TITOLO I - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "TITOLO I - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE"

Transcript

1 235 TITOLO I - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE 286. Notificazione nel caso d interruzione. Se dopo la chiusura della discussione [275] si è avverato uno dei casi previsti nell articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell articolo 303, secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio [75, 110]. Se si è avverato uno dei casi previsti nell articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente. Fondamento della norma, che dispone che la notifica alla parte deceduta dopo la chiusura della discussione vada fatta agli eredi (anche collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del de cuius) e non al procuratore, si rinviene nella considerazione che la morte estingue il mandato ad litem ed il conseguente potere rappresentativo del procuratore. CAPO V Della correzione delle sentenze e delle ordinanze Casi di correzione. (1) Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili [53, 66, 177 3, 192 2, 263, 308, 348 2, ] possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo [91 3, 93 2, 826]. (1) La Corte cost., con sent , n. 335 ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 287, limitatamente alle parole «contro le quali non sia stato proposto appello». Mediante la correzione si pone rimedio ad una disattenzione del giudicante, eliminando, con un procedimento semplificato rispetto ad un impugnazione, un errore non riguardante la sostanza della decisione ma consistente in un semplice difetto di corrispondenza tra contenuto ideale e manifestazione materiale della volontà del giudice, rilevabile ictu oculi dalla lettura del provvedimento. La correzione dell errore materiale con il procedimento in esame è prevista per le sentenze non appellabili passate in giudicato e per quelle appellabili ma non appellate; ove la sentenza sia stata impugnata, la correzione dell errore può essere chiesta al giudice di gravame. Sono considerate correggibili anche talune ordinanze (quelle pronunziate sull accordo delle parti, quelle dichiarate non impugnabili e quelle per le quali è predisposto uno speciale reclamo) nonché i decreti non revocabili (es. decreto ingiuntivo o decreto liquidativo dei compensi del C.T.U.) Procedimento di correzione. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto [135]. Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell articolo 170 primo e terzo comma, fissa

2 LIBRO II - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE 236 l udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull originale del provvedimento. Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione [133 1 ], il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente. Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario [325] decorrente dal giorno in cui è stata notificata l ordinanza di correzione [disp. att. 121]. La norma contempera le esigenze di rapidità del procedimento di correzione con la necessità di instaurare il contradditorio quando, a chiedere la correzione, sia una parte sola. Il provvedimento pronunciato all esito ha carattere ordinatorio: è pertanto revocabile dal giudice che lo ha emesso. Il procedimento di correzione, pur svolgendosi nel contraddittorio delle parti, è funzionale alla sola eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, palesemente incongruenti rispetto al ragionamento logico sotteso, mentre non può mai ed in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione Integrazione dei provvedimenti istruttori. (1) I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte [disp. att. 122]. L integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere. (1) Art. così sostituito ex l , n La norma, di scarsa applicazione pratica dopo l introduzione dei termini perentori per l espletamento delle attività istruttorie, si riferisce ai soli provvedimenti istruttori del giudice e non è estensibile alle altre pronunzie intervenute in corso di causa. CAPO VI Del procedimento in contumacia 290. Contumacia dell attore. Nel dichiarare la contumacia dell attore a norma dell articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il con-

3 237 TITOLO I - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE venuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e il processo si estingue [307 1, 308]. La contumacia è la situazione giuridica di una parte che, dopo avere proposto la domanda o dopo essere stata regolarmente citata, non si costituisce in giudizio. Diversa è l ipotesi in cui la parte, dopo essersi costituita, resti assente nel corso del giudizio non presentandosi in udienza. Il processo contumaciale è regolato da norme particolari volte all esigenza di mantenere la posizione di eguaglianza delle parti e caratterizzate da una attuazione soltanto formale del contraddittorio. L attore è contumace quando, dopo aver notificato la citazione, non ha iscritto la causa a ruolo, incombenza alla quale ha invece provveduto il convenuto (cd. diligente). In tal caso, il convenuto, comparso alla prima udienza, fa richiesta di prosecuzione del giudizio, nonostante la mancata costituzione dell attore. Diversamente, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo con la conseguente estinzione del processo. Laddove il contraddittorio sia stato ritualmente costituito, l esplicita dichiarazione di contumacia da parte del giudice non costituisce una formalità essenziale e la sua omissione, pertanto, non comporta alcuna nullità del procedimento e della sentenza Contumacia del convenuto. (1) Se il convenuto non si costituisce [166] e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione [160], fissa all attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza (2). Se il convenuto non si costituisce neppure all udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell articolo 171, ultimo comma. Se l ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell articolo 307, comma terzo. (1) Art. così sostituito ex l , n (2) Tale comma si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili, ex art. 46, c. 24, l , n. 69, in vigore dal ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data (ex art. 58, c. 1, l. 69/2009 cit.). Se il convenuto non si costituisce, il giudice per dichiararne la contumacia deve controllare la regolarità della citazione e della notifica; se accerta un vizio che importi la nullità della notifica, fissa all attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 291

4 292 LIBRO II - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE 238 La l. 69/2009 (riforma sulla razionalizzazione del processo) ha espressamente riconosciuto portata generale a tale forma di tutela del convenuto, sancendo l applicabilità del 1 comma anche ai giudizi innanzi a giudici amministrativi e contabili. Se il convenuto non si costituisce neppure all udienza indicata, il giudice istruttore dichiara la contumacia. Se invece la citazione non è rinnovata, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue. È del pari nulla, secondo la giurisprudenza, la notificazione della citazione, nell ipotesi in cui lo straniero convenuto in giudizio, rifiuti l atto perché non tradotto nella sua lingua, con la conseguenza che, anche in questo caso, il giudice dispone la rinnovazione, sempre che non avvenga la costituzione sanante della parte, con tutti gli effetti che ne derivano. L efficacia della dichiarazione di contumacia è circoscritta alla sola fase nella quale è pronunciata. Sull attore rimasto in giudizio continua a gravare l onere della prova, in quanto la contumacia del convenuto non è da sola idonea a fondare una pronuncia di accoglimento Notificazione e comunicazione di atti al contumace. L ordinanza che ammette l interrogatorio [230] o il giuramento [233, 240, 241], e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza [152 2 ] (1). Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l apposizione del visto del cancelliere sull originale [disp. att. 111]. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente. (1) La Corte cost., con sent , n. 250, ha dichiarato l illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore di cui al titolo II del libro II del c.p.c.». Cfr. Corte cost. sent , n. 317, in nota (1) sub art La norma costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio per cui, in relazione a determinate vicende del giudizio, non si può escludere il contumace, che, anzi, deve essere esplicitamente edotto delle stesse. A tale scopo provvede la notifica di alcuni atti importanti del processo, che gli deve esser fatta personalmente e tempestivamente. Anche la comparsa di intervento principale o litisconsortile deve essergli notificata laddove contenga una domanda nuova nei confronti del contumace. L elencazione di cui al comma 1 ha carattere tassativo. L eventuale mancata notificazione comporta una nullità relativa, che può essere dedotta solo dal medesimo contumace, successivamente costituitosi, e non dalle altre parti né d ufficio dal giudice.

5 239 TITOLO I - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE Costituzione del contumace. La parte che è stata dichiarata contumace [171 3 ] può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all udienza di precisazione delle conclusioni (1). La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all udienza [166]. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte [215]. (1) Comma così sostituito ex l , n. 263 (art. 2, c. 1), in vigore dal ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (cfr. art. 2, c. 4, l. 263/2005 cit., come da ultimo modificato ex art. 39quater, d.l , n. 273, conv. in l , n. 51). Il testo precedente del comma così disponeva: «La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma dell articolo 189». La parte, anche se dichiarata contumace con ordinanza, può comunque costituirsi in giudizio nelle more dello stesso: in tal caso il giudice consentirà la cd. «costituzione tardiva», previa revoca della dichiarazione di contumacia, fatte salve le preclusioni maturate, con esclusione del disconoscimento di scritture private prodotte contro l ex contumace di cui al comma 3 e della rimessione in termini ex art La l. 263/2005, modificando il comma 1, ha specificato il termine ultimo per la costituzione del contumace, facendolo coincidere con quello della precisazione delle conclusioni. Il termine ultimo per la costituzione del contumace tutela non solo gli interessi delle parti in causa, ma anche e soprattutto l interesse, di natura pubblicistica, di speditezza del giudizio: pertanto la costituzione del contumace oltre detto termine non è più possibile, neanche con il consenso della controparte Rimessione in termini. (1) Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione [164] o della sua notificazione [160] gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile. Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell impedimento [202], e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti. I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza [184bis]. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti,

6 295 LIBRO II - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE 240 attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite. (1) Art. così sostituito ex l , n La norma costituisce una deroga alle preclusioni stabilite nei confronti della parte rimasta contumace [v. 293], giustificata dalla non imputabilità al convenuto del fatto che ha dato luogo alla mancata costituzione. L istanza con cui si chiede la rimessione va proposta con ricorso depositato in cancelleria o presentato in udienza. L atto che concede la rimessione è una ordinanza, revocabile e modificabile dal giudice che l ha emessa. Il contumace costituitosi in appello può provocare la rimessione al giudice di primo grado, se adduce la nullità della notificazione della relativa citazione; se vuol far dichiarare la nullità della sentenza, deve dimostrare la nullità della citazione stessa. La rimessione in termini, poi, può essere richiesta anche nel giudizio di cassazione (per nullità del ricorso o della sua notificazione) e di revocazione ordinaria. CAPO VII Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo Sezione I Della sospensione del processo 295. Sospensione necessaria. (1) Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa [337]. (1) Art. così sostituito ex l , n. 353 (art. 35), in vigore dall Ai sensi dell art. 90, l. cit. tale norma si applica ai giudizi pendenti alla data dell La sospensione viene definita come il momentaneo arresto dell iter processuale a causa di un determinato evento e sino alla cessazione dello stesso. Lo scopo di tale istituto è di evitare giudicati contrastanti: la sospensione è necessaria e deve essere disposta dal giudice in qualunque fase del procedimento e in tutti i casi in cui è impossibile l attrazione della causa dipendente al giudice di quella pregiudiziale, o la risoluzione incidentale di quest ultima, per cui si hanno due processi autonomi e paralleli, dei quali uno va sospeso in attesa del giudicato sulla sentenza della causa pregiudiziale. Laddove tale pregiudizialità non vi sia, come ad esempio nell ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a spese

7 241 TITOLO I - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE condominiali ed impugnazione di deliberazione dell assemblea che si è espressa proprio su tali spese, la sospensione di cui all articolo in commento non troverà applicazione. La sospensione produce l interruzione dei termini e la paralisi temporanea delle attività processuali. Il provvedimento di sospensione, impugnabile con regolamento di competenza [v. 42], pur assumendo nella pratica la forma dell ordinanza, ha natura decisoria e, pertanto, sostanziale di sentenza Sospensione su istanza delle parti. Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l udienza per la prosecuzione del processo medesimo [297]. (1) Art. così sostituito ex l. l , n. 69 (art. 46, c. 11), in vigore dal ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data (ex art. 58, c. 1, l. 69/2009 cit.). Si riporta di seguito il testo dell articolo anteriormente vigente: «296. Sospensione su istanza delle parti. Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, può disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a quattro mesi». La sospensione consente una pausa di riflessione sulla vicenda, in genere perché le parti stanno per arrivare ad un accomodamento. L istanza «di tutte le parti» costituite implica infatti il loro accordo. Il giudice «può» accordarla, cioè deve valutare se sia utile od opportuna, pronunciando ordinanza revocabile, con la quale fissa anche l udienza per la prosecuzione del giudizio; alla luce delle modifiche apportate dalla l. 69/2009, per concedere la sospensione il giudice deve riscontrare la presenza di giustificati motivi; la recente riforma sulla razionalizzazione del processo ha introdotto altre due innovazioni: la sospensione può essere disposta per una sola volta e per un periodo massimo di tre mesi (mentre, con il precedente testo, poteva essere disposta anche più volte, purché il periodo complessivo non avesse superato i quattro mesi). L istituto ha una ridottissima applicazione pratica, facilmente intuibile ove si tenga conto che, tra un udienza ed un altra, i rinvii superano di gran lunga i tre mesi Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione. (1) Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi (2) dalla cessazione della causa di sospensione di cui all articolo 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all articolo 295 (3) (4). Nell ipotesi dell articolo precedente l istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

8 298 LIBRO II - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE 242 L istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale. Il ricorso, col decreto che fissa l udienza, è notificato a cura dell istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice [170]. (1) Art. sostituito ex l , n (2) Le parole «tre mesi» sostituiscono le precedenti «sei mesi» ex art. 46, c. 12, l , n. 69, in vigore dal ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data (ex art. 58, c. 1, l. 69/2009 cit.). (3) La Corte cost., con sent , n. 34, ha dichiarato l illegittimità costituzionale del primo comma di questo articolo «nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso». (4) Cfr. art. 3 c.p.p. nuova formulazione. Per la riassunzione della causa dopo la sospensione non è necessario che si attivino tutte le parti, ma è sufficiente l istanza della parte più interessata alla prosecuzione. Laddove la causa di sospensione sia costituita da una causa pregiudiziale immediatamente passibile di giudicato (es. pendente dinanzi alla Corte di cassazione o alla Corte costituzionale), il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione che definisce il giudizio da parte della cancelleria, poiché si ritiene che solo tale adempimento determini l effettiva conoscenza (legale) della cessazione della causa di sospensione. La recente riforma sulla razionalizzazione del processo (l. 69/2009) ha ridotto, da sei a tre mesi, il termine per proporre validamente l istanza di fissazione dell udienza Effetti della sospensione. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento [48, 52, 669quater, 699]. La sospensione interrompe i termini [152] in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all articolo precedente. La sospensione pone il processo in una fase di quiescenza, durante la quale non è ammesso il compimento di alcun atto, ad eccezione di atti urgenti [v. 48, comma 2] e della proposizione di domande cautelari [v. 669quater]. Gli atti eventualmente compiuti mentre il processo è sospeso sono radicalmente ed insanabilmente nulli e non producono alcun effetto.

9 243 TITOLO I - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE Sezione II Dell interruzione del processo 299. Morte o perdita della capacità prima della costituzione. (1) Se prima della costituzione in cancelleria [165, 166] o all udienza davanti al giudice istruttore [183], sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio [75] (2) di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo [110] si costituiscano volontariamente, oppure l altra parte provveda a citarli in riassunzione osservati i termini di cui all articolo 163bis [286 1 ; disp. att. 125]. (1) Art. così sostituito ex d.p.r , n (2) Cfr. art. 43, r.d , n. 267 (Fallimento) A differenza della sospensione, che dipende da eventi che investono la funzione decisoria del giudice, l interruzione si ricollega ad una modificazione della situazione delle parti processuali. Scopo dell istituto è tutelare la parte in difficoltà offrendo uno strumento di conservazione dell integrità del contraddittorio. La norma disciplina i casi in cui l evento interruttivo si verifichi prima della costituzione in giudizio della parte: in tali ipotesi, l interruzione si verifica ipso iure ed indipendentemente da un provvedimento del giudice, che, ove pronunziato, ha natura meramente dichiarativa Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace. Se alcuno degli eventi previsti nell articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti [170] (1). Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell articolo precedente. Se la parte è costituita personalmente [82, 86, 417], il processo è interrotto al momento dell evento. Se l evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all articolo 292 (2). Se alcuno degli eventi previsti nell articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio [275], esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell istruzione [279, 280].

10 301 LIBRO II - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE 244 (1) La Corte cost., con sent , n. 220, ha dichiarato l illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. «nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti l attore debba riassumere il giudizio». (2) Comma così sostituito ex art. 46, c. 13, l , n. 69, in vigore dal ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data (ex art. 58, c. 1, l. 69/2009 cit.). Il testo del comma anteriormente vigente così disponeva: «Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all articolo 292». A differenza dei casi di cui all art. 299, nei quali l interruzione consegue automaticamente all evento verificatosi prima della costituzione in giudizio, la norma in esame prevede che l interruzione si verifichi solo dopo un espressa dichiarazione in udienza, da parte del procuratore costituito, del fatto venuto in essere dopo la costituzione in giudizio. La disciplina è finalizzata a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l evento interruttivo, per cui la scelta se comunicare o notificare (o meno) l evento interruttivo alle altre parti spetta solo al procuratore della parte deceduta (dominus litis); in caso di mancata allegazione di parte ad opera di questi, pertanto, nessuna delle altre parti può dolersi della mancata interruzione, né produce effetto interruttivo l eventuale dichiarazione di morte effettuata da un altra delle parti. Le modifiche apportate dalla recente l. 69/2009 hanno inoltre previsto che l evento che abbia colpito la parte contumace, ai fini dell interruzione, può anche essere documentato dalla controparte Morte o impedimento del procuratore. Se la parte è costituita a mezzo di procuratore [82], il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione dell articolo 299. Non sono cause d interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa [85]. A differenza delle vicende che riguardano la parte, per le quali è necessario dedurne in giudizio il verificarsi [v. 300], la morte (o la sospensione e radiazione) del procuratore costituito determina la immediata ed automatica interruzione del procedimento dal giorno dell evento, dal quale deriva la nullità di tutti gli atti successivi al verificarsi dell evento interruttivo, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbiano avuto le altre parti ed il giudice. La mancata previsione della revoca della procura e della rinuncia alla stessa come cause di interruzione tende ad evitare utilizzi dilatori dell istituto, essendo i detti fatti determinati volontariamente dal procuratore o dalla parte.

Copyright Esselibri S.p.A.

Copyright Esselibri S.p.A. 78 Parte Seconda: Il processo ordinario di cognizione 1. GENERALITÀ Capitolo Settimo Le vicende anomale nello svolgimento del processo Il processo di cognizione può subire, nel corso del suo svolgimento,

Dettagli

Diritto del contenzioso d impresa

Diritto del contenzioso d impresa Diritto del contenzioso d impresa Lezione del 16 novembre 2015 «la sospensione, l interruzione e la estinzione del processo Le impugnazioni in generale» La sospensione del processo Art. 295 del c.p.c.

Dettagli

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione... INDICE Prefazione... p. XV Schemi I GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO... 3 1 Giurisdizione (artt. 1 e 5 c.p.c.)... 7 2 Competenza: principi generali (artt. 5 e 6

Dettagli

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale

Dettagli

Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150

Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell articolo

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI INSEGNAMENTO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (profili pratici) Docente dott. Augusto Pace PROGRAMMA

Dettagli

TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO

TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO Tomo III Formulario A cura di Nunzio Santi Di Paola Indice F001. Regolamento di giurisdizione (artt. 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 41 c.p.c.)... Pag. 15

Dettagli

SOMMARIO. Parte I Profili generali

SOMMARIO. Parte I Profili generali SOMMARIO Presentazione... V Parte I Profili generali di Sergio Aprile e Luca Iero Capitolo 1 - La Corte dei conti giudice delle pensioni: origine ed evoluzione 1. L istituzione della Corte dei conti...

Dettagli

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

Le variazioni ai giudizi di impugnazione Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione

Dettagli

SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE

SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE 1.1. Uno sguardo d insieme 1.2. Tabella di entrata in vigore degli articoli riformati e relativa applicabilità CAPITOLO SECONDO: LE

Dettagli

LA CHIUSURA DEL PROCESSO. Diversi modi in cui il processo si può chiudere senza una decisione di merito o di rito

LA CHIUSURA DEL PROCESSO. Diversi modi in cui il processo si può chiudere senza una decisione di merito o di rito LA CHIUSURA DEL PROCESSO Diversi modi in cui il processo si può chiudere senza una decisione di merito o di rito (-) Conciliazione giudiziale (art. 185, 185 bis; 320; 420 c.p.c.) (-) Cessazione della materia

Dettagli

INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE

INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE Prefazione.................................... Introduzione................................... pag. XI XIII I - Difesa e rappresentanza 001. Procura al difensore...........................

Dettagli

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 11.1.2017 La Nuova Procedura Civile, 1, 2017 Editrice CODICE DI PROCEDURA CIVILE Aggiornato al 8.11.2016 (L. 197/2016)

Dettagli

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B INDICE Schemi 1 Le impugnazioni delle sentenze (artt. 323 e ss.)... 3 2 Cosa giudicata formale (art. 324)... 4 3 I termini delle impugnazioni (artt. 325 e ss.)... 5 4 Il termine breve (artt. 325 e ss.)...

Dettagli

Udienza di prima comparazione delle parti e trattazione (art. 183 c.p.c.)

Udienza di prima comparazione delle parti e trattazione (art. 183 c.p.c.) PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE DAL 1 MARZO 2006 IL RINVIO DELL UDIENZA in caso di mancata costituzione del convenuto,... per nullità della citazione per vizi inerenti la vocatio in jus (mancanza o incertezza

Dettagli

PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA PROCESSO ORDINARIO TRIBUNALE

PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA PROCESSO ORDINARIO TRIBUNALE PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA 4 modelli ordinario tribunale Lavoro - locazione / tribunale Giudice di pace Procedimento sommario di cognizione 3 fasi introduttiva istruttoria decisoria Domanda giudiziale

Dettagli

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio

Dettagli

L intervento. Introduzione. La pluralità di parti nel processo: litisconsorzio ed intervento.

L intervento. Introduzione. La pluralità di parti nel processo: litisconsorzio ed intervento. L intervento Prof. Leo Piccininni Introduzione La pluralità di parti nel processo: litisconsorzio ed intervento. Intervento: ipotesi di ampliamento successivo dell ambito soggettivo della vicenda processuale:

Dettagli

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI)

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI) CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE 1. Premessa... pag. 3 2. L impianto complessivo della riforma.... pag. 8 3. Le modifiche al codice di procedura civile: 3.1. Le modifiche agli articoli

Dettagli

INDICE SOMMARIO LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

INDICE SOMMARIO LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE INDICE SOMMARIO LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE TITOLO I. Del procedimento davanti al tribunale Capo I. Dell introduzione della causa Sezione I. Della citazione e della costituzione delle parti

Dettagli

INDICE PER ARTICOLI TITOLO II DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO CAPO I DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI... pag.

INDICE PER ARTICOLI TITOLO II DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO CAPO I DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI... pag. TITOLO II DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE CAPO I DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI... Art. 706. Forma della domanda... 1. La disciplina codicistica del processo di

Dettagli

(tratto dal Compendio di diritto processuale civile) articolo c.p.c. 7 Competenza del Giudice di pace

(tratto dal Compendio di diritto processuale civile) articolo c.p.c. 7 Competenza del Giudice di pace 23 GLI ARTICOLI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DELLE DISPOSIZIONI DI AttuAZIONE TOCCATI DALLA RIFORMA (tratto dal Compendio di diritto processuale civile) 7 Competenza del Giudice di pace rubrica intervento

Dettagli

INDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE

INDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE INDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE LEGGE 2 MARZO 1963, N. 320 Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie pag. Articolo 1. (Sezioni specializzate - Competenza)... 3

Dettagli

SOMMARIO PARTE I IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Sezione I Impugnazioni in generale

SOMMARIO PARTE I IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Sezione I Impugnazioni in generale SOMMARIO PARTE I IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Mezzi di impugnazione (art. 323) Cosa giudicata formale (art. 324) Sezione I Impugnazioni in generale Termini per le impugnazioni (art. 325) Decorrenza dei

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO INDICE SOMMARIO Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO 1 1. Rito del lavoro, controversie individuali di lavoro e processo del lavoro: alcuni indispensabili chiarimenti lessicali e concettuali

Dettagli

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste Al comma 1, sostituire le parole da le parti private fino a delle condizioni, con le seguenti: nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero

Dettagli

Indice-sommario INDICE-SOMMARIO. pag. Premessa alla seconda edizione...

Indice-sommario INDICE-SOMMARIO. pag. Premessa alla seconda edizione... VII INDICE-SOMMARIO pag. Premessa alla seconda edizione... V D.LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell art. 30 della legge

Dettagli

Introduzione... Indice per Autore DEFINIZIONI 1. La legge delega I nuovi modelli processuali Le materie escluse...

Introduzione... Indice per Autore DEFINIZIONI 1. La legge delega I nuovi modelli processuali Le materie escluse... Indice generale Introduzione... Indice per Autore... XIII XV Parte Prima DISPOSIZIONI GENERALI 1. DEFINIZIONI 1. La legge delega... 3 2. I nuovi modelli processuali... 5 3. Le materie escluse... 10 2.

Dettagli

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 8.1.2016 La Nuova Procedura Civile, 1, 2016 Editrice CODICE DI PROCEDURA CIVILE Aggiornato al 8.01.2016 Articoli da 281

Dettagli

INDICE GENERALE. Parte Prima PRINCIPI GENERALI. Capitolo I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO

INDICE GENERALE. Parte Prima PRINCIPI GENERALI. Capitolo I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO INDICE GENERALE Premessa.... xv Parte Prima PRINCIPI GENERALI Capitolo I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO 1. I concetti fondamentali di processo e di giurisdizione amministrativa.

Dettagli

99. L esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili. adibiti ad uso abitativo per morosità o per altro inadempimento» 477

99. L esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili. adibiti ad uso abitativo per morosità o per altro inadempimento» 477 INDICE-SOMMARIO Capitolo I DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL 1940 ALLA RIFORMA DELLE LOCAZIONI DEL 1998 1. Il codice di procedura civile del 1940 pag. 1 2. La legislazione vincolistica» 2 3. La legge

Dettagli

Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d ufficio:

Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d ufficio: Modifiche al Codice di Procedura Civile - DL 69/2013 Il D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 ha apportato modifiche al Codice di Procedura Civile e alle Disposizioni di attuazione. Qui di seguito il testo normativo

Dettagli

IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE

IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE Convegno 23 Settembre - 14 Ottobre 2010 ore 15.00-18.30, Fondazione Ambrosianeum - Sala Falck Via delle Ore, 3, Milano Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Nota del curatore...

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Nota del curatore... INDICE SOMMARIO Prefazione... Nota del curatore... pag. VII XV CAPITOLO I NOZIONI GENERALI ED EFFICACIA DEL DECRETO D INGIUNZIONE 1. Precedenti legislativi, interventi di riforma e nozioni introduttive...

Dettagli

Il procedimento sommario di cognizione facoltativo ex artt. 702 bis ss. c.p.c.

Il procedimento sommario di cognizione facoltativo ex artt. 702 bis ss. c.p.c. INDICE SOMMARIO Premessa................................ pag. VII Abbreviazioni delle enciclopedie e delle riviste.................» XVII Parte Prima Il procedimento sommario di cognizione facoltativo

Dettagli

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. Legge 18 giugno 2009 n. 69 introduce un rito alternativo a quello ordinario di cognizione a scelta dell attore da utilizzare nelle cause

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13 INDICE SOMMARIO Presentazione..................................................... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza........................................................» 13 Atti processuali 1. Ricorso

Dettagli

IL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

IL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI DOMENICO CROCCO IL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI Lineamenti essenziali di diritto processuale contabile JOVENE EDITORE 2013 INDICE Prefazione di Mauro Orefice... p. IX

Dettagli

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa... SOMMARIO CAPITOLO 1 REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni... 1 2. I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi... 6 3. Termine a difesa... 16 CAPITOLO 2 LA DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI:

Dettagli

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO. Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO. DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI CON ISTRUZIONE FORMALE. Art. 354. Scelta del difensore:

Dettagli

INDICE. Premessa... XIII. Capitolo I Funzione e struttura del processo dichiarativo di primo grado di Bernadette Capizzi

INDICE. Premessa... XIII. Capitolo I Funzione e struttura del processo dichiarativo di primo grado di Bernadette Capizzi INDICE Premessa... XIII Capitolo I Funzione e struttura del processo dichiarativo di primo grado di Bernadette Capizzi 1. Il processo dichiarativo o di cognizione di primo grado.... 1 1.1. La funzione...

Dettagli

Correzione errore materiale: decreto n del del Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, giudice dott. Angelo Antonio Genise

Correzione errore materiale: decreto n del del Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, giudice dott. Angelo Antonio Genise Correzione errore materiale: decreto n. 10078 del 20.01.2015 del Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, giudice dott. Angelo Antonio Genise Autore: Redazione In: Giurisprudenza civile IL TRIBUNALE

Dettagli

Il nuovo processo di cognizione ordinario

Il nuovo processo di cognizione ordinario LE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Il nuovo processo di cognizione ordinario Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese LE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - Decreto legge

Dettagli

INDICE. Schemi. Prefazione... p. XV

INDICE. Schemi. Prefazione... p. XV Prefazione... Schemi p. XV 1 Il processo locatizio... 2 2 Ambito di applicazione del rito locatizio (art. 447-bis c.p.c.)... 3 3 Definizione di immobile urbano... 4 4 Controversie soggette a rito locatizio...

Dettagli

So m m a r i o : 1. La sospensione. 2. L interruzione. 3. L estinzione. 1. La sospensione

So m m a r i o : 1. La sospensione. 2. L interruzione. 3. L estinzione. 1. La sospensione Capitolo XVI La sospensione, interruzione ed estinzione del processo So m m a r i o : 1. La sospensione. 2. L interruzione. 3. L estinzione. 1. La sospensione Il capo VII del libro II del codice disciplina

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Parte prima PRINCIPI GENERALI CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO

INDICE SOMMARIO. Parte prima PRINCIPI GENERALI CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO Prefazione........................................ XIII Parte prima PRINCIPI GENERALI CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO 1. I concetti fondamentali di processo e di giurisdizione

Dettagli

di continenza o connessione... [F004] Ordinanza collegiale con declaratoria di incompetenza

di continenza o connessione... [F004] Ordinanza collegiale con declaratoria di incompetenza Indice-Sommario XVII INDICE-SOMMARIO Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 - Codice Di Procedura Civile... 1 Libro primo - Disposizioni generali... 3 Titolo I - Degli organi giudiziari... 3 Capo I - Del

Dettagli

La prima udienza ex art 183 cpc nel nuovo ordinamento processuale (verifica costituzione e comparizione)

La prima udienza ex art 183 cpc nel nuovo ordinamento processuale (verifica costituzione e comparizione) La prima udienza ex art 183 cpc nel nuovo ordinamento processuale (verifica costituzione e comparizione) Prof. Riccardo Demontis Argomenti La presente lezione tratterà dell udienza, disciplinata dall art.

Dettagli

NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO ALLEGATO 1 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO. Capo I - Principi generali

NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO ALLEGATO 1 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO. Capo I - Principi generali NUOVO CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO ALLEGATO 1 CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI PRINCIPI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA Capo I - Principi generali

Dettagli

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1 INDICE SOMMARIO PREMESSA... Pag. 1 Parte Generale LA TUTELA GIUDIZIARIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL ART. 86, D.P.R. 602/1973 1. Introduzione... Pag. 9 Capitolo I LA NATURA

Dettagli

INDICE LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE TITOLO I DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE

INDICE LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE TITOLO I DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE INDICE LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE TITOLO I DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE CAPO III DELLA DECISIONE DELLA CAUSA Art. 275 Decisione del collegio di ELENA MARINUCCI... p. 5 A. SCOPO DELLA

Dettagli

COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

COMUNICAZIONI E NOTIFICHE di Lina Avigliano e Patrizia Felcioloni INDICE GENERALE COMUNICAZIONI In generale... 1 Comunicazione della sentenza... 3 Comunicazione dell ordinanza pronunciata fuori udienza... 4 Comunicazione e termini

Dettagli

SOMMARIO INTRODUZIONE... 1

SOMMARIO INTRODUZIONE... 1 INTRODUZIONE... 1 CAPITOLO I L I.C.I.... 7 1. Il quadro introduttivo dell imposta... 7 1.1 I soggetti passivi dell I.C.I....7 1.2 Come si determina il valore dell immobile la base imponibile...7 1.3 La

Dettagli

ordinamento processuale (verifica contraddittorio e tentativo di conciliazione)

ordinamento processuale (verifica contraddittorio e tentativo di conciliazione) La prima udienza ex art 183 cpc nel nuovo ordinamento processuale (verifica contraddittorio e tentativo di conciliazione) Prof. Riccardo Demontis Premessa La lezione, che ha affrontato l udienza di prima

Dettagli

termini processuali che richiamano espressamente le norme del codice di procedura civile;

termini processuali che richiamano espressamente le norme del codice di procedura civile; CONTENZIOSO TRIBUTARIO: I NUOVI TERMINI DEL PROCESSO TRIBUTARIO DOPO LA LEGGE DI RIFO A cura dell' Avv. Giuseppe Durante La riforma del Processo civile intervenuta a seguito della entrata in vigore della

Dettagli

Diritto del contenzioso d impresa. Lezione del 19 novembre 2015 «l appello»

Diritto del contenzioso d impresa. Lezione del 19 novembre 2015 «l appello» Diritto del contenzioso d impresa Lezione del 19 novembre 2015 «l appello» Le impugnazioni in generale Gli articoli dal 49 al 51 del DPR 546/92 disciplinano: - le disposizioni generali applicabili alle

Dettagli

Indice analitico. Disposizioni Generali

Indice analitico. Disposizioni Generali 531 Elenco degli autori... p. 5 Presentazione...» 7 Disposizioni Generali 1. Comparsa di riassunzione (art. 50 c.p.c.)...» 11 Commento...» 13 1. Inquadramento delle problematiche...» 13 2. Funzione della

Dettagli

La legge sul processo lungo

La legge sul processo lungo La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli

Dettagli

Profili generali e condizioni di ammissibilità: tipo di pronuncia e natura del credito azionato. L istituto... 39

Profili generali e condizioni di ammissibilità: tipo di pronuncia e natura del credito azionato. L istituto... 39 INDICE SOMMARIO 11 Premessa...................................................... pag. 5 Prefazione... 7 CAPITOLO I Profili generali e condizioni di ammissibilità: tipo di pronuncia e natura del credito

Dettagli

INDICE. Prefazione...

INDICE. Prefazione... INDICE Prefazione... XVII 1 Le condizioni di ammissibilita... 1 1.1 Natura del procedimento e contenuto della prova... 1 1.2 Credito liquido... 2 1.3 Credito liquido: maggior danno, interessi legali, rivalutazione...

Dettagli

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**). Sequestro giudiziario e sequestro conservativo 1. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). (Estratto)

Dettagli

INDICE INTRODUZIONE. Capitolo Primo AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RITO CAUTELARE UNIFORME

INDICE INTRODUZIONE. Capitolo Primo AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RITO CAUTELARE UNIFORME INDICE Prefazione... XIII INTRODUZIONE 1. Il processo cautelare... 1 2. La tutela cautelare, la tutela sommaria, i procedimenti in camera di consiglio: differenze ed analogie... 12 2.1. La tutela cautelare

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Introduzione...

INDICE SOMMARIO. Introduzione... SOMMARIO Introduzione... XIII CAPITOLO I LA TRANSLATIO IUDICII TRA COMPETENZA E GIURISDIZIONE 1. L origine storica della translatio iudicii per incompetenza... 1 2. L efficacia della pronuncia della Corte

Dettagli

INDICE SOMMARIO. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 DISPOSIZIONI GENERALI DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI

INDICE SOMMARIO. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 DISPOSIZIONI GENERALI DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI INDICE SOMMARIO D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI Le commissioni tributarie (art. 1, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546)... p. 5 La giurisdizione

Dettagli

SOMMARIO. Introduzione 1 LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

SOMMARIO. Introduzione 1 LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI SOMMARIO Introduzione 1 LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA 1. Regolamento preventivo di giurisdizione - art. 10 cod. proc. amm. 19 2. Ricorso per regolamento preventivo

Dettagli

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE BREVI NOTE SINTETICHE

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE BREVI NOTE SINTETICHE LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE BREVI NOTE SINTETICHE Introdotta dalla Legge n. 69 del 18.6.2009 di Franco Ballati Competenza del Giudice di Pace fino a 5.000,00 nelle cause relative a beni mobili; fino

Dettagli

BREVI CENNI SULLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

BREVI CENNI SULLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO IMPUGNAZIONE E RECLAMO AVVERSO LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO PROF.GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI Indice 1 BREVI CENNI SULLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO --------------------------------------

Dettagli

La chiusura del processo senza decisione

La chiusura del processo senza decisione La chiusura del processo senza decisione lezione del 3 maggio 2016 nel corso di Diritto processuale civile I del Prof. G. Trisorio Liuzzi - Dipartimento di Giurisprudenza -Università degli Studi di Bari

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Presentazione della «Collana»... Pag. Parte Prima IL PROCESSO PREVIDENZIALE. Capitolo Primo GENERALITÀ

INDICE-SOMMARIO. Presentazione della «Collana»... Pag. Parte Prima IL PROCESSO PREVIDENZIALE. Capitolo Primo GENERALITÀ INDICE-SOMMARIO Presentazione della «Collana»... Pag. VII Parte Prima IL PROCESSO PREVIDENZIALE Capitolo Primo GENERALITÀ 1. Le fonti... Pag. 3 2. L individuazione delle controversie previdenziali ed assistenziali...»

Dettagli

INDICE-SOMMARIO CAPITOLO I LE DISPOSIZIONI GENERALI

INDICE-SOMMARIO CAPITOLO I LE DISPOSIZIONI GENERALI Introduzione........................................... Autori delle singole parti dell opera.............................. V VII CAPITOLO I LE DISPOSIZIONI GENERALI Le fonti e gli organi del processo

Dettagli

SOMMARIO. # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Processo amministrativo

SOMMARIO. # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Processo amministrativo SOMMARIO CAPITOLO 1 Il processo amministrativo e il suo giudice 1. Evoluzione storica... 2 1.1. La disciplina sul processo amministrativo ante codificazione... 2 1.2. Il nuovo codice sul processo amministrativo...

Dettagli

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO 2013

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO 2013 Processo Civile 1) Procedimenti ordinari per i quali il contributo è determinato sulla base del valore della contesa (art. 13 DPR 115/2002 aggiornato con le leggi di stabilità 2012 e 2013). Valore fino

Dettagli

Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati

Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina L attività professionale dei praticanti abilitati 17.04.2014 Ricorso al Giudice del Lavoro Avv. Antonio Tesoro La Corte di Cassazione, con sentenza

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 L atto introduttivo

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 L atto introduttivo INDICE SOMMARIO Capitolo 1 L atto introduttivo 1 1. L introduzione della controversia: la mediazione e la negoziazione assistita 4 2. La fase dell atto introduttivo: citazione e ricorso 7 3. I requisiti

Dettagli

IL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO

IL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO SOMMARIO CAPITOLO 1 IL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO 1. Introduzione... 1 2. I tipi di opposizione... 2 2.1. Il contenuto della domanda giudiziale... 3 3. Le opposizioni atipiche...

Dettagli

La chiusura del processo senza decisione

La chiusura del processo senza decisione La chiusura del processo senza decisione lezione del 5 maggio 2015 nel corso di Diritto processuale civile I del Prof. G. Trisorio Liuzzi - Dipartimento di Giurisprudenza -Università degli Studi di Bari

Dettagli

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE. ... Pag. 1. Capitolo I GENESI STORICA DELLA RIFORMA

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE. ... Pag. 1. Capitolo I GENESI STORICA DELLA RIFORMA INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE... Pag. 1 Capitolo I GENESI STORICA DELLA RIFORMA 1. Lo scenario normativo di riferimento... Pag. 9 1.1. I primi tentativi di riforma...» 15 1.2. La direttiva ricorsi...» 20

Dettagli

La decadenza dall azione per rovina e difetti di cose immobili è materia di eccezione in senso stretto

La decadenza dall azione per rovina e difetti di cose immobili è materia di eccezione in senso stretto La decadenza dall azione per rovina e difetti di cose immobili è materia di eccezione in senso stretto Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto processuale civile Come tale, deve essere sollevata con la costituzione

Dettagli

Sommario. 1. La natura e l oggetto del giudizio d appello pag Motivazione concorrente, coordinata, incidentale, dubbiosa pag.

Sommario. 1. La natura e l oggetto del giudizio d appello pag Motivazione concorrente, coordinata, incidentale, dubbiosa pag. 1. La natura e l oggetto del giudizio d appello pag. 9 2. L appello principale e l appello incidentale pag. 12 2.1. Tempestività e tardività dell appello incidentale pag. 12 2.1.1. Segue: alcune questioni

Dettagli

INDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI

INDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI INDICE SOMMARIO Abbreviazioni..... pag. XXI Costituzione della Repubblica Italiana.... pag. XXXI CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I-Degli organi giudiziari... artt. 1-68

Dettagli

I PROVVEDIMENTI CHE CHIUDONO LA PRIMA FASE DEL GIUDIZIO DIVISORIO

I PROVVEDIMENTI CHE CHIUDONO LA PRIMA FASE DEL GIUDIZIO DIVISORIO IX Introduzione... p. 1 CAPITOLO I I PROVVEDIMENTI CHE CHIUDONO LA PRIMA FASE DEL GIUDIZIO DIVISORIO SEZIONE PRIMA L ORDINANZA SUL DIRITTO A DIVIDERE 11. Fasi necessarie e fasi eventuali del giudizio divisorio...

Dettagli

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE Antonio LOMBARDI CODICE DI PROCEDURA CIVILE Annotato con la giurisprudenza VII edizione SOMMARIO Premessa COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3 Approvata dall Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947,

Dettagli

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI Mod. 1/A UFFICIO... RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (Uffici non articolati in sezioni) (Reg. di 100 ff.) 7 Mod. 1/A UFFICIO RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CAUSE ORDINARIE (UFFICI

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA * *** * SCUOLA SUPERIORE DELL AVVOCATURA SEZIONE CASSAZIONISTI CORSO PROPEDEUTICO ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO DINANZI

Dettagli

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE CODICE DI PROCEDURA CIVILE Art. 46. (Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile) TESTO PRECEDENTE Le modifiche apportate dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 In vigore dal 4 luglio 2009. Libro

Dettagli

Libro II Del processo di cognizione. Codice Procedura Civile

Libro II Del processo di cognizione. Codice Procedura Civile Libro II Del processo di cognizione Titolo I Del procedimento davanti al tribunale Capo I Dell introduzione della causa Sezione I Della citazione e della costituzione delle parti 163. ( 1 ) Contenuto della

Dettagli

Codice di procedura civile

Codice di procedura civile Presentazione............................................. pag. 5 Abbreviazioni.............................................» 6 Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente

Dettagli

INDICE GENERALE. Parte Prima GLI ATTI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO

INDICE GENERALE. Parte Prima GLI ATTI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO INDICE GENERALE Parte Prima GLI ATTI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO Capitolo I IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 1. Il ricorso................................. 3 001 Ricorso con impugnazione di provvedimento...........

Dettagli

SOMMARIO. Presentazione... Capitolo 1 - Rapporti tra il codice di procedura civile e il processo tributario

SOMMARIO. Presentazione... Capitolo 1 - Rapporti tra il codice di procedura civile e il processo tributario SOMMARIO Presentazione... VII Capitolo 1 - Rapporti tra il codice di procedura civile e il processo tributario 1. L integrazione del diritto processuale tributario... 1 2. Le norme del codice di procedura

Dettagli

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII INDICE Prefazione... XIII Schemi 1A Regole generali (art. 568): principio di tassatività e interesse ad impugnare... 3 1B Regole generali (art. 568): favor per le impugnazioni... 4 2A Soggetti legittimati

Dettagli

Termine per la decisione del procedimento arbitrale

Termine per la decisione del procedimento arbitrale Il lodo arbitrale lezione del 28 aprile 2016 nel corso di Diritto dell Arbitrato - Dipartimento di Giurisprudenza -Università degli Studi di Bari «Aldo Moro» Termine per la decisione del procedimento arbitrale

Dettagli

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Ufficio Esecuzioni Mobiliari Mancata iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione all esecuzione [artt. 616 e 627 c.p.c] Tribunale Salerno, sez. IV civile, ordinanza 27.03.2007 Ufficio Esecuzioni Mobiliari L opposizione all esecuzione

Dettagli

INDICE INDICE. Prefazione...p. XVII

INDICE INDICE. Prefazione...p. XVII INDICE Prefazione...p. XVII I LE PROVE PRECOSTITUITE 1 Atto pubblico e querela di falso: alterazione del verbale di accertamento di violazione al codice della strada... 3 Introduzione... 3 Verbale di accertamento

Dettagli

RIFORMA 2009 AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Precisazioni

RIFORMA 2009 AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Precisazioni RIFORMA 2009 AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Precisazioni Il giorno 4 luglio 2009 è entrata in vigore la Legge 18 giugno 2009 n. 69 contenente anche alcune modifiche in materia di processo civile(pubblicata

Dettagli

IL PROCESSO SOCIETARIO DI COGNIZIONE

IL PROCESSO SOCIETARIO DI COGNIZIONE TEORIA E PRATICA DEL DIRITTO SEZIONE II: DIRITTO COMMERCIALE 26 ANTONIO DIDONE IL PROCESSO SOCIETARIO DI COGNIZIONE COGNIZIONE PIENA, GIUDIZIO ABBREVIATO E PROCEDIMENTO SOMMARIO GIUFFRE mali EDITORE MILANO

Dettagli

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana... INDICE SOMMARIO Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana...»

Dettagli

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento cautelare

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento cautelare Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento cautelare Art. 669 quinquies. Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale.

Dettagli

INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA IL RITO C.D. LOCATIZIO CAPITOLO PRIMO L AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RITO C.D. LOCATIZIO

INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA IL RITO C.D. LOCATIZIO CAPITOLO PRIMO L AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RITO C.D. LOCATIZIO INDICE-SOMMARIO Prefazione... pag. XI PARTE PRIMA IL RITO C.D. LOCATIZIO CAPITOLO PRIMO L AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RITO C.D. LOCATIZIO 1. Premessa... pag. 3 2. Procedimenti rientranti nell ambito di

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco

Dettagli