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1 Rep. N. COMUNE DI SAN DAMIANO D ASTI Provincia di Asti ********************************** CONTRATTO: SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE IN LOCA- ZIONE DI IMMOBILE PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE PUBBLICA E COLLETTIVA DI ALIMENTI E BEVANDE TIPO 1 E 4. ********************************* L anno DUEMILAQUINDICI, addì del mese di ( / /2015) in una sala del Civico Palazzo Comunale sito in San Damiano d Asti, piazza Libertà, n. 2. Sono presenti: - il Sig. Gardino geom. Paolo, nato ad Alessandria il e domiciliato presso il Palazzo Municipale, Codice Fiscale GRD PLA 65P20 A182T, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, Rappresentante Legale del Comune di San Damiano d Asti, nominato con Decreto del Sindaco del Comune di San Damiano d Asti ai sensi dell articolo 50, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, n. 4/2015 in data 26/09/2015 ed autorizzato al presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 2/11/2015, deliberazione che, ben conosciuta dalle parti, non viene materialmente allegata al presente atto omessane la lettura per espressa volontà dei comparenti di seguito nel presente atto denominato semplicemente Concedente il quale agisce e stipula, con i poteri per quanto infra stabiliti dall articolo 4, comma 2, del decreto legisla- Pagina 1 di 14

2 tivo 30 marzo 2001, n. 165 e dall articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del D.Lgs , n. 267, non in proprio, ma in nome e per conto e nell interesse del Comune che rappresenta: Codice Fiscale del Comune n il/la Sig./ra, nato/a a San Damiano d Asti il, il/la quale interviene in qualità di legale rappresentante della ditta con sede in, P. di seguito nel presente atto denominato semplicemente locatario PREMESSO CHE - l immobile di proprietà comunale sito in via Einaudi, n. 7, attualmente i- nutilizzato; - la disposizione dei locali in Einaudi, n. 7, identificato al Catasto Urbano al Foglio 47 Mappale 1132 sub. 4 per una superficie principale di mq 286 oltre accessori diretti per mq. 51, accessori indiretti per mq. 152, dipendenze esclusive per mq. 48 e pertinenze per mq. 13 come risultanti a catasto destinati e destinabili alla ristorazione, con annesso piazzale parcheggio Foglio 47 Mappale 1133 di mq , come meglio indicato nella planimetria depositata presso l UTC; TUTTO CIO PREMESSO Tra il proprietario e locatario SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE 1. I locali oggetto del presente contratto sono da destinarsi ad attività di somministrazione pubblica e collettiva di alimenti e bevande tipo 1 e 4 promozione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio, alle condizioni Pagina 2 di 14

3 contenute nel presente contratto e comunque nel possesso dei requisiti soggettivi (morali) e professionali l eventuale proposizione dell attività deve essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non limitata alla dimostrazione del possesso dei requisiti, con divieto generale di ogni diverso uso, salvo autorizzazione da parte del Comune. Il cambiamento della destinazione convenuta, anche se parziale, in assenza di ogni autorizzazione espressa da parte della Civica Amministrazione proprietaria, comporta la risoluzione di diritto del contratto, salvo il risarcimento del danno subito dal Comune. Il conduttore si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica derivante dall'utilizzo dei locali, obbligandosi al rispetto della vigente normativa (con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi e ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia urbana e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica, TULPS, pubblico decoro, schiamazzi ed emissioni sonore in genere, abbandono di rifiuti). 2. E' espressamente vietato depositare presso i locali sostanze esplosive, infiammabili o comunque pericolose per la salute pubblica. ART. 2 CONSEGNA 1. L'immobile è consegnato al conduttore, che l'accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti. 2. Il Comune non è tenuto ad alcun risarcimento qualora l'immobile presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo; è, quindi, Pagina 3 di 14

4 esonerato ad ogni effetto e nel modo più ampio dalle responsabilità previste dagli artt e 1581 C.C. ART. 3 DURATA Ai sensi degli artt. 27 e 28 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 la locazione ha durata di sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e sarà tacitamente rinnovabile, fatta salva la possibilità di disdetta da comunicarsi almeno dodici mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata. E data facoltà al conduttore di recedere dal presente contratto con preavviso di mesi dodici da comunicare mediante lettera raccomandata a.r. La sottoscrizione del contratto deve avvenire a semplice richiesta del Comune, pena la decadenza dall assegnazione. ART. 4 CANONE 1. Il conduttore verserà al Comune di San Damiano d Asti un canone annuo di Euro (vedasi aggiudicazione) per il primo anno. A partire dal secondo anno il canone annuo base stabilito per il primo anno verrà aggiornato annualmente e automaticamente nella misura massima consentita dalla legge pari al 100% dell indice ISTAT riferito al costo della vita. Il suddetto canone dovrà essere versato mensilmente alle casse comunali in via anticipata entro l ultimo giorno del mese solare antecedente quello di competenza. Il mancato pagamento del canone, entro i termini stabiliti, potrà essere motivo di risoluzione del contratto. 2. Il mancato pagamento anche di una sola rata costituisce motivo di risolu- Pagina 4 di 14

5 zione e dà luogo alla automatica costituzione in mora del conduttore anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni. 3. Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta. 4. Qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il locatario continui a detenere l'immobile, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso con riconsegna al Comune proprietario, ovvero nelle more della stipula di un nuovo contratto, il locatario dovrà corrispondere, in luogo del canone di locazione, un'indennità che si conviene fin da ora del medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno analogamente applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore. ART. 5 SPESE 1. Sono a carico del locatario tutte le spese relative ai consumi di condizionamento (riscaldamento/raffrescamento), energia elettrica, acqua, gas e telefono, oltre alla t.i.a., ecc., a tal fine dovrà intestare a proprio carico tutte le utenze e pagare qualsiasi tipo di utenza e consumo inerente al godimento dei locali. Sono a carico del locatario tutte le spese necessarie per il funzionamento e le attività di gestione, nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento e tariffa raccolta rifiuti i cui contratti devono essere direttamente intestati. Pagare tutte le altre spese ripetibili relative all'eventuale uso di servizi o spazi comuni, Pagina 5 di 14

6 che dovranno essere corrisposte direttamente, a fine stagione, sulla base dei conteggi che verranno predisposti dall Amministrazione Comunale entro il 30 giugno di ciascun anno. ART. 6 - SUBLOCAZIONE E CESSIONE D AZIENDA 1. Il locatario non può sub-locare o cedere il contratto, a qualsiasi titolo, ivi compreso il comodato. L avvenuta cessione o sub-locazione del contratto comporta la risoluzione della locazione, salvo e impregiudicato il risarcimento dei danni. 2. In caso di cessione o locazione di ramo d azienda qualsiasi danno conseguente alla locazione o affidamento della gestione d azienda o di rami d azienda, anche se autorizzata, resta ad esclusivo carico del locatario, con esclusione di qualsiasi indennizzo o minor introito da parte del Comune a qualunque titolo, salvo e impregiudicato il completo risarcimento dei danni che ne derivino al Comune proprietario. Non è consentito il trasferimento dell esercizio dell attività. ART. 7 - DIRITTO DI PRELAZIONE 1. Il conduttore ha diritto di prelazione in caso di vendita o di nuova locazione del bene oggetto del presente contratto, da esercitarsi secondo le modalità previste dagli artt. 38 e 40 della Legge 392/78. ART. 8 - MANUTENZIONE 1. Lo stato manutentivo dell'immobile sarà quello risultante alla data di consegna dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve; i Pagina 6 di 14

7 lavori di adeguamento proposti in sede di gara dovranno essere effettuati dal locatario entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre anni uno dalla consegna. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria dei locali o lavori di adeguamento, in particolare se si tratta di adeguamenti finalizzati all attività, migliorie, modifiche ecc. ulteriori e diverse da quelle concordate in sede di gara, potranno essere eseguite solo dopo autorizzazione formale da parte dell'amministrazione Comunale, sotto la diretta vigilanza del Settore Servizi Tecnici e con oneri a totale carico del locatario, senza diritto di rivalsa sul canone di locazione. Tutte le autorizzazioni necessarie all'avvio di eventuali lavori e delle attività sono ad esclusivo carico del locatario. 2. Compete al locatario la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti presenti nell immobile oggetto del presente contratto. 3. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune potrà esigere la restituzione immediata dei locali impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. 4. Il Comune proprietario potrà in ogni tempo eseguire e realizzare, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, rispettivamente tutte le riparazioni e tutti gli impianti che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio, nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro dell immobile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del conduttore, indipendentemente dalla durata delle opere. ART. 9 NUOVE OPERE Pagina 7 di 14

8 1. Resta inteso che la realizzazione di nuove opere previamente autorizzate dovrà comunque essere conforme alle disposizioni vigenti in materia edilizia e catastale. Qualunque violazione di siffatto obbligo comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l incameramento integrale del deposito cauzionale, salvo il diritto ai maggiori danni subiti. 2. Tutte le nuove opere realizzate sull immobile oggetto della presente locazione e regolarmente autorizzate, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile sono acquisite in proprietà del Comune dal momento della loro e- secuzione senza che questo sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 3. Alla scadenza del contratto, il Comune si riserva la facoltà di mantenere le nuove opere realizzate, oppure di farle rimuovere al locatario, senza essere tenuto a corrispondere alcuna indennità, indennizzo o compenso di sorta. 4. Ogni addizione e miglioria realizzate sull immobile oggetto della presente locazione non comportano alcun riconoscimento di indennità, in deroga a quanto previsto dagli artt e 1593 c.c. ART. 10 IMPEGNI SPECIFICI 1. Essendo esercitata una attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere rispettate tutte le normative specifiche per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici (compresa la verifica ed eventuale implementazione degli standard relativi ai parcheggi previsti dalla normativa vigente). 2. L avvio dell esercizio dell attività presuppone l avvenuto espletamento Pagina 8 di 14

9 di tutti gli endoprocedimenti, in particolare quello sanitario, edilizio, urbanistico, di pubblica sicurezza e prevenzione incendi, nonché sorvegliabilità dei locali. Per motivi di tutela della quiete pubblica il Comune può prevedere limiti di orario necessari a tutela del pubblico interesse e, specificatamente, la sicurezza sotto i profili della quiete pubblica, della prevenzione dell alcolismo e delle sue conseguenze, degli atti di vandalismo e di inciviltà. 3. Il Comune si riserva di effettuare verifiche di accertamento direttamente in loco. Il mancato adempimento dei suddetti obblighi di adeguamento comporta la risoluzione di diritto del presente contratto, salva diversa disposizione da parte del locatore. ART RIPARAZIONI E RESTAURI 1. Il Comune locatore potrà in ogni tempo eseguire e realizzare, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, rispettivamente tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritenesse opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro dello stabile, rinunciando il conduttore al disposto dell'art del C.C.. Il conduttore non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati da lavori autorizzati dal Comune. ART. 12 ASSICURAZIONI 1. Il conduttore assume ogni responsabilità per danni diretti e indiretti (nessuno escluso) a cose o persone che dovessero verificarsi nell immobile oggetto di locazione, o nelle immediate adiacenze, per cause relative alla Pagina 9 di 14

10 conduzione dell immobile. A tal fine il locatario si impegna a stipulare a proprie cure e spese idonea polizza assicurativa ed a tenere indenne l Amministrazione comunale da ogni pretesa di terzi relativa ai detti atti, fatti o condizioni. ART. 13 GARANZIE 1. A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, il conduttore presta cauzione di Euro. mediante versamento in contanti presso la tesoreria comunale come da bolletta n... ovvero fidejussione bancaria od assicurativa n... rilasciata il... a. Detta fideiussione o polizza fidejussoria dovrà contenere l espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l obbligazione a semplice richiesta del Comune di San Damiano d Asti, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o di valuta, incluse quelle indicate dall art del Codice Civile, con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all art Ogni effetto della fidejussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della locazione ai sensi dell'art c.c.. Il Comune di San Damiano d Asti resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla fidejussione l'ammontare dei danni riscontrati nei locali ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto. ART RESPONSABILITA' 1. Il conduttore, o per esso altra persona preposta all attività, è costituito Pagina 10 di 14

11 custode dell immobile dato in locazione, ed esonera espressamente il Comune di San Damiano d Asti da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il Comune di San Damiano d Asti da ogni responsabilità ex artt e 2051 cod. civ. 2. Il conduttore terrà l Amministrazione comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare al Comune da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa. 3. Il conduttore dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità derivanti e/o connessi alla locazione dell immobile stesso nei confronti di persone o cose. 4. Il conduttore assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art cod. civ. e si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica. 5. E, inoltre, a carico del conduttore ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi per le incombenze ed adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. ART. 15 ACCERTAMENTI 1. I Funzionari del Comune, potranno accedere, previo avviso anche telefo- Pagina 11 di 14

12 nico ai conduttori, nell'immobile dato in locazione per accertamenti ed operazioni nell'interesse del Comune. ART RICONSEGNA DELL'IMMOBILE 1. Al termine della locazione il conduttore dovrà restituire l immobile in buon stato di uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate e gli adeguamenti che si è impegnato a realizzare in base a quanto disposto dagli artt. 8-9, senza che nulla sia dovuto dal Comune, salvo per il Comune il diritto di pretendere dal conduttore il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. 2. Il conduttore, sei mesi prima della scadenza, dovrà permettere la visita dell immobile ai nuovi potenziali conduttori, previ accordi con il Comune circa i tempi e i modi. ART SPESE DI CONTRATTO 1. Le spese del presente contratto e degli oneri accessori sono a carico del conduttore. Le spese di registro del contratto stesso come delle sue rinnovazioni o proroghe, se dovute, sono ripartite in parti uguali tra il Comune di San Damiano d Asti e il conduttore, il quale ultimo dovrà rimborsarle a semplice richiesta del Comune locatore, che si assume l'onere della registrazione. ART ELEZIONE DOMICILIO 1. Agli effetti del presente contratto di locazione, il conduttore elegge il proprio domicilio presso Pagina 12 di 14

13 ... e si impegna a comunicare le eventuali variazioni che dovessero sopravvenire. Il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del conduttore o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nel presente contratto, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Comune. ART MODIFICAZIONI AL CONTRATTO 1. Ogni modifica al presente contratto (all'infuori di quelle imposte per legge ad una o ad entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta. 2. Eventuali acquiescenze o tolleranze del Comune non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali. ART. 20 INADEMPIENZE 1. L'inadempienza da parte del conduttore di uno degli obblighi contenuti in questo contratto potrà comportare la sua risoluzione. ART. 21 COMUNICAZIONI E RINVIO A NORME 1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi in dipendenza del presente contratto, se non diversamente specificato, dovranno avvenire per i- scritto e si riterranno correttamente eseguite se dette comunicazioni saranno inoltrate agli indirizzi delle parti di seguito indicati o a quelli che verranno successivamente comunicati dalle stesse. Pagina 13 di 14

14 Letto, confermato e sottoscritto. Il Comune concedente, Gardino Paolo Il Locatario, *************** Pagina 14 di 14

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