TRIBUNALE DI BOLOGNA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
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- Franco Bonfanti
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1 TRIBUNALE DI BOLOGNA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ai sensi dell art. 14 ter e ss. della Legge n. 3 del 27/01/2012 *** *** *** La sottoscritta NALDI MARA, nata a Bologna (Bo) il 15/02/1977 e residente a Monghidoro (BO) Via Savena n. 68, C.F. NLD MRA 77B55 A944E (in seguito anche solo proponente, debitore o sovraindebitato), con l'ausilio del dott. Marco Domenicali, con studio in Bologna (BO), Via Marconi n. 32, tel. 051/ , fax 051/ , mdomenicali@icolud.com; pec: marco.domenicali@pct.pecopen.it, nominato quale Organismo di Composizione della Crisi ex art. 15, comma 9, L. n. 3 del 27/01/2012 e successive modifiche, giusto provvedimento di nomina del Tribunale di Bologna del 14/06/2016, con decreto depositato in data 15/06/2016 (cron. 6284/2016 R.G. 2832/2016), PREMESSO a) che di seguito ogni riferimento normativo, se non diversamente indicato, deve intendersi fatto alla Legge n. 3 del 27/01/2012 (in seguito anche solo Legge n. 3/12 o Legge); b) che sussistono i presupposti per l'applicazione della Legge, in quanto: i. la sottoscritta si trova in uno stato di crisi da sovraindebitamento ex art. 6, comma 2, ii. iii. iv. lettera a della Legge, ossia in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni. la sottoscritta, ai sensi dell art. 7, comma 2, lettera a), non è soggetta ad altre procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della L. n. 3/2012; la sottoscritta, ai sensi dell art. 7, comma 2, lettera b), non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altra procedura di sovraindebitamento; che, ai sensi dell art. 9, comma 1, della Legge, la competenza è dell Ill.mo Tribunale qui adito; 1
2 v. che ai sensi dell art. 14-ter, comma 1, della Legge, in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni ; c) che la sottoscritta riveste la posizione di consumatore essendo che i debiti in essere derivano da obbligazioni contratte esclusivamente per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale e che le obbligazioni furono assunte congiuntamente all ex coniuge, Sig. SERRA FILIPPO (Doc. 01 Atto di separazione omologato); d) che in data 07/06/2016, per tramite dell Avv. Andrea Cova di Bologna, ha depositato istanza presso il competente Tribunale per la nomina di un OCC/gestore della crisi da sovraindebitamento (Doc. 02 Istanza per la nomina dell OCC); e) che in data 15/06/2016, con prot. 6284/16, questo On. le Tribunale ha designato quale OCC, ex art. 15, comma 9 della Legge, il dott. Marco Domenicali (Doc. 03 Nomina OCC); f) che successivamente alla nomina del suddetto professionista, al fine di verificare la possibilità di presentare un piano o accordo, veniva incaricato lo stesso Avv. Andrea Cova, quale consulente, alla conduzione dei rapporti con il gestore e alla fornitura di tutte le informazioni necessarie; g) che la gestione della procedura riguardante la sottoscritta ha necessariamente dovuto coordinarsi, almeno in una prima fase, con la medesima procedura che il SERRA FILIPPO (ex marito) ha attivato attraverso l OCC Romagna, costituito presso l Ordine dei commercialisti di Forlì Cesena; h) che la nomina del gestore della crisi per il Sig. SERRA è avvenuta solamente nell ottobre 2016; i) che dopo due incontri propedeutici alla verifica delle condizioni e alla completezza della documentazione necessaria, avvenuti tra l OCC ed il consulente Avv. Andrea Cova (e per lui Dott.ssa Marina Puzzello), la sottoscritta veniva a conoscenza dell interruzione dei rapporti tra gli stessi, in quanto quest ultimo, seppur sollecitato formalmente dal primo, non ha presentato tutta la documentazione richiesta e necessaria per valutare la situazione relativa alla situazione di sovraindebitamento, e suoi possibili rimedi, della scrivente; j) che in seguito, d intesa con il mio ex marito ed il proprio gestore della crisi nominato, Dott.ssa Barbara Tampieri di Forlì, nel corso dei mesi di marzo e aprile 2017 abbiamo tenuto diversi incontri direttamente con i professionisti incaricati della gestione della crisi di entrambi; k) che pertanto, da quel momento, chiarite diverse criticità prima non emerse e rappresentate, la scrivente è entrata nella determinazione di attivare la procedura di cui all art. 14-ter della Legge 3/2012, al fine di poter poi accedere previa verifica delle condizioni all istituto della esdebitazione, previsto dalla medesima Legge all art. 14-terdecies; 2
3 TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO propone ISTANZA di liquidazione del proprio patrimonio ovvero di tutti i suoi beni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14-ter e ss. della Legge e DEPOSITA a tal fine, la seguente proposta di liquidazione nonché il seguente programma di liquidazione dei propri beni, come meglio identificati nell allegato inventario, al fine di poter ottenere la necessaria autorizzazione per la relativa esecuzione, con l impegno ad integrarne i punti che eventualmente necessitino di chiarimenti ovvero modifiche e/o integrazioni *** *** *** PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE In tale contesto la sottoscritta, come sopra identificata, propone, per la soluzione della propria posizione debitoria, finalizzata alla futura possibilità di richiedere la propria esdebitazione ai sensi dell art. 14-terdecies della Legge, la liquidazione di tutti i propri beni esclusi quelli previsti per Legge consistenti in: A. BENE IMMOBILE sito in Monghidoro (Bo), Via Savena n. 68, meglio identificato dall allegata visura catastale (Doc. 04 Visura catastale e ipocatastale); con le seguenti precisazioni: l immobile fu acquistato insieme all ex coniuge, SERRA FILIPPO, nel 2001 e successivamente fu posto a garanzia di n. 3 mutui ipotecari fondiari, di seguito meglio specificati; sul medesimo risultano iscritte tre ipoteche volontarie a favore di Monte dei Paschi di Siena SPA (anche MPS) per: a) concessione a garanzia di mutuo fondiario del 24/09/2003, intestato ai due allora coniugi in comunione legale dei beni, per l'importo di euro ,00, a fronte di un erogazione iniziale di euro ,00 e residuo di euro circa (Doc. 05 Rif contratto di mutuo ); b) concessione a garanzia di mutuo fondiario del 28/07/2006, intestato ai due allora coniugi in comunione legale dei beni, per l'importo di euro ,00, a fronte di un erogazione iniziale di euro ,00 e residuo di euro circa (Doc. 06 Rif. contratto di mutuo ); c) concessione a garanzia di mutuo fondiario del 25/01/2007, intestato al solo SERRA FILIPPO, per l'importo di euro ,00, a fronte di un erogazione iniziale di euro ,00 e residuo di euro circa (Doc. 07 Rif. contratto di mutuo ); 3
4 che dal 26/06/2010 la proprietà è al 100% della sottoscritta NALDI MARA in quanto il SERRA FILIPPO mi cedeva la sua quota (Doc. 08 Visura trascrizione atto di cessione); l immobile è stato oggetto di pignoramento immobiliare, trascritto in data in data 11/03/2017, da parte della Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con atto di precetto notificato alla sottoscritta in data 10/01/2017 (Doc. 09 Atto di pignoramento); l immobile risulta attualmente libero da persone in quanto la sottoscritta, per esigenze di lavoro e accudimento dei figli risulta domiciliata nel Comune di Pianoro dal maggio 2015, dove questi ultimi risiedono e frequentano le scuole dell obbligo; il valore di tale immobile non è mai stato periziato e per lo stesso non sono state acquisite proposte di acquisto. Il valore ipotetico, data l ubicazione dello stesso e le attuali condizioni di mercato sull Appennino bolognese, può essere approssimativamente desunto dai valori indicati nella banca dati dell Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) per la provincia di Bologna, tenuta dall Agenzia delle Entrate; il prezzo ipotetico al mq delle abitazioni di tipo economico oscilla in un range tra i 700 euro e 900 euro, mentre i box auto scoperti tra i 250 euro e i 350 euro al mq. Pertanto, nella ipotesi del maggior prezzo: PARTICELLA 377 mq ,00 PARTICELLA 373 mq , ,00 STIMA VALORE IMMOBILE ,00 Ipotesi max B. ALTRI BENI, rientranti nella liquidazione di cui all allegato inventario, consistenti in beni mobili lasciati all interno dell immobile di cui sopra, stimati prudenzialmente in Euro (Allegato B); C. ALTRI BENI non rientranti nella Liquidazione, ai sensi dell art. 14-ter comma 6 della Legge, per i quali la scrivente si rimette comunque alle valutazioni del Giudice per l eventuale misura da porre a disposizione dei creditori: a) Conti correnti e titoli La sottoscritta non detiene titoli obbligazionari e azionari, ma unicamente due conti correnti di cui si indicano gli estremi e il relativo saldo aggiornato. Conto corrente n acceso presso la Banca di Imola S.p.A. Saldo al 07/06/2017: Euro 621,18 Conto corrente n acceso presso la Banca di Imola S.p.A. Saldo al 07/06/2017: Euro 1.402,37 4
5 b) Assegno/contributo di mantenimento dei figli La sottoscritta percepisce una somma di Euro mensili dall ex coniuge per il mantenimento dei tre figli, come da atto di separazione omologato in data 07/02/2013 (cfr Doc. 01 pag. 2). a) Autoveicoli La sottoscritta deteneva in proprietà una autovettura marca Audi, modello A4 Avant, targata CK983FN, n. telaio WAUZZZ8E04A060424, immatricolata il 09/09/2003, ormai fuori produzione e comunque obsoleta, soggetta a frequenti esigenze di manutenzione; per motivi di lavoro e non avendo altre possibilità, in data 25/01/2017 mi veniva intestata una nuova automobile, marca Fiat, modello 500, targata FE756CG acquistata al prezzo di Euro per mezzo di un apporto finanziario di Euro (di cui Euro tramite finanziamento concesso da l Unicredit) pagato direttamente dal Sig. CONTESTI DANIELE (mio attuale compagno) e con la permuta dell Audi sopra identificata, valutata in Euro La scrivente, nella necessità di avere una utilitaria con la quale muoversi per la propria attività lavorativa (unica fonte di reddito e di sostentamento) e per le necessità dei tre figli, ha pertanto dato in permuta per l esiguo valore indicato sopra il vecchio automezzo di proprietà e beneficiato della nuova utilitaria acquistata con il finanziamento del compagno; si allega tutta la documentazione comprovante le modalità dell acquisto della nuova auto e la permuta della vecchia automobile (Doc. 10 Documenti relativi alla cessione e acquisto autovettura). LE PREVISIONI DELLA LIQUIDAZIONE Il bene immobile proposto, con annessi i relativi arredi e altri beni indicati in inventario, risulta idoneo a soddisfare le spese di procedura e parte dei creditori privilegiati e chirografari sostanzialmente Monte dei Paschi di Siena nel rispetto dell'ordine delle preferenze. Sì prevede pertanto di soddisfare: a) il 100% delle spese di procedura, incluso il compenso dell OCC (quantificate in via provvisoria, al lordo degli accessori di legge, in Euro ,25) e delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione della Liquidazione; b) in misura percentuale, che dipenderà da quanto sarà realizzato dalla vendita dell immobile al netto delle spese specifiche e generali gravanti sul medesimo, i crediti assistiti da cause di prelazione (ipoteca) per un importo complessivo di circa Euro , comprensivo delle somme residue per debiti per i quali la scrivente è obbligata solidale al pagamento in qualità di garante per il mutuo sottoscritto dall ex marito; c) in misura percentuale sul realizzo della massa mobiliare gli altri creditori chirografari come da allegato elenco per un importo complessivo di circa Euro
6 I TEMPI DELLA LIQUIDAZIONE In considerazione delle modalità e dei termini previsti dalle disposizioni disciplinanti la presente procedura, nonché delle caratteristiche dell immobile oggetto di vendita e delle condizioni di mercato, si prevede che il riparto delle somme potrà avvenire entro 18 mesi dall ammissione alla procedura, nella considerazione che la stessa dovrà chiudersi necessariamente non prima di quattro anni dal deposito della domanda ai sensi dell'art. 14-quinquies. L immobile, al 100% di proprietà della ricorrente, è stato oggetto di diversi interventi di miglioramento strutturale e risulta libero da persone, con ciò rendendolo molto verosimilmente più appetibile sul mercato, con tempi di alienazione più celeri. LE ENTRATE PREVEDIBILI E LE SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA DEL DEBITORE La famiglia del debitore risulta così composta: Nome Cognome Data di nascita Domicilio dal maggio 2013 Codice Fiscale Ruolo MARA NALDI 15/02/1977 Via Della Liberta 13 - Pianoro (Bo) NLDMRA77B55A944E Richiedente SOFIA SERRA 03/12/2001 Via Della Liberta 13 - Pianoro (Bo) SRRSFO01T43A944N Figlia SARA SERRA 26/06/2004 Via Della Liberta 13 - Pianoro (Bo) SRRSRA04H66A944K Figlia ALEXANDER SERRA 17/08/2008 Via Della Liberta 13 - Pianoro (Bo) SRRNLD08M17A944U Figlio Come detto in precedenza, la sottoscritta risulta separata dal Sig. SERRA FILIPPO con atto del 07/02/2013, il quale atto regola ogni aspetto economico e finanziario sia per quanto concerne i mutui contratti che per l affidamento congiunto dei tre figli (conviventi per metà tempo con il padre cfr Doc. 01). Dallo stato di famiglia che si allega alla presente domanda (All. D) la sottoscritta risulta residente presso l abitazione principale, in Via Savena 68 in Monghidoro (Bo), mentre i figli non figuranti risultano formalmente residenti presso i nonni materni in Pianoro (Bo). A partire dal maggio 2015, il domicilio di fatto della sottoscritta e dei propri figli è in Pianoro (Bo), in un immobile condotto in affitto (Doc. 11 Contratto di affitto Pianoro); tale necessità è motivata da ragioni legate a questioni lavorative personali e famigliari esigenze di vicinanza alle scuole per i figli e ai nonni materni per l aiuto nella gestione delle attività quotidiane. Nell allegato D si rappresentano le entrate e le uscite medie mensili della sottoscritta e dei tre figli, a carico per il 50%, e si esibisce il certificato dello stato di famiglia e copia dell ultimo cedolino paga (Doc. 12 Cedolino paga giugno 2017). 6
7 *** *** *** Ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, e dell art. 14-ter, comma 3, della Legge vengono prodotti: A. elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute; B. inventario di tutti i beni del debitore, immobili e mobili con indicazione del possesso e atti di disposizione su di essi compiuti negli ultimi cinque anni; C. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; D. elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento con indicazione della composizione del nucleo familiare e certificazione dello stato di famiglia; E. relazione particolareggiata dell OCC/professionista ai sensi dell art. 14-ter, comma 3 della Legge; Tutto quanto sopra esposto CHIEDE all'ill.mo Tribunale adito, previa verifica della documentazione prodotta: di dichiarare, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 1, l apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante la liquidazione dei propri beni ex art. 14-ter della Legge n. 3/2012, dando così la possibilità al sovraindebitato di accedere al successivo ed eventuale beneficio della esdebitazione; di nominare, ai sensi dell'att. 14-quinquies, comma 2, lett. a), un liquidatore per l esecuzione del programma di liquidazione; di disporre, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, l impossibilità di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; di stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto; di ordinare la conseguente trascrizione del decreto presso i competenti uffici, da farsi a cura del liquidatore; di fissare i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 6, lettera b), della Legge. *** *** *** Si allega altresì: 1. Doc. 01 Atto di separazione omologato; 2. Doc. 02 Istanza per la nomina dell OCC; 3. Doc. 03 Nomina OCC; 7
8 4. Doc. 04 Visura catastale e ipocatastale; 5. Doc. 05 Rif contratto di mutuo ; 6. Doc. 06 Rif. contratto di mutuo ; 7. Doc. 07 Rif. contratto di mutuo ; 8. Doc. 08 Visura trascrizione atto di cessione; 9. Doc. 09 Atto di pignoramento; 10. Doc. 10 Documenti relativi alla cessione e acquisto autovettura; 11. Doc. 11 Contratto di affitto Pianoro; 12. Doc. 12 Cedolino paga giugno 2017; 13. Doc. 13 Carta di identità e CF. Bologna, 30 giugno 2017 Firmato MARA NALDI 8
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