CIRCOLARE n. 04 del 26/01/2015 LE NUOVE REGOLE SULLE LETTERE DI INTENTO EMESSE DAGLI ESPORTATORI ABITUALI

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1 CIRCOLARE n. 04 del 26/01/2015 LE NUOVE REGOLE SULLE LETTERE DI INTENTO EMESSE DAGLI ESPORTATORI ABITUALI (Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 c.d. decreto semplificazioni ) I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI ED I PRIMI CHIARIMENTI FORNITI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE

2 INDICE 1. LE NUOVE REGOLE PER LA GESTIONE DELLE LETTERE DI INTENTO E L EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI NON IMPONIBILI DA PARTE DEGLI ESPORTATORI ABITUALI 2. IL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO E LA CIRCOLARE N. 31/E DEL 30 DICEMBRE IL SOFWARE PER L INVIO DELLE DICHIARAZIONI E LA VERIFICA DA PARTE DEL FORNITORE DELL AVVENUTO INVIO PRIMA DELL EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE 4. IL PERIODO TRANSITORIO FINO AL 12 FEBBRAIO PROFILO SANZIONATORIO 6. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE 7. INVIO TELEMATICO TRAMITE LO STUDIO FINPRO 8. CONFERIMENTO DELL INCARICO 2

3 1. LE NUOVE REGOLE PER LA GESTIONE DELLE LETTERE DI INTENTO E L EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI NON IMPONIBILI DA PARTE DEGLI ESPORTATORI ABITUALI L art. 20 del decreto semplificazioni è intervenuto pesantemente sulla disciplina della comunicazione all Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella dichiarazione di intento relativa ad operazioni IVA non imponibili, effettuate da soggetti qualificati come esportatori abituali, modificando radicalmente le regole precedenti. La previgente disciplina individuava nel cedente o prestatore il soggetto onerato della comunicazione, prevedendo che questi, ricevuta la dichiarazione dall esportatore anteriormente all effettuazione dell operazione, comunicasse telematicamente all Agenzia delle Entrate i dati dalla stessa risultanti. A decorrere dal 1 gennaio 2015, la procedura per l invio e la consegna delle lettere d intento è radicalmente modificata. Infatti, dal 2015 è l esportatore (e non più il fornitore) ad essere tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione d intento all Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Successivamente l esportatore stesso curerà la consegna al fornitore o in Dogana - della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di presentazione presso l Agenzia. Il fornitore sarà, pertanto, tenuto a verificare l avvenuta trasmissione all Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l applicazione delle sanzioni. Il medesimo fornitore provvederà, infine, a riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale. Va segnalato che le nuove disposizioni mantengono in vigore alcuni preesistenti obblighi in capo al dichiarante (esportatre abituale) ed al fornitore, quali la tenuta ed aggiornamento del registro delle lettere di intento ricevute ed emesse a norma dell art. 39 del d.p.r 26 ottobre 1972, n. 633; per le dichiarazioni ricevute, il fornitore dovrà continuare ad indicare gli estremi delle stesse nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità. 2. IL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO E LA CIRCOLARE N. 31/E DEL 30 DICEMBRE 2014 l Agenzia delle entrate ha pubblicato il 12 dicembre 2014 sul proprio sito il Provvedimento , richiamato dalla Circolare 31/E del 30 dicembre 2014, con il quale si approva il nuovo modello per la comunicazione delle lettere di intento che 3

4 si allega peraltro alla presente circolare (Allegato 1) unitamente alle istruzioni ufficiali ricevute (Allegato 2). Il provvedimento dà anche pratica attuazione alle nuove regole di gestione delle lettere di intento relative alle operazioni poste in essere dal 1 gennaio Il nuovo iter appare così strutturato: 1. il soggetto che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell IVA, in quanto esportatore abituale dotato di sufficiente plafond, trasmette telematicamente all Agenzia delle entrate (in proprio, oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando l apposito software già disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate) un tracciato record che ha la struttura grafica della precedente lettera di intento, integrato da un maggior dettaglio di dati anagrafici e dai riferimenti al tipo di plafond. In particolare, va specificato se trattasi di plafond fisso o mobile e se sia già stata presentata la dichiarazione annuale IVA (in caso contrario, bisogna specificare da quali operazioni esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni a San Marino, operazioni assimilate, operazioni straordinarie con subentro nel plafond - promana il plafond stesso); 2. lo stesso esportatore abituale: a) stampa la dichiarazione b) stampa la ricevuta di avvenuta trasmissione all Agenzia delle Entrate; c) invia dichiarazione e ricevuta al proprio fornitore; 3. il fornitore che ha ricevuto dall esportatote abituale dichiarazione di intento e ricevuta di avvenuto invio, grazie ad una utility ad accesso libero, già messa a disposizione sul sito dell Agenzia, riscontra l avvenuto invio telematico dei dati all Agenzia, e provvede alla emissione della fattura senza applicazione del tributo, richiamando i numeri di protocollo che le parti hanno attribuito alla lettera di intento. Ciò permette al fornitore di poter controllare in modo semplice e snello (senza dover ricorrere all aiuto del professionista) la veridicità della lettera di intento cartacea che gli è stata inoltrata. Rimane pertanto a carico del fornitore di beni o servizi l onere: a) di verificare via web la presentazione telematica della comunicazione ricevuta, prima dell emissione della fattura senza applicazione del tributo, nella quale andrà inserito il richiamo al numero di protocollo che le parti hanno attribuito alla lettera di intento; b) di riepilogare, successivamente, nella dichiarazione annuale Iva, i dati contenuti nelle lettere d intento ricevute. Restano fermi gli ulteriori obblighi di annotazione della lettera di intento sull apposito libro o in apposita sezione dei registri IVA. 3. IL SOFWARE PER L INVIO DELLE DICHIARAZIONI E LA VERIFICA DA PARTE DEL FORNITORE DELL AVVENUTO INVIO PRIMA DELL EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE Successivamente al provvedimento attuativo sopra citato, l Agenzia delle Entrate il 22 dicembre 2014 ha pubblicato un Comunicato Stampa, in cui informa che i 4

5 software per l invio on line delle dichiarazioni e per la verifica web delle lettere di intento sono pronti ed a disposizione. E quindi disponibile sul sito internet dell Agenzia anche il software di compilazione e di controllo Dichiarazione d intento, che mette definitivamente in condizione gli esportatori abituali di poter adempiere agli obblighi telematici secondo le nuove modalità già dal 1 gennaio. Il software si trova nella sezione: Cosa devi fare - Dichiarare - Dichiarazioni operazioni intracomunitarie - Dichiarazioni di intento - Software Dichiarazioni di intento (nuova disciplina). L invio della dichiarazione d intento può essere effettuato: direttamente e autonomamente online, da chi è abilitato a Entratel o Fisconline; tramite i soggetti incaricati tradizionali, i quali hanno l obbligo di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata e della ricevuta rilasciata dall Agenzia delle entrate. Successivamente, l operatore è tenuto a consegnare al proprio fornitore la stampa della sola dichiarazione di intento, escludendo il quadro A Plafond, unitamente, come già detto, alla ricevuta di invio. Infine, si segnala che il Comunicato annuncia anche l attivazione del servizio online Verifica ricevuta dichiarazione d intento, che consente a chi riceve la lettera di controllare telematicamente l effettiva presentazione della lettera d intento da parte dell esportatore abituale. Si ricorda che tale verifica da parte del fornitore prima dell effettuazione dell operazione è considerata dalla nuova normativa, obbligatoria. Accedendo al servizio dal sito dell Agenzia delle Entrate Servizi online - Servizi fiscali - Servizi senza registrazione - Verifica ricevuta dichiarazione d intento, si può effettuare il controllo inserendo i dati contenuti nella ricevuta telematica ricevuta dall esportatore: protocollo della dichiarazione; progressivo della dichiarazione; anno di riferimento; codice fiscale del dichiarante. Il software verifica automaticamente la corrispondenza fra i dati inseriti e quelli della ricevuta rilasciata dall Agenzia delle entrate dopo la presentazione della dichiarazione d intento. La Circolare dell Agenzia delle Entrate, la numero 31/E del 30 dicembre 2014 precisa che a breve, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, sarà possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l avvenuta presentazione della dichiarazione d intento da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica. Questa seconda modalità richiede tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento. 4. IL PERIODO TRANSITORIO FINO AL 12 FEBBRAIO

6 Il nuovo sistema parte a regime, per effetto della cautele imposte dallo Statuto del contribuente, solo dopo 60 giorni dall emanazione dei provvedimenti attuativi quindi, a partire dal 12 febbraio Per coprire il periodo transitorio (tra il 1 gennaio e l 11 febbraio) il paragrafo 5 del provvedimento detta le regole da adottare in questo lasso temporale; in particolare, si afferma che: 1. fino all 11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione di intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti anteriormente alla emanazione del Provvedimento; 2. in tal caso, il fornitore non dovrà verificare l avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all Agenzia delle entrate (proprio perché presentazione non c è stata); 3. tuttavia, gli operatori possono volontariamente avvalersi della nuova procedura già dal giorno di pubblicazione del software (ed, in tal caso, sembra che il fornitore sia obbligato alla verifica telematica). Tali argomentazioni sono state confermate dalla successiva Circolare 31/E: fino all 11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità previgenti. In ossequio al dato testuale della disposizione viene previsto che, per le dichiarazioni d intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che si riferiscono ad operazioni poste in essere successivamente all 11 febbraio 2015, sussiste l obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio Pertanto, eventuali dichiarazioni d intento inviate nel corso del 2014 o dopo il 1 gennaio 2015, laddove riferite ad operazioni che saranno effettuate anche successivamente all 11 febbraio 2015, dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dalla nuova disciplina. Quando si giungerà al giorno 12 febbraio 2015, il regime di periodo transitorio svanirà, con la conseguenza che: l emittente della lettera di intento emessa prima del 12 febbraio 2015 dovrà provvedere all invio telematico del documento all Agenzia delle entrate se la copertura della lettera di intento medesima riguarderà anche operazioni che si effettueranno dopo tale data (in pratica, l adempimento riguarderà tutte le richieste di fornitura per il periodo dal 01 al ). Non viene precisato se sia necessario un nuovo inoltro cartaceo al fornitore; il soggetto che riceve la lettera di intento (appunto, non si comprende se la riceverà ex novo, oppure si intende già definitivamente ricevuta con le vecchie modalità) dovrà verificare, per le forniture poste in essere a decorrere dal medesimo 12 febbraio 2015, la presenza del corretto invio all amministrazione, con la procedura di cui si è detto in precedenza (diversamente si asterrà dalla non applicazione del tributo). Manca tuttavia un chiarimento da parte dell Agenzia sul ruolo del fornitore dell esportatore abituale in questo periodo transitorio che va dal (momento a decorrere dal quale acquisisce efficacia la disposizione del decreto 6

7 semplificazioni) sino al compreso. Infatti, se il provvedimento specifica in modo chiaro che egli non debba effettuare alcun riscontro sul documento ricevuto, non si trova scritto in modo chiaro e preciso che non si debba attivare alcuna trasmissione telematica del contenuto della lettera di intento secondo le vecchie abitudini. Dato lo spirito del provvedimento, si ritiene che anche tale vechio adempimento sia sostanzialmente soppresso, quasi a significare che la vecchia procedura sia ormai inefficacee per le operazioni relative al Data oramai l attivazione di tutti i sistemi informatici da parte dell Agenzia delle Entrate riguardanti la nuova procedura, si consiglia comunque di provvedere alla comununicazione della letterea di intento seguendo le nuove procedure prima del 12 febbraio PROFILO SANZIONATORIO Si ricorda che con il decreto semplificazioni è stato modificato anche il profilo sanzionatorio delle dichiarazioni di intento, contenuto nell art. 7, comma 4-bis del D.Lgs. n. 471/1997, per effetto del quale il cedente o prestatore che effettua cessioni di beni o prestazioni di cui all articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione d intento e riscontrato telematicamente l avvenuta presentazione all Agenzia delle Entrate è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell imposta. 6. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE Le comunicazioni in esame devono essere effettuate per via telematica dall esportatore: direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni (richiesta ed ottenimento di un codice Pin dall Agenzia delle Entrate in primis); oppure avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione. La comunicazione telematica deve essere conforme alle specifiche tecniche approvate dall Agenzia delle Entrate, utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia, anche al fine di verificare la congruenza dei dati da trasmettere. 7. INVIO TELEMATICO TRAMITE LO STUDIO FINPRO I Clienti che intendono inviare il file tramite la nostra struttura (perché, ad esempio, non forniti delle credenziali di accesso ai servizi Fisconline o Entratel) lo possono fare trasmettendo a mezzo mail il file telematico non modificabile già predisposto per l invio; Si chiede di rinominare i file telematico con la ragione sociale il numero progressivo di lettera di intento e l anno di riferimento. 7

8 7.1 Trasmissione a mezzo mail del file telematico già predisposto per l invio E possibile fornire il file telematico non modificabile allo Studio, allegandolo all indirizzo mail sotto indicato. N.B. Si chiede di zippare il file prima di procedere al suo invio via mail allo Studio, onde evitare che il file risulti poi illeggibile dai nostri software. I soggetti che intendono aderire a questa modalità devono, a rischio di impossibilità di invio per errore bloccante nel generare il file: indicare l intermediario con il codice fiscale: (trattasi dello Studio Finpro Commercialisti e Avvocati associati); inserire la data dell impegno (a piacere, può coincidere con la data di elaborazione del file ma comunque prima dell effettuazione dell operazione). 8. CONFERIMENTO DELL INCARICO In caso di conferimento dell incarico per l invio telematico delle Lettere di Intento 2015 verrà richiesto il seguente compenso: Euro 30,00 per l invio di ogni singola comunicazione, già predisposto su supporto telematico dal Cliente. Euro 30,00 per ogni eventuale comunicazione correttiva o integrativa per rettifiche derivanti da errori di comunicazione dei dati o da variazione dei documenti commerciali non dipendenti dallo Studio. Nel caso in si desideri usufruire del servizio offerto, si prega di inviare il conferimento dell incarico in Allegato ( All. 3 Conferimento incarico invio lettere intento ), debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante tramite: - fax al numero ; - mail all indirizzo: area.fiscale@finpronet.com. Si precisa che il Conferimento dell incarico deve essere inviato in precedenza o tutt al più unitamente, ovvero contestualmente al file telematico delle Lettere di Intento. Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: quesiti.areafiscale@finpronet.com. 8

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