predetto tributo e solo per tale anno, la franchigia e l'inibizione della disposizione sulla proroga dei termini di accertamento; non potrà avvalersi, per tutti gli altri tributi, di alcuna franchigia e sarà soggetto alla proroga dei termini, anche se ha integrato il versamento dovuto per rispettare il limite minimo di versamento di 300 SOSTTUTO EFFETT DELLA DCHARAZONE NTEGRATVA PRESENTATA DAL SOSTTUTO Possono presentare dichiarazioni integrative, fra gli altri, i sostituti d'imposta tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte ed al loro versamento L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che: l'integrazione perfezionata dai sostituti d'imposta ha effetto anche sul sostituito, in quanto il sostituto agisce "in luogo" del sostituito per fatti e situazioni riferibili a quest'ultimo; ai fini dell'accertamento dei redditi, il sostituito potrà avvalersi delle imposte effettivamente versate sui redditi al medesimo corrisposti, così come evidenziati dal sostituto nella dichiarazione integrativa; è esclusa la possibilità della rivalsa (articolo 8, comma 3 della Legge 289/2002) da parte del sostituto CONDONO TOMBALE RCAV PER L'ADEGUAMENTO SPONTANEO A PARAMETR L'Amministrazione finanziaria non può procedere ad accertamento in base ai parametri nei confronti dei contribuenti che nella dichiarazione dei redditi indicano ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ridotto in base al fattore di adeguamento determinato pag 3

4 secondo i criteri indicati nella nota tecnica e metodologica allegata al DPCM 27/03/1997 (articolo 3, comma 126 della Legge 662/1996) L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che: l'ammontare dei maggiori ricavi o compensi al quale fare riferimento per stabilire se il contribuente è congruo (ai fini della definizione prevista dagli articoli 9, comma 3-bis e 7, comma 6) è quello richiesto ai fini dell'adeguamento spontaneo alle risultanze dei parametri, che è inferiore all'ammontare dei ricavi e compensi rilevante ai fini dell'attività di accertamento; quest'ultimo va preso in considerazione in caso di concordato da parte dei contribuenti che risultano non congrui; l software per l'applicazione dei parametri consente di conoscere i due valori: sia i ricavi o compensi da utilizzare nell'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria; sia i maggiori ricavi o compensi da indicare in dichiarazione per chi intende effettuare l'adeguamento spontaneo CREDT D MPOSTA UTLZZAT DA CONTRBUENT La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni ovvero all'applicabilità di esclusioni L'Agenzia delle Entrate ha precisato che: tale disposizione non trova applicazione in relazione all'utilizzo di crediti di imposta commisurati a presupposti che non hanno alcuna relazione con la base imponibile; conseguentemente, anche in presenza di definizione automatica, possono essere verificati, ad esempio, i presupposti per la fruizione del credito di imposta: per l'occupazione (articolo 7 della Legge 388/2000), controllando tra l'altro l'effettiva esistenza dell'incremento di base occupazionale e dei requisiti richiesti per considerare agevolabili i lavoratori neo assunti; per gli investimenti nelle aree svantaggiate (articolo 8 della Legge 388/2000), controllando tra l'altro l'effettiva entità degli investimenti realizzati, la loro localizzazione ed il rispetto delle percentuali di intensità di aiuto; resta, invece, definita la Tremonti-bis (Legge 383/2001), che dà origine ad un componente negativo di reddito che, per i periodi di imposta definiti, non può più essere rettificato dagli uffici pag 4

5 CAS D ESCLUSONE DELLA DEFNZONE D CU AL COMMA 3-BS Non possono essere considerati congrui i contribuenti che: risultano in linea con l'applicazione degli studi di settore o dei parametri ai fini delle imposte sui redditi, ma: hanno omesso la presentazione della dichiarazione VA; ovvero si sono limitati all'adeguamento dei ricavi e compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri solo ai fini delle imposte sui redditi, senza provvedere nei termini all'adeguamento anche ai fini dell'va, quando lo stesso risultava dovuto; oltre a redditi di impresa o di lavoro autonomo derivanti da attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o i parametri (in relazione ai quali risultano congrui), sono anche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo derivanti da attività per le quali non esistono studi di settore o parametri Tale preclusione non opera nel caso in cui il contribuente sia titolare di redditi determinati in base agli articoli 29 (Reddito agrario) o 78 (mprese di allevamento) del TUR, in relazione ai quali studi di settore e parametri non trovano mai applicazione; oltre a redditi di impresa o di lavoro autonomo per i quali risultano congrui, sono anche titolari di redditi di partecipazione in società di persone o assimilate quando, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta, tali soggetti non risultino congrui DEFNZONE AUTOMATCA PER LE SOCETÀ N LQUDAZONE Qualora la liquidazione non superi i 3 esercizi ovvero i 5 per i soggetti RPEG, le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi intermedi, in quanto presentate a titolo provvisorio, non sono definibili con il condono tombale n tal caso, il liquidatore deve presentare la dichiarazione definitiva per l'intero periodo di liquidazione, che costituisce un unico periodo d'imposta (articolo 124 del TUR); si protragga oltre i predetti termini, viene meno l'unitarietà del periodo di liquidazione e i redditi determinati a titolo provvisorio si considerano definitivi Pertanto, in caso di liquidazione protratta oltre i termini, è consentita la definizione automatica dei periodi d'imposta intermedi, compresi quelli successivi ai 3 o ai 5 anni (ad esempio, nel caso in cui una società di persone sia stata posta in liquidazione nell'anno 1997 e la liquidazione si sia protratta oltre l'anno 1999, si può effettuare il tombale per tutti i periodi d'imposta tra il 1997 e il 2001) Se alla data di perfezionamento della definizione automatica non sono decorsi 3 o 5 esercizi da quello in cui la liquidazione ha avuto inizio, la definizione automatica è comunque consentita per i periodi d'imposta antecedenti la messa in liquidazione pag 5

6 DEFNZONE AUTOMATCA ED ESENZONE DECENNALE PER GL OPFC ORGANZZAT NEL MEZZOGORNO l contribuente che definisce la posizione con il condono tombale: rende definitivi gli imponibili esposti nella dichiarazione originaria e, di conseguenza, rinuncia ad eventuali cause di esclusione; nelle more della definizione della domanda di esenzione decennale per RPEG ed LOR, rinuncia al rimborso delle imposte versate in base agli imponibili evidenziati nella dichiarazione originaria Ciò a prescindere dall'esito della domanda di esenzione che, se accolta, potrà trovare applicazione limitatamente ai redditi relativi a periodi d'imposta diversi da quelli condonati DEFNZONE DEGL OMESS VERSAMENT SCRTT A RUOLO RATE DEL RUOLO DEFNBL Le sanzioni previste dall'articolo 13 del DLgs 471/1997 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti d'imposta che pagano le imposte e le ritenute non versate (articolo 9-bis, comma 2 della Legge 289/2002): iscritte in ruoli emessi al 23/02/2003 (data di entrata in vigore della Legge 27/2003, che ha convertito il DL 282/2002), le cui rate non siano scadute alla data del 16/04/2003 Per converso non sono definibili le rate scadute al 15/04/2003 Atteso che l'articolo 25 del DPR 600/1973 stabilisce che il pagamento della cartella di riscossione deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica, sono escluse dalla sanatoria le cartelle notificate prima del 15/02/2003 PERFEZONAMENTO DELLA DEFNZONE DEGL OMESS VERSAMENT L'Agenzia delle Entrate ha precisato che: è possibile sanare, senza applicazione delle sanzioni, gli omessi versamenti delle imposte e delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31/10/2002, con il pagamento entro il 16/05/2003 delle somme dovute maggiorate del 3% annuo a titolo di interessi; nel caso che l'importo da versare sia superiore a 3000 per le persone fisiche ovvero a 6000 per gli altri soggetti, è possibile rateizzare l'eccedenza, maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 17/05/2003 in 3 rate di pari importo, con scadenza il 30/11/2003, il 30/06/2004 e il 30/11/2004; il beneficio della disapplicazione delle sanzioni compete solo per effetto dell'integrale pagamento degli importi dovuti e, in caso di rateazione, dopo che si è provveduto all'integrale pagamento delle rate pag 6

7 DEFNZONE AGEVOLATA DELLE MPOSTE NDRETTE NDEBTA FRUZONE DA PARTE DEL CESSONARO DELL'VA AGEVO- LATA AL 4% Come noto: in caso di atto soggetto ad VA, con applicazione indebita dell'aliquota agevolata del 4% (tabella A, parte, n 21, allegata al DPR 633/1972), il recupero della differenza d'imposta a carico dell'acquirente avviene a titolo di penalità (nota -bis, comma 4 all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986); al recupero del tributo provvede l'ufficio direttamente in capo al cessionario, senza coinvolgimento del cedente soggetto VA Anche in tale ipotesi, trattandosi di una indebita fruizione di agevolazione tributaria (nella specie, applicazione dell'va con aliquota ridotta), è possibile definire ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che: poiché il comma 1-bis non individua espressamente i tributi per i quali è ammessa la definizione agevolata, la violazione in esame può essere definita ai sensi del menzionato articolo 11; la prevista sanzione del 30% non si applica qualora il contribuente provveda al versamento di una somma pari alla differenza tra l'va dovuta e quella effettivamente assolta sulla base dell'agevolazione non spettante; l'ambito applicativo della disposizione di cui al comma 1-bis è circoscritto alle ipotesi in cui il contribuente rinuncia spontaneamente alle agevolazioni richieste a suo tempo Di conseguenza, non è applicabile la sanatoria dell'articolo 11 qualora sia stato notificato, alla data del 01/01/2003, apposito avviso di liquidazione delle maggiori imposte n tale circostanza la definizione si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16/05/2003, degli importi calcolati applicando le percentuali stabilite dall'articolo 15, comma 2, sempre che siano pendenti alla data del 01/01/2003 i termini per ricorrere; qualora alla data del 01/01/2003 sia già stato proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione e la lite sia ancora pendente, la definizione si perfeziona con la procedura stabilita dall'articolo 16 per la chiusura delle liti fiscali pendenti (circolare n12/e del 21/02/2003, punto 1132) n tal caso il valore della lite è dato dalla differenza tra l'va che il contribuente avrebbe dovuto corrispondere al momento dell'acquisto in assenza di agevolazione e quella effettivamente versata, senza tenere conto della maggiorazione del 30% prevista dalla citata nota -bis dell'articolo 1 della tariffa allegata al DPR 131/1986 pag 7

8 DEFNZON DE RUOL RUOL RES ESECUTV ENTRO L 31/12/2000, MA CONSEGNAT A CONCESSO- NAR SUCCESSVAMENTE A TALE DATA E' possibile definire i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali ed affidati ai concessionari della riscossione fino al 31/12/2000 Ciò posto: la definizione può riferirsi solo a ruoli che siano stati effettivamente trasmessi telematicamente o consegnati al Consorzio Nazionale tra i concessionari entro il 31/12/2000; la data di trasmissione o consegna del ruolo si evince dalla documentazione in possesso del Consorzio Nazionale, predisposta in occasione della consegna del ruolo medesimo; con riguardo all'articolo 4 del DM 321/1999, secondo cui per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la consegna si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo, rientrano nell'ambito applicativo della disposizione i ruoli la cui consegna si intende effettuata il giorno 10/01/2001, nel presupposto che gli stessi sono stati trasmessi al CNC entro il 31/12/2000 DEFNZONE DE PRO- CESS VERBAL D CON- STATAZONE (ART 15) PRESUPPOST NECESSAR PER LA DEFNZONE D UN PROCESSO VERBALE D CONSTATAZONE L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che: per ciascuna annualità, la definizione deve necessariamente riferirsi alla totalità dei rilievi relativi ad un determinato tributo; in caso di definizione parziale, il processo verbale di constatazione limitatamente alle annualità e alle imposte che non sono state oggetto di definizione: resta aperto; rileva come causa ostativa alle sanatorie; le modalità di calcolo presuppongono che il verbale evidenzi un contenuto minimo necessario per determinare gli importi da versare ai fini della definizione Pertanto i rilievi definibili devono evidenziare: per l'rap, l'va e le altre imposte indirette, la maggiore imposta dovuta; per le imposte sui redditi (RPEF, RPEG e LOR) e le imposte sostitutive, i maggiori componenti positivi e minori componenti negativi; per le violazioni del sostituto d'imposta, l'ammontare delle ritenute non operate Se i citati elementi non sono indicati nel pvc, la definizione è ammessa soltanto se i relativi rilievi offrono elementi univoci per la determinazione dei medesimi elementi pag 8

9 ESEMPO N 1 RLEV ELEVAT BASE D RFERMENTO PER DEFN- RE L VERBALE A SENS DELL'ART- COLO 15 OMESSA PRESENTAZONE DELLA DCHARAZONE VA DOVUTA DETERMNATA SULLA BASE DELLE OPERAZON ATTVE E PASSVE REGSTRATE E DE VERSAMENT EFFETTUAT RSULTANT DALLA CONTABLTÀ VA E DALLE DCHARAZO- N PERODCHE ANCHE SE L CONTRBUENTE HA OMESSO LA DCHARAZONE DE REDDT, L VERBALE NON CONTENE RFERMENT UTL A FN DELLA DETERMNAZONE DELLE MPOSTE EVASE (MNOR COMPONENT NEGATV PER OPERAZON NESSTENT) PER TALE MOTVO, LA DEFNZONE NON È AMMESSA PER TALE SETTORE MPOSTVO E L PVC NON COSTTUSCE CAUSA OSTATVA ALLA DEF- NZONE A SENS DEGL ARTCOL 7 O 9 DELLA LEGGE 289/2002 ESEMPO N 2 RLEV ELEVAT COMPENS CORRSPOST N NERO A DPENDENT, CON RN- VO ALL'UFFCO PER LA QUANTFCAZONE DE MEDESM POCHÉ MANCA LA DETERMNAZONE DELLE RTENUTE (NON OPERATE NÉ VERSATE) SU CU APPL- CARE LE ALQUOTE, NON È POSSBLE DEFNRE RELATV RLEV ESEMPO N 3 RLEV ELEVAT NFEDELE DCHARAZONE DE REDDT, CON EVDENZA- ZONE D MAGGOR COMPONENT POSTV E MNOR COM- PONENT NEGATV E' AMMESSA LA DEFNZONE A FN DELL'MPOSTA SU REDDT E NON ANCHE A FN DELL'RAP POCHÉ NEL VERBALE NON SONO RPORTAT RLEV O ELEMENT UNVOC PER DETERMNARE L TRBUTO REGONALE E QUND AVVALERS DELLA DEFNZONE D CU ALL'ARTCOLO 15, COMMA 4, LETTERA B) ESEMPO N 4 RLEV ELEVAT RQUALFCAZONE DEL CONTRBUENTE DA ENTE NON COMMERCALE A ENTE COMMERCALE, CONSTATAZONE DELLA OMESSA DCHARAZONE DE REDDT E QUANTF- CAZONE DEL REDDTO CONSEGUTO, DETERMNATO PER DFFERENZA TRA RCAV E COST ANALTCAMENTE PRO- SPETTAT E' POSSBLE DEFNRE L PVC MEDANTE L VERSAMENTO D UNA SOMMA PAR AL 18% DELL'MPOSTA CHE RSULTA DALLA DFFERENZA TRA RCAV E COST NDCAT NEL VERBALE ANCHE NEL CASO D OMESSA DCHARAZONE DEL REDDTO D'MPRESA L PARAMETRO CU RFERRE LA DEFNZONE DEVE ESSERE OMOGENEO E QUND CONCDERE CON L'AMMONTARE DEL REDDTO NON ASSOG- GETTATO A TASSAZONE RLEV REGOLARZZAT CON LA DCHARAZONE SUCCESSVAMENTE PRESEN- TATA Qualora i rilievi contenuti in un processo verbale di constatazione siano stati recepiti (e quindi regolarizzati) nelle dichiarazioni successivamente presentate, gli stessi possono considerarsi non più esistenti; non ostativi per le definizioni ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della Legge 289/2002 pag 9

10 RLEV RELATV AL PERODO D'MPOSTA 2002 L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che: i pvc definibili sono quelli per i quali il contribuente non ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento o l'invito al contraddittorio; non sono, pertanto, definibili i verbali relativi a un periodo d'imposta per il quale non è configurabile, alla data di entrata in vigore della Legge 289/2002, l'eventualità della notifica di un avviso di accertamento, come nel caso di un pvc con rilievi riferiti al 2002 (per tale annualità al 01/01/2003 non si procede all'accertamento, non essendo ancora presentata la dichiarazione); sono definibili, invece, i rilievi concernenti obbligazioni tributarie, come quelle connesse alla registrazione degli atti, che possono assumere rilevanza giuridica anche nel corso del 2002 (ad esempio, pvc o avviso di accertamento riguardanti l'imposta di registro relativa ad un atto registrato nel corso del 2002) CAUSE OSTATVE ALLE DEFNZON L MANCATO RLASCO DELLO SCONTRNO FSCALE Le violazioni formali non impediscono di accedere alle sanatorie (par 18 della circolare n17/e del 21/03/2003) Ciò posto: il mancato rilascio dello scontrino fiscale realizza una violazione di tipo sostanziale in quanto si accompagna alla mancata registrazione e dichiarazione del relativo corrispettivo; il rilievo verbalizzato: è definibile ai sensi del comma 4, lettera b) dell'articolo 15 con il versamento del 50% dell'imposta relativa al corrispettivo non documentato; realizza un'ipotesi di preclusione all'accesso alle sanatorie di cui agli articoli 7, 8 e 9 Tuttavia, se il contribuente dopo la notifica del verbale ha provveduto entro il 01/01/2003 a: regolarizzare le scritture contabili annotandovi il corrispettivo non documentato; includere nella dichiarazione la relativa imposta; la violazione rileva come violazione formale Conseguentemente il rilievo: è definibile ai sensi del comma 4-bis, lettera b-bis), con il versamento del 10% della sanzione minima applicabile; non dà luogo a causa di preclusione pag 10

11 DEFNZONE DELLE LT PENDENT LTE AUTONOMA Vi è piena corrispondenza tra il concetto di lite pendente e quello di lite autonoma L'unica eccezione è rappresentata dalla lite relativa all'nvm n questi termini: la lite avente ad oggetto l'nvm è comunque autonoma, anche se accertata con lo stesso avviso relativo ad altre imposte (ad esempio, registro, catastali, ipotecarie); in caso ad esempio di impugnazione di un avviso di accertamento ai fini dell'imposta di registro e dell'nvm, è possibile definire la lite relativamente ad una sola delle imposte; qualora si intenda definire entrambe le imposte, è necessario presentare due distinte istanze di definizione; nel caso di un avviso di accertamento con il quale vengono rettificate diverse imposte diverse dall'nvm (ad esempio, RPEF/RAP; RPEG/LOR; imposta di registro/ipocatastali) non è possibile avvalersi della definizione solo per alcune di esse LTE RELATVA AD ACCERTAMENTO CHE HA RETTFCATO LA PERDTA DCHARATA ED ACCERTATO UNA MAGGORE MPOSTA SOCETÀ X PERDTA DCHARATA LRE MAGGOR COMPONENT POSTV ACCERTAT DALL'UFFCO LRE REDDTO ACCERTATO LRE MPOSTA DOVUTA LRE COMMSSONE TRBUTARA: RDUZONE A LRE MAGGOR RCAV ACCERTAT RDETERMNAZONE DELLA PERDTA ANNULLAMENTO DELL'MPOSTA ACCERTATA DEFNZONE SENZA AFFRANCAMENTO DELLE PERDTE MAGGOR COMPONENT CONFERMAT LRE PAR AL 34,29% MAGGOR COMPONENT ANNULLAT LRE PAR AL 65,71% MPOSTA ACCERTATA LRE X 34,29% LRE , RELATVE ALLA PARTE PER LA QUALE È SOCCOMBENTE L CONTRBUENTE X 65,71% LRE RELATVE ALLA PARTE PER LA QUALE È SOCCOMBENTE L'AMMNSTRAZONE SOMMA DOVUTA 50 % D LRE LRE % D LRE LRE TOTALE LRE pag 11

12 CONTROVERSA NSTAURATA DA UNA SOCETÀ D PERSONE RGUARDANTE L'ACCERTAMENTO DEL REDDTO D'MPRESA Nel caso in cui l'accertamento impugnato si limiti a rettificare in aumento il reddito imputabile pro-quota ai soci, la controversia non è definibile ai sensi dell'articolo 16 Ciò in quanto l'atto di accertamento contestato dalla società non contiene né imposte né sanzioni, per cui la lite non risulta definibile per mancanza dei richiamati presupposti Le liti in materia di imposte sui redditi riguardanti i soci di società di persone sono distinte dal punto di vista processuale da quelle instaurate dalla società e, quindi, sono autonomamente definibili rispetto a quelle concernenti le imposte proprie della società di persone (par 115 della circolare n12/e del 21/02/2003) pag 12

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