IV Direttiva Antiriciclaggio e decreto attuativo: le principali novità
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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Colazione con l unione Lo scambio automatico di informazioni e la nuova direttiva europea comunitaria antiriciclaggio IV Direttiva Antiriciclaggio e decreto attuativo: le principali novità Relatore: Giuseppe Mancini Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano Convegno 11 Luglio 2017 Milano - Sala Teatro di Azimut C.so Venezia 48 Milano
2 Riferimenti normativi D.Lgs 90/2017 IV Direttiva Antiriciclaggio (2015/849/UE) entrato in vigore il D.Lgs 231/2007 III Direttiva Antiriciclaggio (2005/60/CE) entrato in vigore il
3 Il decreto attuativo della IV Direttiva UE è, in via di principio, immediatamente applicabile salvo quanto disposto dall art.9, che reca una serie di disposizioni finali e transitorie. Fino al Regime transitorio continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore (Banca d Italia, Consob e Ivass), ai sensi di norme abrogate o sostituite Entro 12 mesi Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione (CNDCEC, Notariato, Consiglio nazionale Forense ecc) devono adottare, nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, le disposizioni di attuazione dell art. 16 co.2 decreto così come riformulato dal D.Lgs 90/2017 Le disposizioni dovranno essere volte ad individuare i requisiti dimensionali ed organizzativi in base ai quali i soggetti vigilati dovranno adottare specifici presidi di controllo e procedure per valutare e gestire il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché per introdurre una funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile. 3
4 Entro 12 mesi Regime transitorio Il MEF di concerto con il MISE dovrà stabilire dati, modalità e termini delle comunicazioni del titolare effettivo al Registro delle Imprese. Entro 12 mesi Con specifico riferimento ai professionisti Gli organismi si autoregolamentazione (CNDCEC, Consiglio del Notariato, Consiglio Nazionale Forense ecc) devono adottare «regole tecniche» per l adempimento degli obblighi di adeguata verifica: dovranno chiarire ai propri soggetti vigilati come concretamente effettuare l adeguata verifica, l analisi del rischio e la conservazione delle informazioni e dei documenti. Dal Sono abrogati gli allegati tecnici a norme contenute nel previgente D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, abrogate o sostituite per effetto del D.Lgs. 90/2017 4
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6 ADEGUATA VERIFICA Viene riconfermata la distinzione tra adeguata verifica semplificata, ordinaria e rafforzata, ma viene: esteso il concetto di approccio basato sul rischio (risk based approach); rafforzato l obbligo di adeguata verifica semplificata; ampliato il campo applicativo dell adeguata verifica rafforzata. 6
7 I destinatari ADEGUATA VERIFICA L adeguata verifica dovrà essere posta in essere da tutti i soggetti individuati nell art. 3 del decreto AR. Non esiste più alcuna distinzione fra gli obblighi di adeguata verifica richiesti agli intermediari finanziari piuttosto che ai professionisti o ai revisori. Il nuovo articolo 17 reca disposizioni generali per tutti i soggetti obbligati all adeguata verifica. Sindaci e Revisori Nella nuova disciplina antiriciclaggio, in vigore dal , non trova conferma il vecchio art. 12 co. 3-bis del DLgs. 231/2007, secondo il quale i componenti degli organi di controllo, comunque denominati, erano esclusi dagli obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazioni sospette (fermi restando gli obblighi degli organi eletti negli enti destinatari della normativa). Di conseguenza, se ne dovrebbe desumere che i componenti degli organi di controllo delle società o enti (membri di collegi sindacali, sindaco unico, consigli di sorveglianza e comitati di controllo) non destinatari della normativa, ancorché privi dell incarico di revisione legale, saranno tenuti agli adempimenti antiriciclaggio. 7
8 La prestazione ADEGUATA VERIFICA I professionisti devono osservare gli obblighi di adeguata verifica per: Ogni prestazione professionale indipendentemente dal valore (determinato o indeterminato o indeterminabile), va a determinare l obbligo di adeguata verifica a prescindere dal fatto che la stessa abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a Euro Per le operazioni occasionali l adeguata verifica è compiuta quando comporta la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad Euro ». In ogni caso, quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull adeguatezza dei dati contenuti ai fini dell identificazione Quando vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o limite. 8
9 ADEGUATA VERIFICA L art. 17, inoltre, stabilisce che l adeguata verifica debba essere posta in essere «in occasione dell instaurazione di un rapporto continuativo o dell incarico per l esecuzione di una prestazione professionale» Gli obblighi di adeguata verifica della clientela NON si adempiono: attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all art.2, co. 1 della Legge , n.12 9
10 ADEGUATA VERIFICA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDENTIFICAZION E E VERIFICA DELL IDENTITA INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA OPERAZIONE CONTROLLO COSTANTE CLIENTE (ESECUTORE) TITOLARE EFFETTIVO 10
11 L obbligo di adeguata verifica della clientela si esplica nell adempimento delle seguenti attività: Valutazione del rischio; ADEGUATA VERIFICA identificare il cliente (e l esecutore) e verificarne l identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; identificare titolare effettivo e verificarne l identità; ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale; svolgere un controllo costante sul rapporto col cliente. Valutazione del Rischio Dev essere eseguita con un APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO (Risk Based Approach) I soggetti obbligati adottano presidi e attuano controlli e le procedure adeguati alla propria natura e dimensione In ogni caso i soggetti obbligati devono essere in grado di dimostrare alle autorità di vigilanza e agli organismi di autoregolamentazione che l entità delle misure adottate è appropriata e commisurata al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 11
12 ADEGUATA VERIFICA Criteri generali A) con riferimento al cliente 1.la natura giuridica; 2.l attività svolta prevalentemente; 3.il comportamento tenuto al momento del compimento dell operazione o dell instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione; 4.l area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; 12
13 ADEGUATA VERIFICA Criteri generali B) con riferimento all operazione, al rapporto continuativo o alla prestazione professionale 1.la tipologia dell operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere (ad esempio, se l operazione può essere considerata ordinaria, straordinaria, e comunque compatibile con le dimensioni del cliente); 2.le modalità di svolgimento dell operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3.l ammontare dell operazione; 4.la frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5.la ragionevolezza dell operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all attività svolta dal cliente; 6.l area geografica di destinazione del prodotto oggetto dell operazione o del rapporto continuativo. 13
14 ADEGUATA VERIFICA RISCHIO BASSO ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA MINOR FREQUENZA ED ESTENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONTROLLO COSTANTE: con periodicità da definirsi RISCHIO MEDIO ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA CONTROLLO COSTANTE: con periodicità prefissata e ravvicinata RISCHIO ALTO ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA ACQUISIZIONE DI INFO AGGIUNTIVE SUL CLIENTE/TITOLARE EFFETTIVO; MAGGIORI VALUTAZIONI SU SCOPO E NATURA. CONTROLLO COSTANTE: continuo e rafforzato 14
15 Le attuali disposizioni sanciscono l obbligo di identificare anche l esecutore ossia il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome eper conto del cliente. L identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori. Essa consiste nell acquisire i dati identificativi forniti dallo stesso cliente, previa esibizione di un documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Verifica dell identità ADEGUATA VERIFICA Identificazione e verifica identità Richiede il riscontro della veridicità dei dati contenuti nei documenti e delle info acquisite 15
16 ADEGUATA VERIFICA I documenti equipollenti, ai sensi dell art. 35 comma 2 del dpr 445/2000, sono: il passaporto, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un amministrazione dello Stato. L identificazione può essere assolta senza la presenza fisica del cliente quando: i dati del cliente risultano da atti pubblici o scritture private autenticate; il cliente è in possesso di un identità digitale; i dati del cliente risultano da dichiarazione della rappresentanza e dell autorità consiliare italiana; il cliente è stato già identificato da soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio purché le informazioni siano aggiornate ed adeguate rispetto al profilo di rischio del cliente; i dati del cliente sono stati acquisiti attraverso forme e modalità individuate dall autorità di vigilanza di settore. 16
17 La Tempistica ADEGUATA VERIFICA L identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell esecutore devono essere attuate prima dell instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell incarico, dell esecuzione della prestazione professionale o prima dell esecuzione dell operazione occasionale. Esame posizione giuridica e compiti di difesa Fermo restando l obbligo di identificazione, i professionisti limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o espletano compiti di difesa, sono esonerati dall obbligo di verifica dell identità del cliente/titolare effettivo/esecutore fino al momento del conferimento dell incarico. Basso Rischio In presenza di un basso rischio di riciclaggio viene introdotta la possibilità di posticipare le operazioni di verifica dell identità in un secondo momento. I soggetti obbligati provvedono comunque all acquisizione dei dati identificativi e dei dati relativi alla tipologia dell operazione e all importo dell operazione provvedendo a concludere la procedura di verifica dell identità entro 30 giorni dall instaurazione del rapporto o dal conferimento dell incarico. 17
18 IL TITOLARE EFFETTIVO Rispetto al passato adesso è la stessa legge, e non più un allegato tecnico, che indica i criteri per l individuazione del titolare effettivo diverso dalla persona fisica: la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell ente ovvero il controllo Proprietà diretta è riferita alla titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; Proprietà indiretta è riferita alla titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale posseduto per il tramite di una società controllante, una fiduciaria o per interposta persona. 18
19 IL TITOLARE EFFETTIVO Qualora l esame della configurazione dell assetto proprietario non permetta l individuazione del titolare effettivo si potrà procedere identificando come tale: a) la persona che controlla la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria b) La persona che controlla voti sufficienti per esercitare un influenza dominante c) La persona che controlla, attraverso vincoli contrattuali, voti sufficienti che consentano di esercitare un influenza dominante. Qualora i criteri dinanzi evidenziati non consentano di individuare il titolare effettivo esso coinciderà con la persona fisica o persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione. 19
20 Fondazioni art.20 co.5 Sono titolari effettivi cumulativamente i fondatori (ove in vita) i beneficiari (se individuati) i direttori e gli amministratori. Trust art.22 co.5 Sono titolari effettivi (sembrerebbe cumulativamente) il fondatore (se ancora in vita), il fiduciario/i del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, nei beneficiari e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti. 20
21 IL TITOLARE EFFETTIVO Iscrizione del titolare effettivo al Registro delle Imprese Le imprese dotate di personalità giuridica, obbligate all iscrizione al registro delle imprese ai sensi dell art cc (SRL, SPA, SAPA e COOPERATIVE), nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese (FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, e COMITATI) nonché i TRUST hanno l obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica, le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva. L omessa comunicazione comporta l irrogazione di una sanzione amministrativa, in capo ad ogni amministratore, da euro 103 a euro Ai sensi e per gli effetti dell art. 5 della Legge 689/91 la sanzione sarà applicata ad ogni membro del Cda e se la società è dotata di collegio sindacale anche su ciascun sindaco. L accesso al Registro sarà riservato a: Mef, all autorità di vigilanza del settore, all Uif, agli organi investigativi, alle autorità proposte al contrasto all evasione fiscale e a tutti i soggetti obbligati all adeguata verifica. Con apposito decreto del Mef di concerto col Mise, da adottare entro 12 mesi dall entrata in vigore del decreto AR, saranno individuati i dati e le informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle Imprese nonché le modalità e i termini d accesso. 21
22 LA COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE Il cliente, così come previsto dalla precedente normativa, è obbligato a fornire al destinatario e per iscritto tutti i dati e le informazioni necessarie per permettere a questo di adempiere all obbligo di adeguata verifica. La novità è rappresentata dall introduzione dell obbligo, per le imprese dotate di personalità giuridica, di acquisire e conservare (per almeno 5 anni) informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva. Esecutori di tale adempimento sono gli amministratori che devono acquisire tali informazioni dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro soci, dalle comunicazioni relative all assetto proprietario al registro imprese nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora, nonostante i dati acquisiti, permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta aisoci. 22
23 LA COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE Sospensione del diritto di voto e impugnabilità della delibera L inerzia o il rifiuto ingiustificato del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l individuazione del titolare effettivo ovvero l indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l impugnabilità, a norma dell articolo 2377 cc, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. 23
24 OBBLIGO DI ASTENSIONE Quando al destinatario della normativa AR non gli è consentito l identificazione del cliente o le generalità dell esecutore o del titolare effettivo o meglio che si trovano nell impossibilità oggettiva di effettuare l adeguata verifica. Il secondo comma dell art.42, invece, IMPONE di non operare o di cessare di farlo nel caso in cui il cliente sia esso stesso o parrebbe sia controllato o partecipato da società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. In caso di astensione non sussiste l obbligo automatico di provvedere ad inoltrare una SOS essendo comunque rimessa all apprezzamento del soggetto obbligato la valutazione in ordine alla sussistenza in concreto di elementi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Esonero dall obbligo di astensione I professionisti sono esonerati dall obbligo di astensione nel caso in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull eventualità di intentarlo o di evitarlo. 24
25 Fino al ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA Era possibile procedere all adeguata verifica con modalità semplificate quando ricorrevano determinati requisiti soggettivi (quando il cliente era una società quotata, una banca, una Sim, una Sgr, una Sicav, un agente di cambio, un Istituti di moneta elettronica, le Poste Italiane spa, etc) oppure oggettivi (il professionista avrebbe dovuto verificare che l oggetto della prestazione appartenesse ad una delle seguenti categorie: contratti di assicurazione sulla vita, forme pensionistiche complementari o regimi di pensione obbligatorie e complementare). In questi casi ci si limitava alla raccolta della documentazione probatoria dell esenzione dell obbligo di adeguata verifica(obbligo di conservazione) Permaneva l obbligo di identificazione e verifica dell identità del cliente nonché l obbligo di SOS. Venivano meno gli obblighi inerenti: identificazione titolare effettivo, raccolta informazioni sullo scopo e natura dell operazione, controllo costante e di registrazione. 25
26 Dal ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA E stato rafforzato l obbligo di adeguata verifica semplificata come conseguenza dell allargamento delle casistiche in cui sarà possibile provvedere all adeguata verifica semplificata. Le modalità semplificate sarà possibile applicarle in presenza di un basso rischio. IL BASSO RISCHIO Per la valutazione del rischio è la norma stessa (art. 23) che fornisce un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto, caratterizzati sintomaticamente da un basso profilo di rischio. Operativamente, in presenza delle condizioni, l adeguata verifica semplificata non esimerà il professionista dall effettuare l adeguata verifica o l analisi del rischio o l individuazione del titolare effettivo o l acquisizione delle informazioni sullo scopo e natura della prestazione ma inciderà soltanto sul profilo dell estensione e della frequenza degli adempimenti previsti per le verifiche ordinarie. 26
27 ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA ALTO RISCHIO In presenza di un indice o di una circostanza di rischio considerata elevata dalla norma (art. 24), l adeguata verifica dovrà essere posta in essere con modalità rafforzate. Oltre agli indici esemplificativi, le nuove disposizioni individuano anche una serie di ipotesi di presunzione di elevata rischiosità rispetto alle quali è sempre richiesta ai soggetti obbligati l applicazione di misure rafforzate. Si tratta, in particolare, di rapporti con clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio, oppure di rapporti/prestazioni professionali/operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano PEP ossia: «Le persone fisiche che occupano o hanno occupato o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami». Operativamente le misure rafforzate richiedono di acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi alla base delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o delle prestazioni professionali 27
28 ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA PAESI A GIURISDIZIONE PRIBLEMATICA SONO QUELLI INDIVIDUATI D.M. 9 agosto 2016 (White List) Regolamento UE 2016/1675 (Paesi ad alto rischio) D.M. 10 aprile 2015 (Paesi con obblighi equivalenti) 28
29 ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA Persona Politicamente Esposta (PEP) Sono le persone fisiche, nonché i familiari o coloro che intrattengono notoriamente stretti legami, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche: presidente della repubblica, presidente del consiglio ecc (art.1). Tale elenco èstato ampliato(art. 1,co. 2,lett. dd) eadesso ricomprende anche: a) gli assessori regionali; b) i Sindaci di città metropolitane; c) isindaci di comuni con popolazionenon inferiore a15 milaabitanti; d) i parlamentari europei; e) gli esponenti di imprese controllate, anche indirettamente, in misura prevalente o totalitaria da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15 mila abitanti; f) i direttori generali di ASL e di aziende ospedaliere, di aziende ospedaliere universitarie e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 29
30 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE Scompare l obbligo di tenuta del Registro Antiriciclaggio, sia esso cartaceo che in forma di archivio unico informatico e, conseguentemente, vengono meno gli obblighi di registrazione e le relative sanzioni di omessa, tardiva o incompleta registrazione. Viene rafforzato l obbligo di conservazione che ha ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell ambito delle rispettive attribuzioni, dalla Uif o da altra Autorità competente. La perplessità: formulazione eccessivamente generica e dai contorni indeterminati. Termine di conservazione: dieci anni decorrenti dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dell esecuzione dell operazione occasionale. 30
31 L obbligo di segnalazione sussiste quando i professionisti sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Processo valutativo LA SOS Viene confermato il previgente disposto, ovvero che il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall entità, dalla natura dell operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti. Il decreto 231/2007 già considerava il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contanti come elemento di sospetto ma evidenziava come lo fosse, in particolare, il prelievo o versamento in contanti con intermediari finanziari di importo pari o superiore a euro. Ora, non è più indicata alcuna soglia e il prelievo o versamento di contante costituisce elemento di sospetto se si tratta di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente. 31
32 LA SOS I tempi In virtù delle nuove disposizioni, la SOS dovrà essere effettuata tassativamente prima di compiere l operazione a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa che sanciva l obbligo di inoltrare la segnalazione senza ritardo e ove possibile prima di eseguire l operazione appena si veniva a conoscenza degli elementi di sospetto con l astensione dal compiere l operazione finché non si fosse effettuata la segnalazione. Esonero L obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono nel corso dell esame della posizione giuridica del cliente o dell espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento. 32
33 Secondo il nuovo decreto, inoltre, i dati acquisiti sia nell ambito delle SOS che durante le verifiche AR effettuate della GdF potranno essere utilizzate in via diretta ai fini fiscali. I dati così acquisiti potranno rappresentare la base per eventuali contestazioni fiscali sia nei confronti del professionista che dei suoi clienti. Tutto ciò a differenza del passato, quando, l utilizzabilità espressa ai fini fiscali era circoscritta ai soli dati oggetto degli obblighi di registrazione. Le Comunicazioni oggettive Totalmente nuovo è l obbligo sancito dall art.47 con il quale viene posto in capo ai destinatari della normativa l obbligo, con cadenza periodica, di trasmettere dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le operazioni, i dati e le informazioni saranno individuate dall Uif che individuerà anche i casi in cui l invio di una comunicazione oggettiva esclude l obbligo di SOS. Sarà curioso capire quali siano le operazioni a rischio di riciclaggio che saranno oggetto di comunicazione ma che non siano state già in precedenza oggetto di segnalazione di operazione sospetta 33
34 LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Violazione Sanzione base Sanzione per violazioni gravi ripetute sistematiche o plurime Adeguata verifica Euro Da a e pubblicazione decreto sanzionatorio Sanzioni per violazioni meno gravi Riduzione della sanzione base da 1/3 a 2/3 Importo massimo della sanzione Astensione Euro Da a Conservazione dati Euro Da a e pubblicazione decreto sanzionatorio SOS Euro Da a e pubblicazione decreto sanzionatorio Riduzione della sanzione base da 1/3 a 2/
35 LE SANZIONI AMMINISTRATIVE FAVOR REI L articolo 69 del decreto 90/2017 introduce il principio dell irretroattività della norma più sfavorevole e l applicazione del «favor rei». Nessuno potrà essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore della novella non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all entrata in vigore del decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all epoca della commessa violazione, se più favorevole. 35
36 GRAZIE PER L ATTENZIONE 36
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