Fisco & Contabilità La guida pratica contabile
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- Marina Costantini
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1 Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N Gli obblighi di rendicontazione negli enti non profit Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Sebbene sia ormai pacifico che è necessaria la redazione di un apposito bilancio, anche per gli enti che non perseguono finalità di lucro, e che non sono quindi tenuti al pagamento delle imposte, la disciplina codicistica non fornisce molte indicazioni riguardo agli obblighi di rendicontazione degli enti non commerciali. La stessa, infatti, si limita a chiarire, all art. 20 del codice civile, che per le associazioni riconosciute vige l obbligo di convocare, una volta l anno, l assemblea per l approvazione del bilancio. Con riferimento alle associazioni non riconosciute, invece, l art. 36 del codice civile stabilisce che, l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. In mancanza di un apposita disciplina legislativa, risulta quindi necessario affidarsi alla tecnica, mutuando importanti principi dal mondo delle società aventi finalità di lucro. Con specifico riferimento alle modalità di redazione e ai contenuti dei rendiconti, inoltre, si può fare riferimento agli schemi approvati con atto di indirizzo dell'agenzia delle Onlus n. 6 del I documenti che compongono il bilancio di esercizio degli enti non profit, possono essere individuati nei seguenti documenti: 1) Stato Patrimoniale, 2) Rendiconto gestionale, 3) Nota integrativa, 4) Relazione di missione. I soggetti che hanno avuto proventi e ricavi annui inferiori ad euro , possono tuttavia predisporre, in luogo dei 4 documenti appena visti, un rendiconto finanziario secondo criteri di cassa, al quale deve 1
2 essere allegato un prospetto sintetico delle attività patrimoniali in essere. Tale documento, può essere definito anche Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale. Premessa La disciplina codicistica non fornisce molte indicazioni riguardo agli obblighi di rendicontazione degli enti non commerciali. La stessa, infatti, si limita a chiarire, all art. 20 del codice civile, che, per le associazioni riconosciute vige l obbligo di convocare, una volta l anno, l assemblea per l approvazione del bilancio. Con riferimento alle associazioni non riconosciute, invece, l art. 36 del codice civile stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Associazioni e rendiconto: la disciplina codicistica Associazioni riconosciute -> obbligo di convocare l assemblea per l approvazione del bilancio. Associazioni non riconosciute -> sono gli accordi degli associati a regolare l ordinamento interno e l amministrazione. Tuttavia, nella generalità degli enti non commerciali (associazioni non riconosciute comprese) si ritiene che, la redazione del bilancio rappresenti un obbligo insito nella stessa natura di ente collettivo: appare ovvio, infatti, come il bilancio sia uno strumento essenziale per garantire la trasparenza dell attività nei confronti degli associati e, quindi, il rapporto fiduciario con gli associati. Molti Autori, inoltre, vedono nell art. 20 (dedicato alle associazioni riconosciute), un generico obbligo, nei confronti di tutte le associazioni, alla redazione del rendiconto al termine di ogni esercizio. 2
3 Inoltre, non va dimenticato come l art. 18 del codice civile, nel rinviare all art codice civile, faccia sorgere un vero e proprio obbligo di rendiconto in capo agli amministratori, in quanto risultano applicabili le regole del mandato. Obbligo di presentazione del rendiconto anche per le associazioni non riconosciute È un obbligo insito nella stessa natura di ente collettivo. Alcuni Autori vedono, in quanto richiamato dall art. 20 codice civile un generico richiamo alle associazioni (anche non riconosciute). Obbligo di rendiconto in capo agli Amministratori, in quanto risultano applicabili le regole sul mandato. In generale, però, si può dire che non vi sono vere e proprie disposizioni legislative che possano guidare il redattore nella compilazione del rendiconto, così come, invece, accade per le società commerciali. Si possono rinvenire, infatti, solo alcune disposizioni specifiche, quali quelle relative alle cooperative sociali (art codice civile), alle ONLUS (art. 20 e ss. D.P.R 600/73), o alle raccolte pubbliche di fondi (D.Lgs. 460/97). Essendo, tuttavia, necessario predisporre un rendiconto (anche al fine di dimostrare i risultati di sintesi della gestione nel caso di controlli fiscali), non possiamo che rifarci alla tecnica e ai principi eventualmente mutuabili dal mondo delle imprese. OBBLIGO DI REDIGERE IL RENDICONTO Ma non esistono disposizioni legislative al riguardo! 3
4 Il rendiconto degli enti non commerciali Ai sensi dell'art. 20, D.P.R. 600/1973, gli enti non commerciali che chiuderanno l esercizio il , dovranno predisporre il rendiconto consuntivo, entro il termine del prossimo del Enti non commerciali (anche se svolgono solo attività istituzionale) Obbligo di rendiconto entro il prossimo Si ribadisce, in questa sede, che gli enti non profit hanno sempre l obbligo di redigere il rendiconto economico-finanziario, anche se non svolgono attività d impresa. Dovranno, invece, redigere lo speciale rendiconto, previsto per le raccolte occasionali di fondi, solo ove le stesse si verifichino durante l esercizio. I documenti che compongono il bilancio di esercizio degli enti non profit sono i seguenti 1 : 1) Stato Patrimoniale, 2) Rendiconto gestionale, 3) Nota integrativa, 4) Relazione di missione, Stato patrimoniale Il rendiconto degli enti non commerciali, i documenti: Rendiconto gestionale Nota integrativa Relazione di missione 1 L elencazione fa riferimento a quanto proposto dall Agenzia delle Onlus (poi Agenzia del Terzo Settore, e, attualmente, soppressa), la quale ha ripreso e rielaborato i principi espressi dal Consiglio Nazionale dell Ordine dei Dottori Commercialisti nel Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit. 4
5 Vi sono, tuttavia, enti che svolgono un attività produttiva tipica (si pensi agli ospedali, ai centri assistenza, ai musei, ecc.), per i quali il rendiconto gestionale potrà essere integrato con un apposito conto economico gestionale, volto proprio ad evidenziare i costi e i ricavi di ciascuna attività specifica. Tale conto economico gestionale, potrà essere utilizzato anche in tutti quei casi in cui l ente non commerciale svolge, comunque, un attività produttiva strumentale (ad esempio, attività d impresa strumentale, gestioni immobiliari). Svolgimento di un attività produttiva tipica Svolgimento di un attività produttiva comunque strumentale È consigliabile redigere un apposito conto economico gestionale Sono previste, inoltre, particolari semplificazioni per i soggetti con proventi e ricavi annui, inferiori a Euro. Questi ultimi, infatti, potranno redigere, in luogo dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale, un rendiconto finanziario predisposto secondo criteri di cassa, cui dovrà essere allegato un prospetto sintetico delle attività patrimoniali in essere alla data di bilancio. Tale documento può essere definito anche Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale. Il rendiconto degli enti non commerciali che hanno ricavi annui inferiori ad euro Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale Nota integrativa (può essere omessa o redatta con schema semplificato) Relazione di missione (contenuto semplificato) 5
6 Stato patrimoniale Lo schema di Stato Patrimoniale, da noi tutti conosciuto, è quello richiamato dall art del codice civile. Tuttavia, tale prospetto non è idoneo ad accogliere tutte le specificità degli enti non profit. Ecco perché richiede particolari adattamenti. Gli enti non commerciali hanno caratteristiche diverse rispetto alle società lucrative Sono richiesti particolari adattamenti nello schema di Stato patrimoniale Si pensi, infatti, a tutti quei riferimenti alle società controllanti che troviamo nello schema dello Stato patrimoniale. Appare ovvio come, in virtù del noto principio di autogoverno degli enti non commerciali, non vi possano essere società che controllano l ente. Ecco perché tali voci vanno espunte dal bilancio. Ma sono soprattutto le poste del patrimonio netto, a richiedere particolari adattamenti. Si pensi, infatti, alla necessità di dover evidenziare il fondo di dotazione iniziale, così come il patrimonio libero (il quale è costituito dal risultato gestionale dell'esercizio in corso e dal risultato gestionale degli esercizi precedenti, nonché dalle riserve statutarie libere). Si ritiene, inoltre, necessario dover evidenziare il patrimonio vincolato, il quale è composto da tutti quei fondi che sono stati vincolati per scelte dei donatori, degli organi istituzionali o per specifiche disposizioni statutarie. In considerazione di quanto sopra esposto, si consiglia di utilizzare lo schema di stato patrimoniale, così come riportato nel codice civile. Conservando tutte le macroclassi, sarà tuttavia possibile: - riportare le variazioni necessarie per la corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell ente (così come prima richiamate); - tralasciare tutte quelle voci non movimentate nel periodo. 6
7 La redazione dello stato patrimoniale per gli enti non commerciali Richiamare lo schema di stato patrimoniale proposto dal codice civile a. Riportare tutte le variazioni necessarie (conservando però tutte le macroclassi) b. Tralasciare tutte le voci non movimentate nel periodo Il Rendiconto gestionale Per i normali enti commerciali siamo soliti definire conto economico, il prospetto volto a rappresentare l andamento economico della gestione. Per gli enti non commerciali, tuttavia, tale denominazione non può essere ritenuta idonea. È, infatti, sempre bene ricordare come gli enti non profit non siano guidati da logiche di mercato, per cui il confronto tra i costi e i ricavi della gestione non assume quella valenza che ha all interno delle realtà imprenditoriali. Negli enti non profit il rendiconto gestionale ha, quindi, la funzione di informare i terzi sull attività posta in essere nell adempimento della missione istituzionale, e non quella di rilevare l economicità aziendale. Rendiconto gestionale Funzione Informare i terzi sull attività posta in essere nell adempimento della missione istituzionale, e non quella di rilevare l economicità aziendale. Nel Rendiconto gestionale degli enti non commerciali, distingueremo quindi: - i ricavi originati dagli scambi. Occorre ricordare come, anche con riferimento ai ricavi derivanti dagli scambi, può ben accadere che il prezzo applicato sia inferiore a quello mediamente praticato sul mercato. - i proventi che non hanno origine da rapporti di scambio. 7
8 Nel rendiconto gestionale, i costi e i ricavi dovranno essere, inoltre, distinti a seconda di quelle che sono le aree gestionali alle quali questi afferiscono. Più precisamente, è possibile distinguere: attività tipica, ovvero l attività istituzionale svolta dall ente secondo le previsioni dello statuto; attività promozionale e di raccolta fondi, ovvero le attività svolte dall ente nel tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie, per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali; attività accessoria, ovvero l attività diversa da quella istituzionale, ma complementare alla stessa, in quanto in grado di garantire all ente risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto; attività di gestione finanziaria e patrimoniale, ovvero l attività di gestione patrimoniale e finanziaria, strumentale all attività istituzionale; attività di supporto generale, ovvero l attività di direzione e di conduzione dell ente che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base, che ne assicura la continuità. Nota integrativa La nota integrativa raccoglie una serie di informazioni, molte delle quali richiamano le stesse disposizioni codicistiche. Sono state, tuttavia, elaborate una serie di ulteriori disposizioni, atte a rappresentare in modo compiuto il mondo del non profit. Nota integrativa per gli enti non profit Contenuto previsto dal codice civile per le società commerciali Adattamenti (per la corretta rappresentazione della vita degli enti non commerciali Possiamo richiamarne di seguito alcune: una breve descrizione della politica di raccolta fondi e degli effettivi proventi introitati evidenziando il costo della raccolta; informazioni dettagliate sui servizi e sui beni ricevuti a titolo gratuito per la successiva distribuzione gratuita o vendita, evidenziando, per ciascuna categoria di beni, le quantità iniziali, gli aumenti, le diminuzioni e le quantità finali; un indicazione quantitativa degli apporti dati dal lavoro volontario (numero di volontari, ore impiegate ); 8
9 informazioni di dettaglio relativamente a sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di beni o di servizi in favore di altri enti durante l esercizio. La nota integrativa dovrà, al minimo, indicare la denominazione dell ente sovvenzionato, le motivazioni della sovvenzione ed il suo valore; laddove l ente lavora per progetti, in appositi prospetti il dettaglio dei costi sostenuti e dei correlati proventi conseguiti per ciascun progetto, con specifica indicazione del saldo risultante. Si rileva, in ogni caso, che gli enti con ricavi e proventi inferiori a euro annui, possono non redigere la nota integrativa, oppure redigerla secondo uno schema ridotto e semplificato. Relazione di missione La Relazione di missione rappresenta forse il documento più importante nel bilancio degli enti non profit. È, infatti, il documento nel quale gli amministratori espongono e commentano le attività svolte nell esercizio, oltreché le prospettive future. Nel documento in oggetto, pertanto, gli amministratori, esprimeranno un loro giudizio sui risultati conseguiti, ma provvederanno anche a determinare la destinazione del risultato stesso, se positivo, o le modalità di copertura se il risultato è negativo. In linea generale, tuttavia, tre sono i principali aspetti sui quali si deve concentrare la Relazione di missione: missione e identità dell ente (Quali sono le finalità istituzionali? Quali sono i valori e i principi che reggono l ente? Quali sono le principali attività svolte dall ente? Quali sono i soggetti principalmente interessati all attività dell ente? In quale ambito territoriale opera l ente? Come è composta la compagine sociale? Come viene gestito l ente?); attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione, con dettaglio delle varie macro-aree di attività ( Quali sono le diverse attività realizzate? Sono stati raggiunti gli obiettivi di coerenza, efficacia ed efficienza?); attività strumentali, rispetto al perseguimento della missione istituzionale, ovvero le attività di raccolta fondi e di promozione istituzionale (Le attività in oggetto sono capaci di sostenere il perseguimento della missione? È garantita l efficienza? Vi è coerenza con la missione, i valori e principi dichiarati?) 9
10 Missione e identità dell ente Relazione di missione Attività istituzionali Attività strumentali Gli enti iscritti al 5 per mille Prima di concludere la trattazione si vuole ricordare che gli enti beneficiari del 5 per mille sono tenuti a dimostrare, in modo chiaro e dettagliato, l impiego delle somme percepite, attraverso un apposito rendiconto. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha elaborato un modello di rendiconto per supportare i soggetti nell assolvimento del proprio obbligo. Enti beneficiari del 5 per mille Obbligo di redazione del rendiconto Si ricorda che, tutti gli enti percettori delle quote del 5 per mille dovranno predisporre il rendiconto entro un anno dalla data in cui è stata effettivamente incassata la somma, ma saranno tenuti a trasmetterlo al Ministero del Lavoro, soltanto quegli enti che hanno incassato: - un importo pari o superiore ad ,00 nell anno 2008; - per gli anni successivi un importo pari o superiore ad ,00. - Riproduzione riservata - 10
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