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1 9 TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART. 569 COMMA 3 CPC Che il Giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare n 64/2008 R.G.E., promossa da Cooperativa Ceramica D'Imola Soc. Coop. A. r.l. con ordinanza emessa il , ha disposto la vendita senza incanto del lotto n. 2, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l'udienza del 12 ottobre 2011 ed ha fissato, per il caso in cui la stessa non abbia luogo, la vendita con incanto del medesimo lotto sempre nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l'udienza del 26 ottobre 2011: lotto due - "unità immobiliare sita in Lamezia Terme, alla Via Torino, n. 1, avente una superficie lorda di mq. 59,57, oltre balconi per mq. 10,80, riportata nel NCEU di detto comune al foglio 75, p.lla 829, sub. 3, A/6, vani 2,5, piano 2 " SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL G.E. HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: Quanto alla vendita senza incanto, da effettuarsi al prezzo base di euro ,75: - ciascun offerente, ai sensi dell'art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l'acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l'offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; - detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell'offerente (nome, cognome, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell'offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di - l'offerta, nel caso di presentazione da parte di tutelare, da allegare in copia conforme; - in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali - non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto - L'OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l'incanto; 2. siano decorsi centoventi - L'OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare Italiane spa", in misura non inferiore al - all'offerta, da depositarsi in busta chiusa, delle offerte; le buste saranno aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell'offerente 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si fatta salva l'applicazione dell'art. 573, - in alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il "Monte dei Paschi di Siena S.p.A." - filiale di Lamezia Terme, di - in ogni caso, le spese del trasferimento cedono - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere QUANTO ALL'EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI: - essa deve aver luogo al prezzo base di euro ,75; - l'offerta in aumento, a pena di inammissibilità, non deve essere inferiore ad euro 900,00; - ognuno, ai sensi dell'art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all'incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da 583, comma 1, c.p.c.) - ogni concorrente, per essere ammesso all'incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l'istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - l'istanza, nel caso di presentazione da parte di - in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali - non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto - all'istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di - con l'istanza di partecipazione, da presentarsi assegno circolare non trasferibile, intestato alle "Poste Italiane s.p.a.", tramite cui effettuare il versamento della cauzione in ragione di un decimo del prezzo base d'asta; - all'esterno e la data dell'udienza fissata per la vendita all'incanto; - le buste saranno aperte all'udienza stabilita per che sarà disposta secondo le prescrizioni dell'art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all'incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l'incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, ove l'offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l'aggiudicazione provvisoria; - a norma dell'art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l'incanto, 1/5 quello raggiunto nell'incanto; l'aggiudicazione, - tali offerte potranno essere depositate presso come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione; - in ogni caso, le spese del trasferimento cadono - è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell'esperto del giorno 11 ottobre 2011, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - è fissata, per l'esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell'art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., l'udienza del 12 ottobre 2011, ore 9,30 e segg.; NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, - è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell'esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore del 25 ottobre 2011, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - è fissata, per il giorno 26 ottobre 2011, ore 9,30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, SIA QUALORA VI SI FAC- CIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - gli immobili vengono posti in vendita1 nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall'esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - l'aggiudicatario dovrà versare la differenza del Italiane s.p.a." (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l'aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all'assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, a norma dell'art. 587 c.p.c.; - soltanto all'esito degli adempimenti precedenti, iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest'ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 586 c.p.c.; QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN FUNZIONE DELLA VENDITA: - su impulso del procedente, sia predisposto - a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. data pubblicità2: - in ogni caso, per una sola volta, della pre-

2 10 sente ordinanza, escluse le note, su una rivista disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in - il creditore procedente può, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque delle civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle - la pubblicità muraria e l'ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d'ora non necessarie ai fini dell'esperibilità della vendita; - della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico al creditore procedente o surrogante. Lamezia Terme, 26 maggio 2011 Il G.E. UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATI EX ART. 569 COMMA 3 C.P.C. RUOLO ESECUZIONI EX GIUDICE - ADELE FORESTA R.E. N. 63/2009 CHE Il Giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare n. 63/2009, con ordinanza emessa all'udienza del ha disposto la vendita senza incanto per l'udienza del ed ha fissato per il caso in cui la stessa non abbia luogo la vendita con incanto per l'udienza del del seguente bene: lotto unico - "immobile destinato ad esercizio commerciale sito in San Pietro a Maida, via Gen. A. Diaz, composto da un locale per vetrine/ingresso e da un punto vendita con camerini e servizi, riportato nel NCEU al foglio 13, p.lla 468, sub 1, cat. C/6, classe 2, consistenza 35mq., piano terra, e p.lla 1601, cat. C/1, classe 1, consistenza mq. 250 piano seminterrato". Prezzo bene d'asta Euro ,00. EVIDENZIATO, QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTO, CHE: - L'OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1. il giudice ordini l'incanto; 2. siano decorsi centoventi - L'OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra ricordato; c) se l'offerta non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare Italiane spa", in misura non inferiore al - All'offerta, da depositarsi in busta chiusa, delle offerte; le buste saranno aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell'offerente 2 e 3, c.p.c.: in caso di più offerte valide, si fatta salva l'applicazione dell'art In alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione esecutiva ed accesso o da accendersi, nel senso caso, presso il "Monte dei Paschi di Siena S.p.A." - filiale di Lamezia Terme, di EVIDENZIATO, QUANTO ALL'EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA ALL'INCANTO, CHE - Essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di Euro ,00; - Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori a Euro 9.500,00; - Con l'istanza di partecipazione, da presentarsi assegno circolare non trasferibile, intestato alle "Poste Italiane s.p.a.", tramite cui effettuare il versamento della cauzione in ragione di un decimo del prezzo base d'asta; - All'esterno e la data dell'udienza fissata per la vendita all'incanto; - Tali offerte potranno essere depositate presso come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione. FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO delle Esecuzioni immobiliari delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore del giorno , con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - Per l'esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell'art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., l'udienza del giorno , ore e segg.. FISSA, NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO delle Esecuzioni immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell'esperto del giorno , con riduzione di un º del prezzo posto a base di gara pari ad Euro ,00; - Per il giorno , ore e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con riduzione di un º del prezzo posto a base di gara pari ad Euro ,00 con versamento della cauzione di Euro ,50. DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITÀ IN FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE: - Su impulso del precedente, sia predisposto - A cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. data pubblicità: prima del termine per presentazione delle ordinanza, escluse le note, su una rivista disp. Att. C.p.c. e di cui è data notizia in offerte o della data dell'incanto. AVVERTE Fin d'ora le parti che, ove all'udienza fissata per la celebrazione dell'incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioè a quella stessa udienza - l'articolo 591 cod. prc. Civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell'amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita. Lamezia Terme, li 01 giugno 2011 Il Giudice dell'esecuzione Dott.ssa Adele Foresta R.G.C. n. 1135/2010 IL GIUDICE ISTRUTTORE Il giudice istruttore, all'udienza del 24/01/2011, ha fissato nuova vendita senza incanto per l'udienza del 27/09/2011 e vendita con incanto per l'udienza del 25/10/2011, alle condizioni già stabilite, con onere di rinnovo della notifica dell'ordinanza agli eredi della parte deceduta. letti gli atti del procedimento e sciolta la riserva assunta all'udienza del 22 giugno 2010; rilevato che, con ordinanza del 26 ottobre 2010, è stato dichiarato lo scioglimento della comunione sussistente tra xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx e xxxxxxx xxxxxxx in relazione al cespite di seguito descritto ed identificato; rilevato che, con tale provvedimento, è stata altresì disposta la vendita del bene; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura di divisione le conclusioni della relazione redatta dall'esperto, dott. G. Rondinelli, in sede esecutiva, in ordine sia all'individuazione del compendio immobiliare che alla stima del relativo valore di mercato; ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 788, 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base di euro ,00 alla vendita coattiva del seguente bene: lotto unico - "appartamento sito in Falerna, frazione Castiglione Marittimo, alla via Annunziata, n. 47, costituito, al piano terra, da una stanza adibita a cucina, con superficie netta di mq. 33 circa, più vano scala che conduce al piano superiore, al piano primo, da una stanza adibita a camera da letto, bagnetto, più vano scala che conduce al secondo piano, con superficie netta complessiva di mq. 30, al secondo piano, da due camere da letto, con piccolo corridoio, della superficie netta complessiva di mq. 39. L'immobile è riportato nel NCEU di deto comune al foglio 20, p.lla 327, sub 1, cat. C/1, classe 1, piano T, consistenza mq. 33, e sub 4, cat. A/4, classe 2, P1-2, vani 3"; rilevato che occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, la successiva udienza per l'esame delle stesse e, per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, fin d'ora la data per gli incanti; EVIDENZIATO, QUANTO ALLA VENDITA SENZA INCANTO, CHE: - Ciascun offerente, ai sensi dell'art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l'acquisto legale, anche a norma dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando presso la Cancelleria degli Affari Contenziosi Civili, dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.c. della procedura, del bene (e del lotto) cui l'offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; - Detta dichiarazione deve, altresì, recare le generalità dell'offerente (nome, cognome, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identità dell'offerente e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di - L'offerta, nel caso di presentazione da parte di tutelare, da allegare in copia conforme; - In caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere individuato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali - L'OFFERTA È IRREVOCABILE, SALVO CHE: 1) Il giudice ordini l'incanto; 2) Siano decorsi centoventi - L'OFFERTA NON È EFFICACE: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e più sopra ricordato; 3) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare Italiane S.p.A", in misura non inferiore al - All'offerta, da depositarsi in busta chiusa, al deposito, il nome del giudice istruttore delle offerte; le buste saranno aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dell'offerente 2 e 3, c.p.c.; in caso di più offerte valide, si fatta salva l'applicazione dell'art. 573, - In alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il "Monte dei Paschi di Siena S.p.A." - Filiale di Lamezia terme, di

3 11 - In ogni caso, le spese del trasferimento cadono - È possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere aderenti all'iniziativa per il tribunale di EVIDENZIATO, QUANTO ALL'EVENTUALE, SUCCESSIVA VENDITA AGLI INCANTI, CHE: - Essa deve aver luogo al prezzo sopra indicato di euro ,00; - Le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro 6.000,00; - Ognuno, ai sensi dell'art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all'incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato sepciale risultante da 583, comma 1, c.p.c.); - Ogni concorrente, per essere ammesso all'incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.c. della procedura, il bene o il lotto cui l'istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; - L'offerta, nel caso di presentazione da parte di - In caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere individuato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali - All'istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di - Con l'istanza di partecipazione, da presentarsi assegno circolare non trasferibile intestato a "Poste Italiane S.p.A.", tramite cui effettuare il versamento della cauzione in ragione di un decimo del prezzo base d'asta; - All'esterno al deposito, il nome del giudice istruttore e la data dell'udienza fissata per la vendita all'incanto; - le buste saranno aperte all'udienza stabilita per che sarà disposta disposta secondo le prescrizioni dell'art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all'incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l'incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, ove l'offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l'aggiudicazione provvisoria; - a norma dell'art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l'incanto, 1/5 quello raggiunto nell'incanto; l'aggiudicazione, - tali offerte potranno essere depositate presso come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione; - In ogni caso, le spese del trasferimento cadono -» possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo "ABI" per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa per il tribunale di FISSA, IN RELAZIONE ALLA VENDITA SENZA INCANTO, degli Affari Contenziosi Civili delle offerte di acquisto, ex art. 571 c.p.c., del compendio integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore del giorno 24 gennaio 2011, con le modalità e per il prezzo base di cui sopra; - Per l'esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell'art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., l'udienza del giorno 25 gennaio 2011, ore e segg.; FISSA, NEL CASO IN CUI LA VENDITA SENZA INCANTO NON ABBIA LUOGO, degli Affari Contenziosi Civili delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell'esperto del giorno 21 febbraio 2011, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; - Per il giorno 22 febbraio 2011, ore e segg.; la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; STABILISCE, ALTRESI', CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIO- NI, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO SENZA INCANTO, SIA QUALORA VI SI FACCIA LUOGO CON INCANTO: - Gli immobili vengono posti in vendita1 nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall'esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; - La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; - L'aggiudicatario dovrà versare la differenza del Italiane S.p.A." (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l'aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all'assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.i.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, a norma dell'art. 587 c.p.c.; - Soltanto all'esito degli adempimenti precedenti, iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest'ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 585 c.p.c.; DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITA' IN FUNZIONE DELLA VENDITA, CHE: - Su impulso del procedente, sia predisposto - A cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. data pubblicità2: ordinanza, escluse le note, su una rivista disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in - Il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno: civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei comuni di Lamezia terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque delle civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelta, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle - La pubblicità muraria e lëulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d'ora non necessarie ai fini dell'esperibilità della vendita; - Della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa - da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite - sia fatto carico al creditore procedente o surrogante; AVVERTE fin d'ora le parti che, ove all'udienza fissata per la celebrazione dell'incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente - e cioè a quella stessa udienza - l'articolo 591 cod. proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell'amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita; ONERA Il creditore procedente di notificare entro il 20 dicembre 2010 la presente ordinanza ai creditori di cui all'art. 498 che non sono comparsi. Lamezia Terme, lì 26 ottobre 2010 Il Giudice istruttore Dott. Alessandro Brancaccio 2 Il testo vigente della norma di riferimento per la pubblicità (art. 490 c.p.c.) è il seguente: Articolo 490 (Pubblicità degli avvisi). Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti Internet almeno quarantacinque delle offerte o della data dell'incanto (1). Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa (2). Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) ed aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggiori diffusione nella zona interessata (3). Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore (4). (1) Il secondo comma è stato così sostituito dall'articolo 2, co. 3, lett. e), n. 4.1, del D.L n.35, conv. con mod. in L n. 80; la formulazione originaria prevedeva la pubblicazione sul F.A.L., ma questo era stato soppresso dall'articolo 31 L n.340, il cui co. 4 prevedeva la necessità di un regolamento per l'individuazione dei mezzi di pubblicità sostitutivi, da emanarsi entro i 120 gg. dall'entrata in vigore della Legge (e cioè entro l'8.3.01); ma detto regolamento non è mai stato emanato. (2) Il terzo comma è stato così sostituito dall'articolo 52, co. 76, della L n.448. (3) Periodo introdotto dall'articolo 80, co. 46, della L n.289. (4) Parole aggiunte dall'articolo 174, co. 9, D.Lgs n.196. UFFICIO FALLIMENTI Che il Giudice Delegato al fallimento n. 521/1998 con ordinanza del 13/07/2010 ha Disposto la vendita all'incanto al prezzo base di euro 7.208,80 per il lotto b); in euro ,00 per il lotto 3; in euro ,00 per il lotto c) dei seguenti beni immobili: - lotto b): porzione del fabbricato situato in Lamezia Terme, località Savutano, costituita da mq 186 di lastrico solare catastalmente individuato al foglio 86 di Sambiase particella 706 subalterni 9 e 10; - lotto c): appartamento sito in Lamezia Terme, contrada Scinà, sito al terzo piano di un palazzo condominiale, ricadente nel lotto 13 del comparto Q5C in ambito 167; riportato in catasto al foglio 32, particella 1021, sub 9, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2^, consistenza

4 12 vani 7, rendita euro 379,60; - lotto 3): bene immobile adibito a civile abitazione avente un superficie di mq. 80, sito nell'agro del comune di Falerna, i cui dati catastali sono i seguenti: a) 100% della nuda proprietà dell'appartamento situato a Falerna località "La Scogliera", foglio 23 particella 940 sub 25 cat. A/3 consistenza vani 6,5; b) nuda proprietà del garage situato sempre a Falerna località "La Scogliera", foglio 23 particella 940 sub.24 cat. C/6; - PREZZO BASE EURO Euro euro 7.208,80 per il lotto b); Euro euro ,00 per il lotto 3); Euro euro ,80 per il lotto c); L'aumento minimo da apportare alle offerte, a pena di inammissibilità, deve essere pari a è 3% del prezzo base; Ognuno, ai sensi dell'art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore (fallito), è ammesso a formulare offerte all'incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579, comma 3, c.p.c (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da 583, comma 1, c.p.c.); Ogni concorrente, per essere ammesso all'incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.f. della procedura, il bene o il lotto cui l'istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, ex art.179, comma 1, lett. F., cod. civ., aver preso visione della perizia di stima; L'istanza, nel caso di presentazione da parte di In caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali Non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto all'istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad. es. procura speciale o certificato camerale in caso di Con l'istanza di partecipazione, da presentarsi assegno circolare non trasferibile, intestato alla curatela del fallimento "R.F. 521/1998", tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d'asta; Le buste saranno aperte all'udienza stabilita per che sarà disposta secondo le prescrizioni dell'art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all'incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l'incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, ove l'offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581 comma 2, per conseguire l'aggiudicazione provvisoria; A norma dell'art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l'incanto, 1/6 quello raggiunto nell'incanto; l'aggiudicazione, Tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all'art. 571 c.p.c. prestando cauzione per una somma non inferiore al decimo del prezzo proposto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all'art. 584 c.p.c. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell'art. 584, comma 3, c.p.c., l'aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione; In ogni caso, le spese del trasferimento cedono riservate le attività e i costi per la registrazione È possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere prestabiliti da ogni singola banca aderente al Cancelleria ; FISSA Per la presentazione presso la cancelleria fallimentare delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio integrante e sostanziale dell'ordinanza, termine fino alle 13,00 del giorno 10/10/2011 con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra; Per il giorno 11/10/2011 ore 12,00 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi; gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall'esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; la vendita è a corpo non a misura, eventuali differenze di misura non potranno dar luogo precedente non pagate dal fallito - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenti in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; l'aggiudicatario dovrà versare la differenza del non trasferibile intestato alla curatela del fallimento "R.F.521/1998"(qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l'aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all'assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interesse e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.d.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione ex art. 587 c.p.c.; soltanto all'esito degli adempimenti precedenti, iscrizione e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento da parte dell' aggiudicatario, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell' art. 586 c.p.c ; Lamezia Terme, 14/06/2011 Il Cancelliere TRIBUNALE DI LOCRI CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI (ai sensi del combinato disposto dagli artt. 490 e 570 cpc) che il Giudice dell'esecuzione, letti gli atti della Procedura Esecutiva n. 53/2005 promossa da CREDITO EMILIANO SpA, D I S P O N E procedersi alla vendita dei beni immobili indicati nella parte descrittiva dell'allegata ordinanza di vendita alle condizioni ivi previste nei punti da 1. a 28. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI: LOTTO UNICO: "Appartamento posto al quinto piano di un edificio ubicato nel Comune di Locri, via Marconi 21, riportato al NCEU al foglio 19, particella 737, sub 13, cat. A/2, classe 2, r. 548,74, gravato da diritto di abitazione in favore di..." PREZZO BASE: Euro ,00 - Cauzione 10% del prezzo PRINCIPALI CONDIZIONI DI VENDITA SENZA INCANTO (Per quanto non indicato vedere l'ordinanza di vendita (punti da 1 a 28) riportata di seguito al presente avviso) La vendita senza incanto, in cui si procederà all'esame delle singole offerte ai sensi degli artt. 572 e 573 cpc, avverrà all'udienza del , con il prezzo DA RIDURRE DI 1/4, alle seguenti condizioni: - entro le ore 12,00 del giorno antecedente la vendita, l'offerente deve presentare nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari domanda in bollo (vedi ordinanza di vendita per la compilazione) per partecipare alla vendita senza incanto; - l'offerta deve essere inserita in busta chiusa, al cui esterno non sarà consentito annotare nessun altro elemento e specialmente quelli che possono condurre ad identificare il bene per il quale l'offerta è prestata; - l'offerta deve essere accompagnata dal deposito della cauzione, pari alla decima parte del prezzo offerto, da versare con assegni circolari "NON TRASFERIBILI" intestati all'offerente, che, a cura dell'offerente, dovranno essere inseriti nella medesima busta; - le offerte in aumento, nel caso di cui all'art. 573 cpc, non potranno essere inferiori al 3% del prezzo base; - l'offerente dovrà, nel termine perentorio di gg. 60 dall'aggiudicazione, depositare: - il residuo prezzo, detratto l'importo per cauzione già versato; - l'importo complessivo per le spese collegate alla vendita necessarie per l'emanazione del decreto di trasferimento; - il mancato versamento del prezzo residuo nei termini indicati comporterà la decadenza dell'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all'art. 587 co II cpc (richiamato dall'art. 574, III co, cpc); PRINCIPALI CONDIZIONI DI VENDITA CON INCANTO (Per quanto non indicato vedere l'ordinanza di vendita (punti da 1 a 28) riportata di seguito al presente avviso) Ove si debba procedere ai sensi degli artt. 571, 572 e 573 cpc, il pubblico incanto avverrà all'udienza del , con il prezzo DA RIDURRE DI 1/4, alle seguenti condizioni: - ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, sino alle ore 12,00 del giorno antecedente la vendita, unitamente all'istanza di partecipazione all'incanto (non in busta chiusa), una somma pari al 10% del prezzo base d'asta sopraindicato a titolo di cauzione, mediante consegna in Cancelleria di assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente; - le offerte in aumento non potranno essere inferiori al 3% del prezzo base; - se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è restituita nella misura stabilita dall'art. 580 cpc; - l'aggiudicatario, invece, dovrà versare il saldo e l'importo delle spese secondo quanto previsto per la vendita senza incanto, ferma restando la decadenza di cui all'art. 587 cpc in caso di mancato deposito. Sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima: Custode Giudiziario: Dr.ssa NELLA FERRARO (Tel ). Maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari di questo Tribunale e/o presso il custode giudiziario. ESTRATTO CONFORME PER USO PUBBLI- CITA'. Locri, 15 luglio ORDINANZA DI VENDITA - TRIBUNALE DI LOCRI Sezione Civile - Esecuzioni R.Es. Imm.: 53/2005 IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, OMISSIS, ORDINA ai debitori di fornire al nuovo custode il rendiconto dell'attività svolta fino ad oggi, nonché ogni documento necessario al fine di adempiere compiutamente l'incarico affidatogli; - DISPONE PROCEDERSI ALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI SU DESCRITTI; - STABILISCE per la vendita, che avverrà senza incanto e, successivamente, nei soli casi previsti nuovo testo dell'art. 569 cpc, con il metodo dell'incanto, alle seguenti condizioni: 1) L'immobile pignorato sarà posto in vendita, a corpo, nella consistenza indicata nella perizia di stima (dell'ing. Fortunata REITA- NO) che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta, anche con riferimento alla condizione urbanistica del bene; 2) ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato legale, anche per persona da nominare (art. 579 cpc, ultimo comma); 3) entro le ore 12,00 del giorno antecedente la vendita, l'offerente deve presentare, anche a mezzo di persona diversa, nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari DOMANDA IN BOLLO per partecipare alla vendita senza incanto, contenente A) l'indicazione del prezzo che si intende offrire (che, a pena di efficacia, non può essere inferiore al prezzo base suindicato, salve eventuali e successive riduzioni); B) la data della vendita e la procedura cui si riferisce; C) le generalità (compreso il codice fiscale) proprie e - se in regime di comunione legale del coniuge; D) l'indicazione della volontà di avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, dei benefici fiscali per la prima casa; E) le indicazioni circa il tempo (comunque non superiore a 60 giorni dalla aggiudicazione, limite che si riterrà implicitamente ricollegato nel massimo, alla mancata indicazione di un termine diverso), il modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; F) la dichiarazione di aver letto la relazione di stima (consultabile sull'apposito sito internet o presso la cancelleria esecuzioni) e di averne compreso il contenuto ed, inoltre, di conoscere lo stato dell'immobile; G) copia di valido documento di identità del soggetto che sottoscrive l'offerta; H) in caso di offerta presentata per conto e per nome di una società, certificato della Cancelleria Commerciale dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza nonché l'indicazione della partita IVA: I) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale competente per l'esecuzione (art. 174 disp. att. cod. proc. civ.), pena l'effettuazione delle comunicazioni presso la cancelleria dello stesso ufficio; L) la sottoscrizione dei genitori esercenti l potestà e l'autorizzazione del giudice tutelare ove l'offerente sia un minore; 4) l'offerta deve essere inserita in una busta chiusa, al cui esterno il cancelliere annoterà esclusivamente: A) il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato che provvederà alla vendita; B) la data fissata per l'esame delle offerte: C) i dati della persona che materialmente ha provveduto al deposito; non sarà consentito annotare nessun altro elemento, e specialmente quelli che possono condurre ad identificare il bene per il quale l'offerta è prestata; 5) l'offerta deve essere accompagnata dal deposito della cauzione, pari alla decima parte dl prezzo offerto, da versare tramite assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente, che a cura dell'offerente stesso, dovranno essere inseriti nella medesima busta; 6) l'offerta non sarà considerata efficace: A) se perviene oltre il termine appositamente

5 13 indicato; B) se è inferiore al prezzo base, eventualmente ribassato; C) se l'offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura appena indicate; 7) l'offerta si considera irrevocabile ad eccezione delle ipotesi in cui: A) il giudice, in presenza di più offerte valide, disponga la gara tra gli offerenti (art. 573 cpc); B) il giudice, nonostante le offerte, ordini l'incanto (es. art. 572 cpc); C) siano decorsi centoventi 8) l'offerente (od il procuratore legale a norma degli artt. 571 e 579 c.p.c.) dovrà presentarsi il giorno fissato presso il Tribunale di Locri, sala delle pubbliche udienze, ore 9,00 e ss., per assistere all'esame delle offerte; 9) l'udienza di vendita è fissata per il giorno , e si terrà presso il Tribunale di Locri, sala delle pubbliche udienze, ore 9,00 e ss.; ivi si procederà all'esame delle singole offerte, ai sensi degli artt. 572 (per l'ipotesi in cui vi sia una sola offerta) e 573 cpc (ove vi siano più offerte); 10) in presenza di più offerte valide, alla stessa udienza si inviteranno gli offerenti alla gara di cui all'art. 573 cpc, ove le offerte in aumento non potranno essere inferiori al 3% DEL PREZZO BASE. 11) in caso di mancata aggiudicazione, l'importo versato a titolo di cauzione verrà restituito alla chiusura delle operazioni di vendita; 12) in caso di aggiudicazione, l'offerente dovrà, nel termine perentorio di gg. 60 dall'aggiudicazione, depositare il residuo prezzo, detratto l'importo per cauzione già versato, in un libretto di deposito postale intestato alla Procedura e vincolato all'ordine del Giudice dell'esecuzione; 13) in caso di aggiudicazione, inoltre, l'offerente dovrà versare nel medesimo libretto di deposito (intestato alla Procedura e vincolato all'ordine del Giudice dell'esecuzione), e nello stesso termine, l'importo complessivo delle spese collegate alla vendita, che saranno all'uopo comunicate dalla cancelleria e che saranno necessarie per l'emanazione del decreto di trasferimento; 14) il mancato versamento del prezzo residuo nei termini indicati comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all'art. 587 co II cpc (richiamato dall'art. 574, III co., cpc); 15) maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la cancelleria del Tribunale di Locri; 16) la presente ordinanza dovrà essere affissa almeno 45 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, all'albo del Tribunale di Locri per tre giorni continui a cura della Cancelleria - nel rispetto del combinato disposto degli artt. 490 e 570 cpc e dovrà contenere: A) gli estremi identificativi del bene previsti nell'art. 555 cpc; B) il valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568 cpc; C) il sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima; D) il nome ed il recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del Tribunale o dal predetto custode; 17) la stessa ordinanza, sempre 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, dovrà essere pubblicata sia mediante manifesti murali da affiggersi nei Comuni di Siderno, Locri, Portigliola e Gerace (invitanto all'uopo il creditore ad allegare copia di n. 1 manifesto murale; fattura relativa alle spese di stampa dei manifesti murali e fattura relativa alle spese di affissione dei manifesti murali) nonché mediante pubblicazione per una volta su PROGETTO ASTE (quotidiano Il Domani + periodico Aste + Internet Eugenius), a cura di uno dei creditori, del debitore o del custode se diverso; in particolare: A) fatture e copie dei manifesti murali dovranno essere depositate in Cancelleria, fino all'udienza di vendita; B) l'attestato di avvenuta pubblicazione sul PROGETTO ASTE dovrà essere inviato mediante fax direttamente dalla società che gestisce il servizio (Mediatag s.p.a.) presso la Cancelleria del Tribunale, al n ; 18) ve si debba procedere all'incanto, e cioè per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'art. 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'art. 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione (es.: gara in aumento non tenuta per mancanza di adesioni, art. 573 cpc), si fissa fin d'ora per l'udienza del il pubblico incanto, che avverrà secondo quanto previsto nei punti che precedono, ad eccezione di quanto appresso specificato; 19) ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, sino all'inizio effettivo dell'udienza di vendita, unitamente all'istanza di partecipazione all'incanto (non in busta chiusa), una somma pari al 10% del prezzo base d'asta sopraindicato a titolo di cauzione, mediante consegna in Cancelleria - Ufficio Esecuzioni Immobliari - di assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente; 20) la domanda di partecipazione all'incanto dovrà riportare le complete generalità dell'offerente, l'indicazione del codice fiscale e, nell'ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto ed i dati del coniuge; in caso di offerta presentata per conto e per nome di una società, dovrà essere prodotto Certificato della Cancelleria Commerciale dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza nonché l'indicazione della Partita IVA; in tale istanza dovrà essere anche indicato se l'offerente intende avvalersi delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa; 21) le forme di pubblicità sono le stesse previste per la vendita senza incanto, con la differenza che il termine di 45 giorni deve essere calcolato a ritroso dalla 22) se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, speciale, senza documentato e giustificato motivo; in tal caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta alla procedura in vista della futura distribuzione; 23) l'aggiudicatario, invece, dovrà versare il saldo e l'importo delle spese secondo quanto previsto ai punti 12 e 13, ferma restando la decadenza di cui all'art. 587 cpc in caso di mancato deposito; 24) ad incanto avvenuto, potranno essere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro il termine di giorni dieci, ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà superiore di almeno 1/5 superiore rispetto a quello raggiunto in sede d'incanto (art. 584 cpc) e se l'offerta non sarà accompagnata dal deposito di una somma pari al 10% del maggior prezzo nella stessa indicato, da imputarsi a cauzione; 25) le offerte in aumento andranno effettuate in Cancelleria con le firme di cui all'art. 571 cpc (cfr. punti 2, 3 e 4), prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per partecipare all'incanto; 26) su tali offerte il giudice, verificatone la regolarità, indìce la gara, cui possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine appositamente fissato abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al punto 24); 27) se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita come rinveniente a tutti gli effetti dell'esecuzione; 28) alla medesima udienza fissata per l'incanto, ove lo stesso vada deserto, si procederà a valutare le istanze di assegnazione eventualmente depositate, oppure ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 591 cpc (amministrazione giudiziaria o nuovo esperimento di vendita); FISSA Entro 45 giorni dalla data fissata per il deposito delle offerte di acquisto il termine entro il quale la presente ordinanza deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita, ai creditori iscritti e non comparsi, ove presenti. Si comunichi, anche al custode. LOCRI, 7 dicembre 2006 F.to IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Dott. DAVIDE LAURO CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI che Il Giudice dell'esecuzione, DR. DAVIDE LAURO, letti gli atti della Procedura Esecutiva n. 22/86 promossa da BANCO DI NAPOLI O R D I N A LA VENDITA CON INCANTO DEI SEGUENTI BENI IMMOBILI: Ordinanza del Lotto 1: Unità immobiliare in pessimo stato di conservazione facente parte di un fabbricato a due piani fuori terra sito nel Comune di Caulonia, in Vico Astrachello n. 21, riportato al NCEU al foglio 73, particella 374 sub 6, cat A/5, cl 3.a, vani 2,5, r. euro 47,77, sup. mq. 59,00 Prezzo base d'asta euro 9.000,00 Deposito per spese euro 900,00 Deposito per cauzione euro 1.350,00 Lotto 2: Terreno sito in Caulonia, località Pecorella, in stato di completo abbandono, riportato in catasto terreno al foglio 56, particelle: - 157, uliveto, cl 2.a, sup mq, r.d. euro 27,93, r.a. euro 13,96; - 158, uliveto, cl 3.a, sup mq, r.d. euro 10,74, r.a. euro 6,45; Prezzo base d'asta 1.248,00 Deposito per spese euro 124,80 Deposito per cauzione euro 187,20 Lotto 3: Terreno sito in Caulonia, località Mignolia, in stato di completo abbandono, riportato in catasto terreni al foglio 69, particelle: - 76, uliveto, cl 3.a, sup. 40 mq, r.d. euro 0,21, r.a. euro 0,12; - 77, pasc. arb., cl 2.a, sup. 600 mq, r.d. euro 0,40, r.a. euro 0,15; - 78, sem. arb., cl 3.a, sup mq, r.d. euro 22,27, r.a. euro 11,13; Prezzo base d'asta euro 1.360,00 Deposito per spese euro 136,00 Deposito per cauzione euro 204,00 Lotto 4: Terreno sito in Caulonia, località Schiavello, in stato di completo abbandono, riportato in catasto terreni al foglio 62, particella 62, qualità vigneto, cl. 2.a, sup mq, r.d. euro 23,89, r.a. euro 11,95: Prezzo base d'asta euro 514,00 Deposito per spese euro51,40 Deposito per cauzione euro 77,10 L'incanto avverrà, con il prezzo SOPRA INDI- CATO DA RIDURRE DI 1/5, all'udienza del ore 9.00, davanti a sé nella presente sede, ed in secondo esperimento in data --- alle stesse condizioni e con le stesse modalità. Stabilisce per la vendita le seguenti condizioni: - Ogni offerente dovrà depositare in Cancelleria sino all'inizio effettivo dell'udienza di vendita, unitamente all'istanza di partecipazione all'incanto, una somma pari al 10% del prezzo base per cauzione e 15% del prezzo base per prevedibile importo delle spese di procedura e trasferimento della proprietà, mediante consegna in Cancelleria di N. 2 assegni circolari non trasferibili intestati all'offerente. - Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a: Euro 220,00 per il lotto 1, Euro 30,00 per il lotto 2, Euro 30,00 per il lotto 3, Euro 15,00 per il lotto 4. - L'aggiudicatario dovrà depositare entro il termine di 60 giorni dall'incanto il prezzo di aggiudicazione detratta la cauzione versata con le stesse modalità di cui sopra. Maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari di questo Tribunale. Rinvia per il prosieguo all'udienza del Locri, Il Cancelliere

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