(versione ottobre 2010) ALLEGATO B. COMUNE DI FOLIGNO ALLEGATO al Regolamento di Polizia Mortuaria Approvato con deliberazione di CC n.

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1 (versione ottobre 2010) ALLEGATO B COMUNE DI FOLIGNO ALLEGATO al Regolamento di Polizia Mortuaria Approvato con deliberazione di CC n.xx del xxxxx NORMATIVA EDILIZIA Normativa principale di riferimento: Legge Regionale 18 febbraio 2004 n. 1, Regolamento Edilizio Comune di Foligno, Regolamento comunale e nazionale di polizia mortuaria. Circolare Ministero della sanità n. 24 del 24/06/ ) MANUTENZIONE TOMBE DI FAMIGLIA La manutenzione delle tombe private spetta ai concessionari ed ai suoi successori, per le parti da loro costruite od installate od avute in concessione; per manutenzione si intende ogni intervento ordinario, straordinario, nonché l esecuzione di opere e restauri di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro. Tali interventi devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di piano riferita al PRC (Piano Regolatore Cimiteriale), al Regolamento comunale e nazionale di polizia mortuaria. Per l esecuzione di opere (restauri, riparazioni, manutenzioni ecc.) che non siano riservate al Comune e per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc., gli interessati debbono valersi dell opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Nessuna opera può essere iniziata prima che sia stato rilasciato regolare permesso o autorizzazione o comunicazione. La domanda corredata della relativa documentazione e sottoscritta da uno dei soggetti legittimati (concessionario o suoi successori altri soggetti subentranti nella posizione del concessionario), deve essere presentata nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia e dal regolamento comunale di polizia mortuaria. Interventi su manufatti soggetti a tutela monumentale. Per gli immobili soggetti a vincoli diretti di cui al D.Lgs n 42 del 22/01/04, e comunque nella parte storica del cimitero civico di Foligno e dei cimiteri frazionali, dove specificatamente individuata, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e conservazione, senza modifiche di forme, volumi e materiali e in ogni caso dovranno essere preventivamente acquisiti i relativi N.O. e autorizzazioni. Sono soggette a tutela monumentale le tombe realizzate dal Comune o dai privati concessionari, ivi comprese le opere scultoree, gli alto e bassorilievi, le realizzazioni artistiche site nei vari cimiteri 1

2 comunali, identificate dall apposita tavola di piano regolatore cimiteriale e valutate come opere di interesse storico-artistico. I progetti per la manutenzione straordinaria o di conservazione dei manufatti cimiteriali soggetti a tutela sono assoggettati oltre che ai pareri previsti nel presente regolamento, anche a quello preventivo della Soprintendenza dei Monumenti. 2) CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI PER MANUTENZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA a) Interventi di manutenzione ordinaria Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e delle loro pertinenze, senza apportare modifiche all aspetto esteriore, alla qualità dei materiali e agli elementi architettonici esistenti, ivi compresi quelli necessari a mantenere in efficienza, integrare o sostituire gli impianti esistenti. Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano a titolo esemplificativo: - il rimaneggiamento del manto di copertura, il suo riordino purché con uguale materiale e senza modificare la volumetria delle coperture; - rifacimento di impermeabilizzazioni sulle coperture; - la riparazione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi; - la riparazione o sostituzione di canali di gronda, discendenti pluviali; - la riparazione delle sistemazioni esterne come le recinzioni; - interventi volti all eliminazione di barriere architettoniche che non riguardi elementi strutturali né comportino la realizzazione di manufatti che alterino la sagoma dell edificio. b) Interventi di manutenzione straordinaria Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, sempre che non alterino i volumi e le superfici del manufatto stesso. Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano a titolo esemplificativo: - il consolidamento delle fondazioni, dei muri portanti, delle strutture del tetto; - rifacimento delle strutture del tetto senza modifiche di forme e di quote (a livello di imposta e di colmo); - la demolizione e ricostruzione di parti delle fondazioni o dei muri portanti, con o senza modifiche di materiali; - l inserimento ex-novo di intonaci, di rivestimenti interni esterni, di pavimenti interni, tinteggiature con tonalità di colore differenti dall originario; - tinteggiatura e rivestimenti di marmo esterni; - il rifacimento del manto del tetto con materiale diverso. c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo Gli interventi edilizi rivolti a conservare il manufatto edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante il consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costituitivi dell edificio, l inserimento degli elementi accessori e l eliminazione degli elementi estranei al manufatto edilizio, nonché la conseguente modifica delle aperture, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso. d) Interventi di ristrutturazione edilizia 2

3 Gli interventi rivolti a trasformare i manufatti edilizi mediante opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono riguardare: - rifacimento dell ossatura portante sia orizzontale che verticale con variazioni planimetriche e altimetriche della originaria posizione degli elementi strutturali; - demolizione e ricostruzione delle fondazioni e dei muri portanti con modifiche dei sistemi statici; - sopraelevazioni e ampliamenti; - realizzazione di nuove aperture sulle murature perimetrali. 3) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE Sono gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite precedentemente. Gli interventi di nuova costruzione riguardano la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati. 4) COMMISSIONE EDILIZIA I progetti per la realizzazione ex novo di sepolture in aree in concessione individuate dal piano cimiteriale, nonché quelli concernenti la progettazione ex novo, la modificazione o il restauro delle sepolture, devono essere sottoposti, previa istruttoria dell ufficio cimiteri, al parere della Commissione Edilizia. Negli altri casi è sufficiente la valutazione dell ufficio cimiteri, tenuto conto di quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale e dalla normativa vigente. I progetti devono avere caratteristiche artistiche adeguate alla dignità ed al prestigio del luogo e rispettare le presenti norme, quelle del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e quant altre vigenti ed applicabili nei cimiteri. Alla Commissione Edilizia possono pure essere richiesti pareri sulla sistemazione generale e particolare di ciò che ha relazione con l arte ed il decoro dei Cimiteri. 5) TITOLI ABILITATIVI PER INTERVENTI EDILIZI RELATIVI A TOMBE DI FAMIGLIA I titoli abilitativi sono il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività. a) Attività edilizia senza titolo abilitativo Gli interventi di manutenzione ordinaria così come l installazione di monumenti funebri, possono essere eseguiti senza titoli abilitativi (attività edilizia libera) previa comunicazione obbligatoria da trasmettere all ufficio cimiteri tramite modulo prestampato. La domanda sottoscritta dal concessionario o da uno dei soggetti legittimati, va presentata all ufficio cimiteri, dovrà indicare l oggetto dei lavori, l inizio dei lavori, il nome della ditta esecutrice dei lavori. 3

4 L esame e il rilascio dell autorizzazione sono di competenza del Dirigente del settore cimiteri. b) Interventi subordinati a permesso di costruire. Sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia. La domanda per il rilascio del permesso di costruire va presentata allo sportello unico per l edilizia secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti edilizi. c) Interventi subordinati a denuncia di inizio attività. Tutti gli interventi non riconducibili ad interventi realizzabili mediante permesso a costruire o interventi che possono essere disciplinati da attività libera, va presentata allo sportello unico per l edilizia, la Denuncia di Inizio Attività (DIA), almeno trenta giorni prima dell effettivo inizio dei lavori secondo le modalità previste dalla normativa vigente per l attività edilizia. Sono altresì realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività tutti gli interventi della lettera b) nel caso in cui fossero specificatamente disciplinati da piani attuativi o dal piano regolatore cimiteriale (PRC), mediante precise disposizioni relative alla consistenza planovolumetrica, alle caratteristiche tipologiche e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani. (cfr. art. 20, co. 1, lett. a, L.R. 1/2004). 6) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI PERMESSO A COSTRUIRE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA Lo sportello unico per l edilizia ricevuta la domanda sottoscritta dal concessionario proprietario o avente titolo, con la documentazione necessaria, per il rilascio del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività, avvia il procedimento istruttorio della pratica edilizia. La documentazione viene poi trasmessa all ufficio cimiteri per il rilascio del nulla-osta di competenza con riferimento al rispetto del regolamento di polizia mortuaria e delle indicazioni del PRC. Fermo restando tutta la documentazione necessaria prevista dai regolamenti edilizi vigenti, nonché quella richiesta da leggi e regolamenti per il particolare tipo di intervento (relazione geologica, geotecnica, sismica), ogni progetto di intervento da sottoporre al parere dell ufficio cimiteri, deve essere corredato, di regola dalla seguente documentazione, sottoscritta da un progettista abilitato: - titolo giuridico sul sepolcro (titolarità ed estremi della concessione) copia dell atto di concessione; - relazione tecnica illustrativa; - indicazione planimetrica della posizione nel cimitero; - stato di fatto dell area o del manufatto oggetto della richiesta e loro adiacenze (piante, prospetti, sezioni); - progetto degli interventi sull area o sul manufatto (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi); - documentazione fotografica descrittiva dei luoghi con evidenziazione planimetrica dei coni ottici di scatto. - particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l opera in ogni suo elemento. 4

5 L ufficio cimiteri, completati gli accertamenti istruttori, restituisce gli elaborati con le risultanze dell istruttoria allo sportello unico per l edilizia per l ulteriore corso della pratica. 7) AUTORIZZAZIONE ALL USO PER LE TOMBE DI NUOVA REALIZZAZIONE E/O OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE Ad avvenuta ultimazione dei lavori e su richiesta dell intestatario il titolo abilitativo, l ufficio cimiteri rilascia il nulla osta per l uso della tomba di nuova realizzazione e/o ristrutturata, previa verifica di conformità delle opere ai progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento. Solo a seguito del rilascio del certificato di agibilità di idoneità all uso della tomba è autorizzato il seppellimento. Il certificato di agibilità idoneità all uso viene rilasciato in analogia con quanto previsto per l edilizia privata, secondo le modalità indicate dalla normativa vigente per l attività edilizia, e secondo quanto previsto dal presente regolamento. In applicazione del procedimento individuato al comma 3 dell art. 29 della L.R. n.1/2004, che prevede la dichiarazione da parte del direttore dei lavori e dell intestatario, di conformità delle opere realizzate al progetto ed alle normative tecniche se ed in quanto applicabili, si individua la seguente procedura: a) L intestatario del titolo abilitativo, o i suoi successori o aventi causa, sono tenuti a comunicare al Comune tramite l Ufficio Edilizia dell Area Governo del Territorio, l avvenuta ultimazione dei lavori; b) La documentazione attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato e la sussistenza delle condizioni di sicurezza e igiene, deve essere presentata allo Sportello Unico per l Edilizia dell Area Governo del Territorio e Beni Culturali, entro novanta giorni dall ultimazione dei lavori; c) Lo Sportello Unico per l Edilizia, ricevuta la documentazione, verifica la presenza di tutti gli elaborati richiesti, accerta la validità dei termini previsti per la presentazione della documentazione (provvedendo nell eventualità all attivazione della procedura per l applicazione della prescritta sanzione amministrativa pecuniaria di cui all art. 29, comma 5, legge regionale n. 1/2004), trasmette la pratica all ufficio cimiteri per le verifiche di competenza; d) L ufficio cimiteri, verificata positivamente la documentazione trasmessa, predispone un documento di idoneità all uso della tomba e provvede a darne comunicazione: - all intestatario del titolo abilitativo; - all ufficio cimiteri c/o il cimitero di S.M. in Campis; - all ufficio edilizia dell Area Governo del Territorio per la conclusione del procedimento amministrativo e archiviazione della pratica edilizia La documentazione minima necessaria per avviare il procedimento istruttorio di cui alla lettera c) è la seguente: - Copia della dichiarazione di avvenuta ultimazione dei lavori; 5

6 - Dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal D.L. e dall intestatario del titolo abilitativo con la quale: si certifica la conformità delle opere realizzate al progetto approvato; si attesta il corretto utilizzo di materiali e tecnologie atte a garantire l impermeabilità duratura ai liquidi e ai gas, relativamente alle pareti, sia verticali che orizzontali, dei loculi; si certifica la corretta applicazione e stabilità dei materiali di rivestimento, vetrate, serramenti, croci ecc. - Attestazione dell avvenuto deposito strutturale presso la Provincia di Perugia; - Dichiarazione sottoscritta dal D.L. relativa alla conformità delle opere strutturali realizzate rispetto al progetto depositato presso la Provincia di Perugia e alla normativa sismica (art. 4 L.R. 14/5/82 n. 25); - Certificato dell avvenuto Collaudo statico redatto dal tecnico competente (previsto solo per strutture in C.A. o metalliche di cui alla legge n.1086/71) oppure dichiarazione di non necessità; - Documentazione fotografica con i lavori ultimati. L ufficio cimiteri potrà effettuare verifiche in sito e controlli a campione per la veridicità delle dichiarazioni rese. La domanda per ottenere il certificato di agibilità deve essere indirizzata allo Sportello Unico per l Edilizia dell area Governo del Territorio e Beni Culturali utilizzando apposito modulo in carta da bollo, con le modalità previste dall art. 30 della L.R. 1/2004, e presentata entro 90 giorni dall avvenuta ultimazione dei lavori di finitura. La mancata presentazione della domanda comporta l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 dell articolo 29 della citata legge regionale n. 1/2004. La richiesta con la documentazione allegata viene trasmessa all ufficio cimiteri che avvia un subprocedimento per la verifica della conformità dell opera realizzata. Completati gli accertamenti istruttori l ufficio cimiteri restituisce il fascicolo con le risultanze dell istruttoria, allo Sportello Unico per l Edilizia per l ulteriore corso della pratica edilizia. La documentazione minima necessaria per avviare il procedimento istruttorio è la seguente: - Dichiarazione del D.L. con la quale si certifica la conformità delle opere realizzate al progetto approvato e con la quale si attesta l avvenuta prosciugatura dei muri e il corretto smaltimento delle acque piovane; - Dichiarazione sottoscritta dal D.L. relativa alla conformità delle opere strutturali realizzate rispetto al deposito presso la Provincia di Perugia e alla normativa sismica (art. 4 L.R. 14/5/82 n. 25); - Certificato dell avvenuto Collaudo statico redatto dal tecnico competente (previsto solo per strutture in C.A. o metalliche di cui alla legge n.1086/71); - Attestazione dell avvenuto deposito strutturale presso la Provincia di Perugia; - Documentazione fotografica con i lavori ultimati. Copia del certificato di agibilità viene trasmesso all ufficio cimiteri per autorizzazione all uso della tomba. 8) CARATTERISTICHE DEI LOCULI O DEI TUMULI IN TOMBA DIMENSIONI MINIME DA OSSERVARE 6

7 La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per il sovraccarico previsto dal comma 5 dell articolo 76 del D.P.R. 285/90. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l eventuale fuoriuscita all esterno di liquidi (pendenza circa 2%). Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. E consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica. (cfr. art. 76, commi 8 e 9 DPR 285/90). Per le nuove costruzioni le misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri devono essere non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di m. 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m 0,30 e di altezza m 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30 di lunghezza, m 0,30 di larghezza e m 0,50 di altezza. Distanze da altri manufatti adiacenti e dai confini: le nuove costruzioni dovranno essere realizzate in aderenza ad altre costruzioni o distare almeno 1 m da altre tombe o manufatti esistenti; dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 50 cm dal confine con altri lotti adiacenti. Lo smaltimento delle acque meteoriche potrà avvenire per dispersione oppure le acque dovranno essere canalizzate e convogliate in pozzetti di raccolta privati collegati alla rete comunale dove presente. Lo spessore delle lapidi di marmo utilizzati in genere per rivestimenti delle strutture e lastre tombali dei loculi, non deve essere inferiore a 2 cm. 9) SEPOLTURE PRIVATE Le sepolture private a sistema di tumulazione individuale, per famiglia e per collettività, si possono catalogare secondo le seguenti tipologie: tombinature sotterranee (tombe ipogee) edicola o cappella cripta La costruzione di loculi in tombinature sotterranee, in cripte o in edicole, deve uniformarsi alle norme previste per la realizzazione dei colombari. Tombinature sotterranee. 7

8 La tombinatura sotterranea (tomba ipogea) realizzata in cemento armato, è suddivisa in due parti ben distinte: loculi e vestibolo. La funzione di quest ultimo è di consentire l accesso dall esterno per la tumulazione delle salme previo sollevamento della lastra di copertura. Le dimensioni in pianta ed in alzato dovranno uniformarsi ai vincoli stabiliti per i singoli campi o spazi dal piano regolatore cimiteriale e, ad ogni modo, dovranno essere contenute nelle seguenti dimensioni massime esterne, che possono ritenersi ottimali per garantire una flessibilità nella organizzazione degli spazi: - mt. 2,30 di larghezza per mt. 2,40 di lunghezza per una tombinatura semplice (una fila di loculi più vestibolo); - mt. 3,25 di larghezza per mt. 2,40 di lunghezza per una tombinatura doppia (due file di loculi con vestibolo centrale)..la tombinatura deve presentare inoltre le seguenti caratteristiche costruttive: dimensione dei loculi secondo quanto indicato al precedente punto 8; disposto dalla circolare n. 24/1993, art. 13, comma 13.2; scarico delle eventuali infiltrazioni di acque meteoriche sul fondo del vestibolo; sovrapposizione di più loculi fino ad un massimo di cinque con aggiunta di eventuale spazio resti; altezza massima dei manufatti fuori terra non superiore a 50 cm dal piano di campagna; le lapidi o le croci potranno elevarsi al più fino a 160 cm misurati dal livello del terreno. Particolare tipo di sepoltura è quella a sarcofago che consente la realizzazione di un loculo totalmente o parzialmente fuori terra, oltre a quelli eventualmente previsti nella sottostante tombinatura. La dimensione in altezza di questo manufatto non dovrà essere superiore a mt. 1,00-1,20. La struttura è generalmente realizzata in cemento armato (spessore di cm 10) con rivestimento esterno in pietra o marmo ed L accesso al loculo, per la tumulazione della salma, avviene attraverso una delle pareti laterali o direttamente dalla copertura. Infine tra le sepolture private esistenti si può indicare anche la tipologia costituita da una tombinatura sotterranea a più sovrapposizioni, priva di vestibolo e coperta da manufatto in pietra o marmo recante i dati anagrafici delle salme tumulate (tipologia non più realizzabile in quanto in contrasto con il regolamento nazionale di polizia mortuaria). Edicola o cappella funeraria. La costruzione, progettata per contenere più salme in loculi sovrapposti e spazi resti, occupa una superficie variabile in base a quanto previsto dal PRC. Le dimensioni in pianta ed in alzato dovranno uniformarsi ai vincoli stabiliti per i singoli campi o spazi nella cartografia di piano regolatore cimiteriale e, ad ogni modo, l ingombro massimo esterno in pianta del manufatto dovrà dovranno essere contenuto in un quadrato di mt. 3,50 per mt. 3,50 ed altezza non superiore a mt. 5,00-5,50, misurata sulla parte dell edificato, che possono che può ritenersi ottimale per garantire una flessibilità nella disposizione dei loculi. In altezza il numero massimo di loculi sovrapposti ammissibili fuori terra è pari a 5, a cui potrà essere eventualmente aggiunto, nella parte inferiore o superiore, uno spazio destinato alla tumulazione di cassette di resti ossei. In linea di massima possiamo distinguere due tipi di edicole: 8

9 disposizione dei loculi su pareti laterali opposte; disposizione dei loculi su una parete laterale e su quella ortogonale ad essa. Una versione più semplificata di tale tipologia di sepoltura privata generalmente utilizzata, prevede la sovrapposizione di più loculi in un unica fila, con tumulazione laterale o frontale, accessibile direttamente dall esterno. La costruzione, generalmente in cemento armato, deve uniformarsi alle vigenti normative di legge sia per quanto riguarda l esecuzione delle opere strutturali sia per il dimensionamento dei loculi di cui alla circolare n. 24/1993.art. 13, comma Cripta. La costruzione funeraria si sviluppa quasi totalmente nella parte interrata dell area di concessione. L accesso avviene dall esterno mediante scala di collegamento con il piano sotterraneo. Le dimensioni in pianta del manufatto possono essere variabili secondo quanto disposto dal PRC, ma comunque tali da poter consentire la realizzazione di una scala, di loculi sovrapposti e di uno spazio antistante ad essi tale da permettere le operazioni di tumulazione e lo stazionamento dei dolenti. I loculi sono sovrapposti e dimensionati secondo quanto indicato al precedente punto 8. Le principali caratteristiche costruttive si possono così riassumere: struttura in cemento armato loculi sovrapposti e dimensionati secondo circolare n. 24/1993; rivestimenti interni ed esterni in pietra o marmo; eventuale botola asportabile per consentire un agevole inserimento del feretro nei loculi. 10) DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEI MONUMENTI FUNEBRI AL DI SOPRA DELLE SEPOLTURE Il monumento funebre rappresenta l elemento architettonico di identificazione della sepoltura. Sulle aree interne al cimitero ed avute in concessione per sepolture private, oltre alla costruzione del manufatto per la tumulazione, possono essere eretti monumenti od applicate lapidi o altri elementi decorativi nel rispetto delle norme del presente regolamento comunale di polizia mortuaria, fermo restando che, in ogni caso, tali monumenti e lapidi devono venire eretti unicamente all interno della superficie dell area in concessione. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo. I monumenti in genere devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni Analogamente è possibile installare monumenti e lapidi sulle sepolture a sistema ad inumazione nei campi comuni sempre nel rispetto delle norme del presente regolamento comunale di polizia mortuaria 9

10 In ogni caso dovrà comunque essere presentata all ufficio cimiteri, una comunicazione secondo modello allegato, con la descrizione del manufatto e dei materiali utilizzati, per la necessaria autorizzazione alla posa in opera del monumento funebre. Prescrizioni costruttive generali. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo. I monumenti in genere devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni. Gli elementi verticali di pietra o di marmo non possono avere, di regola, uno spessore inferiore a 1/15 della loro altezza. Lo spessore delle lapidi di marmo orizzontale e inclinate, in genere, non deve essere inferiore a cm.3. E' prescritto l'impiego di chiavelle o altre soluzioni tecnologiche ameno equivalenti per il collegamento delle pietre. Quando il monumento non occupi per intero lo spazio assegnato, quest ultimo, se richiesto dall ufficio cimiteri e ove possibile, è preferibile sia delimitato da cordonatura di sezione non inferiore a 10 cm di altezza per 15 cm di base e, nello spazio racchiuso fra il cordone ed il monumento, potranno essere coltivati fiori o piccoli arbusti. I dati anagrafici e numerici ed altre scritte di commiato eventualmente autorizzate, dovranno avere carattere di uniformità, sia per materiali che per dimensioni, in base a disposizioni stabilite dal PRC o dall ufficio cimiteri. Dimensioni dei copritomba e lapidi in campo comune a sistema di inumazione. Nei campi comuni tradizionali a sistema di inumazione si seguono le seguenti norme ogni singola fossa di inumazione è contraddistinta di norma da un cippo comunale portante un numero progressivo e l identificazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. E facoltà dei familiari del defunto richiedere la posa in opera del copritomba e lapide secondo le disposizioni di carattere generale che seguono: - La superficie di terreno direttamente coperta dal copritomba non deve superare i 2/3 della superficie delle fosse. - Le massime dimensioni in pianta e in alzata di copritomba e/o lapidi su campi decennali non devono essere superiori alle seguenti: a) campi adulti: misura copritomba in pianta, lunghezza di 160 cm 100 cm, larghezza di cm; altezza lapidi e/o croci di 100 cm cm fuori terra. b) Campi bambini (utilizzabili anche per inumazioni di arti amputati e prodotti abortivi): eventuali copritomba e/o lapidi devono essere proporzionati alle dimensioni della cassa inumata. - I copritomba e le lapidi devono rispondere a criteri di massima semplicità e decoro. - L intero spazio di inumazione assegnato è preferibile sia delimitato da cordonatura di materiale e sezione adeguata. - Le cordonature perimetrali devono riquadrare ogni singola fossa in modo da rispettare l allineamento dato ai viali e alle altre sepolture esistenti. 10

11 - E fatto divieto di occupare in qualsiasi modo gli interspazi esistenti tra le sepolture, che sono ordinariamente destinati al transito. L interspazio tra fosse a sistema di inumazione è stabilito in non meno di 50 cm. - Le cordonature, le lapidi e copritomba devono essere posati a terra in modo da essere facilmente rimovibili durante le operazioni di esumazione. - E permessa la piantumazione di fiori e/o di arbusti ad essenza nana purché contenuti all interno della cordonatura. - Non è consentita la posa in opera del copritomba e/o della lapide e/o cordonature in campo comune prima che siano trascorsi sei mesi dal seppellimento della salma, al fine di consentire il naturale assestamento dei terreni, e in assenza dell autorizzazione del Responsabile del servizio. La lunghezza e la larghezza delle lapidi deve comunque rispettare l allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori a quelle di cui ai commi precedenti. 11

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